TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 4:GRUPPI POLITICI
Articolo 34:Attività e status giuridico dei gruppi politici
1.I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato del Parlamento, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.
2.All'inizio di ogni legislatura, la Conferenza dei presidenti si adopera per concordare procedure intese a riflettere la diversità politica del Parlamento in seno alle commissioni e delegazioni e agli organi decisionali.
3.L'Ufficio di presidenza, sulla base delle proposte presentate dalla Conferenza dei presidenti, fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo delle strutture e degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio e alle conseguenze di un eventuale mancato rispetto di tali disposizioni.
4.Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.