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Mercoledì 18 settembre 2024-Strasburgo
Obiezione a un atto di esecuzione: Livelli massimi di residui di carbendazim e tiofanato-metile
P10_TA(2024)0006B10-0020/2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2024 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti (D089819/05 – )

Il Parlamento europeo,

–visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti (D089819/05),

–visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo14, paragrafo1, letteraa),

–visto il regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21ottobre2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo4, paragrafo2, primo comma, letteraa) nonché l'allegatoII, punti 3.6.2, 3.6.4 e 3.6.5,

–visto il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del28gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3), in particolare l'articolo5, paragrafo1,

–visti gli articoli 11, 13, 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 5 luglio 2021 e pubblicato il 23 agosto 2021(4),

–visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 10 gennaio 2024 e pubblicato il 20 febbraio 2024(5),

–vista la conclusione relativa alla revisione inter pares sui pesticidi approvata dall'EFSA il 30 aprile 2010 e pubblicata il 12 maggio 2010(6),

–vista la conclusione relativa alla revisione inter pares sui pesticidi approvata dall'EFSA il 8 dicembre 2017 e pubblicata il 17 gennaio 2018(7),

–visto il parere adottato dall'EFSA il 27 marzo 2024 e pubblicato il 13 maggio 2024(8),

–visto il parere adottato dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche il 5 dicembre 2019(9),

–visto l'articolo 5bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10),

–visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.considerando che le proteste degli agricoltori che hanno avuto luogo nella prima metà del 2024 hanno rivendicato principalmente un trattamento equo e paritario per i prodotti importati da paesi terzi, che dovrebbero seguire le stesse norme dei prodotti coltivati nell'Unione;

B.considerando che l'adozione del progetto di regolamento della Commissione consentirebbe il proseguimento di importazioni nell'Unione che non rispettano le norme che gli agricoltori dell'Unione invece rispettano;

C.considerando che tale situazione porrebbe gli agricoltori dell'Unione in una situazione di svantaggio competitivo;

D.considerando che l'approvazione della sostanza attiva carbendazim è scaduta il 30 novembre 2014 poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

E.considerando che il carbendazim soddisfa i criteri di classificazione come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e due dei criteri relativi alle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) (P e T) conformemente all'allegato II, punto 3.7.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

F.considerando che il carbendazim è inoltre classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come molto tossico per gli organismi acquatici, molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata e può provocare una reazione allergica cutanea;

G.considerando che è pertanto opportuno sopprimere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) fissati per il carbendazim nell'allegato II del regolamento (CE) n.396/2005 conformemente all'articolo14, lettera a), e dell'articolo17 di detto regolamento;

H.considerando che, nel progetto di regolamento della Commissione, la Commissione propone tuttavia di mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all'importazione per il carbendazim al di sopra del limite di determinazione per l'impiego su limoni, limette, mandarini e gombi ai fini dell'importazione sulla base del parere motivato dell'EFSA del 5 luglio 2021;

I.considerando che, nel progetto di regolamento della Commissione, quest'ultima propone di mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all'importazione per limoni, limette e mandarini ai livelli esistenti di 0,7mg/kg e di fissare gli LMR per i gombi a un nuovo livello stabilito dall'EFSA di 1,5mg/kg;

J.considerando che l'approvazione della sostanza attiva tiofanato-metile non è stata rinnovata il 15 ottobre 2020 in seguito al ritiro di una domanda di rinnovo da parte del richiedente;

K.considerando che il tiofanato-metile soddisfa i criteri di classificazione come mutageno di categoria 2 e tossico per la riproduzione di categoria 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008(12);

L.considerando che, nel suo parere motivato aggiornato del 10 gennaio 2024, l'EFSA ha identificato il tiofanato-metile come interferente endocrino (modalità T) di rilevanza per gli esseri umani secondo i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al regolamento (UE) 2018/605 della Commissione(13);

M.considerando che il carbendazim è un importante metabolita vegetale del tiofanato-metile;

N.considerando che le conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares dei pesticidi dell'8 dicembre 2017 rilevano che, dato il potenziale clastogenico del tiofanato‑metile, non è stato possibile ricavare valori tossicologici di riferimento per la valutazione dei rischi per i consumatori e per gli operatori;

O.considerando che nel 2024 la Commissione ha abbassato gli LMR per il tiacloprid, una sostanza attiva classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, al limite di determinazione pertinente, sostenendo che "in attesa delle conclusioni di questa ulteriore valutazione del rischio [sugli effetti connessi al sistema endocrino] da parte dell'Autorità, e date le informazioni pertinenti disponibili in merito agli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana, è opportuno ridurre provvisoriamente gli LMR (...) [per tali prodotti]"(14);

P.considerando che è pertanto opportuno sopprimere gli attuali LMR fissati per il tiofanato-metile nell'allegato II del regolamento (CE) n.396/2005 conformemente all'articolo14, lettera a), e dell'articolo17 di detto regolamento;

Q.considerando che, nel progetto di regolamento della Commissione, la Commissione propone tuttavia di mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all'importazione per il tiofanato-metile al di sopra del limite di determinazione per l'impiego su limette e gombi ai fini dell'importazione sulla base del parere motivato dell'EFSA del 5 luglio 2021; che l'LMR per il tiofanato-metile su limette è fissato a 6mg/kg, 600 volte il limite di determinazione;

R.considerando che il considerando 5 del regolamento (CE) n.396/2005 stabilisce che non dovrebbero essere presenti residui a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali;

