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Giovedì 18 gennaio 2024-Strasburgo
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022
P9_TA(2024)0041A9-0434/2023

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022 ()

Il Parlamento europeo,

–visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–vista la relazione della Commissione del 27luglio2023, dal titolo "Trentaquattresima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2022)" () ("relazione PIF 2022"),

–viste la relazione 2022 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(1) e la relazione annuale 2022 del comitato di vigilanza dell'OLAF(2),

–vista la relazione annuale 2022 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 1°marzo2023,

–visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16dicembre2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento relativo alla condizionalità")(3),

–viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21(4) e C-157/21(5) e le conclusioni della CGUE secondo cui il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è conforme al diritto dell'UE,

–vista la proposta della Commissione, del 18 settembre 2022, di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (),

–visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24giugno2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(6) (regolamento recante disposizioni comuni),

–vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), presentata dalla Commissione il 16maggio2022 (),

–vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5luglio2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(7) ("direttiva PIF"),

–vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 16settembre2022, dal titolo "Seconda relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5luglio2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (),

–vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(8),

–vista la comunicazione della Commissione del 13luglio2022 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2022" (),

–visto lo studio dal titolo "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), pubblicato nel dicembre2022(9),

–vista la relazione dal titolo "Assessing the Threats to the NextGenerationEU (NGEU) fund – A Joint Europol-OLAF Report" (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU – Relazione congiunta Europol-OLAF), resa pubblica il 6giugno2023,

–vista la nota conclusiva della Mediatrice europea sull'iniziativa strategica concernente la trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del 12settembre2023, in relazione al caso SI/6/2021/PVV, aperto il 24febbraio2022,

–vista la relazione annuale di attività della Corte dei conti europea per il 2022 pubblicata il 4 maggio 2023,

–vista l'analisi n.04/2023 della Corte dei conti europea, del 6luglio2023, dal titolo "Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE",

–vista la relazione speciale n.06/2023 della Corte dei conti europea, del 13marzo2023, dal titolo "Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione",

–visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n.250/2014(10),

–vista la sua risoluzione del 23novembre2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE(11),

–vista la comunicazione della Commissione del 14dicembre 2020 sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (),

–vista la sua raccomandazione del 17febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani(12),

–vista la sua risoluzione del 19gennaio2023 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2021(13),

–visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0434/2023),

A.considerando che, conformemente all'obbligo di cui all'articolo325, paragrafo5, TFUE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del suddetto articolo ("relazione PIF");

B.considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere elementi fondamentali della strategia dell'UE per rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace;

C.considerando che la relazione PIF si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri, compresi i dati relativi alle irregolarità e alle frodi riscontrate;che la relazione PIF deve prendere in considerazione le specifiche condizioni finanziarie di ciascuno Stato membro e garantire la necessaria flessibilità al riguardo;

D.considerando che il numero di irregolarità fraudolente riscontrate e segnalate dimostra i risultati degli sforzi degli Stati membri volti a contrastare la frode e altre attività illegali e non dovrebbe essere interpretato come un'indicazione del livello di frode negli Stati membri;

E.considerando che a ciascuno Stato membro dovrebbe essere riservato un trattamento corretto e obiettivo;

F.considerando che diversi livelli e attori sono coinvolti nella tutela del bilancio dell'UE mediante la prevenzione (interruzione e sospensione dei pagamenti), l'individuazione, le rettifiche finanziarie e il recupero degli importi indebitamente versati;

G.considerando che il sistema di individuazione precoce e di esclusione protegge il bilancio dell'UE dai rischi di insolvenza, negligenza, frode o irregolarità commesse da attori privati;

H.considerando che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto si applica all'intero bilancio dell'UE e consente di adottare misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio o gli interessi finanziari dell'UE;

I.considerando che il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione e dei diritti fondamentali, nonché la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono requisiti indispensabili per accedere ai finanziamenti dell'UE;

J.considerando che la frode e la corruzione rappresentano un pericolo costante per l'integrità del processo decisionale;

K.considerando che l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12febbraio2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(14) (regolamento RRF) prevede disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

L.considerando che occorre affrontare i diversi livelli di digitalizzazione negli Stati membri mediante la creazione nell'UE di sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili, che sono funzionali e necessari per un'analisi solida ed esaustiva e per un'efficace prevenzione delle irregolarità, nonché per il contrasto delle frodi e della corruzione;che gli Stati membri devono essere incoraggiati a utilizzare, in parallelo, strumenti di estrazione di dati a livello dell'UE, quali Arachne o il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);

M.considerando che Arachne è uno strumento volontario e, sebbene sia già ampiamente utilizzato nella politica di coesione e introdotto per la spesa agricola, la sua obbligatorietà - come ripetutamente richiesto dal Parlamento - costituirebbe un importante passo avanti;

N.considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi negli Stati membri costituisce uno svantaggio e che deve essere adeguatamente affrontata per poter creare nell'UE sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili per prevenire e contrastare efficacemente la frode e la corruzione e superare le irregolarità;

O.considerando che la cooperazione con i partner internazionali e le istituzioni finanziarie globali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE;

Osservazioni generali

1.accoglie con favore la relazione PIF 2022 e le analisi ivi presentate;

2.concorda con la Commissione sul fatto che la prevenzione e l'individuazione delle frodi e il monitoraggio dei meccanismi di restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita debbano basarsi su una maggiore digitalizzazione e sull'uso di tecnologie all'avanguardia basate sull'apprendimento automatico al fine di migliorare l'accessibilità, l'interoperabilità, l'utilizzo e la gestione dei dati relativi a potenziali frodi; sottolinea la necessità di una governance antifrode efficiente, di processi efficaci orientati ai risultati e di strutture adeguatamente preparate per garantire la cooperazione e il coordinamento tra tutte le componenti dell'architettura antifrode e gli attori pertinenti; ritiene che, a tal fine, i funzionari responsabili delle varie componenti dell'architettura antifrode debbano essere dotati delle conoscenze digitali e procedurali necessarie;

3.ricorda che, al fine di garantire un elevato livello di protezione agli interessi finanziari dell'UE, è essenziale una solida cooperazione tra le autorità che conducono le indagini amministrative e quelle che conducono le indagini penali sia a livello dell'UE che degli Stati membri;

4.si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per anticipare la pubblicazione della relazione PIF annuale, che consente di approvare la risoluzione del Parlamento entro l'anno n+1 e rende più attuali le osservazioni e le raccomandazioni ivi contenute;

5.valuta positivamente la maggiore coerenza complessiva della legislazione antifrode in tutta l'UE, a seguito delle azioni intraprese dagli Stati membri per recepire correttamente le norme dell'UE nei sistemi nazionali; esprime preoccupazione circa il fatto che, sotto alcuni aspetti, la situazione rimane non ottimale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione di sospette frodi e irregolarità e il relativo seguito, ambito in cui le differenze tra gli Stati membri restano considerevoli;

6.sottolinea che la prevenzione e la comunicazione sono fondamentali per combattere le frodi e la corruzione e che la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione di misure efficaci in tali settori;

7.condivide il parere della Commissione secondo cui l'analisi del rischio di frode dovrebbe essere rafforzata onde valutare se la segnalazione di tassi modesti di frode sia la conseguenza di una reale bassa frequenza di comportamenti scorretti o piuttosto di carenze nell'individuazione;

8.deplora il fatto che in molti Stati membri le autorità nazionali non sempre diano seguito alle raccomandazioni della Commissione e dell'OLAF, riferiscano in modo esaustivo o adottino tempestivamente le buone pratiche riconosciute; sottolinea che in molti Stati membri la percentuale di irregolarità ancora classificate come sospette frodi molti anni dopo la loro segnalazione iniziale è estremamente elevata, anche in relazione ai casi indicati come chiusi; ritiene che tali situazioni suggeriscano la mancanza di un seguito adeguato, risorse insufficienti o non adeguatamente formate, lacune nella comunicazione o canali di segnalazione inefficienti, una cooperazione e un coordinamento carenti o persino il rinvio ingiustificato della riclassificazione delle irregolarità come fraudolente al fine di adeguare la segnalazione statistica;

9.sottolinea che in tali casi la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella deburocratizzazione del processo di individuazione, controllo e segnalazione delle frodi;

10.suggerisce che le autorità sia dell'UE che nazionali debbano rafforzare la cooperazione e promuovere un maggiore utilizzo degli strumenti digitali per combattere le frodi;

11.osserva che nel 2022 il numero di casi di frode e irregolarità segnalati dalle autorità competenti dell'UE e nazionali, 12455 in totale, è leggermente aumentato rispetto al 2021; rileva che nel 2022 i finanziamenti interessati relativi a tali casi ammontano a 1,77miliardi di EUR, in diminuzione rispetto a 2,05miliardi diEUR nel 2021; ritiene che tali importi siano ancora estremamente elevati e rappresentino una perdita significativa per il bilancio dell'UE;

