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Relazione - A10-0020/2025Relazione
A10-0020/2025

RELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n.178/2002, (CE) n.401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche

25.2.2025-( – C9‑0447/2023 – )-***

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Relatore: Dimitris Tsiodras


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Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento:
A10-0020/2025
Testi presentati :
A10-0020/2025
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n.178/2002, (CE) n.401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche

( – C9‑0447/2023 – )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0447/2023),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2024[1],

visto l'articolo 60 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (A10‑0020/2025),

1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)In linea con quanto precede, il presente regolamento mira ad affrontare l'eventuale divergenza tra i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e quelli di altre agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene già disposizioni che istituiscono una procedura per risolvere le divergenze fra pareri scientifici. Tali procedure di risoluzione dovrebbero essere rafforzate per far sì che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'altra agenzia interessata siano tenute a compiere ogni sforzo possibile per risolvere le divergenze sulle questioni scientifiche generali e si rivolgano ai responsabili della gestione del rischio solo quando non sono in grado di giungere ad una risoluzione.

(8)In linea con quanto precede, il presente regolamento mira ad affrontare l'eventuale divergenza tra i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e quelli di altre agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene già disposizioni che istituiscono una procedura per risolvere le divergenze fra pareri scientifici. Tali procedure di risoluzione dovrebbero essere rafforzate per far sì che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'altra agenzia interessata siano tenute a compiere ogni sforzo possibile per risolvere le divergenze sulle questioni scientifiche generali. Le differenze nelle metodologie di valutazione che determinano pareri discordanti, in particolare per quanto riguarda la protezione dei gruppi vulnerabili, dovrebbero essere debitamente giustificate. In tali casi, è opportuno dare la priorità al parere più tutelante per salvaguardare i gruppi più vulnerabili. 'ܳٴǰà e l'altra agenzia si dovrebbero rivolgere ai responsabili della gestione del rischio solo quando non sono in grado di giungere ad una risoluzione.

Emendamento2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)Nel caso più specifico di divergenza scientifica relativa all'identificazione dei pericoli delle sostanze chimiche, dovrebbe essere istituita una nuova procedura di risoluzione della divergenza. Detta procedura dovrebbe consentire alla Commissione di richiedere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, quale agenzia dell'Unione maggiormente dotata di competenze e capacità in materia di valutazione dei pericoli e forte di una lunga esperienza nel processo di classificazione ed etichettatura armonizzate, di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate, conformemente al regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, avvicinandosi alla visione "una sostanza, una valutazione" per quanto riguarda l'uniformità delle valutazioni dei pericoli delle sostanze chimiche in tutta l'Unione. Tale possibilità dovrebbe riflettersi nella corrispondente disposizione relativa alla risoluzione dei pareri scientifici discordanti di cui al regolamento (CE) n.178/2002.

(9)Nel caso più specifico di divergenza scientifica relativa all'identificazione dei pericoli delle sostanze chimiche, dovrebbe essere istituita una nuova procedura di risoluzione della divergenza. Detta procedura dovrebbe consentire alla Commissione di richiedere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, quale agenzia dell'Unione maggiormente dotata di competenze e capacità in materia di valutazione dei pericoli e forte di una lunga esperienza nel processo di classificazione ed etichettatura armonizzate, di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate, conformemente al regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, avvicinandosi alla visione "una sostanza, una valutazione" per quanto riguarda l'uniformità delle valutazioni dei pericoli delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando la tutela della salute e dell'ambiente. Tale possibilità dovrebbe riflettersi nella corrispondente disposizione relativa alla risoluzione dei pareri scientifici discordanti di cui al regolamento (CE) n.178/2002.

Emendamento3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis)Il presente regolamento amplia i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Al fine di fornire competenze, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite di livello adeguato, è opportuno garantire l'adeguatezza e la stabilità delle risorse, delle capacità e della governance dei comitati scientifici. A tale riguardo, la Commissione europea dovrebbe monitorare regolarmente le esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dal presente regolamento e fornire alla stessa risorse sufficienti e stabili.