S.considerando che l'articolo4, paragrafo2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n.1107/2009 stabilisce che i residui di prodotti fitosanitari non devono avere alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti; che l'allegato II, punto 3.6.2, di tale regolamento stabilisce che una sostanza attiva classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come mutagena di categoria 1A o 1B non è approvata; che detto allegato, punto 3.6.4, stabilisce che una sostanza attiva classificata, a norma del regolamento (CE) n.1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B non è approvata a meno che "i residui della sostanza attiva [...] in questione negli alimenti e nei mangimi non superino il valore di default stabilito conformemente all'articolo18, paragrafo1, lettera b), del regolamento (CE) n.396/2005"; che detto allegato, punto 3.6.5, stabilisce che una sostanza attiva non è approvata se ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino, a meno che "i residui della sostanza attiva [...] in questione negli alimenti e nei mangimi non superino il valore di default stabilito conformemente all'articolo18, paragrafo1, lettera b), del regolamento (CE) n.396/2005"; che l'articolo18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.396/2005 stabilisce un valore di default di 0,01 mg/kg;

T.considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 396/2005, la tolleranza all'importazione è un LMR stabilito per i prodotti importati nel caso in cui "l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico"; che il carbendazim non soddisfa tali criteri in quanto non può più essere approvato nell'Unione a causa della sua classificazione come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B; che neanche il tiofanato-metile soddisfa tali criteri poiché è stato identificato come interferente endocrino (modalità T) di rilevanza per gli esseri umani secondo i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al regolamento (UE) 2018/605;

U.considerando che, conformemente all'articolo5, paragrafo1, del regolamento (CE) n.178/2002, la legislazione alimentare deve perseguire uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente;

V.considerando che, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"(15), la Commissione ha annunciato che "[l]'UE sosterrà la transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi della presente strategia e con gli OSS" e che "[l]'UE potrà rivestire un ruolo determinante nella definizione degli standard globali grazie alla presente strategia"; che la Commissione ha esplicitamente affermato nella strategia che "[un] sistema alimentare dell'UE più sostenibile richiede anche pratiche sempre più sostenibili da parte dei nostri partner commerciali. Al fine di promuovere un passaggio graduale all'uso di prodotti fitosanitari più sicuri l'UE, conformemente alle norme dell'OMC e a seguito di una valutazione del rischio, considererà il riesame delle tolleranze all'importazione per le sostanze che soddisfano i "criteri di esclusione" e presentano un livello elevato di rischio per la salute umana";

W.considerando che la Commissione deve proteggere l'ambiente e i cittadini europei sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, avvalendosi degli obblighi e delle possibilità giuridiche previsti dai regolamenti (CE) n.396/2005 e (CE) n.178/2002 per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

X.considerando che gli LMR proposti non proteggono la salute dei cittadini in Europa e sono pertanto contrari ai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002;

Y.considerando che non è opportuno fissare LMR per le sostanze attive che non sono approvate nell'Unione a causa di preoccupazioni per la salute; che pertanto non dovrebbero essere fissate tolleranze all'importazione per il tiofanato metile in quanto identificato come interferente endocrino o per il carbendazim in quanto classificato come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B;

Z.considerando che la pratica di fissare LMR elevati consiste nel promuovere un doppio standard tra gli agricoltori dell'Unione e quelli dei paesi terzi, in quanto gli agricoltori di paesi terzi possono continuare a produrre gli alimenti in questione utilizzando carbendazim e tiofanato-metile ed esportandoli nell'Unione, il che pone gli agricoltori dell'Unione in una situazione di svantaggio competitivo; che, d'altro canto, l'uso di tali pesticidi mette a repentaglio la salute dei lavoratori agricoli, la salute della popolazione in generale e l'ambiente nei paesi produttori;

1.si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2.ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con la finalità e il contenuto dei regolamenti (CE) n.396/2005 e (CE) n.178/2002, né con il regolamento (CE) n. 1107/2009, compreso il suo allegato II, punti 3.6.2, 3.6.4. e 3.6.5;

3.chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;

4.invita la Commissione a presentare alla commissione un nuovo progetto di regolamento che riduca tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato-metile al limite di determinazione pertinente per tutti gli usi e a respingere qualsiasi richiesta di tolleranze all'importazione;

5.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag.1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) Parere motivato dell'EFSA sulle proprietà tossicologiche e sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzimidazoliche carbendazim e tiofanato-metile, EFSA Journal 2021; 19(8): e06773, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6773.
(5) Parere motivato dell'EFSA sulle proprietà tossicologiche e sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzimidazoliche carbendazim e tiofanato-metile, EFSA Journal 2024; 22(2): e8569, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8569.
(6) Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva carbendazim come antiparassitario, EFSA Journal 2010;8(5):1598, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1598.
(7) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva tiofanato-metile come antiparassitario; EFSA Journal 2018;16(1):e05133, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5133.
(8) Dichiarazione dell'EFSA sulla valutazione della qualità dei dati a disposizione dell'EFSA per ricavare i valori orientativi basati sulla salute per il carbendazim, EFSA Journal 2024; 22 (5): e8756, http://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8756.
(9) Parere del RAC che propone una classificazione e un'etichettatura armonizzate a livello dell'UE per il carbendazim (ISO); benzimidazol-2-ilcarbammato di metile; https://www.echa.europa.eu/documents/10162/5eb9760e-6c73-7f2c-1226-98d92ed847d1
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L101 del 20.4.2018, pag. 33).
(14) https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/089880/5/consult?lang=it.
(15) .

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024Note legali-Informativa sulla privacy