TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1:DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 2:Indipendenza del mandato
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976 nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, i deputati esercitano il loro mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.