PROPOSTA DI RISOLUZIONEsu un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani
12.3.2019-()
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotygaa nome del gruppo ECR
Vedasi anche la proposta di risoluzione comuneRC-B8-0177/2019
8‑0179/2019
Risoluzione del Parlamento europeo su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani
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Il Parlamento europeo,
–vista la decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2018, di incaricare la Commissione di elaborare proposte di un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani,
–viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiede un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, in particolare la sua raccomandazione al Consiglio, del 2 aprile 2014, sull'imposizione di restrizioni comuni in materia di rilascio di visto ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky[1],
–viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 14 febbraio 2019 sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev[2],
–vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche UE-Russia[3],
–vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia[4],
–vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi[5],
–vista la relazione della commissione affari legali e diritti umani dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 30 ottobre 2018, dal titolo "Sergei Magnitsky e oltre – lotta contro l'impunità mediante sanzioni mirate",
–visti gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive, adottati dal Consiglio nel 2003, riesaminati e aggiornati nel 2005, nel 2009, nel 2012 e nel 2017,
–visto il suo studio di aprile del 2018 dal titolo "Sanzioni mirate nei confronti di persone responsabili per gravi violazioni dei diritti umani – impatto, tendenze e prospettive a livello di UE",
–vista la proposta del 14 novembre 2018 relativa a una commissione europea per il divieto di ingresso per violazione dei diritti umani,
–visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo all'adozione di sanzioni nei confronti di paesi terzi nonché di singole persone, di gruppi e di entità non statali,
–visto l'articolo123, paragrafo2, del suo regolamento,
A.considerando che nel novembre del 2018 il governo olandese, sostenuto dalla Germania e dalla Francia, ha avviato una discussione tra gli Stati membri dell'UE su un regime europeo di sanzioni mirate per le violazioni dei diritti umani, che sia dotato di una vocazione globale; considerando che il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha incaricato la Commissione di elaborare proposte di un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani;
B.considerando che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti hanno adottato la cd. legge Magnitsky, che consente ai loro governi di imporre sanzioni mirate, quali il divieto di rilasciare il visto e il congelamento dei beni, nei confronti degli autori e dei beneficiari di gravi violazioni dei diritti umani; considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese la creazione di uno strumento equivalente a livello di UE;
C.considerando che la cd. legge Magnitsky è stata chiamata col nome di Sergei Magnitsky, esperto fiscale e contabile russo, ucciso in Russia nel 2009, mentre era in custodia cautelare; considerando che Sergei Magnitsky aveva condotto indagini su un'ingente frode in materia di evasione fiscale ai danni del bilancio dello Stato russo, perpetrata abusando di mezzi di investimento appartenenti alla società di William Browder, cliente di Magnitsky, che traeva vantaggi illeciti dalla collusione fra funzionari di polizia corrotti e criminali;
D.considerando che le sanzioni mirate non creano difficoltà economiche ai cittadini comuni, ma colpiscono invece la responsabilità individuale delle persone ritenute direttamente responsabili delle azioni contestate; considerando che, il Canada e atri paesi, molto scettici nei riguardi delle sanzioni, sono stati alla fine convinti dal fatto che, consentire a dette persone di entrare nei nostri paesi e permettere loro di fare uso delle nostre istituzioni, in particolare delle nostre banche, equivale di fatto a essere complici nelle loro azioni riprovevoli o ad aiutarli a beneficiare dei proventi dei loro crimini; considerando che, stando alle parole del primo ministro Theresa May, queste persone non sono "benvenute" nei nostri paesi;
E.considerando che la legge in parola potrebbe essere uno strumento di lotta contro l'impunità e la corruzione, ritenute minacce allo Stato di diritto; considerando che l'orientamento alla lotta contro la corruzione presente nella legge Magnitsky fornirebbe una base giuridica per l'iscrizione nelle liste nere delle persone coinvolte in casi di corruzione; considerando che la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro sono obiettivi prioritari, al pari della lotta contro le violazioni dei diritti umani, negli atti giuridici dei paesi che già li hanno già adottati;
