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Proposta di risoluzione - B8-0548/2018Proposta di risoluzione
B8-0548/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONEsul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.)

21.11.2018-(D058762/01 – 2018/2929(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento

Bas Eickhout, Pavel Poc, Fredrick Federley a nome della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

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8‑0548/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.)

(D058762/01 – )

Il Parlamento europeo,

–visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–visto il regolamento(CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del18dicembre2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1] (regolamento REACH), in particolare l'articolo64, paragrafo8,

–visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)[2], a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento REACH,

–visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3],

–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.considerando che il dicromato di sodio è incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH a causa di tre proprietà intrinseche: cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva (categoria 1B); che il dicromato di sodio è stato aggiunto all'elenco di sostanze candidate nel 2008[4], a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione (categoria 1B) in base al regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[5];

B.considerando che la particella molecolare che determina la cancerogenicità del dicromato di sodio è il cromo (VI) che contiene uno ione che viene rilasciato quando il dicromato di sodio è solubilizzato e si dissocia; che il cromo (VI) provoca il tumore ai polmoni negli esseri umani e negli animali per inalazione, e tumori del tratto gastrointestinale negli animali per via orale;

C.considerando che, già nel quadro del regolamento (CEE) n.793/93[6] del Consiglio, il dicromato di sodio era stato identificato come una sostanza prioritaria per la valutazione in conformità del regolamento del Consiglio (CE) n.143/97[7]; che nel 2008 la Commissione ha emesso una raccomandazione per ridurre il rischio derivante dall'esposizione al dicromato di sodio[8];

D.considerando che Ilario Ormezzano Sai S.R.L (il richiedente) ha presentato domanda di autorizzazione per utilizzare il dicromato di sodio per la tintura della lana; che la domanda è descritta nei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) come una domanda "a monte"; che il richiedente è il fornitore di dicromato di sodio di 11 utenti a valle che producono coloranti o sono essi stessi tintori conciatori;

E.considerando che lo scopo del regolamento REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione; che l'obiettivo principale del regolamento REACH è il primo di questi tre obiettivi, alla luce del considerando 16 del preambolo del regolamento, quale interpretato dalla Corte di giustizia[9];

F.considerando che il regolamento REACH non prevede un regime speciale di autorizzazione per le cosiddette "domande a monte"; che chiunque richieda un'autorizzazione, qualunque sia il suo ruolo o livello nella catena di approvvigionamento, deve fornire le informazioni elencate all'articolo 62 del regolamento REACH;

G.considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto (DNEL) per le proprietà cancerogene del dicromato di sodio e che pertanto quest'ultimo è considerato come una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello sicuro di esposizione, da utilizzare come livello di riferimento per valutare quando il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

H.considerando che, ai sensi del considerando 70 del regolamento REACH, "per ogni sostanza per cui è stata rilasciata un'autorizzazione e per qualunque altra sostanza per cui non sia possibile stabilire un livello sicuro di esposizione si dovrebbero sempre adottare misure per ridurre l'esposizione e le emissioni al minimo livello tecnicamente e praticamente possibile, allo scopo di ridurre al minimo la probabilità di effetti nocivi";

I.considerando che il RAC ha concluso che le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi descritte nella domanda non erano appropriate ed efficaci al fine di limitare il rischio[10];

J.considerando che l'articolo 55 del regolamento REACH stabilisce che la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce un obiettivo centrale del capitolo sull'autorizzazione;

K.considerando che l'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH stabilisce che il mandato del comitato per l'analisi socioeconomica consiste nella valutazione dei "fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, […] nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo";

L.considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento REACH impone al richiedente dell'autorizzazione di fornire "un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione";

M.considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH prevede che l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

N.considerando che il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha notato molte carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne l'analisi di alternative; che il richiedente, secondo il SEAC, non ha affrontato temi chiave, e che tale carenza è tale da "pregiudicare la valutazione da parte del comitato della fattibilità tecnica" e che alcuni aspetti importanti quali la fattibilità economica delle alternative sono stati "discussi solo brevemente" dal richiedente[11];

O.considerando che l'argomento principale utilizzato dal richiedente per concludere che non vi erano alternative adeguate consisteva nell'asserire che i clienti (ossia i produttori/rivenditori al dettaglio di capi di abbigliamento) non avrebbero accettato la qualità della tintura dei tessuti se fossero stati colorati con un prodotto alternativo;

P.considerando tuttavia che i presunti requisiti dei clienti non erano supportati da alcuna prova e che non è chiaro se il riferimento alla "preferenza dei clienti" fosse fatto nella piena consapevolezza dei rischi che il dicromato di sodio comporta[12];

