–vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann presentata dal ministro della giustizia del Regno di Danimarca, trasmessa il 6 novembre 2018 dal Rappresentante permanente della Danimarca presso l'Unione europea e comunicata in Aula il 28 novembre 2018, nell'ambito dell'azione penale ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese,
–avendo ascoltato Jørn Dohrmann, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
–visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
–viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12maggio 1964, 10luglio 1986, 15 e 21ottobre 2008, 19marzo 2010, 6settembre 2011 e 17gennaio 2013(1),
–visto l'articolo 57 della Costituzione del Regno di Danimarca,
–visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione giuridica (A8-0178/2019),
A.considerando che il Procuratore dello Stato di Viborg ha presentato richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann, deputato al Parlamento europeo eletto per la Danimarca, in relazione a reati punibili ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese; che, in particolare, la procedura si riferisce a presunti coercizione illecita, danno intenzionale e tentato uso illecito di un oggetto appartenente ad un'altra persona;
B.considerando che il 26 aprile 2017, all'esterno della sua residenza privata a Vamdrup, Jørn Dohrmann ha strappato la videocamera ad un cameraman che stava filmando la sua casa da una distanza di circa 195 metri per utilizzare le immagini ottenute in un documentario televisivo su alcuni deputati danesi al Parlamento europeo; che Jørn Dohrmann ha minacciato di sfasciare la videocamera; ha danneggiato la videocamera, fra cui il microfono, lo schermo e il cavo; si è impossessato della videocamera e della scheda di memoria con l'intenzione di farne un uso non autorizzato visionando il filmato realizzato, ma alla fine non è riuscito a farlo, essendo giunta sul posto la polizia che ha recuperato la videocamera e la scheda di memoria, che egli aveva estratto dal dispositivo;
C.considerando che il cameraman è stato dapprima accusato di un reato punibile ai sensi dell'articolo 264 bis del codice civile per aver fotografato illegalmente persone che si trovavano in una proprietà privata; che il procuratore dello Stato ha raccomandato di lasciar cadere le accuse considerata la mancanza dell'elemento doloso necessario per condannare una persona per violazione dell'articolo 264 bis del codice penale danese;
D.considerando che la polizia dello Jutland sudorientale ha evidenziato che la società da cui dipende il giornalista, proprietaria della videocamera, ha presentato richiesta di risarcimento per 14724,71 DKK in relazione alla vicenda e che le cause per danno intenzionale, furto, appropriazione indebita e atti simili, qualora la pena richiesta sia un'ammenda, devono essere oggetto di un procedimento giudiziario se la parte lesa ha diritto a un risarcimento danni;
E.considerando che, inizialmente, la Procura dello Stato ha raccomandato di fissare un'ammenda di 20000 DKK nella causa contro Jørn Dohrmann anziché una pena detentiva, senza contestargli addebiti formali;
F.considerando che Jørn Dohrmann ha negato le accuse a suo carico; che, secondo il Procuratore generale, sarebbe quindi incoerente puntare a una soluzione extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa;
G.considerando che, ai fini dell'azione penale nei confronti di Jørn Dohrmann, l'autorità competente ne ha chiesto la revoca dell'immunità;
H.considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n.7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
I.considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, della Costituzione danese sancisce che, senza il consenso del Parlamento danese, nessun membro del Parlamento danese può esser messo in stato d'accusa né sottoposto ad alcuna forma di detenzione, salvo il caso di arresto in flagranza; che tale disposizione prevede la tutela da procedimenti penali di natura pubblica, ma non da procedimenti penali di natura privata; che, se sono soddisfatte le condizioni per risolvere una causa in via extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa, l'approvazione del Parlamento danese non è necessaria;
J.considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento danese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;
K.considerando che gli atti presunti non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e non hanno quindi alcuna attinenza all'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di Jørn Dohrmann;
L.considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;
1.decide di revocare l'immunità di Jørn Dohrmann;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente a ministro della Giustizia del Regno di Danimarca e a Jørn Dohrmann.
Sentenza della Corte di giustizia del 12maggio1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10luglio1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ( – C8-0149/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018(2),
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione giuridica e altresì i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0447/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1)Scopo della presente direttiva è consentire agli enti rappresentativi legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione. Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l’avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, rimborso del prezzo corrisposto, riparazione, sostituzione, rimozione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali. [Em.1]
(2)La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ha consentito agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all’applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite, incoraggiare pratiche commerciali corrette e responsabili e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE. È vivamente sentita la necessità di un intervento dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, affinché siano garantiti l'accesso alla giustizia e una solida amministrazione della giustizia, consentendo in questo modo di ridurre i costi e gli oneri che le azioni individuali comportano. [Em.2]
(3)Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei confronti delle violazioni sia interne che transfrontaliere. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti rappresentativi legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, laprecedente esperienza di reclami infruttuosi, l'eccessiva durata dei procedimenti, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale, aumentando la certezza giuridica sia per i ricorrenti e i convenuti sia per il sistema giudiziario. [Em.3]
(4)È importante assicurare il necessario equilibrio tra l’accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l’abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l’assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti rappresentativi legittimati, l’origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno ’aDzԱ rappresentativa. La presente direttivaLa parte soccombente dovrebbe sostenere le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all’attribuzione dei costi proceduraliriconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em.4]
(5)Le violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori hanno spesso implicazioni transnazionali. Azioni rappresentative più efficaci ed efficienti esperibili all’interno dell’Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti.
(6)La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente ela sanità. Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi collettivi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione, ԴDzԳé gli interessi collettivi degli interessati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione. [Em.5]
(6 bis)La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni aventi un ampio impatto sui consumatori in relazione alle disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. L'ampio impatto inizia quando sono interessati due consumatori. [Em.6]
(7)La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n.2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell’Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l’ambito di applicazione della presente direttiva.
(8)Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transnazionali, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre occuparsi delle violazioni che sono cessate prima dell’inizio o della conclusione ’aDzԱ rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica, accertare che tale pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.
(9)La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti per evitare la pratica della ricerca della giurisdizione più vantaggiosa (forum shopping). [Em.7]
(9 bis)La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri. Alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si applicano il regolamento (UE) n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione, Bruxelles I), il regolamento (CE) n.593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n.864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). [Em.8]
(10)Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti rappresentativi legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbedovrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell’Unione. Tali criteri si applicano sia agliInoltre, gli enti rappresentativi legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un’azione specificadevono essere indipendenti dagli operatori di mercato, anche finanziariamente. Gli enti rappresentativi legittimati devono inoltre disporre di una procedura stabilita per prevenire i conflitti di interessi. Gli Stati membri non impongono criteri che vadano al di là di quelli specificati nella presente direttiva. [Em.9]
(11)Gli organismi pubblici indipendenti, e le associazioni dei consumatori in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell’Unione e sono tutti ritenuti idonei ad agire in qualità di enti legittimati. Dal momento che tali soggetti hanno accesso a diverse fonti di informazione riguardanti le pratiche tenute dal professionista nei confronti dei consumatori e che hanno priorità diverse per quanto concerne le loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i tipi di provvedimenti che tali enti legittimati possono richiedere mediante le azioni rappresentative.
(12)Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e imprese abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell’applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.
(13)Al fine di aumentare l’efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli enti legittimati dovrebbero avere la possibilità di richiedere provvedimenti diversi con un’unica azione rappresentativa oppure nell’ambito di azioni rappresentative distinte. Tali provvedimenti dovrebbero includere misure provvisorie volte a far cessare una pratica in corso o vietare una pratica non ancora attuata quando esista il rischio che possa causare danni seri e irreversibili ai consumatori, provvedimenti volti ad accertare che una determinata pratica costituisce violazione della normativa e, laddove necessario, a far cessare la pratica o a vietarla per il futuro, ԴDzԳé provvedimenti volti ad eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento. Laddove intentino un’unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i relativi provvedimenti nel momento in cui viene proposta l’azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e, successivamente e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.
(14)I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dall’effettivo danno o perdita subiti dai singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione della legge. Le decisioni che accertano che una pratica costituisce una violazione non dovrebbero dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.
(15)Gli enti legittimati che esperiscono un’azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. AiI consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere offerte adeguate opportunità di beneficiare del relativoadeguatamente informati in merito all'esito ’aDzԱ rappresentativa eacome ne possano beneficiare. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio. [Em.10]
(16)Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, arimuoverlo, aridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali. [Em.11]
(17)’indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere l’importo dovuto, a norma dell’applicabile diritto nazionale o dell’Unione, dal professionista a copertura dell’effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, occorre evitare i risarcimenti di carattere punitivo, che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.
(18)Gli Stati membri potrebberodovrebbero richiedere agli enti rappresentativi legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un’azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell’ambito ’aDzԱ rappresentativa. ’ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un’azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un’azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati. In particolare, è opportuno che i reclami siano verificabili e uniformi, le misure sollecitate presentino elementi comuni e l'accordo di finanziamento da parte di terzi dell'ente legittimato sia trasparente e senza conflitti di interesse. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità per respingere le azioni manifestamente infondate fin dalle primissime fasi del procedimento. [Em.12]
(19)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all’azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall’azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell’ambito di un’azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l’ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. ’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso. [Em.13]
(20)Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso ’aDzԱ rappresentativa. In particolare, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l’identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell’emanazione del decreto di risarcimento. [Em.14]
(21)Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un’azione per far valere i propri diritti poiché l’impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato ridistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all’obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori. [Em.15]
(22)I provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione potrebbero essere chiesti solo sulla base di una decisione definitiva, che constati l’avvenuta violazione del diritto dell’Unione rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo emanato nell’ambito ’aDzԱ rappresentativa. In particolare, i provvedimenti potrebbero essere chiesti sulla base delle decisioni definitive pronunciate da un organo giurisdizionale o amministrativo nel contesto di attività di esecuzione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.2006/2004(7).
(23)La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, allarimozione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali. [Em.16]
(24)La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva. Essa non impedisce agli Stati membri di mantenere il quadro esistente, né impone loro di modificarlo. Gli Stati membri avranno la possibilità di recepire le norme previste dalla presente direttiva nel proprio sistema di ricorso collettivo o di attuarle con una procedura separata. [Em.17]
(25)Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se il finanziatore terzol'ente legittimato abbia sufficienti risorse per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell’ente legittimatorappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e sostenere tutte le spese legali necessarie se l'azione dovesse fallire. Le informazioni fornite dall’ente legittimato fin dalle primissime fasi del procedimento all’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell’ente legittimato in generale e nel contesto ’aDzԱ rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un’azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbedeve essere legittimato a richiedere all’ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in uno specifico caso. Gli Stati membri dovrebbero impedire agli studi legali di istituire enti rappresentativi legittimati. Il finanziamento indiretto dell'azione mediante donazioni, comprese le donazioni di operatori commerciali nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, è ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse di cui agli articoli 4 e 7. [Em.18]
(26)Le transazioni stragiudiziali collettive, come ad esempio la mediazione, volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa. [Em.19]
(27)Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. Gli accordi transattivi dovrebbero essere definitivi e vincolanti per tutte le parti. [Em.20]
(28)’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe avere facoltà di invitare il professionista responsabile della violazione e l’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati. La decisione di invitare le parti ad addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia dovrebbe tenere conto del tipo di violazione cui l’azione si riferisce, delle caratteristiche dei consumatori interessati, della possibile forma di risarcimento da offrire, della volontà delle parti di transare e dell’opportunità della procedura.
(29)Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell’ambito di azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all’ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva. [Em.21]
(30)Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un’azione rappresentativa o basati su una decisione ricognitiva definitiva dovrebbero essere approvati dall’organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. Ai singoliGli accordi transattivi sono vincolanti per tutte le parti, fatti salvi gli eventuali diritti di ricorso supplementari di cui i consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivopossono godere ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. [Em.22]
(31)Garantire che i consumatori siano informati ’aDzԱ rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. I consumatori dovrebbero essere informati ’aDzԱ rappresentativa in corso, del fatto che una pratica di un professionista è stata considerata una violazione della normativa, dei diritti di cui godono successivamente all’accertamento di una violazione e degli eventuali passi successivi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i rischi reputazionali associati alla diffusione delle informazioni relative alla violazione sono importanti per l’effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.
(32)Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Il professionista responsabile della violazione dovrebbeGli Stati membri dovrebbero garantire che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa imporre alla parte soccombente di informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di una decisione definitiva relativa a un provvedimento inibitorio definitivo e dei decreti di risarcimento emanati nell’ambito ’aDzԱ rappresentativa ԴDzԳé, ed entrambe le parti nel caso di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web del professionista, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità. La parte soccombente sostiene le spese per l'informativa ai consumatori. [Em.23]
(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro nazionale gratuito per le azioni rappresentative, il che potrebbe rafforzare ulteriormente gli obblighi in materia di trasparenza. [Em.24]
(33)Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell’applicazione del diritto dell’Unione e incrementare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l’accertamento di una violazione o dell'assenza di violazione con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitivaessere vincolante per tutte le parti che abbiano partecipato all'azione rappresentativa. La decisione definitiva non dovrebbe pregiudicare eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo transattivo dovrebbe essere anch'esso vincolante nelle cause relative alla medesima pratica, al medesimo professionista e al medesimo consumatore. Laddove un’azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione o all'assenza di violazione, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione o all'assenza di violazione, la decisione dovrebbe costituire, in cause correlate, una presunzione confutabile dell’avvenutaprova dell'avvenuta violazione o dell'assenza di tale violazione. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale accertante l'esistenza o l'assenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em.25]
(34)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di natura risarcitoria individuali possano essere basate su una decisione ricognitiva finale emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa. Tali azioni dovrebbero essere esperibili tramite procedure rapide e semplificate.
(35)Le azioni di natura risarcitoria basate sull’accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo o decisione ricognitiva definitiva riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. ’avvio di un’azione rappresentativa avrà l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione. [Em.26]
(36)Le azioni rappresentative di natura inibitoria dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. I provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero sempre essere trattati mediante procedura accelerata al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.
(37)Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire se una certa pratica costituisce una violazione della normativa, ove vi sia il rischio che venga ripetuta, al fine di individuare i consumatori lesi dalla violazione, decidere in merito al risarcimento e informare adeguatamente i consumatori interessati da un’azione rappresentativa riguardo al procedimento in corso e al suo esito definitivo. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le necessarie informazioni potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all’ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto vedersi accordato il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale o amministrativo competente che il professionista divulghi le prove relative alla loro pretesa oppure necessarie per informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all’azione rappresentativa, senza che debbano specificare le singole prove. La necessità, l’estensione e la proporzionalità di tale divulgazione dovrebbero essere attentamente valutate dall’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le normative nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza.
(38)Al fine di garantire l’efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di non rispetto di una decisione definitiva emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa.
(39)Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti rappresentativi legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. Tuttavia, nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal diritto nazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il fatto che la parte soccombente in un'azione rappresentativa debba rimborsare le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (principio "chi perde paga"). Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em.27]
(39 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parcelle subordinate all'esito della controversia siano evitate e gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell'interesse dei consumatori o di ciascuna delle parti interessate e possano impedire ai consumatori di beneficiare pienamente dell'azione rappresentativa. Gli Stati membri che consentono suddette parcelle dovrebbero provvedere affinché le stesse non impediscano ai consumatori di ottenere un indennizzo totale. [Em.28]
(40)La cooperazione e lo scambio di informazioni, di buone pratiche e di esperienze tra enti rappresentativi legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti rappresentativi legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere. [Em.29]
(41)Al fine di affrontare efficacemente le violazioni con implicazioni transfrontaliere, dovrebbe essere garantito il riconoscimento reciproco della legittimità degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro ad agire per intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un’unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le relative norme sulla competenza giurisdizionale. Per ragioni di efficienza e di efficacia, un ente legittimato dovrebbe poter intentare un’azione rappresentativa per conto di altri enti legittimati che rappresentano consumatori di diversi Stati membri.
(41 bis) Per valutare la possibilità di disporre di una procedura a livello di Unione per le azioni rappresentative transfrontaliere, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. [Em.30]
(42)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, ԴDzԳé il diritto di difesa.
(43)Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Århus”).
(44)’obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un meccanismo per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di tutela ai consumatori dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, in considerazione delle implicazioni transfrontaliere delle azioni rappresentative, può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. ’Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
(45)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(46)È opportuno prevedere norme relative all’applicazione temporale della presente direttiva.
(47)Occorre pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
1.La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e quindi, in particolare, di conseguire e applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia, assicurando nel contempo che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. [Em.31]
2.La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti rappresentativi legittimati o a qualunque altro soggettoorganismo pubblico interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. [Em.32]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni aventi ampio impatto pubblico delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I che ledono o possono ledereproteggono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell’avvio o della conclusione ’aDzԱ rappresentativa. [Em.33]
2.La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale.
3.La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari, al riconoscimento,e alall'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che si applicano alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva. [Em.34]
3 bis.La presente direttiva lascia impregiudicate le altre forme di ricorso previste dal diritto nazionale. [Em.35]
3 ter.La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti umani, in particolare il diritto a un processo equo e imparziale e a un ricorso effettivo. [Em.36]
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)“consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
1 bis)"associazione dei consumatori": qualsiasi gruppo che miri a tutelare gli interessi dei consumatori da atti o omissioni illeciti commessi da professionisti; [Em.37]
2)"professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in una capacità civile nell'ambito delle norme del diritto civile in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; [Em.38]
3)"interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un certo numero di consumatori o di interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati); [Em.39]
4)“azione rappresentativa”: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui i consumatori interessati non sono parti;
5)“pratica”: qualunque atto o omissione di un professionista;
6)“decisione definitiva”: una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che non può o non può più essere impugnata oppure una decisione di un organo amministrativo che non può più essere soggetta a ricorso giurisdizionale;
6 bis)"diritto dei consumatori": il diritto dell'Unione e nazionale adottato a tutela dei consumatori. [Em.40]
Capo 2
Azioni rappresentative
Articolo 4
Enti rappresentativi legittimati [Em.41]
1.Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, anticipatamente a questo scopo dagli Stati membri e inseriti in un elenco accessibile al pubblico.Gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali designano, nei rispettivi territori, almeno un ente rappresentativo legittimato al fine di intentare azioni rappresentative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.
Gli Stati membri designano un soggetto come ente rappresentativo legittimato, se esso soddisfa tutti i seguenti criteri: [Em.42]
a)è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro;
b)ha uni suoi statuti o altro documento di governance e la sua attività continuativa di difesa e tutela degli interessi dei consumatori dimostrano il suo interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell’Unione contemplate nella presente direttiva; [Em.43]
c)non persegue scopo di lucro;
c bis)agisce in modo indipendente da altri enti e da persone diverse dai consumatori che potrebbero avere un interesse economico nell'esito delle azioni rappresentative, in particolare dagli operatori del mercato; [Em.44]
c ter)non ha accordi finanziari con studi legali di ricorrenti al di là di un normale contratto di servizi; [Em.45]
c quater)ha stabilito procedure interne volte a prevenire un conflitto di interessi tra sé e i suoi finanziatori; [Em.46]
Gli Stati membri dispongono che gli enti rappresentativi legittimati pubblichino con mezzi adeguati, ad esempio sui rispettivi siti web, in un linguaggio semplice e comprensibile, come sono finanziati, la loro struttura organizzativa e gestionale, i loro obiettivi e metodi di lavoro, ԴDzԳé le loro attività.
Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente rappresentativo legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente rappresentativo legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.
Gli Stati membri redigono un elenco degli enti rappresentativi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione del pubblico. Essi trasmettono l'elenco alla Commissione aggiornandolo quando necessario.
La Commissione pubblica l'elenco degli enti rappresentativi legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico. [Em.47]
1 bis.Gli Stati membri possono disporre che gli organismi pubblici già designati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conformemente alla legislazione nazionale rimangano idonei a ricevere lo status di ente rappresentativo ai sensi del presente articolo. [Em.48]
2.Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest’ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1. [Em.49]
3.Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di consumatori che rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 e gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato rappresentativo. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati rappresentativi le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro. [Em.50]
4.Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela. [Em.51]
5.La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il dirittodovere dell’organo giurisdizionale o amministrativo addi esaminare se la finalità dell’ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell’articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1. [Em.52]
Articolo 5
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
1.Gli Stati membri garantiscono che soltanto gli enti legittimati rappresentativi designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, e a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.
Gli enti legittimati rappresentativi sono liberi di scegliere qualsiasi procedura prevista dal diritto nazionale o dell'Unione che garantisca un livello più elevato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori. [Em.53]
2.Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi, compresi gli organismi pubblici designati anticipatamente, abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti: [Em.54]
a)un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare launa pratica illegale o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla; [Em.56]
b)un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge, e se necessario, a farla cessare o, se non ancora messa in atto ma imminente, a proibirla.
Per avvalersi ’aDzԱ ingiuntiva, gli enti legittimati rappresentativi non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati oe a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell’intenzione o della negligenza da parte del professionista. [Em.55]
3.Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all’emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un’eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b). [Em.57]
4.Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un’unica azione rappresentativa. [Em.58]
Articolo 5 bis
Registro delle azioni di ricorso collettivo
1.Gli Stati membri possono istituire un registro nazionale delle azioni rappresentative, che deve essere disponibile gratuitamente a qualsiasi persona interessata tramite mezzi elettronici e/o in altro modo.
2.I siti web che pubblicano i registri consentono l'accesso a informazioni complete e obiettive sui metodi disponibili per ottenere il risarcimento, compresi i metodi extragiudiziali e le azioni rappresentative pendenti.
3.I registri nazionali sono interconnessi. Si applica l'articolo35 del regolamento (UE)2017/2394. [Em.59]
Articolo 6
Provvedimenti di riparazione
1.Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere o meno il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento. [Em.60]
Se uno Stato membro non richiede che il mandato di ogni singolo consumatore partecipi all'azione rappresentativa, tale Stato consente tuttavia alle persone che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui avviene l'azione di partecipare all'azione rappresentativa nel caso in cui diano un mandato esplicito a partecipare all'azione entro i termini applicabili. [Em.61]
’ente legittimato rappresentativo fornisce tutte le informazioni sufficientinecessarie, come previsto dalla legge nazionale, a supporto ’aDzԱ, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall’azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere. [Em.62]
2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa. [Em.63]
3.Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:
a)i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l’obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l’azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;
b)i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli gli interessi collettivi dei consumatori. [Em.64]
4.Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità ai paragrafial paragrafo 1, 2 e 3 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. Nell'applicazione di questa disposizione si applica il principio res judicata. [Em.65]
4 bis.Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora rimanga un importo non reclamato dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Tali importi non reclamati non devono andare all'ente legittimato o al professionista. [Em.66]
4 ter.In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente. Ad esempio, l'indennizzo concesso ai consumatori lesi collettivamente non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito individualmente dai consumatori. [Em.67]
Articolo 7
Finanziamentoà di un'azione rappresentativa [Em.68]
1.’ente legittimato rappresentativo che intenta un’azione di natura risarcitoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall’iniziopresenta all'organo giurisdizionale o amministrativo nella fase iniziale ’aDzԱ la fonte dei, un resoconto finanziario completo recante un elenco di tutte le fonti di fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l’azione per dimostrare l'assenza di conflitti di interesse. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l’azione dovesse fallire. [Em.69]
2.Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l’azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito:L'azione rappresentativa può essere dichiarata irricevibile dagli organi giurisdizionali nazionali se si stabilisce che il finanziamento da parte di terzi: [Em.70]
a)influenzareinfluenza le decisioni dell’ente legittimato rappresentativo nel contesto di un’azione rappresentativa, ivi comprese l'apertura di azioni rappresentative e le decisioni lesulle transazioni; [Em.71]
b)fornisce un finanziamento per un’azione rappresentativa nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.
3.Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanzevalutino l'assenza di conflitti di interesse di cui al paragrafo 21 e, conseguentemente, a imporre all’ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specificole circostanze di cui al paragrafo 2 nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa e in una fase successiva durante il procedimento giudiziario se le circostanze lo permettonosolo in quella fase. [Em.72]
3 bis.Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento. [Em.73]
Articolo 7 bis
Principio "chi perde paga"
Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non impone alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em.74]
Articolo 8
Transazioni
1.Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato rappresentativo e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall’organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun’altra azione rappresentativa davanti all’organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica. [Em.75]
2.Gli Stati membri garantiscono che, in qualsiasi momento nell’ambito delle azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa invitare l’ente legittimato e il convenuto, dopo averli consultati, a raggiungere un accordo concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.
3.Gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emesso la decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia autorizzato a chiedere alle parti ’aDzԱ rappresentativa di raggiungere, entro un limite di tempo ragionevole, un accordo concernente il risarcimento da accordare ai consumatori sulla base della decisione definitiva.
4.Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggetti al controllo dell’organo giurisdizionale o amministrativo. ’organo giurisdizionale o amministrativo valuta la legalità e la correttezza dell’accordo, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, ivi compresi i consumatori interessati.
5.Se non si raggiunge l’accordo di cui al paragrafo 2 entro il limite di tempo fissato o se l’accordo raggiunto non è approvato, l’organo giurisdizionale o amministrativo prosegue la procedura ’aDzԱ rappresentativa.
6.Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 è vincolante per tutte le parti e non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. [Em.76]
Articolo 9
Informazioni sulle azioni rappresentative
-1.Gli Stati membri provvedono affinché gli enti rappresentativi:
a)informino i consumatori circa la presunta violazione dei diritti sanciti nel quadro del diritto dell'Unione e l'intenzione di avviare un'azione ingiuntiva o di intentare un'azione per risarcimento danni,
b)spieghino preventivamente ai consumatori interessati la possibilità di aderire all'azione al fine di assicurare la conservazione dei documenti pertinenti e di altre informazioni necessarie per l'azione,
c)se del caso, forniscano informazioni circa le fasi successive e le potenziali conseguenze legali. [Em.77]
1.Laddove un accordo o una decisione definitiva possa apportare ai consumatori benefici di cui potrebbero essere ignari, gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazionealla parte soccombente, o a entrambe le parti di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all’articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di informazione possa essere rispettato tramite un sito web di dominio pubblico e facilmente accessibile. [Em.78]
1 bis.La parte soccombente sostiene le spese necessarie per informare il consumatore conformemente al principio di cui all'articolo 7. [Em.79]
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere. Le modalità e i termini delle informazioni sono definiti d'intesa con l'organo giurisdizionale o amministrativo. [Em.80]
2 bis.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle azioni collettive future, in corso e concluse siano messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile, anche mediante i mezzi d'informazione e online attraverso un sito web pubblico quando un organo giurisdizionale ha deciso che il caso è ricevibile. [Em.81]
2 ter.Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni pubbliche da parte di enti legittimati in merito alle controversie siano fattuali e tengano conto sia del diritto dei consumatori di ricevere informazioni sia dei diritti reputazionali e dei diritti al segreto commerciale dei convenuti. [Em.82]
Articolo 10
Effetti delle decisioni definitive
1.Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta accertare in maniera inconfutabileuna prova che accerta ’eٱԳ o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazionegli stessi fatti, purché lo stesso danno non possa essere risarcito due volte agli stessi consumatori interessati. [Em.83]
2.Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali almeno come una presunzione relativaprova dell’avvenuta violazione. [Em.84]
2 bis.Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale che accerta l'esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em.85]
3.Gli Stati Membri garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati Membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificatesono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso ԴDzԳé a condividere le loro migliori pratiche in questo campo. [Em.86]
Articolo 11
Sospensione della prescrizione
In conformità del diritto nazionale, gli Stati Membri garantiscono che l’avvio di un’azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per i consumatori interessatile persone interessate, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. [Em.87]
Articolo 12
Efficienza procedurale
1.Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le azioni rappresentative di cui agli articoli 5 e 6 siano trattate con la dovuta tempestività.
2.Le azioni rappresentative volte ad ottenere un decreto ingiuntivo sotto forma di provvedimento temporaneo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono oggetto di una procedura accelerata.
Articolo 13
Elementi di prova
Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimatouna delle parti che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili e prove sufficientieuna spiegazione esauriente a supporto ’aDzԱ rappresentativadelle sue osservazioni e che ha indicato ulteriori elementi di prova specifici e chiaramente definiti che rientrano sotto il controllo del convenutodell'altra parte, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenutoda tale parte, nel modo più preciso e rigoroso possibile sulla base di fatti ragionevoli disponibili, fatte salve le normative nazionali e dell’Unione applicabili in materia di riservatezza. L'ordine deve essere adeguato e commisurato al caso in questione e non deve creare uno squilibrio tra le due parti coinvolte. [Em.88]
Gli Stati membri garantiscono che i giudici limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato rappresentativo è proporzionata, il giudice prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, vale a dire in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate. [Em.89]
Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. [Em.90]
Articolo 14
Sanzioni
1.Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni definitive emanate nell’ambito ’aDzԱ rappresentativa e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l'altro, sotto forma di ammende. [Em.91]
3.Quando prendono decisioni in merito all’attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi dei consumatori. Gli Stati membri possono decidere di assegnare tali entrate a un fondo creato per finanziare azioni rappresentative. [Em.92]
4.Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro [data di recepimento della direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi modifica apportata successivamente.
Articolo 15
Assistenza agli enti legittimati rappresentativi [Em.93]
1.Gli Stati membri sono incoraggiati, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, a garantire che gli enti legittimati rappresentativi dispongano di fondi sufficienti per le azioni rappresentative. Essi adottano le misure necessarie per garantireagevolare l'accesso alla giustizia e garantiscono che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, esonerando gli enti legittimati dal versamento dei diritti amministrativi e giudiziari applicabili, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità. [Em.94]
1 bis.Gli Stati membri forniscono sostegno strutturale agli enti che agiscono in qualità di enti legittimati nell'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em.95]
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nei casi in cui gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati riguardo alle azioni rappresentative in corso, i relativi costi possano essere recuperati dal professionista, se l’azione ha esito positivo.
3.Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze, per quanto riguarda la risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.
Articolo 15 bis
Rappresentanza in giudizio e onorari
Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi inutili sotto il profilo dell'interesse di ciascuna delle parti. Nello specifico, gli Stati membri vietano gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa. [Em.96]
Articolo 16
Azioni rappresentative transfrontaliere
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l’elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi accettano l’elenco come prova dellapossono esaminare la legittimazione dell’ente legittimato rappresentativo, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell’ente legittimato rappresentativo giustifichi il suo intervento in un caso specifico. [Em.97]
2.Gli Stati membri garantiscono che laddove la violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata innanzi all’organo giurisdizionale o amministrativo competente di uno Stato membro da vari enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente o sono rappresentati da un unico ente legittimato al fine di proteggere l’interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.
2 bis.Uno Stato membro in cui ha luogo un ricorso collettivo può richiedere il mandato dei consumatori residenti in tale Stato membro e richiede il mandato dei singoli consumatori stabiliti in un altro Stato membro quando l'azione è transfrontaliera. In tali circostanze, all'inizio di un'azione verrà fornito all'organo giurisdizionale o amministrativo e al convenuto un elenco consolidato di tutti i consumatori di un altro Stato membro che hanno conferito tale mandato. [Em.98]
3.Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere e fatti salvi i diritti concessi agli altri soggetti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l’elenco degli enti legittimati designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e la finalità di questi enti legittimati. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico e le mantiene aggiornate.
4.Se uno Stato Membro, la Commissione o il professionista solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato rappresentativo ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati. [Em.99]
Articolo 16 bis
Registro pubblico
Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali competenti istituiscano un registro, accessibile al pubblico, degli atti illeciti che sono stati oggetto di provvedimenti inibitori conformemente alle disposizioni della presente direttiva. [Em.100]
Capo 3
Disposizioni finali
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal ... [data dell’applicazione della presente direttiva] fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 2.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 18
Monitoraggio e valutazione
1.Non prima di 5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione sarà è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esaminerà in particolare l’ambito di applicazione della direttiva, definito nell’articolo 2 e nell’Allegato I.
2.Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell’eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell’allegato II dall’ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell’articolo 2. [Em.101]
3.Su base annuale e, per la prima volta, non prima di 4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a)il numero di azioni rappresentative intentate in relazione alla presente direttiva innanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi;
b)il tipo di ente legittimato che intenta tali azioni;
c)il tipo di violazione trattata nell’ambito delle azioni rappresentative, le parti che presentano le azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;
d)la durata del procedimento dall’avvio ’aDzԱ fino all’adozione di un provvedimento inibitorio definitivo di cui all’articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all’articolo 6 o l’approvazione definitiva della transazione di cui all’articolo 8;
e)i risultati delle azioni rappresentative;
f)il numero degli enti legittimati che partecipano in collaborazione e meccanismi di scambio di buone pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 18 bis
Clausola di riesame
Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione valuta se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione al riguardo e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente. [Em.102]
Articolo 19
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ... [6 mesi dopo il termine per il recepimento].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1.Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle violazioni verificatesi dopo il ... [data di applicazione della presente direttiva].
2.Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE, alle violazioni verificatesi prima del ... [data di applicazione della presente direttiva].
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATOI
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DEL’UNIONE DI CUI AL’ARTICOLO2, PARAGRAFO1
(1)Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29)(9).
(2)Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(3)Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
(4)Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(5)Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(6)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(7)Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
(9)Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(10)Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(11)Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(12)Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
(13)Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
(14)Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12dicembre2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GUL376 del 27.12.2006, pag.36).
(15)Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
(16)Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(17)Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.
(18)Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag.1).
(19)Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
(20)Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(21)Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(22)Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(23)Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L266 del 9.10.2009, pag.11).
(24)Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(25)Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(26)Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).
(27)Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli 183, 184, 185 e 186.
(28)Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
(29)Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(30)Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(31)Regolamento (UE) n.1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
(32)Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(33)Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, p. 45).
(34)Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.1060/2009 e (UE) n.1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(35)Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(36)Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(37)Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)
(38)Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(39)Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(40)Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
(41)Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
(42)Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(43)Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(44)Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
(45)Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(46)Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.
(47)Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).
(48)Regolamento (UE) n.1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(49)Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(50)Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).
(51)Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(52)Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L26 del 2.2.2016, pag.19).
(53)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ԴDzԳé alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L119 del 4.5.2016, pag.1).
(54)Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(55)Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
(56)Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(57)Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag.8).
(58)Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, 28.7.2017, pag. 1).
(59)Salvare l’elemento Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L60 del 2.3.2018, pag. 1).
(59 bis) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3dicembre2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4). [Em.103]
(59 ter) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). [Em.104]
(59 quater) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). [Em.105]
(59 quinquies) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). [Em.106]
(59 sexies) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79). [Em.107]
(59 septies) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36). [Em.108]
La citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).
Protocollo all'accordo euromediterraneo UE-Israele (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 – C8-0021/2019 – )
–visto il progetto di decisione del Consiglio (09547/2018),
–visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09548/2018),
–vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0021/2019),
–visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
–vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0164/2019),
1.dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.
Accordo globale UE-Uzbekistan
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan ()
–visto l'articolo218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
–vista la decisione (UE) 2018/... del Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione, le disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10336/18),
—vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10337/18),
—viste le direttive di negoziato del Consiglio del 16 luglio 2018 (10601/18 EU Restricted), trasmesse al Parlamento il 6 agosto 2018,
—visto l'attuale accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'UE e la Repubblica dell'Uzbekistan, in vigore dal 1999,
—visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'UE e l'Uzbekistan, firmato nel gennaio 2011,
–visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,
—vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016, concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili(1),
—vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili(2),
—vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sui diritti umani in Uzbekistan(3),
—viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(4) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale(5),
—vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 settembre 2018 dal titolo "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una strategia dell'UE" (JOIN(2018)0031),
—viste le visite in Uzbekistan della sua commissione per gli affari esteri e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo, rispettivamente nel settembre 2018 e nel maggio 2017, e le visite regolari nel paese da parte della sua delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia,
—visti i risultati della 13a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi il 10 novembre 2017 a Samarcanda, che ha affrontato l'agenda bilaterale (economia, connettività, sicurezza e Stato di diritto) e questioni regionali,
—visto il comunicato congiunto della 14a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi a Bruxelles il 23 novembre 2018, dal titolo "UE-Asia centrale – Lavorare insieme per costruire un futuro di crescita inclusiva, connettività sostenibile e partenariati più solidi"(6),
—viste la prosecuzione dell'aiuto allo sviluppo dell'UE all'Uzbekistan, pari a 168 milioni di EUR nel periodo 2014-2020, l'assistenza finanziaria della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ԴDzԳé altre misure dell'UE a favore della pace, della sicurezza e della riduzione dei rifiuti nucleari nel paese,
—vista la dichiarazione della conferenza di Tashkent sull'Afghanistan del 26 e 27 marzo 2018, ospitata dall'Uzbekistan e copresieduta dall'Afghanistan, intitolata "Processo di pace, cooperazione in materia di sicurezza e connettività regionale",
—vista la strategia di azione in cinque settori prioritari per lo sviluppo dell'Uzbekistan (strategia di sviluppo) per il periodo 2017-2021,
–visti i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta e verso una maggiore apertura nelle relazioni con i suoi vicini dall'indipendenza dall'Unione sovietica,
–visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
–visto l'articolo 113 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0149/2019),
A.considerando che il 23 novembre 2018 l'UE e l'Uzbekistan hanno avviato i negoziati per un accordo globale rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC), con l'intento di sostituire l'attuale APC UE-Uzbekistan, al fine di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori di comune interesse sulla base dei valori condivisi della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto delle libertà fondamentali e della buona governance, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza internazionale, e affrontare in modo efficace sfide globali come il terrorismo, il cambiamento climatico e la criminalità organizzata;
B.considerando che, per entrare in vigore, l'ARPC necessita dell'approvazione del Parlamento;
1.raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):
Relazioni tra UE e Uzbekistan
a)
di accogliere con favore gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta ԴDzԳé il livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan, che ha portato all'avvio dei negoziati in vista di un ARPC globale; di sottolineare l'interesse dell'UE nel rafforzare le sue relazioni con l'Uzbekistan sulla base di valori comuni e di riconoscere il ruolo dell'Uzbekistan quale importante ponte culturale e politico tra l'Europa e l'Asia;
b)
di prevedere un dialogo costante e approfondito e di monitorare la piena attuazione delle riforme politiche e democratiche volte a creare un sistema giudiziario indipendente (compresa la revoca di tutte le limitazioni all'indipendenza degli avvocati), un parlamento realmente indipendente, derivante da elezioni realmente competitive, a tutelare i diritti umani, la parità di genere e la libertà dei media, depoliticizzando i servizi di sicurezza e garantendo che si impegnino a rispettare lo Stato di diritto e un forte coinvolgimento della società civile nel processo di riforma; di accogliere con favore i nuovi poteri conferiti all'Oliy Majlis e i nuovi meccanismi che rafforzano il controllo parlamentare; di incoraggiare le autorità ad attuare le raccomandazioni della relazione OSCE/ODIHR a seguito delle elezioni parlamentari del 2014;
c)
di sottolineare l'importanza di riforme sostenibili e della loro attuazione, fornendo un sostegno significativo a questo scopo, sulla base degli accordi attuali e futuri, in modo da ottenere risultati tangibili e affrontare questioni politiche, sociali ed economiche, in particolare al fine di migliorare la governance, aprire la strada a una società civile veramente diversificata e indipendente, rafforzare il rispetto dei diritti umani, tutelare tutte le minoranze e le persone vulnerabili, comprese le persone affette da disabilità, garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e altri reati e rimuovere gli ostacoli all'imprenditorialità;
d)
di riconoscere e sostenere l'impegno dell'Uzbekistan nelle attuali riforme strutturali, amministrative ed economiche per migliorare il clima imprenditoriale, il sistema giudiziario e i servizi di sicurezza, le condizioni lavorative ԴDzԳé la responsabilità e l'efficienza amministrative, e di sottolineare l'importanza della loro piena e verificabile attuazione; di accogliere con favore la liberalizzazione delle operazioni in valuta estera e del mercato dei cambi; di sottolineare che il piano globale di riforma dell'Uzbekistan, ossia la strategia di sviluppo 2017-2021, deve essere attuato e sostenuto da misure volte ad agevolare il commercio estero e a migliorare il contesto imprenditoriale; di prendere in considerazione il fatto che la migrazione per lavoro e le rimesse sono meccanismi fondamentali per affrontare la povertà in Uzbekistan;
e)
di esortare il governo uzbeko a garantire che i difensori dei diritti umani, la società civile, i controllori internazionali e le organizzazioni per i diritti umani possano operare liberamente in un contesto giuridicamente sano e politicamente sicuro, in particolare facilitando le procedure di registrazione e dando la possibilità di ricorrere in giudizio in caso di rifiuto della registrazione; di esortare il governo a consentire il monitoraggio costante, libero e indipendente delle condizioni nelle prigioni e nei luoghi di detenzione; di incoraggiare il governo a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di attuare la raccomandazione formulata in occasione della sua ultima visita nel 2003 e di allineare le leggi e le pratiche nazionali al diritto e alle norme internazionali, compreso un meccanismo di monitoraggio indipendente che garantisca un accesso senza restrizioni ai luoghi di detenzione per verificare il trattamento dei prigionieri; di invitare le autorità a indagare in modo approfondito su tutte le accuse di tortura o trattamento disumano;
f)
di contribuire a far emergere una società tollerante, inclusiva, pluralista e democratica con un governo credibile, sostenendo la liberalizzazione progressiva, nel pieno rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, e il progresso socioeconomico a beneficio dei cittadini;
g)
di accogliere con favore il rilascio dei prigionieri politici, ma di esortare le autorità a garantire loro la piena riabilitazione, l'accesso a mezzi di ricorso e a trattamenti medici; di chiedere il rilascio di tutti i restanti prigionieri politici e di tutti gli altri individui imprigionati o perseguitati per accuse di matrice politica quali gli attivisti religiosi, per i diritti umani e per la società civile, i giornalisti e i politici dell'opposizione; di esprimere preoccupazione per vari processi a porte chiuse e di esortare il governo a porre fine a queste pratiche; di esortare il governo a modificare rapidamente le disposizioni del codice penale relative all'estremismo che sono a volte utilizzate indebitamente per perseguire penalmente i dissidenti; di accogliere con favore gli impegni assunti di interrompere il ricorso all'accusa di "violazioni delle norme penitenziarie" per prolungare arbitrariamente le pene detentive dei prigionieri politici; di garantire che tutti i prigionieri politici condannati per reati penali e altri illeciti ricevano una copia della sentenza pronunciata riguardo al loro caso, per consentire loro di esercitare il diritto di appello e richiedere la riabilitazione; di accogliere con favore l'allentamento di alcune restrizioni alla libertà di associazione pacifica e di incoraggiare inoltre l'abolizione delle restrizioni a tali diritti, come la detenzione di manifestanti pacifici, rispettando in tal modo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; di accogliere con favore la recente visita del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo;
h)
di prendere nota del fatto che la posizione dell'Uzbekistan nell'indice della libertà di stampa di Reporter senza frontiere è migliorata solo lievemente tra il 2016 e il 2018 e di continuare a nutrire preoccupazioni in merito alla censura, al blocco di siti web, all'autocensura di giornalisti e blogger, alle molestie, sia online che offline, e alle accuse penali di matrice politica; di esortare le autorità a smettere di esercitare pressioni sui media e di sorvegliarli, a interrompere il blocco di siti web indipendenti e a consentire ai media internazionali di accreditare corrispondenti e di operare nel paese; di sostenere e di accogliere con favore le misure intraprese per garantire una maggiore indipendenza dei media e delle organizzazioni della società civile, ad esempio la revoca di alcune restrizioni che disciplinano le loro attività ԴDzԳé il ritorno delle ONG e dei media stranieri e internazionali, in precedenza esclusi dal paese; di accogliere con favore la nuova legge sulla registrazione delle ONG, che semplifica alcune procedure di registrazione e alcuni requisiti necessari a ottenere l'autorizzazione anticipata allo svolgimento di attività o riunioni; di esortare le autorità a dare piena attuazione a tale legge, anche eliminando tutte le barriere alla registrazione delle organizzazioni internazionali, e di incoraggiare le autorità ad affrontare le restrizioni rimanenti che limitano il lavoro delle ONG, come gli onerosi obblighi di registrazione e il monitoraggio intrusivo;
i)
di accogliere con favore i progressi compiuti in vista dell'eliminazione del lavoro minorile e della graduale eliminazione del lavoro coatto, ԴDzԳé le recenti visite in Uzbekistan da parte dei relatori speciali delle Nazioni Unite e la riapertura del paese alle organizzazioni non governative internazionali in questo settore; di sottolineare che il lavoro coatto sostenuto dallo Stato nelle industrie del cotone, della seta e in altri settori rimane un problema; di prevedere misure da parte del governo dell'Uzbekistan tese a eliminare tutte le forme di lavoro coatto, ad affrontare le cause profonde del fenomeno, in particolare il sistema delle quote obbligatorie, e a garantire che le autorità locali che mobilitano, ricorrendo alla coercizione, i lavoratori del settore pubblico e gli studenti siano chiamate a risponderne; di sottolineare che sono necessari maggiori sforzi e ulteriori misure giuridiche per consolidare i progressi in questo settore al fine di abolire il lavoro coatto; di incoraggiare, a tale proposito, l'ulteriore cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); di incoraggiare l'accesso al paese per una visita da parte del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù; di sottolineare l'importanza degli sforzi tesi a sviluppare nel paese una filiera del cotone sostenibile ԴDzԳé pratiche agricole e tecnologie di coltivazione del cotone moderne ed ecologiche; di sostenere i coltivatori nazionali di cotone per aumentarne l'efficienza produttiva, tutelare l'ambiente e migliorare le pratiche lavorative con l'obiettivo di abolire il lavoro coatto;
j)
di incoraggiare le autorità a intensificare gli interventi volti a ridurre la disoccupazione nel paese, anche tramite l'apertura del settore privato e il rafforzamento delle piccole e medie imprese; di accogliere con favore, a tale proposito, la proroga del programma di formazione per dirigenti e di promuovere ulteriori programmi di formazione per imprenditori; di ricordare, a tale proposito, il potenziale della sua giovane popolazione e il suo livello di istruzione relativamente alto; di incoraggiare la promozione di programmi di formazione all'imprenditorialità; di ricordare l'importanza di programmi dell'UE come Erasmus+ ai fini della promozione del dialogo interculturale tra l'Unione e l'Uzbekistan e dell'offerta di opportunità di emancipazione agli studenti che partecipano a tali programmi quali attori positivi del cambiamento nella loro società;
k)
di continuare a tenere dialoghi annuali in materia di diritti umani organizzati dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, in tale contesto, di sollecitare la risoluzione di singoli casi che sono fonte di preoccupazione, compresi quelli dei prigionieri politici; di concordare settori concreti prima di ogni tornata di dialoghi su base annua e di valutare i progressi riguardo ai risultati in linea con le norme dell'UE, integrando le questioni relative ai diritti umani in tutte le altre riunioni e le altre politiche; di incoraggiare e valutare il rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, come ratificati dall'Uzbekistan, in particolare con le Nazioni Unite, l'OSCE e l'ILO; di esprimere la perdurante preoccupazione riguardo ai problemi in sospeso e alla mancata attuazione di alcune riforme; di incoraggiare le autorità a depenalizzare le relazioni sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e a promuovere una cultura di tolleranza nei confronti delle persone LGBTI; di invitare le autorità uzbeke a sostenere e a promuovere i diritti delle donne;
l)
di garantire un riesame del sistema dei passaporti; di accogliere con favore l'abolizione del sistema dei "visti di uscita", che in precedenza erano richiesti ai cittadini uzbeki che viaggiavano al di fuori della Comunità di Stati indipendenti (CSI); di accogliere con favore l'annuncio dell'Uzbekistan che non richiederà più il visto ai cittadini degli Stati membri dell'UE da gennaio 2019;
m)
di esortare le autorità a migliorare il sistema sanitario locale e ad aumentare le risorse statali per facilitare le migliorie, in quanto la situazione è notevolmente peggiorata da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza;
n)
di esortare le autorità a fornire il sostegno necessario e a ricercare il contributo e il sostegno di partner internazionali per consentire all'Uzbekistan, in particolare alla Repubblica autonoma di Karakalpakstan, di continuare a far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della catastrofe ambientale del lago d'Aral definendo politiche e pratiche per la gestione e la conservazione sostenibili dell'acqua ԴDzԳé un piano di risanamento graduale e credibile per la regione; di accogliere con favore gli sviluppi positivi nella cooperazione regionale in materia di risorse idriche, in particolare con il Tagikistan e il Kazakhstan, l'istituzione del Multi-Partner Human Security Trust Fund ("Fondo fiduciario di pluripartenariato per la sicurezza umana") delle Nazioni Unite per la regione del lago d'Aral e l'impegno mostrato dalle autorità; di continuare a sostenere gli sforzi volti a migliorare le infrastrutture di irrigazione;
o)
di prendere atto della nuova politica estera uzbeka, che ha portato a miglioramenti nella cooperazione con i paesi limitrofi e con i partner internazionali, in particolare per quanto riguarda la promozione della stabilità e della sicurezza nella regione, la gestione delle frontiere e delle risorse idriche, la demarcazione delle frontiere e l'energia; di sostenere l'impegno positivo dell'Uzbekistan nel processo di pace in Afghanistan;
p)
di accogliere con favore il costante impegno dell'Uzbekistan nel salvaguardare la zona denuclearizzata in Asia centrale; di ricordare l'impegno dell'UE di sostenere l'Uzbekistan nel far fronte ai rifiuti tossici e radioattivi; di incoraggiare l'Uzbekistan a firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari;
q)
di tenere conto del ruolo importante dell'Uzbekistan nel prossimo riesame della strategia UE-Asia centrale, applicando il principio di differenziazione;
r)
di riconoscere le legittime preoccupazioni dell'Uzbekistan in materia di sicurezza e di rafforzare la cooperazione a sostegno della gestione delle crisi, della prevenzione dei conflitti, della gestione integrata delle frontiere e degli sforzi tesi a combattere la radicalizzazione violenta, il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti, difendendo nel contempo lo Stato di diritto, compresa la tutela dei diritti umani;
s)
di garantire la cooperazione efficace nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale;
t)
di vincolare l'erogazione dell'assistenza all'Uzbekistan a titolo degli strumenti di finanziamento esterni dell'UE e dei prestiti della BEI e della BERS al proseguimento del processo di realizzazione delle riforme;
u)
di sostenere l'attuazione effettiva delle principali convenzioni internazionali necessarie per ottenere lo status SPG+;
v)
di sostenere gli sforzi dell'Uzbekistan a impegnarsi nel processo di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di integrare meglio il paese nell'economia mondiale e migliorare il clima imprenditoriale, attirando in tal modo maggiori investimenti diretti esteri (IDE);
w)
di tenere conto dell'evoluzione delle relazioni con altri paesi terzi nel contesto dell'attuazione dell'iniziativa cinese "One Belt, One Road" (OBOR); di insistere sul rispetto delle questioni in materia di diritti umani legate a questa iniziativa, anche elaborando linee guida al riguardo;
Nuovo accordo globale
x)
di utilizzare i negoziati dell'ARPC per promuovere un progresso autentico e sostenibile verso un regime responsabile e democratico che garantisca e tuteli i diritti fondamentali per tutti i cittadini e si concentri in particolare sulla garanzia di un contesto favorevole per la società civile, i difensori dei diritti umani e l'indipendenza degli avvocati; di garantire che, prima della fine dei negoziati, l'Uzbekistan realizzi progressi sostanziali nel garantire la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica conformemente alle norme internazionali, anche eliminando gli ostacoli alla registrazione di tutti i nuovi gruppi, all'avvio legale delle attività nel paese e all'ottenimento di finanziamenti esteri;
y)
di negoziare un accordo moderno, onnicomprensivo e ambizioso tra l'UE e l'Uzbekistan, che sostituirà l'APC del 1999, rafforzando i contatti interpersonali, la cooperazione politica, le relazioni commerciali e di investimento ԴDzԳé la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, connettività, diritti umani e governance, e contribuendo allo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Uzbekistan;
z)
di rinnovare il proprio impegno a favore del progresso delle norme democratiche, dei principi della buona governance e dello Stato di diritto, ԴDzԳé del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, compresa la libertà di religione e di credo, e dei loro difensori;
aa)
di sostenere gli sforzi rinnovati dell'Uzbekistan tesi a instaurare una cooperazione multilaterale e internazionale che consenta di affrontare sfide globali e regionali, come la sicurezza internazionale e la lotta all'estremismo violento, la criminalità organizzata, il traffico di droga, la gestione delle risorse idriche, il degrado ambientale, i cambiamenti climatici, la migrazione, eccetera;
ab)
di garantire che l'accordo globale faciliti e rafforzi la cooperazione regionale e la risoluzione pacifica dei conflitti legati alle controversie in essere, aprendo la strada ad autentiche relazioni di buon vicinato;
ac)
di rafforzare le disposizioni connesse alle relazioni commerciali ed economiche, collegandole meglio alle disposizioni in materia di diritti umani e all'impegno di attuare i principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, fornendo, da un lato, meccanismi per valutare e affrontare le ripercussioni negative sui diritti umani e promuovendo, dall'altro lato, i principi dell'economia di mercato, compresa la certezza del diritto, ԴDzԳé istituzioni indipendenti e trasparenti, il dialogo sociale e l'attuazione delle norme ILO in materia di lavoro al fine di garantire investimenti diretti esteri sostenibili e contribuire alla diversificazione dell'economia; di migliorare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale e di garantire che i beni attualmente congelati in vari Stati membri dell'UE e del SEE siano rimpatriati in modo responsabile a vantaggio di tutti i cittadini uzbeki;
ad)
di rafforzare alcuni aspetti della cooperazione interparlamentare in seno a un'apposita commissione di cooperazione parlamentare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresa la responsabilità diretta dei rappresentanti del consiglio di cooperazione e della commissione di cooperazione parlamentare;
ae)
di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresa la società civile, sia durante i negoziati che in fase di attuazione dell'accordo;
af)
di includere termini per una potenziale sospensione della cooperazione qualora una delle due parti violi elementi essenziali riguardanti, in particolare, il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, prevedendo la consultazione del Parlamento europeo in tali casi; di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio e reclamo che offra alle popolazioni interessate e ai loro rappresentanti uno strumento efficace per affrontare gli impatti in termini di diritti umani e monitorare l'attuazione;
ag)
di garantire il forte coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio dell'attuazione di tutte le parti dell'ARPC dopo la sua entrata in vigore, di tenere consultazioni in tale contesto, garantendo che il Parlamento e la società civile siano adeguatamente informati in merito all'attuazione dell'ARPC da parte del SEAE, e di reagire in modo adeguato;
ah)
di assicurare la trasmissione integrale dei documenti negoziali al Parlamento europeo, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, per consentire al Parlamento di esercitare un controllo adeguato del processo negoziale; di adempiere agli obblighi interistituzionali derivanti dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, ԴDzԳé di presentare periodicamente resoconti al Parlamento;
ai)
di applicare l'ARPC in via provvisoria, solo dopo che il Parlamento avrà dato la sua approvazione;
aj)
di attuare una campagna di sensibilizzazione del pubblico che sottolinei i risultati positivi attesi dalla cooperazione, a beneficio dei cittadini dell'UE e dell'Uzbekistan, e che migliorerebbe anche le relazioni interpersonali;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ԴDzԳé al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE ( – C8-0408/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
–visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
–visti i risultati della consultazione online tenuta dalla Commissione europea tra il 4 luglio 2018 e il 16 agosto 2018,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0169/2019);
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1)In passato gli Stati membri hanno scelto di introdurre disposizioni relative all'ora legale a livello nazionale. È stato pertanto importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale per tutta l'Unione allo scopo di coordinare il cambiamento dell'ora negli Stati membri. In conformità alla direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) tutti gli Stati membri applicano attualmente le disposizioni relative all'cambi stagionali semestrali dell'ora. L'ora normale viene cambiata in ora legale dall'l'ultima domenica di marzo e rimane in vigore fino all'ultima domenica di ottobre dello stesso anno. [Em.1]
(2)Basandosi su numerose petizioni, iniziative dei cittadini e interrogazioni parlamentari,il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione approfondita delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentalesottolineato l'importanza di mantenere un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione e un regime orario uniforme a livello dell'UE. [Em.2]
(3)La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, creare prevedibilità e certezza a lungo termine ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora. [Em.3]
(3 bis) Il dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale non è una novità e sin dall'introduzione dell'ora legale sono state promosse diverse iniziative miranti a porre fine a tale pratica.Alcuni Stati membri hanno tenuto consultazioni nazionali e la maggior parte delle imprese e dei portatori di interessi ha sostenuto l'abolizione di tale pratica.La consultazione avviata dalla Commissione europea è giunta alla stessa conclusione. [Em.4]
(3 ter)In tale contesto, la situazione degli allevatori può fungere da esempio di come le disposizioni relative all'ora legale fossero inizialmente ritenute incompatibili con le pratiche agricole, in particolare considerando che la giornata lavorativa inizia molto presto già in regime di ora solare. Si riteneva inoltre che il passaggio semestrale all'ora legale rendesse più difficile l'immissione dei prodotti o degli animali sul mercato. Infine, poiché le vacche seguono il loro ritmo naturale di mungitura, si è ipotizzata una riduzione della produzione di latte. Tuttavia, le moderne attrezzature e pratiche agricole hanno rivoluzionato l'agricoltura in modo tale da rendere la maggior parte di queste preoccupazioni non più pertinenti, anche se permangono preoccupazioni circa il bioritmo animale e le condizioni di lavoro degli agricoltori. [Em.5]
(4)È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale. Circa 4,6 milioni di cittadini hanno partecipato alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, il che rappresenta il maggior numero di risposte mai ricevute in una consultazione della Commissione. Anche una serie di iniziative dei cittadini ha messo in evidenza le preoccupazioni del pubblico in merito al cambio semestrale dell'ora e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni relative all'ora legale. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate e armonizzate alle disposizioni relative all'ora legale. [Em.6]
(4 bis)La cronobiologia dimostra che il bioritmo del corpo umano è influenzato da qualsiasi cambiamento dell'ora, che potrebbe comportare effetti nocivi per la salute umana. Recenti prove scientifiche suggeriscono chiaramente un legame tra cambiamenti orari e malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie immunitarie o ipertensione, legate alle alterazioni del ciclo circadiano. Alcuni gruppi, come i bambini e gli anziani, sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, per proteggere la salute pubblica, è opportuno porre fine al cambio stagionale dell'ora. [Em.7]
(4 ter) I territori diversi dai territori d'oltremare degli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o ore normali, vale a dire GMT, GMT+1 e GMT+2.L'ampia estensione territoriale dell'UE da nord a sud comporta differenze negli effetti della luce diurna in tutta l'Unione.È pertanto importante che gli Stati membri tengano conto degli aspetti geografici del tempo, vale a dire i fusi orari naturali e la posizione geografica, prima di cambiare i propri fusi orari.Gli Stati membri dovrebbero consultare i cittadini e le parti interessate prima di decidere di cambiare i propri fusi orari. [Em.8]
(4 quater)Diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora e gli Stati membri dovrebbero avere il tempo e l'opportunità di condurre consultazioni pubbliche e valutazioni d'impatto al fine di comprendere meglio le implicazioni della soppressione dei cambi stagionali dell'ora in tutte le regioni. [Em.9]
(4 quinquies)Con l'ora legale, o ora estiva, si ha l'impressione che il sole tramonti più tardi nei mesi estivi, perciò molti cittadini dell'Unione associano l'estate alla presenza di luce solare fino a tarda sera. Con il ritorno all'ora normale, in estate, il sole tramonterebbe un'ora prima e la luce diurna sarebbe disponibile a tarda sera durante un periodo molto limitato dell'anno. [Em.10]
(4 sexies)Numerosi studi hanno esaminato il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio. Cionondimeno, un maggior numero di ore di luce, le attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e l'esposizione alla luce solare determinano chiaramente effetti positivi a lungo termine per il benessere generale. [Em.11]
(4 septies)I cambi stagionali dell'ora hanno un'incidenza negativa anche sul benessere degli animali, il che è evidente, ad esempio, nel settore agricolo, ove ne risente la produzione di latte vaccino. [Em.12]
(4 octies)È una supposizione diffusa che i cambi stagionali dell'ora determinino un risparmio energetico. Infatti, questo è stato il principale motivo per cui sono stati inizialmente introdotti nello scorso secolo. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che mentre i cambi stagionali dell'ora potrebbero apportare benefici marginali alla riduzione del consumo energetico all'interno dell'Unione nel suo complesso, ciò non avviene in tutti gli Stati membri. Il risparmio di energia destinata all'illuminazione, consentito dal passaggio all'ora legale, potrebbe altresì essere inferiore all'aumento del consumo di energia impiegata per il riscaldamento. Inoltre, i risultati sono difficili da interpretare poiché sono profondamente influenzati da fattori esterni, quali la meteorologia, il comportamento degli utenti dell'energia o la transizione energetica in corso. [Em.13]
(5)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, ԴDzԳé in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazioneal più tardi entro il 1° aprile 2020 se intendano modificare la loro ora normale l'ultima domenica diottobre 2021. [Em.14]
(6)È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora tramite la modifica della loro ora normale più di una volta nel corso dell'anno, e che introducano l'obbligo di notificare le modifiche che essi prevedono di apportare all'ora normale. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em.15]
(6 bis) È necessario che la decisione su quale ora normale applicare in ciascuno Stato membro sia preceduta da consultazioni e studi che tengano conto delle preferenze dei cittadini, delle variazioni geografiche, delle differenze regionali, delle modalità di lavoro standard e di altri fattori pertinenti per lo Stato membro in questione.Pertanto, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per analizzare l'impatto della proposta e scegliere la soluzione che meglio soddisfa i propri cittadini, tenendo conto al contempo del buon funzionamento del mercato interno. [Em.16]
(6 ter) Il passaggio a un nuovo regime senza cambi stagionali genererà costi transitori, soprattutto riguardo ai sistemi di informazione in diversi settori, in particolare i trasporti. Al fine di ridurre in modo significativo i costi di transizione, è necessario un periodo di tempo ragionevole per preparare l'attuazione della presente direttiva. [Em.17]
(7)La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º aprile 20192021, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 31dell'ultima domenica di marzo 20192021. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27dell'ultima domenica di ottobre 20192021, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 20192021. [Em.18]
(7 bis)Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e prendere decisioni sulle disposizioni relative ai tempi previsti in modo concertato e coordinato. Occorre pertanto istituire un meccanismo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe discutere e valutare l'impatto potenziale di qualsiasi decisione prevista concernente le ore normali di uno Stato membro sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em.19]
(7 ter)La Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni relative all'ora previste nei vari Stati membri possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. Qualora tale valutazione non porti gli Stati membri a riconsiderare le disposizioni previste relative all'ora, la Commissione dovrebbe poter rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. Pertanto, e al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, alla Commissione europea dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il rinvio di non oltre dodici mesi della data di applicazione della presente direttiva. [Em.20]
(8)L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.
(9)Poiché gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni armonizzate relative al cambio dell'ora non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10)Le disposizioni armonizzate sull'ora dovrebbero essere applicate in conformità alle disposizioni sul campo d'applicazione territoriale dei trattati di cui all'articolo 355 TFUE
(11)È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/84/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1.Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.
2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 20192021, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27dell'ultima domenica di ottobre 2019dello stesso anno. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2alla Commissione entro il 1° aprile 2020. [Em.21]
Articolo 2
1.Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica.È istituito un meccanismo di coordinamento allo scopo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. [Em.22]
2.Entro un mese dalla notifica laIl meccanismo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em.23]
2 bis.Quando uno Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il meccanismo di coordinamento si riunisce per discutere e valutare l'impatto potenziale della modifica prevista sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em.24]
2 ter.Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 bis, ritenga che la modifica prevista incida in maniera significativa sul corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ne informa lo Stato membro notificante. [Em.25]
2 quater.Entro il 31 ottobre 2020 lo Stato membro decide se confermare o meno la propria intenzione. Laddove decida di confermare la propria intenzione, lo Stato membro notificante fornisce una spiegazione dettagliata di come affronterà l'impatto negativo della modifica sul funzionamento del mercato interno. [Em.26]
Articolo 3
1.Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riferiscepresenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione e all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2024, accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa di revisione basata su una valutazione d'impatto approfondita, che coinvolga tutte le parti interessate. [Em.27]
2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile 20242025. [Em.28]
Articolo 4
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 20192021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 20192021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. [Em.29]
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4 bis
1.La Commissione, in stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 2, monitora attentamente le previste disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.
2.Qualora ritenga che le disposizioni sull'ora previste, notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possano ostacolare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. [Em.30]
Articolo 4 ter
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo4 bis è conferito alla Commissione dal [data di entrata in vigore della presente direttiva] fino al [data di applicazione della presente direttiva].
3.La delega di potere di cui all'articolo 4bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em.31]
Articolo 5
La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal 1° aprile 20192021. [Em.32]
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) ( – C8-0495/2016 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo294, paragrafo2, e l'articolo194, paragrafo2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0495/2016),
–visto l'articolo294, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
–visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
–vista la lettera in data 7 settembre 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0044/2018),
A.considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2.prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/944.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE
Nell'ambito della rifusione della direttiva sull’energia elettrica e del regolamento sull’energia elettrica, la Commissione prende atto dell’accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n.714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell’elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione.Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell’energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.
La Commissione esaminerà ulteriormente l’impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l’attuazione della normativa ove necessario.
Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:
La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull’energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell’ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull’energia elettrica, la Commissione sottolinea che l’integrazione dei mercati dell’energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. ’ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell’elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell’energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l’applicazione della pertinente normativa dell’Unione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 26 per disciplinare a livello dell'UE l'obbligatorietà di partecipazione dei fornitori di servizi energetici alla risoluzione alternativa delle controversie. La Commissione si rammarica di questa decisione dal momento che la sua proposta aveva lasciato la scelta agli Stati membri in linea con l'approccio adottato nella direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Non spetta alla Commissione avviare una valutazione comparativa dei singoli modelli di risoluzione alternativa delle controversie istituiti dagli Stati membri. Pertanto, essa considererà l'efficacia complessiva dei modelli nazionali di risoluzione alternativa delle controversie nel contesto del suo obbligo generale di sorveglianza del recepimento ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) ( – C8-0492/2016 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0492/2016),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento spagnolo, dal Senato francese, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco, dalla Dieta polacca, dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati rumena e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
–visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
–vista la lettera del 13 luglio 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0042/2018),
A.considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali;
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2.prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/943.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE
Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n.714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione.Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.
La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario.
Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:
La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI PIANI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL MERCATO
La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'articolo 20, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri che individuano problemi di adeguatezza pubblichino un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione di misure volte a rimuovere le distorsioni normative e/o le carenze del mercato individuate nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato
Ai sensi dell'articolo108 del TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il presente regolamento non riguarda e non pregiudica la competenza esclusiva della Commissione ai sensi del TFUE. La Commissione pertanto può, se del caso, fornire il proprio parere sui piani di riforma del mercato parallelamente al processo di approvazione dei meccanismi di capacità ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, ma i due processi sono giuridicamente distinti.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) ( – C8-0494/2016 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0494/2016),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
–visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
–vista la lettera in data 13 luglio 2017 della commissione giuridica alla c a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A8-0040/2018),
A.considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga ladirettiva2005/89/CE ( – C8-0493/2016 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0493/2016),
–visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0039/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 ( – C8-0190/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
–previa consultazione del Comitato delle regioni,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n.1222/2009
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1)’Unione si impegna a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
(2)La Commissione ha riesaminato(5) l’efficacia del regolamento (CE) n.1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.
(3)È opportuno sostituire il regolamento (CE) n.1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 ԴDzԳé modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni. [Em.1]
(4)Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22% circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10% del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti. [Em.2]
(4 bis)Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante. [Em.3]
(5)I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. [Em.non concernente la versione italiana]
(6)I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.
(7)Il Regolamento (CE) n.661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.
(7 bis)Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. [Em.5]
(8)Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n.661/2009 fissa prescrizioni minime sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.
(9)Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8).
(10)Il regolamento (CE) n.661/2009 fissa prescrizioni minime per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là di tali prescrizioni, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano un’elevata aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.
(11)Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n.661/2009 fa riferimento al regolamento 117 dell’UNECE(9), che include i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.
(12)Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l’inserimento nell’etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento UNECE n.117 e sulla norma ISO n.19447, rispettivamente per la neve e per il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve ("3PMSF") dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n.117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n.19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito da tale norma. [Em.6]
(13)’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente, e . La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare»(10) indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione dei pneumatici L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tassodi abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. [Em.7]
(14)I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, quali la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non esiste un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe prevederne il futuro inserimento.
(15)’etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85% dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. ’etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. [Em.8]
(16)La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. [Em.9]
(17)’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati nei veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere l’etichettatura sistematica dei pneumatici forniti con i veicoli.
(18)Attualmente le etichette sono esplicitamente obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo.
(19)Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con la proposta della Commissione di un regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti(12) e con la proposta della Commissione sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti(13).
(20)Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l’etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è necessario che l’utente finale veda l’etichetta prima di concludere l’acquisto. La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti vendita, ԴDzԳé nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori ei potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.
(21)Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet.
(22)I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione. [Em.10]
(23)Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno e altri parametri relativi ai pneumatici dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, tenendo conto dei limiti dovuti alla necessità di effettuare prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.
(24)Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
(25)Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai rivenditori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1369.
(26)Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto.
(27)Al fine di consentire agli utenti finali di potersi fidare dell’etichetta dei pneumatici, è necessario evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.
(28)Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(29)Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
(30)Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all’abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016(15). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em.12]
(30 bis)Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire. [Em.13]
(31)Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.
(32)Al fine di rafforzare la fiducia nell’etichetta e di garantirne l’accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull’etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, aderenza sulla neve e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n.661/2009. [Em.14]
(32 bis)La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n.1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. [Em.15]
(33)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto UE e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure.
(34)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dato che necessitano di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma possono invece, grazie a un quadro normativo armonizzato e a condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(35)Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n.1222/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo1
Finalità e ambito d’applicazione
1.Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salutepromuovere pneumatici sicuri, sostenibili, più silenziosie che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. [Em.16]
2.Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.
Articolo2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 C3 che vengono immessi sul mercato. [Em.17]
2.Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo l’inserimento negli allegati, mediante un atto delegato adottato a norma dell’articolo12, di un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici.
3.Il presente regolamento non si applica:
a)ai pneumatici da fuori strada professionali;
b)ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
c)ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
d)ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80km/h;
e)ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254mm oppure sia pari o superiore a 635mm;
f)ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
g)ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Articolo3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"pneumatici di classe C1, C2 eC3", le classi di pneumatici di cui all’articolo8 del regolamento (CE) n.661/2009;
(2)"pneumatici ricostruiti", pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;
(3)"pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T", un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
(4)"etichetta", la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all’allegato I;
(5)"punto di vendita", un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;
(6)"materiale tecnico-promozionale", la documentazione, in forma cartacea o elettronica, prodotta dal fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche conformemente all’allegato V;
(7)"scheda informativa del prodotto", il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato IV, in forma cartacea o elettronica;
(8)"documentazione tecnica", la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di accertare la precisione dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, comprese le informazioni di cui all’allegato III;
(9)"banca dati dei prodotti", la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n.1369/2017 e composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
(10)"vendita a distanza", l’offerta a fini di vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;
(11)"fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
(12)"importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
(13)"mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;
(14)"fornitore», il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;
(15)"distributore", una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che immette il prodotto sul mercato;
(16)"messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
(17)"immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
(18)"utente finale", un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;
(19)"parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell’allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve eo ghiaccio, il chilometraggio o l’abrasione, che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso; [Em.18]
(20)"tipo di pneumatico", una versione del pneumatico nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l’etichetta e per la scheda informativa ԴDzԳé il medesimo identificativo del modello.
Articolo4
Responsabilità dei fornitori di pneumatici
1.I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente: [Em.19]
a)per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all’allegato IV; oppure [Em.20]
b)per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in formato cartaceo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto come indicato nell’allegato IV.
2.Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em.21]
3.I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l’etichetta. [Em.22]
4.I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em.23]
5.I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi, l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull’etichetta per i parametri fondamentali di cui all’allegato I, come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n.661/2009. forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato.L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione. [Em.24]
6.I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.
7.Su richiesta delle autorità degli Stati membri o di terzi accreditati, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell’allegato III. [Em.25]
8.I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità;
9.I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri essenziali.
10.I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta prevista a norma del presente regolamento.
Articolo5
Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti
1.A decorrere dal 1º gennaio 2020da nove mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto successivamente a tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
2.Qualora i pneumatici siano immessi sul mercatoprodotti nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2019 nove mesi meno un giorno dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020 12 mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
2 bis.Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prima del [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE)2017/1369 relative a tali pneumatici.
3.Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
4.Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un tipo di pneumatico.
5.Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni. [Em.58]
Articolo6
Responsabilità dei distributori di pneumatici
1.I distributori garantiscono che:
a)nel punto di vendita i pneumatici espongano l’etichetta in conformità all’allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo4, paragrafo1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile; oppure [Em.26]
b)prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l’etichetta di cui all’articolo4, paragrafo1, lettera b), sia mostratapresentata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico; [Em.27]
(b bis)l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità. [Em.28]
2.I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l’etichetta. [Em.29]
3.I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em.30]
4.Qualora i pneumatici messi in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori garantiscono di fornire agli utenti finali una copia dell’etichetta prima della vendita.
5.I distributori garantiscono che l’etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea della scheda.
6.I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano appositamente agli utenti finali le categorie dei parametri essenziali sull’etichetta e le informano della possibilità di consultare integralmente l’etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia stampata.
7.Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em.31]
Articolo7
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli
Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici venduti con il veicolo, ԴDzԳé il pertinente materiale tecnico-promozionale.
Articolo8
Metodi di prova e di misurazione
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta sono ottenute applicando i conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’allegato I e laalla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato VI. [Em.32]
Articolo9
Procedura di verifica
Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri fondamentali di cui all’allegato I, secondo la procedura di cui all’allegato VII.
Articolo10
Obblighi degli Stati membri
1.Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.
2.Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla categoria B in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegatoI, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.
2 bis.Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento. [Em.33]
3.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
4.Entro il 1° giugno 2020 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e le comunicano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
Articolo11
Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione
1.[Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n.765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta ] si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.
2.La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e tra queste ultime e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti “Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato” sull’etichettatura dei pneumatici.
3.I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell’articolo13 del regolamento (CE) n.765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta ] prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento e dovranno essere rafforzati. [Em.34]
Articolo 11 bis
Pneumatici ricostruiti
Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile. [Em.35]
Articolo12
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 13 per:
a)introdurre modifiche al contenuto e al formato dell’etichetta;
a bis)introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em.37]
a ter)introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em.38]
b)introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l’abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati; [Em.39]
c)adeguare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti degli allegati.
Ove opportuno, Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodottidei pneumatici a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente. [Em.40]
Articolo13
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione prepara una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo14
Valutazione e relazioni
Entro il 1º giugno 20262022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento, integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. [Em.41]
La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell’etichetta, tenendo conto altresì dell’esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n.661/2009. [Em.42]
Articolo15
Modifica del regolamento (UE) 2017/1369
All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
“a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione e a norma del regolamento (UE) [si prega di inserire riferimento al presente regolamento]”.
"
Articolo16
Abrogazione del regolamento (CE)n.1222/2009
Il regolamento (CE) n.1222/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Articolo17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em.43]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici
Parte A: Categorie relative al consumo di carburante
La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da “A” a “G” indicata di seguito, che viene misurato in conformità all’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all’allegato VI. [Em.44]
Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta dei parametri (ovvero C2 e non C1).
La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n.661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em.45]
Pneumatici C1
Pneumatici C2
Pneumatici C3
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC in kg/t
Classe di efficienza energetica
RRC ≤ 5,46,5
A
RRC ≤ 4,45,5
A
RRC ≤ 3,14,0
A
5,56,6 ≤ RRC ≤ 6,57,7
B
4,55,6 ≤ RRC ≤ 5,56,7
B
3,24,1 ≤ RRC ≤ 4,05,0
B
6,67,8 ≤ RRC ≤ 7,79,0
C
5,66,8 ≤ RRC ≤ 6,78,0
C
4,15,1 ≤ RRC ≤ 5,06,0
C
7,8 ≤ RRC ≤ 9,0Vuoto
D
6,8 ≤ RRC ≤ 8,0Vuoto
D
5,16,1 ≤ RRC ≤ 6,07,0
D
9,1 ≤ RRC ≤ 10,5
E
8,1 ≤ RRC ≤ 9,2
E
6,17,1 ≤ RRC ≤ 7,08,0
E
10,6 ≤ RRC ≥ 10,6≤ 12,0
F
9,3 ≤ RRC ≥ 9,3 ≤ 10,5
F
RRC ≥ 7,18,1
F
[Em.46]
Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato
1.La categoria relativa all’aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da “A” a “G” indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell’allegatoconformemente all'allegato5 del regolamento UNECE n.117. [Em.47]
1 bis.La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n.661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em.48]
2.Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G)
G = G(T) - 0,03
dove:
Pneumatici C1
Pneumatici C2
Pneumatici C3
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
G
Categoria relativa all’aderenza sul bagnato
1,681,55≤ G
A
1,531,40 ≤ G
A
1,381,25 ≤ G
A
1,551,40 ≤ G ≤ 1,67 1,54
B
1,401,25 ≤ G ≤ 1,521,39
B
1,251,10 ≤ G ≤ 1,371,24
B
1,401,25 ≤ G ≤ 1,541,39
C
1,251,10 ≤ G ≤ 1,391,24
C
1,100,95 ≤ G ≤ 1,241,09
C
1,25 ≤ G ≤ 1,39Vuoto
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24Vuoto
D
0,950,80 ≤ G ≤ 1,090,94
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24
E
0,95 ≤ G ≤ 1,09
E
0,800,65 ≤ G ≤ 0,940,79
E
G ≤ 1,09
F
G ≤ 0,94
F
0,65 ≤ G ≤ 0,790,64
F
Vuoto
G
Vuoto
G
G ≤ 0,64
G
G(T) = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova
[Em.49]
Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento [Em.50]
Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n.117. [Em.51]
La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in baseconformemente ai valori limite (LV) di cui all’allegatoII, parteC, delfase 2 di cui al regolamento (CE) n.661/2009 nel modo seguenteUNECE n.117: [Em.52]
N in dB
Categoria di rumore esterno di rotolamento
N ≤ LV - 6- 3
LV - 6- 3 < N ≤ LV - 3
N > LV - 3
[Em.53]
Parte D: Aderenza sulla neve
Le prestazioni sulla neve sono testateetichettate in conformità all’allegato 7 del regolamento UNECE n.117. [Em.54]
Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n.117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta figurapuò figurare la seguente icona. [Em.55]
Parte E: Aderenza sul ghiaccio
Le prestazioni sul ghiaccio sono testateetichettate in conformità alla norma ISO 19447. [Em.56]
Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n.19447 e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n.117 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figurapuò figurare la seguente icona. [Em.57]
ALLEGATO II
Formato dell’etichetta
1.Etichette
1.1.Le seguenti informazioni devono essere inserite nelle etichette in conformità alle illustrazioni riportate di seguito.
I.Nome o marchio del fornitore;
II.Identificatore del modello del fornitore ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
III.Codice QR;
IV.Consumo di carburante;
V.Aderenza sul bagnato;
VI.Rumore esterno di rotolamento;
VII.Aderenza sulla neve;
VIII.Aderenza sul ghiaccio;
2.Struttura dell'etichetta
2.1.’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito:
2.2.L'etichetta è larga almeno 90mm e alta 130mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.
2.3.’etichetta soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;
b)i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto2.1;
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100 % nero;
(11)Pittogramma neve:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm – tratto: 1,5 pt - colore: 100 % nero;
(12)Da «A» a «G»: Calibri normale 13 pt, 100% nero;
(13)Frecce:
Frecce: larghezza: 11,4 mm, altezza: 9mm, 100 % nero.
Testo: Calibri Bold 17 pt, 100 % bianco;
(14)Pittogramma consumo di carburante:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm - colore: X-10-00-05;
(15)Pittogramma aderenza sul bagnato:
Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm - colore: X-10-00-05.
c)Lo sfondo è bianco.
2.4.La classe del pneumatico è indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto2.1.
ALLEGATO III
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, comprende i seguenti elementi:
a)il nome e l'indirizzo del fornitore;
b)identificazione e firma della persona avente titolo a vincolare il fornitore;
c)la denominazione commerciale o il marchio del fornitore;
d)il modello del pneumatico,
e)le dimensioni, l’indice di carico e la categoria di velocità del pneumatico;
f)i riferimenti dei metodi di misurazione applicati.
ALLEGATO IV
Scheda informativa del prodotto
Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici sono incluse nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:
a)il nome o marchio del fornitore;
b)l'identificazione del modello del fornitore;
c)la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico come definita nell’allegato I;
d)la categoria relativa all'aderenza sul bagnato come definita nell’allegato I;
e)la categoria relativa al rumore esterno di rotolamento e i decibel conformemente all’allegato I;
f)l'indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
g)l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
ALLEGATO V
Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale
1.Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell’ordine seguente:
a)categoria relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «F»);
b)categoria relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);
c)categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato (dB);
d)indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
e)indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
2.Le informazioni di cui al punto1 rispettano le prescrizioni seguenti:
a)essere di facile lettura;
b)essere di facile comprensione;
c)se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le prestazioni peggiori e quello che offre quelle migliori.
3.I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:
a)un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;
b)una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;
c)una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:
–una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
–la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolamente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
–le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate rigorosamente.
ALLEGATO VI
Procedura di allineamento in laboratorio per la misura della resistenza al rotolamento
1.Definizioni
Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio si applicano le seguenti definizioni:
1.“laboratorio di riferimento”, un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di allineamento e che sia in grado di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;
2.“laboratorio candidato”, un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento ma che non è un laboratorio di riferimento;
3.“pneumatico di allineamento”, un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento;
4.“treno di pneumatici di allineamento”, un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l’allineamento di un unica macchina di prova;
5.“valore assegnato”, il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento;
6.“macchina di prova”, ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.
2.Disposizioni generali
2.1.Principio
Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) in un laboratorio di riferimento (l), (RRCm,l), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.
Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), RRCm,c è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.
2.2.Requisiti di selezione dei pneumatici
Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità ai seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.
a)Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi RRCs dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l'RRCm superiore e l'RRCm inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:
i)3kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
ii)2kg/t per i pneumatici della classe C3.
b)L'RRCm nel laboratorio candidato o di riferimento (RRCm,c o RRCm,l) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.
c)I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all’intera serie di pneumatici da testare, così come i valori della forza di resistenza al rotolamento.
Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell’uso e sostituito nel caso in cui:
a)le sue condizioni non lo rendano adatto a prove ulteriori; e/o
b)le deviazioni del valore RRCm,c o RRCm,l siano superiori all’1,5% rispetto alle misurazioni precedenti dopo l’eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.
2.3.Metodo di misurazione
Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche e applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche.
Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche.
Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall’inizio l’intera procedura di prova di cui al paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche.
Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:
a)il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all’allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25°C e con un diametro del tamburo di 2m);
b)il valore medio dei tre (nel caso dei laboratori di riferimento) o degli ultimi n valori misurati (nel caso dei laboratori candidati) di ogni pneumatico di allineamento; e
c)la deviazione standard (σm) applicando la formula seguente:
dove:
i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;
j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico
n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1 ≥4 per i laboratori candidati);
p è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).
2.4.Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati
–I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.
–I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci saranno ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.
–Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.
–Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.
–Tutti i coefficienti di allineamento (A1l, B1l, A2c e B2c) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.
3.Requisiti applicabili ai laboratori di riferimento e determinazione dei valori assegnati
I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.
Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche e avere una deviazione standard (σm) come segue:
a)non superiore a 0,05kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
b)non superiore a 0,05kg/t per i pneumatici della classe C3.
I treni di pneumatici di allineamento conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2 vengono misurati in conformità alla sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.
Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.
4.Procedura di allineamento di un laboratorio di riferimento ai valori assegnati
Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo dell’apparecchiatura.
’allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A1l e B1l, sono calcolati come segue:
dove:
RRC è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;
RRCm,lè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento “l” (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).
5.Requisiti applicabili ai laboratori candidati
I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascun macchinario e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchina o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina.
Un treno comune di cinque pneumatici diversi, conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità alla sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.
Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.
Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche e avere preferibilmente le seguenti deviazioni standard (am):
a)non superiori a 0,075kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
b)non superiori a 0,06kg/t per i pneumatici della classe C3.
Se la deviazione standard (σm) del laboratorio candidato è superiore ai valori indicati in precedenza nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero n+1 di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:
n+1 = 1+(σm/γ)2, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino
dove:
γ = 0,043kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2
γ = 0,035kg/t per i pneumatici della classe C3.
6.Procedura per l’allineamento di un laboratorio candidato
Un laboratorio di riferimento (i) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, A2c e B2c, sono calcolati come segue:
dove:
RRCm,lè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (i) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).
RRCm,cè il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).
Se il coefficiente di determinazione R² è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.
’RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:
ALLEGATO VII
Procedura di verifica
La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento, come pure i valori dichiarati e ulteriori informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta, vengono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:
a)dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:
1.se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;
2.se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misura ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1;
b)se le categorie o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità al regolamento (CE) n.661/2009 o del regolamento UNECE n.117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici.
La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto dei margini di tolleranza di cui alla tabella 1.
Tabella 1
Parametro misurato
Tolleranze di verifica
Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante)
Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3kg/1000kg.
Rumore esterno di rotolamento
Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di N di oltre 1 dB(A).
Aderenza sul bagnato
Il valore misurato G(T) non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.
Aderenza sulla neve
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.
Aderenza sul ghiaccio
Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio.
Regolamento (CE) n.1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L342 del 22.12.2009, pag.46).
Regolamento (CE) n.661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L200 del 31.7.2009, pag.1).
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L189 del 18.7.2002, pag.12).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L198 del 28.7.2017, pag.1).
Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93 (GU L218 del 13.8.2008, pag.30).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ( – C8-0383/2016 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo294, paragrafo2, e l'articolo114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2016),
–visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
–visti l'articolo294, paragrafo3, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni dell'8febbraio2017(2),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti gli articoli59 e 39 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/790.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI SPORTIVI
La Commissione riconosce l'importanza degli organizzatori di manifestazioni sportive e il loro ruolo nel finanziamento delle attività sportive nell'Unione. In considerazione della dimensione sociale ed economica dello sport nell'Unione, la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla diffusione illegale online di trasmissioni sportive.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale ( – C8-0394/2015 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo294, paragrafo2, e l'articolo114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2015),
–visto l'articolo294, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(1),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,
–visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0375/2017),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( – C8-0379/2017 – )
–viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio () e la proposta modificata ()),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0379/2017),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
–visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(1) e del 15 febbraio 2018(2),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0043/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ( – C8-0123/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018(1),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0381/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/982.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulla pesca ricreativa
La Commissione ricorda che tra gli obiettivi stabiliti nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever adottata nel marzo 2017 figura l'obiettivo di istituire quanto prima, e al più tardi entro il 2020, una serie di norme di base che garantiscano la gestione efficace della pesca ricreativa in tutto il Mediterraneo.
In linea con tale obiettivo, la strategia a medio termine 2017-2020 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) include, tra le azioni da attuare nella zona CGPM, la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa e l'esame delle migliori misure di gestione per regolamentare tale attività. In tale contesto, nell'ambito della CGPM è stato istituito un gruppo di lavoro per la pesca ricreativa, incaricato di elaborare una metodologia regionale armonizzata per valutare la pesca ricreativa.
Nell'ambito della CGPM, la Commissione proseguirà gli sforzi per conseguire l'obiettivo di cui alla dichiarazione MedFish4Ever.
Dichiarazione della Commissione relativa al corallo rosso
La Commissione ricorda che le misure di conservazione adottate nel quadro del piano regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo [raccomandazione CGPM/41/2017/5] sono temporanee. Tali misure, che comprendono la possibilità di introdurre limiti di cattura, saranno valutate dal comitato scientifico consultivo della CGPM nel 2019 ai fini della loro eventuale revisione da parte della CGPM nel quadro della 43a sessione annuale (novembre 2019).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 ( – C8-0244/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0244/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
–previa consultazione del Comitato delle regioni,
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica (A8-0324/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n.2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza ( – C8-0195/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0195/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
–previa consultazione del Comitato delle regioni,
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0042/2019),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio ( – C8-0209/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0209/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),
–visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0483/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ( – C8-0229/2018 – )
–vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),
–visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0229/2018),
–visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),
–visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),
–visto l'articolo 59 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0470/2018),
1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione ԴDzԳé ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEL’UNIONE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente learee rurali, di quelle interessate da transizione industriale, delle aree con una bassa densità demografica, delle isole e delle regioni transfrontalieredi montagna. [Em.1]
(2)Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio(8) stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria. [Em.2]
(3)Al fine di sostenere louno sviluppo cooperativo ed armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli e di ridurre le disparità tuttora esistenti, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. Nel processo, è opportuno tenere conto dei principi di governance e partenariato multilivello e rafforzare gli approcci basati sul territorio. [Em.3]
(3 bis)Le diverse componenti di Interreg dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel settembre 2015. [Em.4]
(4)La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE"(9) ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Di conseguenzaPertanto, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata allaincludere la cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionaleo marittime, senza che ciò pregiudichi la nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche. [Em.5]
(5)La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri ovvero tra le loro regioni e uno o più paesi o loro regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020. [Em.6]
(6)La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, nel pieno rispetto della sussidiarietà,. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe copriretransnazionali e, ove opportuno, i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttiviche in termini geografici si estendono oltre quelli contemplati dai programmi transfrontalieri. [Em.7]
(7)Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente supplementare per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loropaesi terzi, i paesi e territori limitrofid'oltremare (PTOM) o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel modo più efficace e semplice, tenuto conto delle loro specificità. [Em.8]
(8)Sulla base dell'esperienza positiva maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg da un lato e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020 dall'altro, la componente "cooperazione interregionale" dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipicooperazione interregionale, attraverso lo scambio di esperienzaesperienze, approccio innovativo e dilo sviluppo di capacità per i programmi a titolonell'ambito di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di(Cooperazione territoriale ("GECT"europea e Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), e uno volto a migliorare l’analisi delle tendenzetra cittàeregioni costituisce una componente importante per l'individuazione di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazionesoluzioni comuni nell'ambito della politica di coesione e strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile"(11)per la creazione di parterariati duraturi. I programmi esistentie, in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e in uno strumento di accompagnamento: l'"Iniziativa urbana europea". I due programmi compresi nella componente "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi, la promozione della cooperazione basata su progetti, compresa la promozione di gruppi europei di cooperazione territoriale (“GECT”), ԴDzԳé strategie macro-regionalidovrebberopertanto proseguire. [Em.9]
(8 bis) La nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione dovrebbe essere basata sulla specializzazione intelligente ed utilizzata per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale, l’economia circolare, l’innovazione sociale, l’ambiente o i prodotti agroalimentari e aiutare chi è coinvolto in strategie di specializzazione intelligente a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti, processi ed ecosistemi innovativi sul mercato europeo. I dati suggeriscono che, nel processo di dimostrazione di nuove tecnologie (ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali) si registra in fase di sperimentazione e convalida un persistente fallimento sistemico, in particolare quando l'innovazione è il risultato dell'integrazione di specializzazioni regionali complementari che creano catene del valore innovative. Tale fallimento è particolarmente rilevante nella fase tra la sperimentazione pilota e la piena diffusione sul mercato. In alcuni settori tecnologici e industriali strategici, le PMI non possono attualmente fare affidamento su infrastrutture di dimostrazione paneuropee eccellenti, aperte e connesse. I programmi compresi nell’iniziativa "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Unione europea Europa ed anche essere aperti alla partecipazione dei PTOM, di paesi terzi, di loro regioni e di organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, comprese le regioni limitrofe ultraperiferiche. Dovrebbero essere incoraggiate le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e altri pertinenti programmi dell'UE, come quelli nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Digital Market Europe e il programma per il mercato unico, in quanto amplificheranno l'impatto degli investimenti e forniranno un valore migliore ai cittadini. [Em.10]
(9)È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n.1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). [Em.11]
(10)È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, IPA(13), NDICI(14) e Programma PTOM(15), dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPAIII CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPAIII CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3% della dotazione finanziaria nell’ambito dell'IPAIII e fino al 4% della dotazione finanziaria nell’ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI. [Em.12]
(10 bis) È opportuno prestare un'attenzione particolare alle regioni che diventano le nuove frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata continuità dei programmi di cooperazione in atto. [Em.13]
(11)L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, ԴDzԳé lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera ԴDzԳé nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti. [Em.14]
(12)Per quanto attiene all'assistenza NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento e l'NDICI dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.
(12 bis)Lo sviluppo di sinergie con l'azione esterna e i programmi di sviluppo dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a garantire il massimo impatto, rispettando nel contempo il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. [Em.15]
(13)È importante continuare ad osservare il ruolo del SEAE e della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dal NDICI, come stabilito nella decisione 2010/427/UE del Consiglio(16).
(14)In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative allevolte al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicinipaesi terzi e i PTOM, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE'(17). [Em.16]
(14 bis)Il presente regolamento sancisce la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi. [Em.17]
(15)È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodoData la globalizzazione, la cooperazione volta ad aumentare gli investimenti in più posti di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontalieralavoro e crescita e investimenti congiunti con altre regioni dovrebbe, tuttavia, essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionaledeterminata anche dalle caratteristiche e dalle ambizioni comuni delle regioni e cooperazione marittima dovrebbenon necessariamente dai confini, quindi dovrebbero essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componenteresi disponibili fondi supplementari sufficienti per la nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di cooperazione delle regioni ultraperifericheinnovazione per rispondere alla condizione del mercato globale. [Em.18]
(16)Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
(17)Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell’ambito dei diversi obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi specifici supplementari nel quadro dell'obiettivo strategico "Un'Europa più sociale grazie alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali" in modo da consentire interventi di tipo FSE.
(18)Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbedeve continuare e portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economicae la cooperazione sociali, economiche e regionaleregionali nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione. [Em.19]
(19)Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo specifico dell'Interreg volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della Comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi e uno volto a far fronte a specifiche questioni di cooperazione esterna, quali la sicurezza, la gestione dei valichi di frontiera e la migrazione.
(20)La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Dovrebbero essere rafforzate le sinergie e le complementarità tra le componenti di Interreg. [Em.20]
(21)Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.[Em.21]
(22)Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutteallo sviluppo e quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione,all’attuazione ԴDzԳé alla dotazione di organico eo al finanziamento) o a entrambi, e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro dimensioni, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni. [Em.22]
(22 bis)Uno strumento importante ed efficace nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono i progetti interpersonali (people-to-people, P2P) e su piccola scala, che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli connessi alle frontiere e transfrontalieri, a promuovere localmente i contatti tra le popolazioni, avvicinando in tal modo tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. I progetti P2P e su piccola scala sono attuati in molti settori, tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e formazione professionale, economia, scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, sanità, trasporti e piccoli progetti infrastrutturali, cooperazione amministrativa, comunicazione. Come evidenziato anche nel parere del Comitato delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"(18), tali progetti hanno un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera. [Em.23]
(23)È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma cheDall'introduzione di Interreg, i progetti people-to-people e su piccola scala sono principalmente sostenuti attraverso i fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, per i quali non sono state mai stati oggetto siadottate disposizioni specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera"(19), questied è pertanto necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione. Al fine di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grandepreservare il valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontierei vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinchéregionale,eper semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi. [Em.24]
(24)Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali (o “antenne”), che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le rispettive autorità, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica. [Em.25]
(25)Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di sorveglianza, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi sul campo.
(25 bis)Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero collaborare strettamente per trarre vantaggio dal miglioramento delle appropriate modalità di gestione e controllo di un programma Interreg, di cui agli articoli 77 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. [Em.26]
(26)Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, occorre integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione(20) adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.
(27)È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare, se del caso, deleghino le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a renderenuovo o, se del caso, esistente ovvero rendano tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma,o di un investimento territoriale integrato, o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unicolo facciano agire come partner unico.Gli Stati membri dovrebbero consentire alle autorità regionali e locali e ad altri enti pubblici di Stati membri differenti di istituire tali gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica e dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali nel loro funzionamento. [Em.27]
(28)Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato nei tempi concordati tra tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila. [Em.28]
(29)Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative alsul parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro. [Em.29]
(30)Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolareInoltre, il comitato di sorveglianza dovrebbe istituire e approvare le procedure relative ai recuperi. Tuttavia, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso. [Em.30]
(30 bis) È opportuno incoraggiare la disciplina finanziaria. Nel contempo, le disposizioni per il disimpegno degli impegni di bilancio dovrebbero tenere conto della complessità dei programmi Interreg e della loro attuazione. [Em.31]
(31)Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento (UE, Euratom) [nuovo FR-Omnibus] del Parlamento europeo e del Consiglio(21). Occorre stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.
(32)Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazionesulle modalità di attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta. [Em.32]
(33)Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato, occorre che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione deve conservare determinati diritti relativi alla selezione di questo tipo di progetti.
(34)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare e modificare gli elenchi dei programmi Interreg, l'elenco dell'importo totale destinato a ciascun programma Interreg dal sostegno dell'Unione e adottare decisioni di approvazione e di modifica dei programmi Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(22). Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico.
(35)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPAIII] e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi. [Emendamento che non concerne la versione italiana]
(36)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(36 bis)La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle PMI per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti CTE è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/20141a della Commissione(23) (regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)). Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020(24) e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Alla luce dell'esperienza acquisita, gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea dovrebbero avere solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e quindi la Commissione dovrebbe essere in grado di dichiarare che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e che i finanziamenti forniti a sostegno dei progetti CTE può essere esentato per categoria. [Em.34]
(37)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
SEZIONE I
Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg
Articolo1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM") o organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, o gruppi di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale. [Em.35]
2.Il presente regolamento stabilisce anche le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, compreso in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("programmi Interreg") sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR").
3.Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo "Strumento di assistenza preadesione" ("IPAIII"), dallo "Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale" ("NDICI") e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione (UE) XXX del Consiglio ("Programma PTOM") ai programmi Interreg (i tre strumenti insieme sono denominati: "gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione"), il presente regolamento definisce obiettivi specifici supplementari insieme all'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.
4.Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente "i fondi Interreg") ai programmi Interreg, il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.
5.Il regolamento (UE) [nuovo CPR] e il regolamento (UE) [nuovo FESR] si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] possono applicarsi solo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
Articolo 2
Definizioni
1.Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)"beneficiario dell'IPA": un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPAIII];
2)"paese terzo": paese che non è uno Stato membro dell'Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;
3)"paese partner": un beneficiario dell'IPA o un paese o territorio che rientra nella "zona geografica del vicinato" figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
4)"entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica, compresa una euroregione, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti; [Em.36]
4 bis)“organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali”: raggruppamento di Stati membri o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune. [Em.37]
2.Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno "Stato membro", il riferimento deve essere inteso allo "Stato membro che ospita l'autorità di gestione", mentre quando le disposizioni fanno riferimento a "ciascuno Stato membro" o agli "Stati membri", il riferimento deve essere inteso agli "Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg".
Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai "Fondi" elencati [all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al "FESR", deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Nell’ambito dell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sostengono le seguenti componenti:
1)la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso (componente 1): [Em.38]
a)cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o [Em.39]
b)cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti: [Em.40]
i)beneficiari dell'IPA; o
ii)paesi partner sostenuti dall'NDICI; o
iii)la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;
2)la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in GroenlandiaPTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2"; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: "componente 2A"; se riferita alla sola cooperazione marittima: "componente 2B"); [Em.41]
3)la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato ("componente 3"); [Em.42]
4)la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione ("componente 4"), promuovendo:
a)lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:
i)l'attuazione dei programmi Interreg;
i bis)l'attuazione dei progetti di sviluppo comuni tra le regioni; [Em.43]
i ter)lo sviluppo di capacità tra partner di tutta l'Unione, in relazione a: [Em.44]
ii)l'attuazione dei programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
ii bis)all'individuazione e alla diffusione delle migliori pratiche e al loro trasferimento principalmente ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"; [Em.45]
ii ter)allo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali; [Em.46]
iii)la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
iii bis)l'istituzione, il funzionamento e l'uso del meccanismo transfrontaliero europeo di cui al regolamento (UE) .../.... [sul nuovo meccanismo transfrontaliero europeo]; [Em.47]
b)l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;
5)gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee ("componente 5"). [Em.48]
SEZIONE II
Copertura geografica
Articolo 4
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
1.Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri o marittime interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità degli ambiti del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020. [Em.49]
2.Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente. [Em.50]
3.I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e, Monaco eSan Marino. [Em.51]
4.Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI. [Em.52]
Articolo 5
Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima [Em.53]
1.Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità di tale cooperazione in ambiti coerenti più ampi basati sul periodo di programmazione 2014-2020 e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi. [Em.54]
2.I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare: [Em.55]
a)regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Regno Unito e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino;
b)la Groenlandiai PTOM che beneficiano del sostegno del Programma PTOM; [Em.56]
c)le Isole Færøer;
d)le regioni dei paesi partner nell’ambito dell’IPAIII o dell'NDICI;
siano esse sostenute o meno dal bilancio dell'UE.
3.Le regioni, i paesi terzio oterzi, i paesi partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti. [Em.57]
Articolo 6
Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche
1.Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, del TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.
2.I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o, i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambile organizzazioni di cooperazione regionale, o tutti e tre i soggetti. [Em.58]
Articolo 7
Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione[Em.59]
1.Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. [Em.60]
2.I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali programmi a condizione che contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em.61]
Articolo 8
Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno
1.Ai fini degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come "Programmi Interreg IPAIII CBC" o come "Programmi Interreg di Vicinato CBC", come più opportuno.
2.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). [Em.62]
3.L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione. [Emendamento che non concerne la versione italiana]
SEZIONE III
Risorse e tassi di cofinanziamento
Articolo 9
Risorse del FESR per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
1.Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 843000000011165910000 EUR (prezzi del 2018) delle risorse totali disponibili, a prezzi del 2018, per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102103, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em.64]
2.Le10195910000 EUR (91,31%) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnateassegnati come segue: [Em.65]
a)52,7%7500000000EUR (vale a dire, un totale di 4440000000EUR67,16%) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1); [Em.66]
b)31,4% (vale a dire, un totale di 26499000001973600880EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2); [Em.67]
c)357309120EUR (vale a dire, un totale di 270100000EUR 3,2%) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3); [Em.68]
d)1,2%365000000EUR (vale a dire, un totale di 100000000EUR3,27%) per la cooperazione interregionale (componente 4). [Em.69]
e)11,5% (vale a dire, un totale di 970000000EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5); [Em.70]
3.La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.
Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:
a)le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; [Em.71]
b)le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3la componente 2; [Em.72]
b bis)le regioni di livello NUTS 2 e 3 per la componente 3. [Em.73]
4.Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.
5.Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.
5 bis.970000000EUR (8,69%) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati alla nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione di cui all'articolo 15 bis (nuovo).
Ove, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione non abbia impegnato tutte le risorse disponibili di cui al paragrafo 1 sui progetti selezionati nell'ambito di tale iniziativa, i saldi rimanenti non impegnati saranno riassegnati proporzionalmente tra le componenti 1-4. [Em.74]
Articolo 10
Disposizioni per i sostegni da più fondi
1.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il documento di strategia pluriennale relativamente ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'IPAIII. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) [NDICI].
2.Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPAIII alla cooperazione transfrontaliera ("IPAIII CBC") o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI alla cooperazione transfrontaliera per la zona geografica del vicinato ("NDICI CBC") deve essere stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.
3.Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPAIII CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenzacontributo è soggettasoggetto all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPAIII o dell'NDICI. [Em.75]
Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPAIII o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per i rimanenti anni, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle seguenti opzioni:
a)richiedere l'attivazione del meccanismo previsto all'articolo 12, paragrafo 3;
b)continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPAIII CBC o dell'NDICI CBC; o
c)combinare le opzioni a) e b).
4.Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPAIII CBC o dell'NDICI CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono imputati alle linee di bilancio pertinenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.
5.Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) [NDICI] e i PTOM nel quadro della decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo [33, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [NDICI] o all'articolo [87] della [decisione Programma PTOM] o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) [NDICI], da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della [decisione sui PTOM] o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi Interreg comuni delle componenti 2, 3 o 4 o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 60 istituite e attuate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 11
Elenco delle risorse dei programmi Interreg
1.Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell'intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
2.Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.
Articolo 12
Restituzione di risorse e sospensione
1.Nel 2022 e 2023, il contributo annuale del FESR a favore dei programmi Interreg transfrontalieri esterni per il quale non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato e che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
2.Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, l'intero contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPAIII CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
3.Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:
a)nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo57;
b)in casi debitamente motivati, il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti. [Em.76]
In tali casi, il contributo del FERS, di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche dall'IPAIII CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
4.Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandiadi un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b). [Em.77]
Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono formulare una delle seguenti richieste:
a)che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della GroenlandiaPTOM; [Em.78]
b)che la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili;
c)che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandiadi un PTOM. [Em.79]
Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b) del secondo comma del presente paragrafo, il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg della componente 2 al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg della componente 2, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.
5.Il contributo dell'IPAIII, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto a seguito del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento (UE) [IPAIII], del regolamento (UE) [NDICI] o della decisione del Consiglio [PTOM].
6.Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 di questo articolo. [Em.80]
Articolo 13
Tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70%dell'80%, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPAIII], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em.81]
CAPO II
Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica
Articolo 14
Obiettivi specifici dell'Interreg
1.Il FESR, entro il suo ambito di applicazione stabilito all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo FESR], e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] attraverso azioni comuni nel quadro di programmi Interreg.
