TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3:PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 1 - PRIMA LETTURA
Articolo 62:Nuova presentazione della proposta al Parlamento
1.Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora
–la Commissione sostituisca, modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento,
–la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, ovvero
–abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.
2.Se è prevista una modifica della base giuridica di una proposta che faccia venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alla proposta stessa, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione procedono, a norma del punto 25 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", ad uno scambio di opinioni sulla questione attraverso i rispettivi Presidenti o rappresentanti.
3.A seguito dello scambio di opinioni di cui al paragrafo 2 e su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede al Consiglio di presentare nuovamente al Parlamento il progetto di atto giuridicamente vincolante, qualora la Commissione o il Consiglio intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura, in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.