12.è consapevole del fatto che il confronto anno per anno delle segnalazioni di irregolarità non sempre offre un'analisi affidabile delle tendenze e dei modelli poiché l'attuazione di molti programmi prevede un ciclo pluriennale; ritiene che il confronto con una media quinquennale sia più adatto per l'identificazione di situazioni in tempo reale; si compiace, a tale riguardo, che nella relazione PIF 2022 si faccia spesso riferimento ai risultati del periodo 2018-2021;

13.è del parere che il coinvolgimento della società civile nella lotta alle frodi sia essenziale per migliorare la prevenzione e l'individuazione e che ciò implichi il sostegno al giornalismo d'inchiesta, che può essere efficace nella misura in cui gli sia consentito un accesso semplice e adeguato alle informazioni sui progetti, sui beneficiari e sui pagamenti; sottolinea, in particolare, l'importante ruolo svolto dai media e dai giornalisti investigativi nella lotta alla corruzione; ribadisce che maggiori e coerenti livelli di protezione per i giornalisti e gli informatori in tutta l'Unione aiutino a contrastare la diffusione di una sottocultura di impunità, silenzio e cospirazione; rileva che, per quanto riguarda il pluralismo e la libertà dei media, i più recenti risultati dell'Osservatorio sul pluralismo dei media (2022) hanno registrato un leggero deterioramento dell'indicatore relativo alla protezione dei giornalisti e che la concentrazione di notizie sui media mantiene un livello di rischio molto elevato in tutto il continente; ritiene che salvaguardare i media da pressioni e ingerenze politiche e garantire il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche sia essenziale per proteggere l'indipendenza dei media, il loro ruolo di vigilanza della democrazia e la sana gestione delle risorse;

14.accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3maggio2023, sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023)0012), che riconosce la gravità della corruzione in quanto compromette l'efficienza della spesa pubblica, l'efficacia del mercato unico e la sostenibilità della crescita economica; sottolinea che la lotta conto la corruzione costituisce uno degli impegni più importanti dell'Unione, al pari della trasparenza e dell'integrità; sottolinea che anche il fenomeno di nepotismo in relazione agli organismi di proprietà dello Stato e agli appalti per i fondi dell'UE rappresenta un grande rischio per la sana gestione e gli interessi finanziari dell'UE; accoglie pertanto con favore la nuova proposta di direttiva sulla lotta alla corruzione(15);

15.è preoccupato per la difficoltà di stimare con estrema precisione in che misura la criminalità organizzata tragga vantaggio illegalmente dalle finanze dell'UE; ritiene che sia necessario un approccio comune nei vari Stati membri per valutare l'impatto della criminalità organizzata sui fondi dell'Unione ed esaminare l'efficacia delle misure adottate per far fronte al problema; invita la Commissione ad avviare rapidamente tutte le azioni necessarie per perseguire tale armonizzazione;

16.sottolinea l'importanza di una valutazione dell'impatto economico e sociale delle frodi sugli interessi finanziari dell'UE e sui suoi cittadini; chiede un'analisi del rapporto tra le risorse destinate alla prevenzione delle frodi e le potenziali perdite evitate;

17.ritiene che la mancanza di un recepimento efficace negli ordinamenti nazionali in molti Stati membri e di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali lasci spazio alla criminalità organizzata per una serie di attività transfrontaliere illegali in settori che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce, pertanto, i suoi precedenti inviti a rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata(16) e a introdurre una nuova definizione comune di criminalità organizzata, che tenga conto, in particolare, del ricorso alla corruzione, alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione per ottenere il controllo di attività economiche o di appalti;

18.osserva che la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025(17) mira a definire gli strumenti e le misure per smantellare i modelli e le strutture operativi delle organizzazioni criminali a livello transfrontaliero, sia online che offline; invita gli Stati membri a contribuire agli sforzi della Commissione e a istituire reti di cooperazione regionale per lo scambio di informazioni sui casi e sulle strategie di lotta contro le frodi perpetrate dalla criminalità organizzata; ricorda, a tale proposito, l'importanza della nuova proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni(18), la cui efficace attuazione fornirebbe alle autorità strumenti rafforzati per privare i gruppi della criminalità organizzata dei mezzi finanziari necessari a svolgere ulteriori attività criminali; ricorda inoltre che, nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera, sono fondamentali lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo di strategie comuni e coordinate;

19.sottolinea che, per quanto riguarda i casi di corruzione, alla fine del 2022 l'EPPO aveva segnalato 87 casi indagati (rispetto ai 40 nei primi sette mesi di attività operative nel 2021); osserva che nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS), nel periodo dal 2018 al 2022, 30 casi erano stati segnalati da 10 Stati membri, di cui 5 casi relativi all'agricoltura, 22 alla coesione e 3 alla preadesione, con un'incidenza finanziaria complessiva stimata a circa 50milioni di EUR;

20.sottolinea nuovamente che la corruzione, in particolare quella ad alto livello e anche nelle istituzioni dell'UE, è un reato particolarmente grave che potrebbe estendersi a livello transfrontaliero, ledendo gli interessi finanziari dell'Unione e l'economia dell'UE nel suo complesso, nonché minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche nell'UE e negli Stati membri; ribadisce che in seno alle istituzioni dell'UE deve esistere una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione; è a favore dell'integrazione degli sforzi anticorruzione nell'elaborazione delle politiche dell'UE;

21.osserva che l'OLAF non ha attualmente accesso, in alcuna circostanza, agli uffici, ai computer e agli account di posta elettronica dei deputati, neppure quando indaga su casi collegati ai deputati sulla base di sospetti fondati; sottolinea la necessità di disporre di una procedura adeguata per concedere l'accesso all'OLAF in presenza di sospetti fondati riguardo a singoli deputati; invita l'Ufficio di presidenza a predisporre una siffatta procedura;

22.sottolinea che l'EPPO sta svolgendo un'indagine sull'acquisizione dei vaccini contro la COVID-19 da parte della Commissione;

23.sottolinea l'obbligo per ogni istituzione dell'UE, Stato membro e destinatario pubblico o privato di fondi dell'Unione di divulgare tutti i documenti pertinenti, comprese le informazioni sulle trattative preliminari condotte dalla Commissione, su richiesta ufficiale della Corte dei conti europea nell'ambito dell'audit in corso; ricorda la raccomandazione del Parlamento, nella sua risoluzione sul discarico 2020 (sezione III – Commissione)(19), relativa all'accesso ai messaggi di testo scambiati con un'azienda farmaceutica in merito all'acquisto di un vaccino contro la COVID-19;

24.sottolinea che la politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione deve essere integrata e comunicata adeguatamente nel contesto delle elezioni europee, al fine di aumentare l'affluenza alle urne e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;

25.si compiace del fatto che la Commissione abbia incluso una sezione specifica riguardante la lotta alla corruzione nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto, al fine di fornire un'analisi comparativa approfondita degli approcci, delle procedure e degli strumenti utilizzati dagli Stati membri nei rispettivi sforzi per combattere la corruzione, nonché di contribuire a valutare quali siano i settori maggiormente a rischio; chiede alla Commissione di includere sempre raccomandazioni e osservazioni sul seguito dato per gli Stati membri in tutte le sezioni della relazione sullo Stato di diritto; ribadisce l'importanza di affrontare pienamente le raccomandazioni specifiche per paese relative alla corruzione; invita gli Stati membri a tenere conto dei risultati della relazione sullo Stato di diritto nello sviluppo delle proprie politiche anticorruzione; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel far fronte alle sfide strutturali relative alla loro capacità anticorruzione e ad adoperarsi in tal senso;

26.sottolinea che le indagini Eurobarometro sulla corruzione del 2022 mostrano che i cittadini e le imprese dell'UE esprimono ancora profonda preoccupazione per la corruzione, con un'ampia percentuale di cittadini europei che ritiene che nel proprio paese la corruzione sia diffusa (68%) e che il livello di corruzione sia aumentato (41%); apprezza il fatto che quasi tutti gli Stati membri dispongano attualmente di strategie anticorruzione, periodicamente valutate e riviste, e ricorda che, al fine di sradicare le pratiche di corruzione, sono necessari non solo un solido quadro giuridico, ma anche un'efficace attuazione, e che la prevenzione di tali pratiche richiede inoltre quadri di integrità e governance trasparenti e responsabili; accoglie con favore, in tale contesto, le proposte anticorruzione presentate dalla Commissione, che fanno seguito alle richieste del Parlamento di intensificare la lotta alla corruzione; osserva che la Commissione intende integrare la prevenzione della corruzione nell'elaborazione delle politiche e dei programmi dell'UE e sostenere attivamente gli sforzi degli Stati membri per attuare politiche e legislazioni forti contro la corruzione; elogia la volontà di affrontare la dimensione transfrontaliera della corruzione, configurando come reato la corruzione e armonizzando le sanzioni in tutta l'UE, in coordinamento con la proposta dell'alto rappresentante di istituire un apposito regime di sanzioni della politica estera e di sicurezza comune dedicato agli atti di corruzione gravi a livello mondiale;

