TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1:DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 8:Azione d'urgenza del Presidente per confermare l'immunità
1.In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un'iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.
2.Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua riunione successiva. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.