Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2024 sugli accordi di associazione per la partecipazione di paesi terzi a programmi dell'Unione ()
Il Parlamento europeo,
–visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo218,
–visti il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n.1290/2013 e (UE) n.1291/2013(1) (regolamento Orizzonte Europa), e la dichiarazione sugli accordi di associazione contenuta nella posizione approvata in prima lettura dal Parlamento il 17 aprile 2019 su tale regolamento(2),
–visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra(3),
–visto il progetto di accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione(4),
–visto il progetto di accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione(5),
–vista la decisione del Consiglio (UE) 2022/1526, del 9 settembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati con il Canada per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell'Unione e sull'associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)(6),
–vista la decisione del Consiglio (UE) 2023/1081, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio di negoziati con il Giappone per un accordo sui principi generali della partecipazione del Giappone ai programmi dell'Unione e sull'associazione del Giappone a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)(7),
–vista la decisione del Consiglio (UE) 2023/1093, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e sull'associazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)(8),
–visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(9),
–vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di associazione per la partecipazione di paesi terzi a programmi dell'Unione (O-000004/2024 – B9-0009/2024),
–visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
–vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
Considerazioni generali
1.riconosce che una cooperazione attiva e reciprocamente vantaggiosa con i paesi terzi che condividono valori democratici comuni con l'UE è potenzialmente in grado di arricchire i traguardi raggiunti dai programmi dell'Unione;
2.riconosce che Orizzonte Europa è il più grande programma collaborativo di ricerca e innovazione al mondo per il periodo 2021-2027;
3.sostiene l'associazione a Orizzonte Europa di paesi terzi che dispongono di buone capacità in materia di scienza, tecnologia e innovazione e riconosce che tale collaborazione contribuisce alla forza e all'efficacia complessive dell'azione esterna dell'UE; incoraggia la Commissione a perseguire e concludere altri accordi di associazione con paesi terzi, in quanto ciò accresce la competitività dell'Unione sulla scena mondiale; sottolinea la necessità di garantire che tutti i pertinenti accordi di associazione rispettino gli obiettivi climatici di Orizzonte Europa;
4.evidenzia che l'associazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione non è un semplice atto tecnico, bensì una decisione politica che riguarda le relazioni dei paesi associati con l'UE e, in particolare nel caso di Orizzonte Europa, la questione della libertà scientifica e accademica;
5.riconosce le norme stabilite nei trattati, che devono essere osservate nel rispetto dello Stato di diritto al fine di preservare l'equilibrio istituzionale, come pure il ruolo attribuito al Parlamento; ritiene che il principio di leale cooperazione debba essere rispettato, assicurando che tutte le istituzioni dell'UE si assistano reciprocamente nello svolgimento dei compiti derivanti dai trattati, anche al fine di garantire che sia tenuto in maggiore considerazione il punto di vista del Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini dell'UE;
6.mette in discussione l'approccio della Commissione per quanto riguarda la conclusione di accordi internazionali dedicati alla partecipazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione, approccio che ostacola il Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative nell'ambito delle procedure per la conclusione degli accordi internazionali dell'Unione;
7.esorta la Commissione e il Consiglio a tenere pienamente conto del ruolo del Parlamento nella conclusione di eventuali accordi di associazione che seguano questa nuova struttura, conformemente ai trattati;
8. sottolinea che la sua capacità di dare un'approvazione effettiva agli accordi internazionali riguardanti specificamente la partecipazione di determinati paesi ai programmi dell'Unione è ostacolata dal fatto che tali accordi non prevedono una struttura che garantisca il controllo parlamentare nell'ambito di una procedura di approvazione per l'associazione a uno specifico programma dell'Unione;
Accordi di cooperazione e di associazione tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea
9. riconosce i forti legami storici e culturali tra l'UE e la Nuova Zelanda, nonché l'eccellente stato delle loro relazioni bilaterali, che si basano su valori democratici condivisi e su numerosi interessi comuni; apprezza l'eccellente cooperazione in materia di commercio, politica estera, ricerca e innovazione e nei consessi multilaterali;
10.sottolinea l'importante ruolo della Nuova Zelanda, che rappresenta uno dei partner chiave dell'UE tra quelli che condividono gli stessi principi nella regione indo-pacifica, una regione dinamica e rilevante dal punto di vista strategico ed economico; chiede una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare negli affari esteri; evidenzia, a tale proposito, la cooperazione in corso tra l'UE e la Nuova Zelanda in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le operazioni e le missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE; ricorda che la Nuova Zelanda ha adottato una posizione identica a quella dell'Unione nel condannare l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia e nel sostenere l'Ucraina prestando assistenza e introducendo sanzioni nei confronti della Russia;
11.pone inoltre l'accento sull'accordo di libero scambio concluso di recente tra l'UE e la Nuova Zelanda, il cui scopo è rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e liberalizzare e agevolare gli scambi e gli investimenti, creando notevoli vantaggi reciproci e opportunità economiche per le imprese e i consumatori e includendo impegni sociali e ambientali forti e vincolanti in relazione all'accordo di Parigi sul clima; sottolinea il ruolo positivo che la diaspora europea in Nuova Zelanda può svolgere nell'approfondire ulteriormente le relazioni tra la Nuova Zelanda e l'UE;
12.riconosce che l'UE e la Nuova Zelanda vantano una lunga storia di cooperazione in materia di ricerca; sottolinea che la Nuova Zelanda vanta ottimi dati per quanto riguarda la partecipazione a Orizzonte 2020, grazie al finanziamento di 77 progetti, e che i ricercatori neozelandesi hanno potuto partecipare ai due precedenti programmi quadro per la ricerca e l'innovazione, il 7ºprogramma quadro e Orizzonte 2020, evidenziando i potenziali vantaggi dell'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa;
13.accoglie con favore la proposta di potenziare il partenariato dell'UE con la Nuova Zelanda attraverso l'associazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, che rafforzerà ulteriormente la cooperazione in materia di ricerca e innovazione e farà della Nuova Zelanda il principale partner regionale dell'UE in materia di scienza e innovazione; rileva, tuttavia, la mancanza di disposizioni che consentano un adeguato controllo parlamentare della futura associazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione;
14.sottolinea che, nell'accordo sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione, la Commissione e il Consiglio conferiscono al comitato misto istituito a norma di tale accordo il potere di adottare protocolli che associano la Nuova Zelanda a qualsiasi programma dell'Unione, malgrado l'opposizione del Parlamento a tale prerogativa, che di fatto conferisce al comitato misto competenze di esecuzione su aspetti essenziali; osserva che le decisioni essenziali delegate al comitato misto comprendono l'ambito di applicazione dell'associazione a singoli programmi nonché disposizioni essenziali relative al meccanismo di correzione automatica;
15.deplora che il comitato misto abbia il potere di modificare, mediante protocolli, qualsiasi protocollo di associazione vigente, il che può includere anche disposizioni relative a verifiche, audit e irregolarità finanziarie; riconosce che tali modifiche sarebbero applicate senza un'ulteriore partecipazione parlamentare; è cosciente del fatto che, concedendo l'approvazione, il Parlamento attribuirebbe effettivamente al comitato misto un mandato illimitato; sottolinea che, pur avendo il compito di monitorare le azioni della Commissione in seno al comitato misto, spesso in realtà il Consiglio trascura tale dovere e non riferisce in modo adeguato al Parlamento, con una conseguente mancanza totale di supervisione e controllo di tali accordi internazionali;
16.pone l'accento sulla sua posizione riguardo agli accordi di associazione relativi a Orizzonte Europa, adottata in una dichiarazione che accompagna l'adozione del regolamento Orizzonte Europa, sottolineando che qualsiasi organismo istituito mediante tali accordi non dovrebbe aggirare la necessità di ottenere l'approvazione effettiva del Parlamento; ritiene che gli aspetti essenziali della partecipazione di un paese terzo a Orizzonte Europa non dovrebbero essere delegati a un tale organismo;
17.non è favorevole alla nuova struttura prevista per gli accordi internazionali, che non consente al Parlamento di esercitare i suoi poteri conformemente all'articolo218, paragrafo6, letteraa), TFUE; ritiene che tale struttura costituisca un ostacolo all'esercizio delle prerogative del Parlamento, non rispetti il necessario equilibrio istituzionale e debba pertanto essere modificata;