27.sottolinea che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente connessi e che il riciclaggio di denaro è uno dei più importanti strumenti di sostegno alle attività illegali della criminalità organizzata, grazie al quale i criminali trasferiscono nell'economia legale i proventi dei loro reati, ed è consapevole del fatto che anche la frode ai danni del bilancio dell'UE può essere un reato presupposto precursore del riciclaggio di denaro; sottolinea che la dimensione transnazionale di tali reati ne rende difficile la prevenzione, l'individuazione e il contrasto a causa dell'eterogeneità dei sistemi giuridici; accoglie con favore i progressi compiuti nell'istituzione della nuova autorità antiriciclaggio, a seguito della proposta della Commissione del luglio 2021, dell'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 29 giugno 2022 e della sua posizione concordata il 7 dicembre 2022 sul codice unico, nonché del mandato di trilogo conferito dal Parlamento in seduta plenaria il 17 aprile 2023; si rammarica che l'autorità non sarà pienamente operativa prima del 2026;

28.osserva che, grazie all'IMS, nel periodo 2018-2022 sono stati segnalati 375 casi relativi a conflitti di interesse, che possono essere individuati anche in ambienti simili a quelli in cui si verificano pratiche di corruzione; sottolinea che la grande maggioranza dei casi segnalati di conflitti di interesse è legata all'attuazione delle politiche di coesione (l'86% dei casi rispetto al 9% dell'agricoltura e al 5% della preadesione), per un totale di quasi 117milioni di EUR per il periodo in esame; sottolinea che i conflitti di interesse segnalati si riferiscono principalmente alle relazioni tra i destinatari dei fondi e i loro contraenti e subcontraenti, mentre solo il 7% dei casi riguarda conflitti di interesse durante la fase di aggiudicazione e/o valutazione dei progetti, coinvolgendo quindi i membri delle commissioni di valutazione;

29.ritiene che tale dato potrebbe costituire un indicatore dell'impatto positivo e dell'effetto deterrente delle modifiche alle norme finanziarie, che sono state rese applicabili a tutte le autorità nazionali che gestiscono i fondi dell'UE, unitamente al fatto che un terzo dei casi è stato individuato attraverso fonti esterne ai sistemi di gestione e di controllo, tra cui gli informatori e i giornalisti investigativi, il che dimostra un livello di base di trasparenza e accessibilità nonché di contributi da parte della società civile;

30.osserva inoltre con preoccupazione il fatto che il numero totale di casi di conflitti di interesse è superiore a quello segnalato nell'IMS, come indicato dalle informazioni supplementari ricevute dalle direzioni generali per la Politica regionale e urbana e per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione per quanto riguarda i casi di conflitti di interesse e i relativi recuperi nel settore degli appalti pubblici nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo di sviluppo regionale, comunicati direttamente dagli Stati membri attraverso il sistema di gestione dei fondi dell'UE (noto come SFC, che nel periodo 2014-2020ha presentato 31 casi relativi a 16 programmi in 11 Stati membri, con un'incidenza pari a 3,4milioni di EUR);

31.ribadisce la richiesta di rendere la relazione PIF annuale più olistica, al fine di fornire una panoramica completa delle sinergie tra tutti i soggetti interessati, identificare le migliori pratiche e affrontare le carenze; accoglie con favore, a tale proposito, l'inclusione nella relazione PIF 2022 dei risultati delle relazioni annuali dell'EPPO e dell'OLAF; chiede di migliorare ulteriormente tale approccio olistico, con l'obiettivo di fornire un quadro più chiaro, completo e concreto della situazione complessiva della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che comprenda l'intera azione antifrode, sia a livello nazionale che dell'UE;

32.chiede che le disposizioni in materia di conflitti di interessi siano applicate in modo da garantire la certezza del diritto, si basino su una valutazione chiara e proporzionata dei rischi e consentano l'applicazione pratica da parte delle autorità competenti; chiede che gli orientamenti della Commissione forniscano chiarezza ai richiedenti e agli organi decisionali, evitino inutili oneri amministrativi e rispettino il principio di proporzionalità;

Entrate

33.osserva che, nel 2022, il numero complessivo (4661) di irregolarità fraudolente e non fraudolente relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) è stato superiore del 7,6% rispetto alla media quinquennale (periodo 2018-2022); rileva con preoccupazione che anche l'importo totale interessato da tali irregolarità, secondo quanto stimato e constatato dagli Stati membri, è notevolmente aumentato (del 47%, raggiungendo i 783milioni di EUR); pone in evidenza, in merito alla stessa questione, che nel 2022 il tasso complessivo di recupero nei casi fraudolenti e non fraudolenti è stato soltanto del 48% (rispetto al 54% del 2021) e che la stessa cifra relativa ai casi fraudolenti è stata solo del 25%, percentuale distribuita tra gli Stati membri in modo molto eterogeneo; chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per il rapido recupero dei fondi usati impropriamente;

34.sottolinea che, nel 2022, tra le nuove relazioni di inesigibilità presentate alla Commissione da sei Stati membri, in soli 19 casi la Commissione ha ritenuto che fosse stato dimostrato in modo convincente che la perdita di RPT non era imputabile agli Stati membri in questione e che questi ultimi non ne erano finanziariamente responsabili, mentre in 82 casi, per un importo di quasi 39milioni di EUR, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri non avessero dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era loro imputabile e li ha dichiarati finanziariamente responsabili di tale perdita (nel 2022 i casi valutati dalla Commissione sono stati 135, per un totale di 76,8milioni di EUR); incoraggia la Commissione a mantenere questo efficace meccanismo di revisione dei casi di inesigibilità così da promuovere l'efficacia delle azioni di recupero delle amministrazioni nazionali;

35.osserva che, sempre nel 2022, le ispezioni da parte dei servizi antifrode e i controlli a posteriori sono stati i più efficaci strumenti di rilevamento, rispettivamente, delle irregolarità fraudolente e non fraudolente, sempre più spesso in combinazione con audit fiscali e controlli allo sdoganamento; sottolinea che, nel 2022, i principali modi operandi nei casi di frode sono stati il contrabbando e il valore inesatto e la classificazione/designazione errata delle merci, con un particolare aumento dei casi di sigarette di contrabbando segnalati;

36.accoglie con favore il ruolo dell'OLAF nell'individuare e indagare sulle frodi ai danni delle risorse tradizionali proprie (RTP) dell'UE; prende atto di una leggera diminuzione del numero di indagini aperte nel settore delle risorse proprie nel 2022 e invita la Commissione a provvedere affinché l'OLAF sia dotato di risorse adeguate per eseguire pienamente ed efficacemente il proprio mandato;

37.osserva che, dal punto di vista monetario, la Cina è rimasta il principale paese di origine delle merci interessate da irregolarità, seguita da Stati Uniti e Vietnam, rispettivamente al secondo e terzo posto, e che i prodotti tessili e le calzature sono stati i beni maggiormente colpiti, in termini sia di numero che di valore dei casi individuati e segnalati;

38.ribadisce il suo invito a ridurre il divario dell'IVA affrontando la mancanza di risorse, la limitata efficienza digitale delle amministrazioni fiscali e le lacune legislative che riducono l'efficacia delle misure volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale; ricorda che rafforzare la cooperazione amministrativa è il modo più efficace per contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA;

39.sottolinea che l'EPPO ha la competenza per svolgere indagini su reati gravi a danno del sistema comune dell'IVA connessi al territorio di due o più Stati membri e che comportino un danno complessivo di almeno 10milioni di EUR; esprime preoccupazione in merito ai dati riportati nella relazione annuale dell'EPPO per il 2022, secondo cui il 16,5% delle sue indagini attive (185) è legato a frodi in materia di IVA, le quali tuttavia rappresentano il 47% dei danni stimati (6,7miliardi di EUR);

40.accoglie con favore la seconda relazione sull'attuazione della direttiva PIF, pubblicata dalla Commissione il 16 settembre 2022 (), ma si rammarica che la Commissione abbia evitato di intervenire sulla revisione della soglia di 10milioni di EUR, che incide notevolmente sulle attività dell'EPPO in relazione ai casi di frode dell'IVA; sottolinea che gli interrogativi ricorrenti e ancora irrisolti riguardo alle diverse interpretazioni quanto ai metodi da applicare per il calcolo della soglia (se aggregare i danni verificatisi in più Stati membri e se limitare i paesi coinvolti nel calcolo ai partecipanti all'EPPO) rendono la situazione poco chiara; è fermamente convinto che l'attuale soglia limiti l'effetto dissuasivo, consenta agli autori dei reati di individuare le giurisdizioni più deboli per sfuggire all'EPPO e possa compromettere le indagini, dal momento che le autorità nazionali spesso non hanno una visione completa dell'entità dell'attività criminosa nella fase iniziale dell'indagine; invita la Commissione, nell'ambito della prossima relazione sul recepimento della direttiva PIF, a riconsiderare la sua posizione e a eliminare o ridurre sostanzialmente la soglia, fornendo nel contempo indicazioni adeguate sul metodo di calcolo;

