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Proposta di risoluzione - B9-0043/2019Proposta di risoluzione
B9-0043/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONEsulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

16.9.2019-()

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B9-0051/2019
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento

Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comuneRC-B9-0040/2019

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B9-0043/2019
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B9-0043/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici

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Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali[1] e del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici[2],

vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[3], in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che i prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili,

vista la convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b), e l'articolo 33, lettera b),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2016 relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[4],

viste le conclusioni del Consiglio del 1° marzo 2017 sulla comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

vista la decisione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 29 giugno 2017 che modifica gli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo (CA/D6/17),

visto il regolamento di esecuzione della CBE, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 2, a norma dei quali la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione (articolo 26) per le domande di brevetto europeo e per i brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche,

vista la decisione della commissione tecnica di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 18dicembre 2018 (procedimento T1063/18) sulla brevettabilità delle piante,

visto il deferimento di una questione di diritto alla commissione allargata di ricorso da parte del presidente dell'UEB nel mese di marzo 2019,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in appresso "regolamento (CE) n.2100/94 del Consiglio")[5], in particolare l'articolo 15, lettere c) e d),

visto l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (accordo TRIPS), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.considerando che l'accesso senza ostacoli al materiale vegetale (comprese le caratteristiche vegetali) è essenziale per la capacità innovativa del settore europeo della selezione vegetale, la sua competitività globale e lo sviluppo di nuove varietà di piante al fine di garantire la sicurezza alimentare globale e affrontare i cambiamenti climatici, fornendo nel contempo maggiori opportunità alle PMI;

B.considerando che qualsiasi restrizione o tentativo di ostacolare l'accesso alle risorse genetiche può portare a un'eccessiva concentrazione del mercato nel settore della selezione vegetale a scapito della concorrenza sul mercato, dei consumatori e del mercato interno europeo;

C.considerando che la selezione vegetale è un processo innovativo praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole fin dagli albori dell'agricoltura; che le varietà e i metodi di selezione non brevettati sono importanti per la diversità genetica;

D.considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti per salvaguardare gli incentivi economici al fine di sviluppare nuovi prodotti vegetali e promuovere la competitività;

E.considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica;

F.considerando che, nella sua comunicazione dell'8 novembre 2016, la Commissione conclude che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

G.considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 3 febbraio 2017, accoglie con favore la comunicazione della Commissione; che tutti i legislatori dell'UE coinvolti hanno chiarito esplicitamente che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

H.considerando che i brevetti relativi a prodotti derivati da metodi di selezione convenzionali o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale compromettono l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

I.considerando che il 29 giugno 2017 il consiglio di amministrazione dell'UEB ha modificato gli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione della CBE[6] e ha stabilito che i brevetti relativi alle piante e agli animali sono vietati;

J.considerando che i 38 Stati contraenti della CBE hanno confermato che le rispettive legislazioni e prassi nazionali sono allineate per escludere effettivamente dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici;

K.considerando che il 5 dicembre 2018 la commissione tecnica di ricorso dell'UEB ha contestato la validità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione della CBE[7];

L.considerando che nel marzo 2019 il presidente dell'UEB ha deferito due questioni di diritto alla commissione allargata di ricorso per quanto concerne la brevettabilità delle piante e degli animali ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici;

M.considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla convenzione UPOV del 1991 e il regime dell'UE basato sul regolamento (CE) n.2100/94 del Consiglio stabiliscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di una privativa per ritrovati vegetali non può impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta per altre attività di selezione;

1.ribadisce che le varietà vegetali, i processi essenzialmente biologici e i prodotti ottenuti mediante tali processi non sono in alcun modo brevettabili, a norma della direttiva 98/44/CE e dell'intenzione del legislatore dell'UE;

2.ritiene che qualsiasi tentativo di brevettare prodotti derivati da metodi di selezione convenzionali o il materiale genetico necessario per la selezione convenzionale comprometta l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

3.accoglie con favore la comunicazione della Commissione, dell'8 novembre 2016, la quale chiarisce che l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici; si compiace dell'allineamento, da parte degli Stati contraenti della CBE, delle rispettive legislazioni e prassi, e della decisione del consiglio di amministrazione dell'UEB di chiarire la portata e il significato dell'articolo 53, lettera b), della CBE, per quanto riguarda le deroghe alla brevettabilità a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della CBE;

4.esprime profonda preoccupazione per il fatto che la decisione della commissione tecnica di ricorso dell'UEB del 5 dicembre 2018, intesa a contestare la validità dell'articolo 28, paragrafo 2, della CBE e adottata dal consiglio di amministrazione dell'UEB, sta conducendo all'inutile protrarsi dell'incertezza riguardo alle esclusioni dalla brevettabilità di tali prodotti;

5.esorta la Commissione a presentare osservazioni in qualità di amicus curiae alla commissione di ricorso allargata dell'UEB, prima del 1º ottobre 2019, a conferma delle sue conclusioni stabilite nella comunicazione della Commissione del 2016, secondo cui l'intenzione del legislatore dell'UE, in sede di adozione della direttiva 98/44/CE, era di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, e ad allegare la presente risoluzione alla sua dichiarazione;

6.invita la Commissione a tutelare la capacità innovativa del settore europeo della selezione e l'interesse pubblico generale in seno alla commissione di ricorso allargata dell'UEB e a ripristinare l'equilibrio tra la legislazione in materia di brevetti e la privativa per ritrovati vegetali, nonché a riferire periodicamente al Parlamento sugli ultimi sviluppi;

7.invita urgentemente la commissione allargata di ricorso dell'UEB a confermare senza indugio la validità dell'articolo 28, paragrafo 2, della CBE e a ripristinare la certezza del diritto nell'interesse degli utenti del sistema brevettuale europeo, dei costitutori, degli agricoltori e del pubblico;

8.invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'Unione europea tuteli efficacemente l'accesso garantito al materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici e il suo utilizzo per la selezione vegetale, al fine di evitare, ove applicabile, che vi siano interferenze con le pratiche che garantiscono l'esenzione per i costitutori;

9.invita la Commissione a dialogare attivamente con i paesi terzi, nell'ambito dei negoziati per gli accordi commerciali e di partenariato, al fine di garantire che i procedimenti essenzialmente biologici e i prodotti che ne derivano siano esclusi dalla brevettabilità;

10.invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto all'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali, e ad analizzare ulteriormente le questioni relative all'ambito di applicazione della protezione dei brevetti;

11.incarica il suo Presidente di sottoporre la presente risoluzione come dichiarazione scritta alla commissione di ricorso allargata dell'UEB entro il 1º ottobre 2019 e di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2019
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