Emendamento4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 178/2002

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo interessato per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche o tecniche pertinenti siano condivise e per individuare le questioni scientifiche o tecniche potenzialmente controverse.

Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo interessato per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche o tecniche pertinenti siano condivise e per individuare le questioni scientifiche o tecniche potenzialmente controverse. Le differenze nelle metodologie di valutazione che determinano pareri discordanti sono debitamente giustificate, in particolare per quanto riguarda la protezione dei gruppi vulnerabili.

Emendamento5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 178/2002

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

'ܳٴǰà e l'organo interessato cooperano per risolvere la discordanza. Se l'Autorità e l'organo interessato non sono in grado di risolvere la discordanza, essi redigono una relazione congiunta. La relazione descrive chiaramente le questioni scientifiche oggetto di controversia e individua le attinenti incertezze nei dati ed è resa pubblica.

'ܳٴǰà e l'organo interessato cooperano per risolvere la discordanza al fine di garantire il massimo livello di tutela della salute e dell'ambiente. È data priorità al parere che offre il massimo livello di tutela al fine di salvaguardare i gruppi più vulnerabili. Se l'Autorità e l'organo interessato non sono in grado di risolvere la discordanza, essi redigono una relazione congiunta. La relazione descrive chiaramente le questioni scientifiche oggetto di controversia e individua le attinenti incertezze nei dati e le possibili cause dei pareri discordanti, comprese le differenze metodologiche, ed è resa pubblica.

Emendamento6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 178/2002

Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis.Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Tale documento è pubblico.

Emendamento7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 178/2002

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter.Nei casi in cui sia individuata una discordanza e l'Autorità richieda ulteriori informazioni all'altra autorità dell'Unione o dello Stato membro, il periodo entro il quale le autorità competenti sono tenute ad adottare i rispettivi risultati o i risultati congiunti di cui al paragrafo 2 può essere prorogato. 'ܳٴǰà fissa, previa consultazione dell'organo interessato, un termine per la presentazione di tali informazioni e informa la Commissione del periodo supplementare necessario. La Commissione informa della proroga gli operatori economici e gli Stati membri interessati.

Emendamento8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Regolamento (UE)2017/745

Allegato I – punto 10.4.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)sostanze identificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1, conformemente all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e sostanze con proprietà di interferenti endocrini per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e che sono identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o sostanze con proprietà di interferenti endocrini pertinenti per la salute umana identificate conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

b)sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1, conformemente all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e sostanze con proprietà di interferenti endocrini per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e che sono identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o sostanze con proprietà di interferenti endocrini pertinenti per la salute umana identificate conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

__________________

__________________

12 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16dicembre2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006 (GU L353 del 31.12.2008, pag.1).

12 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006 (GUL353 del 31.12.2008, pag.1).

Emendamento9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)se del caso, informazioni sugli impatti sulla salute umana e sull'ambiente dei rifiuti costituiti da POP, contenenti POP o contaminati da POP, compresi gli impatti sulla gestione dei rifiuti;

(a)informazioni sugli impatti sulla salute umana e sull'ambiente dei rifiuti costituiti da POP, contenenti POP o contaminati da POP, compresi gli impatti sulla gestione dei rifiuti;

Emendamento10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, lettera i), l'Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso in cui dichiara che sarà elaborata una relazione su un'eventuale modifica dell'allegato IV o V e invita tutte le parti interessate, compresi i gestori di rifiuti e gli utilizzatori di materiali riciclati, a presentare osservazioni entro otto settimane. L'Agenzia pubblica tali osservazioni sul proprio sito web.

