TITOLO II:LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6:PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 98:Esecuzione del bilancio
1.Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.
2.Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla sua lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia.