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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura-novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024PDF

TITOLO VII:SESSIONI
CAPITOLO 5:NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 187:Votazione (1)

1.Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

Tuttavia, il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

2.Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3.Per l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi per i quali i trattati prevedano una maggioranza specifica.

4.Qualora il Presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

5.Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

6.Il risultato della votazione è registrato.

(1) L'articolo 187 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).
Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali-Informativa sulla privacy