41.sottolinea che una cooperazione efficace tra l'OLAF e l'EPPO è un prerequisito per la sana gestione e la tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'UE, sia sul fronte delle spese che su quello delle entrate; ritiene, a tale proposito, che una siffatta cooperazione rafforzata possa, per quanto riguarda le entrate, comportare un aumento delle entrate riscosse a favore del bilancio dell'UE, riducendo così il contributo degli Stati membri basato sul reddito nazionale lordo, e, per quanto riguarda le spese, garantire che il denaro dei contribuenti sia speso in modo adeguato;

42.sottolinea l'importanza che l'OLAF e l'EPPO mantengano l'indipendenza operativa;

43.accoglie con favore la dichiarazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, secondo cui l'UE deve garantire che i fondi siano spesi secondo lo scopo previsto e in linea con i principi dello Stato di diritto, nonché assicurare che i fondi siano protetti;

Spese

44.osserva che, nel periodo 2018-2022, il numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito di azioni per lo sviluppo rurale è aumentato, principalmente a causa dell'incremento del tasso di individuazione relativo alle azioni del periodo di programmazione 2014-2022; sottolinea tuttavia che il numero di casi di frode individuati e segnalati è ancora inferiore alle aspettative e che ciò richiede un maggiore monitoraggio della situazione;

45.fa notare che, benché nel 2022 le irregolarità fraudolente segnalate nel contesto del sostegno all'agricoltura siano aumentate in confronto al 2021, i tassi di individuazione per lo sviluppo rurale sono stati notevolmente superiori a quelli per il sostegno all'agricoltura; osserva che, in ambito di sostegno all'agricoltura, il livello più elevato di frodi è stato segnalato dagli Stati membri per le misure di mercato e che diversi casi complessi relativi alla promozione di prodotti agricoli sono stati oggetto di indagine anche da parte dell'OLAF;

46.si rammarica del fatto che, nel periodo 2018-2022, sia nello sviluppo rurale che nei pagamenti diretti, il contributo apportato da analisti del rischio, informatori e giornalisti investigativi nell'individuazione di casi di frode sia stato molto limitato; esprime altresì preoccupazione per la durata delle procedure amministrative avviate per trattare i casi di frode individuati, le quali, in media e nel periodo 2014-2022, hanno richiesto quasi quattro anni dall'inizio dell'irregolarità prima di giungere a un sospetto di attività fraudolenta e, in seguito a ciò, quasi tre anni per arrivare all'archiviazione del caso dopo averlo segnalato alla Commissione; sottolinea che, in ambito di coesione, è stato necessario circa un anno e mezzo per giungere al sospetto di irregolarità fraudolenta e più di due anni per archiviare il caso di frode dopo averlo segnalato alla Commissione; chiede alla Commissione di fornire raccomandazioni e di dare seguito più frequentemente alle autorità degli Stati membri per ridurre la durata delle procedure amministrative;

47.si rammarica per la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la spesa di denaro pubblico da parte della Commissione durante la pandemia di COVID-19; si rammarica che la Commissione non abbia ancora pubblicato una relazione sulla spesa relativa alla pandemia di COVID-19(20);

48.osserva che, nel 2022, il maggior numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate ha interessato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR, rispettivamente per il 59% e il 67%) e, in misura minore, il Fondo sociale europeo (FSE, rispettivamente per il 27% e il 20%); sottolinea che i settori maggiormente a rischio sono i trasporti e la protezione dell'ambiente, a causa degli elevati importi di denaro interessati dalle irregolarità, nonché la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (RST&I), in cui si registra la massima frequenza di irregolarità fraudolente;

49.esprime preoccupazione per il fatto che, nel 2022, il numero di irregolarità segnalate ai danni dello strumento di assistenza preadesione (IPA) ha registrato un picco, ed è consapevole del fatto che i casi riguardano lo strumento di assistenza preadesione I (IPA I) 2007-2013 e lo strumento di assistenza preadesione II (IPA II) 2014-2020; invita la Commissione a basarsi sugli insegnamenti tratti in relazione a tali strumenti in modo da rendere a prova di frode le azioni e iniziative future aventi obiettivi identici o simili, come nel caso dell'Ucraina, che dovrebbe ricevere risorse particolarmente pertinenti dall'IPA e da Orizzonte Europa, e in cui la corretta distribuzione delle risorse, anche in condizioni molto difficili, è fondamentale ai fini dell'efficacia e dell'efficienza del processo di adesione;

50.evidenzia che, nell'ambito della politica di coesione, il numero e gli importi finanziari delle irregolarità non fraudolente segnalate nei primi nove anni del periodo di programmazione 2007-2013 erano molto più elevati di quelli segnalati nel periodo di programmazione 2014-2020 e che tale tendenza riguarda tutti i fondi e la maggior parte degli Stati membri;

51.osserva che, relativamente alla politica di coesione, il tipo di violazione fraudolenta più frequente segnalata nell'ambito dell'IMS riguarda i documenti giustificativi (errati, mancanti, falsi o falsificati), mentre le irregolarità non fraudolente maggiormente segnalate sono le violazioni delle norme sugli appalti pubblici;

52.prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione annuale della Corte dei conti europea per il 2022 sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2022, secondo cui, nonostante i miglioramenti osservati, le autorità di audit continuano a non tenere sufficientemente conto del rischio di frode e che le autorità degli Stati membri non segnalano presunti casi di frode attraverso il Sistema di gestione delle irregolarità (IMS), contrariamente a quanto richiesto; invita la Commissione ad affrontare con urgenza tali questioni;

53.osserva che, nel 2022, le pratiche di recupero registrate per irregolarità nella gestione diretta sono state 770 (rispetto alle 879 del 2021), 37 delle quali per casi di frode (a confronto, nel 2021 ne sono state segnalate 54 come fraudolenti), per un importo di 61,28milioni di EUR (dei quali 5,67milioni per frode, contro i 7,04milioni del 2021);

54.osserva che, nel complesso, le irregolarità fraudolente individuate nell'ambito della gestione diretta sono rimaste stabili nel periodo 2018-2022; si compiace del fatto che, relativamente alla gestione diretta nel periodo 2018-2022, l'OLAF sia indicato come responsabile dell'individuazione dell'88% delle pratiche di recupero connesse a irregolarità segnalate come fraudolente, pari al 92% degli importi complessivi dei recuperi; osserva che circa il 97% delle irregolarità non segnalate come frode è stato individuato in seguito a controlli della Commissione;

55.esprime preoccupazione circa il fatto che, tra il 2018 e il 2022, il recupero medio si è attestato su livelli bassi, con un tasso medio di recupero pari al 56% (risultato di un 34% di "irregolarità segnalate come frode" e di un 59% di "irregolarità non segnalate come frode"); chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per il rapido recupero dei fondi usati impropriamente;

56.ribadisce ancora una volta l'invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa sull'assistenza amministrativa reciproca nei settori di spesa dei fondi dell'UE che ad oggi non prevedono tale pratica, al fine di garantire un approccio trasversale alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

NextGenerationEU (NGEU) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

57.ricorda che, a causa della struttura specifica del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero provvedere affinché gli interessi finanziari dell'Unione siano efficacemente protetti, in linea con le rispettive responsabilità; sottolinea che i sistemi di controllo degli Stati membri devono garantire che i progetti di investimento finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza siano conformi alle norme dell'UE e nazionali; ricorda che la Commissione e gli Stati membri devono evitare qualsiasi carenza di responsabilità a livello dell'UE e, se necessario, attuare ulteriori garanzie per affrontare la questione, in linea con le raccomandazioni pertinenti della Corte dei conti europea;

58.è consapevole del fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sta raggiungendo l'apice della sua attuazione e che il regolamento che disciplina tale attuazione impone agli Stati membri di istituire sistemi di controllo efficaci ed efficienti al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire la conformità alle normative nazionali ed europee;

59.osserva che la Commissione ha valutato tali sistemi di controllo prima dell'approvazione dei piani e successivamente, nel 2022, ha svolto 16 audit dei sistemi incentrati sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE(21) che hanno riguardato gli organismi incaricati dell'attuazione e del coordinamento, come ministeri e agenzie; esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione intende sottoporre ad audit tutti gli Stati membri almeno una volta entro la fine del 2023 e accoglie con favore la decisione di selezionare gli obiettivi di audit a partire da una valutazione del rischio;

60.esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti europea abbia riscontrato debolezze nei sistemi di rendicontazione e controllo degli Stati membri, alcuni dei quali non funzionavano in maniera ottimale al momento della presentazione dei piani di recupero, il che comporta un rischio per la regolarità della spesa RRF e per la tutela degli interessi finanziari dell'UE(22), portando alla definizione di "traguardi di controllo";

61.rileva che il lavoro di audit della Commissione ha inoltre confermato l'esistenza di variazioni nei sistemi di controllo interno tra gli organismi incaricati dell'attuazione e del coordinamento, individuando buone prassi in alcune delle procedure utilizzate per la verifica e la prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti; invita gli Stati membri a condividere le loro migliori procedure per facilitare un trattamento dei fondi più coordinato e resiliente alle frodi;

