TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3:PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 1 - PRIMA LETTURA
Articolo 63:Accordo in prima lettura
Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 209, annuncia in Aula che l'atto legislativo è approvato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.