Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (D058361/01 – )
Il Parlamento europeo,
–visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (D058361/01),
–visto il regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
–visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'11 settembre 2018 senza esprimere parere,
–visto l'articolo11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
–visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 giugno 2017 e pubblicato il 1° agosto 2017(3),
–vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (, COD(2017)0035),
–viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),
–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
–visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
A.considerando che il 26 novembre 2013 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto Company, all'autorità nazionale competente del Belgio, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (in appresso "la domanda"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n.1829/2003; che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B.considerando altresì che la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da 25 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, che 12 di queste sottocombinazioni sono già state autorizzate; che la decisione di esecuzione della Commissione che autorizza il granturco copre 14 sottocombinazioni;
C.considerando che la società Monsanto Europe S.A./N.V., titolare dell'autorizzazione per una delle 12 sottocombinazioni già autorizzate, la sottocombinazione MON 89034 × MON 88017, ha chiesto alla Commissione di abrogare la decisione 2011/366/UE e di inglobare tale decisione nel campo di applicazione della decisione della Commissione; che la richiesta è stata accolta; che la legittimità di tale approccio è discutibile;
D.considerando che il 28 giugno 2017 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003(5), per quanto riguarda l'ibrido di granturco a cinque eventi, le sottocombinazioni precedentemente valutate e le sottocombinazioni rimanenti;
E.considerando che l'EFSA riconosce che non sono stati presentati dati specifici sulle 14 sottocombinazioni; che molte di queste non sono state ancora create; che l'EFSA conclude che tutte le sottocombinazioni dovrebbero essere tanto sicure quanto l'ibrido di granturco a cinque eventi;
F.considerando che non sono stati effettuati test tossicologici e che non sono stati presentati studi su animali alimentati con alimenti/mangimi ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, o una delle relative sottocombinazioni(6);
G.considerando che due delle varietà di granturco interessate esprimono proteine che conferiscono tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio(7); che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009; che l'approvazione del glufosinato è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(8);
H.considerando che due delle varietà di granturco interessate esprimono proteine che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità – ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo(9);
I.considerando che l'autorizzazione all'importazione di granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 nell'Unione comporterà probabilmente un aumento della sua coltivazione in altri paesi, come il Messico e la Corea del Sud, e un corrispondente aumento dell'uso di erbicidi che contengono glufosinato ammonio o glifosato;
J.considerando che quattro delle varietà di granturco interessate esprimono le proteine Cry, ossia proteine Bt (derivate dal Bacillus thuringiensis) che conferiscono resistenza rispettivamente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri;
K.considerando che le piante geneticamente modificate Bt producono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici(10); che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt allo stato naturale(11);
L.considerando che permangono preoccupazioni per quanto riguarda una possibile evoluzione della resistenza alle proteine Cry nei parassiti bersaglio, che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria nei paesi di coltivazione;
M.considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche, che riguardano tra l'altro: la progettazione carente degli esperimenti, l'assenza di esperimenti, ad esempio per quanto riguarda la valutazione nutrizionale, o la mancanza di uno studio di alimentazione di 90 giorni realizzato su roditori; la mancanza di dati o dati insufficienti, ad esempio per quanto riguarda gli effetti indesiderati associati con la combinazione degli eventi o potenziali interazioni delle otto proteine che potrebbero causare effetti indesiderati; le ipotesi errate da parte del richiedente, ad esempio per quanto riguarda il degrado del DNA ingerito per via orale durante il suo passaggio attraverso il tratto gastrointestinale; una valutazione del rischio ambientale lacunosa e un insufficiente piano di monitoraggio ambientale(12);
N.considerando che anche attività di ricerca indipendenti sollevano preoccupazioni riguardo a importanti lacune nella valutazione comparativa, a gravi lacune per quanto riguarda la mancanza di una valutazione tossicologica, alla valutazione non definitiva dell'allergenicità, alla mancata considerazione degli effetti combinatoriali e a una errata valutazione del rischio ambientalea(13);
O.considerando che, nonostante tutte queste preoccupazioni, l'ESFA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 e dalle relative sottocombinazioni;
P.considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n.1829/2003, ha votato l'11 settembre 2018 senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato contro, mentre solo 11 Stati membri hanno votato a favore e 3 si sono astenuti;
Q.considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica(14);
R.considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura(15) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n.1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;
1.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n.1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3.ritiene, più in particolare, che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, che prevede di approvare varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano neppure state sottoposte a test, o che non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;
4.chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
5.invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;
6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Scientific opinion on application EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 for authorisation of genetically modified maize MON87427×MON89034×1507×MON88017×59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No1829/2003 by Monsanto Company (Parere scientifico sulla domanda EFSA-GMO-BE-2013-118 relativa all'autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON87427×MON89034×1507×MON88017×59122 e delle relative sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e trasformazione, presentata dalla società Monsanto Company in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003), EFSA Journal, Volume 15, Numero 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
––––––––––––––––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72×A5547-127, a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).Risoluzione del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).
Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company (Parere scientifico sulla domanda EFSA-GMO-BE-2013-118, presentata dalla società Monsanto Company, relativa all'autorizzazione di granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e delle relative sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e trasformazione, in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003). EFSA Journal 2017;15(8):4921, pp. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
Il granturco MON-87427-7 esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; il granturco MON-89Ø34-3 esprime le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2, che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri nocivi; il granturco DAS-Ø15Ø7-1 esprime la proteina Cry1F, che conferisce protezione da determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio; il granturco MON-88Ø17-3 esprime una proteina Cry3Bb1 modificata, che protegge da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; il granturco DAS-59122-7 esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1, che conferiscono protezione da determinati parassiti dell'ordine dei coleotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio.
Monografie IARC Volume 112: Valutazione di cinque insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015,: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
Si veda, ad esempio, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9):1117-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2013-00926, disponibile online al seguente indirizzo: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
Bauer-Panskus, A., Then, C., osservazioni di Testbiotech su "Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company" (Parere scientifico sulla domanda EFSA-GMO-BE-2013-118 relativa all'autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON87427×MON89034×1507×MON88017×59122 e delle relative sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e trasformazione, presentata dalla società Monsanto Company in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003), disponibile online al seguente indirizzo: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
Ad esempio, in occasione del discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).