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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura-novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024PDF

TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1:PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 41:Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione

1.Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

2.Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che conferisce competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione al fatto che, nell'esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione non possa modificare né integrare l'atto legislativo nemmeno nei suoi elementi non essenziali.

3.La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

4.La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e il conferimento di competenze di esecuzione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali-Informativa sulla privacy