Q.considerando inoltre che il comitato per l'analisi socioeconomica, nonostante ulteriori indagini presso il richiedente, ha constatato che la "questione di sapere se un prodotto alternativo sarà infine accettato dai clienti degli utenti finali resta alquanto soggettiva ed incerta"[13] e che il comitato ha indicato nelle sue conclusioni che: "dopo aver ricevuto chiarimenti da parte del richiedente, il comitato riscontra ancora alcune incertezze nell'analisi";

R.considerando che, nonostante tali lacune e incertezze nella domanda, il comitato per l'analisi socioeconomica ha comunque concluso che non erano disponibili alternative adeguate, semplicemente facendo una dichiarazione generale secondo cui tali incertezze "sono intrinseche a questo tipo di utilizzo (le discussioni sulla qualità del prodotto possono essere inficiate dalla soggettività delle tendenze della moda e dal gusto estetico dei consumatori)[14]";

S.considerando che, in tale contesto, il parere del SEAC dimostra che il richiedente non ha fornito un'analisi completa delle alternative disponibili sul mercato per sostituire l'utilizzo del dicromato di sodio negli usi oggetto della richiesta, ma non trae le conclusioni adeguate;

T.considerando che tale esito non si concilia con il fatto che è noto che da molti anni vi sono alternative disponibili[15], che i principali marchi di moda contribuiscono al ZDHC Roadmap to Zero Programme che non consente l'uso del cromo (VI) nella produzione tessile[16], e che singole imprese tessili dispongono di politiche chiare che non consentono l'utilizzo del cromo VI (per esempio H&M)[17], incluse imprese di moda di alta gamma (Armani[18] e Lanificio Ermenegildo Zegna[19]);

U.considerando che il Gruppo Colle e Ormezzano sono stati gli unici richiedenti di un'autorizzazione a titolo del regolamento REACH per la tintura al cromo;

V.considerando che il regolamento REACH attribuisce l'onere della prova al richiedente di un'autorizzazione, il quale è tenuto a dimostrare di soddisfare le condizioni per la concessione di un'autorizzazione; che il SEAC ha il dovere di emettere un "parere scientifico fondato sui principi di eccellenza, trasparenza e indipendenza", che "costituisce un'importante garanzia procedurale il cui obiettivo è di garantire l'oggettività scientifica delle misure adottate e impedire qualsiasi misura arbitraria"[20];

W.considerando che non è chiaro per quale motivo, nonostante le carenze o incertezze identificate per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il SEAC abbia concluso che erano disponibili informazioni sufficienti per conseguire una conclusione sull'adeguatezza delle alternative; che inoltre non è chiaro per quale motivo le affermazioni relative alle preferenze soggettive non siano state respinte, nonostante l'assenza di prove dettagliate, oggettive e verificabili, e per quale motivo tali affermazioni non siano state valutate rispetto alle migliori prassi commerciali;

X.considerando che non è accettabile tollerare casi potenzialmente numerosi di infertilità, cancro ed effetti mutageni, nonostante la disponibilità di alternative al dicromato di sodio, basandosi sull'ipotesi che i produttori di capi di abbigliamento non accetterebbero alternative a causa del loro "gusto" soggettivo;

Y.considerando che tale interpretazione della nozione di alternative e del livello di prova richiesto al richiedente non è in linea né con l'obiettivo di sostituire sostanze estremamente preoccupanti con alternative, né con l'obiettivo primario del regolamento REACH di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente;

Z.considerando che la Commissione è consapevole della disponibilità di alternative adeguate, grazie in particolare alle informazioni fornite durante la consultazione pubblica e il trilogo[21] organizzato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel contesto del caso del Gruppo Colle[22];

AAconsiderando che la Commissione non dovrebbe ignorare informazioni critiche che indicano la disponibilità di alternative adeguate in tale caso parallelo;

BB.considerando che l'articolo 61, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH autorizza la Commissione a rivedere un'autorizzazione in qualsiasi momento, se "sono disponibili nuove informazioni su eventuali succedanei";

CC.considerando che la concessione di un'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia e per la quale è chiaro che sono disponibili alternative non è conforme alle condizioni previste nelle disposizioni del regolamento REACH, ricompenserebbe ingiustamente i ritardatari e creerebbe un precedente pericoloso per le future decisioni di autorizzazione nel quadro del regolamento REACH;

1.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in quanto non rispetta le condizioni previste da tale regolamento per la concessione di un'autorizzazione;

2.invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2018
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