1.Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.
Quando convoca una siffatta riunione, il presidente può decidere, caso per caso e con l'accordo dei coordinatori che rappresentano la maggioranza dei membri della commissione, che è possibile assistere alla riunione anche a distanza, fatta eccezione per le riunioni di commissione a porte chiuse.
Quando convoca la riunione, il presidente presenta un progetto di ordine del giorno nel quale è indicato se è possibile assistere alla riunione anche a distanza. La commissione si pronuncia sull'ordine del giorno all'inizio della riunione.
2.La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell'Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.
Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.
La commissione competente può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.
3.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 8, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni.
Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva.
4.L'articolo 178, paragrafo 2, si applica
mutatis mutandis alle commissioni.
5.Quando è redatto un resoconto integrale, l'articolo 210, paragrafi 2, 3 e 5, si applica
mutatis mutandis.
6.In caso di partecipazione a distanza, è garantito che:
–i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compreso, in particolare, il diritto di intervenire in commissione;
–le soluzioni informatiche messe a disposizione siano "tecnologicamente neutre";
–siano impiegati mezzi elettronici sicuri, gestiti e controllati dai servizi del Parlamento direttamente e internamente;
–l'attrezzatura tecnica assicuri la necessaria qualità audio e video; nonché