TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 9:ALTRE PROCEDURE
Articolo 108:Procedure relative all'esame degli accordi volontari previsti
1.Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 54.
2.Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda che il Parlamento approvi o respinga la proposta e precisa le condizioni applicabili.