ALLEGATO I
:
CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA
Articolo 1:Principi direttivi
Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:
(a)si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela della dignità e del buon nome del Parlamento europeo,
(b)agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio diretto o indiretto o altre gratifiche.
Articolo 2:Principali doveri dei deputati
Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:
(a)non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;
(b)non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, tra cui in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;
(c)non si impegnano in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.
Articolo 3:Conflitto di interessi
1.Si configura un conflitto d'interessi qualora l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo nell'interesse pubblico possa essere indebitamente influenzato da motivi familiari, affettivi o da interesse economico, o da qualsiasi altro interesse privato diretto o indiretto.
Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.
2.I deputati compiono ogni ragionevole sforzo per individuare i conflitti di interessi.
Ove diventi consapevole di trovarsi in conflitto di interessi, il deputato si impegna senza indugio a porvi rimedio. Qualora non riesca a risolverlo, il deputato si accerta che l'interesse privato in questione sia dichiarato ai sensi dell'articolo 4.
3.Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 4. Tale comunicazione è presentata a voce intervenendo alla seduta o alla riunione in questione.
4.Prima di assumere l'incarico di vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di una commissione o delegazione, il deputato presenta una dichiarazione in cui indica se è consapevole o meno di trovarsi in conflitto di interessi in relazione alle attribuzioni associate all'incarico.
Ove sia consapevole di un tale conflitto di interessi, il deputato lo descrive in detta dichiarazione. In tal caso, il deputato può assumere l'incarico soltanto laddove il rispettivo organo stabilisca che il conflitto di interessi non impedisce al deputato di svolgere il mandato nell'interesse pubblico.
Ove si configuri un tale conflitto di interessi durante lo svolgimento dell'incarico in questione, il deputato presenta una dichiarazione nella quale viene descritto il conflitto e si astiene dall'esercizio di funzioni associate a detta situazione di conflitto, a meno che il rispettivo organo non decida che il conflitto di interessi non impedisce al deputato di svolgere il proprio mandato nell'interesse pubblico.
5.Un deputato proposto in qualità di relatore o relatore ombra o di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali presenta una dichiarazione in cui indica se è consapevole o meno di trovarsi in conflitto di interessi in merito alla relazione, al parere, alla delegazione o ai negoziati in questione. Ove sia consapevole di un tale conflitto di interessi, il deputato lo descrive in detta dichiarazione.
Ove il deputato proposto in qualità di relatore dichiari di trovarsi in conflitto di interessi, la rispettiva commissione può decidere a maggioranza dei voti espressi che il deputato può comunque essere nominato in qualità di relatore poiché il conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico.
Qualora il deputato proposto in qualità di relatore ombra o di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali dichiari di trovarsi in conflitto di interessi, il rispettivo gruppo politico può decidere che il deputato può comunque essere nominato in qualità di relatore ombra o di partecipante a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali poiché il conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico. Il rispettivo organo può tuttavia opporsi a tale designazione a maggioranza di due terzi dei voti espressi.
6.L'Ufficio di presidenza redige il modulo per le dichiarazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, a norma dell'articolo 12. Tali dichiarazioni sono pubblicate sulla pagina online dei deputati sul sito internet del Parlamento.
Articolo 4:Dichiarazione di interessi privati
1.Ai fini della trasparenza e della responsabilità, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente una dichiarazione di interessi privati entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni di calendario dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo redatto dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 12. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica.
2.La dichiarazione di interessi privati contiene le seguenti informazioni fornite in modo dettagliato e preciso:
(a)le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,
(b)qualsiasi attività retribuita svolta parallelamente all'esercizio del mandato del deputato, compresi il nome dell'entità nonché il settore e la natura dell'attività, laddove la retribuzione complessiva per tutte le attività esterne del deputato superi i 5 000 EUR lordi in un anno civile,
(c)la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato,
(d)la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,
(e)qualsiasi sostegno, finanziario o di messa a disposizione di personale o di materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;
(f)qualsiasi interesse privato diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato e che non sia menzionato alle lettere da a) ad e).
3.Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al paragrafo 2, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività che genera o meno reddito o altri benefici.
Se genera reddito, i deputati indicano, per ciascun elemento distinto, il rispettivo importo e, se del caso, la rispettiva periodicità. Viene descritta la natura degli altri benefici.
4.Le informazioni trasmesse al Presidente a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.
5.Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore o di relatore ombra, o far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi privati.