F.considerando che alcuni organismi nazionali preposti all'applicazione della legge non hanno tenuto conto degli autori dei reati; che, in tali casi, una politica di sanzioni mirate a livello di UE sarebbe estremamente efficace;
1.condanna fermamente tutte le violazioni di diritti umani nel mondo; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa di un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani, prima della fine dell'attuale legislatura, che consentirebbe di imporre divieti di rilascio del visto e sanzioni mirate, come il blocco dei beni e degli interessi su proprietà che si trovano nella giurisdizione dell'UE, per singoli funzionari pubblici o persone che agiscono in veste ufficiale, attori statali e non statali ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
2.è fermamente convinto che tale regime costituirebbe una valida integrazione degli attuali strumenti dell'UE in materia di diritti umani e di politica estera e che esso rafforzerebbe il ruolo dell'UE quale attore globale in materia di diritti umani, in particolare nella sua lotta contro l'impunità e la corruzione, viste come minacce allo Stato di diritto, e nel suo sostegno alle vittime di abusi e ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo;
3.sottolinea che il regime dovrebbe consentire che le misure restrittive, in particolare il congelamento dei beni e i divieti d'ingresso nell'UE, siano adottate nei confronti di persone o di entità che sono responsabili, sono coinvolte o prestano la loro assistenza, finanziano o contribuiscono alla pianificazione, alla direzione o all’attuazione di gravi violazioni o di abusi dei diritti umani; sollecita, in tal senso, a stabilire una definizione chiara della portata delle violazioni, al fine di porre rimedio alla situazione attuale;
4.insiste, a tale riguardo, affinché le decisioni di includere singole persone o entità nell'elenco, o di rimuoverle da esso, siano basate su criteri chiari e distinti e in diretta correlazione con il reato commesso, al fine di garantire un controllo giurisdizionale approfondito;
5.sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri interpretino in modo coerente l'applicazione delle sanzioni; invita gli Stati membri a collaborare tra loro per individuare le persone interessate, anche utilizzando i pertinenti meccanismi dell'Unione, e condividendo le informazioni su persone incluse negli elenchi delle sanzioni e i motivi della loro ragionevole certezza che tali persone sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; sottolinea che i trafficanti di esseri umani che traggono profitto dai flussi migratori dovrebbero essere sanzionati nell'ambito di tale regime;
6.esorta tutti gli Stati membri ad adottare la legge Magnitsky; li esorta anche a emettere divieti di rilascio del visto nei confronti delle persone elencate nella legge Magnitsky adottata in precedenza, come segno di solidarietà nei confronti di quei paesi dell'UE e a porre l'Unione sullo stesso livello dei suoi partner transatlantici, vale a dire gli Stati Uniti e il Canada, dove una legislazione analoga è già in vigore;
7.esorta tutti gli Stati membri ad attuare le decisioni del Consiglio relative a misure restrittive nei confronti di persone e di entità, adottate con la procedura legislativa ordinaria e, in particolare, il congelamento dei beni delle persone elencate e le restrizioni all'accesso al rispettivo territorio, a seguito di violazioni dei diritti umani;
8.sottolinea che il perseguimento penale degli autori di gravi violazioni dei diritti umani attraverso le giurisdizioni nazionali o internazionali dovrebbe rimanere l'obiettivo principale di ogni sforzo volto a combattere l'impunità, intrapreso dall'UE e dai suoi Stati membri; invita il Consiglio a includere le violazioni transfrontaliere nell'ambito di applicazione di tale regime;
9.invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta contro i sistemi di elusione fiscale e di evasione fiscale, a chiudere i paradisi fiscali all'interno dell'UE e a sostenere le riforme giudiziarie nei paesi in cui il sistema giudiziario non collabora nella lotta contro la corruzione e, come misura preventiva, a non essere complici in atti riprovevoli di funzionari e di regimi criminali stranieri, concedendo loro l'uso delle istituzioni dei nostri paesi e aiutandoli a godere dei proventi illeciti acquisiti;
10.invita la Commissione a stanziare risorse e competenze adeguate per applicare e monitorare tale regime, una volta che esso è entrato in vigore, nonché a dedicare particolare attenzione all’informazione pubblica concernente gli elenchi, sia nell'UE che nei paesi interessati;
11.sostiene gli sforzi degli attivisti della società civile, volti a istituire tale regime e incoraggia la discussione sulla proposta relativa all'istituzione di un eventuale comitato consultivo indipendente a livello di UE;
12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- [1] GU C 408 del 30.11.2017, pag.43.
- [2] Testi approvati, P8_TA(2019)0115.
- [3] Testi approvati, P8_TA(2019)0157.
- [4] Testi approvati, P8_TA(2018)0515.
- [5] GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.