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B9-0105/2019

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Giovedì 10 ottobre 2019-Bruxelles
Soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3)
P9_TA(2019)0029B9-0105/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04 – )

Il Parlamento europeo,

–visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04),

–visto il regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–viste la votazione tenutasi l'11 giugno 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo35 del regolamento (CE) n.1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 12 luglio 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

–visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 29 novembre 2018 e pubblicato il 14 gennaio 2019(3),

–viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)(4),

–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.considerando che la decisione della Commissione 2008/730/CE(5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata della linea A2704-12 ("soia A2704-12"); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti soia geneticamente modificata della linea A2704-12 o da essa costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione;

B.considerando che il 29 agosto 2017 Bayer CropScience AG, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE)n.1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione (in appresso "la domanda di rinnovo");

C.considerando che il 29 novembre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione alla domanda di rinnovo, pubblicato il 14 gennaio 2019(6);

D.considerando che la soia A2704-12 è stata sviluppata per conferire tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio; che la tolleranza a tali erbicidi viene conseguita per espressione della proteina PAT (fosfinotricina acetiltransferasi)(7);

Erbicidi complementari

E.considerando che, in base a diversi studi, la coltivazione di colture GM resistenti agli erbicidi comporta un maggiore utilizzo di tali erbicidi(8); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia A2704-12 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

F.considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022(9), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato sulle importazioni di soia; che non si può escludere che la soia A2704-12 o i prodotti da essa derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) dell'Unione, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

G.considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione (categoria 1B dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche) e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE)n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(10); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(11);

H.considerando che nelle piante GM potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")(12);

I.che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati;

Osservazioni degli Stati membri

J.considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi(13); che le osservazioni più critiche riguardano l'impossibilità di valutare adeguatamente i rischi connessi all'uso della soia A2704-12 negli alimenti e nei mangimi, a fronte di un numero insufficiente e della diversità degli studi sul campo, di una generale mancanza di dati sui residui di glufosinato e dell'assenza di studi di tossicità cronica o subcronica; che vari Stati membri osservano che il piano di monitoraggio ambientale non è in linea con la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14), e le rispettive linee guida, né con il documento orientativo dell'EFSA sul monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (2011); che diversi Stati membri esprimono preoccupazione per l'impatto della coltivazione della soia A2704-12 sulla biodiversità e la salute pubblica nei paesi produttori ed esportatori;

K.considerando che, secondo uno studio indipendente, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale(15) in quanto non riconosce le lacune in termini di informazioni e le incertezze e non effettua un'adeguata valutazione della sicurezza complessiva e della potenziale tossicità della soia A2704-12; che, secondo tale studio, l'EFSA non ha saputo riconoscere i cambiamenti che sono intervenuti nei dieci anni trascorsi dall'autorizzazione iniziale della soia A2704-12, segnatamente le condizioni agronomiche alle quali viene coltivata la soia resistente agli erbicidi, ad esempio il crescente numero di problemi legati alle piante infestanti resistenti agli erbicidi che ne richiedono quantità sempre più elevate;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

L.considerando che il regolamento (CE) n.1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);

M.considerando che una recente relazione sul diritto al cibo della relatrice speciale delle Nazioni Unite ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute e possono portare a violazioni dei diritti umani nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, delle comunità che vivono in prossimità di terreni agricoli, delle comunità indigene nonché delle donne in stato di gravidanza e dei bambini(16); che l'OSS n.3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(17);

N.considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'utilizzo e dai cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili(18); che l'accordo di Parigi e il piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, che comprende gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, adottati nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, promuovono la gestione sostenibile delle foreste, la protezione e le attività di ripristino forestale(19);

O.considerando che l'OSS n.15 comprende l'obiettivo di arrestare la deforestazione entro il 2020(20); che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS(21);

P.considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, nonché delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97% e il 100% della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia GM(22); che la soia A2704-12 è autorizzata ai fini della coltivazione, tra l'altro, in Brasile e in Argentina(23);

