Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea ( – C9-0200/2021 – )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0200/2021),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2021(2),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
–vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (9‑0038/2023),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4.incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1183.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 45 in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183(1)
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che i browser web sono tenuti a garantire il sostegno e l'interoperabilità dei certificati qualificati di autenticazione di siti web al solo scopo di presentare i dati di identità del proprietario del sito web in modo facilmente consultabile. La Commissione ritiene che tale obbligo non pregiudichi i metodi utilizzati per presentare tali dati di identità.
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che l'obbligo per i browser web di riconoscere i certificati qualificati di autenticazione di siti web non limita le loro politiche di sicurezza e che l'articolo 45, quale proposto, lascia ai browser web la libertà di conservare e applicare le loro procedure e i loro criteri al fine di mantenere e preservare la riservatezza delle comunicazioni online utilizzando la cifratura e altri metodi comprovati.La Commissione ritiene che il progetto di articolo 45 non imponga obblighi o restrizioni al modo in cui i browser web stabiliscono connessioni criptate con siti web o autenticano le chiavi crittografiche utilizzate per stabilire tali connessioni.
La Commissione ricorda che, in linea con il punto 28 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016, la Commissione si rivolgerà a gruppi di esperti, consulterà specifici portatori di interessi ed effettuerà consultazioni pubbliche, a seconda dei casi.
Dichiarazione della Commissione sulla non osservabilità in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183(2)
La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, conferma che il regolamento modificativo in esame non consente il trattamento dei dati personali contenuti nel portafoglio europeo di identità digitale o derivanti dal suo uso da parte dei fornitori di portafogli per scopi diversi dalla fornitura di servizi di portafoglio.
La Commissione accoglie inoltre con favore l'inclusione del concetto di non osservabilità nel considerando 11 quater del progetto di regolamento modificativo, che dovrebbe impedire ai fornitori di portafogli di raccogliere e vedere i dettagli delle operazioni quotidiane degli utenti. Secondo la Commissione, tale concetto indica che non dovrebbe esistere una correlazione tra i dati nei diversi servizi ai fini del tracciamento o della localizzazione degli utenti o per determinare, analizzare e prevedere comportamenti, interessi o abitudini personali.
Nel contempo, la Commissione riconosce che, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di portafogli europei di identità digitale possono accedere a determinate categorie di dati personali con il consenso esplicito dell'utente, ad esempio al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi di portafoglio o di proteggere gli utenti da perturbazioni nella loro fornitura. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per ciascuna finalità specifica.