62.è consapevole delle caratteristiche intrinseche del modello di spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza, della difficoltà di valutare un tasso di errore comparabile (ad altri settori di spesa dell'UE) e dei limiti posti dalla metodologia di sospensione dei pagamenti della Commissione(23); ricorda tuttavia che si registrano ritardi nella presentazione delle domande di pagamento da parte degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e invita la Commissione a rimanere vigile, in particolare in procinto della fine del ciclo di vita di tale dispositivo, al fine di garantire che gli Stati membri tutelino gli interessi finanziari dell'UE e che il denaro dei contribuenti dell'UE sia speso adeguatamente; sottolinea in particolare che la lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interessi (definiti come "irregolarità gravi") e la duplicazione dei finanziamenti dovrebbe ricevere risorse e attenzione adeguate;

63.ricorda le conclusioni della Corte dei conti europea nella relazione annuale 2022, nella fattispecie che i traguardi di controllo nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza variano per requisiti e granularità; si domanda perché ad alcuni Stati membri sia stato richiesto di limitarsi a progettare il proprio sistema di controllo, mentre ad altri è stato chiesto di disporre di un sistema operativo;

64.invita la Commissione a rivedere urgentemente le sue procedure di audit ex post, al fine di garantire controlli adeguati volti a verificare se, dopo il pagamento, non vi sia stato un regresso rispetto agli obiettivi controllati e ritenuti già raggiunti;

65.invita inoltre la Commissione a monitorare costantemente il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'UE e ad applicare tutte le misure necessarie in caso di mancato rispetto o di annullamento di traguardi già conseguiti, tra cui la congrua riduzione del sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e il recupero di qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, o a richiedere un rimborso anticipato del prestito nei casi di frode, corruzione e conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi di finanziamento, che non siano stati corretti dallo Stato membro;

66.ribadisce che l'efficacia di prevenzione, individuazione e indagine delle attività illegali che minacciano l'attuazione di NGEU, in particolare i rischi di infiltrazione di gruppi criminali organizzati, dipende dall'efficacia di raccolta e condivisione dei dati, compreso il rapido trattamento delle richieste di accesso provenienti dai servizi investigativi all'interno di uno Stato membro, nonché da altri paesi o, a livello dell'UE, dall'OLAF e dall'EPPO e, se necessario, da Eurojust ed Europol cui deve essere concesso l'accesso;

67.si rammarica dell'interpretazione data dalla Commissione alla definizione di "destinatario finale" nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda che, in base al regolamento RRF modificato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si rammarica che la Commissione non chieda agli Stati membri di fornire informazioni sui beneficiari o destinatari finali dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e scelga di chiedere agli Stati membri di fornire informazioni solo sui "destinatari di secondo livello"; ritiene che tale interpretazione non sia in linea con l'accordo tra i colegislatori;

68.accoglie con favore l'analisi congiunta di Europol e dell'OLAF, che ha valutato i rischi di frode e irregolarità relativi a NGEU; accoglie con favore le raccomandazioni formulate da Europol e dall'OLAF e invita la Commissione, le agenzie e gli organismi specializzati dell'UE e gli Stati membri a cooperare e interagire attivamente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione di NGEU;

69.accoglie con favore l'iniziativa strategica della Mediatrice europea avviata nel febbraio 2022 e finalizzata a esaminare la trasparenza dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, le strategie di comunicazione e informazione pubblica relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché le modalità di supervisione dei fondi; sottolinea l'importanza di tale iniziativa, dato che la relazione annuale della Corte dei conti europea per il 2022 ha rilevato un livello di errore stimato più elevato per l'anno in questione; accoglie con favore gli sforzi della Mediatrice europea per migliorare le norme di trasparenza relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

70.ricorda il "NextGenerationEU – Law Enforcement Forum (NGEU-LEF)", un'iniziativa congiunta guidata da Europol e dall'Italia, che riunisce Europol, l'EPPO, l'OLAF, Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto e le autorità nazionali, fornendo un forum per la condivisione delle informazioni e il coordinamento delle operazioni, il cui obiettivo è affrontare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e proteggere il pacchetto di incentivi NextGenerationEU, con un'attenzione specifica alla corruzione, all'evasione fiscale, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro; si compiace del fatto che l'iniziativa NGEU-LEF abbia vinto il Premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione 2023 nella categoria "Più popolare tra i cittadini";

71.esprime preoccupazione per il fatto che esistono ancora molti problemi, soprattutto a causa della mancanza di un'adeguata supervisione da parte degli organismi di coordinamento, di strategie antifrode incomplete, di elementi mancanti nelle valutazioni del rischio di frode, della necessità di migliorare i controlli ex ante volti a prevenire i conflitti di interesse, della scarsa partecipazione alle attività di formazione volte a sensibilizzare sul tema delle frodi, e delle carenze nella segnalazione delle irregolarità all'OLAF ai fini di eventuali indagini; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sulle questioni individuate, sulle raccomandazioni rivolte agli Stati membri e sul seguito dato per risolvere le questioni;

72.sottolinea che una maggiore trasparenza svolge un ruolo fondamentale nell'individuazione degli schemi fraudolenti e come deterrente per le azioni fraudolente; chiede che siano introdotte nuove iniziative e politiche di trasparenza per promuovere la responsabilità;

Digitalizzazione e trasparenza a sostegno della lotta contro la frode

73.accoglie con favore l'analisi n.04/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE", la quale sottolinea che la digitalizzazione potrebbe rendere più efficiente l'audit dei fondi dell'UE; pone in risalto le osservazioni della Corte dei conti europea secondo cui vi sono molte differenze nel grado di digitalizzazione della spesa dell'UE, per lo più centralizzata quando la Commissione opera in gestione diretta e più frammentata per le altre modalità di gestione, come nell'ambito della gestione concorrente;

74.è consapevole del fatto che gli sforzi compiuti dalla Commissione e da altri organismi incaricati dell'attuazione volti a digitalizzare il bilancio dell'UE devono superare molteplici ostacoli al fine di migliorare la compatibilità tra i sistemi informatici utilizzati dalle numerose entità coinvolte; apprezza, a tale proposito, la coerenza della comunicazione alla Commissione del 30 giugno 2022 dal titolo "European Commission digital strategy – Next generation digital Commission" (Strategia digitale della Commissione: la Commissione digitale di prossima generazione) (C(2022)4388); sottolinea che la digitalizzazione è una priorità strategica della Commissione da molti anni; ritiene che la razionalizzazione della gestione dei fondi dell'UE richieda un'ulteriore semplificazione del panorama informatico e ribadisce che l'interoperabilità dovrebbe essere integrata nelle politiche dell'UE per migliorare la compatibilità tra i sistemi informatici utilizzati dai numerosi enti coinvolti;

75.sottolinea la necessità di migliorare il livello di interoperabilità dei sistemi di dati e l'armonizzazione della segnalazione, del monitoraggio e della revisione contabile nell'UE; ribadisce, a tal fine, l'invito alla Commissione ad armonizzare le definizioni per ottenere dati comparabili in tutta l'UE;

76.sostiene che la digitalizzazione ha comportato notevoli miglioramenti nella prevenzione e nell'individuazione delle frodi, oltre a una semplificazione delle procedure amministrative, e che deve essere al centro di ogni strategia antifrode, comprese le strategie nazionali antifrode (NAFS); invita la Commissione a ribadire le sue raccomandazioni e a darvi un seguito affinché gli Stati membri adottino, qualora non l'abbiano ancora fatto, una propria strategia nazionale antifrode e la mantengano aggiornata, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

77.ribadisce il proprio fermo sostegno all'uso obbligatorio di un unico sistema informatico integrato per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio, Arachne, come previsto dalla rifusione del regolamento finanziario, che dovrebbe garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione, insieme agli strumenti informatici sviluppati a livello nazionale dagli Stati membri e a complemento degli stessi;

78.rileva che, tra le opzioni disponibili, Arachne è di gran lunga il sistema informatico più utilizzato (da 21 Stati membri) a sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva con preoccupazione che numerosi Stati membri hanno utilizzato i propri strumenti informatici antifrode dedicati, spesso insieme a quelli dell'UE, sebbene entrambi i tipi di strumenti fossero raramente interoperabili e abbiano ostacolato pertanto l'individuazione delle frodi e la loro segnalazione alla Commissione;

79.evidenzia che l'EDES, in quanto lista nera dell'UE, ha un enorme potenziale per segnalare persone e imprese che utilizzano i fondi dell'UE in modo improprio; chiede che l'EDES sia esteso a tutte le modalità di gestione, in particolare alla gestione concorrente; sottolinea che diversi approcci degli Stati membri alle misure di esclusione contribuiscono al carattere disomogeneo della tutela degli interessi finanziari dell'UE; sottolinea la necessità di rendere obbligatorio l'utilizzo dell'EDES quale sistema di esclusione comune per i fondi gestiti dagli Stati membri; ritiene che tale ampliamento rafforzerebbe la capacità dell'UE e degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in ultima analisi, di proteggere il denaro dei contribuenti; esorta gli Stati membri, nell'interesse della salvaguardia degli interessi finanziari del bilancio dell'UE, a recepire tale ampliamento senza alcun indugio;

