TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 7:PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO
Articolo 105:Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento
1.Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive:
(a)l'organigramma;
(b)il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.
2.Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la procedura seguente:
(a)l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio;
(b)viene avviata una procedura di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga delle decisioni iniziali dell'Ufficio di presidenza;
(c)al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 240, paragrafo 3, fatte salve le decisioni prese conformemente all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le fasi di tale procedura sono quelle delineate all'articolo 104. Se la commissione competente per le questioni di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti si avvia una fase di concertazione.