TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 5:QUESTIONI COSTITUZIONALI
Articolo 85:Revisione ordinaria dei trattati
1.In conformità degli articoli 46 e 54, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione contenente proposte al Consiglio volte a modificare i trattati.
2.Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all'esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:
–una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all'attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;
–se del caso, una motivazione.
3.Se il Consiglio europeo decide di convocare una Convenzione, i rappresentanti del Parlamento sono nominati da quest'ultimo su proposta della Conferenza dei presidenti.
La delegazione del Parlamento elegge il proprio capo e i candidati a qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione.
4.Qualora il Consiglio europeo chieda l’approvazione del Parlamento sulla decisione di non convocare una Convenzione per l'esame delle proposte di modifica dei trattati, tale questione è deferita alla commissione competente in conformità dell'articolo 105.