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RC-B9-0317/2022

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Giovedì 9 giugno 2022-Strasburgo
Lo Stato di diritto e la potenziale approvazione del Piano nazionale di ripresa (PNR) polacco
P9_TA(2022)0240RC-B9-0317/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco ()

Il Parlamento europeo,

–visti gli articoli 1 e 2, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(1) (regolamento RRF),

–vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo7, paragrafo1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (),

–vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo7, paragrafo1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(2),

–vista la raccomandazione della Commissione del 23maggio 2022 relativa a una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2022 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 della Polonia () (in appresso "le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022"),

–vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia(3),

–visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

–vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020(4),

–vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(5),

–vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia(6),

–vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE(7),

–vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE(8),

–vista la sua risoluzione del 5maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo7, paragrafo1, TUE concernenti la Polonia e l'Ungheria(9),

–vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, presentata dalla Commissione il 1º giugno 2022 (),

–vista la dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 7 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco,

–visto l'articolo132, paragrafi2 e4, del suo regolamento,

A.considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione e sul funzionamento delle sue istituzioni, nonché sui diritti fondamentali dei cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.considerando che i cambiamenti avviati dal governo polacco, in particolare nel sistema giudiziario, hanno portato a una grave erosione della democrazia e dello Stato di diritto;

D.considerando che la decisione adottata il 1º giugno 2022 dal collegio dei commissari su una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia non sarebbe stata unanime;

E.considerando che, durante la tornata di ottobre2021, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato tre criteri per l'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza polacco: lo smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema; la riforma dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici; la reintegrazione dei giudici sospesi dalla sezione disciplinare;

F.considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione e il Consiglio ad astenersi dall'approvare il progetto di piano di ripresa e resilienza della Polonia fintantoché il governo polacco non avrà dato piena e corretta attuazione alle sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali, nonché a provvedere affinché la valutazione del piano garantisca la conformità con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura;

G.considerando che le riforme in Polonia nel settore della giustizia sono ancora in corso e che i recenti progetti di legge in votazione e le proposte in discussione non hanno dato una risposta efficace a tutte le preoccupazioni relative all'indipendenza degli organi giudiziari e alle procedure disciplinari in causa; che il Senato polacco sta cercando di modificare tali proposte per allinearle al principio dell'indipendenza della magistratura; che diversi giudici sono ancora oggetto di procedure disciplinari e/o non sono stati reintegrati;

H.considerando che le autorità polacche hanno di recente adottato una serie di misure in aperta contraddizione con le tre condizioni fissate dalla Presidente della Commissione, tra cui la sospensione di un giudice a febbraio 2022 per aver applicato il diritto dell'UE e le sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE; che, inoltre, il presidente della Polonia (su richiesta del Consiglio nazionale della magistratura - nuovo CNM) ha nominato in modo irregolare oltre 200 nuovi giudici, definiti "neo giudici", compresi quattro giudici nominati alla Corte suprema; che il 10 marzo 2022, su richiesta del ministro della Giustizia, il "Tribunale costituzionale", politicizzato e totalmente controllato ha altresì compromesso (con la partecipazione dei cosiddetti "giudici supplenti") la validità dell'articolo6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in Polonia, mettendo in discussione la facoltà della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali polacchi di esaminare la correttezza della nomina dei giudici e l'indipendenza del nuovo CNM;

I.considerando che il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente le condizioni necessarie per la preparazione, l'approvazione e l'attuazione di un piano nazionale , e in particolare all'articolo 19 e all'allegato V, stabilisce gli 11criteri in base ai quali la Commissione deve valutare, in particolare, se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso dei fondi messi a disposizione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; che il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che gli organismi incaricati del controllo e della supervisione dispongano del potere giuridico e della capacità amministrativa di svolgere i loro compiti in modo indipendente, e che lo stesso progetto di decisione di esecuzione del Consiglio sottolinea che una tutela giurisdizionale efficace è un requisito indispensabile per il funzionamento di un sistema di controllo interno;

J.considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha affermato che l'indipendenza, l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario sono elementi essenziali a tale proposito e che in Polonia la situazione dello Stato di diritto è peggiorata e l'indipendenza della magistratura continua a destare serie preoccupazioni, come risulta anche da diverse sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

K.considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha raccomandato che la Polonia adotti provvedimenti nel 2022 e nel 2023, al fine – tra l'altro – di promuovere un contesto favorevole agli investimenti, in particolare salvaguardando l'indipendenza della magistratura, nonché al fine di garantire consultazioni pubbliche effettive e la partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione delle politiche;

L.considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe attenuare gli effetti più gravi della pandemia di COVID-19 nei confronti delle economie e dei cittadini dell'UE, e dovrebbe contribuire positivamente alla ripresa e alla resilienza dell'UE, nonché catalizzare le transizioni verde e digitale se attuate efficacemente, nel rigoroso rispetto dello Stato di diritto e della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE;

M.considerando che la Commissione ritiene che il piano della Polonia includa tappe fondamentali relative all'indipendenza della magistratura per migliorare gli investimenti sul clima e creare le condizioni per un'efficace attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; che non è possibile effettuare alcun esborso a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino a quando non sarà dimostrato il conseguimento di tali tappe fondamentali;

N.considerando che, a norma dell'articolo13, paragrafo1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sono ammissibili al prefinanziamento i piani adottati dopo il 31 dicembre 2021;

