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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura-novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO
Versione che entrerà in vigore il 16 luglio 2024PDF

TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 10:ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 113:Esame nell'ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con le commissioni congiunte

1.Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 57, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati o dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

–l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

–il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

–se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; ove lacommissione competente non rispetti tale regola, il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.

2.Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 58, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

–il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, quali siano la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 58 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;

–se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con le commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali-Informativa sulla privacy