2.Nel caso del programma PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.
3.Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possonocontribuiscono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti: [Em.82]
a)potenziando l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità a livello transfrontaliero;
b)migliorando la qualità dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e l'accesso ad essi a livello transfrontaliero al fine di ottenere un miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze tale che queste siano riconosciute a livello transfrontaliero;
c)potenziando l'accesso equo e tempestivo a servizi sanitari di elevata qualità, sostenibili e abbordabili a livello transfrontaliero;
d)migliorando l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine a livello transfrontaliero;
e)promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà, anche mediante il potenziamento delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni a livello transfrontaliero.
4.Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg", in particolare mediante le seguenti azioni:
a)nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B: [Em.83]
i)il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;
ii)il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, compresi progetti people to people, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere; [Em.84]
b)nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;
c)nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;
5.Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuisconodell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione, l’integrazione economica e sociale dei migranti e dei profughi nel quadro della protezione internazionale. [Em.85]
Articolo 15
Concentrazione tematica
1.Almeno il 60% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2.Un ulteriore 15% delleDelle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3, fino al 15% è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" oe fino al 10% può essere assegnato all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura". [Em.86]
3.Quando un programma Interreg della componente 1 o 2A sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, le dotazioni totalialmeno l’80% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, parte degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore deglicontribuiscono agli obiettivi di tale strategia. [Em.87]
4.Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70% delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia. [Em.88]
5.Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall'assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg".
Articolo 15 bis
Investimenti interregionali in materia di innovazione
1.Le risorse di cui all'articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) sono assegnate a una nuova iniziativa di investimenti interregionali destinati:
a)alla commercializzazione e all'espansione di progetti d'innovazione comuni in grado di incoraggiare lo sviluppo delle catene di valore europee;
b)a riunire ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione e innovazione sociale intelligente istituite a livello nazionale o regionale;
c)a progetti pilota volti a individuare o testare nuove soluzioni di sviluppo a livello regionale e locale, basate su strategie di specializzazione intelligente; o
d)a scambi di esperienze in materia di innovazione al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.
2.Al fine di mantenere il principio di coesione territoriale europea, con una quota di risorse finanziarie abbastanza omogenea, tali investimenti si concentrano sulla creazione di collegamenti tra le regioni meno sviluppate con le regioni capofila, aumentando la capacità degli ecosistemi di innovazione regionali delle regioni meno sviluppate di integrare e sviluppare il valore dell'UE esistente o emergente, ԴDzԳé la capacità di partecipare a partenariati con altre regioni.
3.La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. Essa è sostenuta da un gruppo di esperti nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e dei relativi inviti.
4.Per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali investimenti purché contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em.89]
CAPO III
Programmazione
SEZIONE I
Programmazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg
Articolo 16
Preparazione e presentazione dei programmi Interreg
1.L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta previa consultazione dei soggetti interessati. [Em.90]
2.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027. [Em.91]
3.Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Nella preparazione dei programmi Interreg che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando i soggetti interessati. Gli Stati membri e i partner del programma istituiscono un meccanismo ex ante per garantire che tutti gli attori a livello macroregionale e dei bacini marittimi, le autorità dei programmi di cooperazione territoriale europea, le regioni e i paesi si riuniscano all'inizio del periodo di programmazione per decidere congiuntamente in merito alle priorità di ciascun programma. Tali priorità sono allineate ai piani di azione delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi, se del caso. [Em.92]
I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.
4.Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programmauno o più programmi Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più novedodici mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti. [Em.93]
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei12 mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em.94]
5.Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.
In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, pesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.
Articolo 17
Contenuto dei programmi Interreg
1.Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e per la comunicazione dei risultati.
2.Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.
Ogni priorità corrisponde ad un singolo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica. Ciascuna priorità corrispondente ad un obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.
3.In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, Al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]20% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. Ciascuno Stato membro comunica preventivamente alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta possibilità di trasferimento, motivando la sua decisione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate. [Em.95]
4.Ciascun programma Interreg stabilisce:
a)l'area del programma (compresa una cartina della stessa in un documento separato);
b)una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti, in particolare: [Em.96]
i)le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale;
ii)il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno e le potenziali sinergie da realizzare; [Em.97]
iii)gli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle modalità con le quali se ne è tenuto conto nel programma; [Em.98]
iv)le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;
c)una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere; [Em.99]
d)per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
e)per ciascun obiettivo specifico:
i)le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi, rispettivamente l'insieme dei criteri e i corrispondenti criteri trasparenti di selezione per tale operazione; [Em.100]
ii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iii)i principali gruppi di destinatari; [Em.101]
iv)i territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
v)il previsto impiego di strumenti finanziari; [Em.102]
vi)una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.
f)per la priorità "assistenza tecnica", l'utilizzo previsto in conformità agli articoli[30], [31] e [32] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e le pertinenti tipologie di intervento;
g)un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato):
i)una tabella che specifichi l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per l'intero periodo di programmazione e per anno;
ii)una tabella che specifichi l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR per ciascuna priorità e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;
h)le azioni intraprese per coinvolgere i pertinenti partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nella preparazione del programma Interreg e il ruolo di tali partner del programma nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma in questione;
i)l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, attraverso la definizione degli obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione.
5.Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite come segue:
a)per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera g) e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, i fondi sono presentati come segue:
i)per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPAIII CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo ("IPAIII CBC" o "NDICI CBC") che combina i contributi della [Voce 2 Coesione e valori, sottomassimale Coesione economica, sociale e territoriale] e della [Voce 6 Vicinato e resto del mondo];
ii)per i programmi Interreg delle componenti 2 e 4 sostenuti dall'IPAIII, dall'NDICI o dal Programma PTOM, sotto forma di un unico importo ("fondi Interreg") che combina i contributi della [Voce 2] e della [Voce 6] oppure suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", IPAIII", "NDICI" e "Programma PTOM"), in funzione della scelta dei partner del programma;
iii)per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM Groenlandia"); [Em.103]
iv)per i programmi Interreg della componente 3 sostenuti dall'NDICI e dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", NDICI e "Programma PTOM", come opportuno).
b)la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025. [Em.104]
6.Per quanto attiene al paragrafo 4, lettera e), punto vi), e lettera f), i tipi di intervento sono basati su una nomenclatura riportata all'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
7.Il programma Interreg:
a)individua l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;
b)fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto sostenendo, se del caso, le strutture di gestione negli Stati membri o nei paesi terzi; [Em.105]
c)stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.
8.L'autorità di gestione comunica alla Commissione ogni variazione delle informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a), senza necessità di una modifica del programma.
9.In deroga al paragrafo 4, il contenuto dei programmi Interreg della componente 4 sono adattati al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:
a)le informazioni di cui alla lettera a) non sono richieste;
b)le informazioni richieste ai sensi delle lettere b) e h) sono fornite in maniera sintetica;
c)per ciascun obiettivo specifico nell'ambito di qualunque priorità diversa dall'assistenza tecnica, vengono fornite le seguenti informazioni:
i)la definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;
ii)le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto agli obiettivi specifici;
iii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iv)i principali gruppi di destinatari;
v)una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.
Articolo 18
Approvazione dei programmi Interreg
1.La Commissione valuta in piena trasparenza ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento ԴDzԳé, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti. [Em.106]
2.La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
3.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o, i PTOM ole organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em.107]
4.Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro seitre mesi dalla data di presentazione della versione rivista dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione. [Em.108]
5.Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4, previa consultazione del "Comitato IPAIII", di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) [IPAIII], e del "Comitato Vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale", di cui all'articolo [36] del regolamento (UE) [NDICI].
Articolo 19
Modifica dei programmi Interreg
1.Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione, previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi. [Em.109]
2.La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesiun mese dalla presentazione del programma modificato. [Em.110]
3.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em.111]
4.La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre seitre mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro. [Em.112]
5.Previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5%10% della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3%5% del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg. [Em.113]
Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.
Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).
6.Non è prescritta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.
SEZIONE II
Sviluppo territoriale
Articolo 20
Sviluppo territoriale integrato
Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale responsabili per la redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale, elencate all'articolo [22] del regolamento (UE) [nuovo CPR], o responsabili per la selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie, conformemente all'articolo [23, paragrafo 4,] di tale regolamento, o responsabili per entrambe le cose sono entità giuridiche transfrontaliere o GECT.
Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT che attua un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo [24] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o un altro strumento territoriale di cui all'articolo [22], lettera c),] di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento, purché all’interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.
Articolo 21
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici sia privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.
SEZIONE III
Operazioni e fondi per piccoli progetti
Articolo 22
Selezione delle operazioni Interreg
1.Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 27.
Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) [nuovo CPR] e coinvolgere i partner di tutti gli Stati membri partecipanti. [Em.114]
Se un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma [all'interno o all'esterno dell'Unione], la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.
2.Per la selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come anche del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo1, del TFUE.
I criteri e le procedure garantiscono una definizione delle priorità per le operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.
3.Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazionicomunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri. [Em.115]
4.NellaPrima della selezione delle operazioni, ilda parte del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, ildel comitato direttivo, l'autorità di gestione: [Em.116]
a)si assicura che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un effettivo contributo al conseguimento dei suoi obiettivi specifici;
b)si assicura che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie stabilite nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
c)si assicura che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
d)verifica che il beneficiario disponga di risorse e meccanismi finanziari sufficienti a coprire i costi di gestione e di manutenzione;
e)si assicura che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(25) siano sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening sulla base delle disposizioni di tale direttiva, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(26).
f)verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
g)si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg in questione e siano attribuite ad una tipologia di intervento;
h)si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione, conformemente all'articolo [60] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o che costituirebbero il trasferimento di un’attività produttiva conformemente all'articolo [59, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.
i)si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità della spesa o l'esecuzione delle operazioni;
j)si assicura dell'immunizzazione dagli effetti del clima ("climate proofing") per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
5.Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva il metodo e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, comprese eventuali modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [27, paragrafo 3, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riguardo al CLLD e dall'articolo 24 del presente regolamento.
6.Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento che definisce le condizioni del sostegno a quell'operazione Interreg, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare, il piano finanziario, il termine di esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighiLe procedure relative ai recuperi sono definiti definite e approvate dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria. [Em.117]
Articolo 23
Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg
1.Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro. [Em.118]
I beneficiari che ricevono sostegno da un fondo Interreg e i partner che non ricevono sostegno economico da tali fondi (i beneficiari e i partner sono insieme denominati "partner") costituiscono un partenariato di operazione Interreg.
2.Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione. [Em.119]
3.Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.
4.I partner cooperano nello sviluppo,e nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg,ԴDzԳé in materia di organico e/o di relativo finanziamento. Occorre sforzarsi di limitare il numero dei partner a non più di dieci per ciascun progetto Interreg. [Em.120]
Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tredue delle quattro dimensioni elencate al primo comma. [Em.121]
5.Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.
6.Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti. [Em.122]
Nei programmi Interreg della componente 4, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.
Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 per quanto concerne la relativa composizione.
7.Un partner unico è registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.
Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23. [Em.123]
Articolo 24
Fondi per piccoli progetti
1.Il contributo totale del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondoa uno o più fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20000000EUR o il 15%20 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importoed è almeno pari al 3% della dotazione complessiva nel caso di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera. [Em.124]
I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto").
2.Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un organismo di diritto pubblico o privato, ܲ'Գپà con o senza personalità giuridica transfrontaliera o un GECTo una persona fisica che è responsabile dell'avviooppure siadell'avvio che dell'attuazione delle operazioni. [Em.125]
3.Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:
a)stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;
b)applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;
c)valuti le domande di sostegno;
d)selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;
e)sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato[XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
f)renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.
Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell'articolo 35.
4.La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
5.I costi didel personale e gli altri costi diretti corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 42, ԴDzԳé i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondodi uno o più fondi per piccoli progetti non superasuperano il 20% del costo totale ammissibile del fondo o dei fondi per piccoli progetti in questione. [Em.126]
6.Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100000EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. [Em.127]
Qualora i costi totali di ciascuna operazione non superino 100000EUR, l'importo del sostegno per uno o più progetti di piccole dimensioni può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione. [Em.128]
Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Articolo 25
Compiti del partner capofila
1.Il partner capofila:
a)definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
b)si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg;
c)si assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6;
2.Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner. [Em.129]
3.Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila. [Em.130]
Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione possa essere designato come partner capofila. [Em.131]
SEZIONE IV
Assistenza tecnica
Articolo 26
Assistenza tecnica
1.L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 per il 2021 e il 2022 alle rate annuali di prefinanziamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento, e per gli anni successivi alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi. [Em.132]
2.Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
a)per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6%7%; [Em.133]
b)per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPAIII CBC o dall'NDICI CBC: 10%;
c)per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 7%8 %; [Em.134]
3.Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30000000EUR e 50000000EUR, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500000EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.
4.Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30000000EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.
CAPO IV
Sorveglianza, valutazione e comunicazione
SEZIONE I
Sorveglianza
Articolo 27
Comitato di sorveglianza
1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg. [Em.135]
2.Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.
Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa. [Em.136]
3.Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.
4.Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.
Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo previene ogni situazione di conflitto d’interessi durante la selezione delle operazioni Interreg.
5.Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
6.L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti ila sintesi dei dati e le informazioni ԴDzԳé le decisioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em.137]
Articolo 28
Composizione del comitato di sorveglianza
1.La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg èpuò essere approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantiscemira a una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM. [Em.138]
La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato. [Em.139]
Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di regioni e governi locali ԴDzԳé altri organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT. [Em.140]
2.L'autorità di gestione pubblica un elenco deidelle autorità o degli organismi nominati come membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em.141]
3.Rappresentanti della Commissione partecipanopossono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. [Em.142]
3 bis.I rappresentanti degli organismi stabiliti nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT, possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in funzione consultiva. [Em.143]
Articolo 29
Funzioni del comitato di sorveglianza
1.Il comitato di sorveglianza esamina:
a)i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;
b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;
c)relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo [52, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e il documento strategico di cui all'articolo [53, paragrafo 2,] di tale regolamento;
d)i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
e)l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
f)i progressi nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;
g)i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso, e propone ulteriori misure di sostegno, se necessario. [Em.144]
2.Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:
a)la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione dellacomunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em.145]
b)il piano di valutazione e tutte le relative modifiche;
c)tutte le proposte dell'autorità di gestione per la modifica del programma Interreg, compreso per un trasferimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 5;
d)la relazione finale sulla performance.
Articolo 30
Riesame
1.La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.
Il riesame può essere effettuato per iscritto.
2.Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mesetre mesi, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1: [Em.146]
a)i progressi compiuti nell'attuare il programma e nel conseguire i target intermedi e i target finali, tutte le questioni che incidono sui risultati del programma Interreg interessato e le misure adottate per farvi fronte;
b)i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
c)i progressi nel rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche autorità e dei beneficiari.
3.Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
4.L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi, informa la Commissione delle misure adottate.
Articolo 31
Trasmissione di dati
1.Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, e il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno ԴDzԳé una volta l'anno i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em.147]
La trasmissione dei dati è effettuata utilizzando i sistemi esistenti per la comunicazione dei dati purché tali sistemi si siano dimostrati affidabili durante il precedente periodo di programmazione. [Em.148]
Il primo invio è dovuto entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.
2.I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono suddivisi per obiettivo specifico e si riferiscono agli elementi seguenti:
a)il numero delle operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner all'autorità di gestione, tutto suddiviso per tipo di intervento;
b)i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg concluse. [Em.149]
3.Per gli strumenti finanziari sono presentati anche dati riguardanti:
a)le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
b)l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
c)l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse private e pubbliche mobilitate in aggiunta ai fondi;
d)gli interessi e le altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [nuovo CPR], e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 56 di tale regolamento.
4.I dati presentati in conformità del presente articolo sono aggiornati alla fine del mese precedente il mese della presentazione.
5.L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 32
Relazione finale sulla performance
1.Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance relativamente al proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.
La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello definito conformemente all'articolo [38, paragrafo 5,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
2.La relazione finale sulla performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 29, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c).
3.La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono avanzate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri dell'accettazione della relazione.
4.L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 33
Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
1.Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascunche risultano più adatti a misurare i progressi verso gli obiettivi del programma di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 34, lettera de), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. [Em.150]
1 bis.Ove necessario e in casi debitamente giustificati dall'autorità di gestione, sono utilizzati indicatori di output e indicatori di risultato specifici per programma, oltre agli indicatori selezionati in linea col paragrafo 1. [Em.151]
2.Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
SEZIONE II
Valutazione e comunicazione
Articolo 34
Valutazione durante il periodo di programmazione
1.L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg non più di una volta l'anno. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame. [Em.152]
2.Inoltre, l'autorità di gestione effettua una valutazione per ciascun programma Interreg per valutarne l'impatto entro il 30 giugno 2029.
3.L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.
4.L'autorità di gestione provvede allemira a garantire le procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. [Em.153]
5.L'autorità di gestione redige un piano di valutazione che può comprendere più di un programma Interreg.
6.L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dopo l'approvazione del programma Interreg.
7.L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 35
Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
1.Ciascuna autorità di gestione individua, sotto la propria responsabilità, un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg.
2.L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg di sua responsabilità e che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
3.È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 76,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione. [Em.154]
4.Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno di un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari conformemente all'articolo [56] del regolamento (UE) [nuovo CPR]:
a)fornendo, sul sito web professionale del partner, ove tale sito web esista, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b)apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al pubblico o ai partecipanti;
c)esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 10000050000EUR; [Em.155]
d)per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster oed eventualmente un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3A2 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg; [Em.156]
e)per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 100000005 000 000EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile. [Em.157]
Il termine "Interreg" deve essere utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) [nuovo CPR].
5.Per i fondi per piccoli progetti e per gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).
6.Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membroo non rimedia in tempo alla propria omissione,l'autorità di gestione applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5% del sostegno dei fondi all'operazione interessata. [Em.158]
CAPO V
à
Articolo 36
Norme in materia di ammissibilità delle spese
1.Un'operazione Interreg può essere attuata interamente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che tale operazione Interreg contribuisca al conseguimento degli obiettivi del relativo programma Interreg.
2.Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, definiscono norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo sulle categorie di spese non contemplate da tali disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano l'area del programma nel suo complesso.
Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali norme aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione del primo invito a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le norme aggiuntive sono adottate prima della selezione delle prime operazioni.
3.Per questioni non contemplate dalle norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.
4.Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente alla stessa ammissibilità di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.
5.I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Articolo 37
Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 38 a 43.
2.Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate da un partner Interreg o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
3.Non sono ammissibili i seguenti costi:
a)le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
b)i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore a 50EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
c)i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Articolo 38
Costi del personale
1.I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le seguenti modalità:
a)a tempo pieno;
b)a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
c)a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o
d)su base oraria.
2.I costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:
a)spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego o lavoro o in una decisione di nomina (di seguito denominati "atto di impiego") o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
b)ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(27), a condizione che tali costi:
i)siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
ii)siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
iii)non siano recuperabili dal datore di lavoro.
In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego o lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.
3.I costi del personale possono essere rimborsati:
a)conformemente all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); o
b)nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
c)sui costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare la base applicabile. [Em.159]
4.I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:
a)una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo [50, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o
b)una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.
5.Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:
a)dividendo il costogli ultimi costi documentati del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'attodella persona interessata, conformemente alla normativa applicabile di cui al contratto di impiego, espresso in oree all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]; o [Em.160]
b)dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1720 ore, in conformità con l'articolo [50, paragrafi 2, 3 e 4,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
6.I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Se non ancora inclusi nella tariffa oraria concordata, i costi salariali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), possono essere aggiunti a tale tariffa oraria, in linea con la normativa nazionale applicabile. [Em.161]
Articolo 39
Spese d'ufficio e amministrative
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano al 15% dei costi diretti totali di un'operazione e ai seguenti elementi: [Em.162]
a)canone di locazione degli uffici;
b)assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
c)consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
d)forniture per ufficio;
e)contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
f)archivi;
g)manutenzione, pulizie e riparazioni;
h)sicurezza;
i)sistemi informatici;
j)comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
k)spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
l)oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
Articolo 40
Spese di viaggio e soggiorno
1.Le spese di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:
a)spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
b)spese di vitto;
c)spese di soggiorno;
d)spese per i visti;
e)indennità giornaliere,
indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma.
2.Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3.Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 41.
4.Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. Tale categoria di costi può essere utilizzata per le spese di viaggio del personale dell'operazione e di altri soggetti interessati ai fini dell'attuazione e della promozione di un'operazione e del programma Interreg. [Em.163]
5.Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione. [Em.164]
Articolo 41
Costi per consulenze e servizi esterni
I costi per consulenze e servizi esterni comprendono, ma non si limitano, ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario (compresi tutti i partner) dell'operazione: [Em.165]
a)studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b)formazione;
c)traduzioni;
d)sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
e)attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;
f)gestione finanziaria;
g)servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h)partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
i)servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j)diritti di proprietà intellettuale;
k)verifiche ai sensi dell'articolo [68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento;
l)costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo [70] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 46 del presente regolamento;
m)costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli [72] e [75] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento;
n)garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
o)spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; [Em.166]
p)altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Articolo 42
Spese relative alle attrezzature
1.Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, comprendono, ma non si limitano alle seguenti voci: [Em.167]
a)attrezzature per ufficio;
b)hardware e software;
c)mobilio e accessori;
d)apparecchiature di laboratorio;
e)strumenti e macchinari;
f)attrezzi o dispositivi;
g)veicoli;
h)altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2.Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
a)non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo [1, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];
b)il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c)possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.
Articolo 43
Spese per infrastrutture e lavori
Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle seguenti voci:
a)acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera cb),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em.168]
b)licenze edilizie;
c)materiale da costruzione;
d)manodopera;
e)interventi specializzati (es.: bonifica dei suoli, sminamento).
CAPO VI
Autorità, gestione, controllo e audit dei programmi Interreg
Articolo 44
Autorità dei programmi Interreg
1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM e le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica. [Em.169]
2.L'autorità di gestione e l'autorità di audit sonopossono essere ubicate nello stesso Stato membro. [Em.170]
3.Riguardo al programma PEACE PLUS, l'organismo speciale programmi UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.
4.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.
5.Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma. [Em.171]
6.Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermediouno o più organismi intermedi, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], talel'organismo intermedio svolgeo gli organismi intermedisvolgono i propri compiti in più di uno Stato membro o nei rispettivi Stati membri o, ove applicabile, in più di un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. [Em.172]
Articolo 45
Funzioni dell'autorità di gestione
1.L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.
1 bis. In deroga all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], la Commissione rimborsa come pagamenti intermedi il 100 % degli importi inclusi nella domanda di pagamento, che risulta dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del programma alla spesa totale ammissibile o al contributo pubblico, a seconda dei casi. [Em.173]
1 ter. Qualora l'autorità di gestione non proceda alla verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) .../... (nuovo CPR) per l'intera area del programma, ciascuno Stato membro designa l'organismo o la persona responsabile della realizzazione di tale verifica in relazione ai beneficiari sul suo territorio. [Em.174]
1 quater. In deroga all'articolo 92 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], i programmi Interreg non sono soggetti alla liquidazione annuale dei conti. I conti sono liquidati alla fine di un programma, sulla base della relazione finale di performance. [Em.175]
2.Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.
Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.
3.In deroga all'articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all'autorità di gestione conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.
Articolo 46
Funzione contabile
1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2.La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) [nuovo CPR] e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come anche, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
Articolo 47
Funzioni dell'autorità di audit
1.L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 48 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione, fatte salve le deroghe previste al capo VIII.
Tuttavia, uno Stato membro partecipante può specificare quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di tale Stato membro partecipante.
2.L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni finalizzati a fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3.Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
4.Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute.
5.Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVI] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e sulla base di tutte le attività di audit svolte relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
a)la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
b)la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
c)il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.
Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo le componenti di cui alle lettere a) e c) del primo comma.
Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione interessata.
6.Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione di controllo annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR], che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate ԴDzԳé il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
7.Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit redige la relazione di controllo annuale, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e a sostegno del parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
La relazione riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità del programma Interreg per ogni singola irregolarità individuata dall'autorità di audit per tali operazioni.
8.L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema, non appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i soggetti sottoposti audit.
9.La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione di controllo annuale e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, ԴDzԳé per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
Articolo 48
Audit delle operazioni
1.La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che saranno svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione relativamente a ciascun periodo contabile.
Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.
Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.
2.Le autorità del programma forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, al più tardi entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.
3.Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.
4.La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo per consentire a tali autorità di effettuare le operazioni di audit, in generale, al più tardi entro il 1° ottobre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
5.Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 6 e 7.
6.A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione dal cui è stato selezionato il campione ai fini del proprio processo di garanzia dell’affidabilità.
7.Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2%3,5% delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1. [Em.176]
8.Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2%3,5% delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate. [Em.177]
9.Sulla base della valutazione dei risultati delle attività di audit supplementari richieste ai sensi del paragrafo 8, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In casi del genere, le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo [97] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
10.Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito al primo comma del paragrafo 2 effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo [73] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
CAPO VII
Gestione finanziaria
Articolo 49
Pagamento e prefinanziamento
1.Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.
2.La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:
a)2021: 1%3%; [Em.178]
b)2022: 1%2,25%; [Em.179]
c)2023: 1%2,25%; [Em.180]
d)2024: 1%2,25%; [Em.181];
e)2025: 1%2,25%; [Em.182]
f)2026: 1%2,25%. [Em.183]
3.Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPAIII-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em.184]
Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 2436 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPAIII CBC o NDICI CBC al programma. [Em.185]
Articolo 50
Recuperi
1.L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.
2.Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.
3.Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.
4.Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 3, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma Interreg o, nel caso di un paese terzo, paese partner o PTOM, nell'ambito di pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del FEST o di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo [177, paragrafo 3,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
CAPO VIII
Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazioneocooperazione regionale a programmi Interreg in regime di gestione concorrente [Em.186]
Articolo 51
Disposizioni applicabili
I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo. [Em.187]
Articolo 52
Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
1.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di gestione di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità nazionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione o un controllore nazionale che svolga le verifiche di gestione previste all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nei loro rispettivi territori.
2.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di audit di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità o un organismo di audit nazionale funzionalmente indipendente dall'autorità nazionale.
3.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg deleganopossono delegare personale presso il segretariato congiunto di tale programma o, d'intesa con l'autorità di gestione, creano una succursale dello stessodel segretariato congiunto sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose. [Em.188]
4.L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostienepuò sostenere l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7. [Em.189]
Articolo 53
Metodi di gestione
1.I programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti tanto dal FESR quanto dall'IPAIII CBC o dall'NDICI CBC son attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.
Il programma PEACEPLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.
2.I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o, paese partner o PTOM partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em.190]
3.I programmi Interreg della componente 3 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:
a)in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale; [Em.191]
b)in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale, relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta; [Em.192]
c)in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale. [Em.193]
Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, è necessario un accordo preliminare tra gli Stati membri e le regioni interessati e si applica l'articolo 60. [Em.194]
3 bis. Se le rispettive autorità di gestione decidono in tal senso, possono essere lanciati inviti congiunti a presentare proposte che mobilitano finanziamenti dei programmi NDICI bilaterali o multinazionali e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Il contenuto dell'invito ne specifica l'ambito geografico e il contributo previsto a favore degli obiettivi dei rispettivi programmi. Le autorità di gestione decidono se all’invito sono applicabili l’NDICI o le norme CTE. Esse possono decidere di nominare un'autorità di gestione capofila responsabile dei compiti di gestione e controllo relativi all'invito. [Em.195]
Articolo 54
à
1.In deroga all’articolo [57, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le spese sono ammissibili ad un contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute da un partner o dal partner privato di operazioni PPP nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 e pagate dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento con il paese terzo, il paese partner o il PTOM interessato.
Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità di programma situate in uno Stato membro sono ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se pagate per azioni attuate a favore di paesi terzi, paesi partner o PTOM.
2.Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti comprendo domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando vengono lanciati prima della firma della pertinente convenzione di finanziamento, e le operazioni possono essere selezionate già prima di tali date.
Tuttavia, prima di tali date l'autorità di gestione non può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.
Articolo 55
Grandi progetti di infrastrutture
1.I programmi Interreg che figurano nella presente sezione possono sostenere "grandi progetti di infrastrutture", vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2500000EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture.
2.Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.
3.Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di trecinque pagine e indica, da un lato, il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili, e, dall'altro, un piano di attività credibile che dimostri che il proseguimento del progetto o dei progetti sarà garantito, se del caso, anche in assenza di finanziamenti Interreg. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione. [Em.196]
Articolo 56
Appalti
1.Quando l'esecuzione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le seguenti norme:
a)se il beneficiario è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell’Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con il diritto dell'Unione;
b)se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPAIII o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d’interessi, l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.
2.Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di aggiudicazione previste agli articoli [178] e [179] del regolamento (UE, Euratom)[FR-Omnibus] e al capo 3 dell'allegato 1 (punti da 36 a 41) dello stesso regolamento.
Articolo 57
Gestione finanziaria
Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg sostenuti anche da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 2,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
Articolo 58
Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente
1.Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo [112, paragrafo 4,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
2.Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio ed sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.
Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore
a)alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o
b)quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica ai sensi del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.
3.Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è firmata da entrambe le parti prima di tale data. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.
4.Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato
a)può firmare anch'essa la convenzione di finanziamento; o
b)firma, nel medesimo giorno, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.
Quando trasmette alla Commissione la copia firmata della convezione di finanziamento o una copia della convenzione di attuazione, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione invia anche, come documento separato, un elenco dei grandi progetti di infrastrutture, di cui all'articolo 55, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti.
5.Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno i seguenti elementi:
a)disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;
b)gestione finanziaria;
c)tenuta delle registrazioni contabili;
d)obblighi di rendicontazione;
e)verifiche, controlli e audit;
f)irregolarità e recuperi.
6.Quando lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 del TFUE.
Articolo 59
Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento
1.Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario al programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
a)se lo Stato membro firma la convenzione finanziaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), in una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM;
b)se lo Stato membro firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera b, in:
i)una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
ii)una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui al punto a.
Ai fini della lettera b, punto i, del primo comma, ove applicabile, sezioni della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.
2.Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 58, paragrafo 5.
Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:
a)l'importo del contributo finanziario supplementare;
b)il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.
3.Per quanto attiene al programma PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo [21, paragrafo 2, lettera e,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fa parte degli stanziamenti di bilancio per la Voce 2 "Coesione e valori", sottomassimale "Coesione economica, sociale e territoriale".
Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 58. La Commissione e il Regno Unito e l’Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.
Essa è firmata prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo speciale programmi UE di applicare l’intera normativa dell’Unione per l’attuazione del programma.
CAPO IX
Disposizioni specifiche per la gestione diretta o indiretta
Articolo 60
Cooperazione delle regioni ultraperiferiche
1.Quando, previa consultazione dei soggetti interessati, un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3 del presente regolamento, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato. [Em.197]
2.Conformemente all'articolo [154, paragrafo 6, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati ad un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR].
3.Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo [157] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
4.Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] o di cui al regolamento (UE) [NDICI] o alla decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti, in particolare i capi I, III e V del titolo II del regolamento (UE) [NDICI].
Articolo 61
Investimenti interregionali in materia di innovazione
Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale. [Em.198]
Articolo 61 bis
Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE
La Commissione può dichiarare che gli aiuti a favore di progetti sostenuti dalla cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE. [Em.199]
CAPO X
Disposizioni finali
Articolo 62
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a partire [dal giorno successivo alla sua pubblicazione = data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2027.
3.La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 63
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo [108, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo4 del regolamento (UE) n.182/2011.
Articolo 64
Disposizioni transitorie
Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.
Articolo 65
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG
CCI
[15CARATTERI]
Titolo
[255]
Versione
Primo anno
[4]
Ultimo anno
[4]
Ammissibile a partire da
Ammissibile fino a
Numero della decisione della Commissione
Data della decisione della Commissione
Numero della decisione di modifica del programma
[20]
Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma
Regioni NUTS oggetto del programma
Componente di Interreg
1.Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche
1.1.Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg della componente 4)
1.2.Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, del fabbisogno comune di investimenti e della complementarità con altre forme di sostegno, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.
1.3.Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera c)
Tabella 1
Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato
Obiettivo specifico selezionato
ʰǰà
Motivazione della selezione
[2 000 per obiettivo]
2.ʰǰà [300]
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettere d) ed e)
2.1.Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)
Riferimento: Articolo17, paragrafo4, lettera d)
Campo di testo: [300]
[ ] ʰǰà conseguente ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3
2.1.1.Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato, per priorità diverse dall'assistenza tecnica)
Riferimento: Articolo17, paragrafo4, lettera e)
2.1.2.Tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)
Campo di testo [7000]
Elenco delle operazioni di importanza strategica programmate
Campo di testo [2000]
Per i programmi Interreg della componente 4:
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)
Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione
Campo di testo [7000]
2.1.3.Indicatori
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)
Tabella2: Indicatori di output
ʰǰà
Obiettivo specifico
ID
[5]
Indicatore
Unità di misura
[255]
Target intermedio (2024)
[200]
Target finale (2029)
[200]
Tabella3: Indicatori di risultato
ʰǰà
Obiettivo specifico
ID
Indicatore
Unità di misura
Valore di base
Anno di riferimento
Target finale (2029)
Fonte dei dati
Osservazioni
2.1.4.Principali gruppi di destinatari
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)
Campo di testo [7000]
2.1.5.Territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali
Riferimento: Articolo17, paragrafo4, lettera e), punto iv)
Campo di testo [7000]
2.1.6.Uso programmato degli strumenti finanziari
Riferimento: Articolo17, paragrafo4, lettera e), punto v)
Campo di testo [7000]
2.1.7.Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)
Tabella4: Dimensione 1 - Settore di intervento
ʰǰà n.
Fondo
Obiettivo specifico
Codice
Importo (EUR)
Tabella5: Dimensione 2 - Forma di finanziamento
ʰǰà n.
Fondo
Obiettivo specifico
Codice
Importo (EUR)
Tabella6: Dimensione 3 — meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
*Prima del riesame intermedio, la tabella comprende solo gli importi per gli anni 2021-2025
4.Azioni adottate per coinvolgere i partner del programma alla preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera h)
Campo di testo [10 000]
5.Approccio in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, compreso il bilancio previsto
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera i)
Campo di testo [10 000]
6.Disposizioni di attuazione
6.1.Autorità del programma
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera a)
Tabella 10
Autorità del programma
Nome dell'istituzione [255]
Contatto [200]
E-mail [200]
Autorità di gestione
Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)
Autorità di audit
Gruppo di rappresentanti revisori (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)
Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti
6.2.Procedura di costituzione del segretariato congiunto
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera b)
Campo di testo [3 500]
6.3Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi e i PTOM partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione
Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera c)
Campo di testo [10 500]
APPENDICI
—Mappa dell'area del programma
—Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
—Finanziamento non collegato ai costi
Appendice 1: Mappa dell'area del programma
Appendice 2: Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione
(articolo 88 CPR)
Data di presentazione della proposta
Versione attuale
A. Sintesi degli elementi principali
ʰǰà
Fondo
Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in % (stima)
Tipologia(e) di operazione
Denominazione degli indicatori corrispondenti
Unità di misura per l'indicatore
Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)
Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti
Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
B.Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)
L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?
Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna
1.5Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari
1.6Importo
1.7Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari
1.8Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)
1.9Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti
1.10Verifica del conseguimento dell'unità di misura
—descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura
—descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi
—descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti
1.11Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio
1.12Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato
C: Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):
2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:
3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.
4.Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.
5.Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:
Appendice 3: Finanziamento non collegato ai costi
Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione
(articolo 89 CPR)
Data di presentazione della proposta
Versione attuale
A. Sintesi degli elementi principali
ʰǰà
Fondo
Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi
Tipologia(e) di operazione
Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire
Denominazione degli indicatori corrispondenti
Unità di misura per l'indicatore
Codice
Descrizione
Importo complessivo interessato
B.Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", , del 20.9.2017.
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" , final, del 18.7.2017.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU Lxx, pag.y).
Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", del 24.10.2017.
Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag.13).
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
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Diritti fondamentali delle persone di origine africana
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa ()
–visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, ԴDzԳé l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,
–visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
–vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
–vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1),
–vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2),
–vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(3),
–vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio(4),
–viste la seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione (EU-MIDIS II), pubblicata a dicembre 2017 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la relazione della FRA sulle esperienze di discriminazione razziale e violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE(5),
–vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016(6),
–vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,
–visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche ԴDzԳé altre piattaforme e società del settore dei media sociali,
–vista la raccomandazione generale n. 34 del 3 ottobre 2011 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale contro le persone di origine africana,
–vista la risoluzione 68/237 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2013, che proclama il 2015-2024 "Decennio internazionale delle persone di origine africana",
–vista la risoluzione 69/16 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 novembre 2014, contenente il programma delle attività di attuazione del Decennio internazionale delle persone di origine africana,
–visti la dichiarazione di Durban e il programma d'azione della Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001, in cui si riconosce la realtà di razzismo, discriminazione e ingiustizia cui sono confrontate da secoli le persone di origine africana,
–viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),
–vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 19 settembre 2001 sul Codice europeo di etica della polizia(7),
–vista la considerazione dell'alto commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 25 luglio 2017 sul tema "Afrofobia: l'Europa dovrebbe affrontare questo retaggio del colonialismo e della tratta degli schiavi",
–visto il protocollo n.12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione,
–vista l'interrogazione alla Commissione sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (O-000022/2019 – B8-0016/2019),
–visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.considerando che l'espressione "persone di origine africana" può anche essere utilizzata nel contesto dei termini "afroeuropei", "africani europei", "neri europei", "afrocaraibici" o "neri caraibici" e si riferisce a persone di origine o discendenza africana che sono cittadini europei, nati o residenti in Europa;
B.considerando che i termini "afrofobia" e "razzismo contro i neri" fanno riferimento a una specifica forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all'esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana; che tale fenomeno è correlato alle strutture storicamente repressive del colonialismo e alla tratta transatlantica degli schiavi, come riconosciuto dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa;
C.considerando che, secondo le stime, in Europa vivono 15 milioni di persone di origine africana(8), anche se la raccolta di dati sulla parità negli Stati membri dell'UE non è sistematica né si basa sull'autoidentificazione e spesso non comprende i discendenti dei migranti o "i migranti di terza generazione" e oltre;
D.considerando che la FRA ha documentato che in Europa le minoranze provenienti dall'Africa subsahariana sono particolarmente esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli aspetti della vita(9);
E.considerando che, stando alla recente seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione, condotta dalla FRA(10), nei 12 mesi precedenti l'inchiesta i giovani intervistati di origine africana di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono stati vittime di molestie motivate dall'odio in percentuale maggiore (32%) rispetto agli intervistati più anziani, mentre le molestie online registrano la percentuale più elevata fra i giovani intervistati e diminuiscono con l'aumentare dell'età;
F.considerando che i trascorsi di ingiustizia nei confronti degli africani e delle persone di origine africana, fra cui la riduzione in schiavitù, i lavori forzati, l'apartheid razziale, i massacri e i genocidi nel quadro del colonialismo europeo e la tratta transatlantica degli schiavi, continuano a essere in larga misura misconosciuti e ignorati a livello istituzionale negli Stati membri dell'UE;
G.considerando che il perdurare di stereotipi discriminatori in alcune tradizioni di tutta Europa, compreso l'uso del trucco blackface, perpetua stereotipi profondamente radicati riguardanti le popolazioni di origine africana, che possono esacerbare la discriminazione;
H.considerando che è opportuno accogliere con favore e sostenere l'importante lavoro svolto dagli organismi nazionali per la parità e dalla rete europea degli organismi per la parità (Equinet);
I.considerando che la relazione annuale sui reati generati dall'odio, presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE(11), ha constatato che le persone di origine africana sono spesso vittime di violenza razzista e che, però, in vari paesi mancano l'assistenza legale e il sostegno finanziario per coloro i quali si stanno riprendendo da aggressioni violente;
J.considerando che la responsabilità primaria dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini spetta ai governi e quindi ad essi incombe la responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, compresa la violenza afrofoba, e perseguire i responsabili;
K.considerando che sono disponibili solo dati limitati sulla discriminazione razziale nel sistema scolastico; che, secondo le evidenze, nelle scuole degli Stati membri dell'UE i bambini di origine africana ottengono voti più bassi dei loro coetanei bianchi e il loro tasso di abbandono scolastico è nettamente superiore(12);
L.considerando che gli adulti e i bambini di origine africana sono sempre più vulnerabili quando si trovano in stato di fermo di polizia, con numerosi episodi di violenza e decessi registrati; che si ricorre in modo sistematico alla profilazione razziale, alle pratiche discriminatorie di fermo e perquisizione e di sorveglianza nell'ambito degli dell'abuso di potere nelle attività di contrasto, nella prevenzione della criminalità, nelle misure antiterrorismo o in materia di controllo dell'immigrazione;
M.considerando che esistono soluzioni giuridiche alla discriminazione e che occorrono rigorose e specifiche politiche per far fronte al razzismo strutturale subito dalle persone di origine africana in Europa, anche in materia di occupazione, istruzione, sanità, giustizia penale, partecipazione politica e impatto delle politiche e delle prassi in materia di migrazione e asilo;
N.considerando che in Europa le persone di origine africana sono vittime di discriminazione nel mercato immobiliare e di segregazione spaziale nelle zone a basso reddito, con alloggi di scarsa qualità e di dimensioni ridotte;
O.considerando che le persone di origine africana hanno contribuito in modo rilevante alla costruzione della società europea nel corso della storia e che un gran numero di esse è vittima di discriminazione sul mercato del lavoro;
P.considerando che le persone di origine africana sono rappresentate in modo sproporzionato tra le fasce di reddito più basse della popolazione europea;
Q.considerando che nell'Unione europea le persone di origine africana sono estremamente sottorappresentate nelle istituzioni politiche e legislative, a livello europeo, nazionale e locale;
R.considerando che i politici di origine africana continuano a essere oggetto di attacchi ignobili nella sfera pubblica, sia a livello nazionale che europeo;
S.considerando che il fenomeno del razzismo e della discriminazione nei confronti delle persone di origine africana è strutturale e spesso si interseca con altre forme di discriminazione e oppressione fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
T.considerando che di recente in Europa si è registrato un aumento degli attacchi di afrofobia direttamente rivolti contro i cittadini di paesi terzi, in modo particolare rifugiati e migranti;
1.invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a riconoscere che le persone di origine africana sono vittime di razzismo, discriminazione e xenofobia in particolare, ԴDzԳé di una disparità nell'esercizio dei diritti umani e dei diritti fondamentali in generale, il che costituisce la definizione stessa di razzismo strutturale, e che esse hanno diritto ad essere protette da tali disuguaglianze sia come individui che come gruppo, anche con misure positive per la promozione ed il pieno ed equo godimento dei loro diritti;
2.ritiene che una partecipazione attiva e significativa delle persone di origine africana a livello sociale, economico, politico e culturale sia fondamentale per far fronte al fenomeno dell'afrofobia e garantire l'inclusione di queste persone in Europa;
3.invita la Commissione a mettere a punto un quadro dell'UE per le strategie nazionali di inclusione sociale e integrazione delle persone di origine africana;
4.condanna fermamente qualsiasi attacco fisico o verbale contro persone di origine africana, sia nella sfera pubblica che in quella privata;
5.incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a riconoscere ufficialmente e a celebrare le vicende delle persone di origine africana in Europa, tra cui figurano anche le ingiustizie e i crimini contro l'umanità del passato e del presente, quali la schiavitù e la tratta transatlantica degli schiavi, o quelli commessi nell'ambito del colonialismo europeo, ԴDzԳé i grandi risultati e i contributi positivi delle persone di origine africana, riconoscendo ufficialmente a livello europeo e nazionale la giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi e istituendo i cosiddetti mesi della storia dei neri;
6.incoraggia gli Stati membri e le istituzioni europee a celebrare formalmente sia il decennio internazionale delle Nazioni Unite per le persone di origine africana che ad adottare misure efficaci per attuare il programma delle attività in uno spirito di riconoscimento, giustizia e sviluppo;
7.ricorda che alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per porre rimedio in modo significativo ed efficace alle ingiustizie e ai crimini contro l'umanità del passato, tenendo presente il loro impatto duraturo nel presente, di cui sono state vittime le persone di origine africana;
8.invita le istituzioni dell'UE e il resto degli Stati membri a seguire questo esempio, che può comprendere alcune forme di risarcimento, come la presentazione di scuse pubbliche e la restituzione dei manufatti rubati ai loro paesi di origine;
9.invita gli Stati membri a declassificare i loro archivi coloniali;
10.invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per combattere in modo sistematico le discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio e, insieme agli altri principali soggetti interessati, a mettere a punto risposte politiche e giuridiche a tali fenomeni che siano efficaci e basate su dati oggettivi; ritiene che qualora si dovessero raccogliere dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio, ciò dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi e atti xenofobi e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;
11.invita gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antirazzismo incentrate su un'analisi comparativa della situazione delle persone di origine africana in settori quali istruzione, alloggi, sanità, occupazione, mantenimento dell'ordine pubblico, servizi sociali, sistema giudiziario e partecipazione e rappresentanza politica e a incoraggiare la partecipazione delle persone di origine africana ai programmi televisivi e ad altri media, per far fronte in modo adeguato alla loro mancanza di rappresentanza, ԴDzԳé alla carenza di modelli per i minori di origine africana;
12.pone l'accento sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e la discriminazione e chiede di aumentare il sostegno finanziario a livello europeo, nazionale e locale destinato alle organizzazioni di base;
13.chiede alla Commissione di rivolgere una particolare attenzione alle persone di origine africana all'interno degli attuali programmi di finanziamento e del prossimo quadro pluriennale;
14.invita la Commissione a istituire un gruppo dedicato nell'ambito dei suoi pertinenti servizi, che si occupi nello specifico delle questioni connesse all'afrofobia;
15.ribadisce la necessità che gli Stati membri procedano all'attuazione e alla corretta applicazione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo particolare considerando il pregiudizio come aggravante per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica, al fine di provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;
16.invita gli Stati membri a reagire in modo efficace ai reati generati dall'odio, anche indagando sul pregiudizio quale motivazione per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica e a provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;
17.invita gli Stati membri a porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito dell'applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli dell'immigrazione e a riconoscere ufficialmente e a combattere le pratiche di illecita discriminazione e violenza impartendo alle autorità una formazione contraria al razzismo e al pregiudizio;
18.esorta gli Stati membri a denunciare e scoraggiare le tradizioni razziste e afrofobe;
19.invita gli Stati membri a monitorare il pregiudizio razziale all'interno dei loro sistemi giudiziari penali e di istruzione e dei loro servizi sociali e ad adottare misure proattive intese a garantire una giustizia equa e a migliorare le relazioni tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le comunità minoritarie, assicurare condizioni di parità nell'istruzione e migliorare le relazioni tra le autorità del settore dell'istruzione e le comunità minoritarie, ԴDzԳé garantire la parità dei servizi sociali e migliorare le relazioni tra le autorità preposte ai servizi sociali e le comunità minoritarie, con particolare riferimento alle comunità nere e alle persone di origine africana;
20.invita gli Stati membri a garantire che gli adulti e i minori di origine africana abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità e all'assistenza gratuita dalla discriminazione e dalla segregazione e a fornire, se necessario, adeguate misure di sostegno all'apprendimento; incoraggia gli Stati membri a inserire nei loro programmi di studio la storia delle persone di origine africana e a presentare una visione d'insieme del colonialismo e della schiavitù, che ne riconosca gli effetti negativi storici e contemporanei sulle persone di origine africana, ԴDzԳé a garantire che gli insegnanti ricevano una formazione adeguata a tale compito e siano adeguatamente preparati a gestire la diversità in classe;
21.invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere iniziative in materia di occupazione, imprenditorialità ed emancipazione economica a favore delle persone di origine africana, onde far fronte ai tassi di disoccupazione superiori alla media e alla discriminazione sul mercato del lavoro cui si trovano confrontate;
22.esorta gli Stati membri ad affrontare la discriminazione nei confronti delle persone di origine africana nel mercato immobiliare e ad adottare misure concrete per contrastare le disuguaglianze nell'accesso agli alloggi, garantendo altresì alloggi adeguati;
23.invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE, tenendo conto della legislazione e delle prassi vigenti, a garantire che migranti, rifugiati e richiedenti asilo possano entrare nell'UE attraverso canali sicuri e legali;
24.invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a provvedere concretamente affinché non vengano resi disponibili fondi dell'UE né vengano concessi sostegno o collaborazione ad organizzazioni o gruppi coinvolti o collegati alla riduzione in schiavitù, alla tratta, alla tortura e all'estorsione a danno di migranti neri e africani;
25.esorta le istituzioni europee ad adottare una strategia a favore della diversità e dell'inclusione della forza lavoro che stabilisca un piano strategico per la partecipazione delle minoranze etniche e razziali all'interno del loro organico, a integrazione degli sforzi in atto a tal fine;
26.invita i partiti e le fondazioni politiche a livello europeo, ԴDzԳé i parlamenti a tutti i livelli nell'UE, a sostenere e promuovere le iniziative intese a favorire la partecipazione politica delle persone di origine africana;
27.invita la Commissione a mantenere stretti contatti con attori internazionali quali l'OSCE, l'ONU, l'Unione africana e il Consiglio d'Europa e con altri partner internazionali, per combattere l'afrofobia a livello internazionale;
28.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri ԴDzԳé all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Cfr. Rete europea contro il razzismo "Afrofobia in Europa – Relazione ombra 2014-2015 dell'ENAR", disponibile all'indirizzo: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf
Cfr. seconda inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II) (2017) disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
–visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),
–visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
–vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3)(1),
–viste la risoluzione della commissione TAXE del 25 novembre 2015(2) e la risoluzione della commissione TAX2 del 6 luglio 2016(3) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,
–vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(4),
–visti i risultati della commissione d'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, presentati al Consiglio e alla Commissione il 13 dicembre 2017(5),
–visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento(6),
–viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi, tra cui LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più di recente, gli scandali "cum-ex", ԴDzԳé i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono, in particolare, banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,
–vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico(7),
–vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová(8),
–visti gli studi preparati dal servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo "Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts" (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE: stato di avanzamento, questioni ed effetti), "Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses" (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi e nei depositi doganali) e "An overview of shell companies in the European Union" (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea)(9),
–visti lo studio dal titolo "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues"(10) (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), lo studio dal titolo "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e lo studio dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali)(11),
–visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva(12),
–viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni con commissari e ministri e durante le missioni a Washington, Riga, Isola di Man, Estonia e Danimarca,
–visto il quadro ammodernato e più solido per l'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I(13) e ATAD II(14)) e le revisioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)(15),
–viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la CC(C)TB(16), il pacchetto sulla tassazione del digitale(17) e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR)(18), ԴDzԳé la posizione del Parlamento su tali proposte,
–viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° dicembre 1997 su un Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" e le relazioni periodiche di tale Gruppo al Consiglio ECOFIN,
–vista la lista del Consiglio relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottata il 5 dicembre 2017 e modificata sulla base del monitoraggio continuo degli impegni dei paesi terzi,
–vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),
–visto l'ammodernamento in corso del quadro dell'IVA, in particolare il regime definitivo dell'IVA,
–vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA(19),
–visto il nuovo quadro antiriciclaggio dell'UE approvato recentemente, in particolare dopo l'adozione della quarta (AMLD4)(20) e della quinta (AMLD5)(21) revisione della direttiva antiriciclaggio,
–viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro 28 Stati membri per non aver recepito in modo corretto la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale,
–visto il piano d'azione della Commissione, del 2 febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo ()(22),
–vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2018, dal titolo "Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari" (),
–vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio(23),
–visti la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma delle UIF dell'UE) - Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle UIF dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 giugno 2017 sul miglioramento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nell'UE (SWD(2017)0275),
–vista la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) e della Commissione, dell'11 luglio 2018, all'unità di analisi dell'intelligence finanziaria maltese (FIAU) sulle azioni necessarie per conformarsi alla direttiva antiriciclaggio e alla direttiva sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,
–vista la lettera del 7 dicembre 2018 inviata dal presidente della commissione TAX3 al rappresentante permanente di Malta presso l'UE, S.E. Daniel Azzopardi, con la richiesta di chiarimenti in merito alla società "17 Black",
–viste le indagini e le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato(24),
–vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2018, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (),
–visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;
–vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;
–visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,
–vista la risoluzione sul programma d'azione di Addis Abeba adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,
–vista la relazione del gruppo ad alto livello sui flussi finanziari illeciti provenienti dall'Africa, commissionata congiuntamente dalla conferenza dei ministri africani delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico della Commissione dell'Unione africana (CUA)/Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (ECA),
–vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (), in cui la Commissione ha altresì chiesto all'UE di "dare il buon esempio",
–viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(25), e del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea(26),
–visto l'obbligo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di rispettare in ogni momento le norme sulla vita privata,
–vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (),
–vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE" (),
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 dal titolo "I partenariati di sviluppo dell'UE e la sfida posta dagli accordi fiscali internazionali",
–visto l'articolo 52 del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (A8-0170/2019),
1.Introduzione generale per la definizione del contesto
1.1.Cambiamenti
1.afferma che le norme fiscali esistenti spesso non sono in grado di tenere il passo con la crescente rapidità dell'economia; ricorda che le attuali norme fiscali nazionali e internazionali sono state concepite, nella maggior parte dei casi, all'inizio del XXsecolo; afferma che sussiste la necessità urgente e continua di riformare le norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e nazionali, siano idonei rispetto alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXIsecolo; prende atto della comprensione generale del fatto che gli attuali regimi fiscali e metodi contabili non dispongono dei mezzi per tenere il passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino la loro giusta quota di imposte;
2.sottolinea che il Parlamento europeo ha apportato un contributo sostanziale alla lotta contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, emersi tra l'altro nei casi LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks, e cum-ex, in particolare grazie al lavoro delle commissioni speciali TAXE, TAX2(27) e TAX3, della commissione d'inchiesta PANA e della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);
3.accoglie con favore il fatto che nel corso dell'attuale legislatura la Commissione ha presentato 26 proposte legislative volte a eliminare alcune delle lacune, a migliorare la lotta contro i reati finanziari e la pianificazione fiscale aggressiva e ad aumentare l'efficienza nella riscossione delle imposte e l'equità fiscale; deplora profondamente la mancanza di progressi in seno al Consiglio in merito a importanti iniziative in materia di riforma dell'imposta sulle società che non sono ancora state completate a causa della mancanza di un'autentica volontà politica; chiede di adottare rapidamente le iniziative dell'UE che non sono ancora state completate e di monitorarne con attenzione l'attuazione per garantire l'efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;
4.ricorda che una giurisdizione fiscale ha il controllo solo delle questioni fiscali relative al suo territorio, mentre i flussi economici e alcuni contribuenti come le imprese multinazionali e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali operano a livello globale;
5.sottolinea che la definizione delle basi imponibili impone di essere in possesso del quadro completo della situazione del contribuente, compresi gli elementi che sono al di fuori di una data giurisdizione fiscale, e di determinare quale elemento si riferisce a quale giurisdizione; rileva che ciò richiede anche che tali basi imponibili siano ripartite tra le giurisdizioni fiscali al fine di evitare la doppia imposizione e la doppia non imposizione; afferma che dovrebbe essere data priorità all'eliminazione della doppia non imposizione e al fatto di garantire che venga affrontata la questione della doppia imposizione;
6.ritiene che tutte le istituzioni dell'UE, e gli Stati membri, debbano compiere sforzi per spiegare ai cittadini il lavoro svolto nel settore fiscale e le azioni intraprese per porre rimedio ai problemi e alle lacune esistenti; ritiene che l'UE debba adottare un'ampia strategia in base alla quale l'UE sostenga, attraverso le politiche pertinenti, gli Stati membri a passare dai loro attuali sistemi fiscali dannosi a un sistema fiscale compatibile con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati dell'UE;
7.osserva che i flussi economici(28) e le opportunità di cambiare la residenza fiscale sono notevolmente aumentati; avverte che alcuni nuovi fenomeni(29) sono intrinsecamente opachi o agevolano l'opacità, consentendo la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro;
8. deplora il fatto che alcuni Stati membri confischino la base imponibile di altri Stati membri attirando utili generati altrove, consentendo così alle imprese di ridurre artificialmente la propria base imponibile; evidenzia che questa pratica non solo danneggia il principio di solidarietà dell'UE, ma conduce anche a una redistribuzione della ricchezza nei confronti delle imprese multinazionali e dei loro azionisti a spese dei cittadini dell'UE; esprime sostegno nei confronti dell'importante lavoro degli accademici e dei giornalisti che aiutano a far luce su queste pratiche;
1.2.Obiettivo della tassazione e impatto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, delle pratiche fiscali dannose e del riciclaggio di denaro sulle società europee
9.ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nella definizione di una società equa e di una economia forte, difendendo nel contempo il contratto sociale e lo Stato di diritto; osserva che un sistema fiscale equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le disuguaglianze, non solo attraverso il finanziamento della spesa pubblica a sostegno della mobilità sociale, ma anche mediante la riduzione delle disparità di reddito; sottolinea che la politica fiscale può esercitare una notevole influenza sulle decisioni in materia di occupazione, sui livelli degli investimenti e sulla volontà delle imprese ad espandersi;
10.sottolinea che la priorità più urgente è ridurre il divario fiscale derivante dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale, dalla pianificazione fiscale aggressiva e dal riciclaggio di denaro e il loro impatto sui bilanci nazionali e dell'UE, al fine di garantire parità di condizioni ed equità fiscale tra tutti i contribuenti, lottare contro l'aumento della disuguaglianza e rafforzare la fiducia nel processo democratico di elaborazione delle politiche, garantendo che gli autori delle frodi non dispongano di un vantaggio fiscale competitivo rispetto ai contribuenti onesti;
11.sottolinea che gli sforzi congiunti a livello dell'UE e nazionale sono fondamentali per difendere i bilanci dell'UE e nazionali dalle perdite dovute a imposte non pagate; osserva che solo attraverso gettiti fiscali riscossi in modo integrale ed efficiente gli Stati possono fornire, tra l'altro, servizi pubblici di qualità, compresi istruzione a prezzi accessibili, assistenza sanitaria e alloggi, sicurezza, controllo della criminalità, risposta alle emergenze, sicurezza e assistenza sociale, applicazione delle norme sul lavoro e in materia di ambiente, lotta contro il cambiamento climatico, promozione della parità di genere, trasporti pubblici e infrastrutture essenziali al fine di promuovere e, se necessario, stabilizzare lo sviluppo socialmente equilibrato, onde progredire verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
12.ritiene che i recenti sviluppi in materia di tassazione e riscossione delle imposte, che hanno spostato l'incidenza fiscale dal patrimonio al reddito, dai redditi di capitale ai redditi da lavoro e ai consumi, dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) e dal settore finanziario all'economia reale, abbiano avuto un impatto sproporzionato sulle donne e sulle persone a basso reddito, che di norma dipendono maggiormente dal reddito da lavoro e spendono una quota maggiore del loro reddito per i consumi(30); osserva che tra i più benestanti si riscontrano tassi più elevati di evasione fiscale(31); invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte legislative in materia fiscale e di antiriciclaggio, dell'impatto sullo sviluppo sociale, compresa l'uguaglianza di genere e le altre politiche summenzionate;
1.3.Rischi e benefici legati alle transazioni in contanti
13.sottolinea che le transazioni in contanti restano un rischio molto elevato in termini di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, compresa la frode in materia di IVA, nonostante i loro benefici, quali l'accessibilità e la velocità; rileva che alcuni Stati membri dispongono già di restrizioni sui pagamenti in contanti; osserva inoltre che, mentre le norme relative ai controlli sul denaro contante presso le frontiere esterne dell'UE sono state armonizzate, le norme tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di denaro contante all'interno dei confini dell'UE variano;
14.rileva che la frammentazione e la natura divergente di tali misure possono perturbare il corretto funzionamento del mercato interno; invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta sulle restrizioni europee ai pagamenti in contanti, pur mantenendo il contante come mezzo di pagamento; osserva inoltre che le banconote in euro di taglio elevato presentano un rischio più alto in termini di riciclaggio di denaro; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea (BCE) abbia annunciato nel 2016 che non emetterà più nuove banconote da 500EUR(anche se quelle in circolazione rimangono a corso legale); invita la BCE a elaborare un calendario per eliminare gradualmente la possibilità di utilizzare le banconote da 500EUR;
1.4.Valutazione quantitativa
15.sottolinea che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva comportano una perdita di risorse per i bilanci nazionali e dell'Unione europea(32); riconosce che la quantificazione di tali perdite non è semplice; rileva tuttavia che l'aumento dei requisiti di trasparenza non solo fornirebbe dati migliori, ma contribuirebbe anche a ridurre l'opacità;
16.osserva che diverse valutazioni hanno cercato di quantificare l'entità delle perdite dovute alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che nessuna di queste ha fornito un quadro sufficientemente ampio a causa della natura dei dati o della loro mancanza; osserva che alcune delle valutazioni recenti si integrano a vicenda, sulla base di metodologie diverse ma complementari;
17.osserva che, a tutt'oggi, mentre la Commissione effettua una stima del divario dell'IVA per l'UE, solo quindici Stati membri preparano le proprie stime nazionali in materia di divario fiscale; invita ciascuno Stato membro, sotto la guida della Commissione, ad elaborare una stima completa del divario fiscale, non limitata all'IVA e comprendente una valutazione del costo di tutti gli incentivi fiscali;
18.deplora ancora una volta la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'ampiezza dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale e sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie idonee e trasparenti per quantificare la portata di questi fenomeni e il loro impatto sulle finanze pubbliche, sulle attività economiche e sugli investimenti pubblici nei paesi(33); evidenzia l'importanza dell'indipendenza politica e finanziaria degli istituti di statistica al fine di assicurare l'affidabilità dei dati statistici; chiede l'assistenza tecnica di Eurostat per raccogliere statistiche complete e accurate, in modo che siano fornite in un formato digitale comparabile e facilmente coordinato;
19.ricorda, in particolare, la valutazione empirica, effettuata nel 2015, dell'ampiezza delle perdite annuali di gettito provocate dalla pianificazione fiscale aggressiva delle società nell'UE; osserva che secondo la valutazione, tali perdite oscillano tra 50 e 70 miliardi di EUR (la somma persa per il solo trasferimento degli utili, equivalente ad almeno il 17% del gettito dell'imposta sul reddito delle società nel 2013 e allo 0,4% del PIL) e tra 160 e 190 miliardi di EUR (se si aggiungono gli accordi fiscali personalizzati per le grandi imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione);
20.chiede al Consiglio e agli Stati membri di assegnare la priorità, in particolare con il sostegno del programma Fiscalis, ai progetti finalizzati a quantificare l'ampiezza dell'elusione fiscale, al fine di affrontare meglio l'attuale divario fiscale; sottolinea che il Parlamento europeo ha approvato(34) un incremento nell'ambito del programma Fiscalis; sollecita gli Stati membri, sotto il coordinamento della Commissione, a stimare i loro divari fiscali e a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale;
21.osserva che il documento di lavoro del FMI(35) stima le perdite mondiali dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e relative ai paradisi fiscali in circa 600 miliardi di USD all'anno; rileva che le stime approssimative a lungo termine del FMI sono di circa 400 miliardi di USD per i paesi OCSE (l'1% del loro PIL) e di 200 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo (l'1,3% del loro PIL);
22.accoglie con favore le recenti stime della economia non osservata - spesso denominata economia sommersa - del sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell'Unione europea(36), che fornisce un'indicazione più ampia dell'evasione fiscale; sottolinea che il valore dell'economia non osservata misura le attività economiche che potrebbero non essere rilevate nelle fonti dei dati di base utilizzate per l'elaborazione dei conti nazionali;
23.sottolinea che quasi il 40% degli utili delle imprese multinazionali viene trasferito, ogni anno, in paradisi fiscali in tutto il mondo, laddove alcuni paesi dell'Unione europea sembrano registrare le perdite maggiori a causa del trasferimento degli utili, in quanto il 35% degli utili trasferiti proviene da paesi dell'UE, seguiti dai paesi in via di sviluppo (30%)(37); evidenzia che circa l'80% degli utili trasferiti a partire da numerosi Stati membri dell'UE è destinato a un numero esiguo di Stati membri dell'UE o passa attraverso di essi; sottolinea che le imprese multinazionali possono pagare fino al 30% in meno d'imposta rispetto ai concorrenti nazionali e che la pianificazione fiscale aggressiva distorce la concorrenza per le imprese nazionali, in particolare le PMI;
24.rileva che le ultime stime dell'evasione fiscale nell'UE indicano una cifra di circa 825 miliardi di EUR all'anno(38);
25.osserva che le imprese multinazionali ascoltate dalla commissione TAX3 producono le proprie stime relative alle aliquote d'imposta effettive(39); sottolinea che tali stime sono messe in discussione da alcuni esperti;
26.chiede che siano raccolte statistiche in merito a transazioni di grandi dimensioni nei porti franchi, nei depositi doganali e nelle zone economiche speciali, ԴDzԳé sulle rivelazioni fatte da intermediari e informatori;
1.5.Frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva
27.ricorda che la lotta contro l'evasione fiscale e la frode ha come obiettivo gli atti illeciti, mentre la lotta contro l'elusione fiscale fa fronte a situazioni che sfruttano le lacune nella legge o rientrano nei limiti della legge – salvo che siano ritenute illegali dalle autorità fiscali o, in ultima istanza, dalle autorità giudiziarie – ma che sono contrarie al suo spirito; chiede pertanto una semplificazione del quadro fiscale;
28.ricorda che migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte nei paesi dell'UE potrebbe contribuire a ridurre i reati legati all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro che ne conseguono;
29.ricorda che la pianificazione fiscale aggressiva descrive l'istituzione di un sistema fiscale finalizzato a ridurre il debito d'imposta con l'ausilio dei tecnicismi di un regime fiscale o dell'arbitraggio tra due o più regimi fiscali in modo contrario allo spirito della legge;
30.accoglie con favore la risposta della Commissione alle richieste formulate nelle risoluzioni TAXE, TAX2 e PANA per individuare meglio la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche fiscali dannose;
31.invita la Commissione e il Consiglio a proporre e ad adottare una definizione completa e specifica degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva, basandosi sia sugli elementi identificati nella quinta revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6)(40) sia sugli studi e le raccomandazioni(41) pertinenti della Commissione; sottolinea che tali chiari indicatori possono basarsi, se del caso, su norme concordate a livello internazionale; invita gli Stati membri a utilizzare tali indicatori come base per abrogare tutte le pratiche fiscali dannose che derivano dalle scappatoie fiscali esistenti; invita la Commissione e il Consiglio ad aggiornare regolarmente tali indicatori qualora emergano nuove disposizioni o pratiche di pianificazione fiscale aggressiva;
32.sottolinea la somiglianza tra le imprese contribuenti e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali nell'uso di strutture societarie e strutture analoghe, come i trust e le sedi offshore, ai fini della pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia il ruolo degli intermediari(42) nella creazione di tali sistemi; ricorda, in tale contesto, che la maggior parte del reddito degli individui con ampie disponibilità patrimoniali giunge sotto forma di plusvalenze anziché come retribuzioni;
33.accoglie con favore la valutazione della Commissione e l'inclusione degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva nelle relazioni per paese del semestre europeo 2018; chiede che tale valutazione diventi un elemento abituale, per garantire parità di condizioni nel mercato interno dell'UE ԴDzԳé una maggiore stabilità delle entrate pubbliche nel lungo periodo; invita la Commissione a garantire un seguito chiaro per porre fine alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, se del caso sotto forma di raccomandazioni formali;
34.ribadisce l'invito alle imprese, in quanto contribuenti, ad adempiere pienamente ai loro obblighi fiscali e ad astenersi da una pianificazione fiscale aggressiva che porti all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, così come dalle pratiche fiscali dannose, ԴDzԳé a vedere in una strategia equa in materia di tassazione una parte importante della loro responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali al fine di garantire la fiducia dei contribuenti nei sistemi fiscali;
35.esorta gli Stati membri che partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata ad accordarsi quanto prima possibile sull'adozione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), riconoscendo nel contempo che una soluzione globale sarebbe la più appropriata;
2.Tassazione delle imprese
36.ricorda che le opportunità di scegliere un luogo per l'attività economica o ai fini della residenza sulla base del quadro normativo sono aumentate con la globalizzazione e la digitalizzazione;
37.ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo l'attività economica effettiva, sostanziale e autentica e la creazione di valore o, nel caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo; sottolinea che ciò può essere conseguito adottando la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) nell'UE con una distribuzione adeguata ed equa, che comprenda tra l'altro tutti i beni materiali;
38.rileva che nella direttiva ATAD I l'UE ha adottato una tassazione in uscita, per consentire agli Stati membri di tassare il valore economico delle plusvalenze generate nel loro territorio, anche quando la plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita; ritiene che il principio della tassazione degli utili realizzati negli Stati membri prima che lascino l'Unione dovrebbe essere rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla fonte coordinate sugli interessi e sui canoni, in modo da eliminare le scappatoie esistenti ed evitare che gli utili lascino l'UE senza essere tassati; invita il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta relativa agli interessi e ai canoni(43); osserva che i trattati fiscali spesso riducono l'aliquota della ritenuta alla fonte al fine di evitare la doppia imposizione(44);
39.ribadisce che l'adeguamento delle norme fiscali internazionali deve rispondere all'evasione derivante dall'eventuale sfruttamento dell'interazione tra le disposizioni fiscali nazionali e le reti di trattati fiscali, con conseguente erosione della base imponibile e doppia non imposizione, garantendo nel contempo che non vi sia doppia tassazione;
2.1.Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e relativa attuazione nell'UE: direttiva antielusione
40.riconosce che il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili guidato dal G20/OCSE intendeva affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che portano a pratiche BEPS, attraverso una maggiore coerenza delle norme fiscali nei vari paesi, il rafforzamento dei requisiti sostanziali e il miglioramento della trasparenza e della certezza; afferma, tuttavia, che il grado di volontà e l'impegno a collaborare al piano d'azione BEPS dell'OCSE varia tra i paesi e tra le azioni specifiche interessate;
41.rileva che il piano d'azione BEPS in 15 punti del G20/OCSE, volto ad affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che danno origine alle pratiche BEPS, è in fase di attuazione e di monitoraggio e che sono in corso ulteriori discussioni, in un contesto più ampio rispetto a quello dei soli paesi partecipanti iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; invita pertanto gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che le scappatoie fiscali rimanenti e i quesiti fiscali irrisolti come la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi siano disciplinati dall'attuale quadro internazionale, al fine di contrastare le pratiche BEPS; accoglie con favore l'iniziativa del Quadro inclusivo per discutere e trovare un consenso globale su una migliore ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi;
42.prende atto del fatto che le azioni richiedono un'attuazione; prende atto della nota strategica(45) del Quadro inclusivo sul BEPS, che mira a individuare possibili soluzioni alle sfide individuate relative alla tassazione dell'economia digitale;
43.osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali contro le pratiche fiscali dannose (come l'imposta del Regno Unito sugli utili trasferiti e le disposizioni GILTI (redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un'aliquota d'imposta minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione di tali misure da parte dell'UE; osserva che, contrariamente a tali misure unilaterali, generalmente l'UE promuove soluzioni multilaterali e consensuali per gestire un'equa ripartizione dei diritti di imposizione; sottolinea che, ad esempio, l'UE dà la priorità a una soluzione globale per la tassazione del settore digitale, ma propone comunque una imposta sui servizi digitali nell'UE, dato che le discussioni a livello globale procedono a rilento;
44.ricorda che il "pacchetto antievasione" UE del 2016 integra le disposizioni esistenti in modo da attuare a livello dell'UE le 15 azioni BEPS nel mercato unico in maniera coordinata;
45.accoglie con favore l'adozione delle direttive ATAD I e ATAD II da parte dell'UE; osserva che esse prevedono una tassazione più equa in quanto stabiliscono un livello minimo di protezione contro l'elusione dell'imposta sulle società in tutta l'UE e garantiscono alle imprese un ambiente più equo e più stabile, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta; accoglie con favore le disposizioni sui disallineamenti da ibridi per contrastare la doppia non imposizione, al fine di eliminare i disallineamenti esistenti ed evitare la creazione di ulteriori disallineamenti, sia tra Stati membri che con paesi terzi;
46.accoglie con favore le disposizioni sulle società estere controllate (SEC) inserite nella direttiva ATADI per garantire che gli utili realizzati da società collegate stabilite in paesi con un livello di tassazione basso o inesistente siano effettivamente assoggettati a imposta; riconosce che tali disposizioni evitano che l'assenza o la diversità delle norme nazionali sulle SEC all'interno dell'Unione provochino distorsioni del funzionamento del mercato interno escludendo costruzioni di puro artificio, come chiesto ripetutamente dal Parlamento; deplora la coesistenza di due approcci nell'attuazione delle norme SEC nella direttiva ATADI e invita gli Stati membri ad attuare unicamente le norme SEC più semplici ed efficaci, come quelle di cui all'articolo7, paragrafo2, letteraa), della direttiva ATADI;
47.accoglie con favore la norma generale antiabuso ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, prevista dalla direttiva ATAD I, che consente agli Stati membri di ignorare le costruzioni che non sono genuine e, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, sono finalizzate unicamente a ottenere un vantaggio fiscale; ribadisce la sua reiterata richiesta di adottare una norma antiabuso generale, rigorosa e comune, segnatamente nella normativa esistente e in particolare nella direttiva sulle società madri e figlie, nella direttiva sulle fusioni e nella direttiva sugli interessi e i canoni;
48.ribadisce la sua richiesta di una definizione chiara di stabile organizzazione e presenza economica significativa, affinché le società non possano evitare in modo artificioso di avere una presenza imponibile in uno Stato membro in cui svolgono attività economiche;
49.chiede che sia completato il lavoro svolto in seno al Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) sullo sviluppo di buone pratiche ԴDzԳé il monitoraggio della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri;
50.ricorda le sue preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei prezzi di trasferimento nella pianificazione fiscale aggressiva e rammenta pertanto la necessità di prendere adeguati provvedimenti e migliorare il quadro sui prezzi di trasferimento per combattere questo fenomeno; sottolinea la necessità di garantire che tali prezzi rispecchino la realtà economica e forniscano certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle imprese che operano nell'Unione, e di ridurre il rischio di un uso improprio delle norme a fini di trasferimento degli utili, tenuto conto delle linee guida dell'OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali(46); rileva che, come ripetutamente sottolineato da numerosi esperti e pubblicazioni, il ricorso al "concetto di entità indipendente" o al "principio di piena concorrenza" costituisce uno dei principali fattori che permettono le pratiche fiscali dannose(47);
51.sottolinea che le azioni intraprese dall'UE per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ԴDzԳé la pianificazione fiscale aggressiva hanno fornito alle autorità fiscali una serie di strumenti aggiornati per garantire un'equa riscossione delle imposte pur mantenendo la competitività delle imprese europee; sottolinea che la responsabilità di utilizzare in modo efficace tali strumenti dovrebbe ricadere sulle autorità fiscali, senza imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti responsabili, in particolare le PMI;
52.riconosce che il nuovo flusso di informazioni alle autorità fiscali in seguito all'adozione delle direttive ATAD I e DAC4 comporta la necessità di prevedere risorse adeguate per garantire l'uso più efficiente di tali informazioni e ridurre l'attuale divario fiscale; invita tutti gli Stati membri a garantire che gli strumenti utilizzati dalle autorità siano sufficienti e adeguati a utilizzare tali informazioni e combinare e sottoporre a controlli incrociati le informazioni provenienti da fonti e insiemi di dati diversi;
2.2.Rafforzamento delle azioni dell'UE per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e integrare il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)
2.2.1.Controllo dei regimi fiscali degli Stati membri e del contesto fiscale globale – pianificazione fiscale aggressiva nell'UE (semestre europeo)
53.si compiace che i regimi fiscali e il contesto fiscale globale degli Stati membri siano entrati a far parte del semestre europeo, in linea con l'invito in tal senso rivolto dal Parlamento europeo(48); accoglie con favore gli studi e i dati elaborati dalla Commissione(49), che consentono di affrontare meglio le situazioni che forniscono indicatori economici sulla pianificazione fiscale aggressiva, danno un'indicazione chiara dell'esposizione alla pianificazione fiscale e offrono a tutti gli Stati membri una ricca banca dati sul fenomeno; sottolinea che gli Stati membri, secondo lo spirito di una leale cooperazione, non devono facilitare la creazione di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva che siano incompatibili con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati UE;
54.chiede che a questi nuovi indicatori fiscali per il semestre europeo sia attribuito lo stesso valore degli indicatori relativi al controllo della spesa; sottolinea il vantaggio di fornire al semestre europeo questa dimensione fiscale, in quanto ciò consentirà di combattere alcune pratiche fiscali dannose che finora non erano state affrontate attraverso la direttiva ATAD e altre normative europee esistenti;
55.accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC6 definisca le caratteristiche dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che gli intermediari devono comunicare all'amministrazione fiscale per consentirle di valutarli; si compiace che tali caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale aggressiva possano essere aggiornate laddove emergono nuovi meccanismi o nuove pratiche; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantirne l'efficienza;
56.invita il Gruppo "Codice di condotta" a riferire a cadenza annuale al Consiglio e al Parlamento sui principali meccanismi notificati negli Stati membri, per consentire ai decisori di restare al passo con i nuovi sistemi fiscali elaborati e adottare le contromisure eventualmente necessarie;
57.chiede che sia le istituzioni dell'UE che gli Stati membri garantiscano che i contratti degli appalti pubblici non favoriscano l'elusione fiscale da parte dei fornitori; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero monitorare e garantire che le società o altri soggetti giuridici coinvolti nelle gare e nei contratti di appalto non siano dediti alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a chiarire le pratiche esistenti in materia di appalti ai sensi della direttiva UE sugli appalti e, se necessario, proporre un aggiornamento della direttiva che non vieti l'applicazione di considerazioni fiscali come criteri di esclusione o addirittura di selezione negli appalti pubblici;
58.invita la Commissione a pubblicare una proposta che obblighi gli Stati membri a garantire che gli operatori economici partecipanti a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettino un livello minimo di trasparenza in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione pubblica paese per paese e la trasparenza degli assetti proprietari;
59.invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta finalizzata ad abrogare i cosiddetti "patent box" e invita gli Stati membri a favorire un sostegno non dannoso e, se del caso, diretto per le attività di ricerca e sviluppo; sottolinea che è necessario definire attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto nei casi in cui vi è un impatto positivo sull'occupazione e la crescita ed escludendo qualsiasi rischio di creare nuove scappatoie nel sistema tributario;
60.ribadisce nel frattempo il suo invito a garantire che gli "patent box" abbiano una correlazione reale con l'attività economica, ad esempio attraverso verifiche delle spese, e non creino distorsioni della concorrenza; osserva che il ruolo crescente che assumono le attività immateriali nella catena del valore delle società multinazionali; prende atto del miglioramento della definizione dei costi di ricerca e sviluppo nella proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB); appoggia la posizione del Parlamento che consiste nel privilegiare i crediti d'imposta per spese reali di ricerca e sviluppo anziché sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo;
2.2.2.Migliore cooperazione in materia di fiscalità, compresa la CCCTB
61.sottolinea che la politica fiscale nell'Unione europea dovrebbe essere incentrata sia sulla lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva che sull'agevolazione dell'attività economica transfrontaliera mediante la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e la formulazione di politiche fiscali intelligenti;
62.sottolinea che esistono molti ostacoli di natura fiscale all'attività economica transfrontaliera; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico(50); esorta la Commissione ad adottare un piano d'azione che affronti tali ostacoli in via prioritaria;
63.si compiace del rilancio del progetto CCCTB con l'adozione da parte della Commissione delle proposte collegate sulla CCTB e sulla CCCTB; sottolinea che, una volta attuata pienamente, la CCCTB eliminerà le scappatoie tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare i prezzi di trasferimento;
64.invita il Consiglio ad adottare e attuare rapidamente e simultaneamente le due proposte, tenendo conto del parere del Parlamento che già prevede il concetto di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione che eliminerebbero le rimanenti scappatoie che consentono l'elusione fiscale e favorirebbero parità di condizioni in vista della digitalizzazione; deplora il continuo rifiuto da parte di alcuni Stati membri di trovare una soluzione e invita gli Stati membri ad avvicinare le loro posizioni divergenti;
65.ricorda che l'applicazione della C(C)CTB dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione di norme contabili comuni e da un'adeguata armonizzazione delle prassi amministrative;
66.ricorda che per porre fine alla pratica del trasferimento degli utili e introdurre il principio secondo cui si versano le imposte nel luogo in cui si genera un profitto, la CCTB e la CCCTB dovrebbero essere introdotte simultaneamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare una nuova proposta basata sull'articolo 116 TFUE, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria per emanare la legislazione necessaria qualora il Consiglio non adotti una decisione unanime sulla proposta di istituire una CCCTB;
2.2.3.Tassazione digitale delle imprese
67.rileva che il fenomeno della digitalizzazione ha creato una nuova situazione di mercato in cui le imprese digitali e digitalizzate possono cogliere le opportunità offerte dai mercati locali senza avere una presenza fisica, e quindi tassabile, in tale mercato, con conseguenti condizioni disomogenee e svantaggi per le imprese tradizionali; osserva che nell'UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali(51);
68.sottolinea, in questo contesto, il passaggio graduale dalla produzione tangibile alle attività immateriali nella catena di valore delle imprese multinazionali, come si evince dai relativi tassi di crescita della riscossione dei canoni e dei diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5% annuo) rispetto agli scambi di beni e gli investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno)(52); deplora che le imprese digitali non paghino quasi nessuna imposta in alcuni Stati membri, nonostante la loro significativa presenza digitale e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;
69.ritiene che l'UE dovrebbe permettere un contesto più favorevole per le imprese, al fine di conseguire il regolare funzionamento del mercato unico digitale, pur garantendo una tassazione equa dell'economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia nel suo insieme, il luogo in cui viene creato il valore dovrebbe tenere conto del contributo degli utenti e delle informazioni raccolte sul comportamento dei consumatori online;
70.sottolinea che la mancanza di un approccio comune dell'Unione in materia di tassazione dell'economia digitale indurrà, e anzi ha già indotto, gli Stati membri ad adottare soluzioni unilaterali che comporteranno un arbitraggio normativo e la frammentazione del mercato unico e potrebbero inoltre diventare un onere per le imprese che operano a livello transfrontaliero ԴDzԳé per le autorità fiscali;
71.prende atto del ruolo guida svolto dalla Commissione e da taluni Stati membri nel dibattito globale sulla tassazione dell'economia digitalizzata; incoraggia gli Stati membri a proseguire il loro lavoro proattivo a livello di OCSE e di Nazioni Unite, in particolare attraverso il processo introdotto dal quadro inclusivo sulla BEPS nella sua nota politica(53); ricorda, tuttavia, che l'UE non deve attendere una soluzione globale ma agire immediatamente;
72.accoglie con favore il pacchetto fiscale digitale adottato dalla Commissione il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, che Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia abbiano mantenuto le loro riserve o la loro fondamentale opposizione al pacchetto relativo all'imposta sui servizi digitali durante la riunione ECOFIN del 12 marzo 2019(54);
73.sottolinea che l'accordo su ciò che costituisce stabile organizzazione digitale, l'unico finora raggiunto, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non risolve la questione della ripartizione della base imponibile;
74.invita gli Stati membri che intendono considerare la possibilità di istituire un'imposta digitale a procedere in tal senso nel quadro di una cooperazione rafforzata al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico, come sta già avvenendo a livello di singoli Stati membri che stanno valutando l'introduzione di soluzioni nazionali;
75.è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale; ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza più eque nei mercati locali; invita gli Stati membri dell'UE a discutere, adottare e attuare quanto prima la soluzione a lungo termine riguardante la tassazione dell'economia digitale (sulla presenza digitale significativa) affinché l'UE continui a essere un precursore a livello globale; sottolinea che la soluzione a lungo termine proposta dalla Commissione dovrebbe costituire la base per gli ulteriori lavori a livello internazionale;
76.prende atto che i cittadini dell'UE chiedono a gran voce un'imposta sui servizi digitali; ricorda che secondo i sondaggi effettuati l'80% dei cittadini di Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca è a favore di un'imposta sui servizi digitali e ritiene che l'UE dovrebbe svolgere in ruolo guida negli sforzi internazionali; sottolinea altresì che la maggioranza dei cittadini intervistati desidera che l'imposta sui servizi digitali abbia un ampio ambito di applicazione(55);
77.invita gli Stati membri a garantire che l'"imposta sui servizi digitali" sia una misura provvisoria, prevedendo una "clausola di caducità" nella proposta di direttiva del Consiglio del 21 marzo 2018 su un sistema comune di imposizione sul gettito derivante dalla fornitura di taluni servizi digitali(56) (), e accelerando la discussione sulla presenza digitale significativa;
2.2.4.Una tassazione efficace
78.osserva che le aliquote nominali dell'imposta sulle società sono diminuite a livello dell'UE, passando da una media del 32% nel 2000 al 21,9% nel 2018(57), il che rappresenta un calo del 32%; esprime preoccupazione per le implicazioni di tale concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; osserva che il primo progetto BEPS del G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; si compiace dell'annuncio che, entro il 2020, il quadro inclusivo sulla BEPS esaminerà "senza pregiudiziali" diritti di imposizione fiscale che rafforzeranno la capacità delle giurisdizioni di tassare gli utili qualora l'altra giurisdizione avente diritti di imposizione applichi a tali utili un basso tasso di tassazione effettiva(58), il che si traduce in un'imposizione minima effettiva; osserva che, come indicato nel quadro inclusivo sulla BEPS, l'attuale lavoro condotto dall'OCSE non comporta modifiche del fatto che i paesi o le giurisdizioni sono liberi di fissare le proprie aliquote d'imposta o di non avere alcun regime fiscale sul reddito delle società(59);
79.accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale(60), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea sul processo di redazione della lista UE (criterio di tassazione equa 2.2 della lista UE);
80.prende atto delle discrepanze tra le stime delle aliquote d'imposta effettive delle grandi società, spesso basate sulla previsione di imposte(61), e l'imposta effettiva pagata dalle grandi imprese multinazionali; rileva che i settori tradizionali pagano in media un'aliquota d'imposta effettiva del 23% mentre il settore digitale paga circa il 9,5%(62);
81.prende atto delle metodologie divergenti per la valutazione delle aliquote d'imposta effettive, che non consentono un confronto affidabile dei loro valori nell'Unione e a livello mondiale; osserva che nell'UE, a seconda della valutazione, le aliquote fiscali effettive spaziano dal 2,2% al 30%(63); invita la Commissione a sviluppare la propria metodologia e a pubblicare periodicamente le aliquote d'imposta effettive negli Stati membri;
82.invita la Commissione a valutare il fenomeno della riduzione delle aliquote d'imposta nominali e il relativo impatto sulle aliquote d'imposta effettiva nell'UE e a proporre soluzioni, sia all'interno dell'UE che nei confronti dei paesi terzi, a seconda dei casi, comprese rigorose norme antiabuso, misure di difesa, come norme più rigorose sulle società controllate estere, e una raccomandazione per modificare i trattati fiscali;
83.ritiene che il coordinamento globale sulla base imponibile a seguito del progetto dell'OCSE/BEPS dovrebbe essere accompagnato da un migliore coordinamento delle aliquote d'imposta nel tentativo di conseguire una maggiore efficienza;
84.invita gli Stati membri ad aggiornare il mandato del Gruppo "Codice di condotta" per esaminare il concetto di tassazione minima effettiva degli utili delle imprese per dar seguito ai lavori dell'OCSE sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia;
85.prende nota della dichiarazione resa dal ministro francese delle Finanze alla riunione della commissione TAX3 del 23 ottobre 2018 riguardo alla necessità di discutere il concetto di livello minimo di imposizione; si compiace della disponibilità della Francia a inserire il dibattito sul livello minimo di imposizione tra le priorità della sua presidenza del G7 nel 2019, come ribadito in occasione della riunione ECOFIN del 12 marzo 2019;
2.3.Cooperazione amministrativa riguardo alle imposte dirette
86.sottolinea che da giugno 2014 la direttiva DAC è stata modificata quattro volte;
87.invita la Commissione a valutare e presentare proposte volte a colmare le lacune nella direttiva DAC2, includendo, in particolare, nel suo ambito di applicazione i beni materiali e le criptovalute, prevedendo sanzioni in caso di non conformità o false dichiarazioni da parte di istituti finanziari e includendo ulteriori tipi di istituti e conti finanziari attualmente non segnalati, come i fondi pensione;
88.reitera la sua richiesta di un ambito di applicazione più ampio riguardo allo scambio dei ruling fiscali e di un accesso più ampio da parte della Commissione, ԴDzԳé di una maggiore armonizzazione delle pratiche in materia di ruling fiscali delle diverse autorità fiscali nazionali;
89.invita la Commissione a presentare rapidamente la sua prima valutazione della direttiva DAC3 al riguardo, analizzando in particolare il numero di ruling fiscali scambiati e il numero di occasioni in cui le amministrazioni fiscali nazionali hanno avuto accesso alle informazioni in possesso di un altro Stato membro; chiede che la valutazione tenga conto anche dell'impatto della divulgazione di informazioni essenziali relative ai ruling fiscali (il numero delle decisioni, i nomi dei beneficiari, l'aliquota fiscale effettiva derivante da ciascuna decisione); invita gli Stati membri a pubblicare i ruling fiscali nazionali;
90.deplora che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;
91.reitera, inoltre, la sua richiesta di procedere ad audit fiscali simultanei di persone aventi interessi comuni o complementari (comprese le società madre e le società controllate) ԴDzԳé la sua richiesta di migliorare ulteriormente la cooperazione fiscale tra Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali; rammenta che il diritto di non rispondere alle autorità fiscali non si applica nel quadro di una semplice indagine amministrativa e che la cooperazione è obbligatoria(64);
92.ritiene che le ispezioni coordinate sul posto e i controlli congiunti dovrebbero far parte del quadro europeo di cooperazione tra le amministrazioni fiscali;
93.sottolinea che non soltanto gli scambi e il trattamento di informazioni, ma anche lo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali contribuiscono a una riscossione più efficiente delle imposte; invita gli Stati membri a dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra autorità fiscali, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali;
94.invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le procedure per un sistema digitale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per facilitare le attività transfrontaliere e ridurre le procedure burocratiche;
95.invita la Commissione a valutare rapidamente l'attuazione della direttiva DAC4 e a verificare se le amministrazioni fiscali nazionali hanno effettivamente accesso alle informazioni paese per paese in possesso di un altro Stato membro; chiede alla Commissione di valutare in che modo la direttiva DAC4 sia correlata all'azione 13 del piano d'azione BEPS del G20 sullo scambio di informazioni paese per paese;
96.accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sullo standard globale sviluppato dall'OCSE con Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare le disposizioni del trattato affinché si adeguino alla direttiva DAC modificata;
97.sottolinea inoltre il contributo del programma Fiscalis 2020 volto a migliorare la cooperazione tra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali e i loro funzionari; ribadisce il valore aggiunto delle azioni congiunte in questo ambito e il ruolo dell'eventuale programma per lo sviluppo e il funzionamento dei grandi sistemi informatici transeuropei;
98.ricorda agli Stati membri tutti i loro obblighi stabiliti dal trattato(65), in particolare l'obbligo di cooperare in modo leale, sincero e rapido; chiede pertanto, alla luce di casi transfrontalieri come, in particolare, i cosiddetti cum-ex files, che le amministrazioni fiscali nazionali di tutti gli Stati membri definiscano sportelli unici, in linea con il sistema di sportelli unici della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration) nel quadro dell'OCSE(66), per agevolare e rafforzare la cooperazione nella lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; chiede altresì alla Commissione di facilitare e coordinare la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri;
99.raccomanda che le autorità degli Stati membri che ricevono dai loro omologhi di altri Stati membri la notifica di possibili violazioni di legge siano tenute a fornire una notifica ufficiale di ricezione e, ove opportuno, una risposta significativa e tempestiva riguardo alle azioni intraprese in seguito alla suddetta notifica;
2.4."Dividend stripping" e "coupon washing"
100.osserva che le transazioni cum-ex sono un problema mondiale noto a partire dagli anni '90, anche in Europa, ma che non è stata ancora intrapresa alcuna azione coordinata per farvi fronte; deplora la frode fiscale rivelata dal cosiddetto scandalo cum-ex files che, secondo alcune stime pubblicate dai mezzi d'informazione, ha causato perdite erariali per gli Stati membri pari a 55,2 miliardi di EUR; sottolinea che il consorzio di giornalisti europei identifica la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia come i presunti principali mercati di destinazione delle pratiche commerciali "cum-ex", seguiti da Belgio, Finlandia, Polonia, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca;
101.sottolinea che la complessità dei sistemi tributari può dar luogo a scappatoie giuridiche che facilitano i meccanismi di frode fiscale, come i cum-ex;
102.osserva che la frode sistematica incentrata sui meccanismi "cum-ex" e "cum-cum" è stata resa in parte possibile perché le pertinenti autorità degli Stati membri non hanno effettuato controlli sufficienti sulle domande di rimborso delle imposte e che le autorità competenti non dispongono di un quadro chiaro e completo dell'effettiva titolarità delle azioni; invita gli Stati membri a consentire a tutte le autorità competenti di accedere a informazioni complete e aggiornate sulla titolarità delle azioni; chiede altresì alla Commissione di valutare se è necessario un intervento dell'UE in tal senso e di presentare una proposta legislativa qualora tale valutazione ne dimostri la necessità;
103.sottolinea che le rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nelle legislazioni nazionali in materia fiscale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri; esorta gli Stati membri a utilizzare efficacemente tutti i canali di comunicazione, i dati nazionali e i dati messi a disposizione dal quadro rafforzato per lo scambio di informazioni;
104.sottolinea che gli aspetti transfrontalieri dei cum-ex files dovrebbero essere affrontati a livello multilaterale; avverte che l'introduzione di nuovi trattati bilaterali sullo scambio di informazioni e di meccanismi di cooperazione bilaterale tra singoli Stati membri complicherebbe la già complessa rete di norme internazionali, introdurrebbe nuove scappatoie e contribuirebbe alla mancanza di trasparenza;
105.esorta tutti gli Stati membri a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali che creano opportunità che possono essere sfruttate dai responsabili di frodi fiscali e dell'elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose; invita gli Stati membri a scambiarsi le loro migliori pratiche in tale settore;
106.invita gli Stati membri e le rispettive autorità di vigilanza finanziaria a valutare la necessità di vietare unicamente le pratiche finanziarie indotte da ragioni fiscali, quali l'arbitraggio dei dividendi o il "dividend stripping" e i meccanismi simili, salvo prova contraria da parte dell'emittente che tali pratiche finanziarie hanno una finalità economica sostanziale diversa dal rimborso ingiustificato di imposte e/o dall'elusione fiscale; invita i legislatori dell'UE a valutare la possibilità di attuare tale misura a livello dell'UE;
107.invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, ԴDzԳé su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;
108.conclude che i cum-ex files dimostrano l'urgente necessità di migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni; esorta pertanto gli Stati membri a migliorare la cooperazione nell'individuare, bloccare, indagare e perseguire i meccanismi di frode fiscale ed evasione fiscale quali il "cum-ex" e, se del caso, il "cum-cum", anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, e a sostenere, in casi giustificati, soluzioni a livello dell'UE;
2.5.Trasparenza riguardo all'imposta sulle società
109.accoglie con favore l'adozione della direttiva DAC4 che prevede la rendicontazione paese per paese (CBCR) per le autorità fiscali, in linea con l'azione 13 del piano d'azione BEPS;
110.ricorda che la rendicontazione pubblica paese per paese è una delle misure chiave per creare una maggiore trasparenza in materia di informazione fiscale delle imprese; sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese da parte di talune imprese e succursali è stata avanzata dai colegislatori subito dopo lo scandalo dei Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017(67); ricorda che il Parlamento ha chiesto di ampliare l'ambito della rendicontazione e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tenendo debitamente conto della competitività delle imprese europee;
111.ricorda la posizione del Parlamento espressa nelle raccomandazioni della commissione PANA in cui chiedeva un'ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, in quanto rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;
112.deplora l'assenza di progressi e di cooperazione da parte del Consiglio dal 2016; chiede con insistenza che vengano compiuti rapidi progressi in seno al Consiglio, affinché possa avviare negoziati con il Parlamento per assicurare una rapida adozione della proposta;
113.ricorda che il controllo pubblico è utile per i ricercatori(68), i giornalisti d'inchiesta, gli investitori e le altre parti interessate a valutare adeguatamente i rischi, le passività e le opportunità per stimolare un'imprenditorialità equa; ricorda che disposizioni analoghe sono già previste per il settore bancario dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE (CDR IV)(69) e per le industrie estrattive e forestali dalla direttiva 2013/34/UE(70); osserva che alcuni operatori privati stanno sviluppando su base volontaria nuovi strumenti di rendicontazione che rafforzano la trasparenza fiscale, come la norma dell'iniziativa globale per la comunicazione di informazioni (Global Reporting Initiative) "informativa sulle imposte e i pagamenti ai governi" nel quadro della loro politica in materia di responsabilità sociale delle imprese;
114.ricorda che le misure relative alla trasparenza in materia di imposta sulle società devono essere considerate attinenti all'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE sulla libertà di stabilimento; pertanto, detto articolo costituisce la base giuridica appropriata per la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese pubblicata dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto del 12 aprile 2016 ();
115.osserva che, per quanto riguarda la capacità limitata dei paesi in via di sviluppo di soddisfare i requisiti attraverso le procedure esistenti per lo scambio di informazioni, la trasparenza è particolarmente importante in quanto faciliterebbe l'accesso alle informazioni per le loro amministrazioni fiscali;
2.6.Norme in materia di aiuti di Stato
116.ricorda che il settore della tassazione diretta delle imprese rientra nell'ambito degli aiuti di Stato(71) quando le misure fiscali creano una discriminazione tra contribuenti, contrariamente alle misure fiscali di carattere generale che si applicano a tutte le imprese senza distinzione;
117.invita la Commissione e, in particolare, la Direzione generale della Concorrenza a valutare eventuali misure atte a scoraggiare gli Stati membri dal concedere aiuti di Stato del genere sotto forma di vantaggi fiscali;
118.accoglie con favore il nuovo approccio proattivo e aperto della Commissione in relazione alle indagini sugli aiuti di Stato illegali nel corso dell'attuale mandato, che le ha consentito di chiudere una serie di casi di grande rilievo;
119.deplora il fatto che le imprese possano concludere accordi con i governi per non pagare quasi nessuna imposta in un dato paese nonostante vi svolgano un'attività sostanziale; evidenzia a tale riguardo un ruling in materia fiscale tra l'autorità tributaria dei Paesi Bassi e la Royal Dutch Shell plc che sembra violare il diritto tributario dei Paesi Bassi, e che è stato emanato per il solo fatto che la sede verrebbe ubicata nei Paesi Bassi dopo l'unificazione delle due precedenti società madre, il che si traduce in un'esenzione dalla ritenuta d'imposta olandese sui dividendi; rileva nel contempo che recenti indagini sembrano evidenziare che la società non versi alcuna imposta sugli utili neppure nei Paesi Bassi; ribadisce l'invito alla Commissione a indagare su questo caso di potenziali aiuti di Stato illegali;
120.si compiace che dal 2014 la Commissione indaghi sulle pratiche degli Stati membri in materia di ruling fiscali a seguito delle denunce di trattamento fiscale favorevole nei confronti di talune società e che abbia avviato nove indagini formali dal 2014, sei delle quali hanno concluso che il ruling fiscale costitutiva un aiuto di Stato illegale(72); osserva che un'indagine si è chiusa con la conclusione che la doppia non imposizione di alcuni utili non costituiva un aiuto di Stato(73), mentre altre due sono tuttora in corso(74);
121.deplora il fatto che, a quasi cinque anni dalle rivelazioni di LuxLeaks, la Commissione abbia aperto un'indagine formale(75) solo in uno dei oltre 500 ruling in materia fiscale concessi dal Lussemburgo, che sono stati resi noti nell'ambito dell'indagine LuxLeaks condotta dal consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ);
122.osserva che, sebbene la Commissione abbia accertato che McDonald's ha beneficiato di una doppia non imposizione su alcuni dei suoi utili nell'UE, non è stato possibile adottare alcuna decisione nel quadro delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, dato che la Commissione ha concluso che la doppia non imposizione derivava da un disallineamento tra le leggi fiscali del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi(76); prende atto dell'annuncio da parte del Lussemburgo di rivedere le proprie convenzioni in materia di doppia imposizione al fine di conformarsi al diritto fiscale internazionale;
123.esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia concluso che la doppia non imposizione di cui ha beneficiato McDonald's era riconducibile a un disallineamento tra la legislazione fiscale del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi, un disallineamento di cui McDonald's ha beneficiato ricorrendo ad arbitrati tra tali giurisdizioni; manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che questo tipo di elusione fiscale, basata su arbitrato, venga consentita nell'UE;
124.è preoccupato per l'ordine di grandezza delle imposte non versate in tutti gli Stati membri per lunghi periodi(77); ricorda che lo scopo del recupero degli aiuti illegali è riportare la posizione allo status quo e che il calcolo dell'importo esatto degli aiuti da rimborsare rientra nell'obbligo di attuazione che compete alle autorità nazionali; invita la Commissione a valutare e adottare valide contromisure, tra cui ammende, per contribuire a impedire che gli Stati membri offrano trattamenti fiscali favorevoli selettivi che si configurano come aiuti di Stato e non sono conformi alle norme dell'UE;
125.reitera la sua richiesta alla Commissione di formulare orientamenti che chiariscano cosa costituisce un aiuto di Stato di natura fiscale e un prezzo di trasferimento "adeguato"; chiede altresì alla Commissione di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti in regola che per le amministrazioni fiscali e di definire di conseguenza un quadro organico delle pratiche fiscali degli Stati membri;
126.esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia utilizzato le norme in materia di aiuti di Stato contro qualsiasi misura fiscale che falsa gravemente la concorrenza, e che applichi tali norme solo in casi specifici con caratteristiche particolari in modo da modificare la prassi dello Stato in questione; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per recuperare gli aiuti di Stato indebiti, anche per quanto concerne tutte le società menzionate nello scandalo Luxleaks, al fine di garantire condizioni di parità; invita inoltre la Commissione a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri e agli operatori di mercato in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e a cosa ciò significhi per le pratiche di pianificazione fiscale delle società;
