1.Le sottocommissioni possono essere costituite a norma dell'articolo 212. Inoltre, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori e su autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 216, e la competenza, che ricade entro gli ambiti di competenza della commissione principale. Le sottocommissioni riferiscono alla rispettiva commissione principale.
2.Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, la procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.
3.I membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.
4.I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.
5.Il presidente della commissione principale può associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dei coordinatori o permettere loro di presiedere, in seno alla commissione principale, i dibattiti concernenti questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, a condizione che tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza della commissione per esame e approvazione.