Non appena riceve la richiesta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera i), l'Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso in cui dichiara che sarà elaborata una relazione su un'eventuale modifica dell'allegato IV o V e invita tutte le parti interessate, compresi i gestori di rifiuti e gli utilizzatori di materiali riciclati, a presentare osservazioni entro otto settimane. L'Agenzia pubblica tali osservazioni sul proprio sito web.

Emendamento11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 8 – paragrafo 1 bis – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Al più tardi nove mesi dopo la presentazione di detta relazione, il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo76, paragrafo1, letterad), del regolamento (CE) n.1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sui valori limite di concentrazione ivi proposti. Ai fini dell'adozione di un parere sulla relazione, si applica, mutatis mutandis, l'articolo87 del regolamento (CE) n.1907/2006.

Al più tardi nove mesi dopo la presentazione della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo1, letterai), il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo76, paragrafo1, letterad), del regolamento (CE) n.1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sui valori limite di concentrazione ivi proposti. Ai fini dell'adozione di un parere sulla relazione, si applica, mutatis mutandis, l'articolo87 del regolamento (CE) n.1907/2006.

Emendamento12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo18, allo scopo di modificare gli allegati IV e V per adeguarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo18, allo scopo di modificare gli allegati IV e V per adeguarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II o III del regolamento (UE) 2019/1021, o agli allegati della convenzione o del protocollo o per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Emendamento13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis)all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis.La Commissione monitora la situazione delle risorse dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e presenta, se necessario, una proposta legislativa che tenga conto di eventuali esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dai compiti introdotti dal presente regolamento e che migliori la governance dei suoi comitati scientifici."

Emendamento14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE)2019/1021

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo odel Consiglio.

Emendamento15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c bis (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Allegato IV – Tabella 1 – Riga 5

Testo in vigore

Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1500 mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro il 30dicembre 2027.

Emendamento

(c bis)nell'allegato IV, tabella 1, la riga 5 è sostituita dalla seguente:

Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1500 mg/kg

Entro il 30dicembre 2027 la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.

Emendamento16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c ter (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Allegato IV – Tabella 1 – Riga 12

Testo in vigore

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)

5 μg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30dicembre 2027.

Emendamento

(c ter)nell'allegato IV, tabella 1, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)

5 μg/kg

Entro il 30dicembre 2027 la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.

Emendamento17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c quater (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Allegato IV – Tabella 1 – Riga 27

Testo in vigore

Esabromociclododecano

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4
221-695-9

500 mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a200mg/kg entro il 30dicembre 2027.

(4)Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Emendamento

(c quater)nell'allegato IV, tabella 1, la riga 27 è sostituita dalla seguente:

Esabromociclododecano

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4
221-695-9

500 mg/kg

Entro il 30dicembre 2027 la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per abbassarlo a un valore non superiore a200mg/kg.

(4)Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Emendamento18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c quinquies (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Allegato IV – Tabella 1 – Riga 30

Testo in vigore

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1 mg/kg

(PFOA e suoi sali),

40 mg/kg

(somma dei composti correlati al PFOA).

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30dicembre 2027.

Emendamento

(c quinquies)nell'allegato IV, tabella 1, la riga 30 è sostituita dalla seguente:

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1 mg/kg

(PFOA e suoi sali),

40 mg/kg

(somma dei composti correlati al PFOA).

Entro il 30dicembre 2027 la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.

Emendamento19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera c sexies (nuovo)

Regolamento (UE)2019/1021

Allegato IV – Tabella 1 – Riga 31

Testo in vigore

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1mg/kg

(PFHxS e suoi sali), 40mg/kg

(somma dei composti correlati al PFHxS).

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30dicembre 2027.

Emendamento

(c sexies)nell'allegato IV, tabella 1, la riga 31 è sostituita dalla seguente:

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1mg/kg

(PFHxS e suoi sali), 40mg/kg

(somma dei composti correlati al PFHxS).

Entro il 30dicembre 2027 la Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per abbassare tale valore.


MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che il rafforzamento della base di conoscenze sulle sostanze chimiche faciliti lo scambio di dati tra gli organismi di regolamentazione nonché la loro comunicazione e il loro coordinamento sull'azione normativa, razionalizzando nel contempo la valutazione delle sostanze chimiche e garantendo l'individuazione precoce dei rischi chimici emergenti nonché un'azione precoce in merito.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e la proposta di armonizzazione delle valutazioni, ma precisa che ciascuna delle agenzie opera nell'ambito dei rispettivi mandati e che senza un allineamento dei regolamenti non è possibile una piena armonizzazione. Ritiene che sia necessaria una razionalizzazione e che l'armonizzazione dei dati potrebbe rivelarsi vantaggiosa per i cittadini e l'industria dell'UE.

La riattribuzione di compiti scientifici e tecnici non dovrebbe indurre a centralizzare tutti i compiti principalmente in un'unica agenzia (ad esempio l'ECHA). Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli delle sostanze, una maggiore partecipazione dell'ECHA sarebbe comprensibile. Tuttavia, la valutazione dei rischi delle sostanze chimiche – in particolare nel contesto di applicazioni o gruppi di prodotti specifici – dovrebbe continuare a essere svolta dalle agenzie che hanno già acquisito una vasta esperienza in questo settore.

In caso di discordanze sostanziali su questioni scientifiche, secondo il relatore tutti gli organi coinvolti nel processo dovrebbero adoperarsi per risolvere la discordanza o elaborare un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia.


ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

CEFIC

COSMETICS EUROPE

EFPIA

SFEE (Hellenic Association of Pharmaceutical Companies)

BASF

EFEO

ECHA

L'Oréal group in Europe

AnimalhealthEurope

ClientEarth

European Environmental Bureau (EEB)

FuelsEurope

EFSA

EEA

EMA

Croplife Europe

DOW

AESPG

AISE

SMEunited

DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination group)

SEVAS (Association of the Greek Industry of Detergents and Soaps)

Eurometaux

Eurocolour

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e miglioramento della cooperazione tra le agenzie dellUnione nel settore delle sostanze chimiche

Riferimenti

– C9-0447/2023 –

Presentazione della proposta al PE

7.12.2023

Commissione(i) competente(i) per il merito

ENVI

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

AGRI

29.2.2024

Pareri non espressi

Decisione

AGRI

12.2.2025

Relatori

Nomina

Dimitris Tsiodras

7.8.2024

Esame in commissione

25.11.2024

Approvazione

18.2.2025

BUDG

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

62

5

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Grégory Allione, Vytenis Povilas Andriukaitis, Pascal Arimont, Bartosz Arłukowicz, Sakis Arnaoutoglou, Anja Arndt, Thomas Bajada, Barbara Bonte, Stine Bosse, Lynn Boylan, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Ondřej Dostál, Pietro Fiocchi, Emma Fourreau, Anne-Sophie Frigout, Heléne Fritzon, Gerben-Jan Gerbrandy, Andreas Glück, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Romana Jerković, Radan Kanev, Stefan Köhler, Ewa Kopacz, András Tivadar Kulja, Katri Kulmuni, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Jana Nagyová, Rasmus Nordqvist, Jacek Ozdoba, Jutta Paulus, Carola Rackete, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Majdouline Sbai, Lena Schilling, Jonas Sjöstedt, Sander Smit, Claudiu-Richard Târziu, Ingeborg Ter Laak, Beatrice Timgren, Dimitris Tsiodras, Filip Turek, Ana Vasconcelos, Aurelijus Veryga, Kristian Vigenin, Alexandr Vondra, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stefano Cavedagna, Per Clausen, Valérie Deloge, Gabriella Gerzsenyi, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Michalis Hadjipantela, Matteo Ricci, Chloé Ridel, André Rodrigues, Bruno Tobback, Raffaele Topo, Laurence Trochu

