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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura-novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024PDF

TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3:ORGANI E ATTRIBUZIONI

Articolo 32:Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti

1.I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali e distribuiti a tutti i deputati. Essi sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

2.Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'esercizio da parte dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori delle rispettive attribuzioni. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate, con le relative risposte, sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali-Informativa sulla privacy