127.chiede una riforma del diritto della concorrenza per estendere il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di essere in grado di agire con maggiore vigore contro gli aiuti di Stato fiscali dannosi a favore delle società multinazionali, che includono i ruling in materia fiscale;
2.7.Società "bucalettere"
128.osserva che non esiste una definizione univoca di società bucalettere, vale a dire società registrate in una giurisdizione unicamente a fini di elusione o evasione fiscale e senza una presenza economica significativa; sottolinea, tuttavia, che semplici criteri, quali l'attività economica effettiva o la presenza fisica di personale che lavora per l'impresa, potrebbero rappresentare strumenti d'identificazione e di lotta alla proliferazione di tali società; ribadisce il suo invito a formulare una definizione chiara;
129.sottolinea che, come proposto nella posizione del Parlamento per i negoziati interistituzionali relativi alla direttiva di modifica relativa alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere(78), gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le conversioni transfrontaliere corrispondano all'effettivo esercizio di un'autentica attività economica, anche nel settore digitale, al fine di evitare la creazione di società bucalettere;
130.invita gli Stati membri a richiedere lo scambio di una serie di informazioni finanziarie tra le autorità competenti prima dell'esecuzione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;
131.esprime la raccomandazione secondo cui qualsiasi entità che crea una struttura offshore dovrebbe fornire alle autorità competenti le ragioni legittime alla base di tale decisione, al fine di garantire che i conti offshore non siano utilizzati per finalità di riciclaggio di denaro o evasione fiscale;
132.chiede che i titolari effettivi siano resi noti alle autorità fiscali;
133.sollecita misure nazionali che vietino espressamente i rapporti commerciali con le società bucalettere; sottolinea, in particolare, che la normativa lettone definisce una società bucalettere come ܲ'Գپà che non svolge alcuna attività economica reale e che non dispone di prove documentali che attestino il contrario, registrata in una giurisdizione in cui le società non hanno l'obbligo di presentare un bilancio e/o priva di una sede di attività nel paese di residenza; osserva tuttavia che, a norma del diritto dell'Unione, il divieto delle società bucalettere in Lettonia non può essere utilizzato per vietare le società bucalettere stabilite negli Stati membri dell'UE, in quanto sarebbe considerato discriminatorio(79); invita la Commissione europea a proporre alcune modifiche all'attuale legislazione dell'Unione atte a consentire il divieto delle società bucalettere anche se residenti negli Stati membri dell'UE;
134.sottolinea che l'elevato livello di IED in entrata e in uscita in termini di percentuale del PIL in sette Stati membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) può essere spiegato solo in misura limitata dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri(80);
135.pone l'accento sull'elevata percentuale di IED in diversi Stati membri, in particolare Lussemburgo, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda(81); osserva che tali IED sono solitamente detenuti da società a destinazione specifica (SDS) che spesso hanno la funzione di sfruttare le lacune esistenti; invita la Commissione a valutare il ruolo delle SDS che detengono IED;
136.rileva che indicatori economici quali un livello insolitamente alto di IED ԴDzԳé di IED detenuti da società a destinazione specifica sono indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva(82);
137.osserva che le norme antiabuso della direttiva ATAD (costruzioni artificiose) riguardano le società bucalettere, mentre le norme CCTB e CCCTB garantirebbero l'attribuzione del reddito al luogo in cui si svolge l'attività economica effettiva;
138.esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire requisiti coordinati, vincolanti ed esecutivi relativi all'attività economica sostanziale ԴDzԳé test sulle spese;
139.invita la Commissione a effettuare, entro due anni, controlli dell'adeguatezza delle iniziative legislative e politiche interconnesse finalizzate a far fronte all'impiego di società bucalettere nel contesto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, della pianificazione fiscale aggressiva e del riciclaggio di denaro;
3.IVA
140.sottolinea l'esigenza di armonizzare le norme in materia di IVA a livello di UE nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza(83);
141.sottolinea che l'IVA è un'importante fonte di gettito fiscale per i bilanci nazionali; osserva che nel 2016 le entrate IVA negli Stati membri dell'UE-28 ammontavano a 1044 miliardi di EUR, ovvero il 18% di tutte le entrate fiscali negli Stati membri; prende nota del fatto che il bilancio annuale 2017 dell'UE ammontava a 157 miliardi di EUR;
142.deplora, tuttavia, che importi ingenti delle entrate IVA previste si perdano a causa delle frodi; sottolinea che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell'IVA (ossia la differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa, che fornisce quindi una stima della perdita di IVA dovuta non solo alle frodi, ma anche a fallimenti, errori di calcolo ed elusione) ammontava, nell'Unione, a 147 miliardi di EUR, ovvero più del 12% delle entrate IVA totali previste(84), sebbene la situazione sia notevolmente peggiore in taluni Stati membri in cui il divario è prossimo o persino superiore al 20%, il che mostra una notevole differenza tra gli Stati membri nella gestione del divario dell'IVA;
143.rileva che, secondo le stime della Commissione, ogni anno si perdono circa 50 miliardi di EUR, ovvero 100 EUR per cittadino dell'Unione, a causa delle frodi IVA transfrontaliere(85), mentre l'Europol stima che circa 60 miliardi di EUR di frodi IVA siano legati alla criminalità organizzata e al finanziamento terrorismo; prende atto della maggiore armonizzazione e semplificazione dei regimi dell'IVA nell'Unione, sebbene la cooperazione tra gli Stati membri non sia ancora sufficiente né efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione onde contrastare con maggior efficacia le frodi IVA; invita la prossima Commissione ad attribuire priorità all'introduzione e all'attuazione del sistema dell'IVA definitivo, allo scopo di migliorarlo;
144.chiede statistiche affidabili per stimare il divario dell'IVA e sottolinea l'esigenza, all'interno dell'Unione, di un approccio comune relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati; esorta la Commissione a garantire che negli Stati membri siano regolarmente raccolti e pubblicati dati statistici uniformi;
145.sottolinea che la caratteristica dell'attuale regime (transitorio) dell'IVA di applicare un'esenzione alle cessioni intracomunitarie ed esportazioni nell'UE è stata oggetto di abuso da parte di truffatori, in particolare con la frode "carosello" dell'IVA e la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC);
146.prende nota del fatto che, secondo la Commissione, le imprese che operano su base transfrontaliera si fanno carico attualmente di costi di conformità superiori dell'11% rispetto a quelli sostenuti da imprese che operano solo a livello nazionale; osserva, in particolare, che i costi di conformità in materia di IVA gravano eccessivamente sulle PMI, ragion per cui queste ultime sono restie a cogliere i vantaggi del mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare soluzioni per ridurre i costi di conformità in materia di IVA legati al commercio transfrontaliero;
3.1.Ammodernamento del quadro dell'IVA
147.accoglie pertanto con favore il piano d'azione sull'IVA della Commissione, del 6 aprile 2016, volto a riformare il quadro dell'IVA e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il sistema dell'IVA definitivo, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, modernizzare la politica relativa alle aliquote IVA e affrontare il divario fiscale dell'IVA;
148.accoglie con favore l'introduzione nel 2015 di un mini sportello unico IVA per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e i servizi elettronici, quale sistema volontario per la registrazione, dichiarazione e versamento dell'IVA; plaude all'estensione del mini sportello unico ad altri beni e servizi per i consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2021;
149.rileva che, secondo le stime della Commissione, la riforma per modernizzare l'IVA dovrebbe ridurre la burocrazia del 95%, pari a una cifra stimata di 1 miliardo di EUR;
150.accoglie con favore, in particolare, il fatto che il 5 dicembre 2017 il Consiglio abbia adottato nuove norme che agevolano il rispetto degli obblighi in materia di IVA per le imprese online; plaude in particolare al fatto che il Consiglio abbia tenuto conto del parere del Parlamento riguardo all'introduzione della responsabilità per le piattaforme online per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza che facilitano; ritiene che tale misura garantirà parità di condizioni con le imprese non UE, dato che molti beni importati per le vendite a distanza entrano attualmente nell'UE in regime di esenzione IVA; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le nuove norme entro il 2021;
151.accoglie con favore le proposte relative al sistema dell'IVA definitivo adottate il 4 ottobre 2017(86) e il 24 maggio 2018(87); plaude in particolare alla proposta della Commissione di applicare il principio di destinazione alla tassazione, che prevede che l'IVA venga versata alle autorità fiscali dello Stato membro del consumatore finale secondo il tasso vigente in tale Stato;
152.accoglie con favore, in particolare, i progressi compiuti dal Consiglio verso il sistema dell'IVA definitivo attraverso l'adozione delle soluzioni rapide(88) il 4 ottobre 2018; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non siano state adottate tutele riguardo ai suoi aspetti sensibili alla frode sulla falsariga della posizione del Parlamento(89) riguardo alla proposta del soggetto passivo certificato(90), espressa nel suo parere del 3 ottobre 2018(91); deplora profondamente che il Consiglio abbia posticipato la decisione sull'introduzione dello status di soggetto passivo certificato fino all'adozione del sistema dell'IVA definitivo;
153.invita il Consiglio a garantire che lo status di soggetto passivo certificato sia coerente con la qualifica di operatore economico autorizzato rilasciata dalle autorità doganali;
154.chiede un coordinamento minimo trasparente a livello di UE sulla definizione dello status di soggetto passivo certificato, ivi compresa una valutazione periodica da parte della Commissione sulle modalità di concessione di tale status da parte degli Stati membri; sollecita lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito agli eventuali rifiuti di concedere lo status di soggetto passivo certificato a talune società, al fine di migliorare la coerenza e le norme comuni;
155.accoglie inoltre con favore la revisione dei regimi speciali per le PMI(92), che è essenziale per garantire parità di condizioni, in quanto i regimi di esenzione dall'IVA sono attualmente disponibili unicamente per gli enti nazionali, e può contribuire alla riduzione dei costi di conformità in materia di IVA per le PMI; invita il Consiglio a tenere conto del parere del Parlamento dell'11 settembre 2018(93), in particolare per quanto riguarda l'ulteriore semplificazione amministrativa per le PMI; chiede pertanto alla Commissione di istituire un portale online sul quale debbano registrarsi le PMI che intendono avvalersi dell'esenzione in un altro Stato membro, e di introdurre uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possano presentare le dichiarazioni IVA per i diversi Stati membri in cui operano;
156.prende atto dell'adozione della proposta della Commissione relativa a un meccanismo generalizzato di inversione contabile(94), che consentirà deroghe temporanee alle normali disposizioni in materia di IVA al fine di prevenire con maggiore efficacia le frodi carosello negli Stati membri maggiormente colpiti da questo tipo di frode; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione della nuova legislazione, ԴDzԳé i potenziali rischi e vantaggi che ne derivano; sottolinea tuttavia che il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe ritardare in alcun modo la rapida attuazione di un sistema dell'IVA definitivo;
157.osserva che la diffusione del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come l'assenza di identificazione a fini fiscali del venditore nell'UE e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate; plaude pertanto allo spirito delle norme di attuazione proposte in relazione alle vendite a distanza di beni, adottate dalla Commissione europea l'11 dicembre 2018 ( e ), secondo cui, in particolare, a partire dal 2021, le piattaforme online avranno la responsabilità di garantire la riscossione dell'IVA sulle vendite di beni ai consumatori dell'Unione da parte di imprese di paesi terzi effettuate sulle loro piattaforme;
158.invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le transazioni di commercio elettronico che vedono coinvolti venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura di campione) o sottovalutandone deliberatamente il valore, al fine di evitare di versare l'IVA in tutto o in parte; ritiene che tali pratiche mettano a repentaglio l'integrità e il buon funzionamento del mercato interno dell'UE; invita la Commissione ad avanzare proposte legislative, ove opportuno e necessario;
3.2.Il divario dell'IVA, la lotta contro la frode IVA e la cooperazione amministrativa riguardo all'IVA
159.ribadisce il suo invito ad affrontare i fattori che contribuiscono al divario fiscale, tra cui l'IVA;
160.accoglie con favore l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione, l'8 marzo 2018, contro Cipro, la Grecia e Malta, e l'8 novembre 2018 contro l'Italia e l'Isola di Man, per quanto riguarda le pratiche abusive in materia di IVA in relazione all'acquisto di yacht e aerei, allo scopo di garantire che tali paesi smettano di offrire illecitamente un trattamento fiscale favorevole agli yacht e aerei privati, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nei settori marittimo e aereo;
161.accoglie con favore le modifiche al regolamento (UE) n.904/2010 per quanto riguarda le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA; accoglie con favore le visite di monitoraggio della Commissione condotte in 10 Stati membri nel 2017 e in particolare la successiva raccomandazione di migliorare l'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);
162.osserva che la Commissione ha di recente proposto ulteriori strumenti di controllo e il rafforzamento del ruolo di Eurofisc, ԴDzԳé meccanismi per una più stretta collaborazione tra le autorità doganali e le amministrazioni fiscali; invita tutti gli Stati membri a partecipare più attivamente al sistema di analisi della rete di transazioni (TNA) nel quadro di Eurofisc;
163.è del parere che tutti gli Stati membri debbano obbligatoriamente aderire a Eurofisc quale condizione necessaria per ricevere i finanziamenti dell'UE; ribadisce la preoccupazione della Corte dei conti europea sul rimborso dell'IVA nella spesa in materia di Coesione(95) e sul programma antifrode dell'UE(96);
164.esorta la Commissione a esaminare le possibilità di raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati IVA sulle transazioni da parte degli Stati membri, in quanto ciò migliorerebbe l'efficacia di Eurofisc e consentirebbe l'ulteriore elaborazione di nuove strategie di lotta alla frode IVA; invita tutte le autorità pertinenti a utilizzare diverse tecnologie di analisi statistica ed estrapolazione dei dati per individuare anomalie, relazioni e modelli sospetti, al fine di consentire alle autorità fiscali di affrontare un ampio spettro di comportamenti non conformi in modo proattivo, mirato ed economicamente vantaggioso e con più efficacia;
165.accoglie con favore l'adozione della direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (direttiva PIF)(97), che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione, al fine di affrontare la frode IVA; invita l'EPPO, l'OLAF, Eurofisc, Europol ed Eurojust a cooperare strettamente al fine di coordinare gli sforzi nella lotta alla frode IVA e a individuare e rispondere a nuove pratiche fraudolente;
166.rileva, tuttavia, la necessità di una migliore cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto nell'UE, come sottolineato dagli esperti durante l'audizione tenutasi il 28 giugno 2018 e in uno studio commissionato dalla commissione TAX3;
167.accoglie con favore la comunicazione della Commissione volta ad estendere le competenze della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la Procura europea diventi operativa quanto prima e comunque entro il 2022, assicurando una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione già esistenti, responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; chiede che vengano comminate sanzioni esemplari, proporzionate e dissuasive; ritiene che chiunque sia coinvolto in un meccanismo organizzato di frode IVA dovrebbe essere sanzionato severamente, per evitare una percezione di impunità;
168.ritiene che uno dei problemi principali che consentono un comportamento fraudolento riguardo all'IVA è il "profitto in denaro" che un truffatore può ottenere; chiede pertanto alla Commissione di analizzare la proposta avanzata dagli esperti(98) di inserire i dati sulle transazioni transfrontaliere in una blockchain e di impiegare valute digitali protette utilizzabili unicamente per i pagamenti IVA (uso unico) invece del denaro a corso legale;
169.accoglie con favore il fatto che il Consiglio abbia affrontato la questione della frode legata alle importazioni(99); ritiene che la corretta integrazione nel VIES dei dati delle dichiarazioni doganali consentirà agli Stati membri di destinazione di effettuare un controllo incrociato sulle informazioni doganali e relative all'IVA, al fine di garantire che l'IVA sia versata nel paese di destinazione; invita gli Stati membri ad attuare questa nuova normativa in modo efficace e tempestivo entro il 1°gennaio2020;
170.ritiene che la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali e doganali non sia ottimale(100); invita gli Stati membri a incaricare Eurofisc di elaborare nuove strategie per seguire le merci nell'ambito del regime doganale 42, il meccanismo che consente all'importatore di ottenere l'esenzione dall'IVA se i beni importati sono destinati a un cliente commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione;
171.sottolinea l'importanza di adottare un registro dei titolari effettivi delle società, a norma della direttiva AMLD5, quale strumento utile nella lotta alla frode IVA; esorta gli Stati membri a rafforzare le competenze e le qualifiche delle forze di polizia, dei servizi fiscali, dei pubblici ministeri e dei giudici che si occupano di questo tipo di frode;
172.è preoccupato per i risultati dello studio(101) commissionato dalla commissione TAX3, secondo cui le proposte della Commissione ridurranno la frode sulle importazioni, ma non la elimineranno; prende nota del fatto che la questione della sottovalutazione e dell'applicazione delle norme dell'UE in generale nel caso dei soggetti passivi non UE non sarà risolta; invita la Commissione a prendere in esame metodi alternativi di riscossione per tali cessioni nel lungo periodo; sottolinea che fare affidamento sulla buona fede dei soggetti passivi non UE per la riscossione dell'IVA UE non è un'opzione sostenibile; ritiene che tali modelli alternativi di riscossione non dovrebbero riguardare solo le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche, ma estendersi a tutte le vendite effettuate da soggetti passivi non UE, indipendentemente dal modello aziendale che utilizzano;
173.chiede alla Commissione di monitorare attentamente le conseguenze dell'introduzione del regime definitivo per il gettito IVA negli Stati membri; invita la Commissione a prendere in esame seriamente le possibilità di nuovi rischi di frode nel sistema dell'IVA definitivo, in particolare la possibilità che il fornitore mancante nelle transazioni transfrontaliere possa soppiantare il tipo cliente mancante della frode carosello; sottolinea, a tale proposito, che il sistema di transito doganale può certamente agevolare il commercio nell'UE; osserva, tuttavia, che possono verificarsi abusi e che le organizzazioni criminali, evitando il pagamento di imposte e dazi, possono causare una notevole perdita sia per gli Stati membri che per l'UE (con l'elusione dell'IVA); invita pertanto la Commissione a monitorare il sistema di transito doganale e a presentare proposte partendo dalle raccomandazioni formulate, in particolare, da OLAF, Europol ed Eurofisc;
174.ritiene che una vasta maggioranza di cittadini europei si attenda una legislazione nazionale ed europea chiara che consenta di individuare e sanzionare chi non versa le imposte che è tenuto a pagare e di recuperare tempestivamente il gettito mancante;
4.Tassazione delle persone fisiche
175.sottolinea che, in genere, le persone fisiche non utilizzano la libertà di circolazione ai fini della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; osserva, tuttavia, che alcune persone fisiche hanno una base imponibile sufficientemente ampia da comprendere varie giurisdizioni fiscali;
176.deplora che individui con patrimoni ingenti e molto ingenti, che si avvalgono di strutture fiscali complesse, compresa la costituzione di società, continuino ad avere la possibilità di spostare i propri guadagni e fondi o i propri acquisti tra varie giurisdizioni fiscali per ottenere una notevole riduzione o un azzeramento della responsabilità fiscale tramite i servizi di gestori patrimoniali e di altri intermediari; deplora che taluni Stati membri abbiano attuato regimi fiscali volti ad attrarre individui con ampie disponibilità patrimoniali senza promuovere un'attività economica reale;
177.rileva che i tassi di riferimento del reddito da lavoro sono di solito più elevati di quelli del reddito da capitale in tutta l'UE; osserva che il contributo delle imposte basate sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali è rimasto, nel complesso, piuttosto limitato, raggiungendo il 4,3% delle entrate fiscali complessive nell'UE(102);
178.constata con rammarico che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese contribuiscono a trasferire l'onere fiscale ai contribuenti onesti ed equi;
179.invita gli Stati membri a imporre sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate nei casi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva illegale, ԴDzԳé a garantire l'applicazione di tali sanzioni;
180.deplora che alcuni Stati membri abbiano introdotto regimi fiscali di dubbia legalità che concedono sgravi dell'imposta sul reddito alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza a fini fiscali in tali Stati, erodendo in tal modo la base imponibile di altri Stati membri e promuovendo politiche dannose e discriminatorie nei confronti dei propri cittadini; osserva che tali regimi possono offrire vantaggi non accessibili ai cittadini nazionali, tra cui la non tassazione di proprietà e redditi esteri, la tassazione forfettaria dei redditi esteri, franchigie fiscali su parte dei redditi percepiti nel paese, aliquote d'imposta inferiori sulle pensioni trasferite al paese di origine;
181.ricorda che, in una sua comunicazione del 2011, la Commissione aveva suggerito di includere i regimi speciali per il personale espatriato altamente qualificato nell'elenco di pratiche fiscali dannose stilato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"(103), ma da allora non ha mai fornito informazioni sull'entità del problema; invita la Commissione a riesaminare la questione e, in particolare, a valutare i rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione di tali regimi;
4.1.Programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) e residenza tramite investimenti (RBI)
182.esprime preoccupazione per il fatto che la maggioranza degli Stati membri ha adottato programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) o di residenza tramite investimenti (RBI)(104), generalmente noti come programmi per i visti d'oro o per gli investitori, con i quali si concede la cittadinanza o la residenza a cittadini UE e nonUE in cambio di investimenti finanziari;
183.osserva che gli investimenti effettuati nel quadro di tali programmi non promuovono necessariamente l'economia reale dello Stato membro che concede la cittadinanza o la residenza e che i programmi spesso non impongono ai candidati di trascorrere del tempo sul territorio in cui è effettuato l'investimento e, qualora tale requisito esista formalmente, il suo adempimento non è solitamente soggetto a verifica; sottolinea che tali programmi mettono a repentaglio il conseguimento degli obiettivi dell'Unione e sono pertanto in violazione del principio di leale cooperazione;
184.osserva che almeno 5000 cittadini di paesi terzi hanno ottenuto la cittadinanza dell'Unione ricorrendo a programmi di cittadinanza tramite investimenti(105); rileva che, secondo uno studio(106), almeno 6000 persone hanno ottenuto la cittadinanza e sono stati rilasciati quasi 100000 permessi di soggiorno;
185.teme che la CBI e la RBI vengano concesse senza un'adeguata indagine di sicurezza dei richiedenti, compresi i cittadini di paesi terzi ad alto rischio, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'Unione; deplora che la mancanza di trasparenza che circonda l'origine degli importi associati ai programmi di CBI e RBI abbia notevolmente aumentato i rischi politici, economici e di sicurezza cui sono esposti i paesi europei;
186.sottolinea che i programmi CBI e RBI comportano rischi notevoli, tra cui una svalutazione delle cittadinanze dell'UE e nazionale, e favoriscono la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale; osserva che la decisione di uno Stato membro di attuare i programmi CBI e RBI ha ricadute sugli altri Stati membri dell'UE; ribadisce la sua preoccupazione che la cittadinanza o la residenza possano essere concesse tramite questi programmi senza che sia condotta un'adeguata verifica della clientela da parte delle autorità competenti;
187.osserva che l'obbligo stabilito dalla direttiva AMLD5, che impone ai soggetti obbligati di considerare i richiedenti della CBI o RBI come soggetti ad alto rischio nel corso dell'adeguata verifica della clientela, non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di stabilire e di condurre essi stessi una dovuta diligenza rafforzata; osserva che a livello nazionale e di Unione sono state avviate varie indagini formali su casi di corruzione e di riciclaggio direttamente collegati a programmi CBI e RBI;
188.sottolinea, al contempo, che la sostenibilità e la fattibilità economiche degli investimenti effettuati tramite questi programmi restano incerte; pone l'accento sul fatto che la cittadinanza e tutti i diritti ad essa associati non dovrebbero mai essere messi in vendita;
189.rileva che i programmi CBI e RBI di taluni Stati membri sono stati ampiamente utilizzati da cittadini russi e cittadini di paesi sotto l'influenza russa; sottolinea che tali programmi possono costituire un mezzo per aggirare le sanzioni dell'UE da parte dei cittadini russi inclusi nell'elenco delle sanzioni adottate a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'aggressione russa nei confronti della Crimea;
190.critica il fatto che tali programmi prevedano regolarmente privilegi fiscali o regimi fiscali speciali per i beneficiari; è preoccupato che tali privilegi possano ostacolare l'obiettivo di un contributo equo da parte di tutti i cittadini al sistema fiscale;
191.esprime preoccupazione la mancanza di trasparenza riguardo al numero e all'origine dei candidati, al numero di persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza tramite tali programmi e agli importi e all'origine degli investimenti effettuati attraverso i suddetti programmi; apprezza il fatto che alcuni Stati membri rendano noti il nome e la nazionalità delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza attraverso tali programmi; esorta gli altri Stati membri a seguire questo esempio;
192.è preoccupato per il fatto che, secondo l'OCSE, i programmi CBI e RBI potrebbero essere utilizzati impropriamente per mettere a repentaglio le procedure di adeguata verifica nel quadro degli standard comuni di comunicazione di informazioni (CRS), con conseguente comunicazione imprecisa o incompleta nel quadro dei CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale sono state comunicate all'istituto finanziario; rileva che secondo l'OCSE, i regimi di visti che presentano un potenziale rischio elevato per l'integrità dei CRS sono quelli che consentono al contribuente di accedere a un'aliquota dell'imposta sul reddito bassa, inferiore al 10%, sul patrimonio finanziario detenuto all'estero e che non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre il "visto d'oro";
193.è preoccupato per il fatto che Malta e Cipro hanno regimi(107) annoverabili tra quelli che possono presentare un rischio elevato per l'integrità dei CRS;
194.conclude che i potenziali vantaggi economici dei programmi CBI e RBI non controbilanciano i gravi rischi in termini di sicurezza, riciclaggio ed evasione fiscale che tali programmi presentano;
195.invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi CBI e RBI esistenti quanto prima;
196.sottolinea che, nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero richiedere la presenza fisica nel paese come condizione per beneficiare dei programmi CBI e RBI, e dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un'adeguata verifica sui candidati alla cittadinanza o alla residenza tramite tali programmi, come richiesto dalla direttiva AMLD5; ribadisce che la direttiva AMLD5 prevede misure rafforzate di dovuta diligenza per le persone politicamente esposte (PEP); invita gli Stati membri a garantire che i governi abbiano la responsabilità ultima di condurre l'adeguata verifica dei richiedenti di CBI o RBI; invita la Commissione a verificare in modo rigoroso e costante la corretta attuazione e applicazione di un'adeguata verifica nel quadro dei programmi CBI e RBI, fino alla loro soppressione in ciascuno Stato membro;
197.rileva che l'acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza di uno Stato membro conferisce al beneficiario l'accesso a un'ampia gamma di diritti nell'intero territorio dell'Unione, compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nello spazio Schengen; invita pertanto gli Stati membri che attuano i programmi CBI e RBI, fino alla loro definitiva abrogazione, a verificare debitamente le caratteristiche dei candidati e a rifiutare la loro richiesta nel caso in cui rappresentino dei rischi per la sicurezza, tra cui anche il riciclaggio di denaro; mette in guardia sui pericoli dei programmi CBI e RBI associati al ricongiungimento familiare, in base ai quali i familiari dei beneficiari CBI/RBI possono ottenere la cittadinanza o la residenza senza alcun controllo o con controlli minimi;
198.invita tutti gli Stati membri, in tale contesto, a compilare e pubblicare dati trasparenti relativi ai loro programmi CBI e RBI, inclusi il numero di rifiuti e le ragioni del diniego; invita la Commissione, fino all'abrogazione definitiva dei programmi, a pubblicare orientamenti e a garantire una migliore raccolta di dati e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri nel contesto dei loro programmi CBI e RBI, anche riguardo ai candidati a cui sia stata negata la richiesta a causa di problemi di sicurezza;
199.ritiene che, fino all'abrogazione definitiva dei programmi CBI e RBI, gli Stati membri dovrebbero imporre agli intermediari che operano nello scambio di tali programmi gli stessi obblighi imposti ai soggetti obbligati a norma della legislazione antiriciclaggio, e invita gli Stati membri a prevenire i conflitti di interesse legati ai regimi CBI e RBI, che potrebbero sorgere qualora le imprese private che hanno aiutato il governo nella definizione, gestione e promozione di tali regimi, abbiano anche consigliato e aiutato i privati nella selezione per l'idoneità e abbiano depositato la loro domanda di cittadinanza o residenza;
200.accoglie con favore la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (); osserva che la relazione conferma che questi due tipi di programmi presentano rischi significativi per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, in particolare in termini di sicurezza, riciclaggio, corruzione, elusione delle norme UE e frode fiscale, e che tali rischi sono ulteriormente accentuati dalle carenze di questi programmi in termini di trasparenza e di governance; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione teme che i rischi posti da questi programmi non siano sempre sufficientemente attenuati dalle misure adottate dagli Stati membri;
201.prende atto dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla governance e alla sicurezza di tali programmi; si compiace del fatto che la Commissione abbia intrapreso un monitoraggio dell'impatto dei programmi di cittadinanza per investitori attuati dai paesi esenti dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto; invita la Commissione a coordinare la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri sulle domande respinte; invita la Commissione a valutare i rischi associati alla vendita di cittadinanza e residenza come parte della sua prossima valutazione sovranazionale del rischio; invita gli Stati membri a valutare la misura in cui tali regimi sono utilizzati dai cittadini dell'UE;
4.2.Porti franchi, depositi doganali e altre zone economiche speciali
202.accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AMLD5 e che saranno tenuti a rispettare i requisiti in materia di adeguata verifica della clientela e a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (UIF);
203.rileva che è possibile istituire porti franchi nell'UE nel quadro del regime di "zona franca"; osserva che le zone franche sono aree chiuse all'interno del territorio doganale dell'Unione in cui è possibile introdurre beni non UE senza l'applicazione dei dazi all'importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;
204.ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l'immagazzinamento di beni come opere d'arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente(108) e finanziati da fonti ignote; ricorda che i porti franchi o le zone franche non possono essere strumentalizzate a fini di evasione fiscale o di ottenere gli stessi effetti di un paradiso fiscale;
205.rileva che, a parte l'immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l'IVA o l'imposta d'uso;
206.sottolinea che nell'UE esistono oltre 80 zone franche(109) e molte migliaia di altri depositi soggetti a "procedure di immagazzinamento speciali", in particolare i "depositi doganali", che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti)(110);
207.osserva che, ai sensi del Codice doganale dell'Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AMLD5; ritiene che i depositi dovrebbero disporre di personale sufficiente e qualificato, in grado di svolgere le attività di controllo necessarie delle operazioni che vi hanno luogo;
208.rileva che i rischi di riciclaggio nei porti franchi sono direttamente collegati ai rischi di riciclaggio nel mercato delle attività sostitutive;
209.rileva che, ai sensi della direttiva DAC5, dal 1° gennaio 2018 le autorità preposte alle imposte dirette hanno accesso, dietro richiesta, a un insieme generale di informazioni relative alla titolarità effettiva finale raccolte ai sensi della direttiva AMLD; osserva che la normativa antiriciclaggio dell'UE si basa sulla fiducia in una ricerca affidabile in relazione all'adeguata verifica della clientela e nella segnalazione diligente delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, che diventeranno "sentinelle" ai fini del contrasto al riciclaggio; rileva con preoccupazione che l'accesso su richiesta alle informazioni in possesso dei porti franchi può avere soltanto un effetto molto limitato in casi specifici(111);
210.invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente ai fini di evasione fiscale(112); invita la Commissione, inoltre, a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, quali le autorità di contrasto, le autorità fiscali e doganali ed Europol, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali e a prevedere l'obbligo di tracciabilità;
211.invita la Commissione a presentare una proposta per l'urgente graduale eliminazione del sistema dei porti franchi nell'UE;
212.osserva che la fine del segreto bancario ha portato alla diffusione di nuove forme di investimento, quale l'arte, determinando negli ultimi tempi una rapida crescita del mercato dell'arte; sottolinea che le zone franche forniscono a tale mercato uno spazio sicuro e defilato nel quale immagazzinare le opere d'arte, commerciarle esentasse e occultare i titolari, mentre l'arte in sé rimane un mercato non regolamentato a causa, tra l'altro, della difficoltà di stabilire i prezzi di mercato e di trovare esperti; ricorda che è più facile trasportare, per esempio, un dipinto di valore dalla parte opposta del globo che non il corrispondente importo in denaro;
4.3.Condoni fiscali
213.ricorda(113) la necessità di ricorrere ai condoni fiscali con estrema cautela o di astenersi del tutto dal loro utilizzo, poiché rappresentano solamente una fonte di riscossione delle imposte semplice e rapida a breve termine, spesso introdotti per colmare lacune di bilancio, ma possono altresì servire a incoraggiare i residenti a evadere le tasse e attendere il successivo condono senza essere soggetti a sanzioni o ammende dissuasive; invita gli Stati membri che varano i condoni fiscali a imporre sempre al beneficiario l'obbligo di indicare l'origine dei fondi precedentemente non dichiarati;
214.invita la Commissione a valutare i precedenti condoni varati dagli Stati membri e, in particolare, le entrate pubbliche recuperate e l'impatto di tali condoni a medio e lungo termine sulla volatilità della base imponibile; esorta gli Stati membri ad assicurare che i dati pertinenti relativi ai beneficiari dei precedenti e dei futuri condoni fiscali siano debitamente condivisi con la magistratura, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, per garantire la conformità alle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per perseguire eventuali altri crimini finanziari;
215.è del parere che il Gruppo "Codice di condotta" dovrebbe obbligatoriamente verificare e autorizzare ogni condono fiscale prima della sua attuazione da parte di uno Stato membro; ritiene che il contribuente o il titolare effettivo finale di una società che abbia già beneficiato di uno o più condoni fiscali non dovrebbe mai poter beneficiare di un altro; chiede alle autorità nazionali che gestiscono i dati relativi alle persone che hanno beneficiato di condoni fiscali a procedere a uno scambio efficace dei dati delle autorità di contrasto o di altre autorità competenti che indagano su reati diversi dalla frode fiscale o dall'evasione fiscale;
4.4.Cooperazione amministrativa
216.riconosce che la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette ora riguarda sia le persone fisiche che le società;
217.sottolinea che le norme internazionali in materia di cooperazione amministrativa costituiscono norme minime; ritiene, pertanto, che gli Stati membri dovrebbero andare oltre il mero rispetto di tali norme minime; invita gli Stati membri a eliminare ulteriormente gli ostacoli alla cooperazione amministrativa e giuridica;
218.accoglie con favore il fatto che, con l'adozione dello standard mondiale sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) attuato dalla direttiva DAC1 e con l'abrogazione della direttiva sul risparmio del 2003, sia stato istituito un unico meccanismo a livello di Unione per lo scambio delle informazioni;
5.Lotta al riciclaggio di denaro
219.sottolinea che il riciclaggio può assumere varie forme e che il denaro riciclato può avere origine da varie attività illecite, tra cui la corruzione, il traffico di armi e di esseri umani, il traffico di droga, l'evasione fiscale e può essere utilizzato per finanziare il terrorismo; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, i proventi delle attività criminali nell'UE ammonterebbero a 110 miliardi di EUR all'anno(114), ovvero l'1% del PIL complessivo dell'Unione; sottolinea che la Commissione stima che in alcuni Stati membri, fino al 70% dei casi di riciclaggio abbia una dimensione transfrontaliera(115); rileva altresì che, secondo le stime delle Nazioni Unite(116), il riciclaggio di denaro avrebbe una dimensione equivalente a una percentuale compresa tra il 2% e il 5% del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1870 miliardi di EUR all'anno;
220.sottolinea che diversi recenti casi di riciclaggio di denaro all'interno dell'Unione sono connessi al capitale, alle élite al potere e/o ai cittadini provenienti dalla Russia e dalla Comunità di Stati indipendenti (CSI) in particolare; esprime preoccupazione per la minaccia alla sicurezza e alla stabilità europea rappresentata dai proventi illeciti prevenienti dalla Russia e dai paesi della CSI che entrano nel sistema finanziario europeo per essere riciclati e in seguito utilizzati per finanziare attività criminali; sottolinea che tali proventi mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'UE e creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge; ritiene che, oltre alla fuga di capitali, che non può essere ridotta senza risolvere i problemi economici e amministrativi del paese d'origine, e il riciclaggio di denaro per ragioni puramente criminali, tali attività ostili, il cui obiettivo è quello di indebolire le democrazie europee e le relative economie e istituzioni, sono realizzate a una portata tale da destabilizzare il continente europeo; invita a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguardo il controllo dei capitali provenienti dalla Russia che entrano nell'Unione;
221.ribadisce la sua richiesta(117) di sanzioni a livello dell'UE sulle violazioni dei diritti umani ispirate al Global Magnitsky Act statunitense, che dovrebbero consentire l'imposizione di divieti di visti e sanzioni mirate quali il blocco di proprietà e interessi di proprietà all'interno della giurisdizione dell'UE nei confronti di singoli funzionari pubblici o persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e che sono responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l'approvazione da parte del Parlamento della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea(118); chiede un aumento del controllo e della vigilanza nelle banche in relazione ai portafogli dei non residenti e alla quota proveniente da paesi considerati come un rischio per la sicurezza dell'Unione;
222.accoglie con favore l'adozione delle direttive AMLD4 e AMLD5; sottolinea che esse costituiscono un passo importante ai fini del miglioramento degli sforzi dell'Unione per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e combattere il finanziamento delle attività terroristiche; rileva che il quadro dell'Unione europea in materia di lotta antiriciclaggio si basa principalmente su un approccio preventivo, con particolare attenzione all'individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette;
223.deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano recepito, interamente o in parte, la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale entro il termine previsto, e che per questo motivo la Commissione abbia già avviato procedure di infrazione nei loro confronti, compresi deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea(119); invita tali Stati membri a porre rapidamente rimedio a tale situazione; esorta gli Stati membri, in particolare, a rispettare il termine del 10 gennaio 2020 per il recepimento della direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale; evidenzia e accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23novembre 2018 che invitano gli Stati membri a recepire la direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale prima del termine previsto per il 2020; invita la Commissione a fare pieno uso degli strumenti a disposizione per fornire sostegno e garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino debitamente la direttiva AMLD5 il prima possibile;
224.ricorda l'importanza fondamentale dell'adeguata verifica della clientela nel quadro dell'obbligo di conoscenza dei propri clienti, che impone ai soggetti obbligati di identificare correttamente i propri clienti e l'origine dei loro fondi ԴDzԳé i titolari effettivi finali delle attività, così come di procedere al blocco dei conti anonimi; deplora il fatto che alcuni istituti finanziari e i relativi modelli di business abbiano agevolato attivamente il riciclaggio di denaro; invita il settore privato a svolgere un ruolo attivo nella lotta al finanziamento del terrorismo e nella prevenzione delle attività terroristiche, nella misura del possibile; invita gli istituti finanziari a rivedere attivamente le loro procedure interne al fine di prevenire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro;
225.accoglie con favore il piano d'azione adottato dal Consiglio il 4dicembre2018, comprendente varie misure non legislative volte a contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'Unione; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento sui progressi dell'attuazione del piano d'azione;
226.è preoccupato per l'assenza di procedure concrete per valutare e riesaminare la probità dei membri del Consiglio direttivo della BCE, in particolare quando sono formalmente accusati di attività criminali; richiede meccanismi per monitorare e riesaminare la condotta e la correttezza dei membri del Consiglio direttivo della BCE e proteggerli in caso di abuso di potere da parte dell'autorità che ha il potere di nomina;
227.condanna il fatto che il mancato adempimento sistemico degli obblighi antiriciclaggio, unitamente a una vigilanza inefficiente, abbiano portato recentemente a numerosi casi di alto profilo di riciclaggio di denaro in banche europee collegati alla violazione sistematica dei più elementari obblighi in materia di conoscenza del cliente ed adeguata verifica della clientela;
228.ricorda che gli obblighi in materia di conoscenza del cliente e adeguata verifica della clientela sono fondamentali e dovrebbero sussistere per tutta la durata del rapporto d'affari e che le operazioni dei clienti dovrebbero essere monitorate in modo continuo e attento per identificare eventuali attività sospette o insolite; rammenta, in tale contesto, l'obbligo da parte dei soggetti obbligati di informare tempestivamente le UIF nazionali, di propria iniziativa, delle operazioni sospettate di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; deplora il fatto che, nonostante gli sforzi del Parlamento, la direttiva AMLD5 continui a consentire, come misura di ultima istanza, la registrazione di persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigenti di alto livello quali titolari effettivi di una società o di un trust, mentre il reale titolare effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal proposito; invita la Commissione, in occasione della prossima revisione delle norme antiriciclaggio nell'UE, ad effettuare una chiara valutazione dell'impatto di questa disposizione sulla disponibilità di informazioni affidabili sulla titolarità effettiva negli Stati membri e a proporne la soppressione qualora vi siano indicazioni che la disposizione sia soggetta ad abusi volti a proteggere l'identità dei titolari effettivi;
229.osserva che in alcuni Stati membri sono in vigore meccanismi di controllo del patrimonio ingiustificato che tracciano i proventi delle attività criminali; sottolinea che tale meccanismo spesso consiste in un ordine del tribunale che richiede a una persona ragionevolmente sospettata di essere coinvolta in reati gravi o di essere collegata a un individuo che vi è coinvolto di fornire spiegazioni in merito alla natura e alla portata del suo o del loro interesse in particolari proprietà e in merito a come abbia o abbiano ottenuto un bene immobile, laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il reddito noto percepito legalmente non sarebbe sufficiente al convenuto a consentirgli di ottenere la proprietà; invita la Commissione a valutare gli effetti e la fattibilità di tale misura a livello dell'Unione;
230.accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di vietare l'emissione di azioni al portatore e di convertire quelle esistenti in titoli nominali; chiede agli Stati membri di valutare la necessità di adottare misure analoghe nelle loro giurisdizioni, alla luce delle nuove disposizioni della direttiva AMLD5 relative all'informativa sulla titolarità effettiva e ai rischi individuati;
231.sottolinea l'urgente necessità di creare un sistema più efficiente per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra le autorità giudiziarie all'interno dell'UE, sostituendo in tal modo i tradizionali strumenti di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, che prevedono procedure lunghe e onerose e che pertanto danneggiano le indagini sul riciclaggio di denaro e altri reati gravi; ribadisce il suo invito alla Commissione a valutare la necessità di un'azione legislativa a tal proposito;
232.invita la Commissione a valutare e riferire al Parlamento in merito al ruolo e ai rischi particolari presentati da dispositivi giuridici quali società veicolo, società a destinazione specifica e Non Charitable Purpose Trusts (NCPT) nel riciclaggio di denaro, in particolare nel Regno Unito e relativi dipendenze della corona e territori d'oltremare;
233.esorta gli Stati membri a rispettare pienamente la legislazione antiriciclaggio quando emettono obbligazioni sovrane sui mercati finanziari; ritiene che l'adeguata verifica nell'ambito di tali operazioni finanziarie sia strettamente necessaria;
234.rileva che durante il mandato della sola commissione TAX3, sono stati portati alla luce tre casi deplorevoli di riciclaggio di denaro tramite banche dell'UE: ING Bank N.V. ha recentemente ammesso gravi carenze nell'applicazione delle disposizioni in materia di AML/CTF e ha accettato di versare 775 milioni di EUR nel quadro di un accordo transattivo con l'Ufficio della procura dei Paesi Bassi(120); ABLV Bank in Lettonia ha avviato una procedura di liquidazione volontaria dopo che la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, rete per la lotta contro i reati finanziari) statunitense ha deciso di proporre il divieto per ABLV di disporre di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro(121) e Danske Bank ha ammesso, dopo lo svolgimento di un'indagine relativa a 15000 clienti e circa 9,5 milioni di transazioni collegate alla sua filiale estone, che le gravi carenze presenti nei sistemi di governance e di controllo della banca avevano consentito l'utilizzo di tale filiale per operazioni sospette(122);
235.osserva con preoccupazione che il caso "Troika Laundromat" ha anche rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi di USD provenienti non solo dalla Russia siano passati attraverso banche e imprese europee; sottolinea che al centro dello scandalo c'è la Troika Dialog, già una delle maggiori banche d'investimento private russe, e la rete che potrebbe aver permesso all'élite russa al potere di usare segretamente i proventi illeciti per acquisire azioni di società statali, acquistare beni immobili sia in Russia che all'estero e beni di lusso; deplora inoltre il fatto che diverse banche europee sarebbero state coinvolte in tali operazioni sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. e l'unità olandese di Turkiye Garanti Bankasi A.S.;
236.rileva che nel caso di Danske Bank, la sua filiale estone(123) ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di EUR senza che la banca avesse attuato procedure interne adeguate in materia di antiriciclaggio e di conoscenza della clientela, come successivamente ammesso dalla stessa banca e confermato dalle autorità di vigilanza finanziaria sia estoni sia danesi; ritiene che tale carenza mostri la totale assenza di un atteggiamento responsabile da parte sia della banca sia delle autorità nazionali competenti; invita le autorità competenti a effettuare valutazioni urgenti dell'adeguatezza delle procedure antiriciclaggio e di conoscenza della clientela in tutte le banche europee, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio dell'UE;
237.osserva, inoltre, che è stato accertato che 6200 clienti della filiale estone di Danske Bank hanno compiuto operazioni sospette, che circa 500 clienti sono stati collegati a meccanismi di riciclaggio denunciati pubblicamente, che 177 sono stati collegati allo scandalo "Russian Laundromat" e 75 allo scandalo "Azerbaijani Laundromat", ed è emerso che 53 clienti erano imprese che condividevano gli stessi indirizzi e amministratori(124); invita le autorità nazionali competenti a rintracciare le destinazioni delle operazioni sospette dei 6200 clienti della filiale estone di Danske Bank per confermare che il denaro riciclato non sia stato utilizzato per ulteriori attività criminali; invita le autorità nazionali competenti a cooperare debitamente in questa materia dal momento che le catene di operazioni sospette sono chiaramente transfrontaliere;
238.sottolinea che la BCE ha ritirato l'autorizzazione bancaria a Pilatus Bank di Malta in seguito all'arresto, negli Stati Uniti, di Ali Sadr Hashemi Nejad, presidente di Pilatus Bank e suo azionista unico, con l'accusa, tra le altre cose, di riciclaggio di denaro; sottolinea che l'ABE ha concluso che l'unità di informazione e analisi finanziaria maltese (UIAF) ha violato il diritto dell'UE in quanto non ha condotto un'attività di vigilanza efficace nei confronti di Pilatus Bank a causa, tra le altre cose, di carenze procedurali e dell'assenza di interventi di vigilanza; osserva che l'8 novembre 2018 la Commissione ha inviato un parere formale all'UIAF maltese chiedendo di adottare misure supplementari al fine di garantire la conformità ai suoi obblighi giuridici(125); invita l'UIAF maltese ad adottare misure per conformarsi alle rispettive raccomandazioni;
239.prende atto della lettera inviata alla commissione TAX3 dal rappresentante permanente di Malta presso l'Unione in risposta alle preoccupazioni espresse dalla commissione in merito al presunto coinvolgimento di alcune PEP maltesi in un possibile nuovo episodio di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale connesso a una società con sede negli Emirati Arabi Uniti denominata "17 black"(126); deplora la mancanza di precisione nelle risposte ricevute; esprime preoccupazione per l'apparente inazione politica da parte delle autorità maltesi; è particolarmente preoccupato per il fatto che, in base alle rivelazione relative a 17 Black, sembrano essere implicate PEP ai livelli più alti del governo maltese; invita le autorità maltesi a chiedere agli EAU di trasmetterei le prove sotto forma di lettere di assistenza legale; invita gli EAU a cooperare con le autorità maltesi ed europee e a garantire che i fondi congelati nei conti bancari di 17 Black rimangano tali fino a quando non sarà condotta un'indagine approfondita; sottolinea, in particolare, l'apparente mancanza di indipendenza sia dell'UIAF maltese che del commissario della polizia maltese; deplora il fatto che finora non sia stata adottata alcuna misura nei confronti delle PEP coinvolte in presunti casi di corruzione; sottolinea che l'indagine maltese trarrebbe beneficio dall'istituzione di una squadra investigativa comune, sulla base di un accordo ad hoc(127), al fine di valutare i seri dubbi in merito all'indipendenza e alla qualità delle indagini nazionali in corso, con il sostegno di Europol e di Eurojust;
240.osserva che al momento della sua uccisione, la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia stava lavorando sulla fuga di notizie più grande che avesse mai ricevuto proveniente dai server di ElectroGas, l'azienda che gestisce la centrale elettrica di Malta; osserva, inoltre, che il titolare 17 Black, il quale doveva trasferire ingenti quantità di denaro a persone politicamente esposte responsabili della centrale elettrica a Malta, è anche consigliere e azionista di ElectroGas;
241.è preoccupato per l'aumento del riciclaggio di denaro nel contesto di altre forme di attività economiche, in particolare il fenomeno dei cosiddetti "denaro volante" e "strade famigerate"; sottolinea che un coordinamento e una cooperazione più forti tra autorità amministrative locali e regionali e autorità di contrasto sono necessari per affrontare tali questioni nelle città europee;
242.è consapevole del fatto che l'attuale quadro giuridico antiriciclaggio è stato costituito finora da direttive e si basa sull'armonizzazione minima, con conseguente difformità delle pratiche di vigilanza e di attuazione nazionali tra Stati membri; invita la Commissione a valutare, nel contesto di una futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva; chiede, in tale contesto, una rapida trasformazione in regolamento della normativa antiriciclaggio, laddove la valutazione d'impatto lo consigli;
5.1.Cooperazione tra autorità antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale nell'Unione europea
243.accoglie con favore il fatto che, in seguito ai recenti casi di violazione o presunta violazione delle norme antiriciclaggio, il presidente della Commissione abbia annunciato un'azione supplementare nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018;
244.chiede un necessario maggiore controllo e una vigilanza continua sui membri dei consigli di amministrazione e gli azionisti degli enti creditizi, delle società di investimento e delle compagnie di assicurazione nell'UE e sottolinea, in particolare, la difficoltà di revocare le autorizzazioni bancarie o le autorizzazioni specifiche equivalenti;
245.sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro congiunto costituito da rappresentanti della direzione generale della Giustizia e dei consumatori e della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, della BCE, delle autorità europee di vigilanza (AEV), e dal presidente della sottocommissione antiriciclaggio del comitato congiunto delle AEV, al fine di individuare le attuali carenze e proporre misure per consentire una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci tra agenzie di vigilanza e di contrasto;
246.conclude che l'attuale livello di coordinamento della vigilanza delle istituzioni finanziarie per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare in situazioni con effetti transfrontalieri, non è sufficiente a far fronte alle sfide attuali in questo settore e che la capacità dell'Unione di applicare norme e pratiche antiriciclaggio coordinate è attualmente inadeguata;
247.chiede una valutazione degli obiettivi a lungo termine per l'istituzione di un quadro migliorato in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come menzionato nel documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE(128), come l'istituzione a livello di Unione di un meccanismo per migliorare il coordinamento delle attività di vigilanza delle autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sulle entità del settore finanziario, in particolare in situazioni in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo potrebbero avere effetti transfrontalieri, ԴDzԳé un'eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio attraverso un organismo dell'Unione, nuovo o esistente, dotato dei poteri necessari ad attuare norme e pratiche armonizzate in tutti gli Stati membri; sostiene gli ulteriori sforzi per la centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio e ritiene che, in caso di creazione di tale meccanismo, sia necessario stanziare risorse umane e finanziarie sufficienti affinché le sue funzioni siano svolte in modo efficiente;
248.ricorda che la BCE ha la competenza e la responsabilità di ritirare l'autorizzazione agli enti creditizi in presenza di gravi violazioni delle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; osserva, tuttavia, che la BCE dipende totalmente delle autorità nazionali in materia di antiriciclaggio per quanto concerne le informazioni relative alle violazioni individuate dalle autorità nazionali in tale ambito; invita pertanto le autorità di vigilanza antiriciclaggio nazionali a rendere disponibili alla BCE informazioni di qualità in maniera tempestiva, in modo che la BCE possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la BCE e tutte le autorità competenti (AC) responsabili della vigilanza sulla conformità degli enti creditizi e finanziari agli obblighi in materia di AML/CFT in forza della direttiva AMLD4;
249.ritiene che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possano essere trattate separatamente; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dispongono di capacità limitate per assumere un ruolo più sostanziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle loro strutture decisionali, della mancanza di poteri e delle risorse limitate; sottolinea che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida in questa lotta, coordinandosi strettamente con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), e dovrebbe pertanto disporre di una capacità sufficiente in termini di risorse umane e materiali per contribuire efficacemente alla prevenzione coerente ed efficace dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, anche attraverso la valutazione dei rischi delle autorità competenti e le revisioni nell'ambito del suo quadro generale; invita a una maggiore diffusione di tali revisioni e, in particolare, a fornire in modo sistematico le informazioni pertinenti al Parlamento e al Consiglio in caso di gravi mancanze identificate a livello nazionale o dell'UE(129);
250.rileva l'aumento dell'importanza dei supervisori nazionali; esorta la Commissione, a seguito di una consultazione con l'ABE, a proporre meccanismi per facilitare l'aumento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità di vigilanza finanziaria; chiede di aumentare, nel lungo periodo, l'armonizzazione delle procedure di vigilanza delle varie autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio;
251.accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari" () e la proposta che essa contiene riguardo alla revisione delle AEV per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza; ritiene che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida, di coordinamento e di monitoraggio a livello dell'Unione al fine di proteggere in modo efficace il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dai rischi di finanziamento del terrorismo, in considerazione delle potenziali conseguenze sistemiche indesiderate per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario ai fini del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo e alla luce dell'esperienza già maturata dall'ABE nella protezione del settore bancario da tali abusi come autorità con poteri di supervisione su tutti gli Stati membri;
252.prende atto delle preoccupazioni espresse dall'ABE in merito all'attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE) in relazione all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento(130); accoglie con favore i suggerimenti formulati dall'ABE per affrontare le carenze provocate dall'attuale quadro giuridico dell'UE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente nel diritto nazionale le modifiche recentemente adottate in relazione alla direttiva sui requisiti patrimoniali;
5.2.Cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (IUF)
253.ricorda che, a norma della direttiva AMLD5, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano la rapida identificazione dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e di provvedere affinché un'UIF possa fornire tempestivamente a qualsiasi altra UIF le informazioni di cui dispone il meccanismo centralizzato; sottolinea l'importanza di accedere in modo tempestivo alle informazioni al fine di prevenire i reati finanziari e la sospensione delle indagini; invita gli Stati membri ad accelerare l'istituzione di tali meccanismi, affinché le UIF degli Stati membri possano cooperare efficacemente tra loro per individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro; incoraggia vivamente le UIF degli Stati membri a utilizzare il sistema FIU.net; rileva l'importanza della protezione dei dati anche in questo settore;
254.ritiene che per contribuire efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di denaro è fondamentale che le UIF nazionali siano dotate di risorse e capacità adeguate;
255.sottolinea che per combattere efficacemente le attività di riciclaggio la cooperazione è essenziale, non solo tra UIF degli Stati membri, ma anche tra UIF degli Stati membri e dei paesi terzi; prende atto degli accordi politici sui negoziati interistituzionali(131) in vista della futura adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;
256.invita la Commissione a elaborare corsi di formazione specializzati per le UIF, tenendo conto, in particolare, delle capacità più limitate in alcuni Stati membri; prende atto del contributo del gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e mira a rafforzare la loro cooperazione operativa incoraggiando il proseguo e l'attuazione di numerosi progetti; attende la valutazione della Commissione del quadro per la cooperazione delle UIF con i paesi terzi ԴDzԳé degli ostacoli e delle opportunità per migliorare la cooperazione tra le UIF nell'Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto; ricorda che tale valutazione dovrebbe essere pronta entro il 1°giugno2019; invita la Commissione a valutare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per un'UIF dell'UE, onde istituire un centro per attività investigative e di coordinamento congiunte, con il proprio mandato di autonomia e competenze investigative in materia di criminalità finanziaria transfrontaliera e un meccanismo di allerta precoce; è del parere che un'UIF dell'UE dovrebbe svolgere un ampio ruolo di coordinamento, assistenza e sostegno alle UIF degli Stati membri nei casi transfrontalieri, al fine di estendere lo scambio di informazioni e garantire un'analisi congiunta dei casi transfrontalieri e un forte coordinamento delle attività;
257.invita la Commissione a lavorare attivamente con gli Stati membri per trovare meccanismi in grado di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le UIF degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la Commissione ad adottare un'azione opportuna in tale ambito nei consessi internazionali pertinenti, come l'OCSE e la Task Force "Azione finanziaria" (GAFI); ritiene che in qualsiasi accordo che ne consegua è necessario rivolgere un'adeguata attenzione alla protezione dei dati personali;
258.invita la Commissione a elaborare una relazione da indirizzare al Parlamento e al Consiglio in cui si valuti se le differenze di status e di organizzazione tra le UIF degli Stati membri stiano ostacolando la cooperazione nella lotta contro i reati gravi di dimensione transfrontaliera;
259.sottolinea che l'assenza di normalizzazione dei formati di segnalazione delle operazioni sospette e delle relative soglie tra Stati membri e riguardo ai diversi soggetti obbligati può causare difficoltà nel trattamento e nello scambio di informazioni tra UIF; invita la Commissione a esaminare, con il sostegno dell'ABE, meccanismi per definire quanto prima formati normalizzati di segnalazione per i soggetti obbligati, al fine di facilitare e migliorare il trattamento e lo scambio di informazioni tra UIF nei casi che abbiano una dimensione transfrontaliera e a valutare la possibilità di introdurre una normalizzazione delle soglie di segnalazione delle operazioni sospette;
260.invita la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un sistema di recupero delle segnalazioni di operazioni sospette che consenta alle UIF degli Stati membri di cercare le operazioni e i relativi ordinanti e beneficiari segnalati ripetutamente come sospetti in diversi Stati membri;
261.incoraggia le autorità competenti e le UIF a cooperare con le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati per migliorare la segnalazione delle attività sospette e per ridurre le segnalazioni a scopi difensivi, contribuendo in tal modo a garantire che le UIF ricevano informazioni più utili, mirate e complete per espletare correttamente i loro compiti, garantendo allo stesso tempo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati;
262.ricorda l'importanza di sviluppare canali potenziati per il dialogo, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e gli attori specifici del settore privato, noti in genere come partenariati pubblico-privato (PPP), in particolare per i soggetti obbligati nell'ambito della direttiva antiriciclaggio, e sottolinea l'esistenza e i risultati positivi dell'unico PPP transnazionale, il partenariato pubblico-privato di Europol, che promuove lo condivisione di informazioni strategiche tra banche, UIF, agenzie di contrasto e autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri;
263.sostiene il continuo miglioramento della condivisione delle informazioni tra le UIF e le autorità di contrasto, tra cui Europol; ritiene che tale partenariato dovrebbe essere istituito nel settore delle nuove tecnologie, anche per quanto riguarda le attività virtuali, al fine di formalizzare le operazioni già esistenti negli Stati membri; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) a fornire ulteriori chiarimenti agli operatori di mercato che si occupano del trattamento dei dati personali nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica, al fine di consentire loro di conformarsi alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati (GDPR);
264.sottolinea che il miglioramento e l'aumento della cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le UIF è fondamentali per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; sottolinea, inoltre, che la lotta contro il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale richiede anche una buona cooperazione tra le UIF e le autorità doganali;
265.invita la Commissione a elaborare una relazione sullo status quo e sui miglioramenti nelle UIF degli Stati membri in merito alla diffusione, scambio e trattamento di informazioni, a seguito delle raccomandazioni della commissione PANA(132) e la relazione di mappatura effettuata dalla piattaforma delle UIF degli Stati membri;
5.3.Soggetti obbligati (ambito di applicazione)
266.accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 abbia ampliato l'elenco dei soggetti obbligati, includendo i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i mercanti d'arte e i porti franchi;
267.invita la Commissione ad adottare provvedimenti per migliorare l'adeguata verifica della clientela, in particolare al fine di chiarire meglio che la responsabilità dell'esercizio della dovuta diligenza ricade sempre sul soggetto obbligato, anche quando esternalizzata, e di comminare sanzioni in caso di negligenza o di conflitti di interessi nell'ambito dell'esternalizzazione; sottolinea l'obbligo giuridico per i soggetti obbligati, nel quadro della direttiva AMLD5, di condurre controlli rafforzati e di riferire sistematicamente in merito all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela relativamente a relazioni economiche o operazioni che coinvolgono paesi identificati dalla Commissione quali paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro;
5.4.Registri
268.accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC5 abbia concesso alle amministrazioni fiscali l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva e ad altre informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela; ricorda che tale accesso serve alle amministrazioni fiscali per espletare correttamente i loro compiti;
269.rileva che la normativa antiriciclaggio dell'Unione obbliga gli Stati membri a istituire registri centrali contenenti dati completi sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, oltre a prevedere la loro interconnessione; accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 obblighi gli Stati membri a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano sempre accessibili al pubblico;
270.osserva tuttavia che, per quanto riguarda i trust, i registri nazionali saranno accessibili, in linea di principio, soltanto a coloro che dimostreranno un interesse legittimo all'accesso; sottolinea che gli Stati membri rimangono liberi di aprire registri di titolarità effettiva dei trust al pubblico, come già raccomandato dal Parlamento; invita gli Stati membri a istituire registri contenenti dati aperti liberamente accessibili; ricorda, in ogni caso, che i diritti che essi possono decidere di imporre non dovrebbero superare i costi amministrativi di messa a disposizione delle informazioni, compresi i costi di manutenzione e di sviluppo dei registri;
271.sottolinea che l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi dovrebbe essere garantita dalla Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino il funzionamento del sistema interconnesso e valutare entro tempi ragionevoli se stia operando correttamente e se debba essere integrato mediante l'istituzione di un registro pubblico dell'UE sulla titolarità effettiva o altri strumenti che potrebbero porre rimedio in modo efficace a qualsiasi potenziale lacuna; invita la Commissione, nel frattempo, a elaborare e a presentare orientamenti tecnici per promuovere la convergenza dei formati, l'interoperabilità e l'interconnessione dei registri degli Stati membri; è del parere che la titolarità effettiva dei trust dovrebbe avere lo stesso livello di trasparenza delle società conformemente alla direttiva AMLD5, garantendo nel contempo garanzie adeguate;
272.esprime preoccupazione in merito al fatto che le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non siano sempre sufficienti e/o accurate; invita gli Stati membri a garantire pertanto che i registri dei titolari effettivi includano meccanismi di verifica atti a garantire l'accuratezza dei dati; invita la Commissione a valutare i meccanismi di verifica e l'affidabilità dei dati nelle sue revisioni;
273.chiede una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva, al fine di garantire l'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza la proprietà o il controllo di ܲ'Գپà giuridica;
274.ricorda la necessità di norme chiare che agevolino l'identificazione diretta dei titolari effettivi, incluso l'obbligo di stipulare i trust e accordi simili in forma scritta e di registrarli presso lo Stato membro in cui tali trust sono creati, amministrati o gestiti;
275.sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e l'esigenza di connettere tali catasti; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni pubblicamente accessibili sulla titolarità effettiva finale dei terreni e degli immobili;
276.riafferma la propria posizione in merito alla creazione di registri dei titolari effettivi per le polizze di assicurazione sulla vita, come espresso nel corso dei negoziati interistituzionali sulla direttiva AMLD5; invita la Commissione a valutare la fattibilità e la necessità di rendere accessibili alle autorità competenti le informazioni sulla titolarità effettiva delle polizze di assicurazione sulla vita e degli strumenti finanziari;
277.osserva che, ai sensi della direttiva AMLD5, la Commissione deve effettuare un'analisi della fattibilità di specifiche misure e meccanismi, a livello di Unione e di Stati membri, che consentano di raccogliere e di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altre entità giuridiche costituite al di fuori dell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a tale meccanismo, qualora l'analisi di fattibilità dia esito positivo;
5.5.Rischi tecnologici e attività virtuali, comprese le valute virtuali e le criptovalute
278.sottolinea il potenziale positivo delle nuove tecnologie di registro distribuito (DLT), come la tecnologia blockchain; rileva al contempo il crescente abuso dei nuovi metodi di pagamento e di trasferimento basati su tali tecnologie per riciclare i proventi di attività illecite o commettere altri reati finanziari; prende atto della necessità di monitorare gli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione per garantire che la normativa faccia fronte in modo efficace all'abuso delle nuove tecnologie e dell'anonimato, il quale facilita le attività criminose, senza limitarne gli aspetti positivi;
279.esorta la Commissione a esaminare attentamente i pertinenti cripto-operatori non ancora coperti dalla normativa antiriciclaggio dell'Unione e ad ampliare, qualora necessario, l'elenco dei soggetti obbligati, in particolare i fornitori di servizi nell'ambito delle operazioni che implicano lo scambio di una o più valute virtuali; invita gli Stati membri, nel frattempo, a recepire quanto prima le disposizioni della direttiva AMLD5 che istituiscono l'obbligo di identificazione dei propri clienti per i portafogli di valute virtuali e lo scambio di servizi, misure che renderebbero estremamente difficile l'utilizzo anonimo delle valute virtuali;
280.invita la Commissione a seguire attentamente l'evoluzione tecnologica, compresi la rapida espansione dei modelli imprenditoriali innovativi del settore delle tecnologie finanziarie e l'utilizzo di tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito, l'informatica cognitiva e l'apprendimento automatico, al fine di valutare i rischi tecnologici e le possibili lacune, ԴDzԳé di potenziare la resistenza agli attacchi informatici o ai guasti di sistema, in particolare promuovendo la protezione dei dati; incoraggia le autorità competenti e la Commissione ad effettuare una valutazione esaustiva dei potenziali rischi sistemici legati alle applicazioni delle tecnologie di registro distribuito;
281.sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo delle attività virtuali rappresentano una tendenza a lungo termine che dovrebbe perdurare e accentuarsi negli anni a venire, in particolare mediante l'uso dei gettoni virtuali per diverse finalità, tra cui il finanziamento delle imprese; invita la Commissione a sviluppare un quadro adeguato a livello di UE allo scopo di gestire tali sviluppi, traendo ispirazione dalle attività svolte a livello internazionale e da organismi europei come l'ESMA; è del parere che tale quadro debba fornire le garanzie necessarie rispetto ai rischi specifici posti dalle attività virtuali senza ostacolare l'innovazione;
282.rileva in particolare che la scarsa trasparenza delle attività virtuali può essere sfruttata per facilitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; esorta la Commissione, in tale contesto, a fornire orientamenti chiari in merito alle condizioni secondo cui le attività virtuali possono essere classificate come strumento finanziario esistente o nuovo nell'ambito della direttiva MiFID2 e le circostanze in cui la legislazione dell'UE è applicabile alle offerte iniziali di moneta;
283.invita la Commissione a considerare di imporre un divieto su talune misure di anonimato relative ad attività virtuali specifiche e, qualora lo ritenesse necessario, a valutare la possibilità di regolamentare le attività virtuali come strumenti finanziari; ritiene che le UIF debbano essere in grado di associare gli indirizzi delle valute virtuali e delle criptovalute all'identità del proprietario delle attività virtuali; crede che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità in introdurre un obbligo di registrazione degli utenti delle valute virtuali; ricorda che alcuni Stati membri hanno già adottato diverse tipologie di misure per segmenti specifici del settore, come le offerte iniziali di gettoni, le quali potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione per le future azioni dell'UE;
284.sottolinea che il GAFI ha recentemente posto in evidenza la necessità urgente che tutti i paesi adottino provvedimenti coordinati per impedire l'uso di attività virtuali per scopi criminali e terroristici, esortando tutte le giurisdizioni ad adottare misure giuridiche e pratiche per prevenire l'uso improprio delle attività virtuali(133); chiede alla Commissione di adoperarsi per trovare possibili modalità con cui integrare nel quadro normativo europeo le raccomandazioni e le norme elaborate dal GAFI in materia di attività virtuali; sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere un quadro regolamentare internazionale sulle valute virtuali coerente e coordinato, sulla base degli sforzi intrapresi in occasione del G20;
285.ribadisce la sua richiesta di una valutazione urgente da parte della Commissione delle implicazioni delle attività di gioco elettronico per il riciclaggio di denaro e i reati fiscali; ritiene prioritaria tale valutazione; rileva la crescita del settore del gioco elettronico in talune giurisdizioni, fra cui alcune dipendenze della Corona britannica come l'Isola di Man, dove il gioco elettronico rappresenta già il 18% del reddito nazionale;
286.prende nota del lavoro svolto dagli esperti sull'identificazione elettronica e le procedure di conoscenza della clientela da remoto al fine di analizzare questioni quali la possibilità per gli istituti finanziari di utilizzare l'identificazione elettronica (e-ID) e la portabilità delle informazioni relative alla conoscenza del cliente per identificare digitalmente la clientela; invita la Commissione, in tal senso, a valutare i potenziali vantaggi derivanti dall'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica; ricorda l'importanza di mantenere un adeguato equilibrio tra la protezione dei dati e della riservatezza e la necessità che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni ai fini delle indagini penali;
5.6.Sanzioni
287.ricorda che la normativa antiriciclaggio dell'UE impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme antiriciclaggio; sottolinea che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; chiede l'introduzione di procedure semplificate negli Stati membri per l'applicazione delle sanzioni finanziarie imposte per le violazioni della legislazione antiriciclaggio;
288.esorta gli Stati membri a pubblicare quanto prima e sistematicamente le informazioni relative alla natura e al valore delle sanzioni imposte, oltre a informazioni concernenti la tipologia e la natura della violazione, ԴDzԳé l'identità della persona responsabile; invita gli Stati membri ad applicare inoltre sanzioni e misure ai membri dell'organo direttivo e alle altre persone fisiche che si rendano responsabili di una violazione delle norme antiriciclaggio ai sensi della legislazione nazionale(134);
289.chiede alla Commissione di riferire al Parlamento ogni due anni in merito alla legislazione e alle prassi nazionali relativi alle sanzioni per le violazioni della normativa antiriciclaggio;
290.si compiace dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca(135), volto ad agevolare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato, il quale contribuirà pertanto a rafforzare la capacità dell'Unione di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e di bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi in tutta l'UE;
291.accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale(136), che introduce nuove disposizioni di diritto penale e agevola una cooperazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro ԴDzԳé il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; rileva che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE(137), i proventi derivanti da reati o da azioni che contribuiscono alla perpetrazione degli stessi, ԴDzԳé i beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;
5.7.Dimensione internazionale
292.rileva che, a norma della direttiva AMLD4, la Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
293.è del parere che sia fondamentale che l'Unione disponga di un proprio elenco di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia opportuno tenere in considerazione il lavoro intrapreso a livello internazionale, in particolare dal GAFI, per identificare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; accoglie con favore, in tal senso, il regolamento delegato della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326), e deplora che il Consiglio abbia sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato; accoglie con favore, inoltre, il regolamento delegato della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e la tipologia di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono adottare al fine di mitigare il rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi(138);
294.plaude all'adozione, da parte della Commissione, della metodologia per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, pubblicata il 22 giugno 2018(139); accoglie con favore la valutazione della Commissione del 31 gennaio 2019 relativa ai cosiddetti paesi a "priorità 1".
295.sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra gli elenchi antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio e la lista europea delle giurisdizioni non cooperative; ribadisce la sua richiesta di affidare alla Commissione un ruolo centrale nella gestione di entrambe le liste; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza del processo di valutazione delle giurisdizioni;
296.esprime preoccupazione in merito alle denunce secondo cui le autorità competenti svizzere non svolgono adeguatamente le proprie funzioni nell'ambito della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo(140); invita la Commissione a tenere in considerazione tali elementi in sede di aggiornamento della lista di paesi terzi ad alto rischio e nel corso delle future relazioni bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea;
297.invita la Commissione a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi allo scopo di sviluppare sistemi efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e favorire il continuo miglioramento di tali sistemi;
298.chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'UE parli con una sola voce in seno al GAFI e di contribuire attivamente alla riflessione in corso sulla sua riforma, con l'obiettivo di potenziarne le risorse e consolidarne la legittimità; chiede alla Commissione di far partecipare il personale del Parlamento europeo in qualità di osservatore alla delegazione della Commissione al GAFI;
299.invita la Commissione a condurre un'iniziativa globale per la creazione di registri centrali pubblici dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni; sottolinea a tale riguardo il ruolo fondamentale delle organizzazioni internazionali come l'OCSE e le Nazioni Unite;
6.Dimensione internazionale della tassazione
300.sottolinea che un sistema europeo di imposizione equilibrato richiede un contesto fiscale globale più equo; ribadisce il suo invito a monitorare le riforme fiscali in atto nei paesi terzi;
301.prende atto dello sforzo compiuto da alcuni paesi terzi per agire con fermezza contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); sottolinea, tuttavia, che tali riforme dovrebbero restare in linea con le norme dell'OMC in vigore;
302.ritiene che le informazioni raccolte durante la visita della commissione a Washington DC riguardo alle riforme fiscali negli Stati Uniti e al loro potenziale impatto sulla cooperazione internazionale siano particolarmente importanti; è del parere che alcune delle disposizioni contenute nella legge statunitense sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 2017 siano incompatibili con le norme dell'OMC in vigore, come affermato da alcuni esperti; osserva che alcune disposizioni della riforma fiscale statunitense mirano a rafforzare unilateralmente e senza alcuna reciprocità i benefici transnazionali attribuibili al territorio degli Stati Uniti (presumendo che almeno il 50% degli stessi sia generato sul territorio statunitense); accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente valutando, in particolare, le possibili implicazioni regolamentari e commerciali delle disposizioni BEAT, GILTI e FDII(141) della nuova riforma fiscale degli Stati Uniti; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai risultati della valutazione;
303.osserva che sono stati elaborati due tipi di accordi intergovernativi relativi alla legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) per contribuire a rendere la FATCA conforme alle norme internazionali(142); rileva che solo uno dei modelli di accordo intergovernativo è reciproco; deplora il grave squilibrio nella reciprocità dei suddetti accordi, poiché gli Stati Uniti ricevono di norma molte più informazioni dai governi esteri di quante ne forniscano; invita la Commissione a effettuare una mappatura volta ad analizzare il grado di reciprocità nello scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri;
304.invita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato di negoziare con gli Stati Uniti per garantire la reciprocità nel quadro della normativa FATCA;
305.ribadisce le proposte presentate nella sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della FATCA per i cittadini dell'Unione, in particolare i cosiddetti "americani casuali"(143), nella quale invita la Commissione a intraprendere azioni che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, soprattutto quelli degli "americani casuali";
306.chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare un approccio comune dell'UE alla FATCA allo scopo di proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare gli "americani casuali") e garantire la reciprocità nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti, considerando lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) come la modalità raccomandata; invita la Commissione e il Consiglio, nel frattempo, a prendere in considerazione contromisure quali le ritenute alla fonte, se del caso, al fine di garantire condizioni di parità qualora gli Stati Uniti non assicurassero la reciprocità nel quadro della FATCA;
307.invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le nuove disposizioni in materia di imposte sulle società dei paesi che cooperano con l'UE sulla base di un accordo internazionale(144);
6.1.Paradisi fiscali e giurisdizioni che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva all'interno e all'esterno dell'UE
308.ricorda l'importanza di una lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (di seguito "lista UE") basata su criteri completi, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili, comunemente accettati e aggiornati regolarmente;
309.deplora il fatto che durante il processo iniziale di elaborazione della lista UE siano stati considerati soltanto i paesi terzi; osserva che la Commissione, nel quadro del semestre europeo, ha identificato carenze nei sistemi fiscali di alcuni Stati membri che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva; accoglie con favore, tuttavia, la dichiarazione del presidente del Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" durante l'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla possibilità di selezionare gli Stati membri in base agli stessi criteri stabiliti per la lista UE nel contesto della revisione del mandato del Gruppo "Codice di condotta"(145);
310.accoglie con favore l'adozione della prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 dicembre 2017, e il monitoraggio in atto degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva che la lista è stata aggiornata varie volte sulla base della valutazione di tali impegni e che, di conseguenza, diversi paesi sono stati rimossi dalla lista; osserva che a seguito della revisione del 12 marzo 2019, la lista comprende ora le seguenti giurisdizioni fiscali: Samoa americane, Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati arabi uniti, Isole Vergini americane e Vanuatu;
311.prende atto dell'aggiunta di altre due giurisdizioni alla lista grigia (Australia e Costa Rica)(146);
312.osserva che otto delle principali economie di passaggio (Paesi Bassi, Lussemburgo, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Isole Cayman, Irlanda e Singapore) ospitano più dell'85 % degli investimenti globali in società veicolo, che sono spesso istituite per motivi fiscali(147); ricorda che solo uno di tali paesi (Bermuda) è attualmente incluso nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali(148);
313.sottolinea che i processi di selezione e monitoraggio sono scarsamente trasparenti e che non risulta chiaro se siano stati compiuti progressi effettivi per quanto concerne i paesi rimossi dalla lista;
314.pone in evidenza che la valutazione del Consiglio e del suo Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" si basa su criteri derivanti da un quadro di valutazione tecnica elaborato dalla Commissione e che il Parlamento non ha avuto alcun coinvolgimento giuridico nel processo in questione; invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in modo dettagliato prima di qualsiasi modifica proposta alla lista; invita il Consiglio a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti riguardo alle giurisdizioni incluse nella lista nera e nella lista grigia, nel quadro dell'aggiornamento regolare del Consiglio da parte del Gruppo "Codice di condotta";
315.invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una metodologia ambiziosa e obiettiva che non si basi sugli impegni bensì su una valutazione degli effetti di una debita e adeguata applicazione della legislazione in tali paesi;
316.deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella fase iniziale del processo di elaborazione della lista, ԴDzԳé l'applicazione non oggettiva dei criteri di inclusione stabiliti dal consiglio ECOFIN; ribadisce che tale procedimento deve essere scevro da qualsivoglia interferenza politica; accoglie con favore, tuttavia, il miglioramento della trasparenza ottenuto con la divulgazione delle lettere inviate alle giurisdizioni selezionate dal Gruppo "Codice di condotta" e dell'insieme delle lettere d'impegno ricevute; chiede che tutte le lettere non ancora divulgate siano rese pubblicamente disponibili per garantire il controllo e il corretto adempimento degli impegni; è del parere che le giurisdizioni che non acconsentono alla divulgazione dei propri impegni destino nel pubblico il sospetto che non siano cooperative in materia fiscale;
317.si compiace dei recenti chiarimenti forniti dal Gruppo "Codice di condotta" sui criteri di tassazione equi, in particolare riguardo all'assenza di sostanza economica per le giurisdizioni che non hanno un'imposta sul reddito delle società o in cui l'aliquota di tale imposta è prossima allo 0%; invita gli Stati membri ad adoperarsi per il graduale miglioramento dei criteri di inclusione nella lista UE, al fine di inserire tutte le pratiche fiscali dannose(149), in particolare includendo un'analisi economica dettagliata che analizzi l'agevolazione dell'elusione fiscale e un'aliquota d'imposta dello 0 % o l'assenza di un'imposta sul reddito delle società come criterio autonomo;
318.accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale(150), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea nel processo di redazione della lista UE(151); invita gli Stati membri a esercitare pressione sul G20 affinché i criteri dell'OCSE per l'inclusione nella lista nera siano rivisti e vadano oltre la pura trasparenza fiscale, contrastando anche l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;
319.prende atto e si compiace del lavoro svolto dalle équipe negoziali dell'UE e del Regno Unito in materia di fiscalità, come indicato all'allegato 4 del progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(152); è preoccupato per le possibili divergenze che potrebbero emergere anche nel breve periodo in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE nelle politiche contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale tra il Regno Unito e l'UE, il che comporterebbe nuovi rischi per l'economia, la fiscalità e la sicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a reagire immediatamente a tali rischi e garantire la tutela degli interessi dell'UE;
320.ricorda che, a norma dell'articolo 79 della Dichiarazione politica che stabilisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(153), le future relazioni dovranno garantire una concorrenza aperta e leale attraverso disposizioni in materia di aiuti di Stato, concorrenza, norme sociali e del lavoro, norme ambientali, cambiamenti climatici e pertinenti questioni fiscali; esprime particolare preoccupazione per l'annuncio da parte del Primo ministro britannico Theresa May di voler introdurre nel Regno Unito il livello più basso di imposta sulle società del G20; invita il Regno Unito a rimanere un partner forte nello sforzo globale atto a garantire una tassazione migliore e più efficiente e nella lotta alla criminalità finanziaria in quanto membro della comunità internazionale; invita la Commissione e il Consiglio a includere il Regno Unito nella valutazione dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative e nell'elenco UE delle giurisdizioni con carenze nei loro regimi antiriciclaggio, compreso un monitoraggio dettagliato delle sue relazioni economiche con le sue dipendenze e i suoi territori d'oltremare, non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo;
321.sottolinea che, a prescindere dagli sviluppi successivi alla scadenza del recesso, il regno Unito resterà membro dell'OCSE e sarà tenuto a rispettare le raccomandazioni previste dal piano d'azione BEPS dell'OCSE e altre misure relative alla buona governance in materia fiscale;
322.chiede, nel caso specifico della Svizzera, per la quale non è previsto alcun termine preciso in ragione di un precedente accordo tra la Svizzera e l'UE, che il paese sia inserito nell'allegato I entro la fine del 2019 qualora, in seguito a un idoneo processo graduale, la Svizzera non abbia abrogato entro tale data i suoi regimi fiscali non conformi, che consentono un trattamento non equo del reddito estero e nazionale ԴDzԳé benefici fiscali per alcuni tipi di imprese;
323.osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l'UE; sottolinea che tale preoccupazione potrebbe essere particolarmente fondata nel caso della Svizzera; chiede al Consiglio di rivalutare in maniera adeguata la Svizzera e qualsiasi altro paese terzo(154) che introduca simili modifiche legislative(155);
324.osserva che i negoziati tra l'UE e la Svizzera sulla revisione dell'approccio bilaterale all'accesso reciproco al mercato sono ancora in corso; invita la Commissione a garantire che l'accordo definitivo tra l'UE e la Svizzera includa una clausola concernente la buona governance fiscale, compresi le norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione, l'accesso pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva, se del caso, e le disposizioni antiriciclaggio; chiede che i negoziatori dell'UE concludano un accordo che, fra l'altro, colmi le lacune(156) del sistema di vigilanza svizzero e tuteli gli informatori;
325.accoglie con favore la lista UE riveduta del 12 marzo 2019(157); accoglie con favore la pubblicazione della valutazione dettagliata degli impegni e delle riforme delle giurisdizioni che erano inserite nella lista dell'allegato II al momento della pubblicazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017; accoglie con favore il fatto che le giurisdizioni che erano in precedenza inserite nella lista dell'allegato II in virtù degli impegni assunti nel 2017 siano ora inserite nella lista dell'allegato I alla luce del fatto che le riforme non sono state attuate entro la fine del 2018 o entro il termine concordato;
326.esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini austriaci che detengono conti correnti bancari presso istituti di credito in Liechtenstein non siano soggetti alla legge sugli standard comuni di comunicazione di informazioni se i loro redditi da capitale provengono da strutture patrimoniali (fondazioni private, enti, trust e similari) e l'istituto di credito in Liechtenstein provvede alla tassazione conformemente agli accordi bilaterali; invita l'Austria a modificare la propria normativa al riguardo, al fine di colmare tale lacuna in materia di standard comuni di comunicazione di informazioni;
327.osserva per esempio che, secondo i dati dell'OCSE sugli investimenti esteri diretti, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, una quota significativa dei quali è destinata a società veicolo che non svolgono evidenti attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata rispetto alla Germania o alla Francia; rileva che, secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese risultano pari al 1474% delle dimensioni della sua economia;
328.ricorda uno studio di ricerca che dimostra come l'elusione fiscale in sei Stati membri dell'UE comporti una perdita pari a 42,8 miliardi di EUR di gettito fiscale negli altri 22 Stati membri(158), il che significa che la posizione di contribuenti netti di tali paesi può essere controbilanciata dalle perdite che essi infliggono alla base imponibile degli altri Stati membri; osserva, ad esempio, che i Paesi Bassi impongono un costo netto all'Unione nel suo complesso pari a 11,2 miliardi di EUR, il che significa che il paese priva gli altri Stati membri di gettito fiscale a beneficio delle multinazionali e dei loro azionisti;
329.rammenta che, per potenziare la lotta dell'Unione europea e degli Stati membri contro le frodi fiscali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro, tutti i dati disponibili, compresi quelli macroeconomici, devono essere utilizzati in maniera efficace;
330.ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri(159) – Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, affermando che tali politiche compromettono l'integrità del mercato unico europeo; è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la pianificazione fiscale aggressiva anche a livello globale; sottolinea che la Commissione ha riconosciuto che alcuni degli Stati membri di cui sopra hanno adottato misure volte a migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche della Commissione(160); osserva che un recente studio di ricerca(161) ha identificato cinque Stati membri dell'UE come paradisi fiscali per le imprese: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi; sottolinea che i criteri e la metodologia utilizzati per selezionare tali Stati membri comprendevano una valutazione globale delle loro pratiche fiscali dannose, misure che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva e la distorsione dei flussi economici sulla base dei dati di Eurostat, che includevano una combinazione di flussi elevati di investimenti esteri diretti in entrata e in uscita, canoni, interessi e dividendi; invita la Commissione a considerare attualmente almeno tali Stati membri come paradisi fiscali dell'UE fino a quando non saranno attuate riforme fiscali sostanziali;
331.chiede al Consiglio di pubblicare una valutazione dettagliata degli impegni delle giurisdizioni che si sono volontariamente impegnate ad attuare riforme e che sono state inserite nella lista di cui all'allegato II in sede di elaborazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017;
6.2.Contromisure
332.rinnova il suo invito nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri ad adottare contromisure efficaci e dissuasive contro le giurisdizioni non cooperative, al fine di incentivare una soddisfacente cooperazione in materia fiscale e di conformità da parte dei paesi che figurano nell'allegato I della lista UE;
333.deplora il fatto che la maggior parte delle contromisure proposte dal Consiglio sia lasciata alla discrezionalità nazionale; osserva con preoccupazione che, in occasione dell'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 15 maggio 2018, alcuni esperti(162) hanno sottolineato che le contromisure potrebbero non essere sufficienti a spingere le giurisdizioni non cooperative a conformarsi alla normativa, poiché la lista dell'UE omette alcuni dei più noti paradisi fiscali; ritiene che ciò comprometta la credibilità del processo di elaborazione dell'elenco, come evidenziato da alcuni esperti;
334.chiede agli Stati membri di adottare un'unica serie di contromisure solide, quali le ritenute alla fonte, l'esclusione dai bandi di concorso per appalti pubblici, requisiti più rigorosi in materia di audit e norme automatiche sulle società estere controllate per le imprese aventi sede all'interno di giurisdizioni non cooperative incluse nella lista, salvo laddove i contribuenti vi svolgano un'attività economica reale;
335.invita sia le amministrazioni fiscali sia i contribuenti a collaborare per raccogliere dati fattuali pertinenti nel caso in cui la società estera controllata svolga un'attività economica reale sostanziale e abbia una presenza economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti;
336.rileva che i paesi in via di sviluppo potrebbero non disporre delle risorse necessarie ad attuare le norme fiscali internazionali o europee recentemente concordate; invita pertanto il Consiglio a escludere contromisure quali la riduzione degli aiuti allo sviluppo;
337.osserva che le contromisure sono fondamentali per contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; constata inoltre che il peso economico dell'Unione europea può fungere da deterrente onde evitare che le giurisdizioni non cooperative e i contribuenti sfruttino le lacune fiscali e le pratiche fiscali dannose consentite dalle suddette giurisdizioni;
338.invita le istituzioni finanziarie europee(163) a valutare l'applicazione, progetto per progetto, di un'adeguata verifica rafforzata e migliorata per le giurisdizioni di cui all'allegato II della lista UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE siano investiti in entità di paesi terzi che non rispettano gli standard fiscali dell'UE o che siano convogliati attraverso di esse; prende atto dell'approvazione da parte della BEI della sua politica di gruppo riveduta nei confronti di giurisdizioni poco regolamentate, non trasparenti e non collaborative e sulla buona governance fiscale e chiede che tale politica venga regolarmente aggiornata e che includa requisiti più stringenti in materia di trasparenza, in linea con le norme dell'UE; invita la BEI a pubblicare tale politica non appena approvata; chiede che si metta in atto una parità di condizioni e che gli stessi livelli normativi si applichino alle istituzioni finanziarie in tutta Europa;
6.3.Posizione dell'UE in qualità di leader globale
339.ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri affinché assumano, a seguito di un coordinamento ex-ante, un ruolo di leadership nella lotta globale contro l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, in particolare tramite iniziative della Commissione in tutti i consessi internazionali pertinenti, fra cui le Nazioni Unite, il G20 e l'OCSE, che hanno rivestito un ruolo chiave relativamente alle questioni fiscali, in particolare dopo la crisi finanziaria internazionale;
340.ricorda che le politiche multilaterali e la cooperazione internazionale tra i paesi, inclusi i paesi in via di sviluppo, rimangono lo strumento privilegiato per conseguire risultati concreti rispettando al contempo il principio di reciprocità; deplora che alcune proposte legislative che vanno oltre le raccomandazioni BEPS dell'OCSE e che potrebbero costituire la base per un ulteriore lavoro proficuo a livello internazionale siano in fase di stallo in seno al Consiglio;
341.ritiene che la creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, di mezzi sufficienti e, se del caso, di poteri esecutivi, garantirebbe la partecipazione di tutti i paesi su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma di un'agenda fiscale globale(164), allo scopo di contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose e assicurare un'adeguata ripartizione dei diritti di imposizione; prende atto della recente richiesta che il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale sia elevato a organismo fiscale globale intergovernativo delle Nazioni Unite(165); sottolinea che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura una distribuzione più equa dei diritti d'imposizione tra lo Stato della fonte e quello di residenza;
342.chiede un vertice intergovernativo sulle necessarie riforme fiscali globali non ancora adottate, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale ed esercitare pressioni su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino gli standard in materia di trasparenza e di imposizione equa; chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa riguardo a tale vertice e chiede che quest'ultimo preveda l'avvio di una seconda serie di riforme fiscali internazionali che diano seguito al piano d'azione BEPS e consentano l'istituzione del suddetto organismo fiscale intergovernativo globale;
343.prende nota dell'azione e dei contributi della Commissione nell'ambito del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni e del Quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE, in particolare allo scopo di promuovere standard più elevati di buona governance fiscale a livello globale, garantendo nel contempo che le norme internazionali in materia di buona governance fiscale continuino a essere pienamente rispettate nell'UE;
6.4.Paesi in via di sviluppo
344.ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, ԴDzԳé contro la corruzione e la segretezza che agevolano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica dello sviluppo nell'UE e per migliorare le capacità fiscali dei paesi in via di sviluppo e la loro abilità di mobilitare le proprie risorse a favore dello sviluppo economico sostenibile; sottolinea la necessità di incrementare la quota di aiuti finanziari e assistenza tecnica destinati alle amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo, onde creare quadri normativi fiscali stabili e moderni;
345.accoglie con favore la cooperazione tra l'UE e l'Unione africana (UA) nell'ambito della Addis Tax Initiative (ATI), dell'Iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI) e del processo di Kimberley; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i paesi dell'Unione africana nell'attuazione delle politiche in materia di trasparenza; incoraggia, a tale riguardo, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali e regionali; ricorda i vantaggi di una stretta e rafforzata cooperazione tra Interpol e Afripol;
346.ricorda la necessità che gli Stati membri conducano, in stretta collaborazione con la Commissione, analisi regolari di ricaduta dell'impatto concreto delle politiche fiscali e delle convenzioni fiscali bilaterali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo il lavoro effettuato al riguardo nell'ambito della Piattaforma sulla buona governance fiscale; invita tutti gli Stati membri a condurre le suddette analisi di ricaduta sotto la supervisione della Commissione;
347.esorta gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le scappatoie che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;
348.ricorda che occorre tenere in considerazione le caratteristiche e le vulnerabilità giuridiche specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel contesto dello scambio automatico di informazioni, segnatamente riguardo al periodo di transizione e alla necessità di sostenere il rafforzamento delle loro capacità;
349.rileva che occorre una più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in particolare con l'Unione africana, al fine di contrastare i flussi finanziari illeciti e la corruzione nei settori privato e pubblico;
350.accoglie con favore la partecipazione, su un piano di parità, di tutti i paesi coinvolti nel Quadro inclusivo, che riunisce oltre 115 paesi e giurisdizioni allo scopo di collaborare all'attuazione del pacchetto BEPS dell'OCSE/G20; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano tenuti in considerazione; ricorda, tuttavia, l'esclusione di oltre 100 paesi in via di sviluppo dai negoziati delle azioni BEPS;
351.riconosce che i paradisi fiscali esistono anche nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, a favore della creazione di una licenza di importazione per gli oggetti di antiquariato;
352.ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato alla riduzione della povertà dovrebbe essere maggiormente orientato all'attuazione di un quadro normativo adeguato ԴDzԳé al rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni deputate alla lotta contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto sia fornito sotto forma di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico sulle politiche fiscali nazionali;
353.si attende che la Commissione reperisca risorse adeguate per attuare l'approccio "Collect More – Spend Better" (riscuotere di più – spendere meglio), in particolare attraverso i suoi programmi faro(166);
354.chiede un'azione esterna concertata dell'UE e degli Stati membri a tutti i livelli della politica per fornire ai paesi terzi, e in particolare a quelli in via di sviluppo, i mezzi necessari a favorire uno sviluppo economico equilibrato ed evitare la dipendenza da un unico settore, in particolare quello finanziario;
355.ricorda la necessità di un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo nel corso dei negoziati relativi alle convenzioni fiscali, che tenga conto della loro specifica situazione e garantisca un'equa ripartizione dei diritti di imposizione, sulla base della reale attività economica e della creazione di valore; invita, a tale proposito, a considerare il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite come uno standard minimo e a garantire la trasparenza dei negoziati relativi alle convenzioni; riconosce che il modello di convenzione fiscale dell'OCSE concede maggiori diritti al paese di residenza;
356.invita la Commissione a includere disposizioni contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel trattato da negoziare con i paesi ACP alla scadenza dell'attuale accordo di Cotonou, nel febbraio 2020; rileva la particolare importanza della trasparenza nelle questioni fiscali affinché tali disposizioni siano attuate in modo efficace;
6.5.Accordi dell'UE con paesi terzi
357.ricorda che la buona governance fiscale è una sfida globale che richiede innanzitutto soluzioni globali; rammenta pertanto la sua posizione secondo la quale nei nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi dovrebbe essere sistematicamente inserita una clausola di "buona governance fiscale", in modo da garantire che tali accordi non possano essere utilizzati in modo improprio da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare proventi illeciti, senza con ciò ostacolare le competenze esclusive dell'UE; è dell'opinione che tale clausola dovrebbe includere norme specifiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, ԴDzԳé requisiti in termini di trasparenza e disposizioni antiriciclaggio;
358.incoraggia gli Stati membri a fare un uso coordinato delle relazioni bilaterali con i rispettivi paesi terzi, ove opportuno con il sostegno della Commissione, in modo da istituire una maggiore cooperazione bilaterale tra le UIF, le autorità fiscali e le autorità competenti nella lotta alla criminalità finanziaria;
359.rileva che, parallelamente agli accordi politici contenenti tale clausola di buona governance fiscale, gli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE prevedono eccezioni fiscali che offrono un margine politico per attuare l'approccio dell'UE di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, ad esempio insistendo sulla buona governance fiscale e utilizzando in modo efficace la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; osserva inoltre che gli ALS dovrebbero altresì mirare a promuovere standard internazionali pertinenti e la loro attuazione nei paesi terzi;
360.ritiene che l'UE non dovrebbe concludere accordi con le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali inserite nell'allegato I della lista UE finché la giurisdizione in questione non risulti conforme agli standard di buona governance fiscale dell'Unione; invita la Commissione a valutare se la non conformità agli standard di buona governance fiscale dell'UE incida sul corretto funzionamento degli ALS o degli accordi politici, laddove un accordo sia già stato firmato;
361.ricorda che le clausole di buona governance e di trasparenza fiscali e lo scambio di informazioni dovrebbero essere inclusi in tutti i nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi e dovrebbero essere negoziati in sede di revisione degli accordi esistenti, in considerazione del fatto che si tratta di strumenti essenziali della politica esterna dell'UE che, tuttavia, coinvolgono livelli di competenza diversi in funzione dell'ambito d'intervento specifico;
6.6.Convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri
362.rileva che, secondo alcuni esperti, molte convenzioni fiscali concluse dagli Stati membri dell'UE e attualmente in vigore limitano i diritti fiscali dei paesi a basso reddito e a medio-basso reddito(167); chiede che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208TFUE; sottolinea che la conclusione di convenzioni fiscali rientra tra le prerogative degli Stati membri;
363.osserva che l'intensità delle perdite dovute all'elusione fiscale è notevolmente maggiore nei paesi a basso e medio reddito, soprattutto nell'Africa subsahariana, in America latina e Caraibi e nell'Asia meridionale, rispetto ad altre regioni(168); chiede pertanto agli Stati membri di rinegoziare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi terzi al fine di introdurre clausole anti-abuso che impediscano il "treaty shopping" (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa) e una corsa al ribasso tra i paesi in via di sviluppo;
364.invita la Commissione a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate dagli Stati membri con paesi terzi, onde garantire che la totalità di tali convenzioni sia conforme alle nuove norme globali, quali la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("MLI"); osserva che tale Convenzione include norme definite in funzione dei paesi OCSE, elaborate senza tenere in considerazione le esigenze o le difficoltà dei paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri in merito alle convenzioni fiscali bilaterali vigenti da essi concluse, al fine di garantire che tali convenzioni includano norme generali anti-abuso e tengano conto delle attività economiche reali e della creazione di valore;
365.è consapevole del fatto che le convenzioni fiscali bilaterali non riflettono la realtà attuale delle economie digitalizzate; invita gli Stati membri ad aggiornare le loro convenzioni fiscali bilaterali sulla base della raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa(169);
6.7.Doppia imposizione
366.accoglie con favore il quadro rafforzato volto a evitare la doppia non imposizione; sottolinea che l'eliminazione della doppia imposizione è fondamentale per garantire che i contribuenti onesti siano trattati in modo equo e che la loro fiducia non sia compromessa; invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni da essi concluse in materia di doppia imposizione e a cooperare lealmente e tempestivamente qualora siano segnalati casi di doppia imposizione;
367.accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, che attua la norma prevista dall'azione 14 del piano d'azione BEPS; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva (30 giugno 2019) non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantire che siano efficienti ed efficaci;
368.invita la Commissione a raccogliere e pubblicare informazioni sul numero di controversie in materia fiscale presentate e risolte, suddivise per tipo di controversia, anno e paese coinvolto, in modo da monitorare il meccanismo e garantire che sia efficiente ed efficace;
6.8.Regioni ultraperiferiche
369.invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le regioni ultraperiferiche dell'UE attuino gli standard minimi in materia di BEPS e la direttiva ATAD;
370.prende nota del fatto che la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sull'applicazione da parte del Portogallo del regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera(170);
7.Intermediari
371.accoglie con favore l'ampia definizione di "intermediario"(171) e di "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica" nella direttiva DAC6 adottata di recente(172); invita ad aggiornare gli elementi distintivi di cui alla direttiva DAC6 in modo da includere, tra l'altro, i meccanismi di arbitraggio dei dividendi, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze; invita la Commissione a riconsiderare l'estensione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva DAC6 ai casi nazionali; ricorda che, a norma della direttiva DAC6, gli intermediari sono tenuti a segnalare alle autorità fiscali i regimi basati su lacune strutturali della legislazione fiscale, in particolare in considerazione del crescente numero di strategie transfrontaliere di elusione fiscale; ritiene che i regimi considerati dannosi dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere affrontati e resi pubblici in forma anonima;
372.ribadisce che gli intermediari svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e dovrebbero essere tenuti a rispondere di tali azioni;
373.ribadisce la necessità di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le autorità di vigilanza finanziaria ai fini di un controllo congiunto ed efficace del ruolo degli intermediari finanziari e alla luce del fatto che alcuni strumenti finanziari di natura fiscale possono rappresentare un rischio per la stabilità dei mercati finanziari e l'integrità del mercato;
374.ritiene che l'Unione debba dare l'esempio e invita la Commissione a garantire che gli intermediari che promuovono la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale non svolgano alcun ruolo nel fornire orientamenti o consulenza su tali questioni alle istituzioni dell'Unione responsabili dell'elaborazione delle politiche;
375.invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e ad affrontare i rischi in termini di conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza legale, assistenza fiscale e audit laddove tali servizi di consulenza siano forniti sia a clienti aziendali che ad autorità pubbliche; osserva che i conflitti di interessi possono assumere diverse forme, come ad esempio appalti pubblici che richiedono la fornitura di consulenze remunerate per tali servizi, la fornitura di consulenze informali o gratuite, gruppi ufficiali di consulenti ed esperti, o la pratica delle "porte girevoli"; evidenzia, pertanto, l'importanza di indicare chiaramente quali servizi sono prestati a un determinato cliente e di operare una netta distinzione tra tali servizi; ribadisce le richieste già avanzate al riguardo in occasione di precedenti relazioni(173);
376.accoglie con favore il monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(174), e del regolamento (UE) n.537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione(175), in particolare la disposizione relativa ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico; sottolinea la necessità di garantire che le norme siano applicate in maniera adeguata;
377.invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un obbligo di segnalazione fiscale per tutti quegli intermediari fiscali e finanziari di cui all'azione12 del piano d'azione BEPS che, nel quadro delle loro attività professionali, vengano a conoscenza di operazioni, dispositivi o strutture di natura abusiva o aggressiva;
378.chiede una rotazione dei revisori contabili ogni sette anni, al fine di prevenire conflitti di interessi, e che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile sia limitata il più possibile;
379.ribadisce che gli istituti finanziari, i consulenti e altri intermediari che facilitino, siano coinvolti o partecipino in modo consapevole, sistematico e ripetuto ad attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale, o che stabiliscano uffici, filiali o società controllate in giurisdizioni figuranti nella lista UE con l'obiettivo di offrire ai propri clienti meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; chiede che le licenze delle attività operative di tali istituti e individui siano soggette a un serio riesame laddove questi ultimi siano condannati per compartecipazione fraudolenta o siano al corrente che i loro clienti assumono comportamenti fraudolenti, e chiede, ove opportuno, che loro operazioni sul mercato interno siano limitate;
380.sottolinea che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; ribadisce che il segreto professionale tra avvocati e clienti non dovrebbe impedire l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale;
381.invita la Commissione a fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari, conformemente alla giurisprudenza dei tribunali europei;
8.Tutela degli informatori e dei giornalisti
382.ritiene che la tutela degli informatori, sia nel settore pubblico che in quello privato, sia di grande importanza al fine di garantire che le attività illecite e gli abusi del diritto siano evitati o limitati; riconosce che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la democrazia nelle società, nel combattere la corruzione e altri reati o attività illecite gravi e nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che gli informatori costituiscono spesso una fonte essenziale per il giornalismo d'inchiesta e, pertanto, dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di vessazione e ritorsione; osserva che è importante che tutti i canali di segnalazione siano resi disponibili;
383.è dell'opinione che sia necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo d'inchiesta, compresi gli informatori, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;
384.ritiene, pertanto, che l'obbligo di riservatezza dovrebbe essere soggetto a deroghe solo in circostanze eccezionali, ad esempio laddove la divulgazione delle informazioni relative ai dati personali della persona segnalante costituisca un obbligo necessario e proporzionato previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nell'ambito di inchieste o procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona interessata, e ad ogni modo dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente al diritto nazionale o dell'Unione; reputa opportuno prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità della persona segnalante(176);
385.osserva che la legge degli Stati Uniti sulle dichiarazioni false (False Claims Act) costituisce una solida base per premiare gli informatori nel caso in cui, grazie a loro, il governo riesca a recuperare fondi perduti a seguito di atti fraudolenti(177); sottolinea che, secondo una relazione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, gli informatori hanno contribuito direttamente all'individuazione e alla segnalazione di 3,4 dei 3,7 miliardi di USD recuperati; invita gli Stati membri a istituire canali di comunicazione sicuri e riservati che consentano agli informatori di inviare segnalazioni in seno alle autorità e agli enti privati pertinenti;
386.chiede alla Commissione di esaminare le migliori pratiche sviluppate a livello mondiale(178) per tutelare e incoraggiare gli informatori e, ove opportuno e necessario, di valutare la possibilità di procedere a una revisione della legislazione in vigore, in modo da rendere ancora più efficaci i meccanismi analoghi presenti nell'UE;
387.chiede l'istituzione di un fondo generale dell'UE per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori, la cui sussistenza è compromessa dalla segnalazione di attività criminali o di fatti che rivestono un chiaro interesse pubblico;
388.esprime inquietudine per il fatto che gli informatori sono spesso scoraggiati dal manifestare le loro preoccupazioni per paura di ritorsioni e teme che, qualora non vengano scoraggiate e restino impunite, tali ritorsioni possano dissuadere potenziali informatori dall'esternare le loro preoccupazioni; ritiene che il riconoscimento nella direttiva AMLD5 del diritto degli informatori di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti, ad esempio attraverso un punto unico di contatto nei casi internazionali complessi, laddove siano esposti a minacce o ritorsioni, come pure il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, costituisca un miglioramento importante della situazione delle persone che segnalano, all'interno dell'impresa oppure a un'UIF, casi sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; esorta gli Stati membri a recepire in modo tempestivo e ad applicare adeguatamente le disposizioni in materia di protezione degli informatori previste dalla direttiva AMLD5;
389.valuta positivamente l'esito dei negoziati interistituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e invita gli Stati membri ad adottare quanto prima le nuove norme al fine di proteggere gli informatori mediante misure quali canali chiari per le segnalazioni, la riservatezza, tutele giuridiche e sanzioni nei confronti di quanti cercano di perseguitare gli informatori;
390.ricorda che i funzionari dell'UE godono della protezione garantita agli informatori dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea(179) e invita gli Stati membri a introdurre norme analoghe per i rispettivi funzionari;
391.ritiene che gli accordi di non divulgazione figuranti nei contratti di lavoro e le clausole relative al licenziamento non debbano in alcun modo impedire agli impiegati di segnalare casi sospetti di violazioni del diritto o dei diritti umani(180) alle autorità competenti; invita la Commissione a valutare la possibilità di avanzare una proposta legislativa che vieti il ricorso ad accordi di non divulgazione abusivi;
392.osserva che la commissione TAX3 ha invitato gli informatori dei casi Julius Bär e Danske Bank a testimoniare in occasione di audizioni parlamentari pubbliche(181); esprime preoccupazione per il fatto che agli informatori non sia garantito un livello di protezione del tutto soddisfacente in seno agli istituti finanziari ed è preoccupato che la paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro e delle autorità possa impedire agli informatori di presentare informazioni riguardanti violazioni del diritto; deplora profondamente il fatto che l'informatore di Danske Bank non abbia potuto condividere liberamente e integralmente le informazioni in suo possesso sul caso Danske Bank a causa di vincoli giuridici;
393.deplora il fatto che l'autorità di vigilanza finanziaria danese non abbia preso contatto con l'informatore che ha denunciato le massicce attività di riciclaggio di denaro di Danske Bank; è del parere che tale omissione costituisca una grave negligenza da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria danese del suo dovere di svolgere indagini adeguate in presenza di gravi accuse relative ad attività sistematiche di riciclaggio di denaro condotte su vasta scala attraverso una banca; invita le autorità competenti dell'UE e degli Stati membri a sfruttare appieno le informazioni fornite dagli informatori e ad agire rapidamente e con decisione sulla base delle informazioni ottenute;
394.invita gli Stati membri a collaborare strettamente in seno al Consiglio d'Europa affinché la raccomandazione sulla protezione degli informatori sia promossa e attuata nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo di primo piano in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'adozione di norme internazionali vincolanti per la protezione degli informatori;
395.osserva che, oltre alla garanzia della riservatezza dell'identità degli informatori quale misura fondamentale per la protezione della persona segnalante, occorre tutelare maggiormente le segnalazioni anonime dalle minacce e dagli attacchi generalizzati ad opera dei presunti responsabili oggetto delle segnalazioni che tentano di screditare la persona segnalante;
396.riconosce le difficoltà affrontate dai giornalisti quando indagano o segnalano casi di riciclaggio di denaro, frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva; esprime preoccupazione per il fatto che i giornalisti d'inchiesta sono spesso soggetti a minacce e intimidazioni, incluse intimidazioni di natura giuridica mediante azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; invita gli Stati membri a garantire una migliore protezione ai giornalisti, in particolare a coloro che indagano su reati finanziari;
397.invita la Commissione a istituire al più presto un regime di aiuti finanziari per il giornalismo d'inchiesta, eventualmente mediante la creazione di un'apposita linea di bilancio permanente nel nuovo quadro finanziario pluriennale, a sostegno di media indipendenti e di qualità e del giornalismo d'inchiesta;
398.condanna con forza l'uso della violenza contro i giornalisti; ricorda con costernazione che, negli ultimi anni, a Malta e in Slovacchia(182) sono stati uccisi giornalisti che indagavano su attività dubbie con una componente di riciclaggio di denaro; sottolinea che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi nei confronti dei giornalisti hanno un profondo effetto deterrente sulla libertà di espressione e amplificano il fenomeno dell'autocensura;
399.esorta le autorità maltesi a utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per compiere progressi nell'identificazione dei mandanti dell'omicidio della giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia; plaude all'iniziativa a guida di 26 organizzazioni internazionali di giornalisti e di difensori della libertà dei media con la quale si chiede di avviare un'inchiesta pubblica indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia e di stabilire se quest'ultimo avrebbe potuto essere evitato; esorta il governo maltese ad avviare immediatamente tale inchiesta pubblica indipendente; osserva che il governo maltese ha iniziato a collaborare con organizzazioni internazionali come Europol, l'FBI e l'Istituto forense dei Paesi Bassi nel tentativo di rafforzare le proprie competenze;
400.accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, ԴDzԳé ai presunti autori di tali reati; incoraggia le autorità slovacche a proseguire le indagini sugli omicidi e a garantire che tutti gli aspetti relativi al caso siano oggetto di un'indagine approfondita, ivi compresi eventuali collegamenti di natura politica ai reati; invita le autorità slovacche a condurre un'indagine approfondita sui casi di evasione fiscale, frode ai danni dell'IVA e riciclaggio di denaro su larga scala messi in luce dalle indagini di Ján Kuciak;
401.deplora il fatto che i giornalisti d'inchiesta, tra cui Daphne Caruana Galizia, sono spesso vittime di azioni legali abusive che mirano a censurare, intimidire e mettere a tacere tali persone gravandoli delle spese legali di difesa fino a quando sono costretti a desistere dal rivendicare le loro critiche o la loro opposizione; ricorda che queste azioni legali abusive rappresentano una minaccia per i diritti democratici fondamentali come la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di divulgare e ricevere informazioni;
402.invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi atti a prevenire azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; ritiene che tali meccanismi debbano tenere in debita considerazione il diritto al buon nome e alla reputazione; invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure concrete in questo ambito e a riflettere sulla natura di tali misure;
403.deplora il fatto che la legislazione svizzera in materia di diffamazione sia utilizzata per mettere a tacere le critiche in Svizzera e nel resto del mondo, in quanto prevede che l'onere della prova ricada sul convenuto e non sul ricorrente; evidenzia che ciò si ripercuote non solo sui giornalisti e sugli informatori, ma anche sui soggetti segnalanti nell'Unione europea e sulle persone che hanno un obbligo in tal senso conformemente al registro dei titolari effettivi, dal momento che, qualora intervenga l'obbligo di segnalare un titolare effettivo svizzero, la persona segnalante potrebbe essere perseguita per diffamazione e calunnia in Svizzera, dove tali illeciti assumono carattere penale(183);
9.Aspetti istituzionali
9.1.Trasparenza
404.accoglie con favore il lavoro svolto dalla Piattaforma sulla buona governance fiscale; rileva che il mandato della Piattaforma è valido fino al 16 giugno 2019; chiede che il mandato sia prorogato o rinnovato per garantire che le preoccupazioni e i contributi della società civile siano ascoltati dagli Stati membri e dalla Commissione; incoraggia la Commissione ad ampliare la platea degli esperti invitati a far parte del Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF), affinché siano inclusi esperti del settore privato (imprese e ONG);
405.sottolinea che il mandato del Mediatore europeo gli consente di esaminare l'applicazione da parte delle istituzioni dell'UE delle norme dell'Unione sull'accesso pubblico ai documenti, compresi i metodi di lavoro del Consiglio o del Gruppo "Codice di condotta" nell'ambito della fiscalità;
406.ricorda i risultati dell'indagine avviata su iniziativa del Mediatore sui metodi di lavoro del Consiglio ԴDzԳé le sue raccomandazioni del 9 febbraio 2018, nelle quali si concludeva che la pratica del Consiglio di non rendere ampiamente accessibili i documenti legislativi, il suo uso sproporzionato dello status "LIMITE" e la non registrazione sistematica delle identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa costituiscono atti di cattiva amministrazione(184);
407.ricorda che l'imposizione fiscale rimane un ambito di competenza degli Stati membri e che il Parlamento europeo ha poteri limitati al riguardo;
408.segnala tuttavia che problemi quali la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva non possono essere affrontati in maniera efficace dai singoli Stati membri; deplora pertanto il fatto che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento rilevante sia stato messo a disposizione della commissione TAX3; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri in seno al Consiglio di compiere importanti passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, o di rispettare il TUE e il principio di leale cooperazione(185) garantendo un sufficiente livello di trasparenza e cooperazione con le altre istituzioni dell'UE;
409.deplora il fatto che le norme vigenti sull'accesso alle informazioni classificate e ad altre informazioni riservate messe a disposizione del Parlamento europeo dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri non siano perfettamente chiare dal punto di vista giuridico, ma siano generalmente interpretate nel senso che agli assistenti parlamentari accreditati (APA) è fatto divieto di consultare ed esaminare le "altre informazioni riservate" non classificate in una sala di lettura sicura; chiede pertanto che, nel quadro di un accordo interistituzionale negoziato, sia introdotta una disposizione formulata in modo chiaro che garantisca agli APA, nel loro ruolo di supporto ai deputati, il diritto di accedere ai documenti sulla base del principio della "necessità di conoscere";
410.deplora il fatto che, malgrado i ripetuti inviti, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio si siano rifiutati di comparire dinanzi alla commissione TAX3 per riferire in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni delle commissioni TAXE, TAX2 e PANA; sottolinea che i contatti di lavoro tra la Presidenza del Consiglio e le commissioni speciali e d'inchiesta del Parlamento europeo dovrebbero essere prassi comune;
9.2.Gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)"
411.prende atto del livello accresciuto di comunicazione da parte del Gruppo "Codice di condotta" e accoglie con favore, in particolare, la pubblicazione semestrale della sua relazione al Consiglio ԴDzԳé delle lettere inviate alle giurisdizioni e degli impegni ricevuti nel quadro del processo di definizione della lista UE;
412.deplora, tuttavia, la scarsa trasparenza dei negoziati relativi al processo di definizione della lista UE e invita gli Stati membri a garantire che l'imminente aggiornamento delle liste avvenga in maniera trasparente;
413.accoglie con favore il fatto che il presidente del Gruppo "Codice di condotta" sia comparso dinanzi alla commissione TAX3, il che costituisce un'inversione di rotta rispetto alla precedente posizione del Gruppo; rileva altresì che, dall'inizio dei lavori della commissione TAX3, sono state rese disponibili raccolte delle attività del Gruppo "Codice di condotta"(186); deplora tuttavia che tali documenti non siano stati pubblicati prima e che alcuni passaggi fondamentali siano stati omessi;
414.sottolinea che le summenzionate raccomandazioni del Mediatore si applicano anche al Gruppo "Codice di condotta", che dovrebbe fornire le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le pratiche fiscali dannose degli Stati membri e il processo di definizione della lista UE;
415.invita il Gruppo "Codice di condotta" ad adottare ulteriori misure per garantire la trasparenza delle sue riunioni, in particolare rendendo pubbliche le posizioni dei diversi Stati membri sull'ordine del giorno discusso entro sei mesi dalla riunione;
416.invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale, conformemente al punto N del codice(187);
417.ritiene che il mandato del Gruppo "Codice di condotta" debba essere aggiornato, in quanto tratta questioni che vanno al di là della valutazione delle pratiche fiscali dannose nell'UE, fornendo molto più che un mero contributo tecnico alle decisioni prese dal Consiglio; chiede, in considerazione della natura del lavoro svolto dal Gruppo, che ha anche carattere politico, che tali compiti siano inseriti in un quadro che consenta il controllo o la vigilanza democratica, a iniziare dalla trasparenza;
418.chiede, in tale contesto, che si ponga rimedio alla natura poco trasparente della composizione del Gruppo "Codice di condotta" attraverso la pubblicazione di un elenco dei suoi membri;
9.3.Attuazione della legislazione dell'UE
419.chiede che il Parlamento neoeletto avvii una valutazione generale dei progressi compiuti nell'acceso ai documenti richiesti dalle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, operando un raffronto tra le richieste presentate e quelle accolte dal Consiglio e dalle altre istituzioni dell'UE, e che intraprenda, se del caso, le necessarie azioni procedurali e/o legali;
420.chiede la creazione di un nuovo Centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della struttura della Commissione, che sia in grado di valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri;
9.4.Cooperazione dei partecipanti non istituzionali
421.plaude alla partecipazione e al contributo delle parti interessate durante le audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.3 della panoramica delle attività durante il mandato della commissione TAX3; deplora il fatto che altre parti interessate si siano rifiutate di partecipare alle audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.4 della panoramica delle attività; osserva che non è stato possibile applicare alcuna sanzione dissuasiva nei casi di rifiuto ingiustificato;
422.invita il Consiglio e la Commissione a concordare la definizione di una lista accessibile al pubblico e aggiornata regolarmente delle parti non istituzionali non cooperative nel quadro dell'accordo interistituzionale per un registro per la trasparenza obbligatorio per i lobbisti; ritiene che, nel frattempo, si dovrebbe mantenere un registro dei professionisti e delle organizzazioni che si sono rifiutati, senza una valida ragione, di partecipare alle audizioni delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3; invita le istituzioni dell'UE a tenere conto di tale atteggiamento in occasione di eventuali contatti futuri con le parti interessate in questione e a revocare il loro titolo di accesso alle istituzioni;
9.5.Diritto d'inchiesta/diritto investigativo del Parlamento
423.reputa essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che al Parlamento siano conferiti poteri investigativi e d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri; ritiene che, per assolvere tale ruolo, il Parlamento debba avere la facoltà di citare testimoni e di obbligarli a comparire, ԴDzԳé il potere di esigere la presentazione di documenti;
424.è dell'opinione che, al fine di garantire l'esercizio di tali diritti, gli Stati membri debbano accettare di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste e le indagini dei parlamentari nazionali;
425.esorta il Consiglio e la Commissione a concludere tempestivamente i negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento;
9.6.Voto all'unanimità e voto a maggioranza qualificata
426.ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché applichi, ove opportuno, la procedura di cui all'articolo 116TFUE, che consente di modificare il requisito dell'unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;
427.accoglie con favore il contributo fornito dalla Commissione nella sua comunicazione dal titolo "Verso un processo decisionale più efficace e democratico nella politica fiscale dell'UE", che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata per questioni specifiche e urgenti di politica fiscale laddove iniziative e fascicoli legislativi fondamentali in materia di lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva siano bloccati in seno al Consiglio, a scapito di una vasta maggioranza di Stati membri; si compiace del sostegno fornito alla proposta da taluni Stati membri(188);
428.sottolinea che è opportuno continuare a prevedere tutti gli scenari e non solo il passaggio dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata attraverso una clausola "passerella"; invita il Consiglio europeo a inserire tale punto all'ordine del giorno di un futuro vertice entro la fine del 2019, in modo da avviare un dibattito proficuo sulle modalità per facilitare il processo decisionale in materia fiscale nell'interesse del funzionamento del mercato unico;
9.7.Seguito
429.è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire nella prossima legislatura nel quadro di una struttura parlamentare permanente, sotto forma di una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), in modo da consentire la partecipazione trasversale delle commissioni;
o oo
430.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio "Economia e finanza", alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle autorità europee di vigilanza, alla Procura europea, alla Banca centrale europea, a Moneyval, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, alle Nazioni Unite, al G20, ԴDzԳé alla task force "Azione finanziaria" e all'OCSE.
Decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3), testi approvati, P8_TA(2018)0048.
Risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51).
Risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79).
Raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
Il follow-up congiunto del 16 marzo 2016 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e la risoluzione TAXE 1, il follow-up del 16 novembre 2016 riguardante la risoluzione TAXE 2 e il follow-up relativo alla risoluzione PANA dell'aprile 2018.
Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE 627.114, Parlamento europeo, ottobre 2018, e Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), EPRS, PE 627.129, Parlamento europeo, ottobre 2018.
Lamensch M. e Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A - Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.
Houben R. e Snyers A, Cryptocurrencies and blockchain (Criptovalute e blockchain), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A - Politica economica e scientifica e qualità di vita, 5 luglio 2018, e Hadzhieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A - Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 febbraio 2019.
"Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report" (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori - relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d'imposta effettive prospettiche) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva - relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).
Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.
Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.
Rispettivamente per quanto concerne lo scambio automatico di ruling in materia fiscale (Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1, DAC3), lo scambio delle rendicontazioni paese per paese tra le autorità fiscali (Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8, DAC4), l'accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio, titolarità effettiva e adeguata verifica della clientela (Direttiva (UE) 2016/2258, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1, DAC5), e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1, DAC6).
Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), e del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) ().
Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo "È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale" (), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali () e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018) 1650).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2016, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ().
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo ().
Riguardanti Fiat, Starbucks e i ruling belgi sugli utili in eccesso e le decisioni di avviare indagini in materia di aiuti di Stato riguardo a McDonald's, Apple e Amazon.
In base alle norme interne del Parlamento, i nomi delle commissioni possono essere abbreviati con un massimo di quattro lettere, pertanto le precedenti commissioni temporanee in materia fiscale sono denominate TAXE, TAX2, PANA e TAX3. Occorre osservare, tuttavia, che il mandato relativo alla "Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto" si riferisce esclusivamente alla TAXE2.
Ad esempio, l'uso di programmi software per il prelievo automatico di contante dai registratori di cassa elettronici o dai sistemi dei punti vendita ("zapping"), o il crescente utilizzo di elaboratori di buste paga di terze parti che consentono ai frodatori di drenare imposte legittime.
Gunnarsson A., Schratzenstaller M. and Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell'Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 marzo 2017; Grown C. e Valodia I (a cura di), Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (Fiscalità e parità di genere: analisi comparativa delle imposte dirette e indirette nei paesi in via di sviluppo e nei paesi sviluppati), Routledge, 2010, pagg. 32 - 74, pagg. 309 - 310, e pag. 315; Action Aid, Value-Added Tax (VAT) (Imposta sul valore aggiunto (IVA)), nota informativa sulla tassazione progressiva, 2018; e Stotsky J. G., Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey (Il genere e la sua rilevanza per la politica macroeconomica: un'analisi), documento di lavoro del FMI, WP/06/233, p. 42.
Si veda il paragrafo 63 della raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - posizione del Parlamento in vista di un accordo ed emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale (Testi approvati, P8_TA(2019)0039).
Crivelli E., De Mooij R. A., e Keen M., Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries (Erosione della base imponibile, trasferimento degli utili e paesi in via di sviluppo), 2015.
Tørsløv T. R., Wier L. S. e Zucman G., The missing profits of nations (Gli utili mancanti delle nazioni), National Bureau of Economic Research, documento di lavoro n. 24701, 2018.
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori - relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016) e Tax policies in the EU – 2017 Survey (Politiche fiscali nell'UE - indagine 2017).
Proposta di direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ().
Hearson M., The European Union's Tax Treaties with Developing Countries: leading By Example? (I trattati fiscali dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo: dare l'esempio?), 27 settembre 2018.
Nota strategica approvata dal Quadro inclusivo sul BEPS intitolata "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy" (Affrontare le sfide fiscali della digitalizzazione dell'economia), pubblicata il 29 gennaio 2019.
Cfr. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 (Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali) del 10 luglio 2017.
Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale e "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy"(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia), nota politica dell'OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51, punto 96).
Vedi sopra. Gli studi forniscono una panoramica dell'esposizione degli Stati membri alle strutture di pianificazione fiscale aggressiva che incidono sulla loro base imponibile (erosione o aumento), e sebbene non vi sia un indicatore autonomo del fenomeno, esiste comunque una serie di indicatori considerata un "corpus probatorio".
Come messo in luce nella valutazione d'impatto del 21 marzo 2018 che accompagna il pacchetto fiscale digitale (SWD(2018)0081), secondo cui, in media, le imprese digitali sono assoggettate a un'aliquota fiscale effettiva di solo il 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli aziendali tradizionali.
"Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy"(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia), nota politica dell'OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.
Kieskompas, Public perception towards taxing digital companies in six countries (Opinioni del pubblico nei confronti dell'imposta delle imprese digitali in sei paesi), dicembre 2018.
Taxation trends in the European Union (Tendenze dell'Unione europea in ambito fiscale), tabella 3: Top statutory corporate income tax rates (including surcharges) (Aliquote massime legali delle imposte sul reddito delle società (comprese le sovrattasse)), 1995-2018, Commissione europea, 2018.
Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia) – nota politica dell'OCSE, pubblicata il 23 gennaio 2019.
OCSE, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – Inclusive Framework on BEPS: Action 5 (Ripresa dell'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale – Quadro inclusivo sulla BEPS: Azione 5), 2018.
Cfr. altresì la raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 63).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Decisione del 20 giugno 2018 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a favore di ENGIE (SA.44888);decisione del 4 ottobre 2017 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo ad Amazon (SA.38944);decisione del 30 agosto 2016 sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple (SA.38944);decisione dell'11 gennaio 2016 sull'esenzione degli utili in eccesso in Belgio – art. 185, paragrafo 2, lettera b) CIR92 (SA.37667);decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Starbucks (SA.38374);e decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a Fiat (SA.38375).Vi sono procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e al Tribunale riguardo a tutte e sei le decisioni.
Indagine su possibili aiuti di Stato a favore di IKEA, avviata il 18 dicembre 2017 (SA.46470) e sul regime fiscale del Regno Unito per le multinazionali (norme sulle società estere controllate), avviata il 26 ottobre 2018 (SA.44896).
Come nel caso della decisione del 30 agosto 2016 (SA.38373) sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple. I ruling fiscali in questione sono stati pronunciati dall'Irlanda il 29 gennaio 1991 e il 23 maggio 2007.
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Una panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018, pag. 23.
Kiendl Kristo I. Thirion E., op. cit., pag. 23. "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – Relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016). "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive a lungo termine) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva – Relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).
IHS, Aggressive tax planning indicators (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva), documento preparato per la Commissione europea, Taxation Papers della DG TAXUD, documento di lavoro n. 71, 7marzo2018.
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri ().
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, testi approvati, P8_TA(2018)0366.
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ().
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese ().
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, testi approvati, P8_TA(2018)0319.
Proposta di direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia ().
Corte dei conti europea, Analisi rapida di casi, Il rimborso dell'IVA nel settore della Coesione - un utilizzo dei fondi UE non ottimale e soggetto a errore, 29 novembre 2018.
Parere della Corte dei conti europea n. 9/2018, del 22 novembre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE.
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, in particolare gli articoli 3 e 15.
Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. e Tirand, C.: "A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal", (Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, n. 18-08, 26 marzo 2018. Si veda anche: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. e Cheetham, M.: "VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?", Tax Notes International, Vol 84, 14 novembre 2016.
Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n.904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, GUL348 del 29.12.2017, pag.1.
Lamensch M. e Ceci E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues", (Frode IVA: impatto economico, sfide e questioni politiche) Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.
Gunnarsson A., Schratzenstaller M. e Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell'Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 17 gennaio 2017.
In 18 Stati membri esiste già una forma di regimi RBI, compresi quattro Stati membri che attuano programmi CBI in aggiunta ai programmi RBI: Bulgaria, Cipro, Malta e Romania. 10 Stati membri non applicano tali programmi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Fonte: Fonte: Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018, pagg. 12-13 e 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.
Transparency International e Global Witness, European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas, (Fuga verso l'Europa. All'interno dell'oscuro mondo dei visti d'oro), 10 ottobre 2018.
La cittadinanza tramite investimenti cipriota: regime di naturalizzazione degli investitori tramite eccezione, residenza cipriota tramite investimenti, programma maltese per le persone fisiche che investono e programma maltese per la residenza e il visto.
Korver R.,"Money Laundering and tax evasion risks in free ports", (Rischi del riciclaggio e dell'evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE: 627.114, ottobre 2018; ISBN: 978-92-846-3333-3.
Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
From illegal markets to legitimate businesses:the portfolio of organised crime in Europe (Dai mercati illegali alle società legittime: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa), relazione finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio, marzo 2015.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2016, presentata dalla Commissione, sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale ().
Cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (GU C 337 del 20.9.2018, pag.82), paragrafi 35 e 36 e l'esito della 3662a riunione del Consiglio Affari esteri tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2018.
Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deferito la Grecia e la Romania alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale. L'Irlanda ha recepito solo una parte molto limitata delle norme della direttiva ed è stata deferita anch'essa alla Corte di giustizia. Il 7 marzo 2019 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Austria e ai Paesi Bassi e una lettera di costituzione in mora alla Repubblica ceca, all'Ungheria, all'Italia, alla Slovenia, alla Svezia e al Regno Unito per il mancato recepimento integrale della 4a direttiva antiriciclaggio.
Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Unità Assistenza alla governance economica, analisi approfondita dal titolo "Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective" (Riciclaggio di denaro - casi recenti da un punto di vista della supervisione bancaria a livello dell'UE), aprile 2018, PE 614.496.
Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank's Estonian Branch (relazione sul portafoglio dei non residenti presso la filiale danese della Danske Bank), Copenaghen, 19 settembre 2018.
Parere della Commissione, dell'8 novembre 2018, indirizzato all'unità di informazione e analisi finanziaria maltese sulla base dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito all'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione (C(2018)7431).
Lettera del rappresentante permanente di Malta presso l'UE, del 20 dicembre 2018, in risposta alla lettera del presidente della commissione TAX3 del 7 dicembre 2018.
Sulla base della risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1).
Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union (documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE), 31 agosto 2018.
Lettera a Tiina Astola del 24 settembre 2018 sulla richiesta di indagine su una possibile violazione del diritto dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
All'audizione della commissione TAX3 del 1° ottobre 2018, concernente le relazioni con la Svizzera in materia fiscale e di lotta al riciclaggio di denaro, gli esperti hanno dichiarato che la Svizzera non rispetta le raccomandazioni del GAFI n. 9 e 40.
Rispettivamente imposta sull'erosione della base imponibile e antiabuso (Base Erosion and Anti-Abuse Tax, BEAT), reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (Global Intangible Low Taxed Income, GILTI) e reddito da beni immateriali derivante dall'estero (Foreign-Derived Intangible Income, FDII).
Più precisamente: un modello di accordo intergovernativo 1 mediante il quale gli istituti finanziari stranieri segnalano informazioni pertinenti alle loro autorità nazionali, le quali le trasmettono successivamente al dipartimento delle imposte statunitense e un modello di accordo intergovernativo 2 con il quale gli istituti finanziari stranieri non riferiscono ai loro governi nazionali ma direttamente al dipartimento delle imposte statunitense.
Scambio di opinioni della commissione TAX3 con Fabrizia Lapecorella, presidente del gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese"), tenutosi il 10 ottobre 2018.
Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili al link: https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili all'indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
OCSE, "Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS:Azione 5" (Ripristino dell'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale. Quadro inclusivo BEPS: azione n. 5), 2018.
Il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
Il testo della Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
Audizione della commissione TAX3 sui rapporti con la Svizzera in materia fiscale e la lotta contro il riciclaggio di denaro, tenutasi il 1° ottobre 2018, e scambio di opinioni con Fabrizia Lapecorella, presidente del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", tenutosi il 10 ottobre 2018.
Nella prima parte di "La ricchezza nascosta delle nazioni", gli autori T.R Tørsløv, L.S. Wier e G. Zucman spiegano, servendosi di modelli macroeconomici moderni e dati di recente pubblicazione relativi alla bilancia dei pagamenti, che il divario tra i gettiti fiscali globali ammonta a circa 200 miliardi di USD e che gli investimenti esteri diretti convogliati attraverso i paradisi fiscali rappresentano tra il 10 e il 30% degli investimenti esteri diretti totali. Tali cifre sono notevolmente più elevate delle precedenti stime effettuate utilizzando altri metodi.
Relazione per paese relativa al Belgio 2018;Relazione per paese relativa a Cipro 2018;Relazione per paese relativa all'Ungheria 2018;Relazione per paese relativa all'Irlanda 2018;Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2018;Relazione per paese relativa a Malta 2018;Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2018;
Si veda la relazione per paese relativa al Belgio 2019; Relazione per paese relativa a Cipro 2019; Relazione per paese relativa all'Ungheria 2019; Relazione per paese relativa all'Irlanda 2019; Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2019; Relazione per paese relativa a Malta 2019; Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2019 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf).
Contributi di Alex Cobham (Tax Justice Network) e Johan Langerock (Oxfam), audizione della commissione TAX3 sulla lotta contro le pratiche fiscali dannose nell'UE e all'estero, tenutasi il 15 maggio 2018.
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79) e raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).
Documento di discussione della Commissione europea: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa (Un contributo alla terza conferenza sul finanziamento allo sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba).
A. Cobham e P. Janský, 2017, "Global distribution of revenue loss from tax avoidance" (Distribuzione globale del mancato gettito dovuto all'elusione fiscale).
Indagine approfondita della Commissione per valutare se il Portogallo abbia applicato il regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera in conformità delle sue decisioni del 2007 e del 2013, recanti approvazione del regime, segnatamente verificando se le esenzioni fiscali concesse dal Portogallo alle imprese stabilite nella zona franca di Madera siano in linea con le decisioni della Commissione e con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Sottolinea che la Commissione sta verificando se il Portogallo abbia rispettato i requisiti previsti dai regimi, vale a dire se i profitti delle imprese beneficiarie delle riduzioni dell'imposta sul reddito siano stati generati esclusivamente da attività svolte a Madera e se le imprese beneficiarie abbiano effettivamente creato e mantenuto posti di lavoro a Madera.
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GUL139 del 5.6.2018, pag.1).
Cfr. ad esempio la raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, paragrafo 143 (GUC369 dell'11.10.2018, pag.132).
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2018, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ( – C8-0159/2018 – ).
Regolamento (CE, Euratom) n.723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GUL124 del 27.4.2004, pag.1).
Come suggerito nella raccomandazione CM/Rec(2014)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione degli informatori, adottata il 30 aprile 2014.
Daphne Caruana Galizia, uccisa a Malta il 16 ottobre 2017; Ján Kuciak, ucciso il 21 febbraio 2018 in Slovacchia insieme alla compagna Martina Kušnírová.
In particolare, come ricordato nella relazione del Gruppo "Codice di condotta" del giugno 2018: gli orientamenti procedurali per lo svolgimento del processo di monitoraggio degli impegni in relazione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (doc. 6213/18); una raccolta di tutti gli orientamenti concordati dalla creazione del Gruppo nel 1998 (doc. 5814/18 REV1); una raccolta di tutte le lettere firmate dal presidente del Gruppo in cui si chiedevano impegni da parte delle giurisdizioni (doc. 6671/18); una raccolta delle lettere d'impegno ricevute in risposta, quando la giurisdizione interessata ha prestato il proprio consenso (doc. 6972/18 e addenda); e una panoramica delle singole misure valutate dal Gruppo a partire dal 1998 (doc. 9 639/18).
Il codice di condotta figura all'allegato I delle conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale; il punto N è dedicato al controllo e alla revisione delle disposizioni del codice (GUC2 del 6.1.1998, pag.1).
Audizione della commissione TAX3 con il sottosegretario di Stato spagnolo alle finanze, 19 febbraio 2019.
Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ()
–visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la decisione del Consiglio del 6 maggio 2014, che autorizza i negoziati per un accordo tra l'UE e la Svizzera su un quadro istituzionale che disciplina le relazioni bilaterali, e l'avvio dei negoziati il 22 maggio 2014,
–viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 sulle relazioni fra l'UE e la Confederazione svizzera,
–viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2012 sulle relazioni fra l'UE e i paesi dell'EFTA,
–visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1o gennaio 1994(1),
–visti il rifiuto del popolo svizzero di entrare nel SEE, sancito dal voto popolare del dicembre 1992 con una percentuale del 50,3%, dell'iniziativa "Negoziati di adesione all'UE: decida il popolo", con una percentuale del 74% nel giugno 1997 e dell'iniziativa "Sì all'Europa!", con una percentuale del 77% nel marzo 2001,
–visto l'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di scambio delle quote di emissione, firmato il 23 novembre 2017(2),
–visto il quadro di cooperazione tra l'Agenzia europea per la difesa (AED) e la Svizzera, firmato il 16 marzo 2012,
–visto l'accordo di cooperazione giudiziaria tra la Svizzera ed Eurojust, firmato il 27 novembre 2008 ed entrato in vigore il 22 luglio 2011,
–visto l'accordo tra la Svizzera e l'Europol sulla cooperazione tra le autorità di polizia in materia di prevenzione e lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale e di terrorismo, firmato il 24 settembre 2004 ed entrato in vigore il 1o marzo 2006, ԴDzԳé l'ampliamento della zona di applicazione, del 1o gennaio 2008,
–visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone(3), in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali,
–visto il protocollo del 27 maggio 2008 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea(4),
–visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza(5),
–viste l'iniziativa popolare federale svizzera del 9 febbraio 2014, in cui il 50,3% della popolazione svizzera ha sostenuto proposte volte a reintrodurre quote di immigrazione con l'Unione europea, la preferenza nazionale in caso di posti vacanti e la limitazione dei diritti degli immigrati alle prestazioni sociali,
–visto l'accordo di libero scambio del 1972 tra l'UE e la Svizzera(6), adattato e aggiornato nel corso degli anni,
–visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, entrato in vigore il 1o giugno 2002(7),
–visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, entrato in vigore il 1o giugno 2002(8),
–visti i negoziati su accordi tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di energia elettrica, ԴDzԳé di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica,
–vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione, del 20 dicembre 2018, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(9),
–visto il 37o incontro interparlamentare tra l'UE e la Svizzera, svoltosi a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2018,
–visti le sue risoluzioni sulla Svizzera, in particolare quella del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno(10), e il progetto di proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sullo stesso argomento, del 24 aprile 2018,
–vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017(11),
–visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0147/2019),
A.considerando che le attuali relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano su una complessa rete di circa 20 accordi bilaterali settoriali principali e su un centinaio di altri accordi; che la Svizzera partecipa solo parzialmente a tutte e quattro le libertà; che, sebbene tali accordi abbiano approfondito la cooperazione UE-Svizzera in passato nei settori del mercato interno, della sicurezza interna e dell'asilo, dei trasporti e delle questioni fiscali, in futuro tale complessa serie di accordi potrebbe diventare obsoleta, rendendo la loro attuazione meno rilevante, a meno che non venga concordato un quadro generale;
B.considerando che, secondo i dati di Eurostat, nel 2017 la Svizzera era il terzo partner dell'UE in termini di esportazioni di merci e il quarto per quanto riguarda le importazioni di merci;
C.considerando che il Consiglio ha affermato che un accordo istituzionale globale con la Svizzera dovrebbe mirare a tutelare l'omogeneità del mercato interno e garantire la certezza del diritto alle autorità, ai cittadini e agli operatori economici;
D.considerando che il Consiglio federale svizzero intende concludere un accordo istituzionale con l'UE che garantisca la certezza del diritto in materia di accesso al mercato e preservi la prosperità, l'indipendenza e l'ordinamento giuridico della Svizzera(12); che il Consiglio federale svizzero ha annunciato una consultazione fra le parti interessate in merito al testo concordato dai negoziatori il 23 novembre 2018;
E.considerando che un mercato unico correttamente funzionante ed efficace, fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva, è necessario per dare impulso alla crescita e alla competitività e creare posti di lavoro, al fine di rinvigorire l'economia europea; che la normativa sul mercato unico deve essere adeguatamente recepita, attuata e applicata affinché gli Stati membri e la Svizzera possano trarre il massimo beneficio dai vantaggi che offre;
F.considerando che la Svizzera ha espresso l'intenzione di lasciare disposizioni sostanziali vincolanti in materia di aiuti di Stato per un futuro accordo di accesso al mercato ԴDzԳé l'intenzione di avere accesso al mercato unico dell'energia elettrica;
G.considerando che il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il secondo contributo svizzero a vari Stati membri dell'UE per un importo pari a 1,3 miliardi di CHF in dieci anni e che al momento è in attesa di una decisione positiva dell'Assemblea federale;
H.considerando che la Svizzera è membro dell'Agenzia europea dell'ambiente;
I.considerando che la Svizzera ha ratificato la sua partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS;
J.considerando che la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE Orizzonte 2020 e al suo predecessore, il settimo programma quadro (7° PQ), è stata vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, grazie all'alta qualità delle proposte;
K.considerando che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo sulla tassazione e il reddito da risparmio, il quale prevede che entrambe le parti scambino automaticamente informazioni (AEI) sui conti finanziari dei rispettivi residenti a partire da settembre 2018; che l'UE ha inserito la Svizzera nella lista delle "giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 riguardanti i paesi che si sono impegnati ad attuare i principi della buona governance fiscale per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla tassazione equa e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili);
L.considerando che la Svizzera coopera, limitatamente a determinate parti, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e che ha partecipato alle missioni di pace civili e militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in particolare in Ucraina e in Mali; che il quadro di cooperazione fra l'AED e la Svizzera, stipulato il 16 marzo 2012, consente lo scambio di informazioni e prevede attività congiunte nei settori della ricerca e della tecnologia, ԴDzԳé per quanto riguarda progetti e programmi in materia di armamenti;
M.considerando che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen fin dall'inizio della sua attuazione in Svizzera nel dicembre 2008;
N.considerando che la Svizzera partecipa al sistema d'informazione Schengen (SIS), al sistema d'informazione visti (VIS) e al sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac) dei richiedenti asilo nell'UE e che parteciperà al futuro sistema di ingressi/uscite (EES), che registrerà gli attraversamenti delle frontiere esterne dell'UE, e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che fornisce un controllo preventivo prima del viaggio in materia di sicurezza e migrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto;
O.considerando la parziale associazione della Svizzera all'acquis dell'UE in materia di asilo, in base all'accordo di associazione a Dublino; che dal 2010 la Svizzera contribuisce finanziariamente e operativamente a Frontex;
P.considerando che nel 2017 la popolazione svizzera di 8,48 milioni comprendeva 2,13 milioni di cittadini stranieri, 1,4 milioni dei quali provenivano dagli Stati membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che ogni giorno 320000 cittadini dell'UE si recano in Svizzera; che 750000 cittadini svizzeri vivono all'estero, di cui 450000 nell'UE;
Q.considerando che nel 2009 la Svizzera ha convenuto di proseguire l'accordo bilaterale con l'UE del 1999 sulla libera circolazione delle persone, che conferisce parimenti ai cittadini svizzeri e a quelli dell'UE il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di residenza sul territorio nazionale delle parti contraenti;
R.considerando che le società straniere sono tenute a rispettare le condizioni di lavoro minime svizzere in caso di distacco dei lavoratori stranieri in Svizzera; che il contraente principale ha la responsabilità giuridica di garantire che i subappaltatori rispettino la normativa svizzera che disciplina il mercato del lavoro;
S.considerando che nel 2002 la Svizzera ha introdotto "misure di accompagnamento" con l'obiettivo esplicito di tutelare le retribuzioni, le condizioni di lavoro e le norme sociali svizzere e che l'UE ritiene che tali misure non rispettino l'ALCP;
T.considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti dei cittadini (2004/38/EC) ԴDzԳé dei diritti dei cittadini dell'UE alle prestazioni sociali e dei diritti di stabilimento hanno suscitato preoccupazione in Svizzera;
U.considerando che la Svizzera è membro dell'EFTA dal 1960 e delle Nazioni Unite dal 2002;
V.considerando che l'iniziativa "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri" (nota come "Iniziativa per l'autodeterminazione") è stata respinta con un voto popolare del 66 % e da tutti i cantoni il 25 novembre 2018;
W.considerando che la Svizzera ha dichiarato la neutralità politica e per questo ha ospitato vari negoziati internazionali volti al raggiungimento di soluzioni pacifiche ai conflitti armati nel mondo;
X.considerando che la Commissione, alla fine del 2018, ha prorogato per sei mesi la sua decisione di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili in quanto conformi agli obblighi di negoziazione per le quote di cui alla direttiva (2004/39/CE) e al regolamento ((UE) n. 600/2014) relativi ai mercati degli strumenti finanziari;
Y.considerando che l'Unione interparlamentare (UIP) ha sede a Ginevra;
Z.considerando che la Svizzera ospita le sedi centrali mondiali di 25 grandi organizzazioni e conferenze internazionali, soprattutto a Ginevra;
AA.considerando che centinaia di organizzazioni non governative internazionali hanno sede in Svizzera e offrono consulenza alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni non governative;
AB.considerando che la Svizzera prevede di svolgere le elezioni federali il 20 ottobre 2019;
1.raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
a)
di evidenziare che la Svizzera e l'UE intrattengono un partenariato stretto e di vasta portata, reciprocamente vantaggioso e basato su una storia culturale comune e valori condivisi, e che i legami economici, politici, sociali, ambientali, scientifici e interpersonali sono esemplari e riflettono la loro peculiare vicinanza culturale e geografica;
b)
di sottolineare che la Svizzera è fortemente integrata con l'UE, che è un partner dalla mentalità simile e che condivide con l'UE le sfide europee a livello regionale e globale; di accogliere con favore la dichiarazione svizzera secondo cui è nel loro interesse rinnovare e consolidare l'approccio bilaterale ԴDzԳé creare relazioni sempre più strette;
c)
di osservare che l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera, in quanto rappresenta il 52 % delle sue esportazioni e oltre il 71% delle sue importazioni, e che gli scambi di merci nel quadro degli accordi commerciali bilaterali vigenti ammontano a non meno di 1 miliardo di CHF al giorno(13), mentre la Svizzera è il terzo partner commerciale dell'UE, rappresentando il 7 % dei suoi scambi commerciali; di ritenere che l'ampio grado di integrazione della Svizzera con il mercato interno dell'UE sia un fattore essenziale per la crescita economica, che rende l'UE il partner economico e commerciale più importante della Svizzera;
d)
di evidenziare che l'UE ha dimostrato una grande flessibilità nei negoziati per l'accordo quadro istituzionale e che tale flessibilità deve essere riconosciuta da tutte le parti interessate;
e)
di sollecitare la tempestiva conclusione dell'accordo quadro istituzionale bilaterale al fine di rendere coerente il complesso insieme di accordi bilaterali esistenti, anche introducendo un meccanismo di risoluzione delle controversie; di accogliere con favore l'accordo dei negoziatori sul testo finale dell'accordo; di invitare il Consiglio federale svizzero a prendere una decisione in merito alla conclusione dell'accordo non appena sarà terminata positivamente la relativa consultazione con le parti interessate;
f)
di ricordare che la creazione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri che consenta alla Svizzera di partecipare al mercato unico dell'UE, al fine di garantire l'omogeneità e la certezza del diritto a cittadini e imprese, resta un presupposto indispensabile per l'ulteriore sviluppo di un approccio settoriale; di sottolineare che dopo quattro anni di negoziati è giunto il momento di concludere l'accordo quadro istituzionale; di ritenere che la conclusione dell'accordo consentirà al partenariato globale UE-Svizzera di sviluppare pienamente il suo potenziale;
g)
di prendere atto della necessità di un accordo quadro istituzionale, dato che le relazioni fra UE e Svizzera si basano su un complesso sistema composto da 120 accordi settoriali, e che un maggior grado di coerenza e certezza del diritto gioverebbe a tutte le parti;
h)
di invitare le parti a organizzare quanto prima un incontro interparlamentare dei legislatori dell'UE e della Svizzera, al fine di affrontare tutte le questioni legate all'accordo in esame;
i)
di deplorare che la Commissione abbia trasmesso il testo negoziato dell'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale soltanto il 6 febbraio 2019, nonostante sia stato finalizzato nel novembre 2018;
j)
di prendere atto che le salde relazioni tra l'UE e la Svizzera vanno oltre l'integrazione economica e l'estensione del mercato unico, contribuendo anche alla stabilità e alla prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le aziende, comprese le piccole e medie imprese (PMI); di sottolineare l'importanza di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, al fine di creare condizioni eque e generare posti di lavoro;
k)
di ritenere che assicurare la conclusione di un accordo quadro istituzionale con la Svizzera rivesta grande importanza, poiché garantirebbe la certezza del diritto sia per la Svizzera che per l'Unione, il recepimento dinamico dell'acquis dell'UE, un accesso potenziato al mercato interno per la Svizzera, a beneficio di entrambe le parti, e la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di controversie irrisolte relativamente all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo quadro istituzionale;
l)
di accogliere con favore la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018 di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione per le azioni di cui alla direttiva(14) e al regolamento(15) sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II/MiFIR); di porre in evidenza che tale equivalenza è limitata al 30 giugno 2019 ma può essere prorogata, a condizione che siano stati compiuti progressi verso la firma di un accordo che istituisca il suddetto quadro istituzionale comune;
m)
di sottolineare, assieme al Consiglio, che la libera circolazione delle persone è un pilastro fondamentale e non negoziabile della politica dell'UE e del mercato interno, e che le sue quattro libertà sono indivisibili; di esprimere rammarico per le sproporzionate "misure di accompagnamento" unilaterali della Svizzera, in vigore dal 2004; di invitare la Svizzera, che ritiene importanti le misure di accompagnamento, a cercare una soluzione che sia pienamente compatibile con i pertinenti strumenti dell'UE; di invitare altresì la Svizzera a prendere in considerazione una riduzione del periodo di applicazione delle misure transitorie relative ai lavoratori provenienti dalla Croazia, tenendo presenti i vantaggi della libera circolazione delle persone fra l'UE e la Svizzera;
n)
di prendere atto dell'attuazione dell'iniziativa della "preferenza nazionale light" e del fatto che il Consiglio ritiene che il testo risultante, adottato il 16 dicembre 2016 dall'Assemblea federale svizzera, possa essere attuato compatibilmente con i diritti dei cittadini dell'UE a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone se nel necessario decreto di attuazione saranno chiarite le questioni in sospeso, quali il diritto all'informazione relativamente ai posti vacanti e il rispetto dei diritti dei lavoratori frontalieri; di ricordare, tuttavia, che la questione della migrazione di cittadini dai paesi terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei trattati; di sottolineare la necessità di monitorare con attenzione l'attuazione del decreto al fine di valutarne la conformità con l'accordo sulla libera circolazione delle persone;
o)
di sottolineare che la Svizzera beneficia fortemente di uno sviluppo democratico e competitivo di tutti i suoi vicini europei e che i suoi contributi finanziari a programmi come il Fondo di coesione sono quindi nel suo stesso interesse e che dovrebbe continuare a versarli, e di accogliere con favore i risultati positivi del contributo negli Stati membri che lo ricevono; di ricordare che la Svizzera trae vantaggi significativi dalla partecipazione al mercato unico; di sottolineare che il futuro contributo della Svizzera alla coesione dell'UE è essenziale e dovrebbe essere considerevolmente rafforzato, seguendo l'esempio del SEE e della Norvegia;
p)
di accogliere con favore l'intenso dibattito interno in corso in Svizzera in merito alla cooperazione con l'UE; di suggerire, tuttavia, che la Svizzera provi a spiegare ancor meglio ai propri cittadini i numerosi vantaggi concreti derivanti dall'accesso al mercato interno e dalla necessità di una più stretta cooperazione con l'UE;
q)
di esortare che, una volta concluso, l'accordo quadro istituzionale sia presentato senza indugio al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Parlamento svizzero per l'approvazione, ԴDzԳé agli elettori svizzeri, che si esprimeranno in merito tramite referendum, a norma della Costituzione svizzera;
r)
di osservare che 1,4 milioni di cittadini dell'UE vivono in Svizzera e che oltre 450000 cittadini svizzeri vivono nell'UE;
s)
di ricordare che, a seguito del referendum del 9 febbraio 2014, il Parlamento svizzero ha approvato un emendamento alla legge sugli stranieri del 2016 per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, con entrata in vigore il 1o luglio 2018; di sottolineare che è essenziale che il Consiglio federale presti particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 121a, in modo da non mettere a repentaglio il diritto dei cittadini dell'UE di circolare liberamente;
t)
di deplorare le iniziative cantonali o nazionali che potrebbero avere l'effetto di limitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i lavoratori dell'UE, in particolare i lavoratori transfrontalieri, compromettendo così i diritti dei cittadini dell'Unione a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la cooperazione tra l'UE e la Svizzera;
u)
di compiacersi profondamente della dichiarazione politica di intenti volta a modernizzare l'accordo sugli appalti pubblici e l'accordo di libero scambio UE-Svizzera del 1972, e di sostenere l'ambizione di pervenire a un partenariato commerciale riveduto che includa settori, come i servizi, che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro istituzionale e che risultano solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, compresi gli aspetti digitali, i diritti di proprietà intellettuale, l'agevolazione degli scambi, il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità, le procedure di appalto pubblico, ԴDzԳé un capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile; di chiedere una maggiore cooperazione intesa a proteggere meglio le indicazioni geografiche e ad ampliare il moderno e affidabile meccanismo di composizione delle controversie tra Stati incluso nel progetto di accordo quadro istituzionale, al fine di coprire le future relazioni commerciali bilaterali e risolvere efficacemente gli attriti di natura commerciale fra le parti;
v)
di essere consapevoli dell'assenza di un accordo globale in materia di servizi fra l'UE e la Svizzera e del fatto che i servizi sono solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, a dimostrazione dell'esistenza di un ulteriore potenziale di sviluppo;
w)
di prendere atto della legge riveduta in materia di appalti pubblici adottata nel 2017 nel cantone Ticino, la quale deve essere conforme all'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio e al pertinente accordo settoriale UE-Svizzera, entrato in vigore nel 2002; di incoraggiare vivamente le amministrazioni aggiudicatrici ad accordare ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'UE un trattamento non discriminatorio, anche nel caso di contratti di appalto pubblico inferiori alla soglia;
x)
di esortare affinché continui a essere consentita l'attuale prassi secondo cui le imprese di taxi degli Stati membri dell'UE possono prestare servizi in Svizzera senza restrizioni, in quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle regioni frontaliere della Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;
y)
di essere del parere che la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera siano necessarie affinché entrambi beneficino della loro partecipazione al mercato unico;
z)
di osservare che, in termini generali, la cooperazione nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è soddisfacente; di accogliere con favore il più recente aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel 2017 e di auspicare che i prossimi aggiornamenti possano essere effettuati tempestivamente quando sarà stato raggiunto il pieno potenziale del futuro accordo quadro istituzionale;
aa)
di compiacersi della nuova legislazione fiscale che limiterà i regimi fiscali preferenziali e renderà le pratiche più conformi alle norme internazionali, auspicando altresì un esito positivo del prossimo voto popolare in Svizzera; di sottolineare la necessità di continuare a migliorare la cooperazione con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale e potenziare la giustizia fiscale;
ab)
di chiedere alla Svizzera di proseguire gli sforzi a favore della strategia per una Svizzera digitale, con l'obiettivo di allinearla al mercato unico digitale dell'UE;
ac)
di prendere atto del contributo allo stretto partenariato tra l'UE e la Svizzera che gli accordi settoriali bilaterali portano in materia di libera circolazione di persone, pensioni, media, ambiente, statistica, cooperazione giudiziaria e di polizia, zona Schengen, asilo (Dublino), PESC/PSDC, navigazione satellitare, ricerca, aviazione civile, trasporto via terra, accesso reciproco al mercato per beni e servizi concordati, prodotti agricoli trasformati, armonizzazione giuridica, riconoscimento reciproco, lotta contro la frode, tassazione e risparmi; di sottolineare, tuttavia, che è giunto il momento di dare ulteriore impulso al partenariato e di compiere un passo molto più ampio e sostanziale nelle relazioni bilaterali mediante la conclusione dell'accordo quadro quanto prima possibile;
ad)
di accogliere con favore il fatto che, da molto tempo, la promozione della pace, la mediazione e la risoluzione pacifica dei conflitti rappresentano una parte importante della politica estera svizzera; di accogliere con favore il forte ruolo della Svizzera nella costruzione della pace e il suo coinvolgimento nella ricerca di soluzioni alle crisi, nell'agevolazione del dialogo, nello sviluppo di misure volte a rafforzare la fiducia e nella riconciliazione; di accogliere con favore il ruolo della Svizzera come facilitatore nell'attuazione di complesse strutture federali e di accordi costituzionali a favore della pace al fine di favorire la coesistenza di varie etnie;
ae)
di accogliere con favore la partecipazione e il sostegno della Svizzera alle missioni di sicurezza e di difesa dell'UE, quali EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali ed EUBAM Libia, ԴDzԳé ai lavori dell'AED; di accogliere con favore la stretta cooperazione con la Svizzera in materia di aiuti umanitari, protezione civile, lotta al terrorismo e cambiamento climatico;
af)
di riconoscere il contributo e la cooperazione della Svizzera nel contesto della migrazione di massa nello spazio Schengen e per quanto riguarda l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; di incoraggiare la Svizzera a partecipare al patto globale sulla migrazione e di attendersi che ciò avvenga a seguito della discussione in seno al Parlamento svizzero;
ag)
di invitare la Svizzera ad attuare tutte le direttive dell'UE pertinenti al fine di mantenere il suo attuale livello di protezione sociale e di redditi, per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di servizi;
ah)
di sottolineare l'importanza di garantire che l'accordo quadro istituzionale tra l'UE e la Svizzera contenga una clausola sulla buona governance fiscale, ԴDzԳé norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, requisiti in termini di trasparenza per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione e sulla titolarità effettiva, e disposizioni antiriciclaggio;
ai)
di accogliere con favore la decisione della Svizzera, nell'aprile 2018, di unirsi alla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT) dell'Europol come misura proattiva nel combattere la minaccia della criminalità informatica internazionale;
aj)
di accogliere con favore l'adesione della Svizzera all'intero programma Orizzonte 2020 e di sperare in un'ulteriore cooperazione nel quadro di futuri programmi di ricerca;
ak)
di esortare la Svizzera a impegnarsi nei negoziati sulla sua adesione ai programmi Erasmus;
al)
di accogliere con favore i progressi compiuti nella costruzione del collegamento ferroviario transalpino noto come "Nuova ferrovia transalpina" (NFTA), un investimento finanziato dalla Svizzera e vantaggioso anche per l'UE;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ԴDzԳé all'Assemblea federale e al Consiglio federale della Confederazione svizzera.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive ()
–vista la relazione della Commissione sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016 (),
–vista la relazione annuale per il 2017 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(7);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti ԴDzԳé ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(8),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2017(10),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(11),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(12) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(13), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(14), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(15), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(16), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE(17),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(18);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(19),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2017(21),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(22),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(23) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(24), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(25), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(26), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(27), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE(28),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(29);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
4. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(30),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017(32),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(33),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(34) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(35), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(36), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(37), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(38), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare e abroga la decisione 2004/858/CE(39),
–vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare "l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare" nell'"Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare"(40),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(41);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
5. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(42),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2017(44),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(45),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(46) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(47), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(48), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(49), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(50), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione del 17 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE(51),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(52);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
6. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(53),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2017(55),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(56),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(57) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(58), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(59), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(60), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(61), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE(62),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(63);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
7. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(64),
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017(66),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(67),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(68) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(69), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(70), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(71), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
–visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(72), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
–vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE(73),
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(74);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
8. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017, sezione III – Commissione ()
Il Parlamento europeo,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(75),
–visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 () e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),
–visti la relazione annuale per il 2017 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (),
–visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico () e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0429),
–viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(77), e le sue relazioni speciali,
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(78) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(79), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(80), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(81), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
1.approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, ԴDzԳé nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017(82);
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, ԴDzԳé ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
9. Risoluzione del parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione,
–viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),
A.considerando che il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione, pur rappresentando solamente l'1% del reddito nazionale lordo dell'Unione;
B.considerando che, nel concedere il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica se i fondi sono stati usati in modo corretto e se gli obiettivi politici sono stati conseguiti;
Esecuzione del bilancio 2017 e risultati conseguiti
1.rileva che nel 2017, quarto anno di esecuzione dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio dell'Unione, inclusi i sei bilanci rettificativi, ammontava a 159,8 miliardi di EUR e che le dotazioni per i singoli settori erano pari a:
a)
75,4 miliardi di EUR per la crescita intelligente e inclusiva;
b)
58,6 miliardi di EUR per il sostegno al settore agricolo europeo;
c)
4,3 miliardi di EUR per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione e per far fronte alla crisi dei rifugiati e alla migrazione irregolare;
d)
10,7 miliardi di EUR per le attività al di fuori dell'Unione;
e)
9,4 miliardi di EUR per l'amministrazione delle istituzioni dell'Unione;
2.sottolinea che il bilancio dell'Unione sostiene l'attuazione delle politiche dell'Unione e la realizzazione delle loro priorità e dei loro obiettivi integrando le risorse degli Stati membri destinate agli stessi fini; prede atto, a tale riguardo, del conseguimento dei seguenti risultati:
a)
nel 2017 il programma Orizzonte 2020 ha fornito 8,5 miliardi di EUR di finanziamenti, che hanno mobilitato investimenti diretti supplementari, arrivando a un totale di 10,6 miliardi di EUR e al finanziamento di 5000 progetti;
b)
alla fine del 2017 il programma COSME aveva fornito finanziamenti a oltre 275000 piccole e medie imprese (di cui il 50% erano start-up) in 25 paesi, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad ottenere finanziamenti dal settore privato a causa del loro elevato profilo di rischio;
c)
per quanto riguarda i risultati conseguiti dai programmi comunicati dagli Stati membri fino alla fine del 2016, i progetti realizzati a titolo del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) avevano già ottenuto i seguenti risultati:
–
sostegno a 84579 imprese, di cui oltre 36000 sono supportate da strumenti finanziari;
–
creazione di 10300 posti di lavoro con l'impiego di 636 nuovi ricercatori;
–
una migliore classificazione in termini di consumi energetici per 41800 nuclei familiari e una diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici di 14,9 milioni di kWh/anno;
–
accesso a servizi sanitari migliorati per 2,7 milioni di persone; accesso a un miglior servizio di approvvigionamento idrico per altre 156000 persone e a un miglior servizio di trattamento delle acque reflue per altre 73000 persone;
–
accesso alla banda larga per 1 milione di nuclei familiari supplementari;
d)
alla fine del 2016 i programmi di sviluppo rurale avevano contributo alla ristrutturazione e all'ammodernamento di quasi 45000 aziende agricole;
e)
nel 2017 il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ha supportato la creazione di oltre 7000 posti supplementari nei centri di accoglienza; il numero dei posti adattati per i minori non accompagnati, un gruppo di migranti particolarmente vulnerabile, è aumentato da solamente 183 posti nel 2014 a17070 posti nel 2017; alla fine del 2017 1432612 cittadini di paesi terzi avevano ricevuto assistenza per l'integrazione;
f)
l'Unione ha fornito oltre 2,2 miliardi di EUR in aiuti umanitari in 80 paesi diversi; i finanziamenti umanitari dell'Unione sono serviti a sostenere l'istruzione di più di 4,7 milioni di bambini in situazioni di emergenza in oltre 50 paesi;
La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti
3.si compiace che la Corte dei conti (in appresso "la Corte") abbia formulato un giudizio positivo sull'affidabilità dei conti dell'Unione europea per il 2017, come ha fatto fin dal 2007, e abbia concluso che nel 2017 le entrate alla base dei conti erano legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;
4.rileva che per il 2017, per il secondo anno consecutivo, la Corte ha emesso un parere con riserve sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che indica che, secondo la Corte, una parte significativa della spesa del 2017 sottoposta ad audit non era inficiata da un livello di errore rilevante e che il livello di irregolarità nella spesa dell'Unione ha continuato a diminuire;
5.accoglie con favore l'andamento positivo del tasso di errore più probabile per i pagamenti riscontrato dalla Corte negli ultimi anni, che ha registrato una costante diminuzione raggiungendo il minimo storico del 2,4% nel 2017, percentuale che purtroppo è tuttora superiore alla soglia del 2% ma rappresenta una riduzione di quasi due terzi rispetto al tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per l'esercizio 2007, che si attestava al 6,9% per i pagamenti; rileva tuttavia che i pagamenti continuano ad essere inficiati da errori poiché il sistema di controllo e di supervisione è solo parzialmente efficace;
6.rileva che dove i pagamenti sono effettuati sulla base dei rimborsi delle spese (allorché l'Unione rimborsa i costi ammissibili sostenuti per attività ammissibili), la Corte stima il livello di errore al 3,7% (4,8% nel 2016), mentre il tasso di errore per i pagamenti per diritti acquisiti (che sono subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni) era inferiore alla soglia di rilevanza del 2%;
7.rileva che la Corte ha sottoposto ad audit transazioni per un valore pari a 100,2 miliardi di EUR, che corrisponde a meno di due terzi del bilancio totale per il 2017, e che il settore "Risorse naturali" rappresenta la percentuale più consistente della popolazione complessiva sottoposta ad audit (57%), mentre il settore "Coesione economica, sociale e territoriale" rappresenta una percentuale relativamente modesta (8% circa) rispetto agli esercizi precedenti;
8.si rammarica che la Corte non abbia esaminato il livello di errore relativo alla spesa nell'ambito della rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e della rubrica 4 "Europa globale"; ritiene che, anche se le cifre relative a tali rubriche sono relativamente basse, esse rivestano una particolare importanza politica; sottolinea che l'audit di un campione rappresentativo delle due rubriche sia fondamentale ai fini di una valutazione rigorosa e indipendente delle operazioni finanziarie come pure ai fini di un migliore controllo sull'utilizzo dei fondi dell'Unione da parte del Parlamento europeo, e invita la Corte a fornire dati sul tasso di errore relativo ai pagamenti nell'ambito di tali rubriche nelle sue prossime relazioni annuali;
9.richiama l'attenzione sul fatto che la stessa Commissione ha rilevato che i miglioramenti registrati nel 2017 in termini di tasso di errore sono in larga misura dovuti ai risultati ottenuti nel settore "Risorse naturali"(83);
10.esorta la Corte a presentare, nelle sue future relazioni, il tasso di errore per la pesca separatamente da quello relativo all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla sanità, e non su base aggregata; rileva che la combinazione di questi settori non consente di conoscere il tasso di errore corrispondente alla politica della pesca; constata che, nella relazione annuale della Corte, il settore degli affari marittimi e della pesca non è sufficientemente dettagliato, cosa che rende difficile una valutazione corretta della gestione finanziaria; ritiene che in futuro la relazione annuale della Corte dei conti dovrebbe riportare separatamente le cifre relative alla DG MARE, onde aumentare la trasparenza;
11.si rammarica del fatto che nel settore "Competitività per la crescita e l'occupazione", nel quale rientrano i trasporti, la Corte non fornisca informazioni complete in merito agli audit eseguiti nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il meccanismo per collegare l'Europa (CEF);
Entrate
12.rileva che nel 2017 l'Unione disponeva di risorse proprie per un importo pari a 115,4 miliardi di EUR e di altre entrate per un importo pari a 17,2 miliardi di EUR, e che l'eccedenza riportata dall'esercizio 2016 era pari a 6,4 miliardi di EUR;
13.prende atto con soddisfazione della conclusione della Corte secondo cui nel 2017 le entrate erano esenti da errori rilevanti e i sistemi relativi alle entrate esaminati erano nel complesso efficaci, mentre alcuni controlli riguardo alle risorse proprie tradizionali (RPT) sono risultati solo parzialmente efficaci;
14.prende atto con preoccupazione del parere della Corte, secondo cui è necessario migliorare gli interventi della Commissione volti a salvaguardare le entrate dell'Unione, al fine di risolvere le debolezze rilevate nella gestione, da parte della Commissione, del rischio di una sottovalutazione dei prodotti importati per quanto concerne le RPT, ԴDzԳé nelle sue verifiche sulla risorsa propria basata sull'IVA;
15.esprime seria preoccupazione quanto al fatto che la presenza di tali debolezze possa avere ripercussioni sui contributi versati dagli Stati membri al bilancio dell'Unione; invita, a tale riguardo, la Commissione a:
a)
migliorare il proprio monitoraggio dei flussi di importazioni, ricorrendo tra l'altro ad un utilizzo più esteso di tecniche ragionevoli e legali di data mining per analizzare eventuali andamenti insoliti e le ragioni che ne sono all'origine, e ad agire prontamente per far sì che gli importi di RPT dovuti siano messi a disposizione;
b)
riesaminare il quadro di controllo esistente e documentare meglio la sua applicazione nella verifica dei calcoli operati dagli Stati membri per determinare le aliquote medie ponderate riportate dagli Stati membri nei rispettivi estratti IVA, utilizzate dalla Commissione per ottenere le basi imponibili IVA armonizzate;
16.rileva con preoccupazione che, per il secondo anno consecutivo, la DG Bilancio ha apposto una riserva sul valore delle RPT riscosse dal Regno Unito, non avendo quest'ultimo reso disponibili per il bilancio dell'Unione i dazi doganali evasi su importazioni di prodotti tessili e calzaturieri;
17.accoglie con favore la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione l'8 marzo 2018 per dare un seguito al caso di frode doganale nel Regno Unito ma, soprattutto alla luce della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e delle maggiori difficoltà che ciò comporterà per le procedure di riscossione, si rammarica che, dopo aver chiesto nel 2011 al Regno Unito di tracciare profili di rischio per importazioni sottovalutate di tessili e calzature dalla Cina, la Commissione abbia impiegato più di sette anni per avviare tale procedura; sottolinea che in altri Stati membri operano reti fraudolenti analoghe che hanno condotto a un'evasione dei dazi doganali per almeno 2,5 miliardi di EUR dal 2015; invita la Commissione ad affrontare senza esitazioni e senza inutili ritardi futuri casi analoghi; ribadisce la chiara necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi doganali degli Stati membri al fine di evitare danni ai bilanci nazionali e al bilancio dell'Unione ԴDzԳé violazioni delle norme dell'Unione sui prodotti; chiede informazioni alla Commissione in merito ai prodotti che raggiungono il mercato interno senza rispettare le pertinenti norme UE;
18.si rammarica delle discrepanze riscontrate nel livello di controllo doganale tra i vari Stati membri; sottolinea l'importanza di armonizzare i controlli in tutti i punti di entrata nell'Unione doganale e invita gli Stati membri a garantire un'attuazione coordinata, uniforme ed efficiente del sistema delle frontiere, scoraggiando le pratiche divergenti tra gli Stati membri al fine di ridurre le lacune esistenti nei sistemi di controllo doganale; invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare le diverse pratiche di controllo doganale nell'Unione e il loro impatto sulla diversione degli scambi, concentrandosi in particolare sulle dogane dell'Unione alle frontiere esterne e a sviluppare analisi di riferimento e informazioni sulle operazioni doganali e le procedure degli Stati membri;
Gestione finanziaria e di bilancio
19.sottolinea che nel 2017 è stato eseguito il 99,3% dell'importo disponibile per gli impegni (158,7 miliardi di EUR), ma evidenzia che i pagamenti eseguiti erano pari solo a 124,7 miliardi di EUR, importo nettamente inferiore a quello iscritto in bilancio e a quello dell'esercizio corrispondente del periodo di programmazione pluriennale 2007-2013, principalmente a causa della presentazione da parte degli Stati membri di un numero di richieste di pagamento inferiore rispetto a quanto previsto per i programmi pluriennali dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020, come pure a causa della tardiva adozione del QFP e della legislazione settoriale; rileva che ciò potrebbe creare rischi futuri per l'esecuzione del bilancio qualora vi fosse un importo elevato di pagamenti in ritardo alla fine del periodo di programmazione; invita la Commissione a fornire il massimo sostegno agli Stati membri per migliorare i loro tassi di assorbimento;
20.è profondamente preoccupato per il fatto che nel 2017 la combinazione di impegni elevati e bassi pagamenti ha provocato un aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare fino a raggiungere il nuovo livello record di 267,3 miliardi di EUR (2016: 238,8 miliardi di EUR) e che le proiezioni della Corte indicano che tale importo registrerà un ulteriore incremento entro la fine dell'attuale QFP, il che potrebbe aumentare fortemente il rischio che gli stanziamenti di pagamento disponibili non siano sufficienti, ma anche dar luogo a un rischio di errori a causa della pressione per un rapido assorbimento in considerazione di una potenziale perdita di finanziamenti dell'Unione; sottolinea che il bilancio dell'Unione non può registrare disavanzi e che il crescente arretrato dei pagamenti rappresenta di fatto un debito finanziario;
21.invita la Commissione a presentare un'attenta analisi dei motivi per cui alcune regioni continuano a presentare un basso tasso di assorbimento dei fondi e a valutare azioni specifiche per risolvere i problemi strutturali alla base di tali carenze; chiede alla Commissione di incrementare l'assistenza tecnica in loco per migliorare la capacità di assorbimento da parte degli Stati membri che presentano difficoltà in tal senso;
22.ricorda che la Corte ha segnalato che non è stato ancora stabilito se gli strumenti speciali vadano o meno conteggiati ai fini dei massimali applicabili agli stanziamenti di pagamento; ritiene che ciò potrebbe comportare un ulteriore rischio di causare arretrati nei pagamenti;
23.invita la Commissione a migliorare la precisione delle previsioni relative ai pagamenti e a basarsi sull'esperienza acquisita durante i precedenti periodi di programmazione per affrontare l'arretrato di pagamenti accumulato ed evitare il suo impatto negativo sul prossimo QFP, ԴDzԳé a presentare il piano d'azione sulla riduzione dell'arretrato dei pagamenti durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
24.sottolinea la sua profonda preoccupazione per la crescita dell'esposizione finanziaria generale del bilancio dell'Unione e rileva che le ingenti passività, garanzie e obblighi giuridici a lungo termine dimostrano la necessità di una gestione oculata in futuro; invita pertanto la Commissione, nel presentare proposte legislative che includano la creazione o l'aggiunta di passività potenziali consistenti, a corredare le proposte con un riepilogo del valore totale delle passività potenziali sostenute dal bilancio, come pure con un'analisi degli scenari utilizzati per le prove di stress e il loro possibile impatto sul bilancio;
25.deplora che l'Unione non sia riuscita a gestire o a reagire in maniera adeguata né alla crisi finanziaria e socioeconomica del 2008 (il caso della Grecia ne è un esempio, viste le recenti scuse della Commissione nei confronti di questo Stato membro), né alla crisi dei rifugiati del 2015, il che ha acuito ulteriormente le divisioni tra il nord e il sud e tra l'est e l'ovest in seno all'Unione, ha inasprito le disuguaglianze e ha suscitato una crescente sfiducia tra gli Stati membri;
26.ribadisce la sua richiesta di aggiungere nei futuri bilanci dell'Unione una linea di bilancio dedicata al turismo al fine di assicurare la trasparenza in merito ai fondi dell'Unione utilizzati a sostegno delle azioni per il turismo;
GESTIONE CONCORRENTE
27.sottolinea che, secondo la Corte, sono stati realizzati progressi nella riduzione del tasso di errore nei settori di spesa che coprono "Risorse naturali" (2,4%) e "Coesione economica, sociale e territoriale" (3%), in regime di gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri;
28.rileva che nel 2017 la Corte ha sottoposto ad audit un minor numero di spese rispetto all'anno precedente nel settore della "Coesione economica, sociale e territoriale" includendo pagamenti per un importo pari a 8 miliardi di EUR;
29.sottolinea che, analogamente al 2016, gli errori di ammissibilità (vale a dire costi non ammissibili inclusi nelle dichiarazioni di spesa, mancato rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali e progetti, attività o beneficiari non ammissibili) hanno contribuito per la maggior parte al livello di errore stimato per il 2017;
30.tiene conto del fatto che nel settore agricolo gli importi percepiti dai beneficiari sono relativamente modesti, rispetto ad altri progetti dell'UE, e che pertanto l'onere amministrativo per dimostrare il corretto impiego del denaro è proporzionalmente più elevato;
31.rinvia a un recente studio della Commissione, che ha dimostrato che tra il 2014 e il 2017 la stragrande maggioranza delle autorità di gestione dei fondi SIE ha fatto ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (64% del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dei programmi di sviluppo rurale (PSR), 73% dei programmi operativi del FESR/FC e 95% dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE)); indica che, in termini di progetti, il numero dei progetti che utilizzano le opzioni semplificate in materia di costi è del 19% per il FEASR, del 65% per l'FSE, del 50% per il FESR e del 25% per il FC; ritiene che il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi potrebbe contribuire a ridurre gli errori di ammissibilità;
32.sottolinea che la semplificazione della normativa dell'Unione e la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori e gli altri beneficiari devono continuare anche nel futuro;
33.rileva che l'accesso ai dati e un monitoraggio efficace, in particolare degli aspetti ambientali, sono essenziali per il futuro, tenendo conto del fatto che determinate risorse naturali, come il suolo e la biodiversità, sono alla base della produttività agricola nel lungo termine;
34.osserva che la Corte ha riscontrato un numero molto ridotto di errori relativi agli appalti pubblici nel 2017 – meno dell'1% (rispetto al 18% nel 2016) –, ma rileva che ciò potrebbe essere dovuto al livello relativamente basso delle spese accettate nell'ambito del FESR e del FC, che solitamente sono maggiormente soggetti ad errori riguardanti le procedure di appalto pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri a non allentare bensì a continuare a rafforzare la loro vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici;
35.ravvisa la necessità di chiarire ulteriormente le procedure di appalto e le relazioni con gli offerenti negli Stati membri, in quanto le procedure di gara possono essersi trasformate in procedure semilegali che impediscono la concorrenza leale e che possono consentire le frodi; accoglie con favore lo studio della Commissione relativo all'"offerente unico" e l'analisi approfondita su lacune ed errori nella banca dati TED richiesta dalla commissione per il controllo dei bilanci; prende atto con preoccupazione delle loro conclusioni, secondo cui la qualità e l'affidabilità dei dati TED è estremamente problematica, il che limita il valore analitico di un'analisi dei dati sugli appalti pubblici; chiede agli Stati membri di migliorare significativamente le loro modalità di pubblicazione delle informazioni relative agli appalti pubblici nel TED;chiede inoltre un meccanismo di monitoraggio periodico delle procedure con un unico offerente;
36.appoggia pienamente la posizione della Corte, secondo la quale il suo mandato non consiste nel presentare relazioni sui singoli Stati membri, bensì nel formulare un parere di audit sulla legittimità e la regolarità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione nel suo complesso;
37.richiama tuttavia l'attenzione sulle riserve espresse dai servizi della Commissione nel corso delle normali procedure annuali di discarico e sul fatto che ogni Stato membro ottiene risultati diversi nell'utilizzare i molteplici fondi dell'Unione e che vi sono sempre settori in cui è necessario migliorare; osserva, a tale proposito, che per il 2017 sono state formulate le seguenti riserve:
–
DG AGRI in relazione a: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito;
–
DG MARE in relazione a: Bulgaria, Cechia, Italia, Paesi Bassi e Romania;
–
DG REGIO in relazione a: Bulgaria, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito;
–
DG EMPL in relazione a: Austria, Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito;
–
DG HOME in relazione a: Finlandia, Germania, Grecia e Regno Unito;
38.osserva a questo proposito che, sebbene nel 2017 i servizi della Commissione non abbiano formulato riserve per Irlanda, Lussemburgo, Malta, Cipro e Lituania, nel 2016 hanno formulato riserve, nel caso della DG AGRI, per quanto riguarda Irlanda, Lituania, Malta e Cipro, nel caso della DG EMPL per quanto riguarda Cipro, e nel caso della DG REGIO per quanto riguarda l'Irlanda;
39.si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione dei 181 progetti prioritari della Grecia:
a)
119 progetti per una spesa di 7,1 miliardi di EUR sono indicati come completati;
b)
17 progetti per una spesa di 0,5 miliardi di EUR devono essere completati entro marzo 2019 con fondi nazionali (si stima che siano necessari ulteriori 0,53 miliardi di EUR);
c)
24 progetti (0,8 miliardi di EUR) che, secondo le stime, richiederanno un finanziamento supplementare di 1,1 miliardi di EUR, sono scaglionati nell'arco del periodo di programmazione 2014-2020;
d)
21 voci con un bilancio stimato di 1,1 miliardi di EUR sono state soppresse;
ritiene che il modo in cui la Commissione ha sostenuto la Grecia nell'attuazione e nella conclusione dei progetti dell'Unione debba essere visto come un'esperienza positiva;
40.prende atto con profondo rammarico che, nonostante le molteplici allerte lanciate dal Parlamento europeo, la Commissione ha reagito al caso del conflitto di interessi del Primo ministro ceco solo dopo che Transparency International Repubblica ceca ha presentato una denuncia nei suoi confronti nel giugno 2018; è profondamente preoccupato per il fatto che un documento giuridico dell'Unione, in data 19 novembre 2018, ha indicato che la situazione del Primo ministro ceco si configura come un conflitto di interessi, dal momento che egli potrebbe influenzare le decisioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione di cui hanno beneficiato le società a lui(84) collegate;
41.invita la Commissione, a tale proposito, a indagare pienamente sul conflitto di interessi del Primo ministro ceco, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2018, e ad agire in modo deciso sulla base dei risultati della sua indagine, come pure a indagare sulla situazione del Primo ministro ceco in quanto proprietario di media e a trarre conclusioni da tale caso;
42.ricorda che i servizi della Commissione hanno chiesto all'autorità nazionale responsabile del coordinamento dei fondi dell'Unione (ministero dello Sviluppo regionale) di fornire, riguardo ai finanziamenti versati alle imprese facenti parte della sua holding, le seguenti informazioni necessarie(85):
43.si compiace che il ministero ceco dello Sviluppo regionale abbia raccolto le informazioni richieste presso le varie autorità di gestione interessate e le abbia trasmesse alla Commissione; chiede alla Commissione quali azioni intende intraprendere alla luce della sua recente valutazione giuridica della situazione;
44.ricorda che lo scorso anno il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare la procedura di verifica di conformità avviata l'8 gennaio 2016, al fine di ottenere informazioni precise e dettagliate sul rischio di conflitto di interessi relativo al Fondo statale di intervento agricolo della Cechia;
Coesione economica, sociale e territoriale
Esperienze positive
45.prende atto dei progressi compiuti nella selezione dei progetti e che, a gennaio 2018, risultavano selezionati 673800 progetti ai fini del sostegno a titolo del FESR, del FC, dell'FSE e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per un importo pari a 260 miliardi di EUR ovvero al 54% del finanziamento totale disponibile per il periodo 2014-2020; osserva che alla fine del 2018 il tasso di selezione dei progetti aveva raggiunto il 70% dei finanziamenti totali disponibili ed era simile al tasso di selezione nella stessa fase dell'ultimo periodo di programmazione;
46.si compiace che dei 450000 progetti selezionati fino alla fine del 2016 per sostenere le PMI, 84500 sono già stati completati, contribuendo in tal modo alla produttività e alla competitività delle imprese;
47.si compiace altresì che fino alla fine del 2017, sono stati selezionati circa 5500 progetti sul campo per sostenere la realizzazione di un mercato unico digitale collegato, corrispondenti a 9,1 miliardi di EUR di investimento totale;
48.rileva con soddisfazione che, nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, è stata creata una capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili di più di 2000 MW, e che le emissioni di gas serra sono state ridotte di quasi 3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente alla fine del 2016; sottolinea, tuttavia, che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'accordo sul clima concluso a Parigi nel 2015;
49.rileva che alla fine del 2017 era stato completato il 99% dei piani d'azione per le condizionalità ex ante riguardanti l'FSE, il FC e il FESR;
50.accoglie in particolare con favore, per quanto riguarda i fondi strutturali, il lavoro di audit della Corte sulle misure preventive e le rettifiche finanziarie, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell'attuazione e l'assorbimento;
51.osserva con soddisfazione che le realizzazioni e i risultati descritti per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) stanno per essere conseguiti e che tale strumento integra gli sforzi compiuti a livello nazionale per eliminare la povertà e promuovere l'inclusione sociale;
52.rileva che, nel corso dell'esame, eseguito dalla Corte, dei 113 progetti completati nel settore di spesa "Coesione economica, sociale e territoriale", la Corte ha riscontrato che il 65% di essi disponeva di un sistema di misurazione della performance con indicatori di realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi del programma operativo, il che rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti; osserva con preoccupazione che per il 30% dei progetti non erano stati definiti indicatori di risultato o valori-obiettivo, per cui non è stato possibile valutare il contributo specifico apportato da tali progetti agli obiettivi globali del programma;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
53.si rammarica che la Corte abbia identificato e quantificato 36 errori nel suo campione di 217 operazioni per il 2017, che le autorità di audit negli Stati membri non avevano rilevato, e che il numero e l'impatto degli errori rilevati indichino il persistere di lacune nella regolarità della spesa dichiarata delle autorità di gestione; si rammarica altresì che la Corte abbia riscontrato lacune nelle metodologie di campionamento di alcune autorità di audit; invita la Commissione a collaborare ancora più strettamente con le autorità di gestione e di audit dei singoli Stati membri per rilevare tali errori e trattare in modo specifico quelli più frequenti;
54.si rammarica che, come osservato dalla Corte, per il 2017 la Commissione ha presentato almeno 13 tassi di errore diversi nel settore della coesione economica, sociale e territoriale per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, il che rende la rendicontazione poco chiara e fuorviante e rende difficile una valutazione dei dati;
55.osserva che le autorità di audit degli Stati membri comunicano alla DG REGIO i tassi di errore per i fondi strutturali solo previa detrazione delle rettifiche, il che non fornisce un quadro veritiero della situazione dei progetti dell'Unione in loco e del tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;
56.manifesta preoccupazione per il fatto che, nonostante il significativo aumento del tasso medio di assorbimento in termini di pagamenti da parte della Commissione, che è passato dal 3,7% nel 2016 al 16,4% nel 2017, il tasso di assorbimento rimane ancora più basso rispetto a quello dell'anno corrispondente del QFP precedente, che era del 22% nel 2010;
57.constata con preoccupazione che, a settembre 2018, vi erano ancora 7 piani d'azione non completati connessi alle condizionalità ex ante e che è stata adottata una sospensione dei pagamenti intermedi e che altre due sono sottoposte alla consultazione interservizi in vista dell'adozione; si rammarica che l'adempimento delle condizionalità ex ante sia risultato essere oneroso dal punto di vista amministrativo per le autorità di gestione e sia uno dei motivi dei ritardi nell'assorbimento; apprezza in particolare il sostegno mirato fornito alle autorità responsabili dei programmi e l'aumento del livello di attuazione raggiunto grazie alle iniziative adottate dalla Commissione, "Regioni in fase di recupero" e "Taskforce in materia di migliore attuazione"; chiede alla Commissione di garantire che, nel prossimo periodo di programmazione, le lacune e i problemi individuati in relazione al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, che sostituiranno le condizionalità ex ante, siano affrontati in modo adeguato;
58.è preoccupato per la mancanza di trasparenza della spesa per gli strumenti finanziari, dal momento che i fondi messi a disposizione per detti strumenti nell'ambito dell'attuale QFP sono stati quadruplicati; prende atto che, alla fine del 2017, 24 Stati membri stavano utilizzando strumenti finanziari e che i contributi totali del programma impegnati a favore degli strumenti finanziari erano quasi pari a 18,8 miliardi di EUR (13,3 miliardi di EUR alla fine del 2016), di cui 14,2 miliardi di EUR provengono dai fondi SIE; rileva altresì che un totale di 5,5 miliardi di EUR (circa il 29%) di tali importi impegnati erano stati versati a strumenti finanziari (3,6 miliardi di EUR alla fine del 2016), inclusi 4,4 miliardi di EUR provenienti dai fondi SIE; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che, tre anni dopo l'inizio dell'attuale QFP, 1,9 miliardi di EUR (solamente il 10,1%) erano stati versati ai beneficiari finali (1,2 miliardi di EUR alla fine del 2016), di cui 1,5 miliardi di EUR (10,5%) provenivano dai fondi SIE;
59.è d'accordo con la Corte sulla necessità di relazioni più dettagliate sugli strumenti finanziari e invita la Commissione a migliorare in modo significativo la comunicazione dei risultati di tali strumenti per i periodi 2007-2013 e 2014-2020;
60.invita la Commissione a presentare informazioni precise e complete sugli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente dopo la chiusura del periodo del QFP 2007-2013, indicando gli importi restituiti al bilancio dell'Unione e quelli che sono rimasti negli Stati membri;
61.si rammarica profondamente del fatto che, nel contesto degli strumenti finanziari, i controllori non abbiano potuto verificare la selezione e la realizzazione di investimenti al livello finanziario intermedio, in cui si sono verificate una serie di irregolarità, che rappresentano l'1% del livello di errore stimato per il settore "Coesione economica, sociale e territoriale";
62.sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto nel 2016, il livello di errore stimato per la coesione comprende la quantificazione degli esborsi effettuati nel 2017 a favore degli strumenti finanziari; ricorda che, poiché l'ammissibilità delle spese a titolo dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 è stata rinviata a fine marzo 2017, gli esborsi a favore degli strumenti finanziari nei primi tre mesi del 2017 devono essere inclusi nel calcolo del tasso di errore; si rammarica tuttavia che la Corte non abbia menzionato il tasso di errore chiaro relativo a tali esborsi in nessuna parte della sua relazione annuale, fatta eccezione per una casella; invita la Corte, all'atto di determinare il tasso di errore più probabile, a tener conto di tutte le irregolarità aventi un'incidenza finanziaria e a menzionare chiaramente la percentuale dei fondi interessati; invita la Commissione a presentare la necessaria proposta legislativa per porre fine a future decisioni unilaterali sulla proroga dell'ammissibilità delle spese a titolo dei fondi strutturali mediante atti di esecuzione;
63.invita la Commissione a fornire informazioni precise e complete sulla chiusura degli strumenti finanziari per il QFP 2007-2013, comprendenti gli importi definitivi restituiti al bilancio dell'Unione e gli importi appartenenti agli Stati membri;
64.invita la Commissione a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, ԴDzԳé la necessità di svolgere accurate valutazioni indipendenti ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;
65.osserva che, secondo la Commissione, sono state eseguite poche valutazioni dagli Stati membri in merito al Fondo sociale europeo al di là dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI); invita gli Stati membri a valutare sistematicamente il Fondo sociale europeo, al fine di consentire l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, e invita la Commissione a promuoverla;
66.ricorda che nella sua relazione speciale n. 5/2017 dal titolo "Disoccupazione giovanile", la Corte dei conti ha rilevato che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nell'attuazione della Garanzia per i giovani e siano stati ottenuti alcuni risultati, la situazione non rispecchia le aspettative inizialmente create dall'introduzione della Garanzia per i giovani; sottolinea, tuttavia, che la YEI e la Garanzia per i giovani rappresentano ancora una delle più innovative e ambiziose risposte politiche alla disoccupazione giovanile in seguito alla crisi economica e dovrebbero pertanto ricevere un sostegno politico e finanziario costante da parte delle istituzioni dell'Unione, nazionali e regionali per quanto riguarda la loro attuazione;
67.sottolinea che sarà possibile accertare se il bilancio dell'YEI è stato impiegato in modo appropriato e se è stato raggiunto l'obiettivo finale dell'iniziativa, segnatamente aiutare i giovani ad accedere a un'occupazione sostenibile, solamente se le operazioni saranno monitorate in modo attento e trasparente sulla base di dati affidabili e comparabili e se si adotterà un approccio più ambizioso nei confronti degli Stati membri che non hanno compiuto progressi; insiste pertanto affinché gli Stati membri migliorino urgentemente il monitoraggio, la comunicazione e la qualità dei dati e garantiscano la tempestiva raccolta e messa a disposizione di dati e cifre affidabili e comparabili sull'attuazione in corso dell'YEI, con una frequenza maggiore rispetto a quella richiesta dal loro obbligo di relazione annuale, di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento relativo all'FSE; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti sulla raccolta di dati in linea con le raccomandazioni della Corte, per ridurre al minimo il rischio di sovrastimare i risultati;
68.ribadisce che qualsiasi programma di tirocinio o di apprendistato deve prevedere un collocamento retribuito che non conduca mai alla sostituzione di posti di lavoro e sia basato su un contratto scritto di tirocinio o di apprendistato conformemente al quadro normativo applicabile, ai contratti collettivi applicabili, o ad entrambi, del paese in cui ha luogo e che esso dovrebbe seguire i principi delineati nella raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini(86).
