TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3:PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 1 - PRIMA LETTURA
Articolo 60:Rinvio alla commissione competente
Se, in conformità dell'articolo 59, una questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame o per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità dell'articolo 74, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine di quattro mesi. Tale termine può essere prorogato dalla Conferenza dei presidenti.
In seguito ad un rinvio in commissione, la commissione competente per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 57 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula.
Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata.