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Proposta di risoluzione - B8-0551/2018Proposta di risoluzione
B8-0551/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo scandalo Cum-Ex: criminalità finanziaria e lacune del quadro giuridico attuale

27.11.2018-(2018/2900(鳧))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Markus Ferber, Dariusz Rosati a nome del gruppo PPE
Nils Torvalds a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0551/2018

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Risoluzione del Parlamento europeo sullo scandalo Cum-Ex: criminalità finanziaria e lacune del quadro giuridico attuale

()

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale[1] (DAC2),

–  vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica[2] (DAC6),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'espressione "Cum-ex" si riferisce a una prassi di compravendita di azioni strutturata in modo tale da celare l'identità del proprietario effettivo e da consentire a entrambe le parti coinvolte di chiedere il rimborso dell'imposta sulle plusvalenze, pagata invece una sola volta;

B.  considerando che lo scandalo Cum-ex è stato reso pubblico grazie a un'inchiesta realizzata in collaborazione da diversi mezzi d'informazione europei che ha visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti;

C.  considerando che, a seguito del meccanismo Cum-ex, 11 Stati membri avrebbero perso sino a 55,2 miliardi di EUR di gettito fiscale;

D.  considerando che i meccanismi Cum-ex presentano alcuni degli elementi distintivi della frode fiscale, benché non vi siano prove evidenti di violazione del diritto nazionale o dell'Unione;

E.  considerando che, dal settembre 2017, la seconda direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2) prescrive agli Stati membri dell'Unione di ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e di scambiare su base annua tali informazioni con lo Stato membro di residenza del contribuente;

F.  considerando che la sesta direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6) prevede che qualsiasi persona che elabori, commercializzi, organizzi, metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica che presenta elementi distintivi predefiniti notifichi tale meccanismo alle autorità fiscali nazionali;

G.  considerando che nelle attribuzioni della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) rientrano esplicitamente gli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero emergere durante il suo mandato;

1.  esprime profonda preoccupazione per le perdite di gettito fiscale degli Stati membri che, secondo le stime rese pubbliche da alcuni media, ammonterebbero sino a 55,2 miliardi di EUR, il che rappresenta un duro colpo per l'economia sociale di mercato europea;

2.  invita le competenti istituzioni nazionali e dell'Unione a indagare per stabilire se sia possibile ravvisare una violazione del diritto nazionale o dell'Unione;

3.  sottolinea il fatto che tali rivelazioni non incidono sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione;

4.  invita gli Stati membri ad attuare effettivamente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

5.  invita le autorità fiscali nazionali a sfruttare appieno le potenzialità della DAC6 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica;

6.  invita la commissione speciale TAX3 a effettuare le proprie valutazioni sulle rivelazioni Cum-ex e a includere i risultati e le eventuali raccomandazioni pertinenti nella sua relazione finale;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2018
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