1.esprime profonda preoccupazione per la valutazione positiva, del 1° giugno 2022, del piano di ripresa e resilienza della Polonia da parte della Commissione, presentato dalla Polonia il 3 maggio 2021, tenuto conto delle attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo2 TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, nel paese; ribadisce che l'esistenza di tali violazioni è stata debitamente documentata da numerose sentenze dei tribunali, valutazioni e posizioni delle istituzioni dell'UE, tra cui risoluzioni del Parlamento e la procedura in corso a norma dell'articolo7, paragrafo1, TUE, così come da altre organizzazioni internazionali; ricorda che il rispetto delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rispetto della preminenza del diritto dell'UE non sono negoziabili e non possono essere trattati come moneta di scambio;

2.deplora che le condizioni stabilite nel dispositivo per la ripresa e la resilienza non prevedano l'immediata reintegrazione di tutti i giudici illegittimamente sospesi nelle loro precedenti posizioni; esorta il governo polacco ad accelerare in modo significativo il processo di reintegrazione di tali giudici nelle loro posizioni precedenti e la Commissione a monitorare e agevolare tale processo; ritiene che un controllo giurisdizionale della decisione di sospensione possa avere luogo mentre i giudici sono in carica; deplora e condanna le attuali pratiche a danno di alcuni giudici, che sono stati trasferiti a un altro servizio e/o sono stati costretti a prendere congedo al loro ritorno o che sono stati vittime di pratiche simili in violazione di varie sentenze emanate da tribunali polacchi ed europei;

3.esorta vivamente il Consiglio ad approvare il piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza solo dopo che il paese avrà pienamente soddisfatto i requisiti del regolamento che istituisce il dispositivo e in particolare i requisiti di cui all'articolo22, segnatamente nell'ottica di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, nonché tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto, e avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorda che la cooperazione basata sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci tra gli Stati membri, l'Unione europea e le loro autorità non può funzionare se sussistono carenze nel rispetto dello Stato di diritto;

4.rammenta che il rispetto dello Stato di diritto e dell'articolo2 TUE sono presupposti inderogabili per fruire del Fondo, che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è pienamente applicabile al dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non dovrebbe essere finanziata nessuna misura a titolo dello stesso se contraria ai valori dell'UE sanciti dall'articolo2 TUE; ricorda che, conformemente al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e al regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione deve monitorare costantemente e con estrema attenzione i rischi per gli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto, nonché intraprendere azioni immediate laddove possano essere pregiudicati gli interessi finanziari dell'UE;

5.insiste sul fatto che i traguardi e gli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, all'istituzione di un sistema di controllo adeguato, all'indipendenza della magistratura e alla prevenzione, individuazione e lotta alle frodi, ai conflitti d'interesse e alla corruzione sono prerequisiti da conseguire prima della presentazione di una prima richiesta di pagamento e ricorda che non può essere effettuato alcun pagamento a titolo del dispositivo prima che siano stati conseguiti i predetti traguardi e obiettivi;

6.ritiene che non possano essere effettuati pagamenti alla Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla piena attuazione di tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea che la Commissione e il Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi al Parlamento per le loro azioni;

7.prende atto della decisione della Commissione di stabilire, come una delle condizioni essenziali per lo sblocco dei fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la chiusura della illegittima sezione disciplinare della Corte suprema e il trasferimento delle funzioni disciplinari a un'altra sezione della Corte suprema; esorta la Commissione ad applicare un solido meccanismo di verifica e un periodo di prova per garantire che la nuova sezione risponda ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale istituito per legge, come previsto dall'articolo19 TUE, prima dello sblocco di qualsiasi fondo; sottolinea la necessità di rispettare rigorosamente il calendario previsto nel dispositivo per la ripresa e la resilienza;

8.rammenta che la Polonia è vincolata dall'ordinanza della CGUE e dovrà ancora pagare una penalità giornaliera di 1 milione di EUR fino a quando non darà seguito alle sentenze relative alla sezione disciplinare della Corte suprema; invita pertanto la Commissione a esaminare la riforma del sistema disciplinare al fine di garantire che sia rigorosamente in linea con le sentenze della CGUE;

9.deplora che le questioni relative al "Tribunale costituzionale" e al "Consiglio nazionale della magistratura" illegittimi, che minano l'imparzialità e l'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura, non figurino tra i "traguardi"; invita il Consiglio ad avviare senza indugio una procedura di infrazione al riguardo;

10.deplora la mancanza di informazioni, in particolare nei confronti del Parlamento, in merito ai negoziati tra la Commissione e le autorità polacche; si attende che la Commissione informi rapidamente e regolarmente il Parlamento di eventuali sviluppi pertinenti;

11.ricorda inoltre che il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE devono essere valutati costantemente durante l'intero ciclo di vita del dispositivo e che il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi e dei relativi pagamenti presuppone che non siano state revocate le misure relative ai traguardi e agli obiettivi precedentemente raggiunti in maniera soddisfacente; insiste sulla necessità che la Commissione si astenga dall'erogare finanziamenti e, se del caso, li recuperi, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte;

12.ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dei valori sanciti dall'articolo2 TUE e il primato del diritto dell'UE;

13.rammenta che l'obiettivo del dispositivo è promuovere la ripresa e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri, compresa la Polonia; deplora che, a causa delle azioni del governo polacco, i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non abbiano ancora raggiunto i cittadini e le regioni della Polonia;

14.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2) GU C 129 del 5.4.2019, pag.13.
(3) GU C 385 del 22.9.2021, pag.317.
(4) GU C 81 del 18.2.2022, pag.27.
(5) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.
(6) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 151.
(7) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 154.
(8) Testi approvati, P9_TA(2022)0074.
(9) Testi approvati, P9_TA(2022)0204.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022Note legali-Informativa sulla privacy