1.I deputati o uno o più gruppi politici che raggiungono almeno la soglia alta possono, in qualsiasi momento, chiedere alla Conferenza dei presidenti di proporre al Parlamento la costituzione di una commissione speciale.
2.Prima di adottare una decisione in merito a tale richiesta, la Conferenza dei presidenti può chiedere alla Conferenza dei presidenti di commissione di formulare una raccomandazione al riguardo.
3.Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione.
4.Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo ove diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest'ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva.
5.Le commissioni speciali non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.