Deputati di cui all’art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale

Salvatore De Meo, Nora Junco García, Alexander Jungbluth, Julien Leonardelli

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche

Riferimenti

– C9-0447/2023 –

Presentazione della proposta al PE

7.12.2023

Commissione(i) competente(i) per il merito

ENVI

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

AGRI

29.2.2024

Pareri non espressi

Decisione

AGRI

12.2.2025

Relatori

Nomina

Dimitris Tsiodras

7.8.2024

Esame in commissione

25.11.2024

Approvazione

18.2.2025

BUDG

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

62

5

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Grégory Allione, Vytenis Povilas Andriukaitis, Pascal Arimont, Bartosz Arłukowicz, Sakis Arnaoutoglou, Anja Arndt, Thomas Bajada, Barbara Bonte, Stine Bosse, Lynn Boylan, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Ondřej Dostál, Pietro Fiocchi, Emma Fourreau, Anne-Sophie Frigout, Heléne Fritzon, Gerben-Jan Gerbrandy, Andreas Glück, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Romana Jerković, Radan Kanev, Stefan Köhler, Ewa Kopacz, András Tivadar Kulja, Katri Kulmuni, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Jana Nagyová, Rasmus Nordqvist, Jacek Ozdoba, Jutta Paulus, Carola Rackete, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Majdouline Sbai, Lena Schilling, Jonas Sjöstedt, Sander Smit, Claudiu-Richard Târziu, Ingeborg Ter Laak, Beatrice Timgren, Dimitris Tsiodras, Filip Turek, Ana Vasconcelos, Aurelijus Veryga, Kristian Vigenin, Alexandr Vondra, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stefano Cavedagna, Per Clausen, Valérie Deloge, Gabriella Gerzsenyi, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Michalis Hadjipantela, Matteo Ricci, Chloé Ridel, André Rodrigues, Bruno Tobback, Raffaele Topo, Laurence Trochu

Deputati di cui all’art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale

Salvatore De Meo, Nora Junco García, Alexander Jungbluth, Julien Leonardelli

Deposito

25.2.2025


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEDA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

62

+

PPE

Pascal Arimont, Bartosz Arłukowicz, Salvatore De Meo, Gabriella Gerzsenyi, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Michalis Hadjipantela, Esther Herranz García, Radan Kanev, Stefan Köhler, Ewa Kopacz, András Tivadar Kulja, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Massimiliano Salini, Sander Smit, Ingeborg Ter Laak, Dimitris Tsiodras, Milan Zver

Renew

Grégory Allione, Stine Bosse, Pascal Canfin, Gerben-Jan Gerbrandy, Andreas Glück, Martin Hojsík, Katri Kulmuni, Ana Vasconcelos, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Vytenis Povilas Andriukaitis, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Delara Burkhardt, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Heléne Fritzon, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Javi López, César Luena, Matteo Ricci, Chloé Ridel, André Rodrigues, Bruno Tobback, Raffaele Topo, Kristian Vigenin

The Left

Lynn Boylan, Per Clausen, Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Carola Rackete, Jonas Sjöstedt

Verts/ALE

Pär Holmgren, Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz, Rasmus Nordqvist, Jutta Paulus, Majdouline Sbai, Lena Schilling

5

-

ECR

Jacek Ozdoba

ESN

Anja Arndt, Alexander Jungbluth

PfE

Jana Nagyová, Filip Turek

14

0

ECR

Stefano Cavedagna, Pietro Fiocchi, Nora Junco García, Claudiu-Richard Târziu, Beatrice Timgren, Laurence Trochu, Aurelijus Veryga, Alexandr Vondra

NI

Ondřej Dostál

PfE

Barbara Bonte, Valérie Deloge, Anne-Sophie Frigout, Julien Leonardelli, Silvia Sardone

Significato dei simboli utilizzati:

+:favorevoli

-:contrari

0:astenuti

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025
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