Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ()
Il Parlamento europeo,
–visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la decisione del Consiglio del 6 maggio 2014, che autorizza i negoziati per un accordo tra l'UE e la Svizzera su un quadro istituzionale che disciplina le relazioni bilaterali, e l'avvio dei negoziati il 22 maggio 2014,
–viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 sulle relazioni fra l'UE e la Confederazione svizzera,
–viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2012 sulle relazioni fra l'UE e i paesi dell'EFTA,
–visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1o gennaio 1994(1),
–visti il rifiuto del popolo svizzero di entrare nel SEE, sancito dal voto popolare del dicembre 1992 con una percentuale del 50,3%, dell'iniziativa "Negoziati di adesione all'UE: decida il popolo", con una percentuale del 74% nel giugno 1997 e dell'iniziativa "Sì all'Europa!", con una percentuale del 77% nel marzo 2001,
–visto l'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di scambio delle quote di emissione, firmato il 23 novembre 2017(2),
–visto il quadro di cooperazione tra l'Agenzia europea per la difesa (AED) e la Svizzera, firmato il 16 marzo 2012,
–visto l'accordo di cooperazione giudiziaria tra la Svizzera ed Eurojust, firmato il 27 novembre 2008 ed entrato in vigore il 22 luglio 2011,
–visto l'accordo tra la Svizzera e l'Europol sulla cooperazione tra le autorità di polizia in materia di prevenzione e lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale e di terrorismo, firmato il 24 settembre 2004 ed entrato in vigore il 1o marzo 2006, nonché l'ampliamento della zona di applicazione, del 1o gennaio 2008,
–visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone(3), in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali,
–visto il protocollo del 27 maggio 2008 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea(4),
–visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza(5),
–viste l'iniziativa popolare federale svizzera del 9 febbraio 2014, in cui il 50,3% della popolazione svizzera ha sostenuto proposte volte a reintrodurre quote di immigrazione con l'Unione europea, la preferenza nazionale in caso di posti vacanti e la limitazione dei diritti degli immigrati alle prestazioni sociali,
–visto l'accordo di libero scambio del 1972 tra l'UE e la Svizzera(6), adattato e aggiornato nel corso degli anni,
–visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, entrato in vigore il 1o giugno 2002(7),
–visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, entrato in vigore il 1o giugno 2002(8),
–visti i negoziati su accordi tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di energia elettrica, nonché di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica,
–vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione, del 20 dicembre 2018, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(9),
–visto il 37o incontro interparlamentare tra l'UE e la Svizzera, svoltosi a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2018,
–visti le sue risoluzioni sulla Svizzera, in particolare quella del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno(10), e il progetto di proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sullo stesso argomento, del 24 aprile 2018,
–vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017(11),
–visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0147/2019),
A.considerando che le attuali relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano su una complessa rete di circa 20 accordi bilaterali settoriali principali e su un centinaio di altri accordi; che la Svizzera partecipa solo parzialmente a tutte e quattro le libertà; che, sebbene tali accordi abbiano approfondito la cooperazione UE-Svizzera in passato nei settori del mercato interno, della sicurezza interna e dell'asilo, dei trasporti e delle questioni fiscali, in futuro tale complessa serie di accordi potrebbe diventare obsoleta, rendendo la loro attuazione meno rilevante, a meno che non venga concordato un quadro generale;
B.considerando che, secondo i dati di Eurostat, nel 2017 la Svizzera era il terzo partner dell'UE in termini di esportazioni di merci e il quarto per quanto riguarda le importazioni di merci;
C.considerando che il Consiglio ha affermato che un accordo istituzionale globale con la Svizzera dovrebbe mirare a tutelare l'omogeneità del mercato interno e garantire la certezza del diritto alle autorità, ai cittadini e agli operatori economici;
