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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura-gennaio 2025
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII:COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1:COMMISSIONI

Articolo 222:Riunioni delle commissioni

1.Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.

Quando convoca una siffatta riunione, il presidente può decidere, caso per caso e con l'accordo dei coordinatori che rappresentano la maggioranza dei membri della commissione, che è possibile assistere alla riunione anche a distanza, fatta eccezione per le riunioni di commissione a porte chiuse.

Quando convoca la riunione, il presidente presenta un progetto di ordine del giorno nel quale è indicato se è possibile assistere alla riunione anche a distanza. La commissione si pronuncia sull'ordine del giorno all'inizio della riunione.

2.La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell'Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

La commissione competente può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.

3.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 8, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva.

4.L'articolo 178, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis alle commissioni.

5.Quando è redatto un resoconto integrale, l'articolo 210, paragrafi 2, 3 e 5, si applica mutatis mutandis.

6.In caso di partecipazione a distanza, è garantito che:

–i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compreso, in particolare, il diritto di intervenire in commissione;

–le soluzioni informatiche messe a disposizione siano "tecnologicamente neutre";

–siano impiegati mezzi elettronici sicuri, gestiti e controllati dai servizi del Parlamento direttamente e internamente;

–l'attrezzatura tecnica assicuri la necessaria qualità audio e video; nonché

–l'intervento avvenga da un luogo adeguato.

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2025Note legali-Informativa sulla privacy