TITOLO XII:COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
Articolo 235:Competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee
(1)
1.Qualora, conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.
Su questa base, l'Ufficio di presidenza ha il potere di adottare decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 24, dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2).
Le singole decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza sulla base del presente paragrafo sono firmate dal Presidente, che lo rappresenta, e sono notificate al richiedente o al beneficiario conformemente all'articolo 297 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le singole decisioni sono motivate, conformemente all'articolo 296, secondo comma, di detto trattato.
L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.
2.Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota la decisione di presentare all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea registrati, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3.Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un gruppo di almeno cinquanta cittadini può presentare una richiesta motivata nella quale invita il Parlamento a chiedere la verifica di cui al paragrafo 2. Tale richiesta motivata non è promossa o firmata da deputati. Essa include prove sostanziali che dimostrano che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2.
Il Presidente trasmette le richieste ammissibili presentate da gruppi di cittadini alla commissione competente affinché le sottoponga a un ulteriore esame.
A seguito di tale esame, che dovrebbe essere effettuato entro quattro mesi dalla trasmissione della richiesta da parte del Presidente, la commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, di presentare una proposta per dare seguito alla richiesta e ne informa il Presidente.
Il gruppo di cittadini viene informato dell'esito dell'esame in commissione.
Dopo aver ricevuto la proposta della commissione, il Presidente comunica la richiesta al Parlamento.
A seguito di tale comunicazione, il Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, decide se presentare tale richiesta all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.
La commissione adotta orientamenti sul trattamento di tali richieste presentate da gruppi di cittadini.
4.Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota una proposta di decisione motivata di sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in merito alla decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea entro un termine di tre mesi dalla data in cui tale decisione gli è stata notificata.
La commissione competente presenta una proposta di decisione motivata. In caso di reiezione ditale proposta, si considera adottata la decisione contraria.
5.Sulla base di una proposta presentata dalla commissione competente, la Conferenza dei presidenti nomina due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
L'articolo 235 si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).