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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura-novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024PDF

TITOLO VII:SESSIONI
CAPITOLO 6:RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA

Articolo 201:Sospensione o chiusura della seduta (1)

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di uno o più gruppi politici o di un numero di deputati pari almeno alla soglia alta. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo.

Pertanto, per analogia con l'articolo 158, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all'articolo 174, il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo.

(1) L'articolo 201 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).
Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali-Informativa sulla privacy