1.In conformità dell'articolo 229, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.
2.Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976.
3.La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione. Tale data per la ripresa della sessione non può essere posticipata di più di quindici giorni.
4.Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.
È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.