Q.considerando che l'Unione europea è il secondo maggiore importatore di soia e che la maggior parte della soia importata nell'Unione viene impiegata come mangime; che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione(24);

R.considerando che nove varietà di soia GM, la cui coltivazione è autorizzata in Brasile, hanno già ottenuto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione come alimenti e mangimi; che, oltre a ciò, è pendente l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di tre varietà di soia GM, tra cui la soia A2704-12, utilizzate come alimenti e mangimi e la cui coltivazione è autorizzata in Brasile(25);

S.considerando che, secondo una recente indagine paneuropea, quasi il 90% degli intervistati ritiene che siano necessarie nuove leggi al fine di garantire che i prodotti venduti nell'Unione europea non contribuiscano alla deforestazione mondiale(26);

Processo non democratico

T.considerando che la votazione, dell'11 giugno 2019, del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n.1829/2003 e la votazione, del 12 luglio 2019, del comitato di appello hanno avuto come esito una mancanza di parere, il che significa che l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

U.considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE)n.182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica(27);

V.considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, malgrado il riconoscimento delle carenze in termini democratici, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni espresse dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;

1.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n.1829/2003;

2.reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE)n.1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE)n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n.182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;

7.invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;

8.invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

9.invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

10.ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche(29);

11.ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che l'elevata dipendenza dell'Unione dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi(30);

12.invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata, a meno che non si possa dimostrare che la sua coltivazione non contribuisce alla deforestazione;

13.esorta la Commissione a riesaminare tutte le attuali autorizzazioni per la soia geneticamente modificata alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione, compresi l'accordo di Parigi, la Convenzione sulla diversità biologica e gli OSS;

14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L268 del 18.10.2003, pag.1.
(2) GUL55 del 28.2.2011, pag.13.
(3) "Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-009) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-009)), EFSA Journal 2019;17(1):5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523
(4) Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
(5) Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL247 del 16.9.2008, pag.50).
(6) EFSA Journal 2019;17(1):5523.
(7) Opinion of the Scientific Panel on genetically modified organisms (GMO) on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-18) for the placing on the market of the glufosinate tolerant soybean A2704-12, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2005-18) relativa all'immissione in commercio della soia geneticamente modificata resistente al glufosinato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 dalla società Bayer CropScience), EFSA Journal (2007)524, pag. 1. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524
(8) Cfr., ad esempio, Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, gennaio 2016;57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Charles M Benbrook, "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; volume 24, articolo n. 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GUL88 del 29.3.2019, pag.28).
(10) Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pag.1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selectedID=1436.
(12) L'EFSA afferma che ciò avviene, ad esempio, quando l'erbicida complementare è il glifosato: Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo12 del regolamento (CE) n.396/2005, 2018, pag.12, http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263
(13) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210.
(14) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(15) Commenti di Testbiotech al parere scientifico dell'EFSA sulla soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal
(16) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(17) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(18) Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2019, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", , pag. 1.
(19) Ibidem, pag. 2.
(20) Cfr. obiettivo n.15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(21) , pag.2.
(22) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017", pubblicazione ISAAA n.53, pag. 16 e pag. 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(23) https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=161
(24) Relazione tecnica della Commissione europea 2013 - 063 dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), pagg. 23-24, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90000 km2 di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74000 km2 (82%) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52000 km2). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82% (42600 km2), vale a dire il 47% delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.
(25) Tali dati sono ottenuti incrociando la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil) con il registro dell'UE degli alimenti e dei mangimi GM (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – entrambi consultati nel settembre 2019.
(26) https://www.fern.org/news-resources/press-release-87-per-cent-of-europeans-support-new-laws-to-combat-global-deforestation-new-poll-shows-1963/
(27) Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
(28) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1).
(29) Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste (testi approvati, P8_TA(2018)0333), paragrafo 67.
(30) Ibidem.

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023Note legali-Informativa sulla privacy