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Relazione - A8-0370/2018Relazione
A8-0370/2018

RELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

19.11.2018-(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))-***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Miriam Dalli


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A8-0370/2018
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A8-0370/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

( – C8-0448/2018 – )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),

–visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0448/2018),

–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0370/2018),

A.considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Ի岹Գٴ1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori della migrazione e dell'asilo.

(1)Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici della migrazione e dell'asilo. Lo scopo del regolamento è altresì assicurare che tale reimpegno o stanziamento avvenga in modo trasparente.

_____________

__________________

8. 8 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

8. 8 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Ի岹Գٴ2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Dovrebbe essere inoltre possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, avvalersi di questi finanziamenti anche per affrontare altre sfide riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione.

(4)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento di altre ammissioni umanitarie ad hoc. Per quanto riguarda la parte rimanente di tali importi, dovrebbe essere possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, finanziare azioni specifiche di cui ai capi II e III negli ambiti riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti del sistema europeo comune di asilo, specialmente la reunificazione familiare o il sostegno alla migrazione legale verso gli Stati membri e la promozione dell'effettiva integrazione dei cittadini dei paesi terzi. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi avvenga nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento finanziario, in particolare l'efficienza e la trasparenza.

Ի岹Գٴ3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni.

(5)È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione nonché il gruppo dei paesi da cui avviene la ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni. Dovrebbe essere accordata priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, di altri richiedenti vulnerabili e dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale.

Ի岹Գٴ4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

(7)È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni specifiche prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Ի岹Գٴ5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis)La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle risorse per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti ad altre azioni nel quadro del programma nazionale e i reimpegni.

Emendamento6

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis)Se il regolamento (UE) n. 516/2014 non sarà modificato prima della fine del 2018, i finanziamenti pertinenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali sostenuti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data l'urgenza della modifica del regolamento (UE) n. 516/2014, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

(-1)Il titolo è sostituito dal seguente:

Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale

"Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Emendamento8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) al paragrafo 1, i termini "beneficiario di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedente o beneficiario di protezione internazionale";

soppresso

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516.

Emendamento9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

(1 bis)il paragrafo1 è sostituito dal seguente:

“1.Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6000EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

“1.Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 10000EUR per ciascun richiedente e beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516.

Ի岹Գٴ10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.";

3.Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale, di cui ai capi II e III del presente regolamento, è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale."; Il finanziamento è assegnato in modo trasparente ed efficiente in linea con gli obiettivi del programma nazionale.

Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, almeno il 20 % degli importi da reimpegnare devono essere reimpegnati per azioni nel quadro del programma nazionale per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale o ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento o per altre ammissioni umanitarie ad hoc.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ի岹Գٴ11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis.Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

3 bis.Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Ի岹Գٴ12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater.La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di importi ad altre azioni nel quadro dei programmi nazionali e i reimpegni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ի岹Գٴ13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) al paragrafo 4, i termini "beneficiari di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedenti o beneficiari di protezione internazionale".

soppresso

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ի岹Գٴ14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4 bis.il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

4.Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e per il reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l’attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

Riferimenti

– C8-0448/2018 –

Presentazione della proposta al PE

22.10.2018

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

LIBE

25.10.2018

Relatori

Nomina

Miriam Dalli

5.11.2018

Esame in commissione

8.11.2018

15.11.2018

Approvazione

15.11.2018

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Deposito

19.11.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

Significato dei simboli utilizzati:

+:favorevoli

-:contrari

0:astenuti

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2018
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