D.considerando che il Consiglio federale svizzero intende concludere un accordo istituzionale con l'UE che garantisca la certezza del diritto in materia di accesso al mercato e preservi la prosperità, l'indipendenza e l'ordinamento giuridico della Svizzera(12); che il Consiglio federale svizzero ha annunciato una consultazione fra le parti interessate in merito al testo concordato dai negoziatori il 23 novembre 2018;
E.considerando che un mercato unico correttamente funzionante ed efficace, fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva, è necessario per dare impulso alla crescita e alla competitività e creare posti di lavoro, al fine di rinvigorire l'economia europea; che la normativa sul mercato unico deve essere adeguatamente recepita, attuata e applicata affinché gli Stati membri e la Svizzera possano trarre il massimo beneficio dai vantaggi che offre;
F.considerando che la Svizzera ha espresso l'intenzione di lasciare disposizioni sostanziali vincolanti in materia di aiuti di Stato per un futuro accordo di accesso al mercato nonché l'intenzione di avere accesso al mercato unico dell'energia elettrica;
G.considerando che il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il secondo contributo svizzero a vari Stati membri dell'UE per un importo pari a 1,3 miliardi di CHF in dieci anni e che al momento è in attesa di una decisione positiva dell'Assemblea federale;
H.considerando che la Svizzera è membro dell'Agenzia europea dell'ambiente;
I.considerando che la Svizzera ha ratificato la sua partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS;
J.considerando che la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE Orizzonte 2020 e al suo predecessore, il settimo programma quadro (7° PQ), è stata vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, grazie all'alta qualità delle proposte;
K.considerando che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo sulla tassazione e il reddito da risparmio, il quale prevede che entrambe le parti scambino automaticamente informazioni (AEI) sui conti finanziari dei rispettivi residenti a partire da settembre 2018; che l'UE ha inserito la Svizzera nella lista delle "giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 riguardanti i paesi che si sono impegnati ad attuare i principi della buona governance fiscale per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla tassazione equa e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili);
L.considerando che la Svizzera coopera, limitatamente a determinate parti, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e che ha partecipato alle missioni di pace civili e militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in particolare in Ucraina e in Mali; che il quadro di cooperazione fra l'AED e la Svizzera, stipulato il 16 marzo 2012, consente lo scambio di informazioni e prevede attività congiunte nei settori della ricerca e della tecnologia, nonché per quanto riguarda progetti e programmi in materia di armamenti;
M.considerando che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen fin dall'inizio della sua attuazione in Svizzera nel dicembre 2008;
N.considerando che la Svizzera partecipa al sistema d'informazione Schengen (SIS), al sistema d'informazione visti (VIS) e al sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac) dei richiedenti asilo nell'UE e che parteciperà al futuro sistema di ingressi/uscite (EES), che registrerà gli attraversamenti delle frontiere esterne dell'UE, e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che fornisce un controllo preventivo prima del viaggio in materia di sicurezza e migrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto;
O.considerando la parziale associazione della Svizzera all'acquis dell'UE in materia di asilo, in base all'accordo di associazione a Dublino; che dal 2010 la Svizzera contribuisce finanziariamente e operativamente a Frontex;
P.considerando che nel 2017 la popolazione svizzera di 8,48 milioni comprendeva 2,13 milioni di cittadini stranieri, 1,4 milioni dei quali provenivano dagli Stati membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che ogni giorno 320000 cittadini dell'UE si recano in Svizzera; che 750000 cittadini svizzeri vivono all'estero, di cui 450000 nell'UE;
Q.considerando che nel 2009 la Svizzera ha convenuto di proseguire l'accordo bilaterale con l'UE del 1999 sulla libera circolazione delle persone, che conferisce parimenti ai cittadini svizzeri e a quelli dell'UE il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di residenza sul territorio nazionale delle parti contraenti;
R.considerando che le società straniere sono tenute a rispettare le condizioni di lavoro minime svizzere in caso di distacco dei lavoratori stranieri in Svizzera; che il contraente principale ha la responsabilità giuridica di garantire che i subappaltatori rispettino la normativa svizzera che disciplina il mercato del lavoro;
S.considerando che nel 2002 la Svizzera ha introdotto "misure di accompagnamento" con l'obiettivo esplicito di tutelare le retribuzioni, le condizioni di lavoro e le norme sociali svizzere e che l'UE ritiene che tali misure non rispettino l'ALCP;
T.considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti dei cittadini (2004/38/EC) nonché dei diritti dei cittadini dell'UE alle prestazioni sociali e dei diritti di stabilimento hanno suscitato preoccupazione in Svizzera;
U.considerando che la Svizzera è membro dell'EFTA dal 1960 e delle Nazioni Unite dal 2002;
V.considerando che l'iniziativa "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri" (nota come "Iniziativa per l'autodeterminazione") è stata respinta con un voto popolare del 66 % e da tutti i cantoni il 25 novembre 2018;
W.considerando che la Svizzera ha dichiarato la neutralità politica e per questo ha ospitato vari negoziati internazionali volti al raggiungimento di soluzioni pacifiche ai conflitti armati nel mondo;
X.considerando che la Commissione, alla fine del 2018, ha prorogato per sei mesi la sua decisione di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili in quanto conformi agli obblighi di negoziazione per le quote di cui alla direttiva (2004/39/CE) e al regolamento ((UE) n. 600/2014) relativi ai mercati degli strumenti finanziari;
Y.considerando che l'Unione interparlamentare (UIP) ha sede a Ginevra;
Z.considerando che la Svizzera ospita le sedi centrali mondiali di 25 grandi organizzazioni e conferenze internazionali, soprattutto a Ginevra;
AA.considerando che centinaia di organizzazioni non governative internazionali hanno sede in Svizzera e offrono consulenza alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni non governative;
AB.considerando che la Svizzera prevede di svolgere le elezioni federali il 20 ottobre 2019;
1.raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
a)
di evidenziare che la Svizzera e l'UE intrattengono un partenariato stretto e di vasta portata, reciprocamente vantaggioso e basato su una storia culturale comune e valori condivisi, e che i legami economici, politici, sociali, ambientali, scientifici e interpersonali sono esemplari e riflettono la loro peculiare vicinanza culturale e geografica;
b)
di sottolineare che la Svizzera è fortemente integrata con l'UE, che è un partner dalla mentalità simile e che condivide con l'UE le sfide europee a livello regionale e globale; di accogliere con favore la dichiarazione svizzera secondo cui è nel loro interesse rinnovare e consolidare l'approccio bilaterale nonché creare relazioni sempre più strette;
c)
di osservare che l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera, in quanto rappresenta il 52 % delle sue esportazioni e oltre il 71% delle sue importazioni, e che gli scambi di merci nel quadro degli accordi commerciali bilaterali vigenti ammontano a non meno di 1 miliardo di CHF al giorno(13), mentre la Svizzera è il terzo partner commerciale dell'UE, rappresentando il 7 % dei suoi scambi commerciali; di ritenere che l'ampio grado di integrazione della Svizzera con il mercato interno dell'UE sia un fattore essenziale per la crescita economica, che rende l'UE il partner economico e commerciale più importante della Svizzera;
d)
di evidenziare che l'UE ha dimostrato una grande flessibilità nei negoziati per l'accordo quadro istituzionale e che tale flessibilità deve essere riconosciuta da tutte le parti interessate;
e)
di sollecitare la tempestiva conclusione dell'accordo quadro istituzionale bilaterale al fine di rendere coerente il complesso insieme di accordi bilaterali esistenti, anche introducendo un meccanismo di risoluzione delle controversie; di accogliere con favore l'accordo dei negoziatori sul testo finale dell'accordo; di invitare il Consiglio federale svizzero a prendere una decisione in merito alla conclusione dell'accordo non appena sarà terminata positivamente la relativa consultazione con le parti interessate;
f)
di ricordare che la creazione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri che consenta alla Svizzera di partecipare al mercato unico dell'UE, al fine di garantire l'omogeneità e la certezza del diritto a cittadini e imprese, resta un presupposto indispensabile per l'ulteriore sviluppo di un approccio settoriale; di sottolineare che dopo quattro anni di negoziati è giunto il momento di concludere l'accordo quadro istituzionale; di ritenere che la conclusione dell'accordo consentirà al partenariato globale UE-Svizzera di sviluppare pienamente il suo potenziale;
g)
di prendere atto della necessità di un accordo quadro istituzionale, dato che le relazioni fra UE e Svizzera si basano su un complesso sistema composto da 120 accordi settoriali, e che un maggior grado di coerenza e certezza del diritto gioverebbe a tutte le parti;
h)
di invitare le parti a organizzare quanto prima un incontro interparlamentare dei legislatori dell'UE e della Svizzera, al fine di affrontare tutte le questioni legate all'accordo in esame;
i)
di deplorare che la Commissione abbia trasmesso il testo negoziato dell'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale soltanto il 6 febbraio 2019, nonostante sia stato finalizzato nel novembre 2018;
j)
di prendere atto che le salde relazioni tra l'UE e la Svizzera vanno oltre l'integrazione economica e l'estensione del mercato unico, contribuendo anche alla stabilità e alla prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le aziende, comprese le piccole e medie imprese (PMI); di sottolineare l'importanza di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, al fine di creare condizioni eque e generare posti di lavoro;
k)
di ritenere che assicurare la conclusione di un accordo quadro istituzionale con la Svizzera rivesta grande importanza, poiché garantirebbe la certezza del diritto sia per la Svizzera che per l'Unione, il recepimento dinamico dell'acquis dell'UE, un accesso potenziato al mercato interno per la Svizzera, a beneficio di entrambe le parti, e la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di controversie irrisolte relativamente all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo quadro istituzionale;
l)
di accogliere con favore la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018 di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione per le azioni di cui alla direttiva(14) e al regolamento(15) sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II/MiFIR); di porre in evidenza che tale equivalenza è limitata al 30 giugno 2019 ma può essere prorogata, a condizione che siano stati compiuti progressi verso la firma di un accordo che istituisca il suddetto quadro istituzionale comune;
m)
di sottolineare, assieme al Consiglio, che la libera circolazione delle persone è un pilastro fondamentale e non negoziabile della politica dell'UE e del mercato interno, e che le sue quattro libertà sono indivisibili; di esprimere rammarico per le sproporzionate "misure di accompagnamento" unilaterali della Svizzera, in vigore dal 2004; di invitare la Svizzera, che ritiene importanti le misure di accompagnamento, a cercare una soluzione che sia pienamente compatibile con i pertinenti strumenti dell'UE; di invitare altresì la Svizzera a prendere in considerazione una riduzione del periodo di applicazione delle misure transitorie relative ai lavoratori provenienti dalla Croazia, tenendo presenti i vantaggi della libera circolazione delle persone fra l'UE e la Svizzera;
n)
di prendere atto dell'attuazione dell'iniziativa della "preferenza nazionale light" e del fatto che il Consiglio ritiene che il testo risultante, adottato il 16 dicembre 2016 dall'Assemblea federale svizzera, possa essere attuato compatibilmente con i diritti dei cittadini dell'UE a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone se nel necessario decreto di attuazione saranno chiarite le questioni in sospeso, quali il diritto all'informazione relativamente ai posti vacanti e il rispetto dei diritti dei lavoratori frontalieri; di ricordare, tuttavia, che la questione della migrazione di cittadini dai paesi terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei trattati; di sottolineare la necessità di monitorare con attenzione l'attuazione del decreto al fine di valutarne la conformità con l'accordo sulla libera circolazione delle persone;
o)
di sottolineare che la Svizzera beneficia fortemente di uno sviluppo democratico e competitivo di tutti i suoi vicini europei e che i suoi contributi finanziari a programmi come il Fondo di coesione sono quindi nel suo stesso interesse e che dovrebbe continuare a versarli, e di accogliere con favore i risultati positivi del contributo negli Stati membri che lo ricevono; di ricordare che la Svizzera trae vantaggi significativi dalla partecipazione al mercato unico; di sottolineare che il futuro contributo della Svizzera alla coesione dell'UE è essenziale e dovrebbe essere considerevolmente rafforzato, seguendo l'esempio del SEE e della Norvegia;
p)
di accogliere con favore l'intenso dibattito interno in corso in Svizzera in merito alla cooperazione con l'UE; di suggerire, tuttavia, che la Svizzera provi a spiegare ancor meglio ai propri cittadini i numerosi vantaggi concreti derivanti dall'accesso al mercato interno e dalla necessità di una più stretta cooperazione con l'UE;
q)
di esortare che, una volta concluso, l'accordo quadro istituzionale sia presentato senza indugio al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Parlamento svizzero per l'approvazione, nonché agli elettori svizzeri, che si esprimeranno in merito tramite referendum, a norma della Costituzione svizzera;
r)
di osservare che 1,4 milioni di cittadini dell'UE vivono in Svizzera e che oltre 450000 cittadini svizzeri vivono nell'UE;
s)
di ricordare che, a seguito del referendum del 9 febbraio 2014, il Parlamento svizzero ha approvato un emendamento alla legge sugli stranieri del 2016 per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, con entrata in vigore il 1o luglio 2018; di sottolineare che è essenziale che il Consiglio federale presti particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 121a, in modo da non mettere a repentaglio il diritto dei cittadini dell'UE di circolare liberamente;
t)
di deplorare le iniziative cantonali o nazionali che potrebbero avere l'effetto di limitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i lavoratori dell'UE, in particolare i lavoratori transfrontalieri, compromettendo così i diritti dei cittadini dell'Unione a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la cooperazione tra l'UE e la Svizzera;
u)
di compiacersi profondamente della dichiarazione politica di intenti volta a modernizzare l'accordo sugli appalti pubblici e l'accordo di libero scambio UE-Svizzera del 1972, e di sostenere l'ambizione di pervenire a un partenariato commerciale riveduto che includa settori, come i servizi, che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro istituzionale e che risultano solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, compresi gli aspetti digitali, i diritti di proprietà intellettuale, l'agevolazione degli scambi, il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità, le procedure di appalto pubblico, nonché un capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile; di chiedere una maggiore cooperazione intesa a proteggere meglio le indicazioni geografiche e ad ampliare il moderno e affidabile meccanismo di composizione delle controversie tra Stati incluso nel progetto di accordo quadro istituzionale, al fine di coprire le future relazioni commerciali bilaterali e risolvere efficacemente gli attriti di natura commerciale fra le parti;
v)
di essere consapevoli dell'assenza di un accordo globale in materia di servizi fra l'UE e la Svizzera e del fatto che i servizi sono solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, a dimostrazione dell'esistenza di un ulteriore potenziale di sviluppo;
w)
di prendere atto della legge riveduta in materia di appalti pubblici adottata nel 2017 nel cantone Ticino, la quale deve essere conforme all'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio e al pertinente accordo settoriale UE-Svizzera, entrato in vigore nel 2002; di incoraggiare vivamente le amministrazioni aggiudicatrici ad accordare ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'UE un trattamento non discriminatorio, anche nel caso di contratti di appalto pubblico inferiori alla soglia;
x)
di esortare affinché continui a essere consentita l'attuale prassi secondo cui le imprese di taxi degli Stati membri dell'UE possono prestare servizi in Svizzera senza restrizioni, in quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle regioni frontaliere della Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;
y)
di essere del parere che la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera siano necessarie affinché entrambi beneficino della loro partecipazione al mercato unico;
z)
di osservare che, in termini generali, la cooperazione nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è soddisfacente; di accogliere con favore il più recente aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel 2017 e di auspicare che i prossimi aggiornamenti possano essere effettuati tempestivamente quando sarà stato raggiunto il pieno potenziale del futuro accordo quadro istituzionale;
aa)
di compiacersi della nuova legislazione fiscale che limiterà i regimi fiscali preferenziali e renderà le pratiche più conformi alle norme internazionali, auspicando altresì un esito positivo del prossimo voto popolare in Svizzera; di sottolineare la necessità di continuare a migliorare la cooperazione con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale e potenziare la giustizia fiscale;
ab)
di chiedere alla Svizzera di proseguire gli sforzi a favore della strategia per una Svizzera digitale, con l'obiettivo di allinearla al mercato unico digitale dell'UE;
ac)
di prendere atto del contributo allo stretto partenariato tra l'UE e la Svizzera che gli accordi settoriali bilaterali portano in materia di libera circolazione di persone, pensioni, media, ambiente, statistica, cooperazione giudiziaria e di polizia, zona Schengen, asilo (Dublino), PESC/PSDC, navigazione satellitare, ricerca, aviazione civile, trasporto via terra, accesso reciproco al mercato per beni e servizi concordati, prodotti agricoli trasformati, armonizzazione giuridica, riconoscimento reciproco, lotta contro la frode, tassazione e risparmi; di sottolineare, tuttavia, che è giunto il momento di dare ulteriore impulso al partenariato e di compiere un passo molto più ampio e sostanziale nelle relazioni bilaterali mediante la conclusione dell'accordo quadro quanto prima possibile;
ad)
di accogliere con favore il fatto che, da molto tempo, la promozione della pace, la mediazione e la risoluzione pacifica dei conflitti rappresentano una parte importante della politica estera svizzera; di accogliere con favore il forte ruolo della Svizzera nella costruzione della pace e il suo coinvolgimento nella ricerca di soluzioni alle crisi, nell'agevolazione del dialogo, nello sviluppo di misure volte a rafforzare la fiducia e nella riconciliazione; di accogliere con favore il ruolo della Svizzera come facilitatore nell'attuazione di complesse strutture federali e di accordi costituzionali a favore della pace al fine di favorire la coesistenza di varie etnie;
ae)
di accogliere con favore la partecipazione e il sostegno della Svizzera alle missioni di sicurezza e di difesa dell'UE, quali EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali ed EUBAM Libia, nonché ai lavori dell'AED; di accogliere con favore la stretta cooperazione con la Svizzera in materia di aiuti umanitari, protezione civile, lotta al terrorismo e cambiamento climatico;
af)
di riconoscere il contributo e la cooperazione della Svizzera nel contesto della migrazione di massa nello spazio Schengen e per quanto riguarda l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; di incoraggiare la Svizzera a partecipare al patto globale sulla migrazione e di attendersi che ciò avvenga a seguito della discussione in seno al Parlamento svizzero;
ag)
di invitare la Svizzera ad attuare tutte le direttive dell'UE pertinenti al fine di mantenere il suo attuale livello di protezione sociale e di redditi, per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di servizi;
ah)
di sottolineare l'importanza di garantire che l'accordo quadro istituzionale tra l'UE e la Svizzera contenga una clausola sulla buona governance fiscale, nonché norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, requisiti in termini di trasparenza per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione e sulla titolarità effettiva, e disposizioni antiriciclaggio;
ai)
di accogliere con favore la decisione della Svizzera, nell'aprile 2018, di unirsi alla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT) dell'Europol come misura proattiva nel combattere la minaccia della criminalità informatica internazionale;
aj)
di accogliere con favore l'adesione della Svizzera all'intero programma Orizzonte 2020 e di sperare in un'ulteriore cooperazione nel quadro di futuri programmi di ricerca;
ak)
di esortare la Svizzera a impegnarsi nei negoziati sulla sua adesione ai programmi Erasmus;
al)
di accogliere con favore i progressi compiuti nella costruzione del collegamento ferroviario transalpino noto come "Nuova ferrovia transalpina" (NFTA), un investimento finanziato dalla Svizzera e vantaggioso anche per l'UE;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché all'Assemblea federale e al Consiglio federale della Confederazione svizzera.