80.sottolinea che il consolidamento, la centralizzazione e la pubblicazione in un'unica banca dati delle informazioni sui beneficiari dei finanziamenti dell'UE fornite dagli Stati membri e da altri enti esecutivi rafforzerebbero la trasparenza finanziaria, comprendendo diverse forme di modalità di gestione e consentendo controlli incrociati e analisi esaustive; invita la Commissione a incoraggiare i portatori di interessi pertinenti, comprese le autorità nazionali, a collaborare a tal fine; richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di proteggere i dati personali e le informazioni sensibili sui beneficiari;

81.sostiene che la digitalizzazione e gli strumenti informatici all'avanguardia a livello nazionale e dell'UE migliorerebbero la gestione, il controllo e l'audit dei fondi dell'UE e potrebbero contribuire a prevenire le irregolarità e a ridurre in modo sostanziale la burocrazia, poiché la digitalizzazione consente un accesso e controlli incrociati più facili e rapidi, da remoto, in relazione a importanti serie di dati, evitando la necessità di verifiche e controlli in loco;

82.accoglie con favore e sostiene la valutazione della Corte dei conti europea nella sua relazione annuale del 2022, che chiede di anticipare l'introduzione del sistema informatico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio, Arachne, dal 2028 al 2025; ricorda la posizione del Parlamento che chiede l'introduzione del sistema a partire dal 2026;

83.rileva che la digitalizzazione della lotta contro la frode costituisce anche uno degli elementi fondamentali della revisione del piano d'azione avviato nel 2022 e adottato nel luglio 2023, che accompagna la strategia antifrode della Commissione del 2019 e che è stato adeguato agli scenari economici e sociali in rapida evoluzione e alle nuove sfide; è consapevole del fatto che la Commissione ha attuato con successo 60 azioni delle 63 totali del piano precedente e che alcune di esse sono di natura continua e in corso; invita la Commissione a presentare al Parlamento le norme e i criteri di base che sono stati promossi dal piano d'azione riveduto;

84.chiede il riconoscimento dell'importanza di includere supporti visivi, come grafici e diagrammi, per rendere le informazioni statistiche più accessibili e facili da comprendere;

85.chiede di attuare l'analisi avanzata dei dati, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per identificare le irregolarità;

L'architettura antifrode dell'UE e le misure chiave nel 2022

86.accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione nel 2022 per innalzare il livello di tutela degli interessi finanziari dell'UE e chiede, tuttavia, ulteriore vigilanza e azioni complementari in tale ambito;

87.ricorda le sue precedenti risoluzioni in cui sottolinea che il contrasto delle frodi a danno del bilancio dell'UE può essere affrontato efficacemente solo mediante un approccio olistico, coprendo tutte le fasi del ciclo antifrode e facendo leva su una molteplicità di portatori di interessi, processi e azioni; sottolinea che le quattro fasi di tale ciclo (prevenzione, individuazione, indagini e azione giudiziaria, recupero e sanzioni) richiedono analisi dei rischi, processi di segnalazione e cooperazione da perseguire con interventi armonizzati a livello legislativo, amministrativo, organizzativo e operativo; ricorda l'osservazione della Corte dei conti europea nella sua relazione speciale sul paesaggio finanziario dell'UE(24), in cui sottolinea che la complessità della galassia di fondi e strumenti complementari al bilancio dell'UE comporta un rischio crescente di gravi lacune nel sistema di audit e controllo e di mancanza di responsabilità; ritiene che tale complessità richieda un approccio altrettanto completo e mirato per la tutela degli interessi finanziari coinvolti, al fine di contrastare le irregolarità e le frodi che potrebbero verificarsi approfittando dell'opacità generale del paesaggio finanziario; ricorda che l'attuale frammentazione dei dati accessibili richiede misure standardizzate per la raccolta, il confronto e l'aggregazione di informazioni e cifre, in particolare sui beneficiari e destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione, a fini di audit e controllo, comprese le indagini;

88.sottolinea che il programma antifrode dell'Unione (UAFP) è stato istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027, e il 2022 è il suo secondo anno di attuazione, in regime di gestione diretta con l'OLAF quale servizio principale per l'attuazione del programma;

89.osserva che la decisione di finanziamento 2022 ha stanziato 15,4milioni di EUR per la componente Hercule, 9milioni di EUR per la componente AFIS (sistema d'informazione antifrode) e circa 1milione di EUR per la componente IMS, il che ha portato alla concessione di sovvenzioni ai pertinenti organismi di attuazione e al finanziamento di formazioni specializzate, banche dati e sostegno alla ricerca, al monitoraggio e alle analisi;

90.sottolinea che l'IMS è attualmente utilizzato da 35 paesi, tra cui gli Stati membri e altri paesi beneficiari, coinvolge circa 700 organizzazioni di segnalazione e oltre 3000 utenti e si applica a diversi settori, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'asilo, il vicinato e la preadesione, oltre ai settori tradizionali dell'agricoltura, della coesione e della pesca;

91.valuta positivamente la complementarità dei programmi Fiscalis, Dogane e Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale e ritiene che gli effetti sinergici dell'introduzione di tale sostegno finanziario apportino miglioramenti tangibili nei settori della fiscalità, della condivisione delle informazioni relative al rischio e dell'adozione di attrezzature all'avanguardia per il controllo doganale;

92.deplora che la partecipazione degli Stati membri all'EPPO non sia obbligatoria; osserva che solo 22 Stati membri hanno partecipato all'EPPO nel 2022, mentre cinque Stati membri (gli stessi del 2021) non vi hanno aderito; insiste affinché gli Stati membri che non partecipano ancora all'EPPO provvedano quanto prima in tal senso; invita la Commissione a incentivare la partecipazione all'EPPO attraverso misure positive;

93.accoglie con favore la relazione annuale 2022 dell'EPPO, in cui vengono presentati i risultati del primo anno civile completo di attività operative; osserva che nel 2022 l'EPPO ha trattato 3318 segnalazioni di reati (rispetto alle 2832 segnalazioni ricevute nei sette mesi di attività operativa del 2021) e ha avviato 865 indagini (rispetto alle 576 indagini avviate nel periodo giugno-dicembre 2021); sottolinea che le indagini dell'EPPO hanno portato al congelamento di 359,1milioni di EUR (rispetto ai 157,3milioni di EUR del 2021), un importo pari a oltre sette volte il bilancio dell'EPPO, e che, alla fine del 2022, all'EPPO erano in corso 1117 indagini su comportamenti scorretti, per un totale stimato di 14,1miliardi di EUR di danni;

94.invita la Commissione ad avviare un dialogo costruttivo con l'EPPO al fine di rafforzarne le capacità di affrontare le sfide sempre più numerose nel settore della lotta alle frodi, anche affrontando le carenze individuate nel regolamento EPPO, ove opportuno(25); sottolinea, allo stesso tempo, la necessità di garantire il principio fondamentale e le norme stabilite nel regolamento EPPO, nella fattispecie che l'Ufficio deve essere indipendente e deve ricevere un bilancio autonomo, affinché agisca nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e in linea con il regolamento sulla condizionalità;

95.invita la Commissione a garantire che le attività dell'OLAF nell'individuazione della corruzione e delle frodi rimangano efficaci ed efficienti e che, pertanto, la riduzione del bilancio annuale dell'OLAF prevista per i dipendenti a tempo pieno debba essere valutata in linea con le reali esigenze operative dell'OLAF, come indicato nella sua relazione annuale;

96.accoglie con favore i maggiori sforzi di individuazione profusi a seguito degli inviti dell'EPPO e del Parlamento e i relativi risultati, come evidenziato da una serie di indagini sulle frodi nell'UE avviate nei 22 Stati membri partecipanti, che segnano un aumento rispetto alla media storica precedente all'istituzione dell'EPPO; elogia a tale riguardo l'operazione Admiral, che ha portato alla luce una frode carosello in materia di IVA perpetrata da un gruppo organizzato di criminali operante in diversi Stati membri, per un valore stimato di 2,2miliardi di EUR;

97.plaude alla cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, evidenziata nelle relazioni annuali di entrambi gli organismi; prende atto degli scambi regolari di informazioni tra i due organismi e rileva in particolare che l'EPPO ha risposto a 133 richieste in merito ai riscontri positivi o negativi ("hit/no hit") inviate dall'OLAF al fine di evitare indagini parallele sugli stessi fatti; invita l'OLAF e l'EPPO a coordinare le relazioni sulle azioni avviate al fine di rendere tangibile la loro cooperazione, tenendo conto in particolare del numero di indagini complementari richieste dall'OLAF (a norma dell'articolo 12 septies del regolamento EPPO) e del numero di richieste di sostegno delle indagini dell'EPPO presentate da quest'ultimo (a norma dell'articolo12 sexies del regolamento EPPO);

