TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1:DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 12:Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
(1), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento del 18 novembre 1999
(2).
Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj).
Decisione del Parlamento del 18 novembre 1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.