18.ricorda, a tale proposito, che l'articolo218, paragrafo10, TFUE prevede che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali di cui a tale articolo e che, come dichiarato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tale regola è espressione dei principi democratici sui quali si fonda l'Unione; sottolinea, in particolare, che la CGUE ha già affermato che il coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale riflette, a livello dell'UE, un fondamentale principio della democrazia secondo cui i cittadini dovrebbero partecipare all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa(10);
19.ricorda, in tale contesto, che gli accordi in questione non hanno precedenti in quanto consentono la partecipazione di un nuovo tipo di paese terzo e, per la prima volta, lo fanno attraverso un accordo generale che copre tutti i programmi dell'Unione; sottolinea che, in passato, tale partecipazione prevedeva un accordo individuale per ciascun programma dell'Unione ed era limitata a un quadro finanziario pluriennale specifico; evidenzia che, trattandosi di accordi nuovi, il Parlamento non dispone di dati o informazioni pertinenti da eventualmente utilizzare per valutare con efficacia il loro potenziale impatto sull'attuale generazione di programmi dell'Unione o sulle future generazioni di programmi dell'Unione;
20.ritiene, in tale contesto, che il Parlamento dovrebbe essere in grado di garantire la partecipazione effettiva dei cittadini al processo decisionale, data la struttura di tali accordi internazionali, in cui la decisione sull'associazione a un determinato programma da parte di un paese terzo, compresa la portata di tale associazione, è presa solo in momento successivo, spesso molto tempo dopo che il Parlamento ha approvato la conclusione dell'accordo iniziale con tale paese terzo;
21.ricorda che la sua posizione in merito all'approccio della Commissione non dovrebbe essere interpretata come un'obiezione contro la Nuova Zelanda o la cooperazione consolidata e forte che è sempre esistita tra il paese e l'UE;
Partecipazione ai programmi dell'Unione di altri paesi che condividono gli stessi principi
22.deplora il fatto che il progetto di accordo sulla partecipazione delle Isole Fær Øer e l'associazione proposta del Canada, della Repubblica di Corea e del Giappone seguano la stessa struttura del progetto di accordo con la Nuova Zelanda; chiede che la Commissione si astenga dall'impedire al Parlamento di esercitare il suo diritto di approvare qualsiasi associazione a un programma dell'Unione e che siano conclusi accordi di associazione con nuovi partner solo una volta che il Parlamento è stato in grado di esercitare il suo diritto di approvazione effettiva;
23.esprime preoccupazione per il fatto che la correzione automatica recentemente concordata sul contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa in caso di partecipazione "inferiore alle previsioni" del Regno Unito al programma ha comportato incoerenze rispetto alle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, al quale il Parlamento ha dato la sua approvazione;
La via da seguire
24.ricorda che dovrebbe essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, in linea con l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;
25.invita la Commissione a presentargli relazioni periodiche e dettagliate sull'attuazione degli accordi, ad esempio aggiornamenti su aspetti quali i traguardi raggiunti, le sfide affrontate, i tassi di successo delle proposte presentate da entità di paesi terzi, i contributi annuali dei paesi terzi, l'esecuzione del bilancio e i risultati degli audit;
26.esorta la Commissione ad avviare negoziati su un accordo interistituzionale che stabilisca i principi generali del controllo democratico esercitato dal Parlamento per quanto riguarda l'attuazione degli accordi relativi alla partecipazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione;
27.auspica che la Commissione chiarisca la situazione, fornendo una risposta pertinente e soddisfacente all'interrogazione del Parlamento con richiesta di risposta orale, affinché l'approvazione possa essere concessa; è disposto a cooperare pienamente con la Commissione e il Consiglio per raggiungere tale risultato;
o oo
28.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo in prima lettura, del 17 aprile 2019, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (GUC 158 del 30.4.2021, pag. 184).
Sentenze della Corte di giustizia del 29 ottobre 1980, Roquette Frères/Consiglio, C-138/79, ECLI:EU:C:2013:249, punto 33, e del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio, C-658/11, ECLI:EU:C:2013:2025, punto81.