CAPITOLO 6:RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA
Articolo 199:Chiusura della discussione
1.La chiusura di una discussione può essere proposta dal Presidente o chiesta da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.
2.Nel caso in cui la proposta o la richiesta siano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.
3.Dopo gli interventi di cui al paragrafo 2, la discussione è chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.
4.Qualora la proposta o la richiesta siano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal Presidente.