Risorse naturali
Alcune esperienze positive
69.accoglie con favore l'evoluzione positiva del tasso di errore riferito alla rubrica "Risorse naturali", che nel 2017 si attesta al 2,4% (a fronte del 2,5% del 2016, del 2,9% del 2015 e del 3,6% del 2014), come anche il fatto che per i tre quarti del bilancio agricolo corrispondente al "Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – pagamenti diretti" il livello di errore stimato dalla Corte è inferiore alla soglia di rilevanza del 2%;
70.accoglie con favore il fatto che il livello di errore complessivo rilevato dalla Corte è analogo al livello di errore complessivo per la PAC riportato nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2017, il che dimostra l'efficacia dei piani di azioni correttive attuati dagli Stati membri negli esercizi precedenti;
71.sottolinea che i risultati positivi nel settore dei pagamenti diretti del FEAGA sono dovuti principalmente alla qualità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), ԴDzԳé alla progressiva introduzione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali e di nuovi controlli incrociati preliminari sulle domande degli agricoltori, che hanno ridotto i tempi di compilazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari e che dovrebbero evitare determinati errori e far risparmiare tempo nel trattamento di dette domande;
72.rileva che i pagamenti diretti provenienti dal FEAGA rappresentano circa i tre quarti della spesa e sono esenti da errori rilevanti; osserva che i pagamenti diretti agli agricoltori sono basati sui diritti acquisiti e beneficiano di norme semplificate sull'ammissibilità dei terreni e del fatto di essere sottoposti a un efficace sistema di controllo ex ante (SIGC) che consente controlli incrociati automatizzati tra banche dati diverse; esprime preoccupazione per il persistere di un elevato livello di errore negli altri settori di spesa, relativi allo sviluppo rurale, all'ambiente, all'azione per il clima e alla pesca; rileva inoltre che i progetti di sviluppo rurale sono intrinsecamente più complessi a causa dei più ampi obiettivi perseguiti e che la spesa negli altri tre settori è cofinanziata o erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti, come pure che i beneficiari, le attività, i progetti o le spese non ammissibili contribuiscono a circa due terzi del livello di errore stimato per questa rubrica del QFP;
73.accoglie con favore il fatto che, in 26 dei 29 progetti di investimento esaminati nell'ambito dello sviluppo rurale, la Corte ha riscontrato che la misura era in linea con le priorità e gli aspetti specifici riportati nei programmi di sviluppo rurale e che gli Stati membri avevano applicato procedure di selezione idonee; si compiace altresì che, nella maggior parte dei casi, i beneficiari abbiano attuato i progetti così come pianificato e gli Stati membri abbiano verificato la ragionevolezza dei costi; ritiene pertanto che in futuro l'approccio dello sviluppo rurale debba restare un elemento significativo, centrale e pienamente sostenuto nei piani strategici della PAC;
74.si compiace del fatto che, nella sua relazione annuale di attività (RAA) 2017, il Direttore generale della DG AGRI fa riferimento a un leggero aumento del reddito degli agricoltori, mentre negli ultimi quattro anni era stata registrata una lieve diminuzione;
75.sottolinea che la capacità correttiva delle rettifiche finanziarie e dei recuperi è aumentata al 2,10%, rispetto al 2,04% del 2016, il che ha ulteriormente ridotto l'importo a rischio per la PAC nel 2017;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
76.rileva che i pagamenti diretti per ettaro sono diminuiti con l'aumento delle dimensioni delle aziende agricole, mentre il reddito per lavoratore è aumentato, e che, secondo la Commissione, le aziende agricole molto piccole, con meno di 5 ettari, rappresentano oltre la metà dei beneficiari; rileva con preoccupazione che, secondo l'RAA della DG AGRI, le grandi aziende agricole aventi più di 250 ettari rappresentano l'1,1% delle aziende agricole, gestiscono il 27,8% dei terreni agricoli e ricevono il 22,1% degli aiuti diretti, e che la maggioranza di queste grandi aziende possiede tra 250 e 500 ettari di terreni; esorta la Commissione a cambiare questa disparità di trattamento ingiustificabile;
77.prende atto del rapido aumento delle disparità a livello dei pagamenti diretti in alcuni Stati membri, soprattutto in Slovacchia e Cechia, dove il 7% dei beneficiari ricevono attualmente oltre il 70% di tutti i pagamenti diretti, come pure in Estonia, Lettonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Danimarca, dove negli ultimi dieci anni una quota crescente dei beneficiari hanno ricevuto oltre 100000 EUR; invita la Commissione e le autorità nazionali ad adottare misure adeguate per porre rimedio a queste disparità crescenti e a riferire in merito a tali misure;
78.rileva con grande preoccupazione che la Corte ha riscontrato un livello di errore persistentemente elevato in settori di spesa corrispondenti a un quarto del bilancio per la rubrica "Risorse naturali", che comprende le spese per le misure di mercato nell'ambito del FEAGA, lo sviluppo rurale, l'ambiente, l'azione per il clima e la pesca; rileva inoltre che le principali fonti di errore sono state l'inosservanza delle condizioni di ammissibilità, la dichiarazione di informazioni inesatte sulle superfici e il mancato rispetto degli impegni agro-ambientali; sottolinea che siffatti errori dovrebbero essere individuati meglio dalle autorità di gestione dei singoli Stati membri o, nei casi in cui gli audit ex post indicano tali errori, i campioni per gli audit e i controlli in loco futuri dovrebbero essere aggiornati al fine di garantire controlli migliori;
79.invita la Commissione a proseguire i suoi lavori di valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per affrontare le cause di tali errori e ad emanare, ove necessario, ulteriori orientamenti o un aiuto diretto;
80.invita la Commissione a prevedere una reale semplificazione della procedura, inclusa la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti, senza venir meno ai principi di audit e monitoraggio; invita a prestare attenzione particolare al supporto amministrativo ai piccoli produttori;
81.osserva con grande preoccupazione che i risultati della condizionalità sui controlli in loco svolti dalla DG AGRI destano inquietudine e, in particolare, che il 47% del numero totale di detti controlli ha dato luogo a sanzioni; esorta la Commissione a controllare l'attuazione delle azioni correttive adottate dalle autorità degli Stati membri nei casi in cui essa ha giudicato che non fosse possibile fare affidamento sul lavoro espletato dall'organismo di certificazione o che lo fosse solo in misura limitata;
82.raccomanda che:
a)
la Corte pubblichi separatamente i tassi di errore riguardanti, rispettivamente, i pagamenti diretti, le operazioni di mercato e la spesa per lo sviluppo rurale della PAC, così come fa il Direttore generale della DG AGRI nella sua relazione annuale di attività;
b)
la Commissione valuti l'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per affrontare le cause degli errori ed emani, ove necessario, ulteriori orientamenti;
c)
gli Stati membri sfruttino pienamente le possibilità offerte dal sistema di opzioni semplificate in materia di costi nel campo dello sviluppo rurale;
d)
la Commissione tenga conto, nelle sue proposte riguardanti la futura PAC, del fatto che i redditi delle aziende agricole di maggiori dimensioni non hanno necessariamente bisogno dello stesso livello di sostegno delle piccole aziende agricole per essere stabilizzati in tempi di crisi da volatilità dei redditi, dal momento che possono beneficiare delle potenziali economie di scala, che possono renderli più resilienti;
e)
la DG AGRI definisca un nuovo obiettivo chiave di prestazione, corredato di indicatori, volto a mitigare le disparità di reddito tra gli agricoltori;
f)
la Commissione intraprenda un esame più attento della qualità della verifica delle operazioni condotta dagli organismi di certificazione;
g)
i finanziamenti della PAC siano mantenuti almeno ai livelli attuali e possano servire allo scopo per il quale sono stati concepiti, ossia sostenere i produttori in modo da assicurare loro condizioni di vita sostenibili garantendo nel contempo un approvvigionamento alimentare di elevata qualità e a prezzi accessibili per i cittadini dell'Unione;
h)
la Commissione adotti provvedimenti per garantire che i fondi della PAC siano distribuiti in modo ponderato, in modo che i pagamenti per ettaro siano inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda agricola;
83.ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere che i piani d'azione degli Stati membri comprendano azioni correttive per far fronte alle cause di errore più frequenti;
84.chiede alla Commissione di garantire, dal momento che gli obiettivi ambientali dell'inverdimento non hanno soddisfatto nessuna delle aspettative sollevate e che hanno prodotto un notevole aumento dell'onere amministrativo sia per gli agricoltori che per le amministrazioni pubbliche, che l'architettura verde della nuova proposta riguardante la PAC con il cosiddetto "regime ecologico" ottenga migliori risultati ambientali basati sulla ricompensa degli sforzi che superano la condizionalità rafforzata della nuova proposta;
85.rammenta, in particolare, che il Direttore generale della DG AGRI fa riferimento a un'analisi effettuata da un contraente esterno, che ha riscontrato che "nel complesso, le misure di inverdimento hanno portato solo a piccoli cambiamenti nelle pratiche di gestione degli agricoltori, ad eccezione di alcuni settori specifici. Sia per gli Stati membri che per gli agricoltori, invece che nel dare priorità all'ambiente, la preoccupazione principale consisteva tendenzialmente nel ridurre al minimo l'onere amministrativo dell'attuazione e nell'evitare errori, in quanto i controlli e l'esecuzione possono portare alla riduzione dei pagamenti della PAC";
86.invita la Commissione a fornire dati strutturali per i 20 maggiori beneficiari di pagamenti diretti negli Stati membri;
87.è preoccupato riguardo al fatto che le relazioni speciali della Corte dei conti n. 10/2017 sui giovani agricoltori e n. 21/2017 sull'inverdimento, che hanno espresso giudizi molto critici dimostrando che quasi nessuno dei risultati desiderati è stato raggiunto, non hanno avuto conseguenze finanziarie; è preoccupato per il fatto che il finanziamento di tali settori prosegue come se non fosse successo nulla;
88.insiste sul fatto che il livello di attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020, quattro anni dopo la sua adozione il 15 maggio 2014, continua ad essere insoddisfacente, dal momento che nell'ottobre 2018 era stato utilizzato soltanto il 6,8% dei 5,7miliardi di EUR messi a disposizione in regime di gestione concorrente;
Sicurezza e cittadinanza
Alcune esperienze positive
89.osserva che le risorse assegnate al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per il periodo 2014-2020 sono passate da 2752 milioni di EUR a 5391,5 milioni di EUR entro la fine del 2017, che tra il 2014 e il 2017 il numero delle persone appartenenti ai gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza (nei sistemi di accoglienza e asilo) è passato da 148045 a 297083 e che, di queste, la percentuale delle persone che hanno beneficiato di assistenza legale è passata da 18395 (12,4%) a 56933 (19,1%);
90.sottolinea che i principali benefici a livello dell'Unione si ritiene derivino dalla dimensione transnazionale di azioni quali la rete europea sulle migrazioni, ma anche dalla ripartizione degli oneri, sostenuta in particolare dall'aiuto d'urgenza e dal meccanismo di ricollocazione;
91.osserva che il numero di rimpatri cofinanziati dall'AMIF è stato di 48250 nel 2017 rispetto ai 5904 del 2014 e che, tra i rimpatriati, la quota di rimpatri non volontari è passata da un quarto (25%) nel 2014 alla metà (50%) nel 2017, mentre il numero riferito di persone rientrate volontariamente è stato di 17736 nel 2017; constata che non esiste un indicatore chiave di prestazione (ICP) per misurare ciò che si sta facendo per proteggere i migranti – regolari e irregolari – che hanno maggiormente bisogno di protezione, le donne e i bambini;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
92.sottolinea che la Corte si rammarica del fatto che i conti dei programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF (Fondo sicurezza interna) liquidati dalla Commissione nel 2017 non distinguessero tra i pagamenti a titolo di prefinanziamento (anticipi) effettuati dagli Stati membri ai beneficiari finali e i pagamenti eseguiti per rimborsare spese effettivamente sostenute, il che non consente alla Commissione di ottenere informazioni sull'ammontare della spesa effettiva;
93.invita a tale proposito la Commissione a chiedere agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute, e ad indicare nella propria RAA, a partire dall'esercizio 2018, la spesa effettiva per singolo fondo;
94.sottolinea che per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna la DG HOME indica solo un tasso di errore da cui sono già state detratte le rettifiche finanziarie, il che rende poco chiaro quali rettifiche sono state apportate e qual è il tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;
95.prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui una burocrazia eccessivamente complessa potrebbe essere una delle ragioni dell'aumento dell'arretrato di stanziamenti d'impegno e raccomanda alla Commissione di semplificare i requisiti normativi introdotti per le autorità nazionali coinvolte nella gestione dell'AMIF e dell'ISF, al fine di facilitare un utilizzo più rapido dei fondi disponibili e di migliorare la trasparenza e la responsabilità per le spese dell'AMIF e dell'ISF;
96.evidenzia che la Corte ha riscontrato incongruenze nel modo in cui gli Stati membri hanno trattato l'ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata dagli enti pubblici e invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti per quanto riguarda l'attuazione dell'AMIF/ISF precisando che, quando gli enti pubblici attuano azioni dell'Unione, il cofinanziamento dell'Unione non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA;
97.raccomanda che:
a)
la Commissione definisca e attui una politica migratoria equilibrata e globale basata sui principi di solidarietà e partenariato anziché considerare la politica migratoria come un problema di gestione delle crisi;
b)
la DG HOME introduca un indicatore chiave di prestazione riguardante la situazione dei migranti più vulnerabili, e in particolare dei minori migranti e delle donne e delle ragazze rifugiate, al fine di prevenire ed evitare gli abusi e la tratta di esseri umani;
c)
la DG HOME fornisca sistematicamente i tassi di errore per i pagamenti e il tasso di errore residuo;
d)
la Commissione chieda agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute; la Commissione indichi nella propria RAA, a partire dall'esercizio 2018, la spesa effettiva per singolo fondo;
98.è seriamente preoccupato per le debolezze riscontrate nella gestione e nel controllo dell'EASO; ritiene inaccettabile che la Commissione non abbia controllato in modo efficace e non sia intervenuta in tempi brevi per risolvere la situazione; invita la Commissione a un monitoraggio costante delle agenzie che operano in capo alla rubrica 3;
99.è preoccupato per il rischio che i fondi dell'Unione previsti per lo sviluppo siano utilizzati per altri scopi, quali la lotta contro la migrazione irregolare o l'azione militare;
GESTIONE DIRETTA
100.sottolinea che per il 2017 la Corte ha riscontrato nella spesa a titolo della rubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" il più elevato livello di errore stimato, pari al 4,2%; osserva che si tratta di spese gestite direttamente dalla Commissione e di cui tale istituzione è l'unica e la diretta responsabile; si aspetta che la Commissione adotti un piano d'azione urgente per migliorare la situazione e attui tutte le misure a sua disposizione per ridurre il livello di errore nella spesa;
101.si rammarica del fatto che, delle 130 operazioni esaminate dalla Corte, 66 (51%) erano inficiate da errori e che, in 17 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, la Commissione o il revisore indipendente disponevano di informazioni sufficienti presentate nella domanda di rimborso (ad esempio, un tasso di cambio errato o una spesa sostenuta al di fuori del periodo di rendicontazione) per prevenire gli errori, o individuarli e correggerli prima di accettare la spesa; sottolinea che, se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1,5 punti percentuali;
102.esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare l'uso delle informazioni di cui dispone al fine di prevenire e correggere gli errori prima di esercitare i pagamenti, onde ripristinare la tendenza positiva di riduzione del tasso di errore osservata negli anni precedenti (dal 5,6% nel 2014, al 4,4% nel 2015 e al 4,1% nel 2016);
103.rileva che la Corte non ha fornito un tasso di errore distinto per la sicurezza e la cittadinanza, in quanto solo una piccola parte (2%) dei pagamenti di bilancio per il 2017 si riferisce a questo settore, ma che la DG HOME ha presentato nella sua RAA i seguenti tassi di errore che, tuttavia, non sono stati verificati dalla Corte:
a)
Solidarietà e gestione dei flussi migratori (SOLID): Tasso di errore rilevato del 2,26% e tasso di errore residuo dello 0,75%;
b)
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) Fondo sicurezza interna (ISF): Tasso di errore rilevato dello 0% e tasso di errore residuo dell'1,54%;
c)
Gestione indiretta agenzie decentrate: Tasso di errore residuo inferiore al 2 %;
104.rileva che per il 2017 la Corte non ha calcolato il tasso di errore per i fondi dell'Unione spesi nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Europa globale" e che tale decisione è stata presa sulla scorta della strategia generale della Corte di ridurre le verifiche di convalida e di affidarsi in parte al cosiddetto "lavoro altrui";
105.prende atto dell'evoluzione positiva del tasso di errore residuo quale stabilito dagli studi sul tasso di errore residuo commissionati dalla DG DEVCO e dalla DG NEAR, e rileva che la stima più probabile del tasso di errore residuo rappresentativo per le operazioni della DG DEVCO era dell'1,18% rispetto all'1,67% del 2016 e al 2,2% del 2015, mentre per le operazioni della DG NEAR il tasso di errore residuo era dello 0,67%;
106.rileva tuttavia che il tasso di errore residuo della DG DEVCO e della DG NEAR non fa riferimento a un campione di tutti i pagamenti per i progetti in corso, ma è calcolato solo sulle transazioni per i contratti conclusi, per i quali sono stati applicati tutti i controlli e le verifiche, con la conseguenza che sono stati analizzati solo i pagamenti precedenti al 2017 ma non il tasso di errore effettivo per i pagamenti nel 2017;
107.osserva che la Corte ha ritenuto che gli studi sul tasso di errore residuo fossero in linea di massima adatti allo scopo, pur nutrendo forti preoccupazioni circa la loro qualità;
108.rileva con preoccupazione che, nonostante i buoni risultati in termini di tasso di errore, l'unico settore di spesa con un tasso di errore indicativo superiore al 2% è "Gestione diretta – Sovvenzioni", con il 2,80% per la DG NEAR e il 2,12% per la DG DEVCO;
109.invita la DG RTD a pubblicare le sue raccomandazioni specifiche per paese nella sua RAA;
110.sottolinea le conclusioni estremamente negative della Corte sui partenariati pubblico-privato(87) ("PPP") e la raccomandazione della Corte "di non promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai PPP" all'interno dell'Unione; invita la Commissione a tenere pienamente conto di questa raccomandazione quando si tratta di PPP nei paesi in via di sviluppo in cui il contesto per un'attuazione efficace dei PPP sia ancora più difficile che all'interno dell'Unione;
111.accoglie con favore i risultati conseguiti per i tre assi del Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel 2017; richiama l'attenzione sull'importanza del sostegno dell'EaSI e, in particolare, degli assi relativi a Progress e alla Rete europea di servizi per l'impiego (EURES), per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; rileva con preoccupazione, tuttavia, che la sezione tematica sull'imprenditoria sociale nell'ambito dell'asse EaSI "Microfinanziamenti e imprenditoria sociale" continua a registrare una performance insufficiente; apprezza il fatto che la Commissione sta collaborando strettamente con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per garantire il suo impegno a utilizzare appieno le risorse nell'ambito della sezione tematica sull'imprenditoria sociale;
Ricerca e innovazione
Esperienze positive
112.rileva con soddisfazione che, grazie al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito di Orizzonte 2020, Gérard Mourou ha vinto, insieme ad altri ricercatori, il premio Nobel per la fisica per la ricerca nel campo dei raggi laser ultracorti e ultrasottili che facilitano la chirurgia oculare refrattiva, e che l'"International Rare Diseases Research Consortium" (IRDIRC) ha raggiunto il suo obiettivo di fornire 200 nuove terapie per le malattie rare tre anni prima del previsto;
113.rileva inoltre che, attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie, Orizzonte 2020 ha finanziato 36000 ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dall'età e dalla nazionalità, e che due dei tre ricercatori insigniti del premio Nobel per la chimica 2017 per aver ottimizzato i microscopi elettronici hanno partecipato alle azioni Marie Skłodowska-Curie e ad altri progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
114.si compiace dell'avvio, nell'ottobre 2017, della prima fase del progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione come parte del programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, dotata di un finanziamento di 2,7 miliardi di EUR, che mira a sostenere innovatori, start-up, piccole imprese e ricercatori di altissimo livello con idee brillanti radicalmente diverse da prodotti, servizi o modelli aziendali esistenti, altamente rischiose e potenzialmente in grado di crescere a livello internazionale;
115.prende atto del fatto che la Commissione sta valutando la possibilità di estendere ulteriormente l'uso dell'opzione semplificata in materia di costi, in particolare ricorrendo a finanziamenti forfettari;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
116.rileva che, secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione, i risultati dell'innovazione nell'Unione sono aumentati del 5,8% dal 2010; constata tuttavia che non vi è stata alcuna convergenza tra i paesi dell'Unione; osserva che i seguenti paesi sono quelli che beneficiano maggiormente dei fondi del programma Orizzonte 2020 (Contributo netto dell'UE in euro richiesto dai partecipanti): Germania 5710188927,80 / Regno Unito 5152013650,95 / Francia 3787670675,13; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alla distribuzione geografica dei fondi per la ricerca, al fine di contribuire alla creazione di condizioni di parità per la crescita e l'occupazione nello spazio europeo della ricerca;
117.osserva che la Commissione ammette che il quadro di riferimento della performance di Orizzonte 2020 presenta alcune carenze che rendono difficile valutare i progressi del programma in direzione di tutti i suoi obiettivi in un dato momento; si aspetta che le proposte per il programma Orizzonte Europa nell'ambito del prossimo QFP affrontino tali punti deboli e si rammarica che non si prendano in considerazione misure volte a migliorare il quadro di riferimento della performance nel periodo in corso;
118.rileva che l'RAA della DG RTD menziona sei diversi tassi di errore, tre per il Settimo programma quadro e tre per Orizzonte 2020; sottolinea che un siffatto approccio non facilita la trasparenza e la responsabilità e dovrebbe essere immediatamente migliorato; riconosce, tuttavia, che si trattava di due programmi diversi in due periodi finanziari diversi;
Sicurezza e cittadinanza
Alcune esperienze positive
119.sottolinea che la DG HOME ha gestito un bilancio di 1,831 milioni di EUR per la migrazione e di 313,75 milioni di EUR per la sicurezza e che il bilancio complessivo iniziale di 6,9 miliardi di EUR per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è stato sostanzialmente rafforzato dal 2015 al 2017 con 3,9miliardi di EUR;
120.rileva che il bilancio gestito dalla DG HOME e il suo personale sono stati aumentati per far fronte all'aumento delle attività nel contesto della crisi migratoria e delle minacce alla sicurezza interna; rileva che in termini di risorse umane, alla fine del 2017, la DG HOME contava 556 dipendenti, rispetto ai 480 del 2016;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
121.rileva con preoccupazione che il ritmo di esecuzione delle risorse gestite dalla DG HOME ha determinato un aumento del 24% del RAL totale alla fine del 2017 e che il buon tasso di esecuzione del 2017 riflette il fatto che una parte degli stanziamenti d'impegno è stata riportata al 2018;
122.esprime preoccupazione per le carenze significative individuate nei sistemi di gestione e di controllo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che hanno giustificato l'adozione di una riserva per motivi di reputazione; sottolinea tuttavia che la DG HOME ha reagito predisponendo un processo di codecisione da parte del comitato esecutivo e ha introdotto una nuova gestione dell'EASO per riportare la situazione sotto controllo;
123.chiede nuovamente che le linee di bilancio del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (REC) per il periodo 2014-2020 specifichino le risorse stanziate per ciascuno degli obiettivi del programma dedicato all'uguaglianza di genere, garantendo un'adeguata rendicontazione dei fondi destinati a tale scopo;
124.ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo specifico del programma Daphne, al fine di mostrare l'impegno dell'Unione nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze; chiede che siano aumentate le risorse destinate a questa linea di bilancio e che sia invertita la diminuzione dei fondi destinati a Daphne nel corso del periodo 2014-2020; chiede uno sforzo costante per sensibilizzare in merito alle sovvenzioni incluse nell'obiettivo specifico del programma Daphne, congiuntamente alle misure per rendere di più facile utilizzo le procedure amministrative correlate;
Europa globale
Alcune esperienze positive
125.mette in evidenza che i lavori della Corte sulla regolarità delle operazioni hanno rivelato che la Commissione ha rafforzato i propri sistemi di controllo, il che ha portato a un numero proporzionalmente inferiore di errori rispetto alle dichiarazioni di affidabilità (DAS) degli esercizi precedenti;
126.prende atto del fatto che la Corte ha verificato anche l'esecuzione di sette progetti; si compiace che tutti e sette i progetti disponessero di indicatori di performance pertinenti e che il quadro fosse ben strutturato e presentasse risultati realizzabili;
127.prende atto della relazione speciale della Corte sull'assistenza dell'Unione al Myanmar/Birmania e della risposta della Commissione; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che l'Unione abbia svolto un ruolo di primo piano nel sostenere le priorità di sviluppo in un contesto difficile e con risorse umane limitate; rileva tuttavia che l'assistenza dell'Unione è risultata essere solo parzialmente efficace; sostiene la Corte nel sottolineare la necessità di prestare maggiore attenzione alla mobilitazione delle entrate nazionali, in particolare nelle economie emergenti; alla luce delle atrocità documentate, commesse dall'esercito del Myanmar/Birmania, esprime profonda preoccupazione per la continuazione del sostegno di bilancio settoriale a titolo del bilancio dell'Unione a tale paese;
128.chiede l'adozione di un approccio allo sviluppo basato su incentivi introducendo il principio "più progressi, più aiuti", sul modello della politica europea di vicinato; ritiene che maggiore e più rapido è il progresso di un paese nelle riforme interne per la costruzione e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, maggiori dovrebbero essere gli aiuti che esso riceve dall'Unione;
129.sottolinea l'importanza di aumentare l'assegnazione di fondi volti a sostenere la buona governance, la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo al fine di promuovere istituzioni responsabili e trasparenti, sostenere lo sviluppo di capacità e favorire un processo decisionale partecipativo e l'accesso pubblico alle informazioni;
130.richiama l'attenzione sulla portata e le implicazioni della povertà energetica nei paesi in via di sviluppo e sul forte coinvolgimento dell'Unione negli sforzi intesi a ridurre la povertà; sottolinea la necessità di sforzi robusti e concertati da parte dei governi e delle parti interessate nei paesi colpiti per ridurre la povertà energetica;
Questioni critiche che richiedono un miglioramento
131.constata con preoccupazione che la Corte ha rilevato errori ricorrenti di sovraliquidazione delle spese nei pagamenti intermedi;
132.si rammarica ancora una volta del fatto che le relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) pubblicate dai capi delle delegazioni dell'Unione non siano allegate alle relazioni annuali di attività della DG DEVCO e della DG NEAR, come prevede l'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario; si rammarica altresì del fatto che tali relazioni siano sistematicamente considerate riservate mentre, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario, dovrebbero essere "messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato";
133.osserva con preoccupazione l'elevato numero di contratti aggiudicati a un numero molto limitato di agenzie nazionali di sviluppo, con il conseguente rischio di rinazionalizzazione della politica di sviluppo dell'Unione, in contrasto con gli interessi di una maggiore integrazione della sua politica esterna; esorta la Commissione affinché, oltre a concedere all'autorità di discarico l'accesso alla documentazione sulla valutazione per pilastro, faccia in modo che tale documentazione sia accessibile al pubblico; ritiene preoccupante, a tale proposito, il profilo commerciale di tali agenzie nazionali invocato dalla Commissione per limitare l'accesso a siffatte informazioni; chiede alla Commissione di rafforzare e di consolidare quanto prima il controllo delle procedure di gara e di aggiudicazione onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra questo numero ristretto di agenzie nazionali fortemente sovvenzionate e altre entità pubbliche e private a chiara vocazione europea;
134.osserva con preoccupazione che la Corte ha rilevato che gli studi sul tasso di errore residuo presentano alcuni limiti, in quanto si tratta di studi e non di audit, che non seguono pertanto i principi internazionali di audit e comprendono controlli molto limitati sugli appalti pubblici;
135.invita la DG NEAR e la DG DEVCO, a partire dallo studio sul tasso di errore residuo del 2019, a fornire al contraente incaricato dello studio linee guida più precise sulla verifica degli appalti di secondo livello e a stratificare la popolazione di audit sulla base dei rischi intrinseci dei progetti, prestando più attenzione alle sovvenzioni in regime di gestione diretta e meno alle operazioni di sostegno al bilancio;
136.chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per affrontare le carenze individuate dal suo Servizio di audit interno e a trasformare la relazione sulla gestione degli aiuti esterni in un documento attendibile e di pubblico dominio, che convalidi opportunamente le dichiarazioni di affidabilità dei capi delegazione e del Direttore generale della DGDEVCO;
137.ritiene che, nel fornire aiuti esterni, la Commissione dovrebbe prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e lo Stato di diritto;
138.esprime preoccupazione per la mancanza di visibilità dei finanziamenti dell'Unione messi in comune per i progetti; esorta la Commissione ad aumentare la visibilità e a consolidare la migliorata complementarità delle azioni dei diversi strumenti;
139.è estremamente preoccupato per la tendenza in corso nelle proposte della Commissione di ignorare le disposizioni giuridicamente vincolanti del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(88) quando si tratta di spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ammissibili e di paesi ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); ricorda che la legittimità delle spese dell'Unione è un principio fondamentale di sana gestione finanziaria e che le considerazioni politiche non dovrebbero prevalere su disposizioni giuridiche chiaramente definite; ricorda che il DCI è innanzitutto uno strumento inteso a combattere la povertà;
140.si rammarica del fatto che, dal 2012, in ogni relazione annuale di attività, la Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione abbia dovuto formulare una riserva sulla regolarità delle operazioni sottostanti, il che evidenzia gravi carenze nella gestione interna;
Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare
141.osserva che nel 2017 il programma LIFE ha celebrato il suo 25º anniversario; sottolinea che il programma ha fornito 222 milioni di EUR per cofinanziare 139 nuovi progetti; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi al fine di ridurre i ritardi dei pagamenti nell'ambito del programma LIFE, poiché nel 2017 il 5,8% dei pagamenti ha superato i termini di legge (3,9% nel 2016, 12% nel 2015);
142.sottolinea che nel 2017 è stata pubblicata la valutazione intermedia del programma LIFE, relativa agli anni 2014 e 2015; rileva che, dal momento che la maggior parte dei progetti non era ancora stata avviata e che pochi progetti erano stati conclusi, la valutazione si è concentrata principalmente sulle procedure attuate per conseguire gli obiettivi del programma LIFE e ha constatato che il suddetto programma apporta un valore aggiunto europeo, pur indicando possibili miglioramenti da compiere; sottolinea che le procedure di gestione delle sovvenzioni, in particolare le procedure di domanda e di rendicontazione, vanno non soltanto semplificate ma anche notevolmente accelerate;
143.osserva che i termini della decisione di esternalizzazione per la cooperazione con l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) in relazione al personale comportano che la situazione del personale nella DG ENV sia molto delicata per quanto riguarda le attività legate al programma LIFE, il che potrebbe richiedere un ulteriore riesame dei metodi di lavoro e dell'organizzazione all'interno della DG;
144.sottolinea che i sistemi di controllo interni della DG ENV e della DG CLIMA sottoposti a revisione risultano efficaci solo in parte, poiché alcune raccomandazioni di estrema importanza devono ancora essere attuate in linea con i piani di azione concordati;
145.sottolinea che la DG CLIMA e la DG BUDG monitorano l'obiettivo del 20% relativo all'integrazione degli aspetti climatici nel Quadro finanziario pluriennale e che la DG CLIMA sostiene altre DG nell'integrazione della dimensione climatica nelle loro attività; deplora che nel 2017 solo il 19,3% del bilancio dell'Unione sia stato destinato ad attività legate al clima e che, secondo le stime, la media per il periodo 2014-2020 si attesterà soltanto al 18,8%;
146.esprime preoccupazione per il fatto che la riserva per motivi reputazionali riguardante la significativa carenza restante in materia di sicurezza, individuata nel registro dell'Unione per il sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS dell'UE), è stata formulata anche in merito alla relazione annuale di attività della DG CLIMA per il 2017;
147.deplora che nel 2017 il tasso di errore residuo medio della DG SANTE abbia raggiunto il 2,5% per le attività complessive nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, superando la soglia di rilevanza del 2%; rileva che ciò è dovuto a dichiarazioni di spesa eccessive degli Stati membri, nel contesto dei cambiamenti strutturali apportati alla gestione e al controllo delle dichiarazioni in uno Stato membro; chiede alla DG SANTE di adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che tale circostanza non si verifichi nuovamente in futuro, ad esempio incrementando il ricorso alle misure di semplificazione previste dal regolamento finanziario;
148.pone in evidenza che nel 2017 la DG SANTE ha pubblicato la valutazione intermedia del quadro finanziario comune per la catena alimentare relativo al periodo 2014-2020, concludendo che il quadro attuale funziona in maniera soddisfacente e ha contribuito a conseguire un valore aggiunto dell'Unione; osserva che la Commissione, conformemente alle raccomandazioni della Corte, si sta adoperando per sviluppare una metodologia di analisi concernente l'efficacia in termini di costi nel settore della catena alimentare, al fine di consolidare le valutazioni economiche future degli interventi finanziati dall'Unione;
Trasporti e turismo
149.rileva che nel 2017 la Commissione ha selezionato 152 progetti per un finanziamento totale del CEF Trasporti pari a 2,7 miliardi di EUR, con un investimento totale di 4,7 miliardi di EUR, compresi altri finanziamenti pubblici e privati; ribadisce l'importanza dello strumento di finanziamento del CEF per completare la rete TEN-T, conseguire uno spazio unico europeo dei trasporti, sviluppare i collegamenti transfrontalieri e realizzare i collegamenti mancanti;
150.invita i coordinatori europei TEN-T a procedere a una valutazione approfondita dei progetti completati e dei miglioramenti ottenuti nei corridoi TEN-T nell'attuale periodo di programmazione e a presentarla alla Commissione e al Parlamento;
151.invita la Commissione a presentare in modo chiaro per il settore dei trasporti una valutazione dell'impatto del FEIS su altri strumenti finanziari, in particolare per quanto riguarda il CEF, ԴDzԳé sulla coerenza dello strumento di debito del CEF con altre iniziative dell'Unione, in tempo utile prima della proposta per il prossimo QFP; chiede che tale valutazione presenti una chiara analisi dell'equilibrio geografico degli investimenti nel settore dei trasporti; ricorda tuttavia che i fondi utilizzati a titolo di uno strumento finanziario non dovrebbero essere considerati l'unico criterio pertinente ai fini della valutazione della sua performance; invita pertanto la Commissione ad approfondire la sua valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti di trasporto finanziati dall'Unione e a misurare il loro valore aggiunto;
152.si compiace dei risultati dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto del CEF lanciato nel 2017 e della decisione di aumentarne il bilancio a 1,35 miliardi di EUR, il che conferma la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni dell'Unione in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, ԴDzԳé di istituti finanziari e investitori del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato; ritiene che il CEF debba pertanto continuare a sostenere azioni che consentano una combinazione tra sovvenzioni dell'Unione e altre fonti di finanziamento, mantenendo le sovvenzioni come principale strumento di finanziamento;
153.osserva che il servizio di audit interno della Commissione, nell'ambito dell'audit sulla supervisione della Commissione relativa all'attuazione degli strumenti finanziari del CEF, ha riscontrato un tasso molto ridotto di attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEF e che la maggior parte del bilancio inizialmente destinato agli strumenti finanziari del CEF (2,43 miliardi di EUR) è stata riassegnata alle linee di bilancio relative alle sovvenzioni del CEF, lasciando soltanto 296 milioni di EUR a disposizione per gli strumenti finanziari del CEF fino al 2020; osserva inoltre che uno dei motivi addotti è stato che i criteri di ammissibilità degli strumenti finanziari del CEF e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) si sovrappongono in gran parte e progetti potenzialmente ammissibili al CEF sono stati in effetti finanziati dal FEIS, dal momento che esso ha una maggiore priorità politica e un ambito di competenza più ampio; invita la Commissione, per quanto riguarda il CEF, a migliorare la conoscenza delle norme di ammissibilità da parte dei beneficiari, in particolare operando una chiara distinzione fra contratto di attuazione e subappalto, che era la principale fonte di confusione tra i beneficiari; invita la Commissione a garantire che gli strumenti finanziari si integrino anziché sostituirsi l'uno all'altro;
154.osserva che il 2017 è stato il primo anno della campagna di audit per il programma CEF e che saranno necessari altri 2 o 3 anni di audit del CEF per ottenere un calcolo affidabile del tasso di errore per tutti i settori del CEF; si compiace tuttavia del fatto che gli errori rilevati nell'ambito degli audit di CEF e TEN-T chiusi nel 2017 siano stati molto limitati;
155.è preoccupato per il fatto che il servizio di audit interno della Commissione ha riscontrato carenze significative nell'attuale sistema di monitoraggio della politica in materia di sicurezza aerea e marittima della DG MOVE e ha formulato tre raccomandazioni molto importanti; invita la DG MOVE ad attuare pienamente il piano d'azione elaborato per affrontare i rischi individuati;
Cultura e istruzione
156.si compiace dei risultati di 30 anni di programma Erasmus che dal 1987 ha visto la partecipazione di 9 milioni di persone (tra cui giovani, studenti e, di recente, membri del personale), ad attività di mobilità; sottolinea l'importante valore aggiunto europeo del programma e il suo ruolo concreto quale investimento strategico nei giovani europei;
157.rileva che il programma Erasmus deve fare di più per essere accessibile ai gruppi emarginati, in particolare alle persone con disabilità e bisogni educativi speciali, alle persone che sono geograficamente svantaggiate, ai giovani che abbandonano prematuramente la scuola, alle persone che appartengono a una minoranza, alle persone che si trovano in una situazione di svantaggio socioeconomico, ecc.;
158.è allarmato per lo scarso ricorso allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di Erasmus+ come pure per l'insufficiente copertura geografica, limitata alle banche in tre paesi e alle università in altri due; esorta la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti a definire una strategia di attuazione volta a massimizzare l'efficacia di tale strumento fino al 2020 o, in alternativa, ad agevolare la ridistribuzione dei fondi non utilizzati nel programma stesso e a consentire una migliore copertura finanziaria delle azioni all'interno delle diverse componenti;
159.è preoccupato per i tassi di riuscita tuttora bassi dei progetti a titolo del programma "Europa per i cittadini" e del sottoprogramma "Cultura" di Europa creativa (rispettivamente il 21% e il 22% nel 2017); sottolinea che un livello di finanziamento più adeguato è essenziale per far fronte a questi risultati insoddisfacenti, che sono controproducenti per gli obiettivi del programma stesso scoraggiando i cittadini dal partecipare;
160.evidenzia il ruolo dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nell'attuazione dei tre programmi in materia di istruzione e cultura: esprime tuttavia preoccupazione riguardo alle carenze sul fronte dei controlli interni dell'EACEA individuate da un audit sulla gestione delle sovvenzioni di Erasmus+ e di Europa creativa; rileva che la stesso servizio di audit interno della Commissione ha rilevato debolezze nel processo di gestione delle sovvenzioni Erasmus+ da parte di EACEA; ritiene, pertanto che la Commissione e l'EACEA non dovrebbero avere difficoltà a porre in essere le necessarie azioni correttive al fine di assicurare la massima trasparenza e garantire la massima qualità dell'attuazione dei programmi per la cultura e l'istruzione;
GESTIONE INDIRETTA E STRUMENTI FINANZIARI
161.osserva che nel 2017 la Commissione ha concluso contratti con agenzie delle Nazioni Unite per un valore di quasi 253,5 milioni diEUR in contributi a titolo del bilancio dell'Unione, di cui i principali beneficiari sono il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (119,21 milioni diEUR), l'UNICEF (29,34 milioni diEUR) e l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (20,05 milioni di EUR), come pure contratti con la Banca mondiale per un valore di 174,11 milioni diEUR;
162.prende atto del cambiamento nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, segnatamente attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, e invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti ad adottare un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;
163.si compiace delle raccomandazioni della Corte volte a incrementare la trasparenza dei fondi dell'Unione attuati dalle ONG pubblicate nella relazione speciale n.35/2018, in cui, tra l'altro, raccomanda alla Commissione di migliorare l'affidabilità delle informazioni sulle ONG nel suo sistema contabile e le informazioni raccolte sui fondi attuati dalle ONG; invita pertanto la Commissione a implementare tali proposte prima della fine dell'attuale mandato;
164.riconosce pienamente la natura complessa di numerose sfide e la necessità di azioni di risposta poliedriche e complementari, insistendo però sulla necessità di chiarire le modalità di finanziamento e di rispettare gli impegni internazionali;
165.osserva che il numero degli strumenti finanziari è aumentato considerevolmente, il che consente nuove opportunità di finanziamento misto nel settore dei trasporti, creando al tempo stesso una rete complessa di accordi attorno al bilancio dell'Unione; è preoccupato che questi strumenti, in parallelo al bilancio dell'Unione, possano rischiare di compromettere il livello di responsabilità e di trasparenza, dal momento che la rendicontazione, la revisione e il controllo pubblico non sono armonizzati; invita la Commissione a individuare le possibilità di riformare il sistema di bilancio dell'Unione, in particolare per assicurare in modo più efficace che i meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e garantire la rendicontabilità, la trasparenza e la verificabilità;
FEIS
166.sottolinea che l'autorità di bilancio ha aumentato la garanzia del FEIS portandola da 16 miliardi di EUR a 26 miliardi di EUR e ha portato l'obiettivo in termini di volume degli investimenti da 315 miliardi di EUR a 500 miliardi di EUR, e che alla fine del 2017 il gruppo BEI ha firmato contratti per un valore di 36,7 miliardi di EUR (2016: 21,3 miliardi di EUR);
167.osserva che, secondo la Corte, il 64% del valore totale dei contratti del FEIS firmati dal Gruppo BEI entro la fine del 2017 era concentrato in sei Stati membri: Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Polonia;
168. deplora il fatto che solo il 20% dei finanziamenti del FEIS abbiano sostenuto progetti volti a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, mentre il portafoglio standard della BEI ha raggiunto la soglia del 25%; invita la Commissione a definire opzioni finanziarie o di finanziamento sostenibili e un ambiente favorevole agli investimenti che rispecchino gli impegni e gli obiettivi generali dell'Unione, al fine di promuovere l'innovazione e la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione, ԴDzԳé di rafforzare la dimensione sociale degli investimenti, colmando le lacune in materia di investimenti nel settore sociale e nel settore della sicurezza infrastrutturale;
169.invita la Commissione a garantire che gli organi di gestione del FEIS tengano conto, al momento della firma dei contratti, della necessità di rispettare l'equilibrio geografico, e a riferire al Parlamento sui progressi compiuti;
Settore della ricerca
170.osserva che, in termini di pagamenti, nel 2017 la Commissione ha investito 11,2miliardi di EUR nel settore della ricerca e dell'innovazione (R&I), di cui il 58% è stato gestito direttamente e il 42% è stato assegnato tramite organismi incaricati, e che il 18,2% (583 milioni di EUR) è stato eseguito tramite imprese comuni e il 16,8% (540 milioni di EUR) è stato distribuito tramite la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
171.invita la Commissione a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento durante il secondo semestre del 2019 in merito all'attuazione e ai risultati degli strumenti finanziari nel settore della ricerca;
Fondi fiduciari
172.sottolinea che gli aiuti ai paesi terzi si avvalgono sempre più spesso di modelli di finanziamento alternativi – come i fondi fiduciari e lo strumento per i rifugiati in Turchia – il che aumenta la complessità delle strutture finanziarie esistenti; riconosce tuttavia che tali strumenti hanno consentito di reagire rapidamente in circostanze problematiche offrendo flessibilità;
173.sottolinea che la messa in comune di risorse provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES), dal bilancio dell'Unione e da altri donatori in fondi fiduciari non dovrebbe avere come conseguenza che gli importi destinati alla politica di sviluppo e cooperazione non raggiungano i loro normali beneficiari o non perseguano i loro obiettivi originari, quali l'eliminazione della povertà e la promozione dei diritti fondamentali;
174.rileva che il maggiore ricorso ai fondi fiduciari deriva altresì dalla mancanza di flessibilità attualmente possibile nell'ambito del bilancio dell'Unione;
175.sottolinea che il crescente ricorso ad altri meccanismi finanziari per attuare le politiche dell'Unione parallelamente al bilancio dell'Unione rischia di compromettere il livello di responsabilità e trasparenza, in quanto i meccanismi di rendicontazione, di audit e di controllo pubblico non sono allineati; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di porre termine ai fondi fiduciari, soprattutto quando il loro carattere "d'urgenza" non è ben giustificato, quando non sono in grado di attrarre contributi significativi da altri donatori e quando rischiano di verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o sono coinvolte autorità di paesi terzi che non rispettano i diritti fondamentali;
Strumento per i rifugiati in Turchia
176.rileva che, nella sua relazione speciale n. 27/2018 sullo Strumento per i rifugiati in Turchia, la Corte ha osservato che, in un contesto difficile, lo Strumento ha mobilitato rapidamente 3 miliardi di EUR per fornire una risposta rapida alla crisi dei rifugiati, ma non ha raggiunto del tutto l'obiettivo di coordinare efficacemente detta risposta, né ha ottenuto l'atteso rapporto costi-benefici; invita la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte in relazione allo Strumento per i rifugiati in Turchia, in particolare potenziando il monitoraggio e la rendicontazione sui progetti che prevedono la fornitura di assistenza in denaro, ԴDzԳé migliorando l'ambiente operativo delle Organizzazioni non governative (internazionali) insieme alle autorità turche, al fine di garantire che i fondi siano accuratamente orientati verso progetti a favore dei rifugiati e non siano utilizzati per altri scopi; invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla compatibilità delle azioni finanziate con la base giuridica sottostante;
177.rileva inoltre che, secondo la Corte, i progetti sottoposti ad audit hanno fornito un utile sostegno ai rifugiati, che la maggior parte di essi ha dato i risultati auspicati, ma che la metà di essi non ha ancora ottenuto gli effetti attesi;
178.rileva che il Mediatore europeo ha concluso che la Commissione dovrebbe adoperarsi maggiormente per far sì che la dichiarazione UE-Turchia rispetti i diritti fondamentali dell'Unione e invita pertanto la Commissione a includere sistematicamente le considerazioni sui diritti fondamentali nelle decisioni che adotta nell'ambito di questo Strumento, anche attraverso valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali; invita la Commissione a riferire costantemente a tale riguardo al Parlamento europeo;
179. si rammarica che un'inchiesta di EIC (European Investigative Collaborations) abbia sollevato dubbi sull'utilizzo dei fondi dello strumento; invita la Commissione a indagare approfonditamente sulla questione e a riferire al Parlamento in merito ai risultati;
180.invita la DGDEVCO a rivedere, entro il 2020, gli orientamenti esistenti per i beneficiari di progetti attuati in regime di gestione indiretta, per assicurarsi che le previste attività siano eseguite in maniera tempestiva e contribuiscano all'utilizzo pratico delle realizzazioni dei progetti, al fine di ottenere il miglior rapporto costi-benefici;
181.osserva che, secondo quanto indicato dalla Corte, la spesa per la rubrica "Amministrazione" non è inficiata da un livello rilevante di errore; constata tuttavia con preoccupazione che il tasso di errore è aumentato rispetto all'anno precedente (dallo 0,2% nel 2016 allo 0,55% nel 2017);
182.osserva che, sebbene la Corte non abbia riscontrato significative debolezze, ha individuato alcuni settori ricorrenti in cui vi è un margine di miglioramento;
Gruppo internazionale di gestione (IMG)
183.constata che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza definitiva e inappellabile del 2 febbraio 2017, in merito alla causa dell'International Management Group (IMG)(89), ha disposto l'annullamento di due decisioni della Commissione: 1) di non concludere nuovi accordi di delega per la gestione indiretta con IMG dall'8 maggio 2015 e 2) di riassegnare 10 milioni di EUR da IMG all'ente pubblico tedesco GIZ per un contratto di assistenza tecnica alla politica commerciale del Myanmar/Birmania; rileva inoltre che la Corte riconosce la necessità di decidere l'importo del risarcimento finanziario dovuto a IMG in ragione dei danni cagionati dalla decisione della Commissione dell'8 maggio 2015, ԴDzԳé la necessità che la Commissione abbandoni tutte le impugnazioni incidentali da essa presentate;
184.prende atto della conclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui le argomentazioni giuridiche formulate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) su cui la Commissione ha basato le proprie decisioni su IMG costituiscono un errore giuridico sia in termini di diritto internazionale che di regolamento finanziario dell'UE; deplora che, come spiegato dalla Corte di giustizia dell'UE, nelle sue indagini su IMG, l'OLAF abbia oltrepassato i limiti delle proprie competenze e non abbia tenuto conto dei requisiti del codice di garanzia così spesso rivendicato dal Parlamento; sostiene a tale riguardo eventuali misure supplementari per garantire che la revisione in corso del regolamento dell'OLAF stabilisca il necessario controllo delle garanzie procedurali e delle possibilità di ricorso onde evitare tali azioni dannose che minano la reputazione dell'Unione e la fiducia dei cittadini nei suoi confronti;
185.prende atto altresì della sentenza del 13 febbraio 2019 della Corte permanente di arbitrato, situata all'Aia(90), in virtù della quale la Commissione è tenuta a pagare 2 milioni di EUR – cosa che si è rifiutata di fare sulla base delle accuse formulate nei confronti di IMG e delle indagini dell'OLAF – per le spese fatturate da IMG per sette contratti di gestione congiunta firmati con la Commissione;
186.deplora vivamente che, dal 2012 la procedura parlamentare di discarico alla Commissione non sia stata in grado di rivelare la falsità delle accuse a carico di IMG, né di contribuire a evitare i gravi danni subiti da IMG dal punto di vista sia finanziario che reputazionale, tra cui la perdita di oltre 200 posti di lavoro;
187.esorta la Commissione ad attuare le decisioni giudiziarie e a riconoscere pienamente a IMG lo status di organizzazione internazionale, che la Commissione stessa e l'OLAF hanno erroneamente messo in discussione e negato; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per riparare e risarcire i danni subiti da IMG e a garantire a quest'ultima la possibilità di partecipare a una procedura equa, come previsto per le organizzazioni internazionali nel regolamento finanziario; chiede alla Commissione di riferire quanto prima all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;
Amministrazione
Procedura di nomina del Segretario generale della Commissione
188.non è soddisfatto del modo in cui la Commissione ha reagito di fronte alle valide preoccupazioni espresse dai media e dall'opinione pubblica subito dopo la nomina del Segretario generale della Commissione(91), né delle spiegazioni fornite dalla Commissione in occasione della discussione in Aula del Parlamento europeo e nella risposta scritta alla risoluzione del Parlamento del 18 aprile 2018, che sono state evasive, difensive e legalistiche, dimostrando una mancanza di sensibilità per l'importanza che i cittadini europei attribuiscono a procedure di assunzione trasparenti, eque e aperte;
189.ricorda, a tale riguardo, le conclusioni del Mediatore europeo riguardo a quattro casi di cattiva amministrazione nella sua raccomandazione relativa ai casi riuniti 488/2018/KR e 514/2018/KR; rileva che le conclusioni del Mediatore europeo sono molto simili a quelle del Parlamento europeo e che il Mediatore concorda con la valutazione del Parlamento europeo secondo cui la doppia nomina ha forzato e forse anche oltrepassato i limiti della legalità; sottolinea che il Mediatore ha presentato una raccomandazione finale alla Commissione in cui la invita a elaborare, per la carica Segretario generale, una procedura specifica distinta e indipendente dalle altre nomine di altri funzionari; si rammarica pertanto della risposta provocatoria data dalla Commissione al Mediatore europeo il 3 dicembre 2018, che mostra poco discernimento in relazione ai punti sollevati dal Mediatore dopo aver esaminato 11000 pagine di documentazione; invita il prossimo Collegio di commissari e il suo presidente a rivedere la nomina alla luce delle conclusioni del Mediatore e della risoluzione del Parlamento;
190.tiene conto del fatto che il Commissario Oettinger ha organizzato, il 25 settembre 2018, una tavola rotonda interistituzionale sulla selezione e la nomina di alti funzionari, sebbene sembri che la riunione sia stata inconcludente; invita pertanto la Commissione a mettere in pratica il paragrafo 29 della sua risoluzione del 18 aprile 2018;
191.invita la Commissione come pure tutte le istituzioni europee a rivedere, ove necessario, le procedure di nomina, in particolare per gli alti funzionari e se del caso per i membri dei gabinetti, e a prendere ulteriori provvedimenti per migliorare la trasparenza, l'equità e la parità di opportunità nelle procedure di nomina, sulla base delle conclusioni del Mediatore europeo e dello studio del Parlamento europeo sulle procedure di nomina in seno alle istituzioni dell'UE; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo sui progressi compiuti entro il 31 agosto 2019;
192.Chiede le immediate dimissioni del Segretario generale e l'indizione di un concorso equo, pienamente trasparente e aperto per tale posto;
Scuole europee
193.rileva che nel 2017 le scuole europee hanno ricevuto 189,9 milioni di EUR dal bilancio europeo;
194.riconosce che l'esame della Corte non ha evidenziato errori materiali nel bilancio consolidato finale delle Scuole europee per il 2017 e che le Scuole europee e l'Ufficio centrale hanno preparato i loro conti annuali entro il termine previsto dalla normativa; rileva tuttavia che il sistema di controllo interno delle Scuole europee deve ancora essere ulteriormente migliorato per conformarsi alla raccomandazione formulata dalla Corte e dal servizio di revisione contabile interna della Commissione (SAI);
195.considera esasperante che, dopo più di 15 anni, non sia ancora stato predisposto un sistema di sana gestione finanziaria per le scuole europee;
196.resta preoccupato per le notevoli carenze dei sistemi di controllo interno dell'Ufficio centrale e delle scuole prescelte, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, l'ambiente di controllo e il processo di assunzione;
197.rileva che la Corte non è stata in grado di confermare che la gestione finanziaria delle scuole nel 2017 fosse conforme al regolamento finanziario e alle relative modalità di applicazione; chiede pertanto ulteriori sforzi per chiudere le restanti raccomandazioni in materia di gestione dei conti fuori bilancio, miglioramento dei sistemi di contabilità e di controllo interno, ԴDzԳé procedure di assunzione e di pagamento e di elaborazione di orientamenti per migliorare la gestione di bilancio;
198.ribadisce la posizione del Parlamento sulla necessità urgente di una "revisione globale" del sistema delle scuole europee che tenga conto della "riforma che [fa] capo a questioni gestionali, finanziarie, organizzative e pedagogiche" e ricorda la sua richiesta alla Commissione "di presentare al Parlamento una relazione annuale con la sua valutazione dello stato di avanzamento";
199.reputa inaccettabile che, secondo la Commissione, otto questioni critiche o raccomandazioni molto importanti del suo servizio di audit interno per il periodo 2014-2017 siano ancora in sospeso; chiede di ottenere la relazione sullo stato di attuazione di tali raccomandazioni entro il 30 giugno 2019;
Seguito dato al discarico alla Commissione per l'esercizio 2016
200.osserva che, nella comunicazione sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016, la Commissione ha considerato solo alcune delle 394 questioni sollevate dal Parlamento in relazione all'esercizio 2016 e non ha formulato osservazioni su 108 paragrafi; esige che la Commissione fornisca una risposta dettagliata in merito a tutte le questioni sollevate dal Parlamento europeo nelle risoluzioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico;
201.si compiace del fatto che la Commissione abbia risposto alle osservazioni del Parlamento in merito alle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) e agli indicatori chiave di prestazione, contenute nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esercizio 2016(92), e che abbia apportato alcune modifiche di miglioramento; osserva che la Commissione ha trasmesso le EAMR 2017 al Parlamento senza vincoli di riservatezza, ma deplora che l'accesso a tali relazioni sia diventato, di fatto, più complesso; si aspetta che il Parlamento possa in futuro accedere più agevolmente a tali relazioni;
Questioni varie
202.esprime preoccupazione per il ritardo registrato dalla Commissione nell'affrontare il problema sempre più grave della disparità del coefficiente correttore applicato ai funzionari europei in servizio a Lussemburgo, dal momento che, nel 2018, tale disparità era oltre tre volte superiore (16,8%) alla soglia del 5% fissata dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, con la conseguente diminuzione dell'attrattiva di Lussemburgo e l'iniqua discriminazione di oltre 11000 funzionari dell'UE, il che costringe oltre un terzo di essi a risiedere negli Stati limitrofi, aggravando così la situazione del traffico transfrontaliero; rileva che altre istituzioni internazionali con sede a Lussemburgo hanno già trovato una soluzione positiva per questo problema; esorta la Commissione a esaminare il problema dell'attuale coefficiente correttore e ad adottare le misure necessarie;
203.rileva che le valutazioni di impatto rappresentano un elemento imprescindibile del ciclo programmatico; si rammarica per il fatto che talvolta le proposte legislative elaborate dalla Commissione non presentino una valutazione di impatto globale; deplora inoltre che, in alcuni casi, la Commissione non abbia tenuto conto dei diritti fondamentali; ribadisce che le valutazioni di impatto dovrebbero essere basate su elementi concreti e rispettare sempre i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;
204.esorta la Commissione a sospendere quanto prima, come ha fatto nel 2018 per la convenzione con i medici e i dentisti, la convenzione con gli ospedali lussemburghesi sulla sovratariffazione delle cure somministrate ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea a Lussemburgo, che costa oltre 2 milioni di EUR all'anno e costituisce una violazione della direttiva 2011/24/UE(93) per quanto concerne la parità di trattamento dei pazienti europei, in linea con la sentenza della Corte di giustizia del 2000(94);
205.invita la Commissione a svolgere un'analisi quanto più rigorosa e aggiornata possibile in merito all'impatto degli spazi di lavoro aperti, come quelli previsti nel nuovo edificio JMO II, per quanto riguarda gli effetti sulla produttività e alla creazione di luoghi di lavoro e di condizioni di lavoro dignitose per il personale interessato; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento informato in merito all'esito di tale analisi;
206.sottolinea la necessità di attuare ulteriori misure attive ed efficaci per prevenire e contrastare tutte le forme di molestie e mobbing; sottolinea l'urgente necessità di norme più rigorose per quanto riguarda le molestie e il mobbing sul posto di lavoro e della creazione di una cultura etica per prevenire qualsiasi forma di abusi all'interno della Commissione e delle istituzioni dell'UE;
2014 - 2017: In che modo il Parlamento europeo ha contribuito e continua a contribuire alla creazione di strutture di sana gestione finanziaria in seno alla Commissione e negli Stati membri
Programmazione di bilancio basata sulla performance e controllo di gestione
207.ha insistito sul fatto che la pianificazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione europea come pure la comunicazione dei risultati da esso conseguiti dovrebbero essere guidate dalle politiche;
208.ha insistito sul fatto che l'esecuzione del bilancio dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui risultati e sul conseguimento di effetti positivi più ampi e che la struttura del bilancio dell'Unione dovrebbe essere modificata onde prevedere la misurazione di progressi e performance;
209.ha incoraggiato, in questo contesto, la Commissione e la Corte a prestare maggiore attenzione alla semplificazione, ai risultati e agli effetti più ampi conseguiti, ai controlli di gestione e all'impatto finale delle politiche;
210.ha sottolineato che tutti gli audit dovrebbero concentrarsi sui settori più suscettibili di essere soggetti a errori, segnatamente quelli che presentano i livelli di finanziamento più elevati;
211.ha collaborato strettamente con la Commissione per sviluppare la relazione di valutazione ex articolo 318 TFUE e farne una relazione di sintesi completa che registri i progressi compiuti nei diversi settori strategici, relazione che è successivamente diventata la prima parte della relazione annuale sulla gestione e il rendimento;
Quadro di controllo interno integrato
212.ha sostenuto l'inclusione dell'articolo 63 nel regolamento finanziario rivisto, che introduce il "sistema di audit unico" nella gestione concorrente, sottolineando che il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale ed europeo è un elemento fondamentale della catena di audit unico; ha convenuto sul fatto che l'approccio di audit unico consente un migliore utilizzo delle risorse e dovrebbe evitare la duplicazione degli audit al livello dei beneficiari; ha rilevato che la strategia di audit unico della Commissione consiste nell'accertare l'attendibilità dei risultati di audit e dei tassi di errore comunicati su base annua dalle autorità di audit e nel monitorare le loro attività attraverso un quadro di controllo e audit solido e coordinato; ha incoraggiato la Commissione a continuare a monitorare e riesaminare le attività delle autorità di audit al fine di garantire un quadro di audit comune e risultati attendibili;
Ricerca
213.ha auspicato norme più chiare e un maggiore ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, ad esempio pagamenti forfettari nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
Fondi strutturali
214.ha insistito sul rafforzamento delle responsabilità delle autorità nazionali di gestione e audit per l'esecuzione del bilancio;
215.ha sostenuto il passaggio da regimi di "rimborso" (rimborso delle spese sostenute) a regimi di "diritto" che riducono notevolmente il rischio di errori;
Agricoltura
216.ha auspicato che i requisiti ambientali siano rafforzati, che il sostegno al reddito sia distribuito più equamente mediante un regime di pagamenti progressivi favorevole alle piccole aziende agricole e alle pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente e che la PAC sia resa più attraente per i giovani agricoltori in modo urgente e definitivo;
217.ha chiesto che la PAC diventasse più rispettosa dell'ambiente pur rimanendo favorevole agli agricoltori;
Migrazione
218.ha contributo a far sì che il finanziamento dell'Unione rispondesse alle crescenti sfide migratorie nel periodo 2015-2018, raddoppiandolo e portandolo a 22 miliardi di EUR;
219.ha invitato gli Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione in coordinamento con la politica di sviluppo ԴDzԳé con la politica esterna;
Affari esteri dell'Unione
220.ha chiesto che gli affari esteri dell'Unione siano coerenti e ben coordinati e che il FES, i fondi fiduciari e gli strumenti finanziari siano gestiti in armonia con le politiche interne;
Amministrazione
221.ha insistito sulla revisione del codice di condotta per i Commissari, che per finire è entrato in vigore il 31 gennaio 2018;
222.ha insistito affinché le procedure di assunzione per i posti di alto livello nelle istituzioni e negli organi europei fossero riviste e affinché tutti i posti vacanti siano pubblicati nell'interesse della trasparenza, dell'integrità e delle pari opportunità;
223.ha continuato a sostenere una politica di tolleranza zero nei casi di frode;
Raccomandazioni per il futuro
Rendicontazione
224.ricorda che, per gli anni a venire, l'articolo 247, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario stabilisce l'obbligo per la Commissione di trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, compresa una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni;
225.insiste affinché quella relazione analizzi l'impatto degli impegni in relazione al volume degli arretrati di pagamento di un dato quadro finanziario pluriennale;
226.invita la Commissione a porre in atto, a fini di gestione e di rendicontazione, un sistema di registrazione delle spese di bilancio dell'Unione che permetta di riferire in merito a tutti i finanziamenti connessi alla crisi migratoria e dei rifugiati, ԴDzԳé in relazione alla futura politica dell'Unione sulla gestione dei flussi migratori e l'integrazione;
227.si chiede per quale motivo la Commissione utilizzi due serie di obiettivi e indicatori per misurare la performance della gestione finanziaria: da un lato, i direttori generali della Commissione valutano il conseguimento degli obiettivi definiti nel loro piano di gestione nelle rispettive RAA e, dall'altro, la Commissione misura le performance dei programmi di spesa attraverso le dichiarazioni programmatiche delle spese operative allegate al progetto di bilancio; invita la Commissione a basare la rendicontazione su un'unica serie di obiettivi e di indicatori;
228.sottolinea che le informazioni sulla performance sono utilizzate principalmente a livello di DG per la gestione di programmi e politiche; è preoccupato quanto al fatto che, dal momento che le informazioni sulla performance che soddisfano le esigenze della gestione quotidiana non corrispondono alle responsabilità di rendicontazione esterna della Commissione, le DG generalmente non utilizzano le relazioni fondamentali sulla performance della Commissione per gestire la propria performance dell'esecuzione del bilancio dell'Unione;
229.mette in evidenza che le DG e la Commissione non hanno alcun obbligo di spiegare, nelle loro relazioni sulla performance, come hanno utilizzato le informazioni sulla performance nell'ambito del processo decisionale; invita la Commissione a includere tali informazioni nelle future relazioni sulla performance;
230.si rammarica ancora una volta del fatto che le RAA non includano una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance comunicati e che, di conseguenza, nell'adottare la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), il Collegio dei Commissari si assuma la piena responsabilità politica della gestione finanziaria del bilancio dell'Unione ma non la responsabilità delle informazioni sulla performance e dei risultati;
231.rileva che nella comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 (C(2018)7703) sulla governance alla Commissione europea non viene modificata la distinzione tra "responsabilità politica dei Commissari" e "responsabilità operativa dei Direttori generali", introdotta con la riforma amministrativa del 2000; rileva che non sempre è stato stabilito con chiarezza se la "responsabilità politica" includa la responsabilità dei direttori generali o meno;
232.ribadisce le conclusioni dell'audit della Corte per l'esercizio 2017, secondo cui "la Commissione dovrebbe fare un uso migliore delle proprie informazioni sulla performance e sviluppare una cultura interna maggiormente orientata alla performance"; invita pertanto la Commissione a integrare la programmazione di bilancio basata sulla performance nel suo intero ciclo programmatico;
233.deplora la pubblicazione sempre più tardiva della "Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne" della Commissione, che, nella pratica, ostacola il controllo e la responsabilità pubblica del Parlamento, considerando che la relazione del 2016 è stata pubblicata soltanto nel marzo 2018 e quella del 2017 è ancora in sospeso; invita la Commissione a pubblicare la relazione relativa al 2018 al più tardi entro fine settembre 2019 e a rispettare tale scadenza negli anni successivi;
234.osserva che sono state riscontrate alcune carenze nei sistemi di misurazione della performance delle autorità degli Stati membri, correlate in gran parte a progetti completati nel periodo 2007-2013; invita la Commissione a migliorare il sistema globale di misurazione della performance, anche attraverso l'introduzione di indicatori di risultato a livello di progetto per valutare in che misura un determinato progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di un dato programma operativo; osserva che la legislazione relativa al periodo di programmazione 2014-2020 ha rafforzato la logica di intervento e l'attenzione ai risultati;
235.ribadisce la sua richiesta che la Commissione, in considerazione delle molteplici fonti di finanziamento, fornisca un accesso agevole ai progetti – sotto forma di uno sportello unico – onde consentire ai cittadini di seguire con chiarezza gli sviluppi e il finanziamento delle infrastrutture cofinanziate dai fondi dell'Unione e dal FEIS; incoraggia pertanto la Commissione a pubblicare, in cooperazione con gli Stati membri, un quadro annuale dei progetti nel settore dei trasporti e del turismo che sono stati cofinanziati dal FESR e dal fondo di coesione come avviene per il CEF;
236.chiede alla Commissione di:
a)
razionalizzare la rendicontazione della performance:
–
continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori che utilizza per le varie relazioni sulla performance e concentrandosi su quelli che misurano in maniera più efficace la performance del bilancio dell'Unione;
–
migliorando l'allineamento tra gli obiettivi generali di alto livello e gli obiettivi specifici a livello programmatico e strategico;
b)
fornire una rendicontazione della performance più equilibrata, illustrando chiaramente le informazioni sulle principali sfide dell'Unione ancora da raccogliere;
c)
fornire una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance comunicati;
d)
assumersi, nell'AMPR, la responsabilità politica generale delle informazioni "sulla performance e sui risultati";
e)
inserire informazioni aggiornate sulla performance nella rendicontazione della performance, compresa l'AMPR, in riferimento ai progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo, e adottare sempre, o proporre, provvedimenti quando tali valori-obiettivo non vengono raggiunti;
f)
indicare in che modo le informazioni sulla performance concernenti il bilancio dell'Unione sono state utilizzate nel proprio processo decisionale;
g)
introdurre o migliorare le misure e gli incentivi per promuovere una maggiore attenzione alla performance nella cultura interna della Commissione, tenendo conto in particolare delle opportunità offerte dal regolamento finanziario rivisto, dall'iniziativa "Un bilancio incentrato sui risultati", dalla rendicontazione della performance per i progetti in corso e da altre fonti;
h)
sviluppare metodi di trattamento dei dati per le grandi quantità di dati creati con la rendicontazione della performance, allo scopo di fornire un quadro tempestivo, equo e veritiero delle realizzazioni; insiste sul fatto che la rendicontazione della performance dovrebbe essere utilizzata per adottare misure correttive quando gli obiettivi dei programmi non sono raggiunti;
237.raccomanda che la Corte continui a prevedere nella sua relazione annuale un capitolo separato dedicato alla sicurezza e alla cittadinanza e ad approfondire la sua analisi al riguardo, poiché l'interesse pubblico e politico per la parte del bilancio dell'Unione relativa alla sicurezza e alla migrazione è molto più elevato della sua quota finanziaria;
238.chiede alla Commissione di fornirgli una panoramica dei casi – nei progetti di coesione e di sviluppo rurale finanziati dall'UE – in cui il rimborso dell'UE supera i costi effettivi sostenuti per un determinato progetto senza IVA;
239.accoglie con favore la proposta avanzata dalla Corte nel suo documento di consultazione sul tema "Rendicontazione periodica sulla performance dell'azione dell'UE" di pubblicare annualmente, nel mese di novembre dell'anno N + 1, una valutazione della performance dell'azione dell'Unione, che includa un esame dettagliato delle informazioni sulla performance comunicate dalla Commissione nella relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE; insiste nuovamente sul fatto che tale relazione dovrebbe contenere in una seconda parte un esame dettagliato della sintesi della gestione finanziaria della Commissione, come indicato nella seconda parte della relazione annuale sulla gestione e il rendimento;
240.ricorda che l'obiettivo finale di un'analisi di audit più incentrata sulla performance dovrebbe essere la creazione di un modello globale e coerente, basato non solo sulla valutazione dell'esecuzione del bilancio europeo, ma anche sul conseguimento di valore aggiunto e degli obiettivi della strategia politica dell'UE per il periodo 2021-2027, chiamata a sostituire la strategia Europa 2020;
241.insiste sul fatto che la Corte dovrebbe migliorare il coordinamento tra le valutazioni della performance a livello di progetto effettuate nel contesto della dichiarazione di affidabilità e il resto del lavoro svolto sulla performance, attraverso la comunicazione, in particolare, delle principali conclusioni delle sue relazioni speciali in capitoli settoriali della sua relazione annuale; ritiene che ciò sia utile per migliorare e rafforzare un'associazione sistematica delle commissioni politiche settoriali del Parlamento nell'utilizzo dei prodotti della Corte;
242.chiede alla Corte di fornire alle autorità di discarico una valutazione di ciascuna politica europea in termini sia di conformità che di performance, seguendo capitolo per capitolo le rubriche di bilancio della relazione annuale della Corte;
243.insiste sul fatto che la Corte deve mettere in atto un esteso follow-up delle raccomandazioni da essa formulate in esito ai controlli di gestione;
244.sottolinea che i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere dovrebbero essere integrati e garantiti in tutti i settori politici; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la valutazione della sua esecuzione;
245.ribadisce la sua richiesta di includere nella serie comune di indicatori di risultato per l'esecuzione del bilancio dell'Unione anche indicatori specifici di genere, tenendo conto del principio di una sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia;
Calcolo del tasso di errore e rendicontazione
246.è del parere che la metodologia utilizzata dalla Commissione per stimare l'importo a rischio o gli errori sia migliorata nel corso degli anni, ma che le stime delle singole DG riguardo al livello di spesa irregolare non siano basate su una metodologia coerente e che le RAA delle DG e l'AMPR utilizzino una terminologia complessa che potrebbe dare adito a confusione;
247.fa notare, in particolare, che i servizi della Commissione utilizzano almeno tutti i concetti seguenti: tasso di errore residuo, tasso di errore comunicato, tasso di errore al pagamento, tasso di errore rilevato nell'anno, tasso di errore residuo netto, tasso di errore medio ponderato, tasso di errore alla chiusura o tasso di errore rappresentativo comune;
248.sottolinea inoltre che, per oltre tre quarti della spesa nel 2017, le DG della Commissione basano le loro stime dell'importo a rischio su dati forniti dalle autorità nazionali, mentre dalle RAA delle direzioni generali della Commissione interessate (DG AGRI e DG REGIO) risulta che l'attendibilità delle relazioni di controllo degli Stati membri permane problematica;
249.osserva che l'importo globale a rischio al pagamento stimato dalla Commissione nella sua AMPR 2017 si basa sulle cifre dei singoli servizi responsabili dei programmi di spesa, che utilizzano metodi di calcolo del livello di errore diversi a seconda dei differenti quadri giuridici e organizzativi; sottolinea che l'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo rafforzerebbe la credibilità, la rendicontabilità e la trasparenza dell'importo globale a rischio comunicato e consentirebbe di avere un quadro chiaro della situazione per quanto riguarda il tasso di errore residuo e il tasso di rischio al pagamento nel 2017;
250.esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento mette a confronto dati molto diversi ed è pertanto fuorviante: mentre il livello di errore stimato dalla Corte è un tasso di errore al pagamento senza detrazione delle rettifiche, l'importo complessivo a rischio della Commissione indicato nell'AMPR è calcolato previa detrazione delle rettifiche; considera pertanto impossibile fare confronti adeguati o trarre conclusioni affidabili; sostiene l'approccio della Corte, che consiste nel calcolare il tasso di errore senza tenere conto delle rettifiche; invita la Commissione a indicare i tassi di errore senza e con le rettifiche in tutte le relazioni annuali di attività come pure nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento; considererebbe opportuno che, al fine di trovare una soluzione a questa incomparabilità, la Corte esprimesse un parere sul tasso di errore della Commissione dopo la rettifica;
251.chiede, a tale riguardo, alla Commissione di armonizzare ulteriormente i suoi metodi di calcolo dei tassi di errore con la Corte, tenendo conto delle diverse modalità di gestione e basi giuridiche e nel contempo rendendo comparabili i tassi di errore, e di distinguere chiaramente l'importo a rischio con e senza rettifiche finanziarie integrate; chiede altresì che la Commissione presenti informazioni sulla capacità correttiva per il recupero dei pagamenti indebiti a carico del bilancio dell'Unione;
252.ribadisce la sua preoccupazione quanto alla differenza tra il metodo di calcolo degli errori della Commissione e quello della Corte, che impedisce un adeguato confronto dei tassi di errore da esse segnalati; sottolinea che, al fine di presentare un raffronto affidabile tra i tassi di errore segnalati dalla Commissione nella sua AMPR e nelle RAA delle direzioni generali e quelli stimati dalla Corte, la Commissione dovrebbe utilizzare una metodologia equivalente a quella della Corte per la valutazione del tasso di errore e che entrambe le istituzioni dovrebbero concludere urgentemente un accordo a tale riguardo; invita la Commissione a presentare i dati in modo coerente con la metodologia adottata dalla Corte e includendo le stime delle correzioni previste;
253.chiede nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di porre in atto procedure valide per confermare i tempi, l'origine e l'importo delle misure correttive e di fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui sono effettuati i pagamenti, l'anno in cui è rilevato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie sono indicati nelle note ai conti; chiede alla Corte di indicare il livello di rettifica applicato per calcolare il tasso di errore nella sua relazione annuale, ԴDzԳé il tasso di errore originario prima delle rettifiche;
254.si rammarica del fatto che l'AMPR non è stata sottoposta ad audit dalla Corte, mentre alcune RAA, e in particolare quelle della DG EMPL e della DG REGIO, sono state da essa esaminate; invita la Corte ad esaminare e valutare attentamente l'AMPR nella sua relazione annuale;
Assorbimento tempestivo e performance
255.rileva che il basso tasso di assorbimento è dovuto principalmente alla chiusura ritardata del precedente QFP, all'adozione tardiva degli atti giuridici, alle difficoltà di attuazione dei nuovi requisiti previsti per il QFP attuale, alla modifica delle regole in materia di disimpegno (da N+2 a N+3) e agli oneri amministrativi derivanti dalla sovrapposizione dei periodi di riferimento del QFP;
256.si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora prodotto una proiezione completa e a lungo termine per il prossimo QFP che sia pienamente conforme all'accordo interistituzionale;
257.osserva che in alcuni paesi la lentezza nell'assorbimento dei fondi continua a rappresentare un problema; è pertanto del parere che sia opportuno lasciare in funzione la "Task force in materia di migliore attuazione"; osserva inoltre che la Commissione ha creato un'iniziativa "Regioni in fase di recupero"; evidenzia, in tale contesto, il rischio di accumulare un enorme arretrato di stanziamenti d'impegno entro la fine del quadro finanziario;
Conflitti di interessi, Stato di diritto e lotta alla frode e alla corruzione
258.deplora qualsiasi rischio di violazione dei valori sanciti all'articolo 2 TUE e di mancato rispetto dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario riguardante i conflitti di interessi suscettibili di compromettere l'esecuzione del bilancio dell'Unione e di indebolire la fiducia dei cittadini dell'UE nella corretta gestione del denaro dei contribuenti europei; invita la Commissione a garantire l'attuazione di una politica di tolleranza zero senza disparità di trattamento per qualsiasi violazione del diritto dell'Unione come pure i conflitti di interessi;
259.invita la Commissione ad attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria(95), la raccomandazione della Commissione (UE) 2018/103 del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni della Commissione (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520(96) e la proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 ();
260.ricorda le indagini condotte dall'OLAF sui progetti ELIOS e "Heart of Budapest", in occasione delle quali sono state riscontrate gravi irregolarità; ricorda che, nel primo caso, è stata recuperata una piccola parte dei fondi, mentre, nel secondo caso, le autorità ungheresi hanno accettato la rettifica finanziaria, ma non l'hanno ancora effettuata; rileva che i fatti relativi alla linea 4 della metropolitana sono ancora "sub judice"; rileva inoltre che in Slovacchia è in corso un'indagine dell'OLAF su presunte frodi e sono in corso 6 indagini di conformità condotte dalla Commissione riguardanti pagamenti diretti;
261.ricorda con preoccupazione i risultati delle missioni della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in Slovacchia, che hanno messo in evidenza una serie di carenze e di rischi per la gestione e il controllo dei fondi dell'Unione e un rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare nel contesto dell'assassinio del giornalista investigativo Ján Kuciak; invita a tale riguardo la Commissione e l'OLAF a tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della commissione illustrate nella sua relazione sulla missione, e invita altresì la Commissione a monitorare attivamente la situazione, ad adottare le misure necessarie e a tenere informato il Parlamento sul seguito dato;
262.invita la Commissione a creare una strategia unificata per tutta l'Unione intesa ad evitare attivamente i conflitti di interessi e a far sì che diventi una delle sue priorità, con un sistema adattato di controllo ex ante ed ex post; invita la Commissione, l'OLAF e la futura Procura europea a includere in questa strategia la protezione sia degli informatori che dei giornalisti investigativi;
263.invita la Commissione a garantire che in ogni Stato membro siano elaborati e attuati piani d'azione sui conflitti di interessi e a riferire al Parlamento sui progressi compiuti.
264.valuta positivamente il fatto che la Commissione pubblichi le riunioni tra i Commissari e i rappresentanti di interessi; deplora tuttavia che le questioni discusse durante le riunioni non figurino nel registro; invita la Commissione a completare il registro includendo il contenuto delle riunioni;
265.rileva che, secondo l'indice di percezione della corruzione 2018, in molti Stati membri la situazione non è migliorata o è addirittura peggiorata; invita la Commissione a presentare infine al Parlamento il seguito dato alla sua relazione anticorruzione del 2015 descrivendo, preferibilmente su base annua, la situazione delle politiche anticorruzione negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee;
266.sottolinea che, secondo il codice di condotta per i Commissari in vigore dal gennaio 2018, per un periodo di due anni dopo la cessazione dalle loro funzioni, gli ex Commissari non devono esercitare pressioni, per conto della propria società o di quella del cliente per cui lavorano, nei confronti dei Commissari in carica o del loro personale in merito a questioni che rientravano nel loro portafoglio; invita la Commissione ad allineare la durata di questo periodo di incompatibilità con quella prevista per il Presidente, vale a dire tre anni;
267.accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni della Mediatrice nella sua decisione relativa all'indagine strategica OI/3/2017/NF sul modo in cui la Commissione gestisce i casi delle "porte girevoli" che interessano alcuni membri del suo personale; condivide l'incoraggiamento rivolto dalla Mediatrice alla Commissione affinché, pur continuando a dare l'esempio, adotti però un approccio più solido nella sua valutazione degli alti funzionari che lasciano la funzione pubblica dell'UE; invita la Commissione ad attuare i miglioramenti proposti dalla Mediatrice e a dare seguito alle buone pratiche di trasparenza da lei individuate;
268.sottolinea che i pareri del comitato etico sui conflitti di interessi devono essere elaborati in modo proattivo dal comitato, in particolare per i Commissari che lasciano il servizio; sottolinea inoltre che la composizione del comitato etico dovrebbe essere rafforzata includendo membri di organizzazioni internazionali come l'OCSE e di ONG con esperienza nel campo delle politiche in materia di integrità;
269.ricorda che, nella summenzionata risoluzione del 18 aprile 2018, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure di nomina dei suoi alti funzionari; esorta la Commissione a proseguire la discussione con il Parlamento sull'attuazione delle varie raccomandazioni contenute nella risoluzione.
270.È profondamente preoccupato per la dichiarazione riportata nella reazione della Commissione europea del 15marzo2019, in cui si riconosce che "il Segretario generale ha contribuito a stabilire correttamente le risposte che lo riguardano al fine di garantire che siano complete ed esaustive", il che è in chiara contraddizione con l'articolo 11 bis dello statuto del personale (Titolo II: Doveri e diritti del funzionario)(97).
Relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), pag. 81 – "Rispetto al 2016, la variazione principale è la diminuzione significativa in Coesione, Migrazione e Pesca. In questo settore, gli attuali programmi per il periodo 2014-2020 stanno procedendo al ritmo previsto; essi hanno un rischio intrinsecamente inferiore data la liquidazione annuale dei conti di nuova introduzione e il meccanismo di trattenuta del 10 % sui pagamenti intermedi fino all'attuazione di tutti i controlli e di tutte le misure correttive (cfr. sezione 2.2, "Progressi compiuti")."
La Agrofert Holding è il più grande gruppo del settore agricolo e alimentare ceco e il secondo in ordine di grandezza nel settore chimico e svolge un ruolo di rilievo anche nel settore forestale. La Agrofert è anche proprietaria del gruppo editoriale MAFRA che pubblica alcuni dei più popolari media della carta stampata e online, quali MF DNES, Lidové noviny e iDnes.
un elenco di tutti i progetti finanziati da FESR, FC, FSE, FEASR che si riferiscono al gruppo Agrofert dal 2012, quando l'attuale Primo ministro è entrato a far parte del governo in qualità di ministro delle Finanze, precisando se i progetti sono ancora in corso o sono stati completati; gli importi concessi, già versati e ancora da versare (come pure il fondo interessato) a tali società o ad altre società del gruppo Agrofert; c) i periodi in cui tali importi sono stati concessi e pagati; d) se i progetti siano stati oggetto di verifiche (amministrative e/o in loco) in relazione a detti finanziamenti e l'esito di tali verifiche.
Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2019, International Management Group contro Commissione europea, cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
Direttiva 2011/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
"Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza."
Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017 ()
–viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(1),
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione(4) attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–viste la sua decisione del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione(5), e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
–visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(7), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0088/2019),
A.considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
B.considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti (la "Corte") forniscono informazioni su aspetti importanti che attengono all'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio della sua funzione di autorità di discarico;
C.considerando che le osservazioni del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte costituiscono parte integrante della sua decisione precitata del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione;
Parte I – Relazione speciale n.15/2017 della Corte dei conti dal titolo "Condizionalità exante e riserva di efficacia dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci"
1.prende atto delle risultanze e conclusioni della Corte e si rammarica che la Commissione non ne abbia tenuto conto al momento di elaborare le proposte relative ai rispettivi regolamenti per il prossimo periodo di programmazione;
2.si rammarica, in particolare, del fatto che alcuni dei criteri indicati dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 potrebbero non incidere sull'attuazione degli obiettivi specifici connessi e non migliorerebbero sostanzialmente l'efficienza e l'efficacia della politica di coesione, contrariamente alla raccomandazione della Corte a tale riguardo;
3.ricorda che le condizionalità ex ante per il periodo 2014-2020 sono state introdotte con l'obiettivo di agevolare l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) garantendo che sussistessero i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione;
4.richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che la Corte si è chiesta se l'introduzione delle condizionalità ex ante avesse effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo, anche se, a suo giudizio, esse hanno fornito un quadro per valutare se gli Stati membri erano pronti ad attuare la politica di coesione;
5.sottolinea che, nel caso in cui dovessero essere mantenute e sostituite da condizioni abilitanti nel prossimo periodo di programmazione, le condizionalità ex ante dovranno essere adeguate al contesto nazionale/regionale, essere orientate agli incentivi e favorevoli ad un'agevole attuazione degli obiettivi di sviluppo regionale, ԴDzԳé escludere sovrapposizioni, possibili ambiguità e interpretazioni divergenti;
6.osserva che circa il 75% di tutte le condizionalità ex ante applicabili è stato soddisfatto al momento dell'adozione dei programmi dei fondi SIE, che l'86% è stato soddisfatto all'inizio del 2017 e il 99% entro maggio 2018, il che dimostra che l'adempimento delle condizionalità ex ante è stato più lungo del periodo previsto nel regolamento (UE) n.1303/2013 ("regolamento sulle disposizioni comuni"), e che allo scadere del termine del dicembre 2016 circa il 15% delle condizionalità ex ante era rimasto insoddisfatto;
7.riconosce che le condizionalità ex ante hanno rappresentato un onere amministrativo supplementare e che, come riconosciuto dalla Commissione, esse sono state una delle possibili ragioni dei ritardi registrati nell'attuazione dei fondi SIE 2014-2020; riconosce inoltre che, sebbene non vi siano stati casi di sospensione dei pagamenti a favore di programmi da parte della Commissione per inadempienza delle condizionalità ex ante entro la fine del 2016, le autorità di gestione interessate si sono astenute dal presentare richieste di pagamento, imponendo in tal modo una sorta di autosospensione e ritardando l'esecuzione, con il risultato che l'assorbimento alla fine del quarto anno del periodo in corso (2017) è stato notevolmente inferiore al tasso di assorbimento registrato alla data corrispondente (fine 2010) del precedente periodo 2007-2013 (rispettivamente 17% e 41%), mettendo così ulteriormente in discussione il valore aggiunto delle condizionalità ex ante quale strumento inteso ad agevolare l'attuazione della politica di coesione;
8.sottolinea, per quanto riguarda il tempo che resta prima della fine dell'attuale periodo di programmazione, che è fondamentale che la Commissione fornisca agli Stati membri l'assistenza necessaria per soddisfare le rimanenti condizionalità ex ante, come anche che metta in pratica le rispettive disposizioni, in particolare in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato;
9.prende atto del punto di vista della Corte secondo cui l'inclusione della riserva di efficacia dell'attuazione nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stata finalizzata a fornire un incentivo efficace per conseguire le realizzazioni e i risultati previsti;
10.condivide il punto di vista della Corte secondo cui, nel complesso, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 2014-2020 non è significativamente più orientato ai risultati rispetto a meccanismi simili adottati nei periodi precedenti, restando essenzialmente focalizzato sulla spesa e sulle realizzazioni dei progetti; rileva altresì che la grande maggioranza degli indicatori che costituiscono la base per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione si riferisce alle realizzazioni (57,1 %), agli indicatori finanziari (33,4%) e alle fasi di attuazione principali (9,2%), mentre l'utilizzo degli indicatori di risultato è purtroppo marginale (0,3 %);
11.osserva a tale proposito che, come stabilito nell'allegato II del regolamento sulle disposizioni comuni, i target intermedi legati all'applicazione di indicatori di risultato erano previsti solo "se del caso" nel quadro di riferimento dell'efficacia, in contrasto con l'inclusione obbligatoria di target intermedi legati all'applicazione di indicatori di output strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche;
12.è del parere che il momento che è stato stabilito nel 2019 per effettuare la verifica dei risultati dei programmi per ciascuno Stato membro ha impedito ai paesi e alle regioni che hanno conseguito i loro target intermedi di accedere ai fondi loro assegnati prima dell'ultimo anno del periodo di programmazione, essendo stati bloccati nella riserva di efficacia dell'attuazione; chiede pertanto di prevedere la possibilità di procedere a una valutazione precoce della performance e di accedere a detti fondi a una data anteriore;
13.invita la Commissione, nel caso in cui la riserva di efficacia dell'attuazione sia mantenuta nel periodo successivo al 2020, a basare la propria proposta sugli insegnamenti tratti dal periodo di programmazione 2014-2020, e a proporre la corrispondente revisione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in modo da creare incentivi concreti per un sistema orientato ai risultati; ritiene che un sistema di questo tipo dovrebbe altresì fornire il necessario equilibrio tra la semplificazione volta a una realizzazione senza ostacoli del progetto e le necessarie disposizioni per il controllo e la sana gestione finanziaria;
14.rammenta che la politica di coesione è in primo luogo sostegno e solidarietà, e quindi gli strumenti abilitanti e che offrono incentivi risultano più appropriati rispetto a innovazioni di carattere disciplinare e punitivo;
Parte II – Relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE"
15.invita la Commissione a fornire informazioni sul divario nella riscossione di dazi doganali individuato durante le sue ispezioni delle risorse proprie tradizionali (RPT) e a completare l'analisi basata su tali dati;
16.invita la Commissione a fornire informazioni sugli importi dei diritti doganali richiesti agli Stati membri e riscossi a favore del bilancio dell'Unione; ritiene che l'attuale sistema di incentivi per i controlli doganali possa essere migliorato;
17.invita la Commissione a elaborare un'analisi delle azioni richieste dagli Stati membri nelle comunicazioni di mutua assistenza, ԴDzԳé dello stato di avanzamento dell'obiettivo principale, vale a dire l'ottenimento di risultati equivalenti;
18.invita la Commissione a fornire una valutazione dei risultati quantitativi ottenuti con l'attuazione dei programmi dell'Unione "Dogana 2020" ed "Hercule III", volti a finanziare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP);
19.invita la Commissione a esaminare il livello di abusi relativi alle franchigie per le spedizioni di modico valore nell'ambito del commercio elettronico di merci con paesi terzi;
Parte III – Relazione speciale n. 20/2017 della Corte dei conti dal titolo "Gli strumenti, finanziati dall'UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali"
20.accoglie con favore la relazione speciale della Corte ԴDzԳé le relative risultanze e raccomandazioni;
21.si compiace che la Commissione abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni e che intenda darvi seguito;
22.concorda con la Corte sul fatto che bisognerebbe ricorrere agli strumenti finanziari soltanto qualora non sia possibile ottenere prestiti commerciali perché il progetto è troppo piccolo o troppo rischioso, o il mutuatario non è in grado di fornire le necessarie garanzie; esorta la Commissione a elaborare una metodologia per analizzare l'effetto delle garanzie sull'offerta di prestiti, sulla concorrenza tra banche e sull'attività di innovazione delle imprese, ԴDzԳé per analizzare la ripartizione della sovvenzione implicita tra fornitore e beneficiario;
23.richiama l'attenzione della Commissione e della Corte sul fatto che lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI possono generare portafogli di prestiti per gli intermediari di un valore di 24,42 miliardi di EUR, di cui l'autorità di discarico sa ben poco, dato che il sistema è altamente complesso e poco trasparente;
24.ribadisce la posizione del Parlamento quale espressa nella sua risoluzione del 27 aprile 2017 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione e agenzie esecutive(8):
–
"20. sottolinea il crescente ricorso a strumenti finanziari composti principalmente da prestiti, strumenti azionari, garanzie e strumenti di condivisione del rischio nell'ambito della gestione indiretta per il periodo 2014-2020, e sottolinea inoltre il fatto che il gruppo della Banca europea degli investimenti (BEI) ha gestito quasi la totalità degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione indiretta; ritiene che le informazioni sui risultati conseguiti siano insufficienti per una valutazione di tali strumenti, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sociale e ambientale; sottolinea che gli strumenti finanziari possono integrare le sovvenzioni ma non dovrebbero sostituirle;"
25.ricorda al Commissario Oettinger la sua intenzione di raggruppare a lungo termine i vari bilanci ombra nel bilancio dell'Unione; osserva che ciò accrescerebbe sensibilmente la responsabilità democratica; invita la Commissione a elaborare una comunicazione su come raggiungere questo obiettivo entro giugno 2019;
Parte IV – Relazione speciale n. 22/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Le missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio"
26.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
27.rammenta che le missioni di osservazione elettorale condotte dall'Unione europea (MOE), oltre a costituire uno strumento altamente visibile di politica estera dell'Unione, sono anche un obiettivo parlamentare strategico, dal momento che l'osservatore capo delle MOE è un membro del Parlamento, ԴDzԳé uno strumento per promuovere la democratizzazione e migliorare il processo elettorale;
28.ritiene che le attività di osservazione elettorale - se eseguite in modo corretto, equo e obiettivo - svolgano un ruolo chiave nella diplomazia pubblica, offrendo una valutazione imparziale e raccomandazioni costruttive che possono essere seguite dalle parti interessate nazionali, comprese le organizzazioni della società civile;
29.ricorda che non esiste un modello unico per trattare la questione in maniera adeguata e che occorre essere flessibili al fine di tenere conto delle specificità di ogni paese ospitante;
30.è dell'avviso che la consultazione diretta delle parti interessate sulle eventuali raccomandazioni della MOE, prima del completamento della relazione, sia discutibile e che non dovrebbe in nessun caso essere un'opzione per un osservatore capo, in considerazione dell'indipendenza di una MOE;
31.è dell'avviso che il seguito della MOE dovrebbe essere ulteriormente rafforzato nell'ambito di dialoghi politici, segnatamente attraverso la partecipazione delle delegazioni ad hoc del Parlamento e, eventualmente, esplorando nuove modalità, come i dialoghi elettorali, per arricchire il processo globale di osservazione elettorale, in particolare la valutazione obbiettiva di un processo elettorale;
32.invita il Servizio europeo per l'azione esterna a seguire per quanto possibile l'effettiva attuazione delle raccomandazioni della MOE nei paesi terzi, nel rispetto della sovranità di ciascun paese e con il coinvolgimento del Parlamento, ԴDzԳé assegnando un livello sufficiente di risorse umane provenienti dalle delegazioni dell'Unione e dotate di competenze tecniche adeguate a questo importante compito politico, necessario in alcuni ambiti identificati dalla MOE;
33.ritiene che sarebbe utile prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere l'osservatore capo in una fase iniziale della costituzione del nucleo centrale della MOE (in particolare per alcune funzioni quali il consigliere politico, l'esperto elettorale o il vice capo della MOE) al fine di facilitare un dispiegamento rapido, più efficace e più coerente delle MOE;
34.reputa che la creazione di una banca dati, in tale contesto, per le missioni di osservazione elettorale sia una valida opzione operativa per consolidare la credibilità e la trasparenza di questo strumento e di questo processo dell'Unione a medio e lungo termine;
35.chiede, in generale, che venga dedicata maggiore attenzione alla sostenibilità delle azioni finanziate dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, in particolare nel contesto delle MOE, dove esiste ampio margine per incrementare il trasferimento delle conoscenze agli attori locali e migliorare il seguito dato alle raccomandazioni;
Parte V – Relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l’unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare"
36.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
37.critica il Comitato di risoluzione unico (di seguito il "Comitato") per non aver fornito la documentazione richiesta nel corso dell'audit in parola; ricorda al Comitato che il TFUE accorda alla Corte il pieno accesso alla documentazione del soggetto controllato nella misura necessaria ai fini dell'audit;
38.deplora il fatto che il Comitato presenti carenze di personale sin da quando è diventato indipendente dal punto di vista operativo; invita il Comitato ad accelerare i propri sforzi di assunzione, in particolare mediante il reclutamento di esperti di risoluzioni e di strategie, anche di grado elevato;
39.esprime preoccupazione per l'attuale memorandum d'intesa tra il Comitato e la Banca centrale europea (BCE), che non assicura che il Comitato ottenga dalla BCE tutte le informazioni in modo coerente e puntuale; invita il Comitato ad avviare un dialogo con la BCE per migliorare la situazione;
Parte VI – Relazione speciale n.1/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di un’azione più mirata"
40.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e le sue conclusioni, ԴDzԳé la disponibilità della Commissione ad attuare le raccomandazioni;
41.si compiace del fatto che, in alcuni casi, gli sforzi di JASPERS abbiano aiutato gli Stati membri a migliorare la propria capacità di gestire la preparazione dei progetti e che i progetti siano stati di buona qualità, come confermato dalla loro rapida approvazione da parte della Commissione;
42.chiede alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di garantire che il programma sia attuato in modo tale da ottenere risultati migliori per quanto riguarda la capacità amministrativa degli Stati membri;
43.osserva che tra il 2006 e il 2016 i costi effettivi di JASPERS e il contributo finanziario della Commissione sono inizialmente aumentati e sono rimasti stabili a circa 30 milioni di EUR l'anno, con un contributo della Commissione oscillante tra il 70 e l'80 %;
44.ritiene che i beneficiari dovrebbero partecipare ai costi di JASPERS a un livello adeguato;
45.è dell'opinione che il compito di JASPERS "(...) di fornire agli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 o successivamente una consulenza indipendente e gratuita per aiutarli a elaborare proposte di alta qualità per progetti di investimento di ampia portata, da finanziare mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (...)" si sarebbe dovuto logicamente alleggerire con l'allinearsi di nuovi Stati membri ai sistemi e alle procedure dell'Unione;
46.è molto preoccupato per l'osservazione della Corte: "VIII. La BEI non ha voluto fornire informazioni sui costi effettivi di JASPERS e la Commissione è stata in grado di dimostrare solo in parte la plausibilità dei costi standard impiegati per JASPERS fino al 2014 in riferimento agli effettivi in capo alla BEI";
47.insiste affinché la BEI metta a disposizione della Corte tutte le informazioni pertinenti per il suo lavoro di audit; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per garantire la cooperazione della BEI a tale riguardo;
Parte VII - Relazione speciale n. 2/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE"
48.accoglie con favore la relazione speciale della Corte, le sue raccomandazioni e la disponibilità della Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni tranne una;
49.è profondamente preoccupato per il fatto che la BCE non abbia consentito alla Corte di accedere a tutte le informazioni e a tutti i documenti richiesti, che la Corte riteneva necessari per l'esercizio delle sue funzioni, e invita la BCE a correggere tale politica;
50.è del parere che la piena cooperazione della BCE sia assolutamente necessaria, dovrebbe essere immediata e avrebbe migliorato la trasparenza e la responsabilità;
51.ricorda con rammarico che la Corte non è il principale revisore esterno della BCE e che essa è autorizzata a esaminare unicamente l'efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27 del protocollo n. 4 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
52.segnala un evidente squilibrio interistituzionale: mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea svolge un ruolo di primo piano nel controllo delle attività della BCE (articolo 35 del protocollo n. 4), alla Corte dei conti europea è stato assegnato solo un ruolo modesto nella verifica della gestione finanziaria della banca (esaminare l'efficienza operativa della gestione), a scapito della trasparenza e della rendicontabilità;
53.invita pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, in occasione della prossima revisione del trattato, a sviluppare ulteriormente il ruolo della Corte nei confronti della BCE;
Parte VIII – Relazione speciale n. 3/2018 della Corte dei conti dal titolo "Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici"
54.prende atto della relazione speciale della Corte, delle raccomandazioni in essa contenute e della disponibilità della Commissione ad attuarne la maggior parte;
55.sottolinea che la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) fa parte dell'esercizio del semestre europeo, che inizia con l'analisi annuale della crescita (AGS) e la relazione sul meccanismo di allerta (AMR) nell'autunno dell'anno n-1; osserva che se l'AMR, basata su un quadro di valutazione degli indicatori e delle soglie, individua la possibile insorgenza di un problema specifico, lo Stato membro interessato è sottoposto a un esame approfondito;
56.osserva che qualora, sulla base dei risultati emersi dall'esame approfondito, la Commissione rilevi l'esistenza di "squilibri macroeconomici", ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Eurogruppo; rileva che il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere una raccomandazione allo Stato membro in questione (conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE); indica che tali raccomandazioni preventive concernenti la PSM rientrano nelle raccomandazioni specifiche per paese;
57.concorda con la Corte sul fatto che le raccomandazioni del Consiglio sono soggette a ponderazione politica e che questa sembra essere la regola, piuttosto che l'eccezione;
Parte VI – Relazione speciale n. 4/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania"
58.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
59.riconosce la difficile situazione politica e le complesse sfide operative cui il SEAE, la Commissione e la delegazione dell'Unione devono fare fronte, in particolare negli Stati del Rakhine, del Kachin e dello Shan;
60.chiede al SEAE e alla Commissione di continuare a mettere a punto un programma di cooperazione allo sviluppo a lungo termine, di ampio respiro e ambizioso, avvalendosi di tutti gli strumenti a loro disposizione per aiutare il Myanmar a sviluppare e perfezionare la propria strategia globale di sviluppo, definendo allo stesso tempo un quadro nazionale dei risultati con strumenti di misurazione dell'impatto e della sostenibilità degli aiuti;
61.esorta a definire un buon mix di politiche riguardo all'intervento dell'Unione e nel quadro della scelta dei settori principali di sviluppo, sulla base di una periodica valutazione settoriale delle esigenze, stimolando la fattibilità, la complementarità e la sostenibilità dei progetti; chiede di trasmettere quanto prima al Parlamento i risultati della valutazione strategica del paese, che va completata nel 2018;
62.ritiene inoltre necessario garantire sufficiente flessibilità nella progettazione dei programmi di aiuto e nella loro attuazione, tenendo presente il contesto politico e operativo particolarmente difficile, così da rafforzare in modo più sistematico le capacità nazionali e garantire una copertura geografica adeguata, che tenga conto della capacità di assorbimento reale del paese;
63.deplora il fatto che la Commissione non abbia definito in modo adeguato le priorità geografiche regionali della propria assistenza; rileva che il primo studio sulle esigenze specifiche dello Stato del Rakhine è stato effettuato nel 2017; ritiene che una valutazione specifica di questo Stato avrebbe dovuto essere la priorità della delegazione dell'Unione al suo arrivo, nel 2013;
64.caldeggia un rafforzamento delle capacità del settore pubblico e delle strutture istituzionali, al fine di creare un quadro di governance più responsabile, garantendo un sostegno più strategico alle principali istituzioni di controllo del paese;
65.ricorda che il "consolidamento dello Stato" deve essere al centro della strategia di sviluppo dell'Unione, conformemente ai principi di intervento in contesti fragili, con particolare riferimento allo sviluppo istituzionale, alla trasparenza e all'efficienza della gestione delle finanze pubbliche, il tutto combinato con un dialogo politico rafforzato;
66.sostiene il rafforzamento della cooperazione in loco con i partner internazionali per migliorare il rapporto costo-efficacia delle azioni finanziate da una pluralità di donatori, posto che un efficace coordinamento tra i donatori rimane una condizione essenziale per evitare la duplicazione e la frammentazione degli aiuti;
67.deplora le carenze constatate nello scambio di informazioni tra la DG DEVCO e la DG ECHO negli Stati del Rakhine e del Kachin; si rammarica del fatto che sia stato necessario attendere fino a settembre 2016 affinché fosse avviata una procedura di scambio di informazioni tra le due direzioni generali; chiede, alla luce di quanto sopra, una migliore articolazione tra gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, con un collegamento più forte tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo attraverso una piattaforma CARS (collegamento tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo) interservizi permanente; ritiene che, per quanto possibile, tra la DG ECHO e la DG DEVCO sia opportuno mettere in atto approcci integrati con obiettivi di coordinamento chiaramente definiti e una coerente strategia per paese, ԴDzԳé procedere a una condivisione delle migliori prassi; invita, a tale riguardo, a integrare l'approccio CARS nel ciclo di finanziamento;
68.chiede inoltre ai servizi della Commissione di tenere maggiormente conto dell'articolazione e della trasformazione delle attività umanitarie a breve termine in interventi di sviluppo a lungo termine, ԴDzԳé di prevedere un coordinamento coerente, non solo tra le varie parti interessate del settore dello sviluppo in loco, ma anche con le priorità nazionali, attraverso una strategia e un quadro comuni per gli aiuti umanitari e lo sviluppo;
69.raccomanda di apportare miglioramenti al monitoraggio dell'attuazione dei progetti e delle azioni fornendo una migliore giustificazione degli importi stanziati per settori prioritari nei documenti di programmazione e di gestione, al fine di valutare, se del caso, ogni eventuale adeguamento degli aiuti necessario per rispondere alle nuove esigenze fino al 2020, cercando al tempo stesso di accrescere la visibilità delle azioni dell'Unione; ritiene che la visibilità dei donatori e la disponibilità di informazioni adeguate sulla gestione dei progetti siano aspetti importanti per far sì che i contributi di ciascuno siano riconosciuti e l'obbligo di rendicontazione sia mantenuto;
70.si rammarica che la componente più grande del Fondo comune per la pace non sia destinata allo Stato di Rakhine; ritiene che si tratti di un'opportunità mancata per questa regione particolarmente vulnerabile; chiede alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione di tale fondo allo Stato di Rakhine;
71.evidenzia che quando il sostegno al bilancio è scelto come una delle modalità sostanziali di attuazione degli aiuti, la Commissione deve, in coordinamento con altri donatori:
–
fornire un sostegno adeguato al rafforzamento delle capacità e focalizzarsi sulle funzioni chiave della gestione delle finanze pubbliche, compresi i meccanismi di responsabilità e di lotta contro la corruzione;
–
sostenere la preparazione tempestiva di un adeguato programma di riforma della gestione delle finanze pubbliche;
–
ove opportuno, stabilire misure a breve termine per proteggere i fondi dell'Unione da sprechi, dispersioni e inefficienze;
Parte X – Relazione speciale n.5/2018 della Corte dei conti dal titolo "Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate"
72.invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del contesto e dei bisogni specifici di ogni comunità rurale e dell'economia rurale, prendere in esame i potenziali impatti positivi e negativi delle politiche e fare in modo che le aree rurali beneficino equamente delle ricadute di tali politiche, in sede di definizione della futura politica in materia di energie rinnovabili; a tal fine, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare un dispositivo, che potrebbe eventualmente ispirarsi al dispositivo di verifica per le aree rurali previsto dall'"Orientamento 1 della politica rurale e agricola" della dichiarazione di Cork 2.0 del 2016;
73.invita la Commissione a introdurre tale dispositivo nel processo di consultazione con gli Stati membri sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima, che devono essere notificati alla Commissione entro il 1°gennaio 2019 e assistere gli Stati membri nella loro attuazione;
74.invita la Commissione, unitamente ai colegislatori, a definire il futuro quadro d'intervento per la bioenergia in modo che fornisca sufficienti salvaguardie contro l'utilizzo non sostenibile di fonti di biomassa a fini di produzione di energia; nell'ambito di detto quadro si dovrebbe prendere atto, affrontandoli, dei rischi per la sostenibilità derivanti dall'incentivazione dell'uso delle bioenergie attraverso la definizione di valori-obiettivo e di regimi di sostegno finanziario, e garantire la mitigazione dei rischi ambientali e socio-economici associati;
75.invita la Commissione a definire la finalità che gli investimenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in energie rinnovabili dovrebbero perseguire, le modalità con cui dovrebbero fornire valore aggiunto nelle aree rurali e il modo in cui il FEASR dovrebbe affiancarsi ai regimi di finanziamento dell'Unione e nazionali esistenti, scongiurando il rischio che il fondo diventi semplicemente un'altra fonte di finanziamento per le energie rinnovabili, senza che venga attribuita alcuna priorità allo sviluppo rurale all'atto di elaborare la futura politica in materia;
76.invita, in tale contesto, la Commissione a basarsi sull'esperienza in materia di buone pratiche individuata nel corso dell'audit della Corte (valutazione delle energie rinnovabili nelle aree rurali, progetti elaborati da terzi per la fornitura di energia e finanziati nell'ambito del FEASR, uso proprio di progetti per le energie rinnovabili), ԴDzԳé sulle esperienze simili descritte nello studio dell'OCSE "Linking Renewable Energy to Rural Development" (Collegare le energie rinnovabili allo sviluppo rurale);
77.invita gli Stati membri, per quanto riguarda il sostegno del FEASR all'energia da fonti rinnovabili, a fornire alla Commissione, nelle loro relazioni annuali approfondite sull'attuazione del 2019, informazioni pertinenti su quanto conseguito, nel contesto dei programmi di sviluppo rurale, dai progetti relativi a energie rinnovabili; è del parere che queste informazioni dovrebbero consentire alla Commissione di conoscere quanti fondiFEASR sono stati spesi per i progetti nel campo delle energie rinnovabili, la capacità energetica installata e la quantità di energia prodotta da tali progetti; invita la Commissione, in occasione della preparazione del periodo di programmazione successivo al2020, a definire con maggiore precisione i vari tipi di indicatori;
78.invita la Commissione a ricordare agli Stati membri la necessità di applicare procedure di selezione pertinenti, al fine di concedere il sostegno solo a progetti relativi a energie rinnovabili che possano essere attuati e che apportino un chiaro beneficio in termini di sviluppo rurale sostenibile;
Parte XI – Relazione speciale n. 6/2018 della Corte dei conti dal titolo "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori"
79.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni della Corte;
80.sottolinea che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell'Unione e uno dei principali vantaggi del mercato unico, nella misura in cui rappresenta un vantaggio per entrambe le parti del rapporto di lavoro e assicura la protezione dei diritti dei lavoratori e l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego;
81.osserva con preoccupazione che permangono numerosi ostacoli alla libera ed equa mobilità dei lavoratori nell'Unione e che le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri non sono in grado di risolvere pienamente i problemi cui devono far fronte i lavoratori che desiderano lavorare in altri Stati membri, problemi quali la carenza di informazioni sui diritti dei lavoratori in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, ma anche misure inadeguate per prevenire le discriminazioni nei confronti dei lavoratori mobili e per garantire un'efficace applicazione dei loro diritti;
82.prende atto delle osservazioni della Corte, stando alle quali la Commissione ha posto in essere strumenti per informare i cittadini dei loro diritti e ha predisposto sistemi per denunciare le discriminazioni contro la libertà di circolazione dei lavoratori; è tuttavia preoccupato per il fatto che la Corte abbia constatato che, nonostante tali strumenti e sistemi, la Commissione non dispone di informazioni in merito al livello di consapevolezza per quanto riguarda gli strumenti e l'entità delle discriminazioni contro la libertà di circolazione a livello di Unione;
83.rileva che alcuni degli strumenti messi in atto dalla Commissione per promuovere la mobilità del lavoro sono spesso sconosciuti ai potenziali beneficiari ed esprime preoccupazione per il fatto che in un certo numero di Stati membri solo una piccola parte dei posti vacanti venga pubblicata sul portale europeo della mobilità professionale (EURES), il portale europeo per la mobilità professionale; richiama l'attenzione sul fatto che tali strumenti sono finanziati tramite il bilancio dell'Unione e che il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nell'ambito del QFP 2014-2020, offrono possibilità di finanziamento delle misure e delle attività concernenti la mobilità del lavoro a livello nazionale e di Unione, ma che, tuttavia, essi non sono sufficientemente utilizzati;
84.invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le opportunità di finanziamento disponibili per attuare misure volte a garantire che gli strumenti forniscano informazioni esaurienti sulle offerte di lavoro e sui diritti dei lavoratori, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito a tali strumenti e le informazioni che essi offrono e a monitorare il livello di sensibilizzazione, al fine di rafforzarlo ulteriormente; incoraggia a tal proposito la Commissione a promuovere la pubblicità sugli aspetti pratici della mobilità del lavoro, segnatamente attraverso le nuove tecnologie, motori di ricerca e pubblicità sul web e insiste sulla necessità di una cooperazione rafforzata tra la Commissione e gli Stati membri; invita in particolare le rispettive autorità e i coordinatori nazionali di EURES a collaborare più attivamente con i datori di lavoro per promuovere il portale e le opportunità di mobilità professionale in tutta l'Unione; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la complementarità e l'addizionalità tra le azioni finanziate dal FSE e quelle finanziate dall'EaSI;
85.condivide il parere della Corte secondo cui le informazioni e la comprensione della portata e delle forme di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori sono necessarie per far fronte in modo efficace a tali casi; esorta pertanto la Commissione ad adottare, in cooperazione con gli Stati membri, misure volte a migliorare l'efficacia dei sistemi esistenti al fine di individuare i casi di discriminazione e a intraprendere ulteriori iniziative per la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e delle discriminazioni in relazione all'equa mobilità del lavoro;
86.sottolinea che la mancanza di trasferibilità dei contributi di previdenza sociale priva i lavoratori di determinati diritti sociali e ha ripercussioni negative sulla mobilità dei lavoratori; chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di formulare proposte legislative pertinenti e incoraggia l'introduzione di incentivi agli Stati membri disposti ad attuare la portabilità dei diritti pensionistici, nel pieno rispetto del quadro giuridico vigente;
87.osserva che il reciproco riconoscimento dei diplomi universitari e delle qualifiche professionali, da parte degli Stati membri, rimane una sfida e un importante ostacolo alla mobilità del lavoro; sottolinea che tale processo dovrebbe essere facilmente accessibile e di facile uso, sia per i cittadini che per le amministrazioni nazionali interessate; incoraggia la Commissione a promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e, se del caso, nelle piattaforme dell'OCSE;
88.è preoccupato per la mancanza di comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e concernenti la mobilità del lavoro; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda i dati che devono essere raccolti per un determinato scopo; insiste inoltre affinché la Commissione migliori la raccolta e la presentazione dei dati statistici relativi alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, ai problemi incontrati dai lavoratori mobili in paesi diversi dal proprio;
89.si rammarica del fatto che, nel quadro della politica sulla mobilità dei lavoratori, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro, ԴDzԳé l'adeguamento delle competenze sul mercato del lavoro negli Stati membri, permangano obiettivi da raggiungere; invita gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dal FSE, dall'EaSi e dalla rete EURES per promuovere la mobilità del lavoro, al fine di ridurre la disoccupazione in alcuni Stati membri e regioni e di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera esistenti altrove;
90.rileva con preoccupazione i problemi connessi ai requisiti per i progetti di mobilità transfrontaliera finanziati nel quadro dell'EaSi e invita la Commissione ad affrontarli nei prossimi inviti a presentare proposte, includendo indicatori di risultato obbligatori che consentano di misurare concretamente il valore aggiunto dei finanziamenti dell'Unione e l'impatto del sostegno fornito;
91.tenuto conto delle osservazioni della Corte per quanto riguarda la necessità di ulteriori sforzi per rafforzare la mobilità del lavoro nell'Unione e per superare gli ostacoli esistenti, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un finanziamento adeguato, nel periodo 2021-2027, delle misure a favore di una mobilità del lavoro equa, che consentirà il proseguimento e il buon funzionamento dei pertinenti sistemi e strumenti di questo settore; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la continuazione e l'aumento dell'efficacia delle misure e delle attività intese a facilitare la libera circolazione dei lavoratori, sia attraverso un orientamento più mirato delle risorse finanziarie, sia mediante il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi competenti della Commissione, le autorità nazionali e tutti i soggetti interessati a livello nazionale e di Unione;
Parte XII – Relazione speciale n.7/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati"
92.ritiene che, a partire dal programma di assistenza preadesione (IPA) 2018, la Commissione debba orientare meglio i fondi IPA nei settori in cui le riforme necessarie per compiere progressi credibili verso l'adesione all'Unione sono attese da tempo, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, la lotta contro corruzione e criminalità organizzata ad alto livello, il potenziamento della libertà di stampa, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il rafforzamento dell'audit esterno e della società civile;
93.chiede alla Commissione, nel prossimo aggiornamento delle valutazioni relative all'approccio settoriale, di tener conto in maniera esaustiva delle caratteristiche principali del coordinamento dei donatori da parte della Turchia, della sua analisi del bilancio settoriale e, in particolare, del suo quadro della valutazione della performance;
94.invita la Commissione, tenuto conto dell'impatto che la regressione sta già avendo sulla sostenibilità dei progetti in Turchia, a ricorrere maggiormente alla condizionalità a livello politico e dei progetti:
–
formulando proposte al comitato IPAII per adattare le assegnazioni complessive dei fondi IPAII per l'esercizioN, anche riorientando o riducendo i fondi IPAII per fronteggiare i casi di regressione nei settori dello Stato di diritto e della governance individuati nella propria relazione annuale sulla Turchia per l'esercizio N-1;
–
decidendo, entro la fine del 2017 e del 2020, se attribuire o meno alla Turchia la ricompensa per la performance. Tale decisione dovrebbe riflettere accuratamente i progressi compiuti in vista dell'adesione, l'efficienza dell'attuazione di IPA e il conseguimento di buoni risultati;
–
ricorrendo maggiormente, in maniera progressiva, alla gestione diretta per rispondere alle esigenze fondamentali laddove vi sia una mancanza di volontà politica, in particolare per quanto riguarda la lotta contro corruzione e criminalità organizzata ad alto livello, il potenziamento della libertà di stampa, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il rafforzamento della società civile;
–
per i nuovi progetti e laddove sia pertinente, definendo condizioni sotto forma di requisiti minimi per sostenere il conseguimento, nei tempi previsti, delle realizzazioni attese e della loro sostenibilità; l'inosservanza di tali condizioni dovrebbe comportare misure correttive (come, ad esempio, la sospensione dei pagamenti o la cancellazione dei progetti);
95.incoraggia la Commissione ad ampliare la copertura delle relazioni sul monitoraggio orientato ai risultati (MOR) concernenti le operazioni finanziate dall'Unione in Turchia e accrescere la pertinenza e l'affidabilità degli indicatori dei progetti, includendo la disponibilità di dati di base, ove applicabile;
96.è del parere che, nell'ambito di IPAII, la Commissione dovrebbe applicare la gestione indiretta in maniera selettiva, tenendo conto del volume dei fondi interessati, della complessità dei progetti che le autorità turche devono preparare e presentare per le gare d'appalto, ԴDzԳé della capacità dell'agenzia responsabile dell'aggiudicazione dei contratti e del finanziamento dei programmi finanziati dall'Unione;
Parte XIII – Relazione speciale n.8/2018 della Corte dei conti dal titolo "Sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese – è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità"
97.accoglie con favore la relazione speciale della Corte, in particolare in quanto richiama tempestivamente l'attenzione sulla necessità di un monitoraggio supplementare e di meccanismi di garanzia richiesti sia a livello dell'Unione che a livello degli Stati membri al fine di garantire la durabilità dei risultati del progetto; sottolinea a tale riguardo le conclusioni della Corte secondo cui, nei programmi operativi esaminati, le esigenze specifiche delle imprese di diversi settori e differenti dimensioni (fallimenti del mercato) non sono state adeguatamente identificate e il conseguimento di risultati duraturi non è stato una priorità;
98.ritiene che il ruolo degli investimenti produttivi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere rafforzato quale fattore chiave per la crescita, l'occupazione sostenibili e la riduzione delle disparità e delle disuguaglianze nel contesto del futuro sviluppo della politica di coesione per il prossimo periodo di programmazione, con l'obiettivo di conseguire una convergenza verso l'alto insieme alla coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri e le regioni;
99.osserva che, sebbene alcuni progetti sottoposti ad audit abbiano rispettato le norme pertinenti e abbiano conseguito i risultati previsti, essi non sono stati in grado di dimostrare l'efficacia dei progetti e il fatto che sono stati conseguiti miglioramenti durevoli;
100.osserva, a tale proposito, che il regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2014-2020 (articolo 71), non conteneva disposizioni atte a definire il conseguimento dei risultati e la loro sostenibilità quali criteri per la durabilità delle operazioni; richiama pertanto l'attenzione sulle conclusioni della Corte per quanto riguarda la sostanziale differenza tra la misurazione delle realizzazioni rispetto ai risultati dal punto di vista della valutazione della durabilità del progetto;
101.è del parere che, al fine di garantire un reale valore aggiunto degli investimenti produttivi, sia necessario includere il conseguimento dei risultati quale considerazione fondamentale nella valutazione della durabilità del progetto; sostiene con forza, a tale proposito, la definizione di durabilità proposta dalla Corte quale "capacità di un progetto di mantenere i benefici prodotti per un lungo periodo dopo il completamento del progetto";
102.esprime rammarico per il fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione, nelle sue proposte legislative relative ai regolamenti per il periodo 2021-2027, l'esplicita raccomandazione della Corte di dare chiaramente la priorità non soltanto alle realizzazioni, ma anche ai necessari indicatori per la misurazione dei risultati;
103.condivide la preoccupazione della Corte in merito alla garanzia della durabilità degli investimenti nelle PMI alla luce delle loro limitate capacità imprenditoriali, degli elevati tassi di fallimenti e/o della particolare vulnerabilità alle condizioni economiche sfavorevoli; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione sulle modalità e i mezzi per promuovere associazioni di successo e durature tra le PMI interessate, tenendo conto sia delle esperienze positive che delle esperienze problematiche verificatesi in passato;
104.ritiene, inoltre, che i futuri investimenti produttivi permetteranno di conseguire risultati duraturi se integrati in una strategia industriale globale aggiornata nel quadro della futura politica di coesione; è del parere che in tal modo gli investimenti produttivi dovrebbero contribuire concretamente a superare le gravi disparità nei livelli di sviluppo industriale tra gli Stati membri e le regioni, come descritto nella sesta e settima relazione di coesione;
105.invita la Commissione a impegnarsi appieno nell'attuazione delle raccomandazioni della Corte e nel fornire agli Stati membri orientamenti tempestivi e adeguati, anche formulando linee guida chiare e trasparenti sulle modalità per definire e applicare i criteri riguardanti la durabilità dei progetti, ԴDzԳé a utilizzare tutti i meccanismi disponibili, come ad esempio l'approvazione dei programmi operativi, il monitoraggio e il controllo, al fine di incoraggiare gli Stati membri ad attuare le rispettive responsabilità, evitando nel contempo oneri amministrativi supplementari per i beneficiari o le rispettive autorità nazionali;
106.invita in generale la Commissione a concentrarsi maggiormente sulla durabilità del progetto nella fase preparatoria e di negoziazione per il futuro periodo di programmazione, stabilendo un quadro chiaro di stanziamenti e obiettivi; sollecita altresì le autorità degli Stati membri a osservare e ad attuare le raccomandazioni della Corte e a collaborare con la Commissione per esaminare le prassi esistenti e stabilire norme e procedure comuni volte a garantire la durabilità dei risultati del progetto;
Parte XIV – Relazione speciale n.9/2018 della Corte dei conti dal titolo "Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati"
107.è del parere che la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai partenariati pubblico-privato (PPP) fino a quando le problematiche individuate nella relazione in esame non saranno state risolte e le seguenti raccomandazioni attuate con successo: in particolare, è necessario migliorare i quadri istituzionali e normativi e la gestione dei progetti e fornire una maggiore garanzia che la scelta dell'opzionePPP sia quella capace di produrre il miglior rapporto benefici/costi e che i progetti PPP saranno con buona probabilità gestiti in maniera soddisfacente; sottolinea che non individuare e non ripartire correttamente i rischi del progetto potrebbe comportare implicazioni finanziarie per il partner pubblico e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
108.per ripartire in maniera migliore tra i partner i costi dei ritardi e delle rinegoziazioni, così da mitigare l'impatto finanziario dei ritardi attribuibili al partner pubblico e delle rinegoziazioni dei contratti sul costo finale dei PPP sostenuto dal partner pubblico, raccomanda che:
–
gli Stati membri individuino e propongano disposizioni contrattuali standard tali da limitare l'importo di possibili costi supplementari a carico del partner pubblico;
–
gli Stati membri valutino qualsiasi eventuale rinegoziazione precoce dei contratti, per garantire che i costi derivanti sostenuti dal partner pubblico siano debitamente giustificati e in linea con i principi dell'impiego ottimale delle risorse;
109.per garantire che l'opzionePPP sia quella in grado di garantire il miglior rapporto benefici/costi e di realizzare i suoi benefici potenziali, raccomanda che:
–
gli Stati basino la scelta dell'opzione PPP su valide analisi comparative, come quella basata sul Public Sector Comparator, e che vi siano approcci adeguati atti a garantire che l'opzionePPP venga scelta solo se assicura il miglior rapporto benefici/costi anche in scenari pessimistici;
–
la Commissione garantisca alla Corte pieno accesso alle informazioni necessarie per valutare la scelta dell'opzione di appalto e il relativo appalto da parte delle autorità pubbliche, anche quando il sostegno dell'Unione è erogato direttamente a entità private tramite strumenti finanziari;
110.per garantire che gli Stati membri dispongano della capacità amministrativa necessaria e che vi siano politiche e strategie chiare in materia di PPP, così da attuare con successo i progettiPPP sostenuti dall'Unione, raccomanda che:
–
gli Stati membri elaborino politiche e strategie chiare in materia di PPP, individuando chiaramente il ruolo che i PPP dovrebbero svolgere nell'ambito delle rispettive politiche di investimento infrastrutturale, allo scopo di individuare i settori in cui i PPP sono più adatti e di fissare possibili limiti alla misura in cui i PPP possono essere utilizzati in maniera efficace;
–
la Commissione proponga modifiche normative per concentrare il sostegno finanziario ai futuri PPP nei settori che considera di grande rilevanza strategica e compatibili con gli impegni a lungo termine dei PPP, come la rete centrale TEN-T;
111.per mitigare il rischio di un approccio pregiudizialmente favorevole alla scelta dei PPP, promuovere maggiore trasparenza e garantire che i PPP possano essere sostenuti in modo efficace dai fondi dell'Unione, raccomanda che:
–
la Commissione subordini il sostegno dell'Unione a progetti PPP alla garanzia che la scelta dei PPP sia giustificata da considerazioni relative al rapporto costi/benefici e non sia quindi indebitamente influenzata da considerazioni relative a vincoli di bilancio o al trattamento statistico;
–
gli Stati membri migliorino la trasparenza pubblicando elenchi periodici di progettiPPP, comprendenti dati sufficienti e significativi sugli attivi finanziati, i futuri impegni e il relativo trattamento nei bilanci, preservando al tempo stesso la tutela dei dati confidenziali e commercialmente sensibili;
–
la Commissione valuti la complessità aggiuntiva dei progetti PPP a finanziamento misto con la partecipazione dell'Unione, in vista di ulteriori interventi miranti a semplificare le relative norme e procedure dei programmi dell'Unione;
Parte XV – Relazione speciale n.10/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto"
112.chiede alla Commissione di assicurare un'adeguata attuazione dei controlli-chiave da parte degli Stati membri e far sì che gli Stati membri correggano i diritti RPB nei casi in cui sul loro valore incidano significativamente la mancata applicazione delle norme pertinenti o l'assenza di informazioni aggiornate sull'uso dei terreni;
113.chiede alla Commissione di:
–
analizzare e fare il punto sull'efficacia dei sistemi a sua disposizione per diffondere le informazioni tra gli Stati membri, al fine di giungere a un'interpretazione e un'applicazione del quadro normativo disciplinante l'RPB il più possibile uniformi;
–
valutare opzioni per future norme legislative che le consentano di far rispettare l'obbligo, gravante sugli Stati membri, di trasmettere informazioni cruciali sull'attuazione dei regimi di sostegno diretto;
–
chiarire i rispettivi ruoli della Commissione e degli organismi di certificazione nella verifica dell'esistenza di controlli-chiave efficaci e del calcolo centralizzato dei dirittiRPB;
114.invita la Commissione, prima di presentare una proposta per la futura impostazione della politica agricola comune, a valutare la posizione reddituale di tutti i gruppi di agricoltori e ad analizzare il rispettivo bisogno di sostegno al reddito, tenendo conto dell'attuale distribuzione dell'aiuto dell'Unione e nazionale, del potenziale agricolo dei terreni, delle differenze tra superfici principalmente dedite alla produzione o al mantenimento agricoli, dei costi e della redditività dell'attività agricola, del reddito da produzione di alimenti e da altra produzione agricola, ԴDzԳé di quello da fonti non agricole, dei fattori di efficienza e competitività delle aziende agricole e del valore dei beni pubblici che gli agricoltori forniscono; ritiene che la Commissione dovrebbe, sin dall'inizio, collegare le misure proposte a obiettivi operativi e valori di partenza appropriati, rispetto ai quali sia possibile misurare la performance del sostegno;
Parte XVI – Relazione speciale n.11/2018 della Corte dei conti dal titolo "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati"
115.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne sostiene varie osservazioni e raccomandazioni;
116.deplora che le nuove opzioni semplificate in materia di costi siano utilizzate solo per una parte marginale della spesa per lo sviluppo rurale e che non valorizzino il potenziale di questa fonte di finanziamento, sebbene la semplificazione dovrebbe essere un modo per incoraggiare i beneficiari a impegnarsi in progetti;
117.si rammarica che siano pochissimi gli indicatori a disposizione che consentono di valutare se gli obiettivi di tale misura siano stati raggiunti o meno;
118.invita gli Stati membri, ԴDzԳé i beneficiari e le loro associazioni, a sfruttare appieno le possibilità offerte dal sistema di opzioni semplificate in materia di costi nel settore dello sviluppo rurale;
119.ricorda che la semplificazione deve consentire adeguati livelli di controllo, la cui responsabilità deve essere definita con chiarezza;
120.ricorda che la semplificazione deve essere vantaggiosa sia per le amministrazioni che per i portatori di progetti;
Parte XVII – Relazione speciale n.12/2018 della Corte dei conti dal titolo "La banda larga negli Stati membri dell'UE: nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti"
121.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni;
122.si compiace del fatto che la Commissione ambisca a investire nella futura trasformazione digitale, come emerge dalla proposta di QFP per il periodo 2012-2027;
123.prende atto dell'importante iniziativa legislativa intrapresa dalla Commissione nel settore della digitalizzazione e richiama l'attenzione su iniziative quali "WiFi4EU", che sostiene l'installazione di apparecchiature Wi-Fi all'avanguardia nei centri della vita comunitaria;
124.prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per migliorare la copertura della banda larga in tutta l'Unione, ma si rammarica che molte zone rurali ne siano ancora escluse;
125.prende atto dell'impegno della Commissione ad aumentare e diversificare in maniera significativa le fonti di finanziamento a sostegno della connettività a banda larga; ricorda che, per il periodo di programmazione 2007-2013, l'Unione ha investito 2,74miliardi di EUR, mentre per l'attuale periodo gli investimenti unionali sono pari a circa 15miliardi di EUR, vale a dire un incremento pari a oltre cinque volte rispetto alla cifra precedente;
126.è convinto che le connessioni Internet ad alta velocità siano un elemento imprescindibile del mercato unico del digitale e che possano quindi conferire agli Stati membri un vantaggio competitivo in ambito economico, sociale ed educativo: una buona velocità di connessione e l'accesso a Internet sono fondamentali per la nostra esistenza, per le imprese e i governi nazionali;
127.sottolinea che gli investimenti nella banda larga contribuiranno a promuovere l'inclusione sociale e a contrastare lo spopolamento nelle zone rurali e isolate; osserva che è opportuno garantire l'accesso alla banda larga nelle zone rurali e più decentrate al fine di conferire omogeneità al mercato unico;
128.si compiace, a tale riguardo, della proposta della Commissione relativa alla revisione delle norme dell'Unione in materia di telecomunicazioni, che mira a stimolare investimenti, in particolare nelle zone meno efficienti dal punto di vista economico e caratterizzate da una scarsa densità di popolazione, o nelle zone rurali;
129.concorda con la raccomandazione della Corte secondo cui gli Stati membri dovrebbero elaborare piani rivisti per il periodo successivo al 2020;
130.invita pertanto tutti gli Stati membri a garantire non solo che gli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla banda larga vengano raggiunti in tempo utile, ma anche che vengano conseguiti gli obiettivi della Commissione riguardanti la creazione di "società dei gigabit 2025", la fornitura di una copertura 5G ininterrotta a tutte le zone urbane e ai principali assi di trasporto terrestre, ԴDzԳé l'accesso per tutte le famiglie europee, le PMI e le amministrazioni pubbliche locali, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, e in particolare nelle zone spopolate e scarsamente popolate, a una connettività Internet che offra una velocità di scaricamento pari ad almeno 100Mbps, estensibile a velocità gigabit;
131.condivide il punto di vista della Corte, secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero esaminare il mandato delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione ai sensi del quadro normativo rivisto dell'Unione per le telecomunicazioni, di modo da poter imporre agli operatori le proprie raccomandazioni e misure correttive (comprese le sanzioni per inadempimento);
132.ritiene che il sostegno finanziario alla banda larga debba comporsi di una combinazione equilibrata di sovvenzioni e strumenti finanziari, con investimenti guidati da una logica d'intervento e che tengano conto delle realtà regionali e di mercato;
133.è convinto che il sostegno alla banda larga mediante strumenti finanziari si concentri prevalentemente sulle regioni economicamente efficienti e sui mercati locali ben sviluppati; rileva che le sovvenzioni sono più adatte alle zone rurali, montane e periferiche, in cui gli investimenti privati e le operazioni con gli strumenti finanziari sono, per definizione, più rischiosi;
134.condivide il parere della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe raccogliere e diffondere le migliori pratiche nel settore della banda larga, per quando riguarda in particolare la pianificazione degli investimenti e l'attuazione dei progetti;
135.è convinto che la Commissione continuerà a chiarire agli Stati membri le modalità di applicazione degli aiuti di Stato per la banda larga e si compiace del fatto che la Commissione intenda fornire ulteriori informazioni sugli obiettivi relativi alle connessioni da 100 Mbps e alla società dei Gigabit;
Parte XVIII – Relazione speciale n. 13/2018 della Corte dei conti dal titolo "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici: la Commissione ha risposto alle esigenze degli Stati membri, ma si osservano alcune carenze di coordinamento e valutazione"
136.accoglie con favore la relazione speciale della Corte, approva le raccomandazioni ivi formulate e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
137.invita la Commissione a esaminare in che modo la gestione delle azioni volte ad affrontare la radicalizzazione possa essere semplificata, ad esempio integrando la quantità dei fondi sui quali le azioni si basano, o concentrando la gestione delle azioni stesse, che attualmente compete a otto delle sue direzioni generali, ԴDzԳé a Europol, a Eurojust e agli Stati membri, al fine di migliorare il coordinamento e l'efficienza;
138.riconosce che la programmazione di bilancio basata sulla performance può costituire una sfida particolare nel caso di azioni volte a prevenire la radicalizzazione, ma sottolinea che gli indicatori riguardanti, ad esempio, il numero di esperti che partecipano alle riunioni non sono di per sé sufficienti per misurare la performance; invita la Commissione a esaminare, in particolare, il motivo per cui i livelli di partecipazione alle sue attività varino notevolmente tra gli Stati membri e a concentrarsi sulle attività che sono pertinenti alla maggior parte degli Stati membri;
139.invita la Commissione a tenere il Parlamento informato in merito al seguito dato alla relazione interlocutoria del Gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla radicalizzazione, laddove essa riguarda le discussioni con gli Stati membri sul modo migliore per valutare i programmi e gli interventi rilevanti;
140.riconosce che la prevenzione della radicalizzazione richiede spesso una conoscenza approfondita della situazione a livello locale, vale a dire dei livelli del vicinato, e che tale tipo di informazione non può essere generalizzata, in quanto ogni vicinato può presentare sfide e opportunità proprie; sottolinea a questo riguardo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche locali, delle organizzazioni di beneficenza sociali e locali e delle autorità locali, compresi gli agenti di polizia assegnati a un determinato vicinato; invita la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto, al momento di procedere allo scambio di migliori prassi, e a evitare stereotipi o generalizzazioni;
141.sottolinea che l'efficienza e l'efficacia delle attività della Commissione per aiutare gli Stati membri a prevenire la radicalizzazione raggiungono il loro livello più alto quando si riferiscono a casi transfrontalieri, in particolare per quanto riguarda informazioni fornite tramite Internet; sostiene la procedura di risoluzione di conflitti dell'unità di riferimento Internet dell'Unione europea di Europol (EU IRU) e la decisione che essa si concentri sulla propaganda online, che i terroristi utilizzano per attirare quanti più seguaci possibile; invita la Commissione a migliorare i suoi metodi per misurare l'efficacia dell'EU IRU esaminando in quale misura i contenuti terroristici siano stati cancellati da imprese Internet, solo su richiesta dell'EU IRU, anche senza essere state segnalate dalle IRU nazionali, la società civile o le stesse imprese Internet, ԴDzԳé mediante lo sviluppo di metodi per dimostrare l'efficacia in termini di quantità di propaganda terroristica che rimane su Internet, ad esempio perché la propaganda rimossa viene semplicemente ricaricata o trasferita su altre piattaforme;
Parte XIX – Relazione speciale n.14/2018 della Corte dei conti dal titolo "I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell'UE: sono necessari ulteriori progressi"
142.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e rileva con soddisfazione che la Corte, la Commissione e il SEAE concordano sulla maggior parte delle raccomandazioni;
143.invita la Commissione e il SEAE a svolgere un'analisi congiunta a livello di Unione per individuare i rischi CBRN esterni a cui l'Unione è confrontata al fine di collegare integralmente le azioni interne con quelle esterne;
144.invita la Commissione a integrare le valutazioni dei rischi sistemici nelle metodologie per le valutazioni dei bisogni e l'elaborazione dei piani d'azione nazionali e a rispondere rapidamente a tutti i paesi partner che richiedono assistenza per ultimare gli esercizi di valutazione dei bisogni e la stesura dei piani d'azione nazionali;
145.invita la Commissione ad aumentare il numero di attività regionali, come le esercitazioni teoriche e sul terreno;
146.invita la Commissione e il SEAE ad assegnare responsabilità in materia CBRN ai punti focali designati e/o agli agenti dello "strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace" (IcSP) per la cooperazione regionale a lungo termine in tutte le delegazioni dell'Unione e includere i temi CBRN nel dialogo politico, strategico o sulla sicurezza;
147.invita la DG DEVCO della Commissione e il SEAE a collaborare con le altre direzioni generali della Commissione competenti, in particolare con la DGNEAR, ԴDzԳé con gli altri donatori, in modo da individuare potenziali sinergie e fonti di finanziamento disponibili che potrebbero essere usate meglio per sostenere le attività CBRN;
148.invita la Commissione a tradurre l'obiettivo generale dell'iniziativa in obiettivi più specifici, che possano essere usati a livello di progetto, consentendo una misurazione dei risultati dal livello del progetto fino ai livelli nazionale, regionale e di iniziativa;
149.invita la Commissione a definire inoltre indicatori di effetto e di impatto che consentano di valutare l'efficacia dell'iniziativa a fronte degli obiettivi stabiliti;
150.invita la Commissione a garantire che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili sul portale Internet con adeguati livelli di autorizzazione degli accessi e che le migliori pratiche e gli orientamenti siano accessibili attraverso il portale CBRN;
Parte XX – Relazione speciale n.15/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali: i progressi sono solo lenti e limitati"
151.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
152.pone l'accento, in primo luogo, sugli sforzi compiuti da tutte le parti coinvolte nella preparazione e nell'esecuzione delle due missioni dell'Unione, ԴDzԳé dal personale inviato in loco per rafforzare in modo strutturale e sostenibile la capacità istituzionale in termini di sicurezza interna in Niger e in Mali, in un contesto geopolitico regionale particolarmente difficile e critico, tenuto conto della combinazione delle minacce esistenti;
153.deplora che il personale della missione non abbia ricevuto alcuna formazione propedeutica né sia stato assistito nell'apprendimento delle procedure e dei programmi in loco; ritiene che la mancanza di formazione abbia palesemente generato ritardi nell'esecuzione delle operazioni;
154.ritiene che il SEAE e la Commissione debbano costantemente prestare particolare attenzione alle funzioni di supporto per favorire uno spiegamento rapido, efficace e coerente delle missioni PSDC, fornire a tutto il personale una formazione propedeutica in merito alle procedure e le politiche dell'Unione ed elaborare orientamenti completi sui compiti operativi (valutazione dei bisogni, pianificazione e controllo dei compiti e presentazione di relazioni); reputa inoltre opportuno sfruttare gli insegnamenti tratti dalle precedenti missioni PSDC al fine di migliorare l'efficienza operativa delle missioni in corso e agevolare il trasferimento delle conoscenze e gli effetti sinergici tra le varie missioni;
155.deplora che in Niger la sicurezza del personale sia stata messa a repentaglio quando quest'ultimo si è trovato a dover soggiornare e lavorare in albergo per sei mesi senza particolari misure di sicurezza;
156.sottolinea che un ambiente di lavoro sicuro è essenziale per l'efficace attuazione delle operazioni e per l'assunzione di personale qualificato; invita il SEAE e la Commissione a mantenere nei bilanci delle missioni un livello sufficiente di spesa destinato alla sicurezza, per garantire un'attuazione ottimale del mandato delle missioni;
157.ribadisce inoltre la necessità di utilizzare efficacemente tutti gli opportuni canali di finanziamento per le future missioni PSDC, segnatamente lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, il Fondo europeo di sviluppo e il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi politici delle missioni e la sana gestione finanziaria;
158.incoraggia la cooperazione del SEAE con gli Stati membri, affinché le missioni PSDC attuali e future dispongano di personale sufficiente per poter operare rapidamente a un livello che si avvicini alla capacità massima autorizzata (o al numero totale di posti disponibili) e, se possibile, per una durata equivalente al mandato delle missioni;
159.sottolinea che la mancanza di efficienza operativa delle due missioni è stata uno dei principali ostacoli al buon funzionamento dell'azione condotta dall'Unione; si rammarica che siano stati necessari 18 mesi prima che la missione EUCAP Sahel Niger disponesse di ܲ'Գپà giuridica;
160.ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero far sì che le future missioni PSDC abbiano personalità giuridica e dispongano delle necessarie risorse di bilancio nel più breve tempo possibile;
161.invita la Commissione e il SEAE a prestare particolare attenzione alle procedure relative agli appalti e alle risorse umane, al fine di garantire che rispondano alle esigenze operative della PSDC; osserva che l'esecuzione delle operazioni ha risentito delle complesse procedure di appalto che hanno determinato una performance inferiore alla norma;
162.rileva le difficoltà riscontrate nel coprire i posti vacanti; ricorda che il tasso di occupazione dei posti in organico si colloca al 72% in Niger e al 77% e in Mali; esorta il SEAE e la Commissione a proporre distacchi più lunghi dagli Stati membri dell'UE presso le missioni, facendo più ampio ricorso ad agenti contrattuali e preparando bandi generali, che possano essere utilizzati per stilare elenchi di riserva di agenti potenziali e, quindi, accelerare l'assegnazione in caso di posti vacanti;
163.incoraggia il SEAE, al fine di contribuire al conseguimento di risultati durevoli da parte delle missioni PSDC, a garantire che gli aspetti della sostenibilità siano presi in considerazione nella pianificazione operativa di tutte le attività della missione, valutando sistematicamente le esigenze locali e la capacità di conseguire risultati durevoli a livello locale;
164.invita il SEAE a intensificare il monitoraggio delle azioni svolte nel quadro delle missioni (formazione, consulenza o fornitura di attrezzature) effettuando regolarmente valutazioni, sulla base di indicatori, dei risultati ottenuti e del livello di titolarità delle autorità nazionali interessate;
165.invita il SEAE e la Commissione a coordinare in modo più efficace le missioni PSDC con gli altri sforzi dell'Unione a livello regionale (tra cui la missione di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) e il G5 Sahel), le missioni bilaterali e gli sforzi internazionali con obiettivi analoghi; chiede al riguardo una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra l'Unione e i suoi Stati membri, attraverso la promozione di sinergie;
166.chiede al SEAE e alla Commissione di garantire che la chiusura delle missioni PSDC e la liquidazione delle attività corrispondenti avvengano nelle migliori condizioni possibili; ritiene a questo proposito che il SEAE e la Commissione dovrebbero elaborare una strategia comune e globale di uscita che definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità al momento della chiusura delle missioni PSDC, attenuando nel contempo i rischi specifici inerenti a tale processo;
167.ribadisce, più in generale, la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza per realizzare economie di scala e ridurre al minimo i costi; sottolinea che è di fondamentale importanza che gli Stati membri siano in grado di rispondere in modo decisivo alle questioni della sicurezza condivisa e della gestione dei flussi migratori in un periodo in cui tali sfide continuano a crescere, raggiungendo una gravità senza precedenti;
Parte XXI – Relazione speciale n.16/2018 della Corte dei conti dal titolo "Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto"
168.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
169.prende atto che l'esercizio di monitoraggio del 2018 relativo all'accordo interistituzionale(9) (AII) "Legiferare meglio" inizierà molto presto e che la riunione interistituzionale ad alto livello avrà luogo alla fine dell'anno;
170.constata che la Corte ha presentato un lavoro di ricerca molto approfondito e completo (ad esempio, selezionando un campione di buone dimensioni), che potrebbe fungere da esempio per analisi future in altri settori dell'AII "Legiferare meglio"; osserva inoltre che sarebbe opportuno prendere in considerazione l'elaborazione di ulteriori indicatori di performance per monitorare l'attuazione dell'AII "Legiferare meglio";
171.ritiene che il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Corte andranno a vantaggio dell'AII "Legiferare meglio", rafforzando il suo esercizio di monitoraggio; ritiene che anche un maggiore ricorso ai documenti di riflessione della Corte possa contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;
172.rileva che la creazione di un vademecum interistituzionale congiunto sulle clausole di monitoraggio e di riesame, con orientamenti e clausole redazionali, potrebbe rappresentare un miglioramento del controllo legislativo, purché ciò non pregiudichi la libertà di scelta politica dei colegislatori;
173.rileva che, in una futura revisione dell'AII "Legiferare meglio", potrebbero essere presi in considerazione orientamenti comuni per i riesami ex post;
174.prende atto dell'importanza di istituire un quadro in base al quale gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione le informazioni sul recepimento del diritto dell'Unione nel diritto nazionale;
Parte XXII – Relazione speciale n.17/2018 della Corte dei Conti dal titolo "La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati"
175.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e il prezioso confronto tra il precedente e l'attuale periodo di programmazione, incentrando in tal modo l'attenzione sulle future sfide che attendono gli Stati membri e la Commissione riguardanti l'assorbimento solido e orientato ai risultati dei fondi nell'ambito della politica di coesione;
176.ritiene insoddisfacente la risposta della Commissione alla raccomandazione di predisporre un calendario che preveda date per le principali tappe intermedie per l'adozione del quadro normativo per far sì che l'attuazione dei programmi operativi sia avviata tempestivamente e chiede alla Commissione di presentare una proposta concreta basata sulla sua valutazione del lasso di tempo necessario per una tempestiva attuazione dei programmi;
177.condivide la posizione della Corte secondo cui, anche se l'assorbimento è importante per conseguire gli obiettivi della politica, esso non è un fine in sé ma piuttosto un mezzo per conseguire risultati conformi agli obiettivi della politica di coesione; è fermamente convinto che l'impiego ottimale delle risorse non è dato semplicemente dall'entità della spesa, ma da ciò che è stato conseguito con le risorse erogate;
178.esprime forte preoccupazione per il fatto che la Commissione sembri sottovalutare il rischio, già segnalato dalla Corte, che i ritardi nell'esecuzione del bilancio per il periodo 2014-2020 si rivelino persino più lunghi di quelli osservati nel periodo 2007-2013, creando in tal modo una considerevole pressione riguardo all'adeguato assorbimento dei fondi alla fine del periodo di programmazione e accentuando il rischio di non tenere in debita considerazione l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento dei risultati;
179.è preoccupato per il fatto che la Commissione stia trascurando il rischio, constatato anche dalla Corte, dovuto al livello di assorbimento particolarmente insoddisfacente a metà del periodo di programmazione, che si presenta due volte più basso rispetto allo stesso momento del precedente periodo di programmazione, ԴDzԳé la pressione sull'assorbimento dovuta alla sovrapposizione della fine dell'attuale periodo di programmazione con i primi anni di attuazione del periodo successivo;
180.chiede alla Commissione di presentare una previsione e una valutazione relative a ciascuno Stato membro riguardanti l'accumulo degli impegni che rischiano di non essere assorbiti tempestivamente al termine del periodo e di suggerire misure per assistere gli Stati membri nell'attenuare i potenziali effetti negativi di un insufficiente assorbimento dei fondi disponibili;
181.chiede alla Commissione di garantire che le misure che saranno adottate per evitare il disimpegno automatico degli Stati membri rispettino gli obiettivi e i risultati perseguiti dai programmi operativi e dai progetti e che siano attuati un monitoraggio pertinente dei programmi operativi modificati e una pertinente comunicazione relativa a questi ultimi;
182.invita la Commissione a impiegare le risorse per l'assistenza tecnica di propria iniziativa e ad assistere in modo proattivo gli Stati membri al fine di accelerare l'assorbimento orientato ai risultati dei fondi della politica di coesione;
183.richiama l'attenzione sul fatto che il fine ultimo della politica di coesione è sostenere la coesione economica e sociale tra le varie regioni e i vari paesi dell'Unione e contribuire a ridurre le disparità e le disuguaglianze al suo interno; evidenzia che ciò deve essere il principio guida degli Stati membri, della Commissione e di tutte le pertinenti parti interessate in fase di attuazione e di assorbimento dei fondi dell'Unione;
Parte XXIII – Relazione speciale n.18/2018 della Corte dei conti dal titolo "È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita?"
