1.Il Parlamento è assistito da un Segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.
Il Segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.
2.Il Segretario generale del Parlamento dirige un Segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.
3.L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato del Parlamento e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.
Il Presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea.