TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3:PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE2 - SECONDA LETTURA
Articolo 64:Proroga dei termini
1.Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente, proroga i termini fissati per la seconda lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2.Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa a norma dell'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.