184.ritiene che la relazione speciale della Corte fornisca una tempestiva e importante analisi, esaminando le modalità con cui la Commissione attua le disposizioni che regolano il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC) dal punto di vista del conseguimento del suo principale obiettivo, ovvero che gli Stati membri progrediscano con successo verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di medio termine in materia di saldi di bilancio;
Parte XXIV – Relazione speciale n.19/2018 della Corte dei conti dal titolo "La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace"
185.accoglie con favore la relazione speciale della Corte;
186.condivide le osservazioni della Corte e ne sostiene le risultanze;
187.constata con soddisfazione che la Commissione attuerà le raccomandazioni della Corte;
188.sottolinea che le possibilità di migliorare la situazione rimangono scarse a meno che ciascuno Stato membro mostri la volontà politica di migliorare tale situazione;
189.in tale contesto, evidenzia l'importante ruolo dei "coordinatori europei" nel presente ambito (TEN-T);
190.ricorda il mandato conferito ai coordinatori europei, che comprende:
–
l'elaborazione del pertinente piano di lavoro relativo al corridoio (di concerto con gli Stati membri interessati) oppure il piano di lavoro per una priorità orizzontale;
–
il sostegno e il monitoraggio dell'attuazione del piano di lavoro; la messa in evidenza delle difficoltà e la ricerca di soluzioni adeguate, se e quando necessario;
–
la consultazione periodica del Forum del corridoio (un organo consultivo che riunisce gli Stati membri e le diverse parti interessate);
–
l'elaborazione di raccomandazioni in settori quali lo sviluppo dei trasporti lungo i corridoi o l'accesso ai finanziamenti o alle fonti di finanziamento;
–
le relazioni annuali al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati in merito ai progressi compiuti;
191.insiste sul valore aggiunto europeo dei progetti transfrontalieri finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e dal meccanismo per collegare l'Europa; sottolinea l'importanza di continuare a concentrarsi su tali meccanismi di finanziamento per superare gli ostacoli politici e infrastrutturali e accelerare la coesione territoriale e socioeconomica delle regioni dell'Unione tramite collegamenti ferroviari ad alta velocità;
192.ricorda alla Commissione l'importanza di promuovere, oltre a un trasporto ferroviario di passeggeri accessibile e di qualità, il trasporto ferroviario di merci, per i suoi benefici economici, ambientali, logistici e sul piano della sicurezza;
Parte XXV – Relazione speciale n.20/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE"
193.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
194.riconosce che in Africa il SEAE e la Commissione si trovano di fronte a situazioni molto complesse, con numerose sfide e vincoli politici e operativi in molti settori, in particolare la cooperazione delle principali parti interessate, il finanziamento e le carenze delle istituzioni, la volontà politica di intervenire, prevenire e gestire i conflitti;
195.è consapevole della complessità del quadro istituzionale in gioco per affrontare i problemi legati alla prevenzione dei conflitti e promuovere la pace e la sicurezza, con l'Unione africana, il Fondo per la pace in Africa, le organizzazioni subregionali, le comunità economiche regionali e i meccanismi regionali di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti;
196.osserva con preoccupazione che l'architettura africana di pace e di sicurezza (APSA) risente di una forte dipendenza da fonti finanziarie esterne (a causa del modesto contributo degli Stati membri al Fondo per la pace e della scarsità di finanziamenti supplementari attirati dall'APSA da fonti alternative di finanziamento);
197.si rammarica del fatto che l'assenza di titolarità africana e di sostenibilità finanziaria con un'elevata dipendenza dai donatori e dai partner internazionali porti a carenze operative, in particolare nelle questioni relative al personale, vale a dire la presenza di un numero limitato di personale qualificato o di esperti militari che si occupano delle missioni fondamentali di pace e di sicurezza nel continente africano;
198.ritiene che, sebbene il sostegno dell'Unione all'APSA sia concepito sulla base di un quadro strategico definito in tabelle di marcia, dovrebbe essere costantemente ricercato un adeguato coordinamento dei donatori;
199.si rammarica anche del fatto che il sostegno dell'Unione si concentri principalmente sui costi operativi di base, senza un piano a lungo termine; sottolinea la necessità che l'Unione, piuttosto che sostenere i costi dell'APSA, passi a sostenere prospettive e obiettivi chiari e a lungo termine, che contribuiscano alla stabilità dell'Africa e, più in generale, al partenariato tra l'Unione africana (UA) e l'Unione europea;
200.ricorda l'importanza di promuovere un piano di sviluppo delle capacità, la capacità operativa dell'UA e delle organizzazioni subregionali, unitamente a un migliore quadro di coordinamento tra tutti gli attori, al fine di ottimizzare il più possibile la coerenza delle attività e dei risultati del sostegno dell'Unione a più lungo termine;
201.è seriamente preoccupato per le carenze dei sistemi di monitoraggio riguardo alla loro capacità di fornire dati adeguati sui risultati delle attività; chiede alla Commissione di aumentare la capacità del sistema di valutazione in relazione alle attività e alla performance per dimostrare chiaramente che i contributi dell'Unione possono essere per lo più legati a effetti tangibili e positivi sulla pace e la sicurezza sul terreno;
202.sottolinea, come principio fondamentale, che il sistema di monitoraggio deve essere sviluppato al fine di raccogliere e analizzare i dati/gli indicatori a livello di attività, di produzione, di obiettivi specifici e strategici, al fine di valutare l'effettiva attuazione della tabella di marcia dell'APSA concordata, la sua pertinenza e la sua sostenibilità;
203.invita i servizi della Commissione a lanciare una missione di monitoraggio orientato ai risultati (ROM) e a riferire al Parlamento quanto prima possibile;
Parte XXVI – Relazione speciale n.21/2018 della Corte dei conti dal titolo "La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell'FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni"
204.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e invita la Commissione e gli Stati Membri ad attuare le raccomandazioni della Corte;
205.esprime preoccupazione per il fatto che i bassi tassi di esecuzione a metà dell'attuale periodo di programmazione mettono a repentaglio il conseguimento dei risultati più urgentemente necessari nei settori sostenuti dal FESR e dal FSE, ritardando così l'effetto atteso degli investimenti del bilancio dell'Unione a favore della coesione e della riduzione delle disparità regionali;
206.invita pertanto la Commissione ad aiutare gli Stati membri ad accelerare l'assorbimento dei fondi SIE e a rafforzare le attività di sorveglianza e valutazione della loro performance, al fine di garantire che tali fondi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione e degli obiettivi della strategia Europa 2020;
207.esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate nell'ambito dell'attuale quadro di performance dei fondi SIE, ԴDzԳé ad avvalersi degli insegnamenti tratti dal periodo 2014-2020, al fine di migliorare il quadro di performance per il prossimo periodo e garantire che siano previste regole chiare per gli indicatori, il monitoraggio e la valutazione del conseguimento dei risultati;
208.invita la Commissione a garantire la regolarità e la continuità del processo di monitoraggio e comunicazione dei risultati conseguiti, nel periodo di transizione verso un nuovo collegio dei commissari, ԴDzԳé a provvedere affinché la performance orientata ai risultati dei fondi SIE al termine del periodo di programmazione non sia indebolita dall'urgenza di un più rapido assorbimento;
209.prende atto delle risposte della Commissione secondo cui la sua proposta legislativa per il periodo di programmazione successivo al 2020 comprende un elenco di indicatori comuni di risultato per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE;
210.esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che le proposte legislative della Commissione per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE non contemplino disposizioni atte a consentire che i risultati generati dall'azione "determinati in conformità della normativa settoriale", come stabilito nelle definizioni di "risultato" e "realizzazione" contenute nel regolamento finanziario, siano identificati come risultati da raggiungere e quindi da misurare tramite indicatori di risultato nell'ambito di tali fondi;
211.chiede alla Commissione di colmare tale lacuna e di garantire che siano evitati eventuali effetti negativi per la definizione del quadro di performance da parte degli Stati membri nel periodo di programmazione 2021-2027;
212.esprime profondo rammarico per il fatto che la Commissione non abbia presentato una proposta globale per una strategia politica dell'Unione nel periodo successivo al 2020 intesa a stabilire traguardi per gli obiettivi del prossimo QFP, ԴDzԳé il necessario orientamento affinché gli Stati membri perseguano risultati che contribuiscano alle priorità comuni dell'Unione e alla realizzazione di un'Unione più coerente e coesa;
Parte XXVII – Relazione speciale n.22/2018 della Corte dei conti dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata"
213.accoglie con soddisfazione le conclusioni della Corte sulle ulteriori forme di valore aggiunto europeo generate dal programma Erasmus+ (2014-2020) che vanno oltre quelle stabilite nel quadro della sua base giuridica; osserva che gli indicatori e le tecniche di valutazione per il programma Erasmus+ dovrebbero essere il più possibile globali e qualitativi, tenendo conto della natura multidimensionale degli effetti di questo tipo di azioni a lungo termine;
214.nota che la definizione di "partecipanti svantaggiati / partecipanti con minori opportunità" attualmente non è armonizzata e varia da uno Stato membro all'altro; osserva che una definizione comune consentirebbe una valutazione più precisa dell'impatto del programma e fornirebbe una base più solida per estendere la sua portata a tali partecipanti ԴDzԳé per sviluppare azioni positive a loro favore;
215.accoglie con favore la reintroduzione della mobilità individuale per gli studenti delle scuole nell'azionechiave1 (AC 1) nella proposta del nuovo programma Erasmus (2021-2027);
216.riconosce l'importanza del sostegno linguistico online (Online Linguistic Support, OLS); ritiene che tale strumento dovrebbe essere aperto a tutti i partecipanti e adattato alle loro esigenze specifiche, e andrebbe, nel contempo, integrato con corsi di lingue in classe;
217.plaude all'introduzione di metodi di finanziamento semplificati (somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari); prende atto, tuttavia, della necessità di adeguare e rivedere regolarmente gli importi delle sovvenzioni per i costi della vita e i costi di sussistenza del paese o della regione ospitanti, al fine di garantire un accesso più equo alla mobilità individuale Erasmus ai partecipanti con minori opportunità;
218.è del parere che, al fine di promuovere l'accesso alla mobilità individuale dei partecipanti svantaggiati e con minori opportunità, i prefinanziamenti a titolo dell'azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus debbano essere presi in considerazione;
219.osserva che una migliore promozione della mobilità per gli studenti di dottorato richiederebbe maggiore flessibilità in relazione al periodo minimo di mobilità di tre mesi attualmente previsto;
220.rileva che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti non ha prodotto i risultati attesi e prende atto della sua esclusione dalla proposta per il nuovo programma Erasmus (2021-2027);
Parte XXVIII – Relazione speciale n.23/2018 della Corte dei conti dal titolo "Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta"
221.è del parere che la Commissione dovrebbe intervenire più efficacemente per migliorare la qualità dell'aria:
–
condividendo le migliori pratiche adottate dagli Stati membri che hanno introdotto con successo i requisiti della direttiva QAA(10) nei rispettivi piani per la qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio; adottando misure mirate, dotate di copertura finanziaria e a breve termine per migliorare la qualità dell'aria; effettuando riduzioni pianificate dei livelli di concentrazione in luoghi specifici;
–
gestendo attivamente ciascuna fase della procedura di infrazione per abbreviare i tempi necessari alla risoluzione dei casi o al loro deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
–
assistendo gli Stati membri più colpiti dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero all'interno dell'Unione nelle loro attività congiunte e di cooperazione, introducendo misure pertinenti nei rispettivi piani per la qualità dell'aria;
222.invita la Commissione a elaborare la proposta da presentare al legislatore tenendo conto dei seguenti aspetti:
–
aggiornamento dei limiti e dei valori-obiettivo dell'Unione (per PM, SO2 e O3), in linea con i più recenti orientamenti dell'OMS; limitazione del numero di superamenti consentiti delle concentrazioni rispetto alle norme (per PM, NO2, SO2 e O3); fissazione di un valore limite di breve periodo per il PM2,5 e soglie di allarme per il PM;
–
miglioramento dei piani per la qualità dell'aria, in particolare rendendoli orientati ai risultati e richiedendo una rendicontazione annua della loro attuazione; obbligo di un loro aggiornamento, ove necessario; il numero di piani per la qualità dell'aria per ogni zona di qualità dell'aria dovrebbe essere limitato;
–
specificazione dei requisiti per l'ubicazione delle stazioni di misurazione industriali e da traffico, al fine di misurare meglio la massima esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico; definizione di un numero minimo di stazioni di misurazione per tipo (da traffico, industriali o di fondo);
–
facoltà per la Commissione stessa di richiedere punti di monitoraggio aggiuntivi, ove lo ritenga necessario per misurare meglio l'inquinamento atmosferico;
–
anticipazione della data (al momento il 30settembre dell'anno n+1) almeno al 30giugno n+1 per la trasmissione dei dati convalidati e imposizione esplicita agli Stati membri di fornire dati aggiornati (in tempo reale);
–
introduzione di disposizioni esplicite che garantiscano ai cittadini il diritto all'accesso alla giustizia;
223.per una maggiore integrazione della qualità dell'aria nelle politiche dell'Unione, chiede alla Commissione di valutare:
–
le altre politiche dell'Unione che contengono elementi in grado di pregiudicare l'aria pulita e agire al fine di allineare meglio tali politiche all'obiettivo riguardante la qualità dell'aria;
–
l'uso effettivo dei finanziamenti disponibili per il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione volti a limitare le emissioni all'origine dell'inquinamento atmosferico, in particolare di PM, NOX e SOX;
224.invita la Commissione, affinché migliori la qualità delle informazioni dei cittadini, a:
–
individuare ed elencare, con l'ausilio degli operatori sanitari, le informazioni fondamentali che la Commissione e gli Stati membri devono mettere a disposizione dei cittadini (ivi inclusi gli impatti sulla salute e i comportamenti raccomandati);
–
aiutare gli Stati membri ad adottare le migliori prassi per comunicare con i cittadini e coinvolgerli nelle questioni concernenti la qualità dell'aria;
–
pubblicare graduatorie delle zone di qualità dell'aria con i migliori e i peggiori progressi compiuti ogni anno e condividere le migliori prassi applicate nelle località che hanno registrato i risultati più positivi;
–
sviluppare uno strumento online che consenta ai cittadini di segnalare violazioni riguardanti la qualità dell'aria e fornire riscontri alla Commissione su aspetti degli interventi adottati dagli Stati membri in materia di qualità dell'aria;
–
sostenere gli Stati membri affinché mettano a punto strumenti di facile utilizzo per consentire l'accesso del grande pubblico alle informazioni e al monitoraggio relativi alla qualità dell'aria (ad esempio app per smartphone e/o pagine dedicate sui social media);
–
perseguire, di concerto con gli Stati membri, un accordo sull'armonizzazione degli indici sulla qualità dell'aria;
Parte XXIX – Relazione speciale n.24/2018 della Corte dei conti dal titolo "Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni"
225.accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le sue osservazioni e raccomandazioni;
226.accoglie con favore gli impegni ambiziosi dell'Unione volti a ridurre le sue emissioni, rispetto ai livelli del 1990, almeno del 20% entro il 2020 e del 40% entro il 2030 e a destinare almeno il 20% del suo bilancio all'azione per il clima nel periodo di programmazione finanziaria 2014-2020;
227.accoglie con favore l'ambizione dell'Unione di porsi come leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili; ritiene estremamente importante che la Commissione dia costantemente prova di una leadership e di un impegno sufficienti sulle questioni relative al cambiamento climatico, al fine di consolidare tanto la propria credibilità internazionale quanto l'impatto dei suoi strumenti volti a definire le condizioni per la politica climatica dell'Unione e per la diplomazia verde nei prossimi anni;
228.ritiene necessario aumentare le sinergie tra i vari organismi dell'Unione, i servizi competenti della Commissione e i partner industriali, ԴDzԳé combinare gli sforzi al fine di creare un ambiente favorevole alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio con tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, adeguando e sviluppando le condizioni e gli strumenti di investimento;
229.sottolinea che il coordinamento tra i servizi della Commissione in materia di clima necessita ancora di un miglioramento, non solo per adempiere agli impegni internazionali, ma anche per consentire all'Unione di rimanere all'avanguardia in materia di cambiamenti climatici;
230.ribadisce il suo invito alla Commissione a sviluppare un coordinamento più intenso delle attività nel settore dello sviluppo delle nuove tecnologie e delle innovazioni ambientali;
231.sottolinea la necessità che la Commissione provveda, in particolare, a un miglior coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di cambiamenti climatici, per poter raggiungere l'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
232.si rammarica per la mancanza di strategie sulle basse emissioni di carbonio da parte degli Stati membri, che crea un contesto di incertezza, danneggia le condizioni di investimento, si ripercuote sulla sostenibilità finanziaria e sui progressi dei progetti innovativi di dimostrazione delle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e offre solo una possibilità limitata di recuperare denaro dai progetti fallimentari; invita la Commissione ad accrescere la partecipazione attiva degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi in materia di basse emissioni di carbonio;
233.si rammarica della scarsa fattibilità e sostenibilità generale dei progetti finanziati e della mancanza di utilizzo dei risultati concreti dei progetti;
234.ritiene che per avere successo in questo settore siano necessarie strategie più mirate a livello nazionale e di Unione; invita la Commissione a elaborare una strategia globale concreta per il conseguimento degli obiettivi fissati, che preveda piani d'azione settoriali specifici comprendenti valutazioni approfondite, misure e strumenti dettagliati, una metodologia di misurazione e di rendicontazione ԴDzԳé indicatori di performance;
235.invita la Commissione ad aumentare, in generale, la compatibilità di diversi settori di bilancio per integrare i programmi volti a realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio; deplora l'assenza di obiettivi specifici in parti essenziali del bilancio dell'Unione;
236.invita la Commissione a elaborare rapidamente un ambiente favorevole alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, adeguando le sue condizioni di investimento e i suoi quadri e strumenti di spesa ai fini dell'innovazione e della modernizzazione in tutti i principali settori interessati;
ParteXXX – Relazione speciale n. 22/25 della Corte dei conti dal titolo "Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l'attuazione"
237.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni(11), in fase di esame dei piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) nel secondo ciclo e in quelli seguenti, ad assicurarsi che gli Stati membri definiscano obiettivi quantificabili e corredati di un termine per le azioni in materia di alluvioni, consentendo in tal modo di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi, conformemente alla direttiva Alluvioni; invita la Commissione a condividere con tutti gli Stati membri buone pratiche in termini di definizione degli obiettivi;
238.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni e in tempo utile per il secondo ciclo della direttiva Alluvioni, a valutare e riferire se gli Stati membri:
–
abbiano individuato le fonti di finanziamento per soddisfare il fabbisogno di investimenti risultante dai PGRA e stabilito un calendario di attuazione in linea con i finanziamenti disponibili;
–
abbiano preso in considerazione investimenti transfrontalieri per le misure in materia di alluvioni relative a bacini fluviali internazionali;
239.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni e nel quadro della gestione concorrente, a cofinanziare solo le misure in base ad un ordine di priorità in linea con i futuri PGRA laddove siano richiesti fondi dell'Unione; osserva che la definizione delle priorità da parte degli Stati membri dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e pertinenti, tra i quali:
–
un'analisi costi-benefici di buona qualità per far sì che gli investimenti conseguano il miglior rapporto costi-benefici e
–
laddove pertinente, un criterio che consideri l'impatto transfrontaliero dei progetti;
240.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi della direttiva Alluvioni e della direttiva quadro sulle acque, a far sì che le nuove infrastrutture per la protezione dalle alluvioni, proposte dagli Stati membri nei PGRA, siano conformi alla direttiva quadro sulle acque;
241.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi della direttiva Alluvioni e della direttiva quadro sulle acque, a verificare se, a fronte di una richiesta di cofinanziamento dell'Unione, gli Stati membri abbiano analizzato la fattibilità dell'attuazione di misure verdi significative, da sole o in combinazione con soluzioni grigie;
242.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni, a controllare che i PGRA comprendano misure per migliorare la conoscenza e la modellazione dell'impatto del cambiamento climatico sulle alluvioni;
243.invita la Commissione, nell'esame dei documenti richiesti per il secondo ciclo della direttiva Alluvioni, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi di tale direttiva, a controllare se gli Stati membri:
–
stimino e modellino l'impatto del cambiamento climatico sulle alluvioni tramite studi e ricerche;
–
mettano a punto strumenti adeguati per analizzare e prevedere in modo migliore:
a)
le alluvioni pluviali, incluse le piene repentine;
b)
le inondazioni costiere dovute all'innalzamento del livello del mare;
–
pianifichino misure flessibili volte ad adeguare, all'occorrenza, il livello di protezione laddove l'impatto del cambiamento climatico non sia quantificabile;
244.invita la Commissione, nell'esame dei PGRA per il secondo ciclo, a verificare se gli Stati membri abbiano previsto azioni volte a:
–
sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi della copertura assicurativa contro i rischi di alluvioni; e
–
aumentare la copertura, ad esempio tramite la collaborazione tra settore pubblico e privato in relazione all'assicurazione contro le alluvioni;
245.invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni, a:
–
verificare se gli Stati membri abbiano utilizzato i PGRA per valutare in che misura le norme sulla pianificazione dell'utilizzo del territorio negli Stati membri siano state adeguatamente elaborate ed efficacemente attuate in zone a rischio di inondazione; e
–
divulgare buone pratiche e orientamenti destinati agli Stati membri;
Parte XXXI – Relazione speciale n.26/2018 della Corte dei conti dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: quali sono stati gli errori?"
246.prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte in cui si valuta l'applicazione dei sistemi informatici doganali;
247.elogia l'analisi della situazione e le conclusioni presentate dalla Corte;
248.si compiace delle raccomandazioni rivolte alla Commissione ai fini della modernizzazione delle procedure doganali, aspetto essenziale per il funzionamento dell'Unione; valuta positivamente l'approccio consistente nel tenere conto degli insegnamenti tratti dal programma Dogana 2020;
249.osserva che la Commissione, nonostante alcune ulteriori delucidazioni e divergenze su una parte delle osservazioni, accetta tutte le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte;
250.rileva che, sebbene per il prossimo programma la Commissione preveda 950 milioni di EUR a prezzi correnti ed esista un consenso all'interno del Parlamento su tale cifra, è indispensabile che l'attuazione avvenga per tempo, a tutto campo ed entro i limiti finanziari;
251.osserva che è necessario disporre di un solido piano strategico pluriennale, che definisca un quadro strategico e tappe intermedie per gestire i progetti informatici in modo uniforme ed efficace; ritiene che in detto piano vadano stabiliti correttamente gli obiettivi, gli indicatori, il calendario e le risorse finanziarie necessarie;
252.osserva che all'inizio del nuovo QFP diversi programmi, ad esempio il programma dell'UE di lotta antifrode, Fiscalis e Dogana, ԴDzԳé il Fondo per la gestione integrata delle frontiere dovrebbero agire in modo sinergico, ragion per cui occorre eseguire una valutazione d'impatto dell'influenza negativa derivante da eventuali ritardi nell'attuazione di uno degli elementi necessari per il funzionamento dell'intero sistema;
253.osserva che è fondamentale procedere a una programmazione di bilancio basata sulla performance al fine di migliorare i risultati e garantire il conseguimento degli obiettivi del programma;
254.evidenzia che, sebbene gli Stati membri non abbiano utilizzato la loro quota del 20% delle spese di riscossione trattenute dai dazi doganali per coprire le spese di attuazione del sistema informatico doganale, appoggia la proposta della Commissione relativa alle risorse proprie per ridurre al 10% la percentuale delle spese di riscossione;
Parte XXXII – Relazione speciale n.31/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica"
255.invita la Commissione, per indirizzare le azioni future in materia di benessere degli animali, a:
—
eseguire una valutazione della strategia per il benessere degli animali 2012-2015 – in particolare per quanto riguarda il trasporto di animali vivi – al fine di stabilire in quale misura ne siano stati conseguiti gli obiettivi e se gli orientamenti emanati vengano applicati;
–
definire indicatori con valori di base e valori-obiettivo per misurare e confrontare il grado di conformità degli Stati membri nei restanti ambiti di rischio rilevati dalla valutazione;
–
riflettere su come dare seguito alle conclusioni di tale valutazione (ad esempio, tramite una nuova strategia o un nuovo piano d'azione e/o una revisione della normativa sul benessere degli animali) e pubblicare i risultati di tali riflessioni;
256.si compiace della conclusione della Corte secondo la quale le azioni dell'Unione sul benessere degli animali hanno migliorato la conformità ai requisiti in tale ambito e hanno favorito standard più avanzati con un evidente effetto positivo sul benessere degli animali, laddove correttamente attuate;
257.per fronteggiare meglio i settori di rischio e diffondere le buone pratiche, raccomanda alla Commissione di:
–
sviluppare una strategia volta a garantire il rispetto della normativa, che rafforzi i meccanismi di monitoraggio del seguito dato alle raccomandazioni della DGSANTE, allo scopo di ridurre il tempo necessario per attivare interventi soddisfacenti in attuazione delle raccomandazioni formulate in esito agli audit e di far rispettare le disposizioni normative, specie quelle già in vigore da molto tempo;
–
stabilire, di concerto con gli Stati membri, in che modo gli strumenti disponibili in TRACES (Sistema di esperti per il controllo degli scambi commerciali) possano concorrere all'elaborazione di analisi dei rischi per le ispezioni durante il trasporto di animali vivi, ԴDzԳé divulgare orientamenti sull'uso di detti strumenti;
258.per rafforzare i collegamenti tra il sistema di condizionalità e il benessere degli animali, raccomanda alla Commissione di:
–
valutare, negli audit di conformità che esplica sulla condizionalità, la completezza delle segnalazioni degli Stati membri per quanto riguarda le inadempienze rilevate durante le ispezioni ufficiali eseguite dalla medesima autorità di controllo che svolge i controlli di condizionalità, ad esempio effettuando controlli incrociati tra i risultati delle ispezioni ufficiali e la banca dati dei beneficiari soggetti alla condizionalità;
–
condividere ulteriormente, sulla base delle precedenti azioni, le migliori pratiche sulla condizionalità e informare gli Stati membri delle constatazioni relative alla conformità che hanno condotto alle decisioni di imporre rettifiche finanziarie a causa degli indulgenti sistemi sanzionatori connessi al benessere degli animali;
259.per incoraggiare l'uso efficace del sostegno al benessere degli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, raccomanda alla Commissione di:
–
contestare agli Stati membri, al momento di approvare le modifiche ai programmi di sviluppo rurale esistenti ԴDzԳé i nuovi documenti programmatici per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale successivo al 2020, l'applicazione della misura relativa al benessere degli animali laddove sia comprovata una diffusa non conformità (come il mozzamento della coda dei suini) e verificare la potenziale sovrapposizione con sistemi privati che prevedono impegni analoghi;
–
incoraggiare lo scambio tra Stati membri delle buone pratiche riguardanti indicatori di risultato e di impatto aggiuntivi e facoltativi per la misura relativa al benessere degli animali nell'ambito del sistema comune di monitoraggio e valutazione che verrà introdotto per il periodo di programmazione successivo al 2020;
–
fornire, per il periodo di programmazione successivo al 2020, orientamenti strutturati agli Stati membri sull'impiego di altre misure di sviluppo rurale per sostenere standard più avanzati di benessere degli animali, al fine di offrire agli allevatori una gamma più ampia di incentivi per il miglioramento del benessere degli animali, in vista dell'abolizione completa delle pratiche crudeli;
o oo
260.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017 ()
–visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017 ( – C8-0328/2018),
–viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (),
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017, corredata delle risposte della Commissione(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–viste le raccomandazioni del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),
–vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (),
–visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2017 dal titolo "Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno" () e i relativi documenti di lavoro dei servizi dal titolo "Evaluation of the Development Cooperation Instrument" (Valutazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo) (SWD(2017)0600) ed "Evaluation of the 11th European Development Fund" (Valutazione dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo) (SWD(2017)0601),
–vista la valutazione esterna dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,
–visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000(3) e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010(4),
–vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")(5),
–visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(6),
–visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, ԴDzԳé alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(7),
–visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE(8),
–visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE(9),
–visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(10),
–visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo(11),
–visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo(12),
–visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo(13),
–visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0107/2019),
1.concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017 ( – C8-0328/2018),
–viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (),
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017, corredata delle risposte della Commissione(14),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(15) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–viste le raccomandazioni del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),
–vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (),
–visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2017 dal titolo "Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno" () e i relativi documenti di lavoro dei servizi dal titolo "Evaluation of the Development Cooperation Instrument" (Valutazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo) (SWD(2017)0600) ed "Evaluation of the 11th European Development Fund" (Valutazione dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo) (SWD(2017)0601),
–vista la valutazione esterna dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,
–visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000(16) e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010(17),
–vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare")(18),
–visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(19),
–visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, ԴDzԳé alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(20),
–visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE(21),
–visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE(22),
–visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(23),
–visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo(24),
–visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo(25),
–visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo(26).
–visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0107/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0107/2019),
A.considerando che la Commissione provvede interamente alla gestione dei Fondi europei di sviluppo (FES) e detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni del FES e la supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del FES;
B.considerando che l'aiuto allo sviluppo del FES è attuato in modo efficace in 79 paesi, anche se le condizioni politiche e socio-economiche sono spesso complesse, instabili e associate a rischi;
C.considerando che è essenziale garantire che l'aiuto allo sviluppo sia utilizzato conformemente alla finalità originaria, enunciata all'articolo 208 TFUE, tenendo debitamente conto dei principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo;
D.considerando che in uno stesso paese o gruppo di paesi vengono attuate varie politiche dell'Unione, con logiche e obiettivi diversi che rischiano di contraddirsi tra loro;
E.considerando che una maggiore coerenza con l'obiettivo primario della riduzione e, a lungo termine, dell'eliminazione della povertà, una maggiore enfasi sui risultati e la visibilità delle azioni devono essere un asse di attività ricorrente del FES;
F.considerando che le modalità di erogazione dell'aiuto del FES dovrebbero tener conto delle diverse fasi di sviluppo dei paesi partner, in particolare nel caso dei paesi partner passati da una situazione di basso reddito a una situazione di reddito medio;
G.considerando che il requisito preliminare per lo sviluppo sostenibile è un processo trasparente, inclusivo ed efficiente di elaborazione partecipativa delle politiche che rispetta i principi dei diritti umani;
H.considerando che valide pre-condizionalità e controlli regolari sono elementi essenziali per garantire l'efficacia e la sana gestione finanziaria del FES;
I.considerando che, contrariamente a quanto avviene per altri strumenti di sviluppo, il Parlamento non interviene nella determinazione e nell'assegnazione delle risorse del FES;
Dichiarazione di affidabilità
Principali risultanze dell'esecuzione finanziaria nel 2017
1.osserva che a fine 2017 gli impegni del FES hanno raggiunto i 6 218 milioni di EUR, importo pari al 95% dell'obiettivo annuale rivisto nell'ottobre 2017 (ossia 6 510 milioni di EUR), mentre al 31 dicembre 2017 i pagamenti FES ammontavano a 4 256 milioni di EUR, corrispondenti a un tasso di esecuzione del 98,89% dell'obiettivo annuale rivisto nell'ottobre 2017 (6 510 milioni di EUR); rileva che, oltre agli impegni e ai pagamenti FES di cui sopra, nel 2017 gli impegni complessivamente assunti dalla Banca europea per gli investimenti hanno raggiunto i 667 milioni di EUR, mentre i pagamenti sono ammontati a 456 milioni di EUR;
2.osserva che la quota del Regno Unito rappresenta il 14,82% del decimo FES e il 14,68% dell'undicesimo FES; sottolinea l'importanza di mantenere stretti legami tra l'Unione europea e il Regno Unito, in relazione al FES e all'aiuto allo sviluppo, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, e prende atto della proposta della Commissione di aumentare del 26%, per il prossimo periodo di programmazione, la dotazione della rubrica VI (comprendente l'ex rubrica IV e il FES);
3.valuta positivamente gli sforzi esplicati regolarmente dalla Direzione generale Cooperazione internazionale e Sviluppo della Commissione (DGDEVCO) per ridurre del 25% i vecchi prefinanziamenti, i vecchi impegni non spesi e i vecchi contratti scaduti; constata che tale obiettivo è stato superato in quanto i vecchi prefinanziamenti FES sono stati ridotti del 32,58% (37,6% per l'intera area di competenza) e i vecchi impegni FES ancora da liquidare sono stati ridotti del 37,63%; rileva inoltre che non si è riusciti a ridurre come voluto i contratti FES scaduti, poiché la loro percentuale si è attestata al 18,75%, mentre l'obiettivo era il 15%; prende atto, conformemente a quanto esposto dalla Corte dei conti (in appresso la "Corte"), dell'elevata complessità del processo di chiusura, nel FES, dei vecchi contratti scaduti, ԴDzԳé della messa a punto di una nuova procedura ad hoc per affrontare questo problema ricorrente;
4.invita la DG DEVCO a valutare l'opportunità di affinare o anche adattare l'attuale serie di indicatori chiave di performance per meglio monitorare, tra le altre cose, l'anzianità degli anticipi versati ai fondi fiduciari dell'Unione (il fondo fiduciario Bêkou eil Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa);
Affidabilità dei conti
5.accoglie con favore il giudizio della Corte dei conti, secondo la quale i conti annuali definitivi dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES relativi all'esercizio 2017 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi al 31 dicembre 2017, e i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data sono conformi alle disposizioni del regolamento finanziario del FES e ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale;
Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti
6.si compiace del fatto che, a giudizio della Corte dei conti, le entrate alla base dei conti per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
7.esprime preoccupazione per il giudizio negativo espresso dalla Corte sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti, che sono inficiati da un livello rilevante di errore;
8.si rammarica del fatto che, in tutte le relazioni annuali di attività elaborate dal 2012 ad oggi, la DGDEVCO abbia dovuto formulare una riserva sulla regolarità delle operazioni sottostanti, il che evidenzia gravi carenze nella gestione interna;
9.esprime preoccupazione per il fatto che, in base alle stime formulate dalla Corte nella sua relazione annuale, il tasso di errore per i pagamenti sottostanti i conti dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES sarebbe pari al 4,5%, contro il 3,3% del 2016, il 3,8% del 2014 e del 2015, il 3,4% del 2013 e il 3% del 2012;
10.esprime preoccupazione in relazione ai risultati dei controlli campione della Corte sulle operazioni di pagamento, da cui è emerso che il 29% di tali operazioni conteneva errori (37 dei 128 pagamenti esaminati); si rammarica del fatto che nel 2017 la tipologia degli errori sia rimasta simile a quella di vari esercizi precedenti, vale a dire spese non sostenute (42%), assenza di documenti giustificativi essenziali (29%) e grave inosservanza delle procedure di appalto pubblico (12%); deplora che il 33% delle 30 operazioni di pagamento contenenti errori quantificabili erano pagamenti finali autorizzati dopo l'espletamento delle verifiche exante;
11.deplora che, come negli esercizi precedenti, altri errori abbiano riguardato i programmi a preventivo, le sovvenzioni e gli accordi di contributo gestiti sia con organizzazioni internazionali che con le agenzie di cooperazione degli Stati membri; ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che l'approccio nozionale applicato nei progetti multi-donatore attuati da organizzazioni internazionali e le attività di sostegno al bilancio limitano la portata dell'audit della Corte; si compiace, tuttavia, dei miglioramenti apportati dalla Commissione nel 2018, tra cui l'adozione dei Terms of Reference for Expenditure Verifications (capitolati d'oneri standard per la verifica delle spese) e della Roadmap for Reinforcements of Controls under Programme Estimates (tabella di marcia per rafforzare i controlli nell'ambito dei programmi a preventivo); invita la Commissione a riflettere ulteriormente sul presupposto da cui essa muove, e cioè che le norme UE in materia di ammissibilità sarebbero rispettate fintanto che l'importo aggregato totale comprende spese ammissibili corrispondenti al contribuito dell'UE; invita nuovamente la Commissione ad ovviare efficacemente alle carenze riscontrate nella gestione dei contratti, nelle procedure di selezione, nella gestione dei documenti e nel sistema degli appalti;
12.esorta la Commissione a fornire motivazioni dettagliate in risposta a tali conclusioni e a presentare una strategia chiara al Parlamento che definisca le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione estremamente seria;
13.è preoccupato per il ripetersi, nel 2017, di casi di recupero di prefinanziamenti non spesi che erano stati erroneamente registrati come entrate d'esercizio, benché nel 2017 le rettifiche siano aumentate e abbiano raggiunto i 5,1 milioni di EUR (contro i 3,1 milioni di EUR del 2016);
Efficienza (e attendibilità) della catena dell'affidabilità
Componente di supervisione
14.ritiene che occorra perseguire in modo coordinato il rafforzamento dei vari elementi costitutivi del regime di affidabilità; ribadisce la necessità di mantenere una strategia di supervisione coerente, atta a garantire un equilibrio tra rispetto delle disposizioni relative alla conformità, obiettivi e criteri di valore aggiunto attendibili in materia di performance e la capacità di assorbimento dei paesi partner, che dovrebbe riflettersi debitamente nella gestione delle diverse operazioni di aiuto e modalità di erogazione;
15.riconosce le carenze ricorrenti del sistema di controlli ex ante della Commissione e rammenta alla Commissione di applicare misure per evitare che alcuni controlli ex ante risultino fallimentari; rileva che la Corte ha sottolineato che, in alcuni casi di errori, la Commissione disponeva di informazioni sufficienti, provenienti dai suoi sistemi d'informazione, per prevenire, individuare e correggere gli errori prima di procedere alle spese, e che di conseguenza il livello di errore stimato avrebbe potuto essere inferiore dell'1,8%; ritiene che il nuovo concetto di verifica della spesa nel nuovo capitolato d'oneri adottato dalla Commissione costituisca uno strumento utile per ovviare alle carenze nell'applicazione del sistema di controllo;
16.prende atto dell'approccio meno prudente applicato nel 2017 dalla DG DEVCO nella sua sesta analisi del tasso di errore residuo, in particolare per il calcolo e l'estrapolazione di errori, approccio dovuto al fatto che, nella revisione annuale 2017, è stato incluso un numero molto esiguo di controlli in loco e un esame di limitata estensione delle procedure di appalto, il che ha portato alla formulazione di una riserva limitata all'ambito delle sovvenzioni in gestione diretta (con 82,96 milioni di EUR a rischio); riconosce gli sforzi costanti compiuti sinora per ridurre il livello stimato di errore e portarlo al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %; sottolinea, tuttavia, che il conseguimento di tale obiettivo non dovrebbe portare a una visione poco chiara della regolarità e legittimità delle operazioni, che impedirebbe anche la comparabilità dei risultati su vari anni; invita tutte le parti interessate a evitare metodologie concorrenti per la valutazione dei livelli stimati di errore, al fine di presentare un quadro affidabile della situazione e di aumentare la fiducia e l'equità, sia nel lavoro di controllo svolto, sia nei sistemi generali di controllo;
Gestione dei rischi
17.ricorda che il monitoraggio periodico dei fattori ad alto rischio (esterni, finanziari e operativi) e la loro adeguata quantificazione costituiscono prerequisiti fondamentali per una buona gestione finanziaria e una spesa di qualità, ԴDzԳé per accrescere la credibilità, la sostenibilità e la reputazione degli interventi dell'Unione; incoraggia la DG DEVCO a continuare ad affinare le sue procedure in base ai rischi e ai volumi finanziari e ad adeguare le condizionalità in funzione dei diversi livelli di sviluppo, dei profili di rischio dei paesi e dei quadri di governance;
18.sottolinea la necessità di aggiornare periodicamente la mappatura o la matrice del rischio della DG DEVCO in funzione dell'emergere di nuove forme di strumenti e meccanismi di assistenza nel kit di strumenti dell'Unione, quali il finanziamento misto, i fondi fiduciari dedicati e i partenariati finanziari con altre istituzioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo;
Valutazione e informazione
19.invita la DG DEVCO a migliorare significativamente i suoi meccanismi di monitoraggio, valutazione e informativa sulla performance onde garantire che gli indicatori chiave stabiliti nel quadro dei diversi sistemi di misurazione della performance siano oggetto di un monitoraggio sistematico e che ai responsabili politici siano fornite in maniera tempestiva informazioni utili e attendibili; chiede una valutazione a lungo termine che comprenda la raccolta di dati e attività di ricerca e analisi, al fine di migliorare gli indicatori chiave; è dell'avviso che l'indebolimento del monitoraggio della performance e della valutazione dei risultati sia pregiudizievole per l'obbligo di rendiconto pubblico;
20.ritiene che si dovrebbe ricorrere più rapidamente e in modo proattivo allo strumento ROM (monitoraggio orientato ai risultati) quando si verificano o persistono situazioni critiche; sottolinea che è opportuno adottare senza indugio misure correttive e che la natura delle carenze a livello di concezione dovrebbe essere oggetto di una valutazione strutturale; sottolinea che è indispensabile fornire al Parlamento e all'autorità preposta al controllo del bilancio un'immagine chiara dell'effettiva misura in cui gli obiettivi principali dell'Unione in materia di sviluppo sono stati raggiunti;
21.ritiene che le relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna (EAMR) redatte dalle delegazioni dell'Unione siano un utile strumento di rendicontazione istituzionale che contribuisce ad accrescere l'affidabilità e a misurare la performance di ciascuna delegazione dell'Unione; prende atto della riduzione della percentuale di progetti con problemi di attuazione, passati dal 31,1% nel 2016 (980 progetti su 3151 in corso) al 23,8% nel 2017 (1059 progetti su 4444 in corso); è tuttavia preoccupato per il fatto che, nel 27% dei progetti in corso che presentano problemi di attuazione, le ragioni principali sono la capacità o la performance dei partner attuatori, percepite come modeste, lo scarso interesse e impegno delle parti interessate o il cofinanziamento insufficiente da parte dei partner, tutti fattori che dovrebbero essere individuati in una fase precoce del dialogo politico e del coordinamento tra i donatori;
Attuazione dell'aiuto allo sviluppo del FES
Valutazione dell'undicesimo FES
22.prende atto di quanto affermato nella valutazione dell'undicesimo FES, e cioè che (i) esiste il reale pericolo che il FES sia spinto a rispondere a priorità che si discostano dal suo obiettivo primario, ossia la riduzione della povertà, e che sono difficili da conciliare con i valori fondamentali del FES e rischiano di compromettere quanto fatto di buono; che (ii) nonostante le consultazioni, i pareri dei governi [e delle organizzazioni della società civile] (con talune importanti eccezioni come nella regione del Pacifico) sono stati raramente presi in considerazione per le scelte programmatiche; e che (iii) la programmazione dell'undicesimo FES ha pertanto utilizzato un approccio dall'alto verso il basso per applicare il principio della concentrazione, a scapito del principio centrale di partenariato dell'accordo di Cotonou; deplora il fatto che finora la Commissione abbia del tutto ignorato tali conclusioni; ritiene tuttavia che la costruzione della pace e la lotta contro le cause profonde della migrazione siano aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile;
23.rileva inoltre che, secondo la valutazione dell'undicesimo FES, nell'aprile 2017 quasi 500 milioni di EUR della riserva FES erano stati spesi per sostenere la DG Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione, quasi 500 milioni di EUR erano stati stanziati sotto forma di sostegno di emergenza a singoli paesi e 1,5 miliardi di EUR erano stati versati al Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa; osserva che il FES contribuisce anche al nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;
Revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno
24.si compiace del fatto che dalla valutazione emerga che gli obiettivi del FES erano in gran parte pertinenti rispetto alle priorità politiche al momento della sua elaborazione ed erano in generale rispondenti allo scopo, ԴDzԳé in linea con i valori alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e con i traguardi da essi perseguiti;
25.valuta positivamente il fatto che, nell'ultimo decennio, alcuni dei paesi interessati dai programmi geografici del FES hanno registrato progressi in termini di riduzione della povertà e di sviluppo umano ed economico; osserva che la situazione di altri paesi rimane critica; constata con soddisfazione che le priorità del FES sono allineate ai valori e agli obiettivi degli OSS;
26.sottolinea che gli interessi interni a breve termine dell'Unione non dovrebbero essere l'unico motore del suo programma di sviluppo e che i principi dell'efficacia degli aiuti dovrebbero essere pienamente applicati a tutte le forme di cooperazione allo sviluppo;
27.invita la DG DEVCO a prendere in considerazione i punti seguenti per la gestione del FES, al fine di garantirne l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto:
–
illustrare meglio la complementarità dei finanziamenti FES, la coerenza del ventaglio di strumenti dell'Unione e le sinergie con altri strumenti di aiuto esterno;
–
garantire il massimo livello di regolarità e rendiconto quanto ai risultati delle azioni finanziate dal FES;
–
spiegare meglio l'impalcatura logica alla base degli interventi della Commissione, in particolare per conferire maggiore visibilità agli effetti previsti a lungo termine o alla sostenibilità delle operazioni finanziate dal FES;
–
includere nella prossima relazione annuale di attività una valutazione strutturata dell'impatto delle attività dell'undicesimo FES, con un'attenzione particolare per i diritti umani e per i risultati ambientali conseguiti;
–
valutare se sia tuttora necessario un approccio più sistematico alla comunicazione delle attività finanziate dall'Unione europea, per accrescere la visibilità dell'Unione e rafforzare la trasparenza e la responsabilità lungo la catena di finanziamento;
–
migliorare lo spirito di partenariato attraverso l'istituzione di una titolarità democratica del programma e della sua attuazione, garantendo nel contempo il rispetto dei valori e dei principi fondamentali del FES;
28.ritiene essenziale, nel caso dei progetti infrastrutturali finanziati tramite il FES, la realizzazione di una valutazione ex-ante indipendente che tenga conto dell'impatto sociale e ambientale dei progetti, ԴDzԳé del loro valore aggiunto; è dell'avviso che le decisioni di finanziamento dovrebbero essere accompagnate su un'adeguata analisi costi-benefici e che dovrebbero essere finanziati progetti la cui realizzazione sia sostenibile dal punto di vista ambientale, finanziario e sociale;
29.sottolinea le conclusioni estremamente negative della Corte sui partenariati pubblico-privato ("PPP")(27) e la raccomandazione della Corte "di non promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai PPP" all'interno dell'Unione; invita la Commissione a tenere pienamente conto di tale raccomandazione per quanto riguarda i PPP nei paesi in via di sviluppo, dove il contesto per un'attuazione efficace dei PPP è ancora più difficile che all'interno dell'Unione;
30.esprime profonda preoccupazione per il fatto che nel 2016, nel 2017 e nel 2018 la fame nel mondo è aumentata e che attualmente più di 820 milioni di persone soffrono di malnutrizione cronica, mentre la quota di aiuto pubblico allo sviluppo fornito dall'Unione e dai suoi Stati membri per la sicurezza alimentare e nutrizionale è nel frattempo diminuita, passando dall'8% circa nel 2014 al 6% nel 2016, e gli impegni di bilancio in materia di sicurezza alimentare a titolo degli strumenti gestiti dalla Commissione hanno subito un calo significativo nel 2017;
31.ribadisce le sue forti riserve in merito al fatto che, pur in mancanza di solidi elementi attestanti riforme o miglioramenti relativamente alla situazione dei diritti umani in Eritrea, nel 2017 la Commissione e il comitato del FES hanno rispettivamente presentato e adottato un programma indicativo nazionale per l'Eritrea e un programma d'azione annuale; rammenta l'impegno assunto dalla Commissione e dall'alto rappresentante di informare regolarmente il Parlamento al riguardo;
32.chiede l'adozione di un approccio allo sviluppo basato su incentivi mediante l'introduzione del principio "più progressi, più aiuti", sul modello della politica europea di vicinato; ritiene che maggiore e più rapido è il progresso di un paese sulla via delle riforme interne per la costruzione e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, maggiori dovrebbero essere gli aiuti che esso riceve dall'Unione;
33.sottolinea l'importanza di aumentare l'assegnazione di fondi volti a sostenere la buona governance, la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo al fine di promuovere istituzioni responsabili e trasparenti, sostenere lo sviluppo di capacità e favorire un processo decisionale partecipativo e l'accesso pubblico alle informazioni;
34.prende atto del cambiamento nelle modalità di aiuto, con il passaggio dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, segnatamente attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, e invita il Consiglio, la Commissione e la BEI ad adottare un accordo interistituzionale con il Parlamento sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare sulla base dei principi politici enunciati nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;
35.rinnova con forza l'appello rivolto al Consiglio e agli Stati membri affinché procedano all'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione, allo scopo di rafforzare il controllo democratico; accoglie con favore l'impegno della Commissione a rispettare la richiesta ricorrente del Parlamento di integrare il FES nel bilancio dell'Unione; chiede che la Commissione informi il Parlamento in merito allo stato di avanzamento delle discussioni relative alla sostituzione dell'accordo di Cotonou dopo il 2020;
36.accoglie con favore il processo di negoziazione di un accordo post-Cotonou al fine di mantenere il quadro ACP-UE;
Il FES e la gestione del nuovo nesso
37.riconosce che il FES è sottoposto a forti pressioni e deve far fronte a un numero crescente di esigenze politiche, quali la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, che è difficile allineare ai valori fondamentali del FES e ai principi della politica di sviluppo e di cooperazione dell'Unione, ossia l'eliminazione della povertà di cui all'articolo 208 TFUE; osserva che la gestione del nuovo nesso mette a rischio l'equilibrio globale della politica di sviluppo;
38.rileva che la gestione del nuovo nesso mette in gioco l'equilibrio globale della politica di sviluppo; è del parere che le risposte di emergenza al susseguirsi di situazioni di crisi dovrebbero seguire un approccio olistico; ricorda che il rispetto del principio della coerenza delle politiche è di fondamentale importanza per la stabilità dei paesi che beneficiano dell'aiuto allo sviluppo europeo;
Gestione degli strumenti finanziari esterni al bilancio (contributi del FES ai fondi fiduciari dell'Unione)
39.prende atto del fatto che gli impegni totali assunti nell'ambito dei fondi fiduciari dell'Unione ammontano finora a 4,09 miliardi di EUR e che la quota principale proviene dal FES, con 3 miliardi di EUR, mentre 442,7milioni di EUR provengono dagli Stati membri e da altri donatori; prende atto degli impegni dell'ordine di quasi 240 milioni di EUR per il fondo fiduciario Bekou nel 2017, con 113 milioni di EUR a titolo del FES e 65,9 milioni di EUR provenienti dagli Stati membri e da altri donatori;
40.ricorda le principali conclusioni della relazione speciale della Corte sul fondo fiduciario Bekou, tra cui il fatto che l'istituzione del fondo è stata appropriata per il contesto della Repubblica centrafricana e ha prodotto effetti positivi; sottolinea che tale valutazione ha trovato ampia conferma in quanto constatato dalla missione, nel febbraio 2018, di una delegazione ad hoc della commissione per lo sviluppo in Repubblica centrafricana, dal momento che la commissione ha concluso che il fondo è in grado di rispondere in maniera adeguata ad esigenze che spaziano dalla riabilitazione alla garanzia dei mezzi di sussistenza, fino allo sviluppo a lungo termine; ricorda che il fondo è stato istituito come fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per una durata di 60 mesi, fino a luglio del 2019, e che una sua proroga, che pur sembra utile, richiede l'accordo del Parlamento;
41.sottolinea il rischio di un allontanamento dai classici obiettivi di sviluppo, come l'eliminazione della povertà, ma riconosce nel contempo alcune delle potenzialità di tali strumenti, come un'accelerazione nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo o una risposta rapida alle crisi internazionali;
42.prende atto dei risultati conseguiti dal Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa (EUTF); ricorda tuttavia che i finanziamenti dell'EUTF che provengono dalle linee di bilancio destinate allo sviluppo non devono essere utilizzati per misure di sicurezza che minano i diritti dei migranti; rammenta che l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile devono essere gli obiettivi principali dell'azione dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo; evidenzia che i progetti dell'EUTF devono porre i diritti umani al centro della programmazione e contribuire alla realizzazione dei diritti umani nei paesi interessati; raccomanda vivamente di promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nei programmi dell'EUTF, come pure la protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e le persone con disabilità;
43.prende atto delle numerose preoccupazioni espresse dalla Corte(28) e dagli autori della valutazione intermedia dell'undicesimo FES in merito all'attuazione dell'EUTF:
–
per quanto riguarda l'attuazione dei progetti l'EUTF ha avuto un'influenza solo limitata sull'accelerazione del processo, rispetto agli aiuti allo sviluppo tradizionali;
–
esistono preoccupazioni in merito all'efficacia e alla sostenibilità probabili dei progetti dell'EUTF e alla capacità dell'Unione di monitorare da vicino la loro attuazione;
–
le finestre Africa settentrionale e Corno d'Africa non dispongono di criteri documentati per la selezione delle proposte di progetti;
–
si registrano gravi lacune in termini di misurazione della performance;
–
non esiste un quadro specifico per la valutazione dei rischi;
ritiene, alla luce di tali conclusioni, che il valore aggiunto dell'EUTF sia estremamente discutibile;
44.reputa che nella governance operativa e nell'elaborazione delle politiche dovrebbero essere garantiti in misura sufficiente la titolarità locale e il coinvolgimento dei partner, per evitare un modus operandi troppo centralizzato con un ruolo preminente dei donatori, e che nel contempo vada sistematicamente rispettato il principio della gestione basata sui risultati;
45.sottolinea tuttavia la necessità di prestare la dovuta attenzione alla questione sistemica del coordinamento dei donatori, del monitoraggio e della valutazione secondo un approccio più strutturato, al fine di ottenere garanzie sull'efficacia dei fondi fiduciari;
Sostegno al bilancio dei paesi partner
46.constata che nel 2017 il sostegno al bilancio finanziato dal FES è ammontato a 860,2 milioni di EUR, 703,1 milioni dei quali erano nuovi impegni (relativi a 54 paesi e corrispondenti a 102 contratti di sostegno al bilancio); osserva che per i PTOM nel 2017 sono stati erogati a titolo del FES 57,7 milioni di EUR (per 11 paesi e 15 contratti di sostegno al bilancio); rileva che nel 2017 la DG DEVCO ha sospeso il sostegno al bilancio in due paesi ACP a causa, rispettivamente, della mancanza di progressi nella gestione delle finanze pubbliche e della mancanza di una politica macroeconomica orientata alla stabilità e di trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche;
47.invita la Commissione a garantire la coerenza, per quanto riguarda i termini e le condizioni per l'utilizzo del sostegno al bilancio da fornire ai paesi terzi, tra il disposto dell'articolo 236 del regolamento finanziario generale (RFG) e quello dell'articolo 36 del regolamento finanziario proposto applicabile all'undicesimo FES; osserva che il regolamento finanziario proposto per l'undicesimo FES comprende disposizioni che non sono incluse nel regolamento finanziario generale, in particolare la disposizione in base alla quale il sostegno al bilancio mira a rafforzare il partenariato contrattuale tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere, tra l'altro, una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà, aspetto, quest'ultimo, che potrebbe essere fonte di difficoltà nell'applicazione delle norme FES;
48.invita la Commissione ad approfondire e chiarire ulteriormente l'esatta portata e il significato del margine di flessibilità o di interpretazione di cui essa dispone nel valutare se siano state soddisfatte le condizioni generali di ammissibilità per l'erogazione di pagamenti a un paese partner, in relazione ai cosiddetti principi di differenziazione e di approccio dinamico all'ammissibilità; è preoccupato per l'utilizzo finale dei fondi trasferiti e per la mancanza di tracciabilità quando i fondi dell'Unione confluiscono nelle risorse di bilancio del paese partner;
49.ritiene che il sostegno al bilancio dovrebbe contribuire alla soluzione di problemi specifici a livello settoriale, ed essere integrato, se necessario, dalla pertinente assistenza tecnica;
50.resta preoccupato per l'utilizzo finale dei fondi trasferiti e per la loro possibile mancanza di tracciabilità nel caso di una gestione debole, instabile e deteriorata delle finanze pubbliche; richiama l'attenzione sulla necessità di sostenere la lotta contro la frode e la corruzione in tutti i settori pubblici contemplati dalla strategia di cooperazione dell'Unione; sottolinea che il rischio che le risorse siano deviate resta elevato e che sono i settori in cui vengono gestiti i fondi pubblici quelli in cui sono possibili corruzione e frodi;
51.esorta la Commissione a definire e a valutare più chiaramente, caso per caso, i risultati da raggiungere in materia di sviluppo, e soprattutto a potenziare i meccanismi di controllo per quanto riguarda la condotta degli Stati beneficiari in relazione alla corruzione, al rispetto dei diritti umani, allo Stato di diritto e alla democrazia; esprime profonda preoccupazione per il potenziale utilizzo del sostegno al bilancio nei paesi privi di un controllo democratico, a causa dell'assenza di una democrazia parlamentare funzionante o di libertà per la società civile e per i media, o a causa dell'inadeguatezza degli organismi di vigilanza;
52.accoglie con favore l'approccio reattivo e coerente seguito dalla Commissione nel sospendere il sostegno al bilancio in due paesi, nel 2017 e nel 2018, dal momento che i criteri di ammissibilità non erano più soddisfatti; ritiene che la Commissione debba mantenere un dialogo costruttivo con tali paesi e offrire la possibilità di riprendere il sostegno al bilancio qualora essi attuino le riforme necessarie, previste nel programma di sostegno al bilancio;
53.sottolinea che occorre rafforzare opportuni strumenti di monitoraggio per valutare il modo in cui il sostegno al bilancio ha contribuito al miglioramento della mobilitazione delle entrate interne e alle riforme collegate; invita la Commissione a fornire informazioni regolari, nelle sue relazioni sul sostegno al bilancio, circa il ricorso ai contratti di sostegno al bilancio ai fini della mobilitazione delle entrate interne; ribadisce, tuttavia, che occorre monitorare rigorosamente i rischi connessi all'elusione fiscale, all'evasione fiscale e ai flussi finanziari illeciti;
Cooperazione con organizzazioni internazionali
54.osserva che i pagamenti FES a favore di progetti finanziati da più donatori e attuati da organizzazioni internazionali sono ammontati, nel 2017, a 812 milioni di EUR;
55.rileva che nel 2017 la Commissione ha concluso contratti con agenzie delle Nazioni Unite per un valore di oltre 411 milioni diEUR di contributi a titolo del FES, di cui i principali beneficiari sono il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (166,33 milioni diEUR), la FAO (152,86 milioni diEUR) e l'Unicef (98,44 milioni di EUR), ed ha altresì concluso contratti con la Banca mondiale per un valore di 92 milioni diEUR;
56.constata che la DG DEVCO non monitora sistematicamente la performance operativa delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e gli aspetti principali delle operazioni di finanziamento misto; invita la DG DEVCO a far sì che la qualità, l'adeguatezza e la tempestività delle relazioni presentate dalle IFI registrino miglioramenti; incoraggia le istituzioni internazionali, in particolare nel caso delle iniziative cofinanziate e di quelle finanziate da più donatori, a ravvicinare i loro quadri di gestione dei risultati a quelli dell'Unione;
57.ribadisce la necessità di garantire piena trasparenza e pieno accesso, in conformità della normativa vigente dell'Unione, ai dati relativi ai progetti attuati dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile, ԴDzԳé di prevedere norme chiare in materia di controllo e monitoraggio;
58.si compiace delle raccomandazioni della Corte dei conti europea volte a migliorare la trasparenza dei fondi dell'Unione attuati dalle organizzazioni non governative (ONG) pubblicate nella relazione speciale n.35/2018, in cui si raccomanda tra l'altro alla Commissione di migliorare l'affidabilità delle informazioni sulle ONG nel suo sistema contabile ԴDzԳé di migliorare le informazioni raccolte sui fondi attuati dalle ONG; invita pertanto la Commissione a dar seguito a tali proposte prima della fine dell'attuale mandato;
Fondo per la pace in Africa
59.si rammarica del fatto che nella revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno non sia rientrato il Fondo per la pace in Africa (APF), che dal 2011 non è stato peraltro valutato in modo adeguato;
60.invita la DG DEVCO, in linea con la riserva da essa espressa in merito alla gestione del Fondo per la pace in Africa, mantenuta nella sua relazione annuale di attività per il 2017, a verificare rigorosamente che le misure correttive introdotte per attenuare i rischi finanziari e il rischio di pagamenti irregolari e illegali siano effettivamente attuate; rinnova il proprio invito alla Commissione affinché continui a impegnarsi, nell'ambito dell'esercizio di valutazione per pilastro, per rafforzare il sistema di controllo della gestione e del monitoraggio operativo dell'APF, allo scopo di proteggere il FES da spese illegittime e irregolari;
61.richiama l'attenzione sulle seguenti conclusioni negative della Corte relativamente al sostegno fornito dall'Unione per la sicurezza in Africa, spesso finanziato attraverso il FES:
–
il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali è stato lento e sussistono gravi preoccupazioni quanto alla titolarità e alla sostenibilità(29);
–
il sostegno dell'Unione all'architettura africana di pace e di sicurezza (APSA) ha avuto un impatto modesto(30);
evidenzia inoltre che vi è il serio rischio che il sostegno fornito dall'Unione attraverso lo strumento per la pace in Africa ai soldati burundesi partecipanti alla missione AMISOM possa finanziare indirettamente il regime burundese, soggetto a sanzioni dell'Unione; ricorda che per anni la DGDEVCO ha espresso riserve riguardo alla sua spesa per il sostegno allo strumento per la pace in Africa;
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
62.prende atto del recente varo di questo nuovo strumento di investimento, nell'ambito del piano per gli investimenti esterni, allo scopo di fornire ulteriore capacità di leva attraendo investimenti del settore privato in partenariati di sviluppo; ritiene che occorra prestare la dovuta attenzione alla sua addizionalità, ma anche ai criteri applicati nella sua gestione, onde evitare qualsiasi sviamento dei finanziamenti per lo sviluppo a favore di investitori o interessi privati o a fini di lucro;
Il Fondo investimenti ACP della BEI
63.riconosce le priorità della BEI nei paesi ACP, segnatamente sostegno agli obiettivi di sviluppo sostenibile, azione per il clima, diplomazia economica europea e resilienza; osserva che nel 2017 sono stati avviati 39 progetti nel quadro del Fondo investimenti ACP per un importo complessivo di 1,5 miliardi di EUR, di cui 549 milioni di EUR destinati allo sviluppo del settore privato locale e 952 milioni di EUR per le infrastrutture sociali ed economiche;
64.rammenta l'importanza di svolgere accurate valutazioni ex-ante ed ex-post per accertarsi che i progetti siano sostenibili e che garantiranno un reale valore aggiunto sul piano economico, sociale e ambientale; ribadisce che non dovrebbe essere accordato alcun tipo di sostegno a progetti riguardanti tecnologie altamente inquinanti;
65.chiede che, in sede di identificazione e selezione, i potenziali attori e intermediari locali siano sottoposti a un accurato esame; invita la BEI ad assicurare che le comunità locali e i cittadini interessati dalle sue operazioni siano opportunamente consultati e abbiano accesso a un meccanismo di reclamo che sia indipendente ed efficiente;
66.chiede che il programma "Erasmus per giovani imprenditori" sia esteso oltre l'Europa, in particolare ai paesi in via di sviluppo, e che siano nel contempo predisposti i mezzi finanziari necessari;
67.sottolinea la grande importanza di sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese e chiede, in particolare, che siano messe in atto soluzioni locali per un migliore accesso ai finanziamenti, rafforzando ulteriormente il sistema di microcredito e di garanzia;
68.riconosce che nessun paese si è mai sviluppato senza allacciare nuove relazioni commerciali con i paesi vicini e con il resto del mondo; incoraggia altresì il finanziamento di aiuti al commercio per consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare in misura molto maggiore, in futuro, alle catene del valore globali; sottolinea, in tale contesto, l'importanza crescente della connettività digitale al fine di conseguire una distribuzione più equilibrata dei benefici della globalizzazione, a favore dei paesi in via di sviluppo;
69.sottolinea l'importanza dell'erogazione di acqua pulita e della costruzione di impianti supplementari di smaltimento delle acque reflue;
70.richiama l'attenzione sulla portata e sulle implicazioni della povertà energetica nei paesi in via di sviluppo e sul forte coinvolgimento dell'Unione negli sforzi intesi a ridurre la povertà; sottolinea che per ridurre la povertà energetica occorrono sforzi importanti e concertati da parte dei governi e delle parti interessate nei paesi colpiti.
Relazione speciale n.15/2018: "Il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali: i progressi sono solo lenti e limitati".