98.rileva che nel settembre 2022 si è tenuta la prima revisione annuale ad alto livello della cooperazione tra l'EPPO e la Commissione, nell'ambito della quale sono state affrontate tra l'altro questioni concernenti la comunicazione reciproca, l'accesso alle banche dati e lo status istituzionale dell'EPPO;

99.esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sul recupero amministrativo degli importi dovuti al bilancio dell'Unione, che è effettuato dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dall'EPPO a norma dell'articolo103, paragrafo2, del regolamento EPPO, che impone all'EPPO l'obbligo di fornire informazioni alla Commissione senza indugio e nel rispetto della riservatezza, nonché a norma dall'articolo6, paragrafo4, letterac), dell'accordo concluso il 18 giugno 2021 tra l'EPPO e la Commissione, che stabilisce misure protettive e correttive; chiede alla Commissione e all'EPPO di informare il Parlamento in merito all'attuazione di questo importante strumento;

100.osserva che l'EPPO ed Europol hanno cooperato efficacemente su varie questioni operative sotto l'egida del comitato direttivo EPPO-Europol; rileva che Europol ha fornito sostegno (scambio di informazioni, supporto analitico, competenze) in 28 casi su richiesta dell'EPPO e che l'EPPO ha aderito all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), che garantisce un canale di comunicazione sicuro per la cooperazione operativa;

101.osserva che nel 2022 la cooperazione tra gli attori pertinenti si è svolta in modo soddisfacente; rileva che le squadre di collegamento EPPO-Eurojust si sono riunite due volte nel 2022 e che 15 casi dell'EPPO sono stati gestiti presso Eurojust; constata che la divisione investigativa della Banca europea per gli investimenti (IG/IN della BEI) ha deferito 63 casi all'OLAF, all'EPPO e ad altre agenzie all'interno delle banche multilaterali di sviluppo e delle agenzie nazionali per lo sviluppo responsabili delle attività pertinenti; osserva che nel settembre 2022 circa 100 procuratori e membri del personale dell'EPPO hanno partecipato a una sessione di sensibilizzazione online sulle attività della BEI e del FEI volta ad aumentare l'efficacia della cooperazione tra l'EPPO e l'IG/IN, come stabilito dall'accordo operativo del 2021;

102.sottolinea il valore aggiunto che gli organismi dell'UE apportano alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla lotta contro le frodi, in particolare nell'ambito dei reati transfrontalieri, come dimostrano i risultati operativi dell'EPPO e dell'OLAF anche nel 2022; ribadisce il suo invito a garantire risorse adeguate a tutti gli attori dell'UE coinvolti nella lotta contro la frode e, a tale proposito, ricorda alla Commissione e al Consiglio che ogni euro speso per le indagini e le azioni antifrode è restituito al bilancio dell'UE;

103.osserva che nel 2022 i procedimenti di esclusione avviati dalla BEI a seguito di indagini dell'IG/IN hanno portato all'esclusione di quattro operatori economici dalla partecipazione ai progetti o alle attività finanziati dalla BEI; invita la Commissione a valutare la possibilità di allineare i criteri di esclusione utilizzati dalla BEI e dal FEI a quelli utilizzati nell'ambito dell'EDES, considerando che gli accordi quadro finanziari e amministrativi conclusi con la BEI e il FEI coprono solo cinque delle sette situazioni di esclusione dell'EDES;

104.ricorda che la cooperazione inefficace o intempestiva o la mancata cooperazione degli Stati membri con l'EPPO e l'OLAF costituiscono motivi per un'azione ai sensi del regolamento sulla condizionalità; invita pertanto l'EPPO e l'OLAF a segnalare ogni caso in cui gli Stati membri non abbiano rispettato i loro obblighi in materia di informazione, assistenza, adozione di misure appropriate e misure precauzionali e follow-up adeguato e tempestivo delle relazioni e delle raccomandazioni;

105.rileva che il livello generale di attuazione negli Stati membri delle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella relazione PIF 2021 è considerato soddisfacente per quanto riguarda l'integrazione di appositi strumenti informatici antifrode nella lotta contro la frode, il rafforzamento dell'analisi dei rischi e, in generale, lo sviluppo di sistemi informatici sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese;

106.evidenzia le differenze significative tra gli Stati membri ancora riscontrabili nell'individuazione, nella segnalazione e nel monitoraggio dei casi di sospetta frode; incoraggia pertanto gli Stati membri ad adottare un approccio proattivo per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e con gli organismi e le agenzie dell'UE, anche al fine di individuare e affrontare tempestivamente i rischi emergenti e le tendenze in materia di frode;

107.appoggia l'intenzione della Commissione di avviare un esercizio di monitoraggio sulla situazione dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti negli Stati membri; ricorda che sarebbe opportuno chiarire maggiormente la definizione della struttura, del ruolo, delle responsabilità e del mandato degli AFCOS per garantire situazioni omogenee e armonizzate in tutta l'Unione, facilitando in tal modo la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali servizi; chiede nuovamente alla Commissione di aggiornare gli orientamenti sugli AFCOS formulati nel 2015, in quanto non sono più adeguati per assistere efficacemente le autorità nazionali nello sviluppo di un servizio di coordinamento ben strutturato; invita altresì la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito ai lavori in corso in questo settore e ai risultati dell'esercizio di monitoraggio;

108.osserva che il maggior numero possibile di Stati membri deve adottare strategie nazionali antifrode o aggiornare quelle esistenti, e ribadisce che tali revisioni sono necessarie alla luce dell'evoluzione del panorama antifrode, in particolare ora che l'EPPO è pienamente operativa, nonché per individuare nuovi rischi significativi in un panorama sempre più complesso nel campo delle frodi;

109.plaude nuovamente al fatto che la Commissione incoraggi gli Stati membri ad adottare strategie nazionali antifrode, il che si è tradotto in un aumento del numero di strategie nazionali antifrode adottate, ove 15 Stati membri hanno adottato strategie nazionali antifrode entro la fine del 2022, nove delle quali erano trasversali e tutelavano pertanto pienamente gli interessi finanziari dell'UE;

110.osserva con preoccupazione che, alla fine del 2022, tre Stati membri (Finlandia, Irlanda e Polonia) hanno dichiarato di non aver ancora adottato alcuna strategia a tutela degli interessi finanziari dell'UE; rileva che cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Romania) hanno indicato che stavano provvedendo a istituirne una; esorta gli Stati membri ad adottare una strategia nazionale antifrode per dimostrare che affrontano con serietà la tutela dei fondi dell'UE;

111.ritiene che gli Stati membri trarrebbero beneficio da una valutazione periodica dei loro quadri antifrode, che includa se del caso orientamenti dell'UE, al fine di determinarne l'efficacia, individuare le migliori pratiche e rivedere le loro strategie antifrode per affrontare eventuali rischi emergenti; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni indipendenti o inter pares dei quadri antifrode al fine di migliorare la coerenza e garantire norme elevate;

112.sostiene che il regolamento sulla condizionalità è uno strumento permanente che va oltre i limiti di un determinato quadro finanziario pluriennale e che deve essere applicato in modo orizzontale, in quanto requisito per l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, in generale, e per una gestione efficiente ed efficace delle risorse dell'UE, in particolare, e che costituisce un prerequisito per accedere a tutti i fondi dell'UE;

113.prende atto della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2022 di sospendere l'erogazione di 6,3miliardi di EUR di fondi dell'UE all'Ungheria; si attende che la Commissione e il Consiglio revochino le misure adottate solo in presenza di prove del fatto che le misure correttive introdotte dal governo ungherese si sono dimostrate efficaci nella pratica e, in particolare, che non è stata rilevata alcuna regressione rispetto a tali misure; si rammarica del fatto che finora il governo ungherese abbia mostrato scarsa volontà di soddisfare i requisiti del meccanismo di condizionalità; ribadisce tuttavia il suo parere secondo cui, da sole, le 17 misure negoziate dalla Commissione e dal governo ungherese non sono sufficienti ad affrontare l'attuale rischio sistemico per gli interessi finanziari dell'UE e si rammarica che la Commissione non abbia richiesto sufficienti modifiche e garanzie sostanziali per ripristinare l'indipendenza della magistratura e ridurre il livello di corruzione; esprime profonda preoccupazione per le notizie diffuse dai media secondo cui la Commissione sta pensando di revocare le misure di sospensione in Ungheria a fronte dell'approvazione degli aiuti all'Ucraina da parte del governo; ritiene che la Commissione non debba mai cedere a ricatti, soprattutto quando questi mettono a rischio la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

114.si rammarica che la Commissione non sia sufficientemente trasparente sui pertinenti sviluppi; invita pertanto la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio in modo tempestivo e regolare in merito ai negoziati in corso e ricorda in particolare alla Commissione i suoi obblighi giuridici a norma dell'articolo25, paragrafo2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'articolo8 del regolamento sulla condizionalità;

115.esprime preoccupazione per le conclusioni della terza relazione sullo Stato di diritto(26) riguardanti la situazione critica registrata in Polonia, in particolare per quanto concerne le gravi carenze che interessano la magistratura(27) e il settore dei media; ricorda che il mancato rispetto da parte della Polonia delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ha comportato il pagamento di 360milioni di EUR di sanzioni pecuniarie dal 2021 e incoraggia vivamente la Commissione a sbloccare i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza solo una volta che saranno conseguiti tutti i traguardi relativi allo Stato di diritto nel loro complesso;

116.invita la Commissione ad aggiornare il sistema di segnalazione delle frodi relativo ai fondi spesi nei paesi terzi; osserva che il nuovo sistema dovrebbe tenere conto delle questioni specifiche che l'UE si trova ad affrontare quando spende denaro al di fuori del suo territorio;

Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'UE

117.ritiene che la proposta di istituire un quadro orizzontale di sanzioni per la politica estera e di sicurezza comune sia complementare agli strumenti esistenti e alle azioni di politica interna ed esterna contro la corruzione, già approvati nel processo di allargamento o nel quadro del partenariato orientale; reputa che un maggiore impegno nei consessi internazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) contribuirà a promuovere la buona governance e lo Stato di diritto in quanto priorità fondamentali del processo di allargamento;

118.ribadisce che, sebbene l'UE sieda attualmente come osservatore in seno al GRECO, è fortemente consigliabile che ne diventi un membro operativo a tutti gli effetti, in modo da i) partecipare al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni e delle norme internazionali ampiamente riconosciute, ii) discutere orizzontalmente con gli altri membri del GRECO le strategie e gli strumenti antifrode, iii) condividere le esperienze a livello internazionale al fine di riconoscere le eventuali carenze dei meccanismi interni dell'UE nell'individuazione della corruzione, e iv) combattere in modo ottimale le problematiche in materia di frode attivando tempestivamente le misure di prevenzione e individuazione; chiede al Consiglio di fornire una posizione chiara circa l'adesione dell'UE al GRECO, rendendo noto se esista un'opposizione specifica a ciò e, in tal caso, da parte di quale Stato membro;

119.osserva che, dal 2021 al 2022, sia il numero di irregolarità non fraudolente sia i corrispondenti importi finanziari hanno registrato un aumento eccezionale; rileva che l'aumento del numero di casi è dovuto a irregolarità nell'ambito dell'IPA II 2014-2020 concernenti l'assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) in Macedonia del Nord e Turchia, e che per la maggior parte di tali irregolarità gli importi finanziari in questione erano inferiori a 10000EUR, mentre l'aumento degli importi finanziari è dovuto a irregolarità riguardanti l'assistenza preadesione per lo sviluppo rurale in Albania; sottolinea che le irregolarità fraudolente rappresentano il 10% dei casi e che tale percentuale, che cambia nel tempo, è aumentata in modo significativo nel 2020 (17%), raggiungendo un picco del 20% nel 2021; invita la Commissione a mantenere un adeguato livello di monitoraggio su tali iniziative di finanziamento e a riferire al Parlamento in merito a eventuali problemi sistemici individuati nell'impiego delle risorse;

120.ritiene che i fondi a titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) per l'assistenza ai paesi terzi e le risorse destinate alla risposta dell'Europa alla guerra in Ucraina non siano monitorati e controllati in modo adeguato; invita la Commissione a mettere in atto misure adeguate, tra cui lo svolgimento di controlli più approfonditi, per garantire che i fondi dell'UE inviati ai paesi vicini vadano a beneficio di coloro che ne hanno maggiormente bisogno;

121.sottolinea che, nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, si prevede che il bilancio dell'UE contribuisca in modo significativo alle proposte di soluzioni strutturali a più lungo termine per le esigenze di finanziamento dell'Ucraina; evidenzia in tale contesto la necessità di tutelare lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione nonché di prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità nell'uso dei fondi dell'Unione in Ucraina, il che dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e di responsabilità; ritiene che qualsiasi relativo strumento di finanziamento debba contenere disposizioni e garanzie rigorose per conseguire tali obiettivi;

122.evidenzia che la cooperazione con i partner internazionali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE; accoglie pertanto con favore gli accordi operativi conclusi nel 2022 dall'EPPO con la Procura generale dell'Ucraina, la Procura generale della Repubblica d'Albania, la Procura generale della Repubblica di Moldova, la Procura suprema di Stato del Montenegro, la Procura della Georgia e la Procura dello Stato della Repubblica di Macedonia del Nord, nonché il memorandum d'intesa e l'accordo operativo sulla cooperazione firmati con il dipartimento della Giustizia e il dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti;

123.raccomanda di sospendere il sostegno al bilancio nei paesi terzi, compresi i paesi candidati, in cui le autorità omettono manifestamente di adottare misure concrete contro la corruzione diffusa, garantendo nel contempo che l'assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso canali alternativi; chiede che sia accordata maggiore priorità alla lotta contro la corruzione nei negoziati di preadesione e che si ponga l'accento sullo sviluppo delle capacità, ad esempio attraverso organismi specializzati nella lotta alla corruzione; invita la Commissione a inviare segnali chiari ai paesi candidati affinché si rendano conto che un regresso per quanto riguarda le norme dello Stato di diritto comprometterà o ritarderà la loro adesione all'UE; si rammarica che, secondo la relazione speciale n.01/2022 della Corte dei conti europea(28), un sostegno finanziario pari a 700milioni di EUR a favore del rafforzamento dello Stato di diritto nei Balcani occidentali, fornito dall'UE nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020, abbia avuto un impatto limitato sulle riforme fondamentali;

124.invita alla collaborazione internazionale con le organizzazioni internazionali e i paesi vicini nel prevenire le frodi transfrontaliere; ribadisce l'importanza, in tale contesto, dello scambio di buone pratiche;

125.ribadisce la sua ferma convinzione che solo rafforzando l'architettura antifrode dell'UE sarà possibile perseguire e potenziare in modo efficace ed efficiente la tutela degli interessi finanziari dell'UE, incoraggiando l'interoperabilità e l'adeguamento a un quadro strategico antifrode unificato per gli Stati membri all'interno dell'UE, che opti per un maggiore afflusso in termini di analisi dei dati quantitativi e qualitativi, in modo da superare i limiti intrinseci dei sistemi nazionali, che non sono sufficienti per contrastare gli attacchi sempre più transnazionali contro gli interessi finanziari dell'Unione;

o
oo

126.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) OLAF, Ventitreesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1°gennaio-31dicembre 2022, 2022.
(2) Relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF – 2022, GUC225 del 27.6.2023, pag.1.
(3) GUL433I del 22.12.2020, pag.1.
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2022:97.
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022 Polonia/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2022:98.
(6) GUL231 del 30.6.2021, pag.159.
(7) GUL198 del 28.7.2017, pag.29.
(8) GUL305 del 26.11.2019, pag.17.
(9) Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, Blondes, E., Disley, E., Hulme, S. et al., studio "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
(10) GUL172 del 17.5.2021, pag.110.
(11) GUC224 dell'8.6.2022, pag.11.
(12) GUC342 del 6.9.2022, pag.295.
(13) GUC214 del 16.6.2023, pag.133.
(14) GUL57 del 18.2.2021, pag.17.
(15) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
(16) GUL300 dell'11.11.2008, pag.42.
(17) Comunicazione della Commissione del 14aprile2021 dal titolo "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" ().
(18) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25maggio2022, riguardante il recupero e la confisca dei beni ().
(19) Risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, testi approvati, P9_TA(2022)0144.
(20) Risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, testi approvati, P9_TA(2022)0144.
(21) Corte dei conti europea, 2022 – Sintesi dell'audit dell'UE, pag.57.
(22) Corte dei conti europea, relazione annuale 2022, paragrafi da 11.47 a 11.55.
(23) In Spagna, Slovacchia, Estonia, Danimarca, Grecia, Cechia, Italia, Lituania, Malta, Slovenia, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Irlanda, Lettonia e Polonia.
(24) Relazione speciale 05/2023 dal titolo "Il paesaggio finanziario dell'UE – Un coacervo di elementi eterogenei che richiede un'ulteriore semplificazione e una migliore rendicontabilità".
(25) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GUL 283 del 31.10.2017, pag.1).
(26) Comunicazione della Commissione del 13 luglio 2022 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2022" ().
(27) Per quanto concerne l'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura, persistono preoccupazioni riguardo al funzionamento delle procure, dato che la carica di ministro della Giustizia e la carica di procuratore generale sono ricoperte dalla stessa persona. Gli organi giurisdizionali polacchi hanno inoltre espresso preoccupazione circa il fatto che la prassi di distaccare i pubblici ministeri può essere considerata una forma di retrocessione e discriminazione, e che i procedimenti disciplinari possono essere utilizzati per limitare l'indipendenza della magistratura, dal momento che la sezione disciplinare della Corte suprema continua a pronunciarsi.
(28) Relazione speciale n.01/2022 dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali".

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2024Note legali-Informativa sulla privacy