6.Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi privati di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, chiede un chiarimento al deputato. In assenza di un chiarimento soddisfacente, il Presidente consulta il comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all'articolo 10. Qualora il comitato consultivo concluda che la dichiarazione non è conforme al presente codice di condotta, esso raccomanda al Presidente di chiedere al deputato di correggere la dichiarazione. Se, tenuto conto della raccomandazione, il Presidente conclude che il deputato ha violato il presente codice di condotta, chiede al deputato di correggere la dichiarazione entro 15 giorni di calendario. Se il deputato non dà seguito alla richiesta di correzione, il Presidente adotta una decisione motivata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.
Articolo 5:Dichiarazione patrimoniale
I membri dichiarano le loro attività e passività all'inizio e alla fine di ogni mandato. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'elenco delle categorie di attività e passività da dichiarare e redige il modulo per la dichiarazione. Tali dichiarazioni sono presentate al Presidente e sono accessibili esclusivamente alle autorità competenti, fatto salvo il diritto nazionale.
Articolo 6:Doni o benefici analoghi
1.I deputati al Parlamento europeo si astengono, in qualità di deputati, dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.
2.I doni del valore approssimativo superiore ai 150 EUR offerti a un deputato, a norma del paragrafo 1, allorché questi rappresenta il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al Presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 12.
3.Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti, completi o parziali, di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. I deputati comunicano al Presidente la partecipazione a detti eventi e trasmettono le informazioni richieste a norma delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 12.
Articolo 7:Pubblicazione delle riunioni
1.I deputati dovrebbero incontrare unicamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio(1).
2.I deputati pubblicano online tutte le riunioni programmate riguardanti i lavori parlamentari con
(a)i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio; o
(b)i rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate.
3.L'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alle riunioni alle quali assiste il deputato o assistono i suoi assistenti parlamentari per suo conto.
4.In deroga al paragrafo 2, i deputati non pubblicano una riunione se tale comunicazione rischia di mettere a repentaglio la vita, l'integrità fisica o la libertà di un individuo o possono decidere di non pubblicarla in presenza di altri motivi imperativi di riservatezza. Tali riunioni sono invece comunicate al Presidente, che mantiene riservata tale dichiarazione oppure predispone una pubblicazione in forma anonima o ritardata. L'Ufficio di presidenza stabilisce le condizioni in base alle quali il Presidente può pubblicare tale dichiarazione.
5.L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito internet del Parlamento.
6.L'articolo 4, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis.
Articolo 8:Dichiarazione dei contributi
Fatto salvo l'obbligo di pubblicare le riunioni a norma dell'articolo 7, i relatori elencano, in un allegato alla loro relazione o al loro parere, le entità o le persone dalle quali hanno ricevuto contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo. L'articolo 7, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.
Articolo 9:Attività degli ex deputati
Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza(2).
I deputati non coinvolgono gli ex deputati il cui mandato è terminato da meno di sei mesi e che rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in nessuna attività che potrebbe consentire agli ex deputati di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali del Parlamento.
Articolo 10:Comitato consultivo sulla condotta dei deputati
1.È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo").
2.Il comitato consultivo è composto da otto deputati in carica al Parlamento europeo, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico e di genere.
La presidenza è esercitata a turno per un semestre dai membri del comitato consultivo.
3.All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.
In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo o in caso di una richiesta a norma del paragrafo 5 riguardante detto membro, il relativo membro di riserva funge da nono membro titolare del comitato consultivo.
4.In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato non partecipa ai lavori del comitato consultivo in merito alla presunta violazione in questione.
5.Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, con particolare riguardo ai conflitti di interessi. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.
Il comitato consultivo verifica proattivamente il rispetto del presente codice di condotta e delle relative misure di applicazione da parte dei deputati. Il comitato consultivo segnala al Presidente eventuali violazioni di tali disposizioni.
Le presunte violazioni del presente codice di condotta possono essere segnalate direttamente al comitato consultivo, che può valutarle e consigliare il Presidente sulle possibili azioni da intraprendere. L'Ufficio di presidenza può adottare norme sulla procedura di segnalazione di presunte violazioni.
6.Il comitato consultivo può chiedere il parere di esperti esterni, con la massima riservatezza.
7.Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività e sensibilizza periodicamente i deputati in merito al presente codice di condotta e alle relative misure di applicazione.
Articolo 11:Procedura in caso di presunte violazioni del presente codice di condotta
1.Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.
2.Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato interessato. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente contenente, se del caso, una sanzione che può consistere in una o più misure di cui all'articolo 176, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento.
3.Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che il deputato in questione ha violato il presente codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui irroga una sanzione. Il Presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.
La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 176, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento.
4.Il deputato interessato può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.
5.Il Presidente sottopone al comitato consultivo anche le inosservanze sistematiche, gravi o ripetute degli obblighi di comunicazione previsti dal presente codice di condotta.
Articolo 12:Attuazione
L'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo della conformità e la formazione dei deputati.
L'Ufficio di presidenza può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.
Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).