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione I – Parlamento europeo ()
–vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2017, sezione I – Parlamento europeo(3),
–vista la relazione annuale del revisore interno per l'esercizio 2017,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(4),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(7), in particolare gli articoli 260, 261 e 262,
–vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 sulle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(8), in particolare l'articolo 22,
–visti l'articolo 94, l'articolo 98, paragrafo 3, e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2019),
A.considerando che il Presidente ha adottato i conti del Parlamento relativi all'esercizio 2017 il 4 luglio 2018;
B.considerando che il 6 luglio 2018 il Segretario generale, in quanto principale ordinatore delegato, ha certificato con ragionevole certezza che le risorse destinate al bilancio del Parlamento sono state utilizzate per gli scopi previsti, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, e che le procedure di controllo poste in essere offrono le necessarie garanzie di legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
C.considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, nella sua valutazione specifica delle spese amministrative e di altra natura del 2017, di non aver riscontrato carenze gravi nelle relazioni annuali di attività esaminate delle istituzioni e degli organismi, richieste dal regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046;
D.considerando che l'articolo 262, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n.2018/1046 esige che tutte le istituzioni adottino ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento;
1.concede il discarico al Presidente per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2017
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serieL).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione I – Parlamento europeo ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione I – Parlamento europeo,
–visti l'articolo 94, l'articolo 98, paragrafo 3, e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2019),
A.considerando che, nella sua certificazione dei conti definitivi, il contabile del Parlamento europeo (in appresso "del Parlamento") ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, un'immagine fedele della situazione finanziaria, dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa del Parlamento;
B.considerando che, conformemente alla procedura abituale, sono state inviate all'amministrazione del Parlamento 161 domande e che la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha ricevuto e discusso pubblicamente le relative risposte scritte in presenza del Vicepresidente competente per il bilancio, del Segretario generale e del Revisore interno;
C.considerando che sussistono sempre margini di miglioramento in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella gestione delle finanze pubbliche e che il controllo è necessario per garantire che i responsabili politici e l'amministrazione del Parlamento rispondano del proprio operato ai cittadini dell'Unione;
Gestione finanziaria e di bilancio del Parlamento
1.constata che gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2017 ammontavano in totale a 1909590000EUR, pari al 19,25% della rubrica5 del quadro finanziario pluriennale (QFP)(9), accantonati per le spese amministrative di tutte le istituzioni dell'Unione per il 2017, un importo che rappresenta una crescita del 3,9% rispetto al bilancio del 2016 (1838613983EUR); sottolinea che tale crescita è alquanto superiore al tasso di inflazione belga nel 2017, attestatosi sul 2,65%;
2.rileva che l'importo totale delle entrate contabilizzate al 31 dicembre 2017 ammontava a 206991865EUR (rispetto ai 183381513EUR del 2016), di cui 50052674EUR di entrate con destinazione specifica (rispetto ai 30589787EUR del 2016);
3.sottolinea che quattro capitoli rappresentavano da soli il 69,5% della totalità degli impegni: capitolo 10 (Membri dell'Istituzione), capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei), capitolo 20 (Immobili e spese accessorie) e capitolo 42 (Spese relative agli assistenti parlamentari), il che indica l'elevato livello di rigidità che caratterizza la maggior parte delle spese dell'Istituzione; sottolinea che la maggior parte del proprio bilancio è per lo più di natura amministrativa e non operativa, un fatto di cui occorre tenere conto;
4.prende atto delle cifre in base alle quali sono stati chiusi i conti dell'Istituzione per l'esercizio 2017, vale a dire:
a)Stanziamenti disponibili (EUR)
stanziamenti per il 2017
1909590000
riporti non automatici dall'esercizio 2016
---
riporti automatici dall'esercizio 2016
285312645
stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2017
50052674
riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2016
39595290
Totale
2284550609
b)Utilizzo degli stanziamenti durante l'esercizio 2017 (EUR)
impegni
2209881836
pagamenti effettuati
1904053540
stanziamenti riportati automaticamente, compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica
329655011
stanziamenti riportati non automaticamente
337227783
stanziamenti annullati
39823600
c)Entrate di bilancio (EUR)
riscosse nel 2017
206991865
d)Bilancio finanziario totale al 31 dicembre 2017 (EUR)
1628445094
5.sottolinea che è stato impegnato il 99% degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio, pari a 1889574057 EUR, con un tasso di annullamento dell'1%; rileva con soddisfazione che, come negli esercizi precedenti, è stato raggiunto un livello molto elevato di esecuzione del bilancio; rileva che i pagamenti sono ammontati a 1599788767 EUR, con un conseguente tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell'84,7%, pari a crescita dello 0,3% rispetto all'esercizio precedente;
6.sottolinea che gli stanziamenti annullati per l'esercizio 2017, pari a 17451943 EUR, hanno interessato principalmente le retribuzioni e altri diritti, come pure le spese per gli immobili;
7.rileva che nell'esercizio 2017 sono stati approvati sette storni a norma degli articoli 27 e 46 del regolamento finanziario, per un importo pari a 57 402 860 EUR ovvero il 3,01 % degli stanziamenti definitivi; osserva che la maggior parte degli storni riguardava la politica immobiliare dell'Istituzione e, in particolare, per contribuire al finanziamento dei canoni enfiteutici annui per il progetto immobiliare Konrad Adenauer;
8.sottolinea che gli "storni di recupero" costituiscono un allentamento del principio di specializzazione del bilancio e contravvengono pertanto di proposito al principio di verità del bilancio; chiede che gli stanziamenti destinati al finanziamento degli edifici, in particolare del Konrad Adenauer, siano iscritti nel progetto di bilancio annuale e sottoposti all'approvazione delle autorità di bilancio; ritiene che il livello dello storno "di recupero" continui ad essere alquanto elevato; esprime la convinzione che una migliore gestione di bilancio dovrebbe ridurre tali storni al minimo necessario; insiste affinché la politica immobiliare del Parlamento sia definita con sufficiente chiarezza nel quadro della strategia di bilancio; condanna fermamente gli storni spesso dell'ultim'ora volti a finanziare la politica immobiliare dell'Istituzione; chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza di fornire alla commissione per i bilanci tutti i documenti, i piani e i contratti relativi alla politica immobiliare;
9.insiste sulla necessità di riporti in relazione ai grandi progetti edilizi o infrastrutturali, nonostante la natura annuale del bilancio;
Pareri della Corte dei conti sull'affidabilità dei conti del 2017 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti
10.ricorda che la Corte dei conti (in appresso "la Corte") svolge una valutazione specifica delle spese amministrative e di altra natura nel quadro di un unico blocco di politiche per tutte le istituzioni europee; sottolinea che tra le spese amministrative e le spese correlate rientrano quelle relative alle risorse umane (stipendi, indennità e pensioni), che rappresentano circa il 60% del totale delle spese amministrative, ԴDzԳé le spese per gli immobili, le attrezzature, l'energia, le comunicazioni e l'informatica;
11.rileva che, nel complesso, dagli elementi probatori degli audit svolti risulta che la spesa relativa alla rubrica "Amministrazione" non è inficiata da un tasso di errore rilevante; rileva altresì che, sulla base dei nove errori quantificati, il tasso di errore stimato per la rubrica 5 "Amministrazione" del quadro finanziario pluriennale è pari allo 0,5% (il che rappresenta un aumento rispetto allo 0,2% del 2016);
12.prende atto delle risultanze specifiche che lo riguardano, contenute nella relazione annuale della Corte per il 2017; constata con profonda inquietudine che, delle otto operazioni del Parlamento esaminate, la Corte ha riscontrato carenze in addirittura tre operazioni relative alle procedure di appalto – vale a dire la conformità con i criteri di selezione dei contratti, la piena conformità con il contratto quadro e il criterio di selezione di un'agenzia di viaggi – ԴDzԳé in una relativa al rimborso delle spese dei gruppi di visitatori;
13.prende atto delle risposte fornite dall'Istituzione nella procedura in contraddittorio con la Corte; chiede alla Corte di tenere informata la commissione competente in merito all'attuazione delle sue raccomandazioni;
Relazione annuale del Revisore interno
14.osserva che, nella riunione 26 novembre 2018 tra la commissione competente e il Revisore interno, quest'ultimo ha presentato la sua relazione annuale indicando di aver adottato, nel 2017, relazioni di audit sui seguenti argomenti:
–
follow-up delle azioni aperte facenti seguito alle relazioni di audit interno – fasi I e II – del 2017;
–
nomenclatura di bilancio riveduta per la Direzione generale della Comunicazione (DG COMM);
–
organizzazione degli inviti ai giornalisti da parte della DG COMM;
–
appalto ed esecuzione dei contratti nel settore della traduzione esterna;
–
politica di acquisto di abbonamenti per la biblioteca — Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS);
–
diritti individuali a norma dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;
–
attività informatiche decentrate;
15.ricorda che la relazione annuale di attività costituisce un elemento della struttura di governance del Parlamento; accoglie con favore e sostiene le azioni elencate in appresso concordate dal Revisore interno con le DDGG responsabili:
–
per quanto riguarda l'audit dell'organizzazione degli inviti ai giornalisti da parte della DGCOMM, potenziare il quadro di gestione e di controllo, garantendo che i rimborsi ai giornalisti siano allineati ai costi effettivamente sostenuti (ad esempio, verifica dei luoghi di partenza e di arrivo dei viaggio); affrontare il problema delle deviazioni sistematiche dalle norme che disciplinano gli inviti; rendere obbligatori i pagamenti tramite bonifico bancario per i rimborsi ai giornalisti, anche per i viaggi a Strasburgo e misure per guidare il processo di selezione e valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della procedura di invito;
–
per quanto riguarda gli audit dei diritti individuali a norma dello Statuto dei funzionari, migliorare l'ambiente di controllo e la metodologia dei controlli, le procedure specifiche di gestione e di controllo che disciplinano il diritto all'indennità di dislocazione e alle indennità giornaliere (ad esempio, applicazione coerente delle norme) e le procedure specifiche inerenti alle indennità forfettarie annuali di viaggio;
–
per quanto riguarda l'audit degli appalti e dell'esecuzione dei contratti nel settore della traduzione esterna, anche nell'organizzazione della procedura di appalto, richieste di informazioni supplementari più tempestive e una migliore valutazione, che renda più rigorosi i criteri di aggiudicazione per la qualità nelle future procedure di appalto, incoraggi le imprese esterne a migliorare la qualità della traduzione, anche mediante una verifica ex post ampliata, e accresca l'attendibilità del calcolo dei costi effettivi totali della traduzione esterna, in particolare tenendo conto del fatto che circa un terzo delle pagine tradotte è effettuato da traduttori esterni e che tale percentuale è assai probabilmente destinata a crescere;
–
per quanto riguarda l'audit delle attività informatiche decentrate e al fine di fruire pienamente dei vantaggi, potenziare il monitoraggio del bilancio destinato alle iniziative in materia di tecnologie dell'informazione della comunicazione (TIC) così come coordinate nell'ambito dei programmi informatici, non limitandosi a notificare determinate fasi di un progetto, ma tracciando un quadro d'assieme; maggiori garanzie del fatto che le iniziative nel settore delle TIC sono attuate in tempo utile, per le finalità previste, nella qualità richiesta e nel rispetto dei fondi stanziati; migliorare il controllo e la convalida, da parte delle unità decentrate, delle nuove versioni di software e dei relativi processi di gestione dei problemi; passare gradualmente da contratti T&M (time and means contracts) a contratti basati su risultati tangibili;
16.rileva che il processo di follow-up per il 2017 ha comportato la chiusura di 34 delle 71 azioni aperte e che nello stesso anno è stato possibile continuare a ridurre gradualmente il profilo di rischio delle azioni giunte a scadenza; rileva, in particolare, che il numero di azioni aperte riguardanti rischi significativi è sceso da 26 a 11 e che non risultavano più azioni aperte nella categoria di rischio più elevata (rischio "critico"); sottolinea che le azioni aperte recentemente aggiunte per l'esercizio 2017 non dovrebbero mettere in ombra i miglioramenti realizzati con la chiusura delle azioni aperte;
Seguito dato alla risoluzione sul discarico 2016
17.prende atto delle risposte scritte alla risoluzione sul discarico per l'esercizio 2016, pervenute alla commissione CONT il 17 settembre 2018, della presentazione del Segretario generale relativa alle diverse domande e richieste contenute in detta risoluzione, come pure dello scambio di opinioni con i deputati che ne è seguito;
18.deplora che non sia stato dato seguito a nessuna delle raccomandazioni formulate nella risoluzione sul discarico per l'esercizio 2016 e che il documento sul seguito riservato al discarico non fornisca alcuna motivazione al riguardo; insiste sull'importanza di affrontare più spesso con il Segretario generale, in seno alla CONT, le questioni relative al bilancio del Parlamento e alla sua esecuzione;
Discarico al Parlamento per l'esercizio 2017
19.prende atto dello scambio di opinioni tra il Vicepresidente competente per il bilancio, il Segretario generale e la commissione CONT, alla presenza del Revisore interno, tenutosi il 26 novembre 2018 nel contesto del discarico al Parlamento per l'esercizio 2017;
20.osserva che la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea ha avuto un impatto considerevole sui diversi servizi dell'Istituzione, in particolare per quanto riguarda le commissioni, le unità di ricerca e i servizi orizzontali; rileva che i propri servizi hanno preparato del materiale analitico, basato su un lavoro d'indagine, per valutare l'incidenza del recesso sugli ambiti di intervento e sulla legislazione nei rispettivi settori; il materiale analitico in questione è disponibile sul proprio sito web;
21.osserva che sono interessati dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea sei agenti temporanei del Segretariato generale, 41 agenti temporanei dei gruppi politici e della segreteria dei deputati non iscritti ԴDzԳé 30 agenti contrattuali ; è consapevole che la loro situazione è valutata su base individuale; accoglie con favore la garanzia del Segretario generale che non sarà negata nessuna proroga del contratto di impiego a motivo della sola nazionalità; invita il Segretario generale a soppesare attentamente il ruolo potenziale di conflitti d'interesse durante il delicato momento dell'eventuale periodo di transizione e dell'eventuale recesso disordinato del Regno Unito dall'Unione europea;
22.accoglie con favore l'assistenza fornita dal proprio Servizio giuridico nell'elaborazione di orientamenti destinati agli operatori finanziari che si occupano di questioni contrattuali connesse alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e alla redazione di clausole da includere nei documenti di gara e contrattuali relativi alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea;
23.richiama l'attenzione sull'obiettivo di riduzione annuale del personale del 5%, che nel 2017 ha costretto l'Istituzione a eliminare 60 posti amministrativi dal proprio organigramma; ricorda che l'accordo politico che ha raggiunto con il Consiglio sul bilancio 2016, che introduceva un nuovo parametro per la riduzione del proprio personale e ne prorogava fino al 2019 il periodo di applicazione, ha conservato l'esenzione dei gruppi politici da tale esercizio; deplora, tuttavia, che le autorità di bilancio abbiano imposto un ulteriore taglio di 76 posti dall'amministrazione del Parlamento nel 2017 per compensare l'aumento di 76 posti per i gruppi politici; teme che questa significativa riduzione possa incidere negativamente sul lavoro dell'Istituzione e comporti una mole eccessiva di lavoro per i funzionari ancora in servizio e un trasferimento di competenze verso gli uffici dei deputati;
24.invita il Segretario generale e tutte le DDGG competenti a collaborare al fine di tracciare un quadro completo delle riduzioni dell'organico attuate a partire dal 2014, compresi i trasferimenti del personale dall'amministrazione ai gruppi politici e tra istituzioni; sottolinea che tale prassi della rotazione del personale solleva la questione dell'adeguatezza della descrizione delle mansioni; teme vivamente che l'eccessiva riduzione dell'organico comporti un ulteriore onere amministrativo per i deputati e gli assistenti parlamentari accreditati (APA), il che va a scapito dell'effettiva attività legislativa che questi dovrebbero svolgere;
25.sottolinea che l'abbandono dei supporti cartacei e un corretto uso della tecnologia digitale, quali la firma digitale, la verifica in due fasi e i fascicoli elettronici, anche per i fascicoli dell'Aula, ridurrebbero gli oneri amministrativi per tutti i soggetti interessati e contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi di riduzione della carta del Parlamento; richiama l'attenzione sulla realtà delle commissioni parlamentari "senza carta", in cui di fatto il compito di stampare l'intera documentazione è passato dalle segreterie delle commissioni agli uffici dei deputati;
26.constata che i rimborsi relativi ad alcune missioni sono soggetti a ingenti ritardi e propone di trovare soluzioni volte a garantire che le missioni siano rimborsate entro tempi ragionevoli;
27.rinnova l'invito alla Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza a riconsiderare la possibilità per gli APA, in subordine a determinate condizioni da stabilire, di accompagnare i deputati nelle missioni e nelle delegazioni ufficiali del Parlamento, come già chiesto da numerosi deputati; invita il Segretario generale a esaminare le incidenze di bilancio, ԴDzԳé l'organizzazione e la logistica di tali missioni;
28.ribadisce la preoccupazione per la presunta prassi secondo cui i deputati obbligano gli APA a effettuare missioni, in particolare a Strasburgo, senza ordini di missione e senza rimborso delle spese di missione se non addirittura delle spese di viaggio; ritiene che tale prassi dia adito a possibili abusi in quanto, in assenza di un ordine di missione, gli APA devono sostenere personalmente le spese e non sono coperti dall'assicurazione sul posto di lavoro; invita il Segretario generale a svolgere indagini su questa presunta prassi e a riferire in merito entro la fine dell'anno;
29.rileva che le norme rivedute a disciplina del pagamento dei contributi finanziari per i gruppi di visitatori patrocinati sono entrate in vigore il 1º gennaio 2017; invita il Segretario generale a fornire senza indugio la valutazione di tali norme; manifesta estrema inquietudine per i recenti casi di uso improprio di fondi; è fermamente convinto della necessità di rivedere quanto prima le norme che disciplinano il pagamento dei contributi finanziari, onde evitare che i deputati possano realizzare utili; invita l'Ufficio di presidenza a generalizzare il rimborso basato sulle fatture per i gruppi di visitatori; ricorda la propria richiesta di eliminare la possibilità di nomina degli APA alla guida di un gruppo; rinnova la propria richiesta di eliminare la possibilità di nomina degli APA alla guida di un gruppo;
30.chiede una revisione del sistema per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio dei gruppi di visitatori patrocinati dai deputati, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione e di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto più ecologici, visto che l'attuale sistema, basato sul calcolo chilometrico, non tiene conto dell'isolamento e degli ostacoli naturali di alcune zone geografiche dell'Unione e non copre le spese di viaggio fino ai luoghi serviti da mezzi di trasporto più rapidi ed ecologici;
31.rileva che i tirocinanti impiegati dai deputati hanno un contratto di lavoro di diritto privato con il deputato, che non conferisce loro il diritto di beneficiare dello stesso status di altre categorie di personale del Parlamento o di accedere alle borse di studio dell'Istituzione (borse di studio Schuman); deplora il fatto che alla Direzione generale delle Finanze (DG FINS) non esista un meccanismo o un quadro giuridico che consenta di effettuare pagamenti diretti anticipati ai tirocinanti prima delle missioni, come invece previsto per il resto del personale, visto che l'anticipo delle spese a loro carico presuppone uno sforzo economico al quale, per ovvie ragioni, difficilmente possono far fronte con le risorse a loro disposizione;
32.fa rilevare che l'Ufficio di presidenza ha esaminato la proposta del Segretario generale di migliorare l'attuale quadro giuridico che disciplina i tirocinanti dei deputati, il quale è attualmente privo di determinate garanzie, come hanno chiesto anche oltre 140 deputati che sostengono la campagna "Fair Internships" dell'intergruppo sulla Gioventù; sottolinea il dovere di ciascun deputato di garantire ai tirocinanti una retribuzione adeguata in linea con il quadro giuridico; sostiene l'Ufficio di presidenza nel suo impegno teso a elaborare una proposta globale ed equilibrata che garantisca le prerogative dei deputati ԴDzԳé un'adeguata retribuzione e garanzie giuridiche globali per i tirocinanti; invita l'Ufficio di presidenza ad approvare celermente le nuove norme, che dovrebbero entrare in vigore all'inizio della nuova legislatura; si augura di ricevere una proposta in tal senso quanto prima;
33.fa rilevare che l'incidente informatico dell'ottobre 2017 ha perturbato sensibilmente le attività parlamentari; prende atto del piano d'azione predisposto nel frattempo per garantire una maggiore continuità operativa; sottolinea l'importanza di una risposta rapida a eventuali perturbazioni e della loro risoluzione, in particolare quando ostacolano o bloccano integralmente il lavoro legislativo;
34.prende atto della pubblicazione di due relazioni sul "costo della non Europa" e del completamento di cinque "valutazioni del valore aggiunto europeo" nel 2017;
35.rileva che, a seguito della richiesta del Segretario generale, tutte DDGG dell'Istituzione hanno sviluppato strumenti di gestione per rispettare il principio del bilancio basato sui risultati; constata l'eventuale difficoltà di attuare alcuni degli attuali obiettivi quantitativi nelle DDGG, che lavorano sulla base del calendario del ciclo politico; invita il Segretario generale a tenere conto di tale fatto in sede di valutazione del bilancio basato sui risultati in tutte le DDGG, senza trascurare l'attenzione al valore aggiunto;
36.constata con soddisfazione la creazione di soluzioni tecniche per i deputati che desiderano utilizzare la loro pagina individuale sul sito web dell'Istituzione per la pubblicazione di riunioni con i rappresentanti di interessi; osserva inoltre che l'Ufficio di presidenza sta valutando l'opportunità di estendere tale soluzione onde garantire che le informazioni siano direttamente disponibili sul sito web dell'Istituzione;
37.invita la propria amministrazione a elaborare una relazione che presenti un quadro esaustivo dei rappresentanti di interessi e di altre organizzazioni cui è stato consentito l'accesso ai locali dell'Istituzione nel 2017; chiede che tale relazione sia elaborata con cadenza annuale per garantire il massimo livello di trasparenza;
38.invita la propria amministrazione a fornire un riepilogo delle nomine di alti funzionari nel 2017; incoraggia il Segretario generale ad avviare ulteriori misure intese ad accrescere la trasparenza e l'uguaglianza durante le procedure di nomina presso l'Istituzione, tenendo conto delle risultanze e delle raccomandazioni del Mediatore europeo nei casi riuniti 488/2018/KR e 514/2018/KR;
Dispersione geografica del Parlamento – Sede unica
39.continua a deplorare fermamente che, nonostante i propri ripetuti appelli alla creazione di una sede unica e il fatto che i cittadini dell'Unione non comprendano il motivo per cui il Parlamento debba dividere le proprie attività tra due sedi, il Consiglio europeo non abbia finora neppure avviato una discussione su come rispondere alle richieste del Parlamento in tal senso; ricorda l'analisi della Corte dei conti europea del 2014, secondo le cui stime il Parlamento potrebbe risparmiare annualmente 114 milioni di EUR se potesse lavorare in un'unica sede; ricorda la propria risoluzione del 2013(10), secondo le cui stime i costi della dispersione geografica dell'Istituzione oscillano tra 156 milioni e 204 milioni di EUR all'anno; deplora il fatto che per una sola legislatura il costo imputabile dalla dispersione geografica dell'Istituzione possa raggiungere il miliardo di EUR ed esprime la propria contrarietà ai progetti immobiliari pluriennali destinati ad ampliare gli uffici dei deputati a Strasburgo e a Bruxelles; chiede pertanto l'adozione in tempi rapidi di interventi concreti per creare una sede unica del Parlamento, onde evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico;
40.rileva inoltre la constatazione della propria risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea(11), secondo cui il 78 % di tutte le missioni del proprio personale statutario sono la diretta conseguenza della dispersione geografica del Parlamento; sottolinea che, sempre secondo le stime della relazione, l'impatto ambientale della dispersione geografica si traduce in emissioni di CO2 comprese tra 11000 e 19000 tonnellate; ribadisce la percezione negativa di questa dispersione tra i cittadini; invita nuovamente il Consiglio a definire una strategia globale per trovare un accordo su una sede unica per il Parlamento;
41.sottolinea con forza che tali spese aggiuntive sono in contrasto sia con il principio della sana gestione finanziaria sia con il principio della disciplina di bilancio; riconosce che una sede unica può essere ipotizzabile soltanto a seguito di una modifica unanime dei trattati; invita il Consiglio e la Commissione ad avviare una tale modifica senza indugio, nella convinzione che essa sia vantaggiosa per il contribuente europeo, sia economicamente che dal punto di vista della qualità del lavoro svolto dai deputati europei; chiede pertanto un'unica sede del Parlamento europeo, in tempi rapidi e tramite azioni concrete, al fine di evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico; deplora il fatto che i costi generati dalla dispersione geografica del Parlamento nel corso di una sola legislatura possano raggiungere il miliardo di EUR; esprime la propria contrarietà ai progetti immobiliari pluriennali destinati ad ampliare gli uffici per i deputati a Strasburgo;
42.rileva i costi supplementari imputabili alle 12 trasferte annuali a Strasburgo, relativi alle spese di viaggio dei deputati, che possono essere suddivisi per il 2017 nel modo seguente:
Categoria
TOTALE1
MEDIA/MESE
Spese di viaggio
7700358
641696
Indennità giornaliera
10036444
836370
Indennità di distanza
1394608
116217
Indennità di tempo
1994045
166170
Altri costi
47594
3966
TOTALE
21173049
1764421
43.sottolinea che a ciò si aggiungono i costi dei treni charter Thalys, che nel 2017 sono ammontati a non meno di 3668532 EUR;
44.rileva che i propri locali a Strasburgo potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per ospitare un istituto dedicato alla formazione dei futuri diplomatici europei in seno al Servizio europeo per l'azione esterna;
Direzione generale della Comunicazione (DG COMM)
45.osserva che l'indicatore principale della DGCOMM nel 2017 sono state le ore di attenzione ricevute dall'Istituzione su tutti i canali di comunicazione; rileva con soddisfazione che, oltre a concentrarsi sui livelli di attenzione, la DGCOMM sta sviluppando una metodologia per misurare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle sue attività su tutti i canali di comunicazione; invita il Direttore generale a includere i risultati del suo primo anno di attuazione nella sua relazione annuale di attività;
46.constata che i progetti a lungo termine individuati per il quadro di esecuzione strategico/portafoglio di progetti parlamentari 2017-2019 si trovano in diversi stadi di avanzamento, sebbene tutti cerchino di rispettare l'obiettivo di "produrre di meno e comunicare meglio";
47.rileva le importanti modifiche tecniche e redazionali attualmente apportate al proprio sito web pubblico, soprattutto in termini di ottimizzazione del motore di ricerca del sito; si congratula con la DGCOMM per tali progressi, pur esprimendo preoccupazione che questi ultimi permangono lenti, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del 2019 e del crescente interesse per il lavoro del Parlamento; sottolinea che ulteriori miglioramenti sono assolutamente prioritari e chiede che i lavori siano accelerati con urgenza; sottolinea che un sito web trasparente e accessibile è un fattore chiave per la partecipazione dei cittadini;
48.insiste sulla difficoltà di individuare l'esito delle votazioni del Parlamento sul proprio sito web, a differenza del più pratico VoteWatch, un sito web commerciale, in cui trovare i risultati delle votazioni risulta molto più facile; invita il Segretario generale a creare un sistema più avanzato per il sito web del Parlamento, che registri le votazioni per appello nominale e sia dotato di facili opzioni di ricerca per tracciare il comportamento di voto dei singoli deputati e confrontarlo con altri deputati dello stesso gruppo e con quelli di altri gruppi;
49.rileva che nel 2017 sono stati realizzati numerosi progetti nel settore dei media e che la presenza dell'Istituzione in rete è stata ulteriormente consolidata con l'attuazione di un approccio multipiattaforma, di un nuovo portale e del "pianeta notizie"; riconosce inoltre il netto miglioramento dell'uso dei social media da parte dell'Istituzione, come pure le iniziative inerenti a una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'azione dell'Unione; constata inoltre i notevoli sforzi profusi nella definizione di una strategia globale per i visitatori e, con particolare attenzione ai giovani, nell'attuazione del programma "Scuola ambasciatrice"; sottolinea che il Polo europeo dei media scientifici dovrebbe essere sviluppato ulteriormente e reso pienamente operativo senza ulteriori ritardi per consentire una maggiore informazione basata su dati scientifici;
50.rileva che nel 2017 sono stati organizzati negli Stati membri 223 seminari per la stampa cui hanno partecipato oltre 3076 giornalisti. si compiace inoltre che siano stati invitati 1905 giornalisti a partecipare alle plenarie, ai seminari per la stampa e alle conferenze organizzati a livello centrale; elogia la DGCOMM per aver utilizzato tutti i possibili canali mediatici per la divulgazione del lavoro e dei risultati dell'Istituzione; incoraggia la DG a prestare debita attenzione all'importanza dei social media e alle significative e crescenti potenzialità che rappresentano per raggiungere i cittadini;
51.prende atto dei tentativi della DG COMM di rivolgersi anche ai cittadini che non sono automaticamente interessati ai lavori del Parlamento; incoraggia il Segretario generale a delineare una strategia di comunicazione veramente interattiva che vada al di là dei gruppi destinatari, come i giornalisti e gli studenti, e includa una "modalità di ascolto" per raccogliere eventuali voci critiche e rispondere alle stesse;
52.prende atto della riorganizzazione della DGCOMM, che ha comportato la creazione di due nuove direzioni – addette, rispettivamente, alle campagne e ai visitatori – al fine di garantire la piena realizzazione della strategia per le elezioni europee del 2019; invita la DGCOMM a proseguire il lavoro a una strategia globale volta a contrastare le campagne mirate di disinformazione destinate a influenzare le elezioni europee del 2019; teme fortemente che influenze straniere possano perturbare e compromettere le elezioni, divulgando di proposito informazioni errate e influenzando in tal modo il comportamento elettorale;
53.osserva che, nel 2017, l'unità Richieste di informazioni dei cittadini (AskEP) ha trattato oltre 9200 richieste individuali e 42900 domande provenienti da campagne di protesta apparentemente coordinate su questioni di attualità; propone di pubblicare sul proprio portale le risposte fornite dall'Istituzione;
54.plaude all'inaugurazione della Casa della storia europea nel maggio 2017 e del Parlamentarium Simone Veil a Strasburgo nel luglio 2017; constata che tra maggio e dicembre la Casa della storia europea ha accolto 99344 visitatori; deplora che la sua apertura sia stata ritardata di oltre un anno; teme che 99344 visitatori sembrino un numero esiguo rispetto ai costi di 4,4 milioni di EUR del personale: 2,7 milioni di EUR per il personale permanente e 1,7 milioni di EUR per gli agenti contrattuali (compreso il costo degli agenti di sicurezza); invita l'Ufficio di presidenza a effettuare un'analisi costi-benefici;
55.si rammarica che i documenti relativi alla gara d'appalto per la Casa della storia europea nel gennaio 2019 non siano stati resi disponibili; esprime profonda preoccupazione per quanto riguarda i requisiti per la nuova gara d'appalto; invita il Segretario generale a informare la commissione per il controllo dei bilanci sull'esito della gara d'appalto; sottolinea che, indipendentemente dall'esito della gara d'appalto, i membri dell'équipe addetta alle esposizioni devono ricevere un migliore trattamento per quanto riguarda i seguenti aspetti: devono avere un orario di lavoro prevedibile, devono beneficiare di disposizioni dignitose in materia di ferie e deve essere fornito loro un abbigliamento adeguato;
56.è profondamente preoccupato per il fatto che, nonostante tutte le attività organizzate dalla DG COMM, i cittadini europei ritengono a tutt'oggi che vi sia una mancanza di informazioni sull'Unione e sulle realizzazioni e il lavoro del Parlamento europeo; invita la DG COMM a continuare a non lesinare gli sforzi per trovare idee innovative al fine di colmare tale distanza tra l'Unione e i suoi cittadini e prende atto dell'approccio innovativo concepito per la campagna di comunicazione istituzionale proposta per le elezioni europee del 2019;
57.invita la Direzione generale della Comunicazione ad assicurare, in vista delle elezioni europee del 2019, che gli organi di informazione pubblici e privati trasmettano le opinioni dei deputati e dei gruppi politici del Parlamento in modo tale da garantire obiettività e pluralismo;
Uffici di collegamento del Parlamento europeo
58.prende atto della riforma, approvata dall'Ufficio di presidenza nel novembre 2017, degli Uffici di collegamento del Parlamento europeo (UCPE) il cui mandato riveduto punta all'interazione con i cittadini, con i media e con le parti interessate, ai fini di una maggiore vicinanza ai cittadini; invita gli Uffici di collegamento a garantire che i cittadini siano a conoscenza del lavoro svolto dalle istituzioni europee e dell'esistenza degli stessi Uffici di collegamento;
59.prende atto delle diverse voci di spesa per il 2017, ripartite nel modo seguente:
Voce di spesa
Spese 2017
Attività generali di comunicazione
EUR 5945229
Spese legate ad attività specifiche
EUR 5320867
Totale costi immobiliari
EUR 8874530
Manutenzione delle attrezzature di sicurezza
EUR 1733071,32
60.i costi immobiliari sono ripartiti come segue:
Affitti
EUR 5898724
Lavori
EUR 148573
Costi specifici di gestione degli edifici
EUR 266977
Pulizia e manutenzione
EUR 1126853
Servizi di utilità generale e oneri di servizio
EUR 1433403
61.prende atto delle maggiori attività di comunicazione intraprese dagli Uffici di collegamento nel 2017, sostanziatesi in rapporti quotidiani con i media locali e regionali, nella presenza mirata sui media sociali e nella gestione delle comunità locali, nell'organizzazione di eventi locali, in relazioni con le autorità locali, la scuola e le parti interessate; si rammarica che voci di spesa come le retribuzioni e i costi di missione non siano state comunicate in risposta al questionario; si basa sulle informazioni fornite nel corso della procedura di discarico 2016, in cui le retribuzioni versate al personale degli Uffici di collegamento del Parlamento ammontavano a 23058210EUR e i costi di missione a 1383843EUR; suppone che tali importi non siano cambiati in maniera sostanziale nell'esercizio 2017;
62.riconosce l'importanza di un'efficace comunicazione negli Stati membri ma sottolinea la necessità di efficienza in termini di costi e confida nel fatto che la definizione riveduta delle mansioni contribuirà a tale obiettivo; invita tutti i soggetti decisionali coinvolti a impegnarsi per un maggiore valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda i costi di esercizio;
63.sottolinea l'esigenza di ammodernare i compiti degli Uffici di collegamento del Parlamento tramite l'ottimizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, dato che il loro compito è di informare meglio i cittadini;
Direzione generale del Personale (DGPERS)
64.rileva che nel 2017 l'indicatore principale della DG PERS sono i tempi di esecuzione; constata con soddisfazione che gli obiettivi e i metodi di raccolta dei dati sono stati perfezionati con una valutazione generale positiva dei risultati; osserva con preoccupazione che gli obiettivi di miglioramento delle procedure per l'assunzione di APA e per l'ammissione di bambini all'asilo dell'Istituzione non sono stati raggiunti, anche se le difficoltà incontrate sono state risolte nel 2018;
65.insiste sulla possibilità che la procedura di assunzione degli APA all'inizio della prossima legislatura si riveli pertanto problematica, ragion per cui invita il Segretario generale, nell'interesse dei deputati e degli assistenti, a mettere a disposizione tutte le risorse tecniche e umane necessarie per evitare problemi e ritardi, con particolare riferimento alla necessità di evitare i problemi riscontrati nel 2009 e nel 2014;
66.rileva che nel dicembre 2017 il proprio organico contava 9682 agenti in servizio, fra personale permanente, temporaneo, agenti contrattuali e APA (rispetto ai 9643 del 2016); ricorda che, a seguito dell'accordo di conciliazione sul bilancio 2017, sono stati soppressi complessivamente 136 posti;
67.riconosce la delicata situazione degli APA ai quali, pur avendo lavorato ininterrottamente per due legislature ma non avendo completato il necessario servizio decennale in ragione delle elezioni anticipate del 2014 e dei ritardi nelle prime assunzioni del 2009 con l'entrata in vigore dello statuto, mancheranno uno o due mesi per beneficiare del regime pensionistico europeo; rileva con soddisfazione che l'Ufficio di presidenza si è occupato della questione e sta collaborando con la DG PERS e i rappresentanti degli APA per trovare soluzioni; chiede che tali soluzioni evitino il più possibile una modifica del regime di assunzione che farebbe loro perdere i diritti acquisiti nella loro assunzione nel 2009;
68.rileva che i membri del personale che prestano servizio nelle istituzioni per meno di 10 anni non hanno diritto a beneficiare di una pensione dell'UE e devono trasferire i loro contributi verso un altro fondo che rispetti le norme del Parlamento per quanto riguarda il tipo di fondo e l'età a partire dalla quale ne possono beneficiare; osserva che molti assistenti parlamentari accreditati del Regno Unito non hanno potuto trasferire i loro contributi verso fondi pensionistici britannici che, secondo il Parlamento, non soddisfano i requisiti; chiede al Segretario generale di esaminare urgentemente la questione al fine di garantire che tutti i membri del personale possano disporre dei loro contributi;
69.invita l'amministrazione a provvedere quanto prima all'inizio della prossima legislatura, all'organizzazione di formazioni e/o fornitura di pubblicazioni destinate in particolare ai nuovi APA su questioni di natura pratica/amministrativa (ordini di missione, visite mediche, accreditamento, contrassegni per il parcheggio, gruppi di visitatori, mostre, ecc.), al fine di evitare errori sistematici che compromettano il corretto svolgimento delle procedure amministrative che li riguardano;
70.riconosce che per talune attività, come ad esempio la gestione delle mense e le pulizie, l'esternalizzazione ha rappresentato la scelta preferita dall'Istituzione e che, di conseguenza, in alcune direzioni generali il numero di agenti esterni nei locali del Parlamento può superare quello dei funzionari;
71.rileva, tuttavia, che siffatte decisioni di esternalizzazione non riescono a spiegare il ricorso a tutto il personale esterno;
72.esprime preoccupazione per l'impatto sull'attuale organico dei servizi di ristorazione del Parlamento dell'attuazione della diversificazione in questo settore per la continuità del loro impiego; chiede che siano adottate misure adeguate per garantire il mantenimento dell'occupazione del personale esistente;
73.rileva che il servizio autisti è stato internalizzato nel 2017 principalmente allo scopo di migliorare la sicurezza dei deputati; osserva che ciò ha permesso all'Istituzione di effettuare controlli di sicurezza sui conducenti prima della loro assunzione e di formare e controllare in maniera continuata il proprio personale; rileva con soddisfazione che il processo di assunzione di 116 autisti e addetti al movimento dei veicoli è stato ultimato nel 2017; chiede che siano comunicati i dettagli dei costi relativi all'internalizzazione del servizio autisti;
74.sostiene gli sforzi volti a internalizzare il servizio autisti e i progressi compiuti finora; rileva che la procedura per l'internalizzazione del servizio autisti ha consentito un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati ai deputati e ha permesso di rispondere in modo efficace ed efficiente a situazioni di emergenza imprevedibili o a improvvisi aumenti della domanda; prende atto dell'attuazione della tabella di marcia per la "elettromobilità" ai fini della diversificazione, dell'ecologizzazione e dell'elettrificazione del parco veicoli; ricorda che esiste ormai un collegamento ferroviario diretto tra il Parlamento europeo a Bruxelles e il principale aeroporto e le stazioni ferroviarie, che i deputati possono utilizzare gratuitamente;
75.accoglie con favore l'introduzione di un regime di telelavoro saltuario per il proprio Segretariato generale; è favorevole alla conduzione di un'indagine sul primo anno di telelavoro e chiede che i risultati della valutazione siano condivisi con i deputati e con tutti i servizi parlamentari; è del parere che, se la valutazione risultasse positiva, il sistema dovrebbe essere reso disponibile per l'intero personale, compresi gli APA e gli agenti che lavorano per i gruppi politici;
76.si compiace del fatto che la promozione delle pari opportunità rimanga un elemento fondamentale della politica di gestione delle risorse umane del Parlamento; deplora vivamente che la tabella di marcia sulla parità di genere continui a non essere pienamente attuata, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza femminile nelle cariche direttive di livello intermedio e superiore (40%) entro il 2020;
77. deplora vivamente che il numero di donne che occupano posti a livello di direttore generale sia sceso dal 25% (3 posti) nel 2016 al 17% (2 posti) nel 2017; sottolinea che la situazione generale non è cambiata rispetto al 2006, allorché la presenza femminile a livello di direttore generale era pari all'11,1%; evidenzia che l'obiettivo generale per il 2019 era stato fissato al 30% di donne che ricoprono posti di direttore generale; deplora inoltre che, nello stesso periodo, il numero di donne a livello di direttore sia rimasto pressoché immutato, passando dal 29,6% nel 2006 al 30% nel 2017 (14 posti);
78.richiama l'attenzione sul fatto che l'obiettivo generale per il 2019 era stato fissato al 35% di donne che ricoprono posti di direttore; pone in evidenza che le cifre in questione si discostano ampiamente dalla tabella di marcia sull'uguaglianza di genere e la diversità; considera un tale andamento contrario alla tabella di marcia del Parlamento sull'uguaglianza di genere; chiede formalmente al Segretario generale di spiegare senza indugio alle commissioni BUDG, CONT e FEMM le ragioni alla base del mancato rispetto della tabella di marcia; invita l'Ufficio di presidenza a promuovere, anche al proprio interno, una maggiore presenza femminile nei posti di responsabilità come continuamente richiesto dal Parlamento europeo;
79.si compiace del fatto che il Segretario generale abbia privilegiato la nomina di capi unità donne, grazie a cui il loro numero è pressoché raddoppiato, passando dal 21% nel 2006 a quasi il 40% nel 2018;
80.si compiace della propria politica di tolleranza zero in materia di molestie sessuali, adottata nel 2017; esorta altresì il Parlamento a dare piena attuazione alle iniziative seguenti volte a contrastare il fenomeno delle molestie, in particolare una tabella di marcia aggiornata per l'adattamento di misure preventive e di sostegno precoce per far fronte ai conflitti e alle molestie tra deputati e APA, tirocinanti o altri agenti, ԴDzԳé tra pari, tra cui un audit esterno delle prassi e delle procedure interne all'Istituzione, la creazione di una rete di consulenti esperti di fiducia, l'introduzione di formazioni obbligatorie tra i deputati, gli assistenti accreditati, i tirocinanti o altro personale, la ricomposizione dei comitati antimolestie, accorpandoli in un unico comitato con composizione variabile a seconda del caso in esame, che includa esperti in materia di prevenzione delle molestie provenienti dal settore giuridico o sanitario in qualità di membri permanenti del comitato, ԴDzԳé l'organizzazione periodica di attività di follow-up pubbliche da parte della commissione FEMM (relazioni, audizioni, seminari, ecc.); rileva che i risultati dell'audit esterno erano attesi per l'inizio di novembre 2018 e ne chiede la comunicazione senza indugio, una volta che siano disponibili; si attende inoltre la piena e trasparente attuazione della tabella di marcia in linea con la risoluzione parlamentare approvata, iniziando o avanzando il più possibile già prima del termine della presente legislatura;
Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica (DGINLO)
81.rileva che la DGINLO disponeva nel 2017 di stanziamenti impegnati per un importo di 267588704 EUR, pari a una crescita del 6% rispetto al 2016 (251 599 697 EUR); è a conoscenza del fatto che a Bruxelles l'edificio Martens è stato ultimato e sottoposto a lavori di sistemazione e adeguamento, è stata inaugurata la Casa della storia europea, è stato acquistato l'edificio TrèvesI e sono stati ricostruiti e ampliati altri due siti; constata che a Lussemburgo il progetto KAD procede e che a Strasburgo l'edificio Havel è entrato in servizio nell'aprile 2017, seguito dal Parlamentarium Simone Veil nel mese di luglio dello stesso anno;
82.osserva che l'Ufficio di presidenza ha approvato la creazione di una Casa d'Europa in diversi uffici di collegamento, progetto che sarà realizzato nel corso dei prossimi anni; chiede al Segretario generale di provvedere affinché le nuove sedi degli Uffici di collegamento siano scelte previa un'attenta analisi costi-benefici; chiede che la relazione annuale di attività della DG includa informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei lavori; invita il Segretario generale a presentare alle commissioni BUDG e CONT i vari progetti approvati dall'Ufficio di presidenza, la motivazione degli stessi e le dotazioni previste prima delle prossime elezioni europee;
83.prende atto dell'imponente parco infrastrutturale dell'Istituzione, che può essere suddiviso nel modo seguente:
Edifici a Bruxelles
Edifici a Lussemburgo
Edifici a Strasburgo
13 di proprietà
1 di proprietà
5 di proprietà
6 in locazione
6 in locazione
659960 m2
197873 m2
343930 m2
Uffici di collegamento del Parlamento
Totale
35
di proprietà
11
in locazione
24
superficie
27737 m2
84.ricorda che la maggior parte dei propri edifici non sono stati progettati né costruiti tenendo conto dei criteri relativi all'integrità strutturale degli Eurocodici, in quanto tali norme non esistevano all'epoca della loro costruzione; riconosce che ciò implica che la politica immobiliare abbandonerà progressivamente l'acquisto a favore della ristrutturazione e manutenzione;
85.ricorda la propria dichiarazione sul ruolo esemplare degli edifici nel contesto della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE(12) ("direttiva sull'efficienza energetica"), affinché siano conformi alle più rigorose norme di efficienza energetica; chiede la definizione di una strategia coerente di ristrutturazione a lungo termine per tutti i propri edifici e l'inclusione di specifiche standard per l'estrazione di materiali da costruzione riutilizzabili nei contratti di ristrutturazione edilizia;
86.prende atto del mandato impartito dall'Ufficio di presidenza al Segretario generale di incaricare la DGINLO di avviare un concorso di architettura per la ristrutturazione dell'edificio Paul-Henri Spaak, prendendo in considerazione soltanto le opzioni B (aggiornamento tecnico) e C (riprogettazione dell'edificio); rileva che l'esito del processo è previsto per il 2019; invita il Segretario generale a elaborare un piano globale relativo alle garanzie da incorporare per scongiurare lo sforamento dei costi oltre il preventivo e assicurare che i contratti prevedano che il Parlamento non intende correre il rischio di simili battute d'arresto; invita inoltre il Segretario generale a presentargli un piano chiaro che includa i costi indiretti di ciascuna ipotesi, in particolare allorché una parte delle attività dovranno svolgersi altrove durante le opere di ristrutturazione e costruzione, ԴDzԳé a precisare le scelte per far fronte ai rischi di sicurezza senza dover costruire un edificio completamente nuovo;
87.insiste sull'importanza del fatto che qualsiasi modifica del mobilio degli uffici dei deputati debba essere debitamente giustificata e spiegata ai deputati che avranno la possibilità di adottare o meno tali modifiche;
88.prende atto delle conclusioni della Corte in merito alla gestione immobiliare delle istituzioni dell'Unione e rileva che il Parlamento utilizza il 55% dello spazio per uffici e il 45% per sale riunioni e altri usi; constata che il Parlamento possiede l'84% dei propri edifici e sottolinea che tale percentuale è destinata a crescere allorché sarà ultimato l'edificio KAD a Lussemburgo;
89.esprime profonda preoccupazione per il fatto il KAD avrebbe dovuto essere consegnato originariamente nel 2013 mentre le previsioni attuali per il cantiere est puntano sulla fine del 2019 e per il cantiere ovest sul 2022; sottolinea che l'ingente ritardo è imputabile alla mancanza di esperienza in qualità di operatore immobiliare e al fatto che la prima gara per i lavori di costruzione è andata deserta; esprime sconcerto per il fatto che la successiva crescita del fabbisogno di spazi in locazione abbia comportato costi aggiuntivi di 14,4 milioni di EUR annui, pari a 86 milioni di EUR sul periodo di sei anni;
90.rileva che il preventivo iniziale di 317,5 milioni di EUR è stato rivisto al rialzo nel 2009, lievitando a 363 milioni di EUR (a prezzi 2005) in ragione di modifiche al progetto; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il progetto, che avrebbe dovuto essere pronto entro la fine del 2019, non sia stato ancora ultimato e che il prezzo finale sia quindi a tutt'oggi ignoto, anche se l'Istituzione intende contenere i costi entro l'attuale bilancio di 432 milioni di EUR (a prezzi 2012); chiede di ottenere la relazione sullo stato di completamento dei lavori all'edificio KAD II entro il 30 giugno 2019;
91.esprime preoccupazione per l'aumento dell'8% dell'indice dei prezzi delle opere di edilizia tra il 2012 e il 2017, che potrebbe comportare un ulteriore aumento dei costi di costruzione;
92.prende atto dell'attuazione della tabella di marcia per la "mobilità elettronica" ai fini della diversificazione, dell'ecologizzazione e dell'elettrificazione del parco veicoli; ricorda la risoluzione sul discarico 2016, votata nell'aprile 2018, in cui si invita l'Ufficio di presidenza a non limitarsi ai veicoli elettrici quale soluzione più ecologica visti i timori espressi in merito alla loro fabbricazione (tra cui la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie) e allo smaltimento delle batterie alla fine del loro ciclo di vita; si rammarica comunque del fatto che i deputati non siano stati informati di un'analisi dei carburanti alternativi, quali ad esempio i biocarburanti, i carburanti sintetici o le pile a idrogeno; sottolinea che la diversificazione di un parco veicoli ecologico potrebbe attenuare la dipendenza da un unico fornitore e compensare eventuali future carenze nell'approvvigionamento;
93.è preoccupato per l'elevata quantità di plastica monouso e di rifiuti plastici generati dalle proprie mense e caffetterie ed esorta l'amministrazione ad eliminare espressamente la possibilità di offrire prodotti di plastica imballati e prodotti di plastica monouso nel prossimo bando di gara per la ristorazione;
94.rileva la differenza di qualità tra le diverse mense gestite dal medesimo fornitore di servizi; è del parere che tale aspetto vada verificato in maniera più rigorosa e chiede pertanto l'avvio di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti; rileva con soddisfazione che i servizi di ristorazione di Strasburgo hanno già iniziato ad offrire pasti personalizzati per l'organico con problemi di tolleranza al glutine, chiede che tale offerta sia consolidata, e sia adottata e generalizzata quanto prima dai fornitori degli altri luoghi di lavoro;
95.osserva che i tirocinanti hanno diritto a uno sconto di 0,50 EUR sui piatti principali in tutti i ristoranti self-service a Bruxelles e Lussemburgo e di 0,90 EUR a Strasburgo; ritiene tuttavia che, tenendo conto del livello medio della retribuzione percepita dai tirocinanti e dei prezzi elevati applicati negli ultimi tre anni, tali sconti non siano sufficienti per avere un impatto significativo sulle loro finanze; rinnova ancora una volta l'invito al Segretario generale di applicare riduzioni di prezzo in linea con la loro remunerazione;
96.plaude alla creazione, nel 2017, dell'unità "Verifica ex ante e coordinamento degli appalti pubblici" e di un servizio addetto agli appalti in ciascuna direzione; chiede che nella relazione annuale di attività sia riservata una sezione specifica per le attività di nuove unità;
Direzione generale dell'Interpretazione e delle conferenze, divenuta Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze
97.prende atto dell'aumento del numero medio di ore settimanali durante le quali gli interpreti funzionari prestano servizi di interpretazione in cabina, che ha raggiunto le 14 ore nel 2017; prende atto di tale aumento rispetto alle 13 ore e 25 minuti prestati per i servizi di interpretazione in cabina nel 2016; comprende il fatto che il cambiamento dell'organizzazione del lavoro, avviato con il nuovo statuto dei funzionari, sia culminato in uno sciopero che ha perturbato il servizio di interpretazione per i deputati; elogia il lavoro svolto per mantenere i servizi di interpretazione essenziali per garantire la prosecuzione dei lavori legislativi;
98.condanna fermamente l'escalation di tensioni, culminata in un'interruzione di 45 minuti dell'attività dell'Aula a Strasburgo e nell'assenza di sforzi evidenti per allentare siffatte tensioni; plaude all'accordo proposto dal Segretario generale, grazie al quale è stato ripristinato il regolare servizio di interpretazione;
99.constata che l'attuazione della strategia per l'ammodernamento della gestione delle conferenze in seno all'Istituzione comporta il trasferimento dell'unità Uscieri di conferenza e la creazione di una nuova direzione per l'organizzazione delle conferenze in seno alla DG; chiede che una sezione specifica della relazione annuale di attività sia dedicata alla nuova unità, tra cui una valutazione di attività con indicatori di prestazioni definitivi, oltre alle normali attività della DG;
Direzione generale delle Finanze
100.rileva che il Segretario generale ha deciso di trasferire dalla DGFINS alla DGPERS diverse mansioni relative ai servizi forniti agli APA e al servizio di formazione professionale dei deputati; deplora che tali trasferimenti non siano stati sufficienti a compensare l'incidenza negativa sulla DGFINS della riduzione del personale nel 2017; chiede una semplificazione dei rimborsi delle spese di viaggio dei deputati, del personale e degli APA, che sfrutti i vantaggi di sistemi quali la firma elettronica (DISP) e la verifica in due fasi; riconosce che le verifiche, seppur necessarie, possono però essere effettuate in modo più efficiente e senza supporto cartaceo;
101.raccomanda una revisione approfondita delle norme interne che disciplinano le missioni e le trasferte dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo come pure delle misure di attuazione del titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare allo scopo di uniformare il trattamento degli APA a quello dei funzionari;
102.constata che la nuova agenzia di viaggi dell'Istituzione, che aveva già lavorato per il Parlamento, ha ripreso servizio il 1º gennaio 2019; si compiace del fatto che il nuovo contratto preveda condizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei biglietti e la disponibilità permanente del call center dell'agenzia di viaggi anche nei fine settimana; insiste sull'importanza di un meccanismo di reclamo semplice e conviviale per evidenziare prontamente eventuali carenze, che consenta di risolvere celermente eventuali problemi; evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione alle esigenze specifiche dei deputati e al loro bisogno di servizi personalizzati;
103.incoraggia la nuova agenzia di viaggi ad adoperarsi per ottenere i prezzi più competitivi per le trasferte di lavoro del Parlamento;
104.invita a semplificare le procedure di assunzione e i rimborsi per le missioni e le spese di viaggio degli assistenti locali; si rammarica che tali procedure si rivelino spesso lunghe e complesse e determinino significativi ritardi; invita la DG FINS a dare priorità a tale questione;
105.osserva che i terzi erogatori con i quali i deputati sono tenuti a collaborare nei loro paesi di elezione non sono sufficientemente a conoscenza delle procedure interne del Parlamento; sottolinea che la complessità di tali norme spesso li porta a commettere errori che sono pregiudizievoli per i deputati; ritiene che in merito ai terzi erogatori dovrebbero essere previste attività di formazione o la messa a punto di un vademecum;
Indennità per spese generali (ISG)
106.ricorda che in passato il Parlamento ha votato a favore della posizione secondo cui i deputati dovrebbero conservare le ricevute delle loro spese, pubblicare annualmente una sintesi delle spese sostenute e rimborsare gli importi non utilizzati al termine del loro mandato o alla fine della legislatura; ricorda la decisione dell'Ufficio di presidenza di istituire un gruppo di lavoro ad hoc incaricato della definizione e della pubblicazione delle norme relative all'utilizzo dell'indennità per spese generali (ISG) a seguito di precedenti raccomandazioni sul discarico; si rammarica della decisione dell'Ufficio di presidenza di non tener conto della proposta del gruppo di lavoro di introdurre controlli sui conti separati relativi all'ISG da parte di un revisore contabile esterno, impedendo in tal modo una riforma significativa di tale indennità; invita l'Ufficio di presidenza a riprendere immediatamente le discussioni sull'ISG e a giungere quanto prima a un accordo; ritiene che tale accordo dovrebbe includere norme comuni per una maggiore trasparenza e responsabilità finanziaria ed esigere:
–
che i deputati conservino tutte le ricevute relative all'ISG;
–
che si faccia ricorso a un revisore contabile indipendente incaricato della verifica annuale dei conti e che venga pubblicato un parere del revisore contabile;
–
che i deputati restituiscano la parte non utilizzata dell'ISG al termine del loro mandato;
107.esorta l'Ufficio di presidenza dare attuazione quanto prima alla volontà democratica dell'Aula riguardo all'ISG; lo esorta inoltre a indire senza indugio una riunione del gruppo di lavoro allo scopo di riformare l'ISG, elaborando nuove norme che garantiscano una maggiore trasparenza e rendicontabilità finanziaria;
108.invita inoltre l'Ufficio di presidenza ad apportare le seguenti modifiche supplementari all'ISG in aggiunta a quelle già approvate dall'Aula:
–
controlli a campione sul 5 % delle spese a titolo dell'ISG da parte del Servizio di audit interno dell'Istituzione; i risultati e le conclusioni finali dovrebbero figurare nella relazione annuale di audit interno pubblicata dal Parlamento europeo;
–
l'obbligo per i deputati di pubblicare ogni anno un riepilogo delle loro spese per categoria (costi di comunicazione, locazione uffici, materiale per ufficio, ecc.);
–
il ricorso a un revisore contabile indipendente incaricato della verifica annuale dei conti e la pubblicazione di un suo parere;
109.ricorda l'articolo 62 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 e la decisione dell'Ufficio di presidenza del 5 luglio e 18 ottobre relative alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in base al quale "gli importi versati", inclusa l'indennità per spese generali, "sono riservati esclusivamente al finanziamento di attività legate all'esercizio del mandato di deputato e non possono coprire spese personali o finanziare sovvenzioni o doni di tipo politico" e "i deputati rimborsano al Parlamento gli importi non utilizzati"; invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a garantire che tali disposizioni siano pienamente attuate e osservate;
110.chiede inoltre che venga introdotto l'obbligo per i deputati di sottoporre i loro conti relativi all'indennità per spese generali a una verifica da parte di un revisore esterno almeno alla fine del loro mandato; chiede inoltre che le spese siano pubblicate inserendo un link a tali dati sulle pagine personali dei deputati sul sito web del Parlamento europeo;
Fondo di vitalizio volontario
111.ricorda di aver invitato l'Ufficio di presidenza, il 23 ottobre 1997, a chiedere alla Corte di indagare sul regime di vitalizio volontario dell'Istituzione, il che ha portato alla pubblicazione del parere n.5/99 della Corte sul "Fondo e regime pensionistico dei deputati al Parlamento europeo"; invita l'Ufficio di presidenza a chiedere alla Corte di formulare un altro parere analogo sul regime pensionistico e sul fondo nel 2019;
112.ricorda che, in una nota all'Ufficio di presidenza dell'8 marzo 2018, il Segretario generale del Parlamento ha riconosciuto che il fondo pensioni collegato al regime di vitalizio volontario dei deputati "esaurirà il suo capitale ben prima del termine degli obblighi pensionistici e forse già nel 2024"; invita pertanto il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza, nel pieno rispetto dello statuto dei deputati, a definire urgentemente un piano chiaro che consenta al Parlamento di adempiere ai propri obblighi e responsabilità per quanto riguarda il regime di vitalizio volontario dei deputati subito dopo le elezioni del 2019;
113.prende atto dell'aumento del deficit attuariale stimato del regime di vitalizio volontario, che ha raggiunto i 305,4 milioni di EUR a fine 2017; osserva inoltre che, sempre a fine 2017, l'importo delle attività nette di cui tenere conto e l'impegno attuariale ammontavano, rispettivamente, a 137 milioni di EUR e 442,4 milioni di EUR; rileva che, in quanto tali, le attività coprono appena il 30% degli impegni del regime di vitalizio volontario;
114.rammenta che tali passività future previste sono distribuite su diversi decenni, pur superando le attività attualmente disponili, e rileva che l'importo totale versato nel 2017 dal fondo di vitalizio volontario è ammontato a 17,2 milioni di EUR; constata che alla fine del 2017 il fondo contava 661 pensionati e 99 persone a carico;
115.sottolinea che tale situazione desta preoccupazione per il probabile esaurimento anticipato del fondo, dal momento che quest'ultimo vende attività fisse da diversi anni per far fronte ai propri obblighi di pagamento nei confronti dei pensionati, in quanto il gettito del fondo non è sufficiente a coprire la crescita della spesa pensionistica; ricorda che l'accantonamento per le pensioni e obblighi analoghi è stato calcolato sulla base di un rendimento degli investimenti del 6,5% annuo, ipotesi fin dall'inizio non sostenibile;
116.accoglie con favore le proposte del Segretario generale e il consenso sul fatto che quest'ultimo riesaminerà la situazione nel 2020 per verificare se le misure abbiano ridotto a sufficienza il deficit attuariale; si compiace del fatto che il Segretario generale abbia consultato il Servizio giuridico;
117.rileva che, a seguito di una proposta del Segretario generale del 10 dicembre 2018, l'Ufficio di presidenza ha approvato due modifiche alle norme che disciplinano il regime di vitalizio volontario intese ad approvare l'innalzamento dell'età pensionabile da 63 a 65 anni e l'introduzione di una prelievo del 5% sui pagamenti pensionistici per i futuri pensionati; invita il Segretario generale a garantire che l'Ufficio di presidenza adotti senza indugio tutte le misure legalmente possibili per migliorare la sostenibilità del fondo e scongiurarne l'esaurimento anticipato; invita il Segretario generale a garantire che l'Ufficio di presidenza adotti una decisione entro la fine della legislatura in corso;
118.invita il Segretario generale a indagare sui fondamenti giuridici e le potenziali ramificazioni del fondo di vitalizio volontario e, in particolare, sull'eventuale sostenibilità giuridica e finanziaria del Parlamento europeo in quanto garante, dal momento che fondo di vitalizio volontario è un fondo d'investimento lussemburghese piuttosto che un normale fondo pensionistico; sottolinea che tale indagine dovrebbe essere svolta da un soggetto indipendente;
119.invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a esperire ogni sforzo per mantenere al minimo la responsabilità del Parlamento, dal momento che si tratta di denaro pubblico; ricorda che il fondo è stato istituito per garantire ai deputati un regime pensionistico integrativo su base volontaria; ricorda che prima dello statuto dei deputati, introdotto nel 2009, i deputati avevano già diritto a una pensione equivalente a quella dei loro colleghi dei parlamenti nazionali, ad eccezione dei deputati italiani, francesi e lussemburghesi, che potevano pertanto contribuire a un regime pensionistico speciale del Parlamento europeo, istituito nel 1981 al solo scopo di soddisfare le esigenze dei deputati delle tre suddette nazionalità; ricorda pertanto che il fondo di vitalizio volontario ha sempre costituito una pensione puramente integrativa;
120.richiama l'attenzione sul fatto che due terzi del contributo mensile dei deputati al fondo di vitalizio volontario, pari a 2236EUR nel 2006, sono già stati versati a titolo del bilancio del Parlamento per ciascun membro del fondo; ricorda che due soli anni di contributo al fondo garantiscono diritti pensionistici a vita al raggiungimento dell'età pensionabile; rileva che la pensione più elevata versata nel 2018 a titolo del fondo di vitalizio volontario ammontava a 6262EUR e che la pensione media ammontava a 1934EUR; constata che attualmente (ottobre 2018) 71 deputati in attività di servizio sono affiliati al fondo di vitalizio volontario; fa appello alla coscienza etica ed economica e al senso comune del consiglio di amministrazione, dell'Ufficio di presidenza e dei membri del fondo affinché sostengano tutte le misure volte a limitare il deficit del fondo;
Direzione generale dell'Innovazione e dell'assistenza tecnologica (DG ITEC)
121.constata che l'indicatore principale della DGITEC nel 2017 è stata la sua capacità di rispondere, con tempestività ed efficienza, alle richieste degli utenti e dei partner in tutti i settori di attività; constata che i risultati complessivi inerenti alla prossimità dell'assistenza, lo sportello di accoglienza informatica e l'assistenza telefonica sono soddisfacenti, pur essendo necessario uno sforzo supplementare per il servizio di accesso remoto sicuro, che è il secondo aspetto più importante per gli utenti; sottolinea che la reattività non equivale a una soluzione tempestiva dei problemi; fa rilevare che i problemi relativi ai sistemi informatici, come per esempio l'AT4AM, dovrebbero avere precedenza assoluta qualora così non fosse;
122.ricorda che un proprio pilastro strategico fondamentale in un mondo di comunicazioni aperte è rappresentato dal rafforzamento della sicurezza delle TIC, senza ostacolare l'attività parlamentare dei deputati, del personale e degli APA con norme e requisiti apparentemente arbitrari; sottolinea la necessità che le misure di sicurezza siano concepite su misura in modo da includere tutti i sistemi operativi – iOS e Windows – senza ostacolare il lavoro su un sistema operativo o l'altro; insiste sulla necessità che la DGITEC tenga conto del maggiore ricorso a iOS e che tutti i servizi a distanza per i dispositivi Windows siano adattati al sistema iOS senza ulteriore indugio; accoglie con favore, al riguardo, l'istituzione di un'unità per la sicurezza delle TIC nel gennaio 2017; deplora la scarsità di esperti qualificati di sicurezza informatica che fossero interessati a candidarsi per un posto di lavoro all'interno della propria amministrazione, soprattutto a causa della competitività del mercato;
123.si compiace dei due nuovi progetti avviati nel 2017, "From Tablet to Hybrid" e "Mainstreaming Innovation", che rafforzeranno il proprio ambiente di lavoro innovativo e digitale; chiede che la formazione in materia di sicurezza informatica sia prevista ed erogata con tempestività ai deputati, agli APA e al personale e che si concentri sulle loro rispettive esigenze;
124.invita tutte le DDGG interessate ad adoperarsi per abbandonare i supporti cartacei, avvalendosi di tutti i servizi digitali, come la firma elettronica e le verifiche in due fasi; sottolinea che i moduli elettronici permettono di risparmiare tempo e risorse soltanto se non devono essere stampati, firmati e inviati a un altro ufficio o addirittura in un altro paese, come avviene invece per i moduli per il imborso delle missioni;
125.sottolinea i costi, le emissioni e i problemi di salute e sicurezza imputabili ai bauli di trasporto per Strasburgo ("cantines") e ne propone l'immediata eliminazione in considerazione delle soluzioni informatiche disponibili, quali la stampa su richiesta, approcci di sistema, come gli uffici senza carta e i dispositivi informatici quali tablet e computer portatili;
126.sottolinea la conclusione dell'Ufficio di presidenza secondo cui si impone un approccio integrato in materia di sicurezza per garantire un coordinamento ottimale di tutti i servizi competenti per la risposta alle emergenze, il che rende estremamente importante la stretta collaborazione tra la DGITEC e la Direzione generale della Sicurezza e della protezione (DGSAFE); incoraggia le DDGG a pianificare attività comuni a medio e lungo termine;
127.invita l'Ufficio di presidenza a definire misure di mitigazione dei rischi, in collaborazione con la DG ITEC, al fine di garantire il buon funzionamento dei lavori parlamentari in caso di danni o interruzioni del sistema; sottolinea l'importanza di un elenco prioritario di servizi che determini l'ordine con cui i diversi servizi devono essere ripristinati il più rapidamente possibile, affinché un servizio minimo continui a funzionare in caso di attacchi informatici; invita l'Ufficio di presidenza a definire un piano di contingenza per le interruzioni di sistema di lunga durata; raccomanda che le centrali di dati diversifichino i siti in cui sono ubicati i loro server al fine di migliorare la sicurezza e la continuità dei servizi informatici del Parlamento;
128.rinnova l'invito a porre in essere un sistema di allerta rapida in caso di emergenza che consenta alla DG ITEC, in collaborazione con la DG SAFE, di inviare comunicazioni tempestive, per SMS o e-mail, ai deputati e al personale che acconsentano alla pubblicazione dei propri recapiti in un elenco di comunicazione, da utilizzare in specifiche situazioni di emergenza;
Direzione generale della Sicurezza e della protezione
129.si compiace dei notevoli progressi compiuti nel 2017 nel rafforzamento della sicurezza e protezione dell'Istituzione osserva che sono stati creati perimetri intorno ai siti di Strasburgo e Bruxelles, che è in atto un controllo di sicurezza da parte delle autorità belghe di tutti i dipendenti delle imprese esterne che lavorano presso l'Istituzione e che è stato avviato un progetto interistituzionale di deposito comune con il Consiglio e la Commissione; plaude all'iniziativa di un deposito comune affinché gli oggetti possano essere opportunamente scansionati e controllati prima di raggiungere i locali del Parlamento;
130.ricorda che l'apertura al pubblico è un tratto distintivo del Parlamento e che occorre mantenere un adeguato equilibrio con i necessari miglioramenti nel settore della sicurezza;
131.riconosce che le esercitazioni di sicurezza, quali l'evacuazione dell'emiciclo a Strasburgo nel 2018, sono necessarie per prepararsi adeguatamente alle emergenze; sottolinea la necessità di un approccio chiaro e basato sugli insegnamenti tratti onde evitare situazioni potenzialmente pericolose, come ad esempio il fatto che i deputati, il personale e gli APA passino il loro badge sul lettore durante un'evacuazione;
132.invita il personale di sicurezza della DG SAFE, in caso di evacuazioni, a controllare attentamente l'intero edificio sotto la propria responsabilità, onde garantire una corretta evacuazione e fornire assistenza alle persone non udenti o con altre forme di disabilità; sottolinea che, per quanto riguarda la sicurezza e le emergenze, non dovrebbe essere previsto un trattamento privilegiato per i deputati, né dovrebbe essere fatta alcuna distinzione tra le diverse categorie del personale dell'Istituzione;
133.rileva, tuttavia, la mancanza di comunicazione in casi di emergenza come quello avvenuto nell'emiciclo di Strasburgo nel dicembre 2018; constata che le procedure possono e devono essere migliorate; chiede che, in caso di emergenza, le norme di sicurezza in vigore siano applicate nel modo più rigoroso possibile per evitare che, in caso di future emergenze, non si ripetano situazioni di incertezza;
134.chiede di chiarire espressamente che tutti i membri del personale che occupano un posto dirigenziale alla Direzione generale della Sicurezza e della protezione hanno ottenuto un nulla osta di sicurezza;
Tutela degli informatori
135.riconosce che la segnalazione di irregolarità è fondamentale per scoraggiare attività illegali e atti illeciti; rileva che non vi sono stati casi di denunce di irregolarità parlamentari nel 2017 e nei tre casi del 2016 si trattava di APA, che sono stati tutti licenziati dai rispettivi deputati; ritiene di non poter ispirare fiducia nel proprio personale in generale, né di garantire la necessaria tutela giuridica agli APA in particolare o a chiunque intenda denunciare irregolarità; invita il Segretario generale a ovviare con urgenza a tale questione;
136.evidenzia la posizione vulnerabile degli APA e dei tirocinanti impiegati dai deputati riguardo alle norme a tutela degli informatori; constata con grande preoccupazione il fatto che il Segretario generale ha riconosciuto che, sebbene la normativa sugli informatori si applichi agli APA, il Parlamento non è in grado di garantire la tutela dell'occupazione; esorta il Segretario generale ad applicare agli APA che denunciano irregolarità misure correttive analoghe a quelle previste per gli APA vittime di molestie, come ad esempio il trasferimento a un altro posto e il versamento dello stipendio sino al termine del loro contratto; esorta il Segretario generale ad affrontare senza indugio tale situazione e a conformarsi agli obblighi giuridici che incombono al Parlamento in virtù dello statuto dei funzionari di tutelare gli informatori per tutte le categorie di personale dell'Unione;
137.sottolinea che la trasparenza e la libertà d'informazione sono sancite dalla Carta dei diritti fondamentali, che stabilisce il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni europee, e chiede un riesame esterno dei propri livelli di trasparenza, utilizzando indicatori chiave dell'Open Government, onde accrescere i già elevati standard di trasparenza; ricorda che la rifusione del regolamento (CE) n.1049/2001 è attesa da tempo; invita la propria amministrazione a pubblicare periodicamente, in un formato open source e a lettura ottica, i risultati delle votazioni in commissione e in Aula;
Un Parlamento ecocompatibile
138.si compiace del contributo positivo allo sviluppo sostenibile attraverso il proprio ruolo politico e il proprio ruolo nelle procedure legislative; è consapevole del proprio impatto ambientale, che monitora e migliora costantemente mediante la certificazione del Sistema di ecogestione e audit (EMAS) e la propria politica ambientale;
139.si compiace, nel contesto della politica dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e oltre, delle misure supplementari volte a compensare le emissioni inevitabili; invita il Parlamento a definire nuove politiche di compensazione della CO2;
140.elogia l'impegno dell'Istituzione per gli appalti pubblici verdi; constata che nel 2017 il 40,71 % dei contratti è stato classificato come "verde", il 10,96 % "verde chiaro" mentre il 48,33 % non aveva alcuna dimensione ambientale; incoraggia l'Istituzione ad accrescere ulteriormente la quota degli impegni in materia di appalti pubblici verdi;
141.accoglie con favore il progetto pilota relativo agli scooter elettrici per gli spostamenti di lavoro tra gli edifici delle istituzioni dell'Unione, ma anche per il pendolarismo tra il domicilio e il luogo di lavoro; rileva, tuttavia, che la prestazione dei veicoli è inferiore alle previsioni; incoraggia il Parlamento ad adoperarsi affinché il contraente migliori le capacità dei veicoli, in particolare la batteria;
142.accoglie con favore, nel contesto della politica energetica e climatica dell'Unione per il 2030 e oltre, le ulteriori misure per ridurre le emissioni e compensare le emissioni inevitabili al fine di diventare un'istituzione al 100% esente da emissioni di carbonio; invita l'Istituzione a dare l'esempio sviluppando ulteriormente le politiche di compensazione delle emissioni di CO2 nei propri locali;
Relazione annuale sui contratti aggiudicati
143.ricorda che il regolamento finanziario e le relative modalità di applicazione(13) stabiliscono le informazioni che devono essere fornite all'autorità di bilancio e al pubblico per quanto riguarda l'aggiudicazione di contratti da parte dell'istituzione; rileva che il regolamento finanziario prevede la pubblicazione dei contratti aggiudicati con un valore superiore a 15000 EUR, valore che corrisponde alla soglia oltre la quale è obbligatoria una procedura competitiva;
144.rileva che su un totale di 224 contratti aggiudicati nel 2017, 79 erano basati su procedure aperte o ristrette, con un valore di 517 milioni di EUR, e 145 su procedure negoziate, con un valore totale di 70 milioni di EUR; osserva che il numero totale di contratti aggiudicati con procedure negoziate è leggermente diminuito, in termini di valore in percentuale del valore totale degli appalti aggiudicati, passando dal 14% nel 2016 al 12% nel 2017, sebbene in termini di volume si sia registrato un aumento prossimo al 10% tra il 2016 e il 2017 (70,5 milioni di EUR nel 2017, rispetto ai 64,28 milioni di EUR del 2016);
145.rileva che la ripartizione dei contratti aggiudicati nel 2017 e nel 2016, per tipo di contratto, è la seguente:
Tipo di contratto
2017
2016
Numero
Percentuale
Numero
Percentuale
Servizi
Forniture
Lavori
Edifici
177
36
11
0
79 %
16 %
5 %
0 %
170
36
13
1
77 %
16 %
6 %
1 %
Totale
224
100%
220
100%
Tipo di contratto
2017
2016
Valore (EUR)
Percentuale
Valore (EUR)
Percentuale
Servizi
446313270
76%
246512789
49%
Forniture
133863942
23%
155805940
31%
Lavori
6892972
1%
97640851
19%
Edifici
0
0%
1583213
1%
Totale
587070184
100%
501542793
100%
(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2017, pag.6)
146.rileva che la ripartizione dei contratti stipulati nel 2017 e 2016 per tipologia procedurale, in termini di numero e valore, è la seguente:
(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2017, pag.8)
Gruppi politici (linea di bilancio 4 0 0)
147.constata che nel 2017 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 400 destinati ai gruppi politici e ai deputati non iscritti sono stati utilizzati nel modo seguente:
Gruppo
2017
2016
Stanziamenti annuali
Risorse proprie e stanziamenti riportati
Spese
Tasso di esecuzione stanziamenti annuali
Importi riportati all'esercizio successivo
Stanziamenti annuali
Risorse proprie e stanziamenti riportati
Spese
Tasso di esecuzione stanziamenti annuali
Importi riportati all'esercizio successivo
Partito popolare europeo (PPE)
17790
8150
19330
108,66%
6610
17440
8907
18303
105,19%
8005
Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D):
15610
5469
15268
97,81%
5812
15327
5802
15713
102,51%
5417
Conservatori e riformisti europei (ECR)
6200
2810
6051
97,60%
2959
6125
2518
5835
95,25%
2809
Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (ALDE)
5711
1694
5596
98%
1809
5759
2366
6448
111,98%
1676
I Verdi/Alleanza libera europea (Verts/ALE)
4333
1826
4583
105,76%
1578
4180
1557
3921
93,82%
1815
Gruppo confederale della Sinistra unita europea/Sinistra verde nordica GUE/NGL)
4421
1407
4571
103,39%
1257
4340
1729
4662
107,43 %
1407
Europa della Libertà e della Democrazia diretta (EFDD)
3654
1917
3523
96,41%
1827
3820
1873
2945
77,10%
1910
Europa delle Nazioni e della Libertà (ENF)
2719
846
2474
91%
1091
3273
765
827
25,27%
846
Deputati non iscritti
929
257
494
53,18%
318
772
216
616
79,90%
257
Totale
61367
24394
61890
100,85%
23261
60996
25733
59059
96,82%
24142
* Tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR
148.si compiace del fatto che il revisore esterno indipendente per i gruppi politici abbia espresso soltanto giudizi senza rilievi; sottolinea che si tratta di un elemento positivo rispetto alla procedura di discarico al Parlamento per l'esercizio 2016, in cui il revisore esterno indipendente aveva emesso un giudizio con rilievi nei confronti di un gruppo politico;
149.chiede controlli più rigorosi e un chiaro divieto al finanziamento e alla sponsorizzazione dei partiti politici europei da parte di imprese private;
Partiti politici europei e fondazioni politiche europee
150.osserva che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF) è stata istituita nel 2016 con il compito di valutare le richieste di registrazione, registrare nuovi partiti e fondazioni dell'Unione, monitorare il loro finanziamento e imporre sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi previsti; constata che è diventata pienamente operativa nel 2017;
151.osserva che nel 2017 l'APPF non disponeva di risorse sufficienti, in particolare risorse umane, per svolgere i compiti che è stata incaricata di espletare; rileva che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di stanziare risorse supplementari a favore dell'APPF nel bilancio 2019; sottolinea che avrebbero dovuto essere messe a disposizione risorse umane sufficienti fin dall'inizio, vista l'importanza del lavoro dell'Autorità;
152.esprime preoccupazione per il fatto che, in sette casi, l'Ufficio di presidenza ha dovuto decidere di introdurre misure di attenuazione dei rischi per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione a causa dell'instabilità finanziaria e amministrativa o del sospetto di gravi irregolarità o di un procedimento in corso relativo al mancato rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione;
153.rileva che nel 2017 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 402 sono stati utilizzati nel modo seguente(16):
Sovvenzione PE in % delle spese ammissibili (max. 85 %)
Eccedenza di entrate (trasferimento alle riserve) o perdite
Partito popolare europeo
PPE
1548409
8018 034
12118607
85%
-
Partito dei socialisti europei
PSE
1335161
6901688
8518219
85%
-84178
Partito dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
ALDE
693618
2 449108
3586785
85%
159481
Partito Verde Europeo
PVE
1006971
1865999
3064646
73%
150000
Alleanza dei conservatori e riformisti europei
AECR
316291
1439310
1755601
85%
-565789
Partito della sinistra europea
EL
297363
1342594
1705284
85%
1374
Partito Democratico Europeo
PDE
106162
532072
638234
85%
1
Democratici UE
EUD
-
-
-
-
-
Alleanza libera europea
ALE
153856
779408
1045014
85%
808
Movimento politico cristiano europeo
ECPM
107018
499993
627808
84%
2143
Alleanza europea per la libertà
EAF
-
-
-
-
-
Alleanza europea dei movimenti nazionali europei
AEMN
74076
342788
445568
85%
6344
Movimento per un'Europa delle libertà e della democrazia
MELD
127900
525296
775467
85%
-20184
Alleanza per la pace e la libertà
APL
29775
27055
56830
85%
22471
Coalizione per la vita e la famiglia
CLF/CVF
-
-
-
-
-
Totale
5796602
24723344
34338065
-327530
154.rileva che nel 2017 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 403 sono stati utilizzati nel modo seguente(18):
Fondazione
Abbr.
Partito di affiliazione
Risorse proprie
Sovvenzione finale PE
Totale entrate
Sovvenzione PE in % delle spese ammissibili (max. 85%)
Centro Wilfried Martens per gli studi europei
WMCES
PPE
1020598
5042165
6062764
85%
Fondazione europea di studi progressisti
FEPS
PSE
915754
4221134
5136888
85%
Forum liberale europeo
ELF
ALDE
254994
1164869
1419863
85%
Fondazione verde europea
GEF
PVE
201899
1090052
1291951
85%
Trasformare l'Europa
TE
EL
229957
929481
1159438
85%
Istituto dei democratici europei
IED
PDE
50768
264390
315158
85%
Centro Maurits Coppieters
CMC
ALE
90867
365038
455905
85%
Una nuova direzione - Fondazione per la riforma europea
ND
AECR
278837
1412218
1691055
85%
Fondazione europea per la libertà
EFF
EAF
—
—
—
-
Fondazione politica cristiana per l'Europa
SALLUX
ECPM
69056
310164
379220
83%
Identità e tradizioni europee
ITE
AEMN
43963
212402
256365
85%
Fondazione per un'Europa delle nazioni e della libertà
FENL
MELD
77400
447972
525372
85%
Europa Terra Nostra
ETN
APL
37791
41428
79219
85%
Fondazione Pegasus
FP
CLF/CVF
-
-
-
-
Totale
3 271 884
15 501 313
18 773 197
155.esprime preoccupazione riguardo alle associazioni sovvenzionate dal Parlamento europeo e per il fatto che l'Associazione parlamentare europea (APE) offre ai deputati sconti in determinati negozi, mentre l'Associazione è stata istituita per "attività sociali e di informazione"; invita il Segretario generale a rendere disponibili i conti finanziari e le relazioni di attività delle associazioni parlamentari.
Regolamento delegato (UE) n.1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio ()
–vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0096/2019),
1.rinvia la decisione sul discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0096/2019),
A.considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;
B.considerando che l'apertura e la trasparenza nell'amministrazione dell'Unione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedono una procedura di discarico aperta e trasparente in cui ciascuna istituzione dell'Unione è responsabile per il bilancio che esegue;
C.considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;
D.considerando che il ruolo del Parlamento rispetto al discarico del bilancio è specificato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel regolamento finanziario;
1.rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2017, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Consiglio europeo e il Consiglio;
2.osserva che, nel 2017, il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di un bilancio complessivo pari a 561576000 EUR (rispetto ai 545054000 EUR del 2016), con un tasso di esecuzione globale del 93,8% rispetto al 93,5% nel 2016;
3.accoglie con favore gli sforzi per migliorare ulteriormente la sua gestione finanziaria e le sue prestazioni, come l'armonizzazione della pianificazione di bilancio a livello centrale mediante l'integrazione della pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio (MABP); osserva che i piani di spesa e il progetto di bilancio si basano su attività (progetti, programmi e attività ricorrenti);
4.prende atto dell'aumento di 16,5 milioni di EUR (3%) nel bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2017 rispetto a un aumento dello 0,6% nel 2016;
5.ribadisce la propria preoccupazione per l'importo decisamente elevato degli stanziamenti riportati dal 2017 al 2018, in particolare quelli destinati a mobilio, attrezzature tecniche e sistemi informatici; ricorda al Consiglio che i riporti costituiscono eccezioni al principio dell'annualità e dovrebbero rispecchiare i fabbisogni effettivi;
6.ribadisce che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere separati al fine di contribuire alla trasparenza della gestione finanziaria delle istituzioni e a una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;
7.accoglie con favore che sia stata conseguita la riduzione del 5% del personale nel periodo 2013-2017 in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(7); prende atto degli sforzi volti a razionalizzare l'organizzazione attraverso trasformazioni nella tabella dell'organico, nel quadro della prosecuzione della modernizzazione amministrativa;
8.osserva che, complessivamente, erano impiegati presso il Consiglio 1629 donne e 1141 uomini; rileva che solo il 29% dei posti dirigenziali di alto livello erano occupati da donne; invita il Consiglio ad adottare le misure necessarie per migliorare l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali;
9.prende atto che una panoramica delle risorse umane disaggregate per genere e nazionalità è pubblicata sui siti web del Consiglio; ribadisce il suo invito al Consiglio a fornire un quadro più dettagliato, ripartito per tipo di contratto, grado, genere e nazionalità, ԴDzԳé un quadro d'insieme di queste cifre rispetto all'esercizio precedente;
10.accoglie con favore le informazioni riguardanti le attività professionali di un ex dirigente del Segretariato generale del Consiglio (SGC) che ha cessato il servizio nel 2017;
11.accoglie con favore le informazioni sulla strategia immobiliare del Consiglio fornite nei rendiconti finanziari definitivi del 2017; rileva che nel luglio 2017 lo Stato belga e l'SGC hanno concluso i negoziati sul prezzo finale dell'edificio Europa, concordando un prezzo finale di 312 143 710,53 EUR, e sull'acquisto di altri quattro terreni circostanti gli edifici del Consiglio per un importo pari a 4 672 944 EUR; osserva che l'accordo finale doveva essere firmato nel 2018; prende atto che tutti gli importi relativi al pagamento finale dell'edificio Europa sono stati erogati o maturati nel 2017;
12.accoglie con favore la transizione verso la nuova versione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e la norma ISO 14001, ԴDzԳé la pubblicazione della "Dichiarazione ambientale 2017", che definisce il sistema di gestione ambientale del Consiglio; plaude alle misure adottate dal Consiglio per migliorare la gestione dei rifiuti, aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'impronta di carbonio e lo incoraggia a portare avanti gli sforzi in questa direzione;
13.prende atto che le norme interne per la segnalazione di gravi irregolarità sono pubblicate sul sito web del Consiglio, insieme a una guida etica e di condotta per i membri del personale del Consiglio; invita il Consiglio a sensibilizzare l'opinione pubblica su tali norme e a garantire che tutti i membri del personale siano adeguatamente informati dei loro diritti;
14.prende atto che, nonostante il mandato di avviare negoziati con il Parlamento e la Commissione sulla partecipazione del Consiglio al registro per la trasparenza, assunto il 6 dicembre 2017, il Consiglio non è ancora iscritto al registro per la trasparenza; invita il Consiglio a dare un seguito ai negoziati e a raggiungere un risultato positivo con i rappresentanti del Parlamento e della Commissione che porti il Consiglio ad aderire finalmente al registro per la trasparenza;
Futura cooperazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo
15.si rammarica che, ancora una volta, il Consiglio non abbia risposto alle interrogazioni scritte inviate dal Parlamento e che il Segretario generale del Consiglio non abbia partecipato all'audizione organizzata il 27 novembre 2018 nel contesto del discarico annuale, il che dimostra ancora una volta una totale mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre Istituzioni e sottolinea che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli scorsi anni; ricorda che il Parlamento europeo è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini dell'Unione e che il suo ruolo nella procedura di discarico è direttamente collegato con il diritto dei cittadini di essere informati sul modo in cui viene utilizzato il denaro pubblico;
16.sottolinea che, in conformità ai trattati, il Parlamento è l'unica autorità di discarico dell'Unione e che, pur riconoscendo pienamente il ruolo del Consiglio in quanto istituzione che esprime raccomandazioni nell'ambito della procedura di discarico, occorre mantenere una distinzione per quanto riguarda i diversi ruoli del Parlamento e del Consiglio al fine di rispettare il quadro istituzionale stabilito dai trattati e dal regolamento finanziario;
17.ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate finora nelle procedure di discarico a causa della mancanza di cooperazione da parte del Consiglio e rammenta che il Parlamento ha rifiutato il discarico al Segretario generale del Consiglio per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2016;
18.osserva che il 9 novembre 2018 il Parlamento ha presentato una proposta di procedura di cooperazione tra le due istituzioni; prende atto che il Consiglio ha risposto alla proposta del Parlamento sulla procedura di discarico del Consiglio il 2 maggio 2018 con una proposta modificata, e che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha inviato la sua reazione alla proposta modificata del Consiglio il 21 luglio 2018; esorta il Consiglio a rispondere rapidamente alle ultime proposte della commissione per il controllo dei bilanci, affinché le nuove disposizioni per l'esercizio di discarico possano essere applicate quanto prima;
19.valuta positivamente il fatto che il Consiglio consideri necessario affrontare la procedura di discarico e sia disposto a raggiungere un accordo con il Parlamento su come cooperare in merito;
20.rammenta che, conformemente all'articolo 335 TFUE, "l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione" e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;
21.sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di concedere il discarico per ogni rubrica del bilancio singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e assicurare la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
22.invita il Consiglio ad accelerare la procedura per la formulazione delle raccomandazioni sul discarico con l'obiettivo di consentire il discarico nell'esercizio n+1; chiede al Consiglio di svolgere il suo ruolo particolare e di trasmettere raccomandazioni di discarico alle altre istituzioni dell'Unione.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IV – Corte di giustizia ()
–vista la relazione annuale della Corte di giustizia sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118 e da 260 a 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A8-0098/2019),
1.concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serieL).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IV – Corte di giustizia ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IV – Corte di giustizia,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0098/2019),
A.considerando, che nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;
1.osserva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale per il 2017, la Corte dei conti ha constatato che per la Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso la "CGUE") non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
2.accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, abbia concluso che i pagamenti per le spese amministrative e di altra natura della CGUE relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
3.osserva che, nel 2017, gli stanziamenti ammontavano a399344000EUR (380002000EUR nel 2016) e che il tasso di esecuzione è stato del 98,69% (98,23% in 2016); prende atto dell'elevato tasso di esecuzione del bilancio sia per il titolo 1 (persone appartenenti all'istituzione) che per il titolo 2 (immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento), risultato pari, rispettivamente, al 98,6% e al 99,1%, contro il 98,1% e il 98,6% del 2016;
4.rileva che gli stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 ammontavano a 22240120,22EUR, che nel 2017 sono stati utilizzati per l'86,26% (19188159,20EUR), contro il 90% nel 2016;
5.osserva che nell'esercizio 2017 i crediti accertati ammontavano a 51677001EUR, risultando inferiori del 3,6% alle entrate previste (53595000,00EUR); rileva che tale discrepanza è principalmente dovuta alla tardiva nomina di 3 dei 19 nuovi giudici nel contesto della riforma della CGUE, che ha comportato spese per il personale inferiori al previsto;
6.prende atto del fatto che nel 2017 la CGUE ha stanziato 850000EUR per il pagamento del risarcimento danni riconosciuto dal Tribunale sulla base della mancata osservanza del termine ragionevole di giudizio in relazione a tre cause chiuse dal Tribunale nel 2011 e nel 2013;
7.osserva che la CGUE ha sovrastimato i suoi impegni relativamente a varie linee di bilancio del capitolo 14 "Altro personale e prestazioni esterne", e tra l'altro alle missioni (linea di bilancio 162), avendo impegnato 342000EUR nel 2017 a fronte di pagamenti per soli a 204795,27EUR, oltre ad aver sovrastimato il fabbisogno per il perfezionamento professionale (linea di bilancio 1612), avendo impegnato 1457644,07EUR a fronte di pagamenti per soli 579000,04EUR; rileva che, al momento di elaborare le sue previsioni per il 2019, la CGUE ha ridotto a 299750EUR la sua richiesta di stanziamenti per le missioni dei membri, in risposta alle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione sul discarico per l'esercizio 2016; invita la CGUE a continuare a impegnarsi per garantire una sana gestione finanziaria, al fine di evitare discrepanze significative tra impegni e pagamenti;
8.prende atto del fatto che nel 2017 il tasso di esecuzione degli stanziamenti definitivi del capitolo relativo a riunioni e conferenze è stato dell'81,40%, contro il 95,5% del 2016; invita la CGUE a continuare a lavorare su tale aspetto per raggiungere nuovamente, per il capitolo in questione, quanto meno lo stesso tasso di esecuzione degli stanziamenti definitivi raggiunto nel 2016;
9.prende atto del fatto che, a seguito di un'eccedenza di bilancio, si è proceduto allo storno di 8,72 milioni di EUR verso la voce 2001 (locazione/acquisto) per il progetto di quinto ampliamento degli edifici della CGUE; osserva che lo storno di stanziamenti è stato oggetto di una notifica all'autorità di bilancio, in conformità del disposto dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario; rileva che, ad oggi, i pagamenti anticipati effettuati con l'accordo dell'autorità di bilancio a partire dal 2007, pari a 57,3 milioni di EUR, hanno consentito di ridurre in modo significativo l'impatto sul bilancio dei pagamenti da effettuare fino al 2026 per la locazione/ l'acquisto;
10.osserva che quasi il 75% del bilancio della CGUE è stato destinato alle spese per i membri e il personale (titolo 1) e quasi il 25% è stato destinato alle spese per le infrastrutture (titolo 2), in particolare edifici e tecnologie dell'informazione; plaude all'impegno assunto dalla CGUE di applicare la metodologia della programmazione di bilancio basata sulla performance alle parti corrispondenti del suo bilancio; invita la CGUE a mantenere informata l'autorità di bilancio in merito ai risultati conseguiti nell'applicazione dei principi della programmazione di bilancio basata sulla performance;
11.sottolinea che la programmazione di bilancio basata sulla performance non dovrebbe applicarsi solo al bilancio della CGUE nel suo complesso, ma dovrebbe altresì includere la definizione di obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti) per i singoli dipartimenti, le singole unità e i piani annuali del personale, ԴDzԳé la definizione di indicatori pertinenti per l'elaborazione delle stime dell'istituzione; invita pertanto la CGUE ad introdurre in misura maggiore il principio della programmazione di bilancio basata sulla performance nelle sue operazioni;
12.esprime preoccupazione per il fatto che, contrariamente a concetti correlati - quali legittimità, reattività o trasparenza -, l'obbligo di rendiconto abbia avuto sinora poca rilevanza ai fini della definizione dell'autorità della CGUE;
13.accoglie con favore l'intenzione della CGUE di razionalizzare le sue procedure al fine di pubblicare la sua relazione annuale di attività entro il 31 marzo 2019, allo scopo di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico;
14.si compiace del fatto che la CGUE abbia iniziato a lavorare alla messa a punto di un sistema integrato di gestione dei procedimenti, che sostituirà una serie di applicazioni sviluppate nel corso degli ultimi 25 anni e che includerà una componente relativa all'informatizzazione degli indicatori di performance e degli strumenti di reportistica;
15.accoglie con favore la raccomandazione della Corte dei conti, secondo la quale la CGUE dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di procedure di gestione dei procedimenti più attive, basate su un approccio individuale e su scadenze realistiche, monitorando nel contempo attentamente l'impiego delle risorse umane e adottando ulteriori metodi di razionalizzazione amministrativa;
16.osserva che solo il 4,8% del bilancio totale della CGUE era destinato alle tecnologie dell'informazione (IT) e alle telecomunicazioni; sottolinea l'importanza di introdurre flussi informativi e documentali privi di supporto cartaceo per garantire una comunicazione rapida ed efficiente e invita la CGUE a continuare a perseguire le misure necessarie per raggiungere tale obiettivo; valuta positivamente, a tale proposito, il maggiore ricorso all'applicazione "e-Curia" e invita la CGUE a impegnarsi affinché nel prossimo futuro sia possibile depositare tutti gli atti processuali mediante tale applicazione; plaude al fatto che, dal 2016, tutti gli Stati membri abbiano utilizzato "e- Curia", il che è indice di un'efficace sensibilizzazione del pubblico circa l'esistenza e i vantaggi di questa applicazione;
17.constata che il numero complessivo dei procedimenti presentati dinanzi alla CGUE nel 2017 (1656 cause) è aumentato rispetto al 2016 (1604 cause) e che il numero di cause definite nel 2017 è rimasto elevato (1594 cause, contro le 1628 del 2016); rileva che la durata media dei procedimenti è diminuita, passando da 16,7 mesi nel 2016 a 16,3 mesi nel 2017; si compiace per i miglioramenti sul piano dell'efficienza, che si sono tradotti in un amento del 29,6% del numero annuo di cause definite nel periodo 2010-2017, contestualmente a un aumento costante del numero di nuove cause;
18.conclude che la CGUE potrebbe migliorare ulteriormente questi risultati positivi prevedendo una gestione più attiva dei singoli procedimenti, applicando orizzonti temporali su misura e monitorando l'uso effettivo delle proprie risorse umane; sottolinea che il fatto di misurare la performance su questa base, anziché facendo riferimento a scadenze indicative da rispettare in media, consentirebbe alla dirigenza di ottenere informazioni sia sui casi problematici che sulle buone prassi; sottolinea che dette informazioni potrebbero essere utilizzate anche per migliorare la comunicazione sulla performance e rafforzare quindi l'obbligo di rendiconto, fornendo una visione più chiara del corretto funzionamento della CGUE e dell'impiego delle risorse di cui dispone;
19.riconosce gli sforzi profusi dalla CGUE per rendere più efficiente la gestione dei procedimenti, sulla base delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nel suo esame della performance della gestione dei procedimenti(7); valuta positivamente il fatto che la CGUE abbia definito orizzonti temporali e sviluppato strumenti di monitoraggio su misura per determinati tipi di procedimenti; osserva che la durata dei procedimenti è uno dei fattori di cui tener conto nel valutare un sistema giudiziario; invita la CGUE a continuare a migliorare la sua performance dando seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti, senza compromettere la qualità, l'efficacia e l'indipendenza delle sue sentenze;
20.sottolinea che la CGUE deve garantire giustizia di qualità ineccepibile, in tempi ragionevoli, facendo al contempo in modo, in quanto istituzione dell'Unione, di utilizzare i fondi pubblici a sua disposizione con la maggiore efficienza ed efficacia possibili, ԴDzԳé in osservanza dei princìpi della sana gestione finanziaria;
21.prende atto delle spiegazioni fornite dalla CGUE nel seguito dato al discarico 2016, in base alle quali le ferie giudiziarie non corrispondono a un periodo di interruzione dell'attività giudiziaria; osserva che i giudici e i loro gabinetti considerano le settimane bianche come un momento privilegiato per lavorare sui propri fascicoli, ossia sulle cause in cui sono giudici relatori;
22.accoglie con favore l'iniziativa volta a creare la "rete giudiziaria dell'Unione europea", che comprende le corti costituzionali e le corti supreme degli Stati membri, al fine di promuovere la giurisprudenza dell'Unione e degli Stati membri;
23.plaude ai risultati conseguiti dalla CGUE in termini di attività di comunicazione intese ad aumentarne la visibilità e l'impatto mediatico, incluse una maggiore incisività della presenza sui social media e l'organizzazione di seminari di informazione rivolti ai giornalisti; incoraggia la CGUE a continuare a impegnarsi per utilizzare al meglio i vari canali di comunicazione al fine di far conoscere maggiormente ai cittadini il suo lavoro;
24.rileva che è stata conseguita la riduzione del 5% del personale nel periodo 2013-2017 in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(8), e che i posti interessati sono stati 98; constata che, nel frattempo, sono stati creati 130 nuovi posti connessi all'aumento del numero dei giudici e degli avvocati generali, ԴDzԳé 7 nuovi posti legati alle misure di sicurezza, 63 nuovi posti per l'adesione della Croazia e 9 per la traduzione verso il gaelico;
25.osserva che la riduzione dell'organico comporta una pressione significativa su alcuni servizi di supporto; è preoccupato, in particolare, per il fatto che i servizi linguistici abbiano rinunciato a 64 posti, il che rappresenta circa il 60% della riduzione totale; rileva che la soppressione dei posti ha influito sulla capacità di produzione linguistica interna e portato a una maggiore collaborazione con i traduttori freelance;
26.valuta positivamente la cooperazione interistituzionale sulla ridistribuzione degli interpreti di conferenza ausiliari dei cui servizi non ci si è più avvalsi a seguito delle modifiche nell'approccio della CGUE all'interpretazione di conferenza;
27.si compiace per l'elevata percentuale di posti occupati in tutti i servizi (quasi il 98%); rileva, tuttavia, che il basso livello degli stipendi di base nei gradi iniziali e le limitate opportunità di crescita professionale a Lussemburgo, a causa dell'esiguo numero di istituzioni ivi ubicate, hanno un impatto diretto sulle procedure di assunzione della CGUE; valuta positivamente la creazione, nel novembre 2017, di una task force interistituzionale che ha formulato 24 raccomandazioni riguardanti il miglioramento delle prospettive di carriera e della flessibilità nelle assunzioni così come delle condizioni di accoglienza e di insediamento nel paese, ԴDzԳé una maggiore integrazione del personale dell'istituzione nella comunità locale e una migliore comunicazione;
28.sottolinea che un'assegnazione più flessibile dei referendari esistenti potrebbe avere un impatto positivo sull'efficacia complessiva della Corte;
29.prende atto del leggero aumento della percentuale di donne in posizioni manageriali, che nel 2017 è stata del 36%, contro il 35% del 2015; invita la CGUE a continuare a migliorare l'equilibrio di genere nelle posizioni apicali e manageriali; accoglie con favore il progetto pilota per lo sviluppo di competenze manageriali e di gestione volto, in particolare, a incoraggiare le donne a candidarsi a posizioni direttive; esorta la CGUE a promuovere misure intese a permettere di conciliare vita professionale e vita privata rivolte al personale di tutti i generi;
30.valuta positivamente le informazioni fornite a tutto il personale al momento dell'entrata in servizio, disponibili anche nel vademecum del personale, circa le modalità di lavoro flessibili esistenti; plaude alla trasparenza della CGUE in merito ai casi di burn-out tra il personale e incoraggia la CGUE a valutare la ripartizione del carico di lavoro al suo interno ԴDzԳé a verificare la corrispondenza tra compiti e risorse;
31.osserva che nel 2017 è stata chiusa una procedura disciplinare avviata nel 2016 per indagare su una denuncia di molestie; valuta positivamente la costituzione di una rete di consulenti di fiducia che è possibile contattare per ottenere consulenza o assistenza in caso di molestie psicologiche o sessuali; incoraggia la CGUE a monitorare attentamente l'efficacia della sua politica in materia, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie;
32.ribadisce che l'equilibrio geografico, ossia la ripartizione del personale per nazionalità in funzione della quota della popolazione di uno Stato membro rispetto alla popolazione totale dell'Unione, in particolare nelle posizioni dirigenziali, dovrebbe essere oggetto di un attento monitoraggio; esprime nuovamente la sua preoccupazione per il fatto che solo 15 dei 56 capi unità della CGUE e 2 dei suoi 13 direttori provenivano da Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal maggio 2004; rileva altresì che il 31% del personale della CGUE proviene da detti Stati membri; incoraggia la CGUE a sviluppare una politica volta a ridurre gli squilibri geografici e a riferire in proposito all'autorità di discarico;
33.accoglie con favore l'aumento dei tirocini retribuiti presso la CGUE, passati dai 57 del 2016 agli 82 del 2017; si compiace inoltre del fatto che la CGUE abbia chiesto un importo supplementare di 550000EUR nel bilancio 2019; si rammarica, tuttavia, che i 215 tirocinanti assegnati nel 2017 ai gabinetti dei membri abbiano continuato a non percepire una retribuzione; invita la CGUE a garantire che a tutti i tirocinanti sia versata un'indennità adeguata, in modo da remunerare sufficientemente gli sforzi dei tirocinanti e da non accentuare la discriminazione per motivi economici;
34.prende atto del fatto che i membri della CGUE possono utilizzare le autovetture di servizio al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni e che i costi di tale utilizzo sono interamente a loro carico; rileva che nel 2017 il costo medio per membro per l'utilizzo delle autovetture al di fuori dell'esercizio delle funzioni è stato di 440EUR, interamente recuperati dagli emolumenti;
35.osserva che in 26 occasioni gli autisti hanno effettuato viaggi in auto verso i paesi d'origine dei membri della CGUE senza trasportare alcun membro a bordo e che in relazione a tali viaggi agli autisti sono stati rimborsati 53 pernottamenti; rileva inoltre che sono stati programmati 22 voli, cinque viaggi in treno e un viaggio in nave per gli autisti in relazione a missioni ufficiali di un membro nel proprio paese di origine; sottolinea che gli autisti dovrebbero accompagnare i membri nei rispettivi paesi di origine solo in casi debitamente giustificati;
36.osserva che sul sito web della CGUE è stato pubblicato un elenco delle attività esterne dei membri della CGUE; si rammarica che tale elenco non sia preciso quanto alla finalità, alla data, al luogo e ai costi di viaggio e di soggiorno degli eventi elencati, né indichi se le spese corrispondenti siano state sostenute dalla CGUE o da terzi; invita la CGUE a continuare a pubblicare un elenco delle attività esterne dei suoi membri e a essere più precisa riguardo agli aspetti summenzionati;
37.invita nuovamente la CGUE a pubblicare sul suo sito web i curriculum vitae e le dichiarazioni di interesse di tutti i suoi membri; rileva che sul sito sono pubblicate brevi note biografiche su ciascun membro, che tuttavia non contengono informazioni sulla sua eventuale appartenenza ad altre organizzazioni; osserva che, conformemente al nuovo codice di condotta per i membri, nell'assumere le loro funzioni i membri sono tenuti a presentare al Presidente del tribunale di cui fanno parte una dichiarazione dei loro interessi finanziari; invita la CGUE a pubblicare tali dichiarazioni sul suo sito web;
38.accoglie con favore il codice di condotta riveduto dei membri, entrato in vigore il 1º gennaio 2017, che prevede nuove norme per prevenire i casi di conflitto di interessi e per garantire l'indipendenza dei membri;
39.rileva che l'amministrazione della CGUE sta elaborando nuove norme destinate al personale e relative al cosiddetto fenomeno delle porte girevoli; invita nuovamente la CGUE a stabilire e applicare rapidamente obblighi rigorosi al riguardo;
40.invita la CGUE a introdurre norme chiare e rigorose in materia di sponsorizzazione che garantiscano la parità di trattamento degli eventi, avendo constatato che la CGUE ha negato lo svolgimento di attività di sponsorizzazione pur avendo fornito 12 interpreti, per un costo di 10859,05EUR, in occasione del 18º congresso della Federazione internazionale per il diritto europeo (FIDE), tenutosi nel maggio 2018 in Portogallo;
41.rileva che nel 2017 non sono stati segnalati casi di denunce di irregolarità; accoglie con favore l'approvazione, nel 2017, delle nuove norme interne sulla protezione degli informatori; invita la CGUE a garantire che tutto il personale sia adeguatamente informato dei propri diritti, ad esempio durante l'inserimento in servizio dei nuovi funzionari;
42.plaude all'impegno della CGUE a favore di ambiziosi obiettivi ambientali, in particolare in relazione al progetto immobiliare in corso, e incoraggia la CGUE a raggiungere in maniera tempestiva tali obiettivi; si compiace del fatto che, nel 2017, si sia andati oltre l'obiettivo di ridurre le offerte aventi un impatto ambientale significativo; accoglie inoltre con favore l'istituzione di un helpdesk interistituzionale sugli appalti pubblici verdi (Inter-Institutional GPP Helpdesk); incoraggia la CGUE a continuare a migliorare la gestione dei rifiuti, ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre la sua impronta di carbonio;
43.osserva che i membri britannici della Corte di giustizia e del Tribunale cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni al momento del recesso del Regno Unito dall'Unione; rileva che il volume dei contenziosi potrebbe aumentare nel breve e medio termine, alla luce dei problemi giuridici che potrebbero derivare dall'accordo di recesso e dalle corrispondenti disposizioni del diritto del Regno Unito;
44.rileva che un ex membro del Tribunale della funzione pubblica è attualmente impiegato dalla CGUE come consulente speciale, segnatamente su questioni relative alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione; prende atto del fatto che la sua nomina è stata effettuata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti;
45.osserva che nel 2017 il personale della CGUE contava 63 cittadini britannici (36 funzionari, 24 agenti temporanei e tre agenti contrattuali); accoglie con favore l'intenzione della CGUE di adottare un approccio puntuale al momento di decidere la proroga dei contratti degli agenti temporanei e contrattuali britannici dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione; invita la CGUE a definire rapidamente una strategia coerente per fornire certezza alle persone interessate.
Corte dei conti europea, relazione speciale n.14/2017: La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea: esame della performance
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione V – Corte dei conti ()
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0097/2019),
1.concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante alla Corte dei conti, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione V – Corte dei conti ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione V – Corte dei conti,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0097/2019),
A.considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e di buona governance delle risorse umane;
1.osserva che i conti annuali della Corte dei conti ("la Corte") sono controllati da un revisore esterno indipendente, al fine di applicare gli stessi principi di trasparenza e di responsabilità applicati dalla Corte nei confronti delle entità da essa controllate; prende atto del giudizio del revisore contabile, secondo il quale i rendiconti finanziari della Corte forniscono un'immagine fedele e veritiera della sua situazione finanziaria;
2.rileva che nel 2017 gli stanziamenti definitivi della Corte ammontavano in totale a 141240000EUR (contro i 137557000EUR del 2016) e che il tasso generale di esecuzione del bilancio è stato del 97,73% (99% nel 2016);
3.sottolinea che il bilancio della Corte è puramente amministrativo e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese relative a persone che lavorano all'interno dell'istituzione (titolo 1) e relative a immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e per spese varie di funzionamento (titolo 2); invita la Corte a continuare a migliorare i tassi di esecuzione dei pagamenti, in particolare in relazione al titolo 2, dove il tasso dei pagamenti è stato pari al 55,75% degli stanziamenti definitivi e al 57,13% degli impegni (contro rispettivamente il 52,8% e il 53,8% nel 2016);
4.osserva che il tasso degli stanziamenti per le missioni del personale è stato pari all'87,98% degli stanziamenti definitivi (rispetto al 93,76% nel 2016); si compiace dell'impegno della Corte ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'utilizzo degli stanziamenti per missioni nel rispetto dei princìpi di economia, efficienza ed efficacia;
5.valuta positivamente la partecipazione della Corte al progetto interistituzionale di pianificazione integrata nel campo delle finanze e delle attività (IFAP), che rappresenta un primo passo verso l'attuazione della programmazione di bilancio basata sulla performance nell'ambito dell'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati"; invita la Corte a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, nel quadro della prossima relazione annuale di attività, in merito ai progressi compiuti;
6.accoglie con favore il lancio del portale online "Public Audit in the European Union", dove figurano informazioni sul lavoro e il ruolo delle 29 istituzioni superiori di controllo dell'Unione e degli Stati membri; invita la Corte a pubblicare sul portale online brevi relazioni di attività contenenti dati concreti sulle analisi effettuate dalla Corte e dalle istituzioni superiori di controllo ԴDzԳé risultati concreti, tra cui le analisi costi-benefici e gli importi recuperati;
7.riconosce che il Servizio di audit interno ha esaminato l'attuazione della strategia 2013-2017 della Corte e la struttura operativa della Direzione della Presidenza in relazione a temi quali le licenze di software e la gestione dei rischi; si compiace che, a giudizio del Servizio di audit interno, la governance, la gestione dei rischi e le procedure di controllo interno poste in essere hanno fornito una ragionevole garanzia circa il conseguimento degli obiettivi della Corte;
8.accoglie con favore il fatto che la Corte abbia pubblicato i suoi conti definitivi entro il 31 marzo 2018, come raccomandato dal Parlamento nell'ambito della precedente procedura di discarico; incoraggia la Corte a razionalizzare le sue procedure per garantire che entro il 31 marzo venga altresì pubblicata la relazione annuale di attività, in modo da ottimizzare e accelerare la procedura di discarico; suggerisce alla Corte di valutare nei prossimi pareri in quale misura le modalità proposte potranno consentire un'accelerazione della procedura di discarico;
9.deplora che, dal 2012, la Corte non abbia pubblicato relazioni speciali sulla gestione dei conflitti d'interesse in talune agenzie dell'Unione; esorta la Corte a pubblicare una relazione speciale annuale sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie dell'Unione che cooperano con le industrie, vale a dire l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA); osserva che, per quanto attiene alle agenzie dell'Unione che cooperano con le industrie, il rischio di conflitto di interessi è più elevato rispetto ad altre agenzie dell'Unione;
10.apprezza la cooperazione tra la Corte e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo; accoglie con favore la presentazione del programma di lavoro alla Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento, unitamente all'invito a tutte le commissioni parlamentari permanenti a suggerire i potenziali compiti di audit; si compiace che circa due terzi di tali suggerimenti avranno un impatto sul lavoro della Corte; osserva che i lavori presentati al Parlamento sono stati 60 e che si sono tenute numerose riunioni bilaterali;
11.osserva che il rischio di audit nel settore delle spese amministrative è basso e che le stime del tasso di errore sono da diversi anni al di sotto del livello di rilevanza; rileva che la Corte è pertanto dell'avviso che il numero di operazioni verificate sia sufficiente per giungere a conclusioni per il suo audit; si rammarica tuttavia del fatto che la portata delle considerazioni contenute nel capitolo 10 delle relazioni annuali relativo all'"Amministrazione" consenta solo di esaminare in maniera alquanto limitata le carenze delle spese amministrative di ciascuna istituzione; si rammarica che l'analisi della Corte sui progressi compiuti dal Parlamento e dal Comitato economico e sociale europeo rispetto alle raccomandazioni del 2014 per il capitolo "Amministrazione" non sia stata condotta, dato che l'audit della Corte per il 2017 non comprendeva l'esame delle spese amministrative per dette istituzioni; invita la Corte a dare seguito a tali raccomandazioni in tempi brevi e ad accelerare in futuro il seguito dato alle raccomandazioni formulate in tale capitolo;
12.valuta positivamente la cooperazione della Corte con altre istituzioni pubbliche e le parti interessate; prende atto con soddisfazione della cooperazione tra i capi delle istituzioni superiori di controllo e dell'adozione di un piano di lavoro congiunto a partire dal 2018; sostiene inoltre i partenariati conclusi con varie università nel contesto della politica della Corte di ampliare la propria gamma di formazione;
13.si compiace che entro la fine del 2017 si sia data attuazione al 92% delle raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2014, il che vale anche per il 53% delle raccomandazioni formulate nel 2017;
14.rileva che, in base al regolamento finanziario, la Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi; constata che nel 2017 il tempo trascorso dall'avvio di un compito di audit fino all'adozione della rispettiva relazione speciale è stato pari, in media, a 14,6 mesi e che anche nell'anno precedente il periodo di tempo obiettivo per l'elaborazione delle relazioni speciali, ossia 13 mesi, non era stato rispettato; si rammarica che solo otto delle relazioni speciali (29%) pubblicate nel 2017 abbiano rispettato il termine di 13 mesi; osserva che il tempo intercorso fino alla pubblicazione è stato in media di 16 mesi, ossia circa due mesi in meno rispetto al 2016, e, in tale contesto, invita la Corte a continuare a migliorare la sua performance, senza compromettere la qualità delle relazioni e la natura mirata delle proprie raccomandazioni;
15.constata con interesse che la Corte coinvolge sempre più spesso i traduttori nelle sue attività principali, creando in tal modo ulteriori sinergie con i revisori contabili; rileva che i traduttori hanno fornito un aiuto redazionale ai revisori per le relazioni speciali e la relazione annuale ԴDzԳé per 38 visite di audit;
16.plaude alla strategia di comunicazione della Corte "Far giungere messaggi chiari agli interlocutori della Corte" ԴDzԳé alle attività di comunicazione volte ad aumentarne la visibilità e l'impatto mediatico, anche intensificando la comunicazione sui media sociali; valuta positivamente il ricorso ad ampie analisi dei media sociali per capire meglio in che misura i gruppi destinatari vengono raggiunti e se le campagne mediatiche hanno avuto successo; incoraggia la Corte a continuare a impegnarsi per utilizzare al meglio i vari canali di comunicazione per far conoscere maggiormente ai cittadini al suo lavoro;
17.accoglie con favore il riesame dettagliato dell'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei membri della Corte e del Segretario generale, ripartito per utente, distanza percorsa e costi sostenuti ed eseguito dalla Corte nel quadro della procedura di discarico 2017; osserva che vengono applicati diversi regimi ai viaggi oggetto di un ordine di missione e ad altri viaggi effettuati nell'esercizio di funzioni ufficiali, fino a un limite per il rimborso di 10000km all'anno; rileva inoltre che, per tutti gli altri viaggi, i membri e il Segretario generale devono farsi carico di qualsiasi altro costo correlato; prende atto che, complessivamente, nel 17% dei casi i veicoli di servizio vengono impiegati a fini non professionali; rileva che i conducenti incaricati di accompagnare i membri in missioni ufficiali e viaggi previsti dal protocollo effettuano anche vari compiti amministrativi, come dichiarato dalla Corte nel quadro della procedura di discarico 2017; invita la Corte a condurre un'analisi dettagliata dei viaggi che rientrano nella categoria "Altri viaggi effettuati nell'esercizio di funzioni ufficiali";
18.si compiace del fatto che la decisione 81-2016, che ha ridotto il limite annuo di rimborso per i viaggi effettuati nell'esercizio di funzioni ufficiali da 15000 a 10000km, ha comportato un risparmio di circa il 15%; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che l'attuale regime continua a comportare un onere sproporzionato in termini di amministrazione e documentazione; invita la Corte a introdurre ulteriori semplificazioni, migliorando nel contempo l'affidabilità del sistema di transazioni; propone che i membri della Corte ricevano un'indennità mensile, calcolata in proporzione al prezzo di listino del rispettivo veicolo ufficiale, al posto dell'attuale sistema basato sulla distanza percorsa;
19.osserva che le carte carburante vengono assegnate a determinati veicoli ufficiali e che la persona alla guida del veicolo può utilizzarle per pagare carburante e pedaggi durante le missioni; rileva che i membri della Corte e il Segretario generale possono richiedere la carta carburante per il proprio veicolo diplomatico, ma che il costo effettivo totale del carburante è a carico di questi ultimi;
20.prende atto che il progetto in corso della Corte volto a rafforzare la sicurezza dell'istituzione e del personale ha compiuto progressi conformemente al piano; rileva che il nuovo centro di controllo per la sicurezza, il centro di controllo esterno per l'accreditamento e il centro di controllo dell'accesso per il personale e i visitatori sono ormai in funzione;
21.si compiace che la Corte abbia ottenuto la certificazione nel quadro del sistema di ecogestione e audit europeo (EMAS); accoglie con favore le misure adottate dalla Corte per migliorare la gestione dei rifiuti, accrescere l'efficienza energetica e ridurre la sua impronta di carbonio, e la incoraggia a proseguire gli sforzi in tal senso; plaude alla notevole riduzione dei costi energetici;
22.rileva che la Corte ha contribuito complessivamente con 45 posti alla riduzione del 5% del personale nel periodo 2013-2017 conseguita in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(7); osserva che la Corte ha soppresso un posto in più rispetto all'obiettivo previsto per il periodo 2013-2017; rileva che nello stesso periodo il numero di agenti contrattuali è aumentato da 59 a 73, principalmente a causa del rafforzamento delle misure di sicurezza presso i locali della Corte; osserva che la Corte ha semplificato le procedure utilizzando gli strumenti informatici e la digitalizzazione ed esternalizzando vari compiti all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione al fine di attuare gli obiettivi di riduzione del personale;
23.constata che la Corte, per essere in linea con le raccomandazioni formulate dalla Federazione internazionale degli esperti contabili, mira a offrire ai propri revisori formazioni professionali per una media di 40 ore (cinque giorni) all'anno; osserva che nel 2017l'obiettivo è stato superato con 6,7 giorni di formazione professionale per revisore;
24.è preoccupato per l'aumento del numero di congedi di malattia del personale, che è passato da 8636 giorni in totale (per 687 membri del personale) nel 2015 a 10327 giorni (per 677 membri del personale) nel 2017; accoglie con favore la trasparenza della Corte per quanto riguarda il numero di casi di burnout che hanno interessato il personale nel 2017; invita la Corte a riconoscere questa tendenza preoccupante e a elaborare un piano d'azione inteso a migliorare il benessere del personale, intensificando in tal modo gli sforzi per migliorare il benessere del personale e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;
25.rileva che il basso livello degli stipendi di base dei gradi iniziali e le limitate opportunità di carriera a Lussemburgo, a causa del basso numero di istituzioni ivi ubicate, hanno un impatto diretto sulle procedure di assunzione della Corte; valuta positivamente la creazione, nel novembre 2017, di una task force interistituzionale che ha formulato 24 raccomandazioni riguardanti migliori prospettive di carriera e flessibilità nelle assunzioni, migliori condizioni di accoglienza e di insediamento nel paese ԴDzԳé una maggiore integrazione del personale dell'istituzione nella società locale e una migliore comunicazione;
26.si compiace che nel 2017 il 43% dei revisori contabili e degli amministratori fosse costituito da donne e che l'equilibrio di genere nella procedura di promozione sia stato raggiunto nel contesto del piano d'azione per la politica in materia di pari opportunità 2013-2017; osserva che la percentuale di donne che occupano posizioni dirigenziali nelle sezioni di audit è aumentata, passando dal 7% nel 2015 a quasi il 20% nel 2017; si rammarica tuttavia del fatto che, nel 2017, solo 2 degli 11 direttori e 7 dei 29 capi di gabinetto erano donne; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione in materia di pari opportunità per il periodo 2018-2020 e invita la Corte a proseguire gli sforzi intesi a promuovere l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali;
27.si rammarica del fatto che, al 1º maggio 2018, solo 6 dei 28 membri della Corte erano donne; ricorda che il Parlamento ha sottolineato la questione dello squilibrio di genere tra i membri della Corte nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro ruolo della Corte dei conti. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo(8), ed esorta gli Stati membri affinché incoraggino più attivamente le donne a candidarsi in vista di futuri posti vacanti; ribadisce che il Consiglio dovrebbe presentare al Parlamento almeno due candidati, ovvero una donna e un uomo, nel corso della procedura di nomina;
28.osserva che nel corso del 2017 non sono stati segnalati, esaminati o archiviati casi di molestie; si compiace che la Corte adotti varie misure di sensibilizzazione in materia di molestie nell'ambiente di lavoro, comprese formazioni per i nuovi arrivati; constata con soddisfazione che sono previste procedure e sanzioni per dare seguito alle denunce nei confronti dei membri del personale e dei membri della Corte; incoraggia la Corte a monitorare da vicino l'efficacia della sua politica in materia, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie;
29.prende atto che nel 2017 non vi sono stati casi di denunce di irregolarità; osserva che il servizio giuridico della Corte funge da organo addetto alla comunicazione, alla consulenza e alle segnalazioni per gli informatori interni ed esterni; rileva inoltre che esiste una rete di consulenti etici che offre consulenza in merito alla procedura d'informazione in caso di irregolarità, come specificato nel regolamento interno della Corte; sottolinea che ogni membro del personale è tenuto a segnalare al Servizio giuridico della Corte casi di irregolarità, sia fraudolenta che non fraudolenta; invita la Corte a tutelare l'identità dei membri del personale che segnalano irregolarità in modo da consentire indagini adeguate; invita la Corte a garantire che tutto il personale sia adeguatamente informato dei propri diritti, ad esempio in occasione della formazione iniziale prevista per i nuovi membri del personale; accoglie positivamente il parere della Corte pubblicato nell'ottobre 2018 a seguito della proposta di direttiva della Commissione riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, pubblicata il 23 aprile 2018; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione e della formazione del personale, quali strumenti per promuovere un ambiente positivo e di fiducia nell'ambito del quale la segnalazione delle violazioni sia parte indiscussa della cultura dell'ente/dell'impresa;
30.osserva che nel 2017 la Corte ha comunicato all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 13 casi di sospette frodi, a fronte di 11 nel 2016, che sono stati individuati durante il lavoro svolto ai fini della dichiarazione di affidabilità per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 e durante altri compiti di audit; valuta positivamente i negoziati in corso tra la Corte e l'OLAF su un nuovo accordo amministrativo; chiede di essere informato sugli sviluppi riguardanti le relazioni con l'OLAF e sui preparativi per la cooperazione con la Procura europea (EPPO) proposta;
31.si rammarica del fatto che i membri della Corte possano essere assenti dalla Corte senza giustificazione e senza dover chiedere un congedo per uno o più giorni; prende atto con soddisfazione dell'introduzione da parte della Corte di un registro di presenza per registrare la presenza dei membri alle riunioni della Corte, delle sue sezioni e dei suoi comitati; osserva che la Corte pubblica sul proprio sito web un calendario di tutte queste riunioni; invita la Corte a stabilire procedure per tenere un registro delle ferie annuali, dei congedi di malattia e di altre assenze dal lavoro per altri motivi al fine di garantire che tutti i congedi usufruiti dai membri vengano effettivamente registrati; sottolinea che la prassi attuale potrebbe minare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni dell'Unione nella Corte;
32.ricorda che, a norma dell'articolo 285 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Corte esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e agiscono unicamente nell'interesse generale dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che il rispetto dei criteri vada dimostrato attraverso un'autocertificazione e sollecita la Corte a mettere a punto controlli più rigorosi sulle attività esterne dei membri e a garantire che questi ultimi trasmettano dichiarazioni di interessi anziché dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi; sottolinea che è necessario rafforzare le attuali procedure, incluso il comitato etico, al fine di garantire che non vi siano conflitti di interessi; si compiace che sia in corso una valutazione inter pares esterna del quadro etico della Corte e chiede di essere informato in merito ai risultati;
33.si rammarica del fatto che le informazioni richieste in passato negli ordini di missione fossero insufficienti e non abbiano consentito alla Corte di valutare se l'attività prevista dai membri della Corte rientrasse nell'ambito di interesse della Corte stessa; invita la Corte ad aumentare di conseguenza la quantità di informazioni richieste al fine di prevenire eventuali abusi ԴDzԳé a riferire all'autorità di discarico in merito alle modifiche apportate; osserva che, a seguito della revisione da parte della Corte delle norme relative alle missioni ufficiali dei membri(9), la Corte pubblica ogni trimestre informazioni sulle missioni effettuate dai propri membri;
34.osserva tuttavia con interesse che, a partire dall'ottobre 2016, la Corte ha iniziato a rafforzare i controlli interni e le procedure finanziarie in relazione alle spese di viaggio e alla gestione dei veicoli di servizio adottando nuove norme relative ai conducenti e all'utilizzo di autovetture, attualmente gestiti da una squadra centrale(10), nuove norme per le spese di missione(11) e nuove norme per le spese di rappresentanza dei membri della Corte(12), con il Segretario generale in veste di ordinatore delegato per le spese relative alle missioni dei membri della Corte(13), ԴDzԳé utilizzando lo stesso sistema che gestisce le missioni di qualsiasi altro membro del personale dell'istituzione;
35.prende atto della decisione della Corte, in relazione al periodo 2012-2018, di effettuare un audit interno completo delle spese di missione e dell'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei membri della Corte, del Segretario generale e dei direttori, al fine di individuare potenziali irregolarità e recuperare gli importi interessati da tali irregolarità; chiede di essere informato circa i risultati non appena concluso l'audit e invita la Corte ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie per affrontare le potenziali carenze individuate in tale processo; invita inoltre la Corte a fornire un elenco annuale delle missioni effettuate che comprenda, per ciascuna missione, le date, il costo totale e la finalità;
36.ricorda i criteri raccomandati per la nomina di membri della Corte da parte degli Stati membri e del Consiglio, approvati dal Parlamento nella sua risoluzione del 4 febbraio 2014; sottolinea che elevati standard di integrità e moralità sono un criterio importante e che i candidati non dovrebbero detenere alcuna carica elettiva né avere alcuna responsabilità nei confronti di un partito politico a partire dalla data di nomina; è del parere che occorra adeguare ulteriormente la procedura di selezione per garantire che i candidati siano in possesso delle qualifiche pertinenti e soddisfino le condizioni del caso; suggerisce che la procedura di preselezione per i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe fungere da modello per una procedura di preselezione indipendente dei membri della Corte;
37.osserva che la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea non avrà un impatto rilevante sulla struttura e sulle risorse umane della Corte; si compiace del fatto che la Corte abbia deciso di adottare un approccio "caso per caso" al momento di decidere in merito alla proroga dei contratti degli agenti temporanei e contrattuali britannici e di non licenziare tali agenti solo perché cessano di essere cittadini di uno Stato membro; invita la Corte a definire rapidamente una strategia coerente per fornire certezza alle persone interessate; rileva inoltre che il membro della Corte del Regno Unito non sarà più in servizio a partire dal 1º aprile 2019 e che l'impatto sul bilancio della sua partenza (otto mesi prima della conclusione del mandato) ammonterà a circa 108000EUR.
