Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) ( – C9-0112/2020 – )
Il Parlamento europeo,
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( – C9-0112/2020),
–visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1),
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
–visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 13,
–vista la sua risoluzione del 18 settembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(4),
—vista la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)(5),
—vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013,
–vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0109/2020),
A.considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel loro necessario e tempestivo reinserimento nel mercato del lavoro;
B.considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C.considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D.considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che un massimo dello 0,5% di tale importo, ossia 179264000 EUR a prezzi 2020, può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento (UE) n. 1309/2013;
E.considerando che l'importo proposto di 345 000 EUR corrisponde a circa lo 0,19 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2020;
1.concorda sul fatto che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013;
2.riconosce l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche solide adeguatamente raccolte; ribadisce la necessità di attività di ricerca e analisi aggiornate sulle attuali sfide poste dalla Covid-19 sul mercato globale;
3.ribadisce che occorre mettere a punto un apposito sito web, accessibile a tutti i cittadini dell'Unione, che contenga informazioni dettagliate sul FEG;
4.accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure standardizzate per le domande di intervento e la gestione del FEG, sfruttando le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC), che consente di semplificare la presentazione delle domande, di accelerarne il trattamento e di migliorare la comunicazione;
5.constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile per tenere due riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (un membro per ciascuno Stato membro) e per organizzare, probabilmente intorno alle stesse date, due seminari con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali al fine di promuovere attività di rete (“networking”) tra gli Stati membri;
6.chiede alla Commissione di continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;
7.sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la cooperazione e la comunicazione tra tutti coloro che si occupano delle domande di intervento del FEG, in particolare le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; evidenzia che occorre rafforzare l'interazione tra la persona di contatto nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale, e che è opportuno esplicitare e concordare fra tutti i partner interessati le modalità di comunicazione e di sostegno così come i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità);
8.ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1309/2013, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico;
9.rammenta che, in base alle norme vigenti, è possibile mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e gli autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla Covid-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;
10.chiede pertanto alla Commissione di assistere in tutti i modi gli Stati membri che intendono preparare una domanda di intervento nelle settimane e nei mesi a venire;
11.chiede altresì alla Commissione di adoperarsi al massimo per dare prova di flessibilità e abbreviare, nella misura del possibile, il periodo di valutazione della conformità delle domande alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario;
12.approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
13.incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/986.)