Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n.153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (C(2022)7536 – )
Il Parlamento europeo,
–visto il regolamento delegato della Commissione (C(2022)7536),
–vista la lettera in data martedì 25 ottobre 2022 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
–vista la lettera in data giovedì 17 novembre 2022 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
–visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,
–visto il progetto di una serie di norme tecniche di regolamentazione presentate il 14 ottobre 2022 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012,
–visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
–vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
A.considerando che il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 153/2013(2) specifica, tra l'altro, i livelli minimi dei margini iniziali e l'elenco delle garanzie ammissibili, come previsto all'articolo46, paragrafo3, del regolamento (UE) n.648/2012;
B.considerando che i recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell'energia, determinando richieste di margine da parte delle controparti centrali (CCP) allo scopo di coprire le relative esposizioni; che queste richieste di margine hanno creato tensioni in materia di liquidità per lecontroparti non finanziarie, come le imprese energetiche, che solitamente dispongono di attività meno liquide per soddisfare i requisiti di margine, costringendole a ridurre le loro posizioni o lasciandole con una copertura inadeguata ed esponendole a ulteriori variazioni di prezzo;
C.considerando che il 13 settembre 2022 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (con lettera Ares (2022) 6980063) se le disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n.153/2013 devono essere temporaneamente adattate per alleviare alcuni degli oneri che gravano sulle imprese energetiche in quanto controparti non finanziarie nella copertura della loro attività commerciale sui mercati finanziari, mantenendo nel contempo l'obiettivo generale del regolamento (UE) n.648/2012 di preservare la stabilità finanziaria; che l'ESMA ha risposto il 22 settembre 2022 (con lettera ESMA24-436-1414) indicando che solo le garanzie delle banche commerciali non garantite dovrebbero essere prese in considerazione per modifiche temporanee e limitate a determinate condizioni; che nella sua relazione finale l'ESMA ha proposto progetti di norme tecniche di regolamentazione (ESMA91-372-2466), comprese modifiche volte a estendere temporaneamente il pool di garanzie ammissibili alle garanzie bancarie non garantite per le controparti non finanziarie che agiscono in qualità di partecipanti diretti e alle garanzie pubbliche per tutti i tipi di controparti;
D.considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato che modifica temporaneamente per un periodo di 12 mesi l'elenco delle garanzie ammissibili che possono essere costituite presso le controparti centrali (CCP) dell'Unione in modo da includervi le garanzie bancarie non garantite e le garanzie pubbliche;
E.considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di alleviare la maggiore pressione di liquidità sulle controparti non finanziarie che negoziano sui mercati regolamentati del gas e dell'energia elettrica ed effettuano la compensazione tramite CCP con sede nell'Unione;
1.dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).