Decisione n. 58-2017 della Corte dei conti europea, del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole interne per l'esecuzione del bilancio; decisione 59-2017 della Corte dei conti europea, del 14 dicembre 2017, relativa alla carta dei compiti e delle responsabilità dell'ordinatore delegato e degli ordinatori sottodelegati.
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo ()
–vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0100/2019),
1.concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Comitato economico e sociale europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti ԴDzԳé al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0100/2019),
A.considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e della corretta gestione delle risorse umane;
1.accoglie con favore la conclusione della Corte dei conti ("la Corte"), secondo cui i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 per le spese amministrative e di altra natura del Comitato economico e sociale europeo ("il Comitato") sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
2.osserva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), la Corte ha constatato che per il Comitato non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
3.prende atto che nel 2017 il bilancio del Comitato ammontava a 133807338EUR (rispetto a 130586475EUR nel 2016), con un tasso di esecuzione del 96,5% (rispetto al 97,2% nel 2016); osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 è stato più elevato rispetto al 2016, ovvero pari al 84,9% (7,4milioni di EUR) rispetto al 65,7% nel 2016 (6,8milioni di EUR);
4.rileva che il bilancio del Comitato è principalmente amministrativo ed è in gran parte utilizzato per spese relative a personale, immobili, mobilio e attrezzature ԴDzԳé costi di funzionamento vari;
5.plaude all'impegno assunto dal Comitato di applicare la metodologia della programmazione di bilancio basata sulla performance alle parti in questione del suo bilancio; prende atto della revisione regolare degli indicatori chiave di performance, unitamente alle attività e all'organizzazione del segretariato in tale contesto; chiede di essere regolarmente informato in merito ai risultati conseguiti nell'applicazione dei principi della programmazione di bilancio basata sulla performance;
6.incoraggia il Comitato a pubblicare la sua relazione annuale di attività e i suoi conti annuali entro il 31marzo dell'anno successivo all'esercizio contabile in questione, al fine di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico;
7.constata che nel 2017 gli stanziamenti definitivi destinati alle indennità di viaggio e di soggiorno per i membri sono aumentati arrivando a 19819612EUR (rispetto a 19561194EUR nel 2016); si compiace che nella relazione annuale di attività figuri un elenco dettagliato dei viaggi dei membri; plaude alle misure che contribuiscono a una programmazione efficiente delle riunioni e alla riduzione dei costi di trasporto;
8.osserva che il Comitato ha ridotto il numero totale di posti nella tabella dell'organico di 59unità, passando da 727 nel 2013 a 665 nel 2017, principalmente mediante l'attuazione della decisione relativa alla riduzione del personale del 5% e dell'attuazione di un accordo di cooperazione concluso nel 2014 con il Parlamento; prende atto che il Comitato ha adeguato la propria struttura organizzativa, in particolare attraverso la fusione tra la direzione Risorse umane e la direzione Finanza avvenuta nel maggio 2017;
9.accoglie con favore la cooperazione amministrativa interistituzionale con il Parlamento e i risultati della valutazione intermedia dell'attuazione dell'accordo di cooperazione tra il Comitato e il Comitato delle regioni, che evidenzia il buon esito dell'attuazione di diverse misure; constata che, nel quadro di un'operazione di ridistribuzione, il Comitato ha già trasferito 16 posti dalla direzione della Traduzione ai propri servizi e che i rimanenti trasferimenti avverranno progressivamente; prende atto del calcolo dei risparmi di bilancio realizzati dal Comitato e dal Comitato delle regioni grazie a questa cooperazione interistituzionale, come il risparmio, tra l'altro, di 12,5 milioni di EUR relativi a costi per le infrastrutture, di 5 milioni di EUR relativi a costi informatici e di 500000EUR relativi a costi del personale addetto alla sicurezza; invita il Comitato e il Comitato delle regioni a continuare a migliorare questa cooperazione interistituzionale al fine di realizzare ulteriori risparmi;
10.prende atto che nel 2017 il Comitato ha adottato complessivamente 155pareri e relazioni, di cui 13pareri esplorativi su deferimento da parte delle presidenze dell'UE o della Commissione, 59pareri su deferimento da parte del Parlamento e del Consiglio e 45pareri su deferimento da parte della Commissione;
11.rileva che i servizi di traduzione sono ancora in fase di transizione verso un grado più elevato di esternalizzazione a causa del trasferimento di personale al Parlamento nel quadro dell'accordo di cooperazione (con il 16,61% del bilancio utilizzato nel 2016 per l'esternalizzazione di traduzioni, importo che è passato al 17,10% nel 2017); invita il Comitato a seguire i settori relativi alla gestione delle traduzioni che richiedono una maggiore attenzione da parte della direzione, evidenziati dal Servizio di audit interno, e desidera essere informato di conseguenza;
12.rileva che nel 2017 il tasso di fasce orarie inutilizzate dai servizi di interpretazione è stato nel 2017 del 3,6% (rispetto al 4% nel 2016); incoraggia il Comitato a mantenere una tendenza positiva verso un minor numero di annullamenti;
13.è interessato ai lavori del gruppo ad hoc istituito dall'Ufficio di presidenza del Comitato sul futuro del Comitato, che mira a sviluppare una nuova visione del Comitato e del suo ruolo in un'Unione in evoluzione; prende atto che nel luglio 2017 il gruppo ha presentato la sua relazione, contenente proposte sui metodi di lavoro e sull'organizzazione interna; osserva che le idee presentate nella relazione si tradurranno progressivamente in azioni concrete e chiede al Comitato di fornire maggiori informazioni nella prossima relazione annuale di attività;
14.sottolinea che nel 2017 sono stati aperti in seno al Comitato solo 11posti (relativi a posti permanenti), rispetto ai 62posti aperti nel 2015, e si compiace di tale evoluzione;
15.accoglie con favore l'intensificarsi del dialogo politico tra il Comitato e il Parlamento, ԴDzԳé altre istituzioni; prende atto del contributo attivo del Comitato alla cooperazione interistituzionale per la valutazione delle politiche e del diritto dell'Unione nel quadro dell'accordo "Legiferare meglio" e del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT); incoraggia il Comitato e il Parlamento a proseguire i loro sforzi per rafforzare la cooperazione politica;
16.accoglie con favore la cooperazione amministrativa interistituzionale con il Parlamento; prende atto con soddisfazione della cooperazione con il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) e della cooperazione dei servizi della comunicazione; si compiace dei risparmi di bilancio realizzati dal Comitato grazie alla suddetta cooperazione interistituzionale, come i risparmi sui costi del personale, pari a 3,3milioni di EUR (livelli salariali del 2016), derivanti dal trasferimento di 36posti dal Comitato all'EPRS;
17.osserva che, a seguito della cooperazione con il Parlamento, sono stati approvati 52pareri in risposta a deferimenti da parte di tale Istituzione; constata che i membri del Comitato hanno avuto oltre 60riunioni con relatori e relatori ombra del Parlamento ԴDzԳé altri deputati al Parlamento europeo e hanno partecipato attivamente a più di 42eventi in seno al Parlamento mentre, parallelamente, deputati al Parlamento europeo hanno partecipato attivamente a 35riunioni di lavoro legislativo presso il Comitato; incoraggia il Comitato a continuare a lavorare e a rafforzare la cooperazione con il Parlamento in ambito legislativo;
18.chiede, tenendo conto del fatto che i costi interistituzionali della formazione informatica, in particolare nel 2017, sono stati influenzati da prezzi indicativi imprecisi, la conclusione di un nuovo accordo sul livello dei servizi con la Commissione in tale ambito, in modo da evitare incertezze calcolando un unico importo complessivo per tutta la formazione;
19.plaude ai risultati conseguiti dal Comitato in termini di attività di comunicazione volte ad aumentarne la visibilità e l'impatto mediatico, tra l'altro intensificando la comunicazione sui media sociali; si compiace, in particolare, dei dibattiti locali organizzati in 27Stati membri nel quadro della riflessione della Commissione sul futuro dell'Europa, come anche di altri eventi culturali e delle 221attività Going Local;
20.apprezza gli sforzi compiuti per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi di informazione, delle infrastrutture informatiche e dei servizi di supporto agli utenti; prende atto di esempi quali lo sviluppo di una nuova applicazione per la valutazione del personale, un vademecum online per il personale, ԴDzԳé una migliore fruibilità dei principali sistemi operativi e dei principali ambienti di rendicontazione; osserva tuttavia con preoccupazione che il Comitato, insieme al Comitato delle regioni, ha dedicato meno del 3% del suo bilancio totale alle tecnologie dell'informazione, mentre le attrezzature e i progetti informatici ricevono ormai da diversi anni un livello di finanziamento insufficiente; chiede al Comitato di elaborare una strategia a medio termine sugli investimenti in progetti e attrezzature informatiche e di inserirla nella sua prossima relazione annuale di attività;
21.prende atto dell'approvazione di una strategia immobiliare da parte dell'Ufficio di presidenza del Comitato, il 17ottobre 2017, e da parte dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, il 29novembre 2017; osserva che tale strategia immobiliare fornisce un quadro di riferimento per qualsiasi futura decisione da adottare in relazione alla politica immobiliare e contiene una serie di principi guida in materia di proprietà immobiliare; osserva che sono stati individuati ed esaminati diversi scenari al fine di preparare la politica immobiliare oltre il 2021, dando la priorità agli scenari che prevedono la prosecuzione dell'uso dell'edificio VMA; chiede di essere informato sui negoziati in corso con la Commissione in merito all'uso continuato dell'edificio VMA; incoraggia il Comitato a effettuare, in collaborazione con il Comitato delle regioni, una valutazione delle potenziali esigenze di ristrutturazione e a redigere una stima dei costi per lo scenario in cui i due Comitati occupano l'intero edificio VMA;
22.deplora la scarsa partecipazione degli operatori economici ai bandi di gara indetti dal Comitato; invita il Comitato a intensificare gli sforzi di pubblicazione e a ridurre il numero di procedure negoziate in via eccezionale con un solo candidato, ԴDzԳé a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti;
23.plaude ai buoni risultati conseguiti, per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale, attraverso la cooperazione congiunta tra il Comitato e il Comitato delle regioni; prende atto con soddisfazione dei notevoli risparmi realizzati in vari settori, tra cui una riduzione dell'11% del consumo di elettricità, del 15% del consumo di gas, dell'11% dell'uso di carta e del 13% dei rifiuti; si compiace che il Comitato abbia ottenuto, assieme al Comitato delle regioni, il marchio "Good Food" assegnato dalla Regione di Bruxelles, che certifica la gestione sostenibile delle mense dei Comitati;
24.accoglie con favore l'iniziativa del Comitato di lanciare un sondaggio tra il personale sui rischi psicosociali alla fine del 2016, al fine di monitorare la percezione dei problemi legati allo stress da parte del suo personale; si compiace di un tale attento monitoraggio, come anche delle azioni di sensibilizzazione condotte a livello manageriale e del personale, come ad esempio la "Settimana della sicurezza e della salute sul lavoro" organizzata nell'ottobre 2017; invita il Comitato a proseguire gli sforzi in tal senso, tenendo conto del fatto che il tasso di assenze è aumentato dal 4% nel 2015 al 5,5% nel 2017, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il benessere del suo personale; constata, a tale proposito, che il tasso di telelavoro occasionale è diminuito dal 62,5% nel 2016 al 47,6% nel 2017;
25.rileva un leggero aumento del numero di donne in posizioni dirigenziali, dal 37,5% nel 2016 al 41,4% nel 2017; plaude al piano d'azione per le pari opportunità e la diversità, in cui vengono proposte circa 25misure; esprime preoccupazione per il fatto che oltre l'80% del personale che ha richiesto modalità di lavoro flessibili fosse costituito da donne; suggerisce al Comitato di adeguare la sua politica in modo da incoraggiare un maggior numero di uomini ad avvalersi di tali modalità, in particolare per promuovere il loro impegno nella vita familiare;
26.prende atto degli sforzi compiuti in termini di equilibrio geografico, grazie ai quali la percentuale di dirigenti provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o dopo il 2004 (UE13) è salita al 16% nel 2017 e ora si attesta al 18,5%; invita il Comitato ad adoperarsi ulteriormente per raggiungere l'obiettivo del 20%, che riflette la percentuale della popolazione dell'UE13 rispetto alla popolazione totale dell'Unione;
27.accoglie con favore la nomina da parte del Comitato, nel luglio 2018, di un gruppo di quattro consulenti di etica, a seguito dell'adozione della decisione 53/2016, del 2marzo 2016, relativa a una procedura di segnalazione di irregolarità;
28.sottolinea gli sforzi del Comitato per adoperarsi ai fini di un consolidamento delle norme statutarie e interne per un comportamento etico e rispettoso della funzione pubblica; accoglie con favore l'inclusione di aspetti quali l'uso dei media sociali, il sistema informatico e la protezione dei dati; prende atto degli sforzi intrapresi insieme ai suoi omologhi del Comitato delle regioni per applicare le norme al personale in modo coerente, in particolare per quanto riguarda i colleghi dei servizi comuni; invita il Comitato a fornire aggiornamenti regolari sul nuovo quadro globale di etica e integrità;
29.si compiace del fatto che il Comitato abbia pubblicato le dichiarazioni di interessi del Presidente e del Vicepresidente nei relativi profili individuali che figurano nel sito web del Comitato, come richiesto nell'ultima relazione sul discarico;
30.rileva che i membri del personale sono tenuti a dichiarare altresì la loro partecipazione ad attività esterne, conformemente all'articolo11 dello statuto del personale; esorta il Comitato a definire rapidamente orientamenti sulla prevenzione del conflitto di interessi, da fornire a tutto il personale in risposta alla decisione del Mediatore europeo nel caso 1306/2014/OV;
31.prende atto che il 14novembre 2018 il direttore delle Risorse umane e delle Finanze è stato nominato Segretario generale; prende atto che ha mantenuto la sua precedente posizione, fintantoché non si sarà provveduto alla nomina di un successore; esprime preoccupazione per l'incompatibilità delle due funzioni e sollecita il Comitato a nominare rapidamente un nuovo direttore delle Risorse umane e a riferire all'autorità di discarico al riguardo;
32.osserva che i membri del Comitato provengono da contesti professionali diversi e possono essere abituati a culture manageriali diverse; rileva che le attività politiche dei membri comportano anche alcuni compiti di gestione, dato che il loro lavoro è sostenuto da personale proprio e da personale del segretariato; sottolinea la necessità che i membri acquisiscano familiarità con i principi della cultura amministrativa delle istituzioni dell'Unione, in modo da garantire dignità e rispetto sul lavoro;
33.plaude al lavoro della rete di consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza per prevenire e affrontare attivamente le molestie nell'ambiente di lavoro; osserva che nel 2017 la rete ha fornito consulenza informale a 25membri del personale; incoraggia il Comitato a monitorare attentamente l'efficacia della sua politica in materia, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a continuare a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie; prende atto della riflessione in atto sulle procedure e sulle sanzioni nei confronti dei membri coinvolti in casi di molestie e sollecita il Comitato a introdurre norme e procedure in materia entro la prossima procedura di discarico;
34.prende atto che il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito a un'eventuale modifica del numero di membri e delegati in seno al Comitato, a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione; chiede al Comitato di fornire informazioni sull'impatto diretto della decisione sul bilancio, al più tardi nel seguito da dare al discarico 2017; rileva inoltre che la decisione del Regno Unito non avrà conseguenze dirette sul personale del Comitato; si compiace della riflessione in corso sulle future relazioni con il Regno Unito dopo il suo recesso e della volontà del Comitato di mantenere buone relazioni con la società civile.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VII – Comitato delle regioni ()
–vista la relazione annuale del Comitato delle regioni sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0101/2019),
1.concede il discarico al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Comitato delle regioni, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VII – Comitato delle regioni ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VII – Comitato delle regioni,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0101/2019),
A.considerando, che nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;
1.rileva che la Corte dei conti (in appresso "la Corte") nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (in appresso "la relazione della Corte"), ha constatato che, per il Comitato delle regioni (in appresso "il Comitato"), non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
2.constata con soddisfazione che, sulla base dell'audit svolto, la Corte ha concluso che l'insieme dei pagamenti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 riguardanti le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi non presenta errori rilevanti;
3.osserva che nel 2017 il Comitato disponeva di un bilancio approvato di 93295000EUR (rispetto a 90500000EUR nel 2016), di cui 91,5 milioni di EUR (rispetto agli 89,4 milioni di EUR nel 2016) comprendenti stanziamenti d'impegno con un tasso di esecuzione del 98,0% (98,7% nel 2016) e 83,9 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, con un tasso di esecuzione dell'89,9%;
4.rileva che il bilancio del Comitato è principalmente amministrativo e che gran parte dello stesso è utilizzato per spese relative a personale, immobili, mobilio e attrezzature ԴDzԳé costi di funzionamento vari;
5.invita il Comitato ad applicare la metodologia della programmazione di bilancio basata sulla performance alle parti corrispondenti del suo bilancio; chiede di essere regolarmente informato in merito ai risultati conseguiti nell'applicazione dei principi della programmazione di bilancio basata sulla performance;
6.rileva che il tasso di esecuzione globale dei pagamenti alla fine di dicembre 2017 fosse pari all'89,9%; osserva che il tasso finale di esecuzione dei pagamenti al termine del ciclo di bilancio (dopo il pagamento dei riporti) sarà più elevato e dovrebbe idealmente essere prossimo al tasso di esecuzione;
7.osserva che lo strumento analitico per il monitoraggio dell'esecuzione del bilancio, Budget Watch, è utilizzato per monitorare l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti di tutte le linee di bilancio a livello centrale, il che contribuisce a ottimizzare l'esecuzione del bilancio attraverso una migliore preparazione per la riassegnazione delle risorse; invita il Comitato a intensificare gli sforzi relativi ai tassi di esecuzione dei pagamenti, in particolare per il titolo di bilancio 2 relativo agli immobili, alle attrezzature e alle spese varie di funzionamento, nel cui ambito il tasso di esecuzione dei pagamenti è stato del 77,1%
8.incoraggia il Comitato a pubblicare la sua relazione annuale di attività e i suoi conti annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio contabile in questione, al fine di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico;
9.si rammarica che il seguito dato dal Comitato alla risoluzione sul discarico 2016 fornisca solo risposte indirette alle osservazioni del Parlamento facendo riferimento alla relazione annuale di attività in vari punti; sottolinea che la relazione sul seguito dato è essenziale affinché la commissione del Parlamento per il controllo dei bilanci stabilisca se il Comitato ha attuato le raccomandazioni del Parlamento; invita il Comitato a includere ogni risposta e spiegazione necessaria sull'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento nella sua prossima relazione di seguito;
10.osserva che il Comitato ha ridotto il numero totale di posti nella tabella dell'organico di 48 unità, passando da 537 a 489 tra il 2013 e il 2017, principalmente mediante la riduzione del personale del 5% e dell'attuazione di un accordo di cooperazione concluso nel 2014 con il Parlamento; accoglie con favore il fatto che, nonostante i tagli al personale, il Comitato sia riuscito a rafforzare il proprio lavoro politico riassegnando maggiori risorse umane dai servizi di sostegno ai settori di attività principali legati alle attività politiche e legislative; chiede che il Comitato sia informato sulla mappatura della distribuzione del carico di lavoro all'interno dell'organizzazione per verificare la corrispondenza tra compiti e risorse;
11.osserva che il numero di agenti contrattuali è aumentato da 34 posti nel 2013 a 54 nel 2017, mentre gli agenti temporanei sono passati da 64 posti nel 2013 a 71 nel 2017; osserva che l'aumento degli agenti temporanei e contrattuali è principalmente dovuto a problematiche di sicurezza legate alla situazione a Bruxelles; si dichiara preoccupato che tale aumento derivi in parte dalla necessità di compensare la riduzione complessiva del personale e che possa andare a discapito della distribuzione del carico di lavoro e dello sviluppo organizzativo a lungo termine dell'istituzione;
12.accoglie con favore l'impegno a stabilire obiettivi politici chiari per rafforzare il coinvolgimento del Comitato nel ciclo politico e legislativo delle politiche dell'Unione, rafforzando i partenariati efficaci con le altre istituzioni dell'Unione; sottolinea l'importanza di promuovere il coinvolgimento degli enti locali e regionali in considerazione del loro ruolo nell'attuazione delle politiche dell'Unione; invita il Comitato delle regioni a coordinarsi meglio con il lavoro sui fascicoli correlati in seno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio allineando i propri pareri alla tempistica di tali istituzioni al fine di ottenere una maggiore efficacia;
13.accoglie con favore il dialogo a livello politico tra il Comitato e il Parlamento; prende atto con soddisfazione degli scambi tra le commissioni del Comitato e le commissioni del Parlamento e della cooperazione con il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS); incoraggia il Comitato e il Parlamento a sviluppare un approccio più sistematico a tale cooperazione;
14.accoglie con favore la cooperazione amministrativa interistituzionale con il Parlamento e i risultati della valutazione intermedia sull'attuazione dell'accordo di cooperazione tra il Comitato e il Comitato economico e sociale, che evidenzia il buon esito dell'attuazione di diverse misure; osserva che, nel contesto di una procedura di riassegnazione, 70 traduttori sono stati trasferiti ad altri servizi, tra cui l'EPRS;
15.si compiace del fatto che diversi accordi sul livello dei servizi siano stati negoziati e firmati con la Commissione;
16.accoglie con favore i risultati della valutazione intermedia sull'attuazione dell'accordo di cooperazione tra il Comitato e il Comitato economico e sociale europeo, che evidenzia il buon esito della semplificazione della struttura amministrativa e di governance; accoglie con favore il fatto che la cooperazione tra servizi propri e congiunti relativi a settori quali, ad esempio, l'informatica, EMAS o la gestione delle sale riunioni funzioni bene; osserva che i risparmi realizzati in tali settori operativi superano di gran lunga le risorse impiegate per il coordinamento;
17.si compiace dei risultati positivi della valutazione preliminare del progetto pilota sulla gestione comune delle unità di traduzione; incoraggia il Comitato a sviluppare ulteriormente tale cooperazione al fine di creare maggiori sinergie;
18.osserva che l'obiettivo di ridurre il volume di traduzione del 5 %, raggiungendo il 10 %, non è stato conseguito nel 2017, nonostante una diminuzione del 4,6 % rispetto al 2016; accoglie con favore l'impegno del Comitato ad adottare ulteriori misure nel 2018 al fine di pervenire a un volume di traduzione gestibile e incoraggia il Comitato a mettere in atto ulteriori misure di razionalizzazione, compresi gli sviluppi informatici necessari;
19.rileva il basso tasso di esecuzione del bilancio per la linea 1420 (servizi supplementari per la traduzione), ossia il 55% per gli impegni e il 45% per i pagamenti; rileva che il costo totale della traduzione per il Comitato nel 2017 è stato di 27231105EUR, di cui 2376591EUR per le traduzioni esternalizzate; osserva che l'esternalizzazione ha rappresentato il 17,1% dei costi totali di traduzione nel 2017; incoraggia il Comitato a completare l'adeguamento delle sue unità di traduzione al fine di conseguire quanto prima l'obiettivo di esternalizzazione di almeno il 20%;
20.osserva che l'importo destinato alle spese di viaggio dei deputati ammontava a 8882955EUR nel 2017;
21.prende atto dell'elenco di eventi cui hanno partecipato i membri nella relazione annuale di attività per il 2017; si rammarica che l'elenco sia meno dettagliato dell'elenco fornito in risposta al questionario sul discarico per l'esercizio 2016; invita il Comitato a fornire un elenco più dettagliato, comprendente informazioni più specifiche sui membri partecipanti, il titolo dell'evento, il luogo, la data e i costi, nel seguito dato al presente discarico; invita il Comitato a includere tale elenco per l'esercizio 2018 nella sua prossima relazione annuale di attività;
22.rileva che, per il periodo 2017-2018, l'obiettivo del Comitato delle regioni per le pubblicazioni di documenti e gli studi avviati era di 15 all'anno e osserva con preoccupazione che per il 2017 il numero di pubblicazioni è stato pari a 9, mentre nel 2016 è stato pari a 12; invita il Comitato a compiere gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi in materia di pubblicazioni e a chiedere un seguito della situazione nel documento di follow-up relativo al discarico per l'esercizio 2017;
23.plaude ai risultati conseguiti dal Comitato in termini di attività di comunicazione volte ad aumentarne la visibilità e l'impatto mediatico, incluso l'incremento della comunicazione sui media sociali; accoglie con favore, in particolare, l'iniziativa "Riflettere sull'Europa" volta a promuovere l'impegno dei cittadini nel dibattito in corso sul futuro dell'Unione e i 180 dialoghi con i cittadini svolti in tale contesto; incoraggia il Comitato a migliorare la sua cooperazione con le altre istituzioni dell'Unione nel quadro di campagne di comunicazione congiunte e di altre iniziative;
24.osserva che, a seguito di un'importante revisione del quadro normativo relativo alle risorse umane, alcune disposizioni sull'orario flessibile, sul congedo parentale e sulle spese di viaggio annuali sono state aggiornate nel 2017; osserva che nel marzo 2017 è stato introdotto un regime di reperibilità e di lavoro a turni nei servizi di sicurezza; accoglie con favore il fatto che siano stati profusi sforzi per semplificare ulteriormente i processi in materia di risorse umane, in particolare attraverso i nuovi iter decisionali; osserva che è stata pubblicata la prima relazione annuale interna sulle risorse umane;
25.accoglie con favore la politica globale in materia di benessere, salute e gestione delle assenze, che è stata ulteriormente consolidata in cooperazione tra il servizio medico e il servizio delle condizioni di lavoro; osserva che i tassi di assenteismo sono esaminati in modo scrupoloso, con particolare attenzione alla prevenzione, alla verifica e al buon esito del reinserimento dopo un congedo di malattia di lunga durata; osserva che il tasso di assenteismo è diminuito nel corso degli anni (dal 4,86% nel 2015 al 4,60% nel 2016 e al 4,50% nel 2017); valuta positivamente la trasparenza del Comitato riguardo ai membri del personale che soffrono di "burn-out" e accoglie con favore l'esercizio di valutazione del carico di lavoro avviato dal Comitato nel 2018 al fine di mappare la ripartizione del carico di lavoro all'interno dell'organizzazione e verificare la corrispondenza tra compiti e risorse; chiede di essere informato in merito ai risultati di tale valutazione;
26.deplora che nel 2017 la percentuale di donne nei quadri intermedi non abbia registrato un significativo miglioramento, con circa il 38% (rispetto al 37% nel 2015 e al 33% nel 2016); deplora vivamente che la percentuale di donne che occupano posizioni direttive di alto livello sia scesa ulteriormente dal 33% nel 2016 a circa il 25% nel 2017, a causa della partenza di una dirigente di alto livello nel 2017; accoglie con favore le misure globali adottate dal Comitato per migliorare la situazione, compresa la creazione di un nuovo sistema di gestione funzionale, inteso, tra l'altro, ad aumentare il numero di donne che aspirano a svolgere mansioni manageriali formali; incoraggia il Comitato a migliorare in modo significativo le proprie prestazioni al riguardo e a riferire in merito ai propri progressi all'autorità di discarico;
27.osserva che il 13,3% dei posti dirigenziali era detenuto da cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 2004 (UE-13); invita il Comitato ad adoperarsi ulteriormente per migliorare l'equilibrio geografico nelle posizioni di direzione al fine di raggiungere l'obiettivo del 20 %, che riflette la percentuale della popolazione dell'UE13 rispetto alla popolazione totale dell'Unione;
28.accoglie con favore le misure adottate dal Comitato per prevenire attivamente le molestie nell'ambiente di lavoro, come la formazione regolare sulla politica antimolestie e il lavoro dei consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza; incoraggia il Comitato a monitorare attentamente l'efficacia della sua politica in materia, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il Comitato non dispone di un meccanismo di reclamo interno o di sanzioni nei casi di molestie riguardanti i suoi membri; invita il Comitato ad aggiornare il suo codice di condotta per i membri e le norme procedurali interne in materia e a riferire all'autorità di discarico;
29.accoglie con favore la strategia immobiliare a lungo termine approvata dal Comitato e dal Comitato economico e sociale europeo nel 2017; osserva che tale strategia immobiliare fornisce un quadro di riferimento per qualsiasi futura decisione da adottare in relazione alla politica immobiliare e contiene una serie di principi guida in materia di proprietà immobiliari; osserva che sono stati individuati e esaminati diversi scenari al fine di preparare la politica immobiliare oltre il 2021, dando la priorità agli scenari che prevedono la prosecuzione dell'uso dell'edificio VMA; chiede di essere informato sui negoziati in corso con la Commissione in merito all'uso continuato dell'edificio VMA; incoraggia il Comitato, in collaborazione con il Comitato economico e sociale europeo, a effettuare una valutazione delle potenziali esigenze di ristrutturazione e a redigere una stima dei costi per lo scenario in cui i due Comitati occupano l'intero edificio VMA;
30.osserva con soddisfazione che il numero di abbonati e il tasso di attività del corso online del Comitato per gli enti regionali e locali (MOOC) è passato a un 5% degli abbonati e a 5 punti percentuali di tasso di attività dopo gli scarsi numeri registrati nel 2016 a causa degli attacchi terroristici compiuti a Bruxelles e rileva con soddisfazione che il numero di visitatori è aumentato del 14% nel 2017;
31.accoglie con favore i buoni risultati conseguiti per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale attraverso la cooperazione congiunta tra il Comitato economico e sociale e il Comitato; accoglie con favore le misure volte a migliorare il consumo energetico del Comitato e l'inserimento di criteri ambientali nella maggior parte dei bandi di gara; osserva che il servizio EMAS è stato consultato in relazione a 27 procedure di appalto relative ai criteri ambientali; si compiace che il Comitato abbia ottenuto, congiuntamente al Comitato economico e sociale europeo, il marchio "Good Food", assegnato dalla Regione di Bruxelles, a certificazione del fatto che le mense dei Comitati sono gestite in modo sostenibile;
32.osserva che il Comitato è ancora in attesa della relazione finale dell'OLAF concernente il caso di denunce di irregolarità notificato all'OLAF nel ottobre 2016; chiede al Comitato di rispettare pienamente le conclusioni e l'esito della relazione e di riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati e alle azioni di seguito che saranno adottate;
33.prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"), del 23 ottobre 2018(7), nella causa contro il Comitato presentata da un ex revisore interno; osserva che tale sentenza annulla la decisione della Comitato del 2 dicembre 2014 che approvava le conclusioni della seconda commissione di invalidità, secondo la quale l'invalidità dell'ex revisore interno non era di origine professionale; prende atto che la Corte di giustizia ha ritenuto, nella sua sentenza, che la valutazione della commissione di invalidità non fosse sufficientemente motivata e contenesse un errore nella metodologia di valutazione; osserva che la Corte di giustizia ha condannato il Comitato a versare un indennizzo di 5000EUR, ma ha respinto la richiesta del revisore interno di un indennizzo aggiuntivo pari a 20000EUR;
34.sollecita il Comitato a conformarsi rapidamente alla sentenza della Corte di giustizia e ad adottare tutte le misure necessarie per dare seguito alla sua decisione; incoraggia il Comitato a valutare la possibilità di giungere a una composizione amichevole con l'ex revisore interno nell'interesse di entrambe le parti e chiede che sia regolarmente informato;
35.osserva che il 31 gennaio 2018 l'ex revisore interno ha presentato una richiesta, sulla base dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari, di essere formalmente riconosciuto dal Comitato come informatore in buona fede ai sensi dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari; rileva inoltre che l'ex revisore interno ha presentato una denuncia all'autorità che ha il potere di nomina, sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, in data 23 agosto 2018 a seguito della decisione del Comitato del 24 maggio 2018 di non riconoscerlo come informatore in buona fede;
36.osserva che il Comitato ha analizzato la richiesta e ha concluso che non vi è una base giuridica per riconoscere l'ex revisore interno quale informatore in buona fede; deplora che tale conclusione sia in contraddizione con la posizione del Parlamento secondo cui il revisore interno è un informatore in buona fede, confermata nella sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione: "Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"(8); incoraggia il Comitato a prendere in considerazione un riconoscimento simbolico dello status del revisore interno nonostante la mancanza di un'adeguata base giuridica al momento dei fatti;
37.chiede una mediazione tra l'ex revisore interno del Comitato e il Comitato onde giungere a una composizione amichevole della controversia in corso, nell'interesse di entrambe le parti; sottolinea che tale mediazione dovrebbe anche riguardare lo status di informatore in buona fede dell'ex revisore interno (come riconosciuto dal Parlamento nella sua risoluzione del 2004) e il fatto che egli ha agito nell'interesse dell'Unione notificando irregolarità alle istituzioni dell'Unione;
38.osserva che, secondo le stime del Comitato, l'impatto finanziario della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione ammonta a 373666EUR nel 2019 e a 576559EUR nel 2020 a causa della riduzione dei 24 membri attualmente assegnati al Regno Unito; accoglie con favore la creazione di un gruppo al fine di riflettere sul mantenimento di strette relazioni con le autorità regionali e locali nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna ()
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(4) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99 e da 164 a 167,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118 e 260-263,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0109/2019),
1.concede il discarico all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per l'esecuzione del bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0109/2019),
1.accoglie con favore il fatto che, secondo la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), il livello di errore complessivo nell'ambito della rubrica 5 (Amministrazione) del QFP, ivi incluso il bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), continua a essere relativamente basso con una stima dello 0,5 % nel 2017;
2.rileva che la Corte non ha riscontrato livelli significativi di errore nella relazione annuale di attività del SEAE;
3.rileva, inoltre, che ogni questione specifica per il SEAE è stata segnalata dalla Corte, contrariamente agli anni precedenti;
4.constata con soddisfazione che le precedenti raccomandazioni formulate in relazione al miglioramento del sistema di monitoraggio per l'aggiornamento tempestivo della situazione personale e dei dati dei membri del personale, con un potenziale impatto sul calcolo degli assegni familiari, sono state attuate sotto molti aspetti; ritiene, tuttavia, che i controlli di coerenza in relazione alla gestione degli assegni familiari richiedano un'attenzione costante;
5.si compiace degli sforzi compiuti dal SEAE per migliorare le procedure di appalto nelle delegazioni, compreso l'impiego dello strumento di gestione degli appalti pubblici, l'istituzione di un programma di appalto per contratti di valore medio-basso e lo sviluppo di modelli per la documentazione di gara e la formazione; ritiene che le precedenti lacune individuate negli appalti pubblici e nella gestione dei servizi di sicurezza meritino ancora attenzione e monitoraggio costanti;
6.invita il SEAE a tenere informato il Parlamento in merito ai risultati raggiunti tramite i sopracitati sforzi volti a migliorare le procedure di appalto nelle delegazioni, in particolare tramite il sistema PPMT (Public Procurement Management Tool) e le procedure di eProcurement ed eTendering;
7.osserva che le cause degli errori individuati dai controlli ex-ante sia sugli impegni che sui pagamenti sono della stessa natura, ossia la mancanza di documenti giustificativi, come negli anni precedenti; osserva che, per la prima volta, il controllo ex post del SEAE includeva anche le spese relative alla fine dell'anno (novembre-dicembre 2016);
8.prende atto con soddisfazione del fatto che, nel 2017, le spese generali comuni relative a tutti gli uffici delle delegazioni (affitti, sicurezza, pulizia e altre spese generali), comprese le delegazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES), sono state interamente finanziate dalle linee di bilancio del SEAE per il secondo anno consecutivo;
9.rileva che gli stanziamenti riportati sono aumentati nel 2017 e ammontano a 85 911 000 EUR (a fronte dei 77 450 000 EUR del 2016); ricorda che le operazioni di riporto all'esercizio successivo possono, a titolo eccezionale, essere realizzate a condizioni rigorose;
10.rileva che il bilancio totale del SEAE per il 2017 ammontava a 660 milioni di EUR, con un aumento del 3,75% rispetto al 2016;
11.rileva che un contributo di 54,9 milioni di EUR è stato anche ricevuto dal FES e dai fondi fiduciari. I riporti e gli stanziamenti supplementari sbloccati dai disimpegni hanno portato l'importo totale a 59,7 milioni di EUR (comprese anche le entrate con destinazione specifica dell'esercizio finanziario); rileva che, alla fine del 2017, l'esecuzione degli impegni era di 52,6 milioni di EUR (88,1%) e l'esecuzione dei pagamenti era di 46,5 milioni di EUR (78,0%); rileva che gli stanziamenti del FES che non sono stati impegnati vengono riportati all'esercizio successivo come entrate con destinazione specifica esterne e non vi è alcuna perdita di stanziamenti;
12.osserva che il bilancio destinato alla sede centrale ammontava a 236,7 milioni di EUR di cui 153,8 milioni (ossia il 64,6%) riguardavano il pagamento delle retribuzioni e di altri diritti del personale statutario ed esterno, 32,2 milioni di EUR (o il 14%) erano destinati agli immobili e ai costi associati e 33 milioni di EUR (14%) concernevano i sistemi informatici, le attrezzature e il mobilio;
13.chiede che la politica immobiliare del SEAE sia allegata alla relazione annuale di attività, in particolare in considerazione del fatto che è importante che i suoi costi siano adeguatamente razionalizzati e non eccessivi; esorta il SEAE a fornire all'autorità di discarico l'elenco dei contratti immobiliari conclusi nel 2017, compresi i dettagli dei contratti, il paese in cui sono stati stipulati e la loro durata, come nella sua relazione annuale di attività per il 2011; chiede al SEAE di fornire le stesse informazioni sui contratti immobiliari nella sua relazione annuale di attività per il 2018;
14.rileva che il bilancio delle delegazioni pari a 423,3 milioni di EUR è stato suddiviso come segue: 116,1 milioni di EUR (27,4%) per la retribuzione del personale statutario, 165,6 milioni di EUR (39,1 %) per gli immobili e i costi associati, 68,5 milioni di EUR (16,2%) per gli agenti e i servizi esterni, 27,9 milioni di EUR (6,6%) per altre spese connesse al personale e 45 milioni di EUR (10,6%) per altri costi amministrativi; rileva inoltre che 196,4 milioni di EUR (rispetto ai 185,6 milioni di EUR del 2016 e ai 204,7 milioni di EUR del 2015) sono stati ricevuti dalla Commissione per i costi amministrativi del personale della Commissione presso le delegazioni dell'Unione e sono stati suddivisi tra la rubrica V della Commissione con 49,6 milioni di EUR, le linee amministrative dei programmi operativi con 91,8 milioni di EUR e il FES e i fondi fiduciari con 55 milioni di EUR (45,4 milioni nel 2016); osserva che, nel 2017, i fondi fiduciari hanno contribuito per la prima volta a questi costi amministrativi;
15.riconosce che il numero di linee di bilancio utilizzate per finanziare le operazioni relative al personale della Commissione nelle delegazioni (34 linee diverse provenienti da varie rubriche del bilancio della Commissione, più i fondi del FES) accresce la complessità della gestione del bilancio; ricorda che questo argomento è stato trattato nella sua risoluzione del 18 aprile 2018(7) e sul discarico per il 2016 e prende atto della complessità della semplificazione della riduzione delle linee di bilancio; esorta pertanto il SEAE a continuare a collaborare con la Commissione per semplificare le linee di bilancio ove possibile al fine di ridurre la complessità della gestione del bilancio;
16.rileva che, nel 2017, i capi delegazione hanno presentato una dichiarazione di affidabilità; osserva che tutti i capi delegazione, ad eccezione del capo della delegazione in Siria, hanno fornito una dichiarazione senza riserve; riconosce che la delegazione in Siria è attualmente evacuata e che la delegazione ha indicato un piano d'azione per alleviare i problemi di dover operare in una zona di guerra; osserva che la riserva è considerata non-materiale in termini di importi per l'insieme del bilancio del SEAE;
17.osserva che il bilancio definitivo del SEAE di 660 milioni di EUR per il 2017 è stato eseguito al 99,7 % (come nel 2016) per gli stanziamenti di impegno e all'86,7% (87,5 nel 2016) per gli stanziamenti di pagamento alla fine dell'esercizio;
18.rileva che il valore di tutti gli storni effettuati nell'ambito del bilancio amministrativo del SEAE è ammontato a 14,4 milioni di EUR, di cui l'importo maggiore riguarda un contratto preliminare relativo alla sicurezza afgana; rileva inoltre che gli storni hanno ridotto il bilancio della sede del SEAE di 5,1 milioni di EUR e hanno aumentato il bilancio delle delegazioni di un importo corrispondente;
19.osserva che l'1,3% dell'incremento di bilancio nel 2017 è stato dedicato agli investimenti nel settore della sicurezza nel contesto dell'attuazione del pacchetto sicurezza, che comprendeva il rafforzamento della rete di agenti di sicurezza regionali e l'acquisizione di veicoli blindati in linea con il dovere di vigilanza e di sicurezza sul campo del SEAE, la strategia di sicurezza informatica e la formazione permanente in materia di sicurezza del personale in risposta a potenziali minacce e situazioni di crisi nelle delegazioni e nelle sedi centrali; accoglie con favore i miglioramenti finora conseguiti, ma esorta il SEAE, in particolare, ad affrontare le diverse sfide in sospeso, come la necessità di aggiornare gli strumenti di sicurezza IT; invita, inoltre, il SEAE a collaborare con gli Stati membri al fine di sviluppare un approccio comune e migliorare l'interconnessione dei sistemi di sicurezza con altre istituzioni e Stati membri;
20.accoglie con favore l'istituzione di un meccanismo di revisione annuale dedicato all'analisi delle risorse del SEAE e del loro effettivo impiego in previsione della prossima ridistribuzione del personale resa necessaria da nuove priorità operative o politiche o da sfide supplementari;
21.rileva che l'autovalutazione annuale del sistema di controllo interno del 2017 ha fornito una ragionevole garanzia alla direzione del SEAE in merito al livello di conformità con la maggior parte dei controlli interni; rileva, tuttavia, che le tre seguenti norme di controllo interno "Ripartizione e mobilità del personale", "Continuità operativa" e "Gestione dei documenti" rimangono le componenti più deboli del sistema di controllo interno del SEAE; rileva con preoccupazione che la "continuità operativa" ha continuato ad essere problematica per diversi anni, sia in termini di conformità che di efficacia, ed è di particolare importanza all'interno delle delegazioni;
22.si compiace della continua riduzione del numero di delegazioni che superano lo spazio massimo di 35 m² a persona da 83 nel 2016 a 73 nel 2017, in linea con la raccomandazione della Corte del 2016; accoglie con favore l'avvio dello strumento di gestione immobiliare IMMOGEST e l'acquisizione di competenze interne ed esterne a sostegno della gestione degli edifici, in particolare per quanto riguarda le delegazioni; invita il SEAE a continuare ad attuare, ove possibile, ragionevole ed efficiente per il bilancio dell'Unione, le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione speciale sulle modalità con le quali il SEAE gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo(8) e a tenere informato il Parlamento in merito ai miglioramenti;
23.si compiace del fatto che il SEAE abbia istituito 7 nuovi progetti di co-locazione con 6 diversi Stati membri e osserva il crescente interesse nei confronti dei regimi di co-locazione con 14 nuovi accordi co-firmati, non solo con gli Stati membri ma anche con FRONTEX o EASO; rileva che gli accordi di co-locazione hanno contribuito a ridurre lo spazio medio degli edifici per avvicinarlo ai 35 m² / persona prescritti; è del parere che le co-locazioni siano efficaci sotto il profilo dei costi e si compiace del fatto che esse contribuiscano alla rappresentanza congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi; invita il SEAE, nel quadro del monitoraggio dei costi, ad ampliare tali memorandum d'intesa ad altri organismi dell'Unione, come le missioni PSDC; invita il SEAE a istituire un'efficace gestione del recupero dei costi nel caso di co-locazioni;
24.prende atto della preferenza del SEAE di acquistare piuttosto che di affittare immobili per le sue delegazioni chiede al SEAE di essere tenuto al corrente circa un'approfondita analisi di tutte le delegazioni dell'Unione, per determinare in quali paesi sarebbe più efficace, in termini di costi, che le delegazioni acquistino i propri locali per ufficio o sedi residenziali, anziché affittarli; rileva che, nel 2017, la quota di edifici di proprietà rappresentava il 18%;
25.ricorda quanto sia importante fornire un sostegno orientato ai risultati alle delegazioni ovunque esse si trovino e chiede al SEAE di riferire circa l'esperienza del centro regionale Europa e la sua valutazione delle possibilità di estendere tale quadro ad altre aree geografiche; accoglie con favore i maggiori sforzi intrapresi per sostenere le delegazioni, in particolare attraverso la nuova divisione di coordinamento orizzontale, che contribuiscono a rafforzare il livello generale di garanzia per i compiti svolti dalle delegazioni, in particolare quelli relativi agli appalti pubblici di valore elevato;
26.ritiene essenziale ricordare periodicamente ai capi delegazione, durante la fase di preparazione al loro mandato, i seminari ad hoc o la conferenza annuale degli ambasciatori, il loro ruolo essenziale nel consolidamento della catena di affidabilità del SEAE, ԴDzԳé le loro responsabilità e rendicontabilità globali per la gestione delle spese amministrative e dei portafogli di progetti, oltre alle loro funzioni politiche; ritiene che un'esperienza in un'istituzione dell'Unione debba essere considerata come una risorsa nella selezione dei capi delegazione;
27.accoglie con favore il nuovo approccio alle ispezioni introdotto nel 2017, che offre un approccio promettente all'offerta di sostegno alla gestione delle delegazioni, alla promozione di una maggiore coerenza e alla semplificazione del lavoro delle delegazioni;
28.prende atto della difficoltà di gestire e assegnare le risorse umane nel contesto delle "tre fonti" di assunzione del SEAE e della gestione dei posti nelle delegazioni; rileva, inoltre, che il SEAE ha ridotto il proprio personale del 5% nel periodo 2013-2017 in conformità dell'accordo interistituzionale, il che rappresenta una riduzione di 16 posti per il 2017 nelle sedi centrali e una riduzione complessiva di 84 posti negli ultimi cinque anni; è preoccupato per il fatto che l'aumento del carico di lavoro medio e le carenze di personale in servizio possano avere effetti nocivi sulla salute e sulla qualità della vita dei membri del personale, ԴDzԳé sullo sviluppo organizzativo a lungo termine dell'istituzione;
29.osserva con apprezzamento che l'equilibrio di genere ha quasi raggiunto la parità nel numero complessivo di posti occupati, con il 49,6% di donne; si rammarica, tuttavia, del fatto che il numero di donne in posizioni dirigenziali sia rimasto insufficiente, sia per quanto riguarda i capi divisione che i capi delegazione, con 57 su 219 posizioni (26%) o solo il 18% dei posti di alta dirigenza (9 su 50 posti) affidati a donne; evidenzia uno squilibrio analogo tra gli amministratori, il 33% dei quali erano donne, e tra esperti nazionali distaccati (END), il 23% dei quali erano donne;
30.invita il SEAE, in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, a continuare a migliorare, quanto più possibile, l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti e il medio livello; osserva che solo il 18,28% dei candidati a posti dirigenziali nell'ultimo esercizio di rotazione erano donne; osserva che, per gli altri posti pubblicati dal SEAE, la percentuale di donne tra i candidati è diminuita dal 39% del 2016 al 31,7% del 2017;
31.ritiene che siano necessari progressi a tale riguardo e invita pertanto il SEAE a individuare le ragioni di tale squilibrio e a riflettere su di esse e, successivamente, ad eventualmente perfezionare le sue condizioni e le politiche di assunzione al fine di attrarre tutti i generi in egual misura per le posizioni dirigenziali; incoraggia il SEAE a cooperare con le università nazionali che offrono corsi dedicati alla carriera diplomatica al fine di promuovere il servizio diplomatico europeo in una fase iniziale;
32.chiede la creazione di un istituto dedicato alla formazione di futuri diplomatici europei e suggerisce che le autorità preposte studino la possibilità di utilizzare le strutture del Parlamento europeo a Strasburgo per ospitare questo istituto diplomatico;
33.si compiace della creazione delle task force su "sviluppo della carriera" e "problematiche di genere e pari opportunità" ԴDzԳé dell'adozione di un "quadro per l'apprendimento e lo sviluppo" (LEAD) e della creazione della rete "donne e SEAE" e del "Women Managers Mentoring Programme" come tappe importanti per migliorare le pari opportunità nel SEAE; prende atto della tabella di marcia per l'attuazione che è stata adottata dopo la pubblicazione delle relazioni finali delle due task force e chiede di essere tenuta informata sui progressi nell'attuazione;
34.rileva che, con il 32,83% del personale di grado AD proveniente dagli Stati membri alla fine del 2017, il SEAE è in linea con la formula di ripartizione del personale stabilita dalla decisione del Consiglio che istituisce il SEAE, ossia una proporzione di un terzo del personale proveniente dagli Stati membri e il resto dalle istituzioni dell'Unione;
35.rileva che la quota dei diplomatici degli Stati membri rappresentava il 32,83% del totale del personale AD del SEAE (ossia 307 persone) rispetto al 33,8% del 2014; sottolinea che il numero di diplomatici degli Stati membri distaccati come capi delegazione è diminuito dal 46% al 43,8% del totale; rileva il leggero aumento, al 21,9%, della percentuale di donne tra i capi delegazione; constata che solo 10 capi delegazione su 60 provenienti dagli Stati membri hanno già lavorato in una posizione con sede a Bruxelles;
36.ribadisce che l'equilibrio geografico dovrebbe essere attentamente monitorato, in particolare in caso di sottorappresentanza, per garantire una rappresentanza proporzionale di ciascuno Stato membro tra la popolazione del personale; osserva che su otto casi in cui la quota del personale era inferiore a quella della popolazione del loro paese nella popolazione complessiva dell'Unione, cinque provenivano dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004;
37.osserva che il numero di END degli Stati membri è leggermente aumentato nel 2017, fino a raggiungere 449 unità (con 387 posti nella sede centrale e 62 nelle delegazioni); osserva che il 55% di questa categoria di personale con sede a Bruxelles (o 214) veniva retribuito dalle rispettive amministrazioni nazionali; riconosce la necessità di END in vari settori specifici che si occupano di questioni di difesa e sicurezza ԴDzԳé di comunicazione strategica; chiede, tuttavia, al SEAE, nel contesto della sua strategia END o attraverso il nuovo meccanismo di revisione annuale, di presentare una proiezione più dettagliata delle sue esigenze future e delle relative competenze richieste ai fini della prevedibilità e di una migliore gestione dei potenziali conflitti di interesse, per evitare un costante aumento di tali contratti e contribuire al rafforzamento delle competenze interne; è del parere che il numero di END non dovrebbe superare una certa percentuale del personale complessivo del SEAE al fine di preservare uno spirito di corpo forte e sostenibile e chiede al SEAE di fissare tale soglia;
38.accoglie con favore l'attuazione di tirocini retribuiti nelle delegazioni quale seguito positivo alla risoluzione sul discarico del SEAE per l'esercizio 2016; osserva che il SEAE continuerà a offrire tirocini secondo vari regimi, come quelli relativi ai tirocini obbligatori per studenti o funzionari in formazione, nell'ambito della loro formazione obbligatoria; rileva che il sostegno finanziario esterno medio ammontava a 885 EUR per i tirocinanti in diversi regimi, cifra considerevolmente inferiore all'indennità mensile di 1 200 EUR nell'ambito del regime del SEAE; invita il SEAE a garantire che a tutti i tirocinanti del SEAE sia versata un'indennità adeguata, in modo da remunerare sufficientemente gli sforzi dei tirocinanti e da non accentuare la discriminazione per motivi economici;
39.prende atto della consultazione interservizi con la Commissione e delle consultazioni con le organizzazioni sindacali per modernizzare e migliorare le norme quadro e i relativi regimi di sicurezza sociale degli agenti locali; invita il SEAE a garantire un'adeguata assicurazione sanitaria post-pensionamento, in particolare in caso di invalidità, attraverso la procedura di revisione; esorta con forza il SEAE a garantire che le misure di riforma identificate entrino in vigore nel 2018 e a migliorare la partecipazione del suo personale locale e accrescerne le competenze;
40.rileva con preoccupazione che, nel 2017, sono stati registrati 171 casi di mediazione (con un aumento del 16% rispetto al 2016), il 60% dei quali nelle delegazioni, e che 32 di questi casi sono rimasti aperti alla fine dell'anno; rileva, inoltre, con preoccupazione che, nell'indagine sulla soddisfazione del personale, solo il 10,2% del personale ha espresso disaccordo e il 6,21% del personale un leggero disaccordo rispetto all'affermazione "Non ho subito vessazioni in seno al SEAE"; riconosce, tuttavia, che il continuo aumento dei casi segnalati sembra riflettere una maggiore disponibilità a parlare, piuttosto che un aumento dei conflitti sul posto di lavoro; sottolinea l'importanza di promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie e di dare debitamente seguito ai casi segnalati;
41.si compiace dell'estensione della rete di consulenti di fiducia a 13 consulenti volontari qualificati nel 2017; è preoccupato per il fatto che solo cinque dei tredici consulenti siano stati distaccati in 140 delegazioni; invita il SEAE a continuare a rafforzare la presenza di consulenti di fiducia nelle delegazioni e a continuare a sensibilizzare in merito alle molestie e ai rischi psicosociali, ԴDzԳé alle modalità con cui attenuarli e reagire;
42.osserva che il SEAE ha aggiornato il proprio accordo amministrativo con OLAF e ha rafforzato la sua cooperazione in materia di frodi con le Direzioni generali che agiscono nelle relazioni esterne, quali FPI, DG NEAR e DG DEVCO nel 2017; rileva che vi sono tre indagini in corso da parte dell'OLAF relative a potenziali conflitti di interesse nel SEAE e chiede di essere tenuto informato sull'andamento di tali indagini;
43.si compiace della pubblicazione di dati relativi ai costi delle missioni da parte del vicepresidente della Commissione e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sono ora pienamente disponibili sulla sua pagina sul sito web della Commissione e vengono aggiornati ogni due mesi, in linea con il codice di condotta aggiornato adottato il 31 gennaio 2018;
44.rileva che 1,1 milioni di EUR sono stati assegnati al SEAE nel 2017 per sviluppare la sua azione "Comunicazione strategica plus" al fine di combattere la disinformazione e comunicare l'impatto positivo delle politiche dell'Unione; sottolinea, inoltre, l'importanza di comunicare il lavoro del SEAE ai cittadini e chiede al SEAE di fornire maggiori informazioni sulle sue attività al riguardo nella sua prossima relazione annuale di attività;
45.crede che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) rivesta un ruolo cruciale nella cooperazione internazionale in materia di pace, sicurezza e sviluppo umano; sottolinea pertanto l'importanza di usare con giudizio le limitate risorse disponibili e di migliorare costantemente la coerenza dell'azione esterna e interna dell'Unione, ԴDzԳé l'esigenza di adoperarsi per raggiungere posizioni comuni e risposte coordinate affinché l'Unione risulti efficiente in tale ruolo; pone in evidenza l'importanza della diplomazia pubblica e delle comunicazioni strategiche in quanto parti integranti delle relazioni esterne dell'Unione, poiché costituiscono non solo uno strumento utile a comunicare i valori e gli interessi dell'Unione e a potenziarne la visibilità, ma anche un mezzo per contrastare l'influenza estera nei Balcani occidentali e nei paesi del vicinato ԴDzԳé la propaganda strategica contro l'Unione e i suoi Stati membri; pone in risalto la continua e crescente necessità di smascherare la disinformazione e mobilitare analisi specifiche in funzione del contesto, al fine di contrastare la propaganda antieuropea; crede fermamente che l'Unione debba intensificare i propri sforzi allo scopo di sviluppare strategie di diplomazia pubblica efficaci; invita il SEAE a proseguire gli sforzi intesi a modernizzare i suoi approcci e a investire in nuove competenze e capacità; ritiene che il lavoro della task force di comunicazione strategica del SEAE sia essenziale e prezioso e chiede che tale task force sia dotata delle risorse finanziarie e umane adeguate;
46.rileva che il SEAE ha effettuato una valutazione dell'impatto sulle risorse umane (122 dipendenti nazionali britannici) della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e dell'adeguamento operativo richiesto presso la sede centrale e le delegazioni; si compiace dell'intenzione del SEAE di adottare un approccio "caso per caso" al momento di decidere in merito alla proroga dei contratti degli agenti temporanei e contrattuali britannici; invita il SEAE a definire rapidamente una strategia coerente per fornire certezza alle persone interessate;
47.rileva che la valutazione iniziale del livello delle spese amministrative, pari a 6,7 milioni di EUR per spese per il personale e le infrastrutture nell'arco di nove mesi, si riferiva all'apertura di una delegazione a Londra in considerazione del fatto che il Regno Unito diventerà un paese terzo;
48.chiede al SEAE di presentare una relazione sul seguito dato al discarico 2017 in conformità dell'articolo 262 del regolamento finanziario in preparazione della procedura di discarico per l'esercizio 2018.
Corte dei conti: Relazione speciale n. 7/2016: Le modalità con le quali il Servizio europeo per l'azione esterna gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo.
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VIII – Mediatore europeo ()
–vista la relazione annuale del Mediatore europeo sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0099/2019),
1.concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio del Mediatore europeo per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Mediatore europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serieL).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VIII – Mediatore europeo ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione VIII – Mediatore europeo,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0099/2019),
A.considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;
1.rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ("la Corte") non ha individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti ad audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Mediatore europeo ("il Mediatore");
2.sottolinea che la Corte, sulla base del lavoro di audit svolto, ha concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 per le spese amministrative del Mediatore sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
3.osserva che il bilancio del Mediatore è principalmente amministrativo e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese relative a personale, immobili, mobilio e attrezzature ԴDzԳé costi di funzionamento vari; rileva che nel 2017 il bilancio del Mediatore ammontava a 10905441 EUR (rispetto a 10658951 EUR nel 2016);
4.accoglie con favore l'impegno del Mediatore a garantire che tutti i fondi disponibili siano utilizzati in modo orientato ai risultati e valuta positivamente il fatto che il Mediatore stia tenendo conto dei risultati di una serie di misurazioni e dati statistici aventi un impatto diretto sulle attività del suo ufficio; rileva che, in relazione agli indicatori chiave di performance (KPI) adottati nel quadro della strategia "Verso il 2019", sono state adottate misure per migliorare i risultati attraverso una revisione continua, l'ottimizzazione dei processi e il monitoraggio delle attività; osserva tuttavia che il KPI relativo alla conformità globale ha raggiunto solo l'85%, mentre era stato fissato un obiettivo del 90%; incoraggia il Mediatore a continuare a migliorare la propria performance al riguardo;
5.rileva che, degli stanziamenti complessivi, il 93,91% è stato impegnato (rispetto al 95,40% nel 2016) e l'86,20% è stato pagato (rispetto all'85,89% nel 2016), con un tasso di esecuzione del 93,9% (rispetto al 95,40% nel 2016);
6.accoglie con favore la decisione del Mediatore di pubblicare le sue relazioni annuali di attività entro il 31 marzo, allo scopo di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico;
7.osserva che la riduzione del tasso di esecuzione registrata nel 2017 è in larga misura dovuta al sottoutilizzo della linea di bilancio relativa alle scuole europee; valuta positivamente il nuovo stanziamento di bilancio destinato a finanziare un regime di sostegno all'utilizzo dei trasporti pubblici verso i vari luoghi di lavoro;
8.ricorda che l'ultima revisione dello statuto del Mediatore è stata effettuata nel 2008(7); sottolinea che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'aggiornamento di tale statuto alla luce delle nuove realtà e sfide; pone in particolare l'accento sulla necessità di rafforzare le competenze del Mediatore nei casi riguardanti l'accesso ai documenti dell'Unione, il mancato rispetto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la protezione degli informatori e le molestie(8);
9.richiama l'attenzione sul ruolo svolto dal Mediatore nel promuovere la buona governance, la trasparenza e la prevenzione dei conflitti di interesse in seno alle istituzioni dell'Unione; valuta positivamente il fatto che nel 2017 il Mediatore abbia chiuso quattro indagini strategiche, ne abbia aperte quattro nuove e abbia avviato otto iniziative strategiche; riconosce l'importanza di tali attività onde incoraggiare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a garantire il massimo grado possibile di apertura, responsabilità, etica e capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini;
10.valuta positivamente il fatto che il Mediatore abbia rispettato l'accordo interistituzionale volto a ridurre il personale del 5% tra il 2013 e il 2017, con un contributo complessivo di 3 posti; rileva tuttavia che nel frattempo gli agenti contrattuali sono passati da 8 a 15 e i tirocinanti retribuiti da 5 a 9; si dichiara preoccupato che tale aumento derivi in parte dalla necessità di compensare la riduzione complessiva del personale e che possa andare a discapito della distribuzione del carico di lavoro e dello sviluppo organizzativo a lungo termine dell'istituzione;
11.rileva che il numero delle denunce ricevute è aumentato del 20%, passando da 1839 nel 2016 a 2216 nel 2017; osserva che il Mediatore ha avviato in totale 433 indagini basate su denunce (rispetto a 245 nel 2016) e ne ha chiuse 348 (rispetto a 291 nel 2016); constata che tale incremento è dovuto tra l'altro alle nuove disposizioni di attuazione in virtù delle quali alcuni casi che in precedenza sarebbero stati classificati come "assenza di ragioni per condurre indagini" vengono ora archiviati in quanto "indagini in cui non è stata constatata cattiva amministrazione"; sottolinea che, a causa del costante aumento del numero di denunce presentate al mediatore, il carico di lavoro del suo ufficio è diventato troppo pesante; chiede un aumento di bilancio che consenta al mediatore di affrontare il carico di lavoro;
12.rileva che nel 2017 sono state trattate in tutto 2181 nuove denunce, di cui 751 rientranti nel mandato del Mediatore, mentre nel 2016 erano state trattate 1880 denunce, di cui 711 rientranti nel suo mandato; osserva pertanto che il numero di denunce rientranti nel mandato è aumentato del 5,5%;
13.valuta positivamente la diminuzione del tempo medio di trattamento delle denunce, che è passato da 86 giorni nel 2013 a 64 giorni nel 2017; si compiace altresì della diminuzione della durata media delle indagini, che è passata da 369 giorni nel 2013 a 266 giorni nel 2017;
14.plaude ai costanti sforzi profusi dal Mediatore per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trattamento dei casi; rileva con soddisfazione, a tale riguardo, che i risultati relativi all'indicatore chiave di performance sull'efficienza (KPI 7) hanno superato gli obiettivi; accoglie altresì con favore l'attuazione di una procedura accelerata per il trattamento delle denunce riguardanti l'accesso ai documenti;
15.si compiace dei costanti sforzi profusi per ridurre i costi di traduzione, che sono innanzitutto legati alla produzione di pubblicazioni; valuta positivamente la riduzione dell'11% delle spese per la traduzione, che sono passate da 293000 EUR nel 2016 a 263000 nel 2017; rileva che, secondo la relazione annuale di attività del Mediatore, in futuro sarà difficile scendere al di sotto della soglia raggiunta; incoraggia pertanto il Mediatore a continuare ad adoperarsi con accortezza per ridurre i costi di traduzione senza mettere a repentaglio l'efficacia delle traduzioni e delle pubblicazioni;
16.prende atto del trasferimento degli uffici del Mediatore a Strasburgo presso la nuova sede nell'edificio HAV;
17.plaude ai risultati conseguiti dal Mediatore in termini di attività di comunicazione volte ad aumentarne la visibilità e l'impatto mediatico, incluso l'incremento della comunicazione sui media sociali, ad esempio su Twitter, dove è stato oggetto di 22790 menzioni e ha 19200 follower, il che corrisponde a un aumento del 16%; valuta positivamente il fatto che il Mediatore abbia aggiornato il suo sito web per migliorarne la facilità di utilizzo e che un contraente esterno ne abbia certificato la conformità alle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web; si compiace inoltre del fatto che nel 2017 il Mediatore abbia assegnato il primo "Premio per la buona amministrazione", che è stato istituito per riconoscere gli esempi di buone pratiche nella pubblica amministrazione e richiamarvi maggiormente l'attenzione del pubblico;
18.valuta positivamente l'indagine strategica riguardante l'accessibilità dei siti web e degli strumenti online della Commissione; chiede di essere tenuto informato in merito all'esito dell'indagine e incoraggia il Mediatore a condividere le proprie raccomandazioni finali con altri organi e istituzioni dell'Unione;
19.constata con soddisfazione che le raccomandazioni formulate dalla Corte in relazione alla necessità di migliorare il sistema di monitoraggio per l'aggiornamento tempestivo della situazione personale dei membri del personale, che può avere un impatto sul calcolo degli assegni familiari, sono state attuate sotto molti aspetti;
20.plaude all'equilibrio di genere raggiunto tra i dirigenti (le donne rappresentano il 50% dei dirigenti intermedi) e gli amministratori; incoraggia il Mediatore a mantenere questa tendenza; accoglie inoltre con favore l'adozione di un quadro strategico per le risorse umane, che affronta le questioni riguardanti l'equilibrio di genere, l'assunzione e l'integrazione delle persone con disabilità e la politica in materia di diversità; prende atto della partecipazione del Mediatore al gruppo di lavoro Intercopec, che si occupa delle questioni relative all'equilibro di genere all'interno delle istituzioni dell'Unione;
21.ribadisce che il Mediatore è incoraggiato ad adoperarsi per assicurare l'equilibrio geografico nelle posizioni dirigenziali a medio e lungo termine ԴDzԳé a garantire che tutti gli Stati membri siano proporzionalmente rappresentati tra i membri del personale;
22.plaude agli sforzi profusi dal Mediatore per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata per il personale; osserva che dal 2017 l'orario flessibile è diventato il regime di lavoro standard per tutti i membri del personale, inclusi i tirocinanti; rileva inoltre che 58 su 83 membri del personale in servizio hanno usufruito del telelavoro nel 2017; incoraggia il Mediatore a continuare ad adoperarsi per assumere un ruolo esemplare e innovativo in tutte le questioni relative al personale in considerazione del ruolo da esso svolto in materia di etica e condizioni di lavoro in seno alle istituzioni dell'UE;
23.rileva che nel 2017 non vi sono stati casi di molestie presso l'ufficio del Mediatore; accoglie con favore l'adozione della politica di prevenzione e protezione riguardo alle molestie come pure il programma di formazione previsto per tutto il personale, inclusi i dirigenti; valuta altresì positivamente l'adozione della guida in materia di etica e buona condotta per il personale del Mediatore e della carta interna di buone prassi di gestione; incoraggia il Mediatore a monitorare da vicino l'efficacia della sua politica, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie, e chiede al Mediatore di tenere informata l'autorità di discarico attraverso la sua prossima relazione annuale di attività;
24.osserva con soddisfazione che la questione delle "porte girevoli" viene affrontata nella guida in materia di etica e buona condotta; invita il Mediatore a garantire che tali linee guida siano applicate in modo efficace e chiede al Mediatore di tenere informata l'autorità di discarico attraverso la sua prossima relazione annuale di attività;
25.valuta positivamente l'archiviazione della denuncia del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) relativa alla procedura per il trattamento dei dati personali di terzi nell'ambito di denunce e indagini; constata che il GEPD si è detto soddisfatto del riesame e dell'attuazione delle raccomandazioni;
26.rileva che nel 2017 non vi sono stati casi di denunce di irregolarità; osserva che sono state organizzate formazioni sulle denunce di irregolarità rivolte a tutti i membri del personale; invita il Mediatore a garantire che tutto il personale sia adeguatamente informato dei propri diritti, ad esempio in occasione della formazione iniziale al momento dell'entrata in servizio; accoglie con favore la riflessione del Mediatore sull'eventuale necessità di una sua azione più proattiva riguardo alle norme e alle politiche in materia di denunce di irregolarità attualmente in vigore nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione; invita il Mediatore a continuare a dare l'esempio in questo ambito.
Decisione 2008/587/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25).
Si veda in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che stabilisce lo statuto del Mediatore europeo e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (Testi approvati, P8_TA(2019)0080).
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Garante europeo della protezione dei dati
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati ()
–vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2017, presentata all'autorità competente per il discarico,
–vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(3),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0116/2019),
1.concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio del Garante europeo della protezione dei dati per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al Garante europeo della protezione dei dati, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, al Mediatore europeo ԴDzԳé al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0116/2019),
A.considerando, che nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;
1.si compiace delle conclusioni della Corte dei conti (di seguito "la Corte"), secondo cui i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati (di seguito "il GEPD") non presentano, nell'insieme, errori rilevanti e i sistemi di supervisione e controllo esaminati per quanto riguarda le spese amministrative e di altra natura si sono rivelati efficaci;
2.osserva che, nella sua relazione annuale per il 2017, la Corte ha constatato che non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e le attività legate agli appalti del GEPD;
3.si rammarica tuttavia del fatto che, secondo la relazione annuale di attività del GEPD, nel 2017 la Corte ha esaminato solo un unico pagamento; ritiene che, anche se il GEPD non è un'agenzia decentrata dell'Unione e il suo bilancio rappresenta una percentuale molto ridotta del bilancio dell'Unione, la legittimità e la regolarità delle operazioni del GEPD debbano essere comunque esaminate adeguatamente dalla Corte, a partire dal 2018, poiché la trasparenza è essenziale per l'adeguato funzionamento di tale organismo dell'Unione; chiede pertanto che la Corte pubblichi relazioni annuali di attività distinte sui conti annuali di tale importante organismo dell'Unione;
4.osserva che nel 2017 il GEPD disponeva di un bilancio totale stanziato di 11324735EUR, che rappresenta un aumento del 21,93 % rispetto al bilancio del 2016, e che l'esecuzione del bilancio in termini di stanziamenti di impegno per il 2017 ammontava a 10075534EUR; osserva con preoccupazione che il tasso di esecuzione ha continuato a diminuire, passando dal 94,66% nel 2015 e dal 91,93% nel 2016 all'89% degli stanziamenti disponibili nel 2017; osserva che l'esecuzione del bilancio in termini di stanziamenti di pagamento ammontava a 9 368 686,15 EUR, pari al 77 % degli stanziamenti disponibili; richiama l'attenzione a questo proposito sui titoli I e III, i cui tassi di utilizzazione degli stanziamenti sono rispettivamente dell'88,24 e del 73,10%; invita il GEPD a rafforzare gli sforzi e a definire con prudenza le proprie stime di bilancio;
5.osserva che il bilancio del GEPD è stato fortemente influenzato da due importanti modifiche legislative (regolamento generale sulla protezione dei dati(7) e direttiva sulla protezione dei dati nei settori della polizia e della giustizia(8)); osserva che la maggior parte delle risorse aggiuntive sono state stanziate al GEPD per l'istituzione del segretariato del nuovo comitato europeo per la protezione dei dati;
6.prende atto del lavoro che il GEPD sta attualmente svolgendo in relazione all'introduzione di procedure relative alla programmazione di bilancio basata sulla performance e chiede una rapida attuazione di tali principi; osserva che il GEPD ha valutato i suoi indicatori chiave di performance (KPI) al fine di tenere conto dei suoi nuovi obiettivi e priorità sulla base della strategia del GEPD per il periodo 2015-2019; accoglie con favore il fatto che l'attuazione della strategia sia in linea con quanto previsto e che i valori per la maggior parte dei KPI raggiungono o superano i rispettivi obiettivi;
7.osserva che il bilancio del GEPD è principalmente amministrativo e che gran parte dello stesso è utilizzato per spese relative a personale, immobili, mobilio e attrezzature ԴDzԳé costi di funzionamento vari;
8.accoglie con favore la decisione del GEPD di pubblicare le sue relazioni annuali di attività entro il 31 marzo, allo scopo di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico;
9.sottolinea il ruolo sempre più importante del GEPD nell'assicurare l'attuazione delle norme europee in materia di privacy e protezione dei dati nelle istituzioni e negli organi dell'Unione; accoglie con favore le attività del GEPD, tra cui un numero crescente di pareri sulle proposte dell'Unione in materia di protezione dei dati e questioni relative alla privacy, il sostegno alle istituzioni dell'Unione per prepararsi alle nuove norme in materia di protezione dei dati, la partecipazione al primo riesame congiunto dello scudo UE-USA per la privacy e la supervisione di Europol; incoraggia il GEPD a continuare a lavorare in stretta collaborazione con le autorità nazionali per la protezione dei dati negli Stati membri al fine di garantire una vigilanza efficace e coordinata e di cooperare ai fini della preparazione del nuovo quadro giuridico;
10.accoglie con favore l'attuazione da parte del GEPD di una riduzione del personale del 5% nella sua tabella dell'organico e rileva che la Corte non aveva espresso ulteriori osservazioni al riguardo;
11.accoglie positivamente l'inclusione di riferimenti dettagliati alle missioni svolte da membri del GEPD come richiesto nella precedente risoluzione di discarico;
12.accoglie con favore la cooperazione interistituzionale dimostrata, ad esempio attraverso gli accordi sul livello dei servizi tra il GEPD e le altre istituzioni dell'Unione, l'assistenza della Commissione in materia finanziaria, contabile e di bilancio o la partecipazione a vari bandi di gara interistituzionali, in particolare nel settore della tecnologia dell'informazione e dell'amministrazione;
13.accoglie con favore i grafici della relazione annuale di attività, che forniscono informazioni dettagliate sul numero di missioni, la durata media e il costo medio del personale del GEPD e dei suoi membri; prende atto dell'inclusione di una tabella comparativa sugli appalti, come richiesto nella relazione sul discarico del 2016;
14.deplora che il GEPD non disponga di un sistema automatico per l'estrazione delle informazioni relative alle risorse umane; incoraggia il GEPD a trovare rapidamente un accordo con la Commissione in merito all'adeguamento dello strumento informatico SYSPER per la gestione delle risorse umane;
15.accoglie con favore l'intensificazione della comunicazione rivolta ai cittadini e alle parti interessate e il costante aumento dei follower sulle piattaforme dei media sociali; accoglie con favore anche il lancio del nuovo sito web del GEPD nel marzo 2017;
16.osserva che al GEPD è stato concesso uno spazio di lavoro supplementare per far fronte al numero crescente di membri del personale e alla creazione del comitato europeo per la protezione dei dati;
17.accoglie con favore l'elevata percentuale di donne in posizioni dirigenziali e le misure volte a garantire l'equilibrio di genere all'interno dell'Istituzione; osserva, tuttavia, che solo il 32% del personale totale era costituito da uomini; sottolinea che le misure volte a promuovere l'equilibrio di genere e le pari opportunità dovrebbero andare a beneficio di tutti i generi;
18.accoglie con favore l'attività del consulente soggetto all'obbligo di riservatezza e le misure di sensibilizzazione in materia di molestie rivolte al personale del GEPD; incoraggia il GEPD a monitorare attentamente l'efficacia della sua politica in materia, a continuare a fare opera di sensibilizzazione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro e a promuovere una cultura di tolleranza zero nei confronti delle molestie;
19.osserva che gli 80 membri del personale provenivano da 16 diversi Stati membri in totale; invita il GEPD a impegnarsi a favore di una rappresentanza proporzionale di tutti gli Stati membri tra la popolazione del personale;
20.osserva che la questione delle "porte girevoli" è stata affrontata nel codice di condotta dei membri del GEPD; accoglie con favore il fatto che i curriculum vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del GEPD siano disponibili sul sito web dell'istituzione; incoraggia il GEPD ad assicurare la trasparenza per quanto riguarda le sue attività e a scambiare le migliori prassi con le altre istituzioni dell'Unione;
21.accoglie con favore le informazioni disponibili sulle misure di controllo interno; accoglie con favore il seguito dato alle raccomandazioni del Servizio di audit interno derivanti dall'audit interno annuale per il 2016 e si compiace che le tre raccomandazioni in sospeso stiano per essere archiviate;
22.accoglie con favore il quadro etico del GEPD, che riguarda i garanti e tutti i membri del segretariato nelle loro relazioni con le altre istituzioni dell'Unione e le altre parti interessate; accoglie con favore l'istituzione formale della posizione del responsabile etico del GEPD; incoraggia gli sforzi del GEPD per allineare il codice di condotta alle nuove tendenze e alle migliori pratiche;
23.deplora la mancanza di informazioni sulle procedure interne in materia di denunce di irregolarità fornite dal GEPD nell'ambito del discarico per il 2017; sottolinea l'importanza di garantire che siano in atto le procedure necessarie e che tutto il personale sia adeguatamente informato dei propri diritti, al fine di costruire una cultura istituzionale della fiducia;
24.osserva che la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea non avrà un impatto rilevante sull'organizzazione finanziaria, strutturale e delle risorse umane del GEPD; accoglie con favore la decisione del GEPD di mantenere i quattro membri britannici del suo personale.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ԴDzԳé alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione delle sanzioni penali, ԴDzԳé alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
Discarico 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione
153k
55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo ()
–viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
–vista la relazione della Commissione sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016 (),
–vista la relazione annuale della Corte dei conti(1) sui conti annuali delle agenzie per l'esercizio finanziario 2017,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(3), in particolare gli articoli 68 e 70,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(4), in particolare l'articolo 110,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0140/2019),
A.considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo70 del regolamento (UE, Euratom) n.2018/1046, le osservazioni orizzontali che accompagnano le decisioni di discarico in conformità dell'articolo110 del regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione e della sezione V dell'allegatoV del regolamento del Parlamento;
B.considerando che le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale (IIWG2) sulle risorse delle agenzie decentrate sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti il 18 gennaio 2018; ricorda le sei raccomandazioni formulate nell'ambito del suo mandato, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione del personale del 5%, il trattamento di nuovi compiti, la valutazione periodica delle agenzie, la condivisione dei servizi, la valutazione delle agenzie con più sedi e le agenzie finanziate tramite riscossione dei diritti;
C.considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente l'efficienza, l'efficacia, l'economia e la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e di attuare il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance e la buona gestione delle risorse umane;
1.evidenzia che le agenzie hanno una grande visibilità negli Stati membri e influenzano significativamente le politiche, le decisioni e l'attuazione dei programmi in settori di importanza vitale per i cittadini europei, quali sicurezza, protezione, salute, ricerca, affari economici, ambiente, uguaglianza di genere, energia, trasporti, libertà e giustizia; ribadisce l'importanza dei compiti svolti dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; ribadisce altresì l'importanza dell'autonomia delle agenzie, in particolare di quelle di regolamentazione e di quelle la cui funzione consiste nel raccogliere informazioni in maniera indipendente; ricorda che le agenzie sono state istituite principalmente allo scopo di provvedere al funzionamento dei sistemi dell'Unione, di agevolare l'attuazione del mercato unico e di effettuare valutazioni tecniche o scientifiche indipendenti; si compiace, a tale proposito, dell'efficace performance complessiva delle agenzie e dei progressi compiuti nel migliorare la loro visibilità presso i cittadini europei;
2.rileva con soddisfazione che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti (la "Corte") sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2017 (la "relazione della Corte"), la Corte ha espresso giudizi di audit senza rilievi sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie; osserva altresì che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie; rileva che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti di tutte le agenzie, tranne che per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); osserva con rammarico che, per quanto riguarda i pagamenti dell'EASO, la Corte ha formulato un giudizio negativo;
3.osserva che, per le 32 agenzie decentrate dell'Unione, i bilanci 2017 ammontavano a circa 2,35 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno, con un incremento di circa il 13,36% rispetto al 2016, e a 2,24 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento, con un incremento del 10,31% rispetto al 2016; rileva inoltre che, dei 2,24 miliardi di EUR, circa 1,62 miliardi provenivano dal bilancio generale dell'Unione, pari al 72,08% del finanziamento totale delle agenzie nel 2017 (pari al 69,81% nel 2016); riconosce inoltre che circa 627 milioni di EUR sono stati finanziati mediante diritti e oneri, ԴDzԳé con contributi diretti dei paesi partecipanti;
4.ricorda la sua richiesta di razionalizzare e accelerare la procedura di discarico al fine di decidere in merito alla concessione del discarico nell'anno immediatamente successivo all'anno per il quale viene concesso il discarico, concludendo in tal modo la procedura entro l'anno successivo all'esercizio in questione; accoglie con favore, a tale proposito, gli sforzi positivi compiuti e la proficua cooperazione con la rete delle agenzie dell'Unione europea (la "rete") e con le singole agenzie, in particolare con la Corte, il che dimostra un chiaro potenziale di razionalizzazione e accelerazione della procedura da parte loro; apprezza i progressi compiuti finora e invita tutti i soggetti interessati a proseguire i loro sforzi per far avanzare ulteriormente la procedura;
Principali rischi individuati dalla Corte
5.rileva con soddisfazione che, secondo la sua relazione, la Corte ritiene che il rischio complessivo per l'affidabilità dei conti sia basso per tutte le agenzie, dal momento che essi poggiano su principi contabili riconosciuti a livello internazionale e considerando il numero modesto di errori rilevanti riscontrati in passato;
6.osserva che, secondo la sua relazione, la Corte ritiene che il rischio complessivo per la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti delle agenzie sia medio, con oscillazioni da basso a elevato a seconda degli specifici titoli di bilancio; osserva che il rischio per il Titolo I (spese per il personale) è generalmente basso, per il Titolo II (spese amministrative) viene giudicato medio e per il Titolo III (spese operative) il rischio è giudicato da basso a elevato, a seconda dell'agenzia in esame e della tipologia di spesa operativa sostenuta; sottolinea che le fonti di rischio derivano solitamente dai pagamenti di appalti e sovvenzioni;
7.osserva che, secondo la relazione della Corte, il rischio relativo alla sana gestione finanziaria è medio ed è individuato principalmente nei settori delle tecnologie dell'informazione (TI) e degli appalti pubblici; si rammarica del fatto che le tecnologie dell'informazione e gli appalti pubblici restino settori soggetti ad errore;
8.sottolinea che, in una prospettiva più ampia, il numero di agenzie di modeste dimensioni, ciascuna delle quali con le proprie strutture e procedure amministrative, comporta un rischio di inefficienza amministrativa e di potenziale sovrapposizione di metodi incoerenti, a meno che non sia garantita l'armonizzazione e le risorse non siano condivise in modo efficiente;
Gestione finanziaria e di bilancio
9.rileva con soddisfazione che, secondo la relazione della Corte, il numero di osservazioni riguardo alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti è sceso a otto nel 2017, da 11 nel 2016, segno del costante impegno delle agenzie a rispettare il regolamento finanziario;
10.invita la Commissione, la rete e le singole agenzie a collaborare e a fornire riscontri costruttivi durante i negoziati per il quadro finanziario pluriennale post 2020 e a esplorare nuove fonti di finanziamento per le agenzie, oltre agli attuali contributi del bilancio dell'Unione; insiste sul fatto che le future decisioni in materia di risorse non dovrebbero essere prese a livello globale, ma dovrebbero piuttosto essere collegate ai compiti affidati alle agenzie alla luce della legislazione in vigore; sottolinea, a tale proposito, l'importanza del raggruppamento tematico delle agenzie e della cooperazione in funzione dei settori di intervento;
11.osserva che le relazioni sull'esecuzione del bilancio predisposte da talune agenzie e oggetto di controllo hanno un diverso livello di dettaglio rispetto alle relazioni della maggior parte delle altre agenzie, il che denota la necessità di chiari orientamenti sulla rendicontazione di bilancio delle agenzie; prende atto degli sforzi compiuti al fine di garantire che i conti siano presentati e comunicati in maniera coerente; osserva le discrepanze tra taluni documenti e informazioni divulgati dalle agenzie, in particolare per quanto riguarda le cifre relative al personale, anche nelle relazioni sulla tabella dell'organico (posti coperti o numero massimo di impieghi consentito dal bilancio dell'Unione); sottolinea che alcune agenzie non indicano chiaramente nelle loro relazioni gli indicatori di performance di bilancio utilizzati e che le agenzie non sempre calcolano i rispettivi importi e percentuali in modo coerente, applicando gli stessi elementi di calcolo; invita la Commissione, la rete e le singole agenzie ad adoperarsi a favore di indicatori razionalizzati e armonizzati e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo; invita inoltre la Commissione, nei prossimi anni, a fornire automaticamente all'autorità di discarico il bilancio ufficiale (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e le cifre relative al personale (tabella dell'organico, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati al 31 dicembre dell'anno in questione) delle 32 agenzie decentrate;
12.ricorda la proposta della rete concernente la rendicontazione dei riporti annullati superiori al 5% del bilancio totale dell'esercizio precedente; ritiene tuttavia che la rendicontazione dei riporti annullati rispetto all'importo totale riportato dall'esercizio N-2 a N-1 costituisca un indicatore più pertinente per quanto riguarda l'applicazione del principio dell'annualità del bilancio; evidenzia che il livello di annullamento dei riporti è indicativo della misura in cui le agenzie hanno correttamente previsto il loro fabbisogno finanziario; invita la Corte e la Commissione a proporre e a definire una formula coerente per il calcolo dei riporti annullati e chiede alle agenzie di inserire tali informazioni nelle rispettive relazioni annuali di attività consolidate per i prossimi esercizi;
13.sottolinea la necessità di elaborare una chiara definizione di riporti "accettabili" al fine di snellire l'attività di rendicontazione della Corte e delle agenzie in materia e di consentire all'autorità di discarico di distinguere tra i riporti indicanti una scarsa pianificazione di bilancio, da un lato, e i riporti ritenuti uno strumento di bilancio a sostegno dei programmi pluriennali e della pianificazione degli appalti, dall'altro;
Prestazione
14.incoraggia le agenzie e la Commissione ad applicare il principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, a ricercare sistematicamente i modi più efficaci di apportare valore aggiunto e a esplorare ulteriormente possibili miglioramenti in termini di efficienza in relazione alla gestione delle risorse;
15.osserva con soddisfazione che la rete è stata istituita dalle agenzie come piattaforma di cooperazione interagenzia al fine di accrescere la loro visibilità, di individuare e promuovere possibili miglioramenti dell'efficienza e di apportare valore aggiunto; riconosce il valore aggiunto della rete per ciò che riguarda la sua cooperazione con il Parlamento e accoglie con favore gli sforzi profusi nel coordinare, raccogliere e consolidare le azioni e le informazioni a vantaggio delle istituzioni dell'Unione; apprezza altresì gli orientamenti forniti dalla rete alle agenzie in relazione agli sforzi volti a ottimizzare la loro capacità di pianificazione, controllo e comunicazione dei risultati, del bilancio e delle risorse utilizzate;
16.osserva con soddisfazione che alcune agenzie cooperano in base al loro raggruppamento tematico, come ad esempio le agenzie del settore "Giustizia e affari interni"(5) e le autorità europee di vigilanza(6); incoraggia inoltre altre agenzie a collaborare maggiormente le une con le altre ogniqualvolta possibile, non solo per realizzare servizi condivisi e sinergie, ma anche nei loro settori politici di comune interesse; accoglie con favore la relazione della Corte nella nuova forma aggregata che presenta le agenzie in base alle rubriche del quadro finanziario pluriennale e le raggruppa pertanto in base ai settori politici;
17.sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'efficienza nel trasferire le agenzie negli Stati membri; esprime delusione per i risultati conseguiti al riguardo dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate, non essendo state formulate proposte specifiche per accorpare le agenzie che operano in settori analoghi o unificarne le sedi; esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte della Commissione;
18.deplora che, sebbene le agenzie abbiano aumentato il loro utilizzo di sistemi di gestione del bilancio e di sistemi contabili simili, vi è tuttora una moltitudine di soluzioniIT usate in altri settori fondamentali, quali la gestione delle risorse umane e la gestione di appalti e contratti; condivide il punto di vista della Corte secondo cui l'ulteriore armonizzazione delle soluzioniIT in detti settori migliorerebbe il rapporto tra benefici e costi, ridurrebbe i rischi legati al controllo interno e potenzierebbe la governanceIT;
Politica del personale
19.osserva che, nel 2017, 32 agenzie decentrate hanno impiegato 7 324 funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati (6941 nel 2016), che rappresentano un aumento del 5,52% rispetto all'anno precedente;
20.osserva che, al fine di gestire in modo adeguato i nuovi compiti, puntare costantemente a miglioramenti dell'efficienza, coprire i posti vacanti in modo rapido ed efficace e potenziare la loro capacità di attrarre esperti, le agenzie dovrebbero monitorare e valutare costantemente il livello del loro organico e le loro necessità di risorse umane e finanziarie supplementari, e presentare se del caso le opportune richieste per poter eseguire correttamente i loro compiti e le loro responsabilità;
21.ricorda che, nel corso della riunione di follow-up del IIWG2, tenutasi il 12 luglio 2018, la Commissione ha presentato una nota sull'evoluzione del numero di posti della tabella dell'organico, in cui ha ritenuto che la riduzione del personale del 5% sia stata raggiunta; sottolinea che tale conclusione è stata sostenuta dal Parlamento(7);
22.sottolinea che l'IIWG2 ha inoltre esaminato il caso pilota dell'EASA per le agenzie finanziate mediante la riscossione di diritti; afferma che le agenzie, anche se interamente finanziate tramite diritti, restano pienamente responsabili nei confronti dell'autorità di discarico in considerazione dei rischi per l'immagine; sottolinea che il finanziamento tramite diritti comporta vantaggi e svantaggi, può portare a conflitti di interessi e a un flusso del reddito imprevedibile e che sono necessari buoni indicatori di qualità;
23.osserva che la Commissione ha applicato un prelievo supplementare annuo dell'1% nel quinquennio 2014-2018 onde creare una "riserva di riassegnazione" da cui attingere per ridistribuire i posti alle agenzie a cui sono stati conferiti nuovi compiti o che si trovavano in fase di avvio(8);
24.osserva che le agenzie decentrate hanno aumentato il ricorso agli agenti contrattuali per lo svolgimento dei nuovi compiti, a parziale compensazione della riduzione del 5 % del personale e del prelievo per la creazione della riserva di riassegnazione; invita la rete a elaborare una politica generale volta a evitare che il personale permanente sia sostituito da consulenti esterni più onerosi;
25.prende atto della sfida comportata dalla carenza di personale in talune agenzie, segnatamente quando vengono attribuiti nuovi compiti senza che sia previsto personale supplementare per la loro esecuzione; deplora che la Commissione non abbia preso in considerazione le richieste delle agenzie interessate di aumentare il proprio personale, mettendo a repentaglio la loro performance;
26.osserva con preoccupazione i diversi fattori che ostacolano la performance operativa di alcune agenzie, come le difficoltà nell'assumere personale qualificato a determinati gradi, in parte a causa del basso coefficiente di correzione in taluni Stati membri, e l'attuazione delle attività attraverso iter di assegnazione di sovvenzioni lunghi e impegnativi dal punto di vista amministrativo; invita la rete e le singole agenzie a tenere in considerazione soluzioni pertinenti e comunicare all'autorità di discarico i progressi compiuti in proposito;
27.invita tutte le agenzie a comunicare il proprio livello di avvicendamento degli effettivi e a indicare chiaramente le posizioni effettivamente occupate al 31 dicembre dell'esercizio pertinente, al fine di garantire la comparabilità interagenzia;
28.deplora lo squilibrio di genere in alcune agenzie; invita tutte le agenzie ad adoperarsi costantemente per una distribuzione equilibrata del personale a tutti i livelli e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate e ai progressi compiuti;
29.osserva con preoccupazione che la maggioranza delle agenzie non pubblica gli avvisi di posto vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO); comprende tuttavia la preoccupazione delle agenzie in merito agli elevati costi di traduzione; plaude, in tal senso, al portale degli annunci di lavoro interagenzie avviato e curato dalla rete e invita le agenzie a sfruttare appieno tale piattaforma; invita altresì l'EPSO a promuovere il portale degli annunci di lavoro della rete sul suo sito web generale per gli avvisi di posti vacanti nell'Unione;
30.incoraggia le agenzie dell'Unione a prendere in considerazione l'adozione di una strategia in materia di diritti fondamentali, che comprenda un riferimento ai diritti fondamentali, in un codice di condotta che potrebbe definire i doveri del loro personale e la relativa formazione, l'introduzione di meccanismi atti a garantire che eventuali violazioni dei diritti fondamentali siano individuate e segnalate e che il rischio di tali violazioni sia portato tempestivamente all'attenzione dei principali organi dell'agenzia, l'eventuale istituzione della carica di garante dei diritti fondamentali, direttamente responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione, che assicuri un certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale, affronti immediatamente le minacce ai diritti fondamentali ed effettui un costante aggiornamento della politica dell'organizzazione in materia di diritti fondamentali, lo sviluppo di un dialogo regolare con le organizzazioni della società civile e le pertinenti organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali e l'impegno che il rispetto dei diritti fondamentali diventi parte essenziale delle condizioni di collaborazione dell'agenzia interessata con gli attori esterni tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con i quali interagisce a livello operativo;
31.osserva con preoccupazione che vi sono state segnalazioni ricorrenti riguardo molestie e abusi in talune agenzie; ritiene opportuno mettere in atto politiche di prevenzione efficaci e individuare procedure efficienti atte a risolvere il problema per le vittime; chiede che la Commissione monitori attivamente le regole messe in atto dalle Agenzie per prevenire ogni forma di maltrattamento all'interno delle Agenzie;
Appalti
32.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, la gestione degli appalti continua a presentare carenze, con 14 agenzie che presentano debolezze in tale ambito, per lo più relative agli appalti di servizi; osserva che tra le fonti di tali debolezze si annoverano la mancanza di un adeguato equilibrio tra il prezzo e la qualità nei criteri di aggiudicazione dei contratti, una definizione non ottimale dei contratti quadro, l'utilizzo ingiustificato di servizi di intermediazione e l'utilizzo di contratti quadro non sufficientemente dettagliati; invita le agenzie a prestare particolare attenzione alle osservazioni della Corte e a migliorare ulteriormente la loro gestione in materia di appalti pubblici;
33.ritiene inaccettabile la situazione verificatasi in seno all'EASO relativamente alle procedure di appalto e invita la Commissione a un controllo più attivo per quanto riguarda le procedure di appalto messe in atto nelle agenzie;
34.si compiace del fatto che le agenzie utilizzino sempre di più il portale degli appalti congiunti (il registro centrale delle opportunità di appalto comuni), situato sull'extranet delle agenzie, che include funzionalità quali la condivisione di documenti e forum di discussione e rende più trasparente e di facile gestione la comunicazione tra le agenzie in materia di appalti;
35.condivide il punto di vista della Corte in merito all'utilizzo di strumenti simili e di una soluzione unica per l'acquisto di forniture o servizi (appalti elettronici) al fine di giungere a un quadro più armonizzato del settoreinformatico tra le agenzie; invita la rete a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in proposito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
36.osserva che il 77% delle agenzie aveva già istituito e attuato norme o orientamenti interni in materia di denunce di irregolarità, mentre il restante 23% li sta adottando; esorta le restanti agenzie a istituire e attuare norme interne in materia di denunce di irregolarità senza ulteriore indugio; invita la rete a riferire all'autorità di discarico in merito all'adozione e all'attuazione di tali misure;
37.si compiace del fatto che 29 agenzie (il 94%) dispongano di orientamenti per garantire l'accesso del pubblico ai documenti; invita le restanti agenzie che non dispongono di tali orientamenti ad adottarli senza ulteriore indugio; approva lo sviluppo di sistemi interni per il trattamento delle richieste, in particolare la creazione di squadre speciali che si occupano di accesso ai documenti e incaricate della gestione delle richieste ricevute dalle agenzie che si trovano a dover affrontare richieste sempre più frequenti e complesse; invita la rete a elaborare orientamenti comuni, che dovranno essere attuati dalle agenzie, in materia di accesso del pubblico ai documenti;
38.osserva che le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti sono adottate in quasi tutte le agenzie e che sono pubblicate sul loro sito web dalla maggior parte delle agenzie, unitamente ai relativi CV; invita la rete a continuare a riferire all'autorità di discarico in merito a tale questione; sottolinea che i membri del consiglio di amministrazione e gli altri dirigenti dovrebbero presentare dichiarazioni di interessi, anziché dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi; ribadisce che non spetta ai membri del consiglio di amministrazione o ai dirigenti dichiararsi estranei a conflitti di interessi; rammenta che l'esistenza di conflitti di interessi dovrebbe essere valutata da un organo neutrale;
39.ricorda che diverse agenzie, in particolare quante rilasciano autorizzazioni a terzi relative all'immissione di prodotti sul mercato, sono vulnerabili se non dispongono e non applicano norme chiare ed efficaci per prevenire i conflitti di interessi; invita tutte le agenzie a partecipare all'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza attualmente oggetto di negoziazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento;
40.invita le agenzie ad attuare una politica globale e orizzontale volta a prevenire i conflitti di interessi, ԴDzԳé ad avvalersi della politica di indipendenza dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in quanto migliore prassi e sistema esemplare di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interessi; ricorda che, conformemente a tale politica di indipendenza, le dichiarazioni annuali di interessi di tutto il personale e degli esperti coinvolti sono obbligatorie e dovrebbero essere aggiornate qualora cambi la situazione, e che chiunque abbia un interesse dichiarato in una questione è escluso dal processo decisionale o dalla formulazione di pareri in materia; incoraggia inoltre le agenzie a istituire un comitato consultivo per i conflitti di interessi;
Controlli interni
41.prende atto dell'osservazione della Corte sulla necessità di rafforzare l'indipendenza dei contabili facendo sì che rispondano direttamente ai direttori e ai consigli di amministrazione delle agenzie, per ciò che riguarda 11 agenzie; osserva la risposta della rete che afferma che non vi è un'analisi di contesto o di rischio che giustifichi tale osservazione; invita la Corte e la rete a giungere a un approccio comune sulla questione e a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi in proposito;
42.osserva con soddisfazione che un'ampia maggioranza di agenzie (28) non presenta debolezze in merito all'attuazione delle proprie norme di controllo interno in relazione ai piani di continuità operativa; invita le restanti agenzie a migliorare la propria situazione al fine di mitigare i possibili rischi e a riferire all'autorità di discarico sulle misure adottate;
Altre osservazioni
43.sottolinea che il 29marzo2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione; osserva con preoccupazione che, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, cinque agenzie non hanno svolto un'analisi esauriente del possibile impatto del recesso del Regno Unito sulla propria organizzazione ԴDzԳé sulle operazioni e sui conti;
44.prende atto dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio "Affari generali", del 20 novembre 2017, di trasferire l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Autorità bancaria europea (EBA) da Londra a, rispettivamente, Amsterdam e Parigi; osserva con preoccupazione il potenziale impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione su tali agenzie a livello di costi futuri e di perdita di competenze, con un rischio per la continuità delle attività; prende altresì atto del possibile impatto sulle entrate e sulle attività di diverse agenzie che non hanno sede a Londra; invita le agenzie a prepararsi a mitigare eventuali rischi che potrebbero verificarsi e a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali misure preparatorie;
45.rileva con preoccupazione che alcune agenzie continuano ad avere una doppia sede operazionale e amministrativa; ritiene che sia necessario eliminare al più presto le doppie sedi che siano prive di un qualunque valore aggiunto operativo;
46.deplora che il nuovo regolamento finanziario non preveda alcuna riduzione dell'onere amministrativo che le agenzie decentrate devono continuare a sostenere; osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane "sotto la piena responsabilità della Corte, che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie"; ribadisce che il nuovo approccio di audit che prevede il coinvolgimento di revisori del settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a carico delle agenzie, e che il tempo dedicato alle procedure di appalto e alla gestione dei contratti di audit ha comportato ulteriori spese, sovraccaricando ulteriormente le limitate risorse delle agenzie; pone l'accento sul fatto che è necessario risolvere tale questione; invita le parti interessate a proporre soluzioni alla questione al fine di ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi;
47.prende atto del fatto che le valutazioni esterne delle agenzie sono in generale positive e che le agenzie hanno elaborato piani d'azione per dare seguito alle questioni sollevate nelle relazioni di valutazione; rileva che, sebbene i regolamenti istitutivi della maggior parte delle agenzie dispongano che sia periodicamente condotta una valutazione esterna (di solito ogni quattro-sei anni), i regolamenti istitutivi di cinque agenzie decentrate non prevedono tale disposizione, mentre il regolamento istitutivo dell'EMA richiede una valutazione esterna solo ogni dieci anni; invita la Commissione e le agenzie interessate ad affrontare tale questione e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;
48.accoglie positivamente la revisione dei regolamenti istitutivi delle tre agenzie tripartite, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);
49.ricorda che l'annuale scambio di opinioni, in sede di commissioni, relativo ai progetti di programma di lavoro annuale e alle strategie pluriennali delle agenzie contribuisce a garantire che tali programmi e strategie rispecchino le reali priorità politiche, segnatamente nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e della strategia Europa 2020;
o oo
50.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette a questa procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Accademia europea di polizia (CEPOL), Ufficio europeo di polizia (Europol), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust).
Autorità bancaria europea (EBA), Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
In linea con la terminologia utilizzata dalla Commissione per classificare le agenzie decentrate come "in fase di avvio", "con nuovi compiti" o "a velocità di crociera", in funzione del grado di sviluppo e della crescita dei loro contributi unionali e dei loro livelli di organico.
Discarico 2017: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(5), in particolare l'articolo 24,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2019),
1.concede il discarico al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(11), in particolare l'articolo 24,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia) per l'esercizio 2017 ammontava a 13272160EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 16,38% rispetto al 2016, principalmente a causa della diminuzione delle entrate legata al regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT); che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,72%, che corrisponde all'obiettivo previsto dall'Autorità e a un aumento dello 0,61% rispetto al 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 75,81%, con un aumento del 15,87% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 122606,52EUR, il che corrisponde al 2,03% dell'importo totale riportato, registrando un sensibile calo del 7,77% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza determinati valori come indicatori chiave di prestazione per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività, in particolare per stimare l'impatto dei codici di rete e degli orientamenti, e per migliorare la sua gestione di bilancio;
4.riconosce che l'Agenzia ha realizzato complessivamente il suo programma di lavoro nonostante le importanti sfide connesse alle risorse disponibili;
5.osserva con soddisfazione che l'Agenzia è riuscita ad attuare il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e che il 2017 è stato il primo anno completo di raccolta dati a seguito dell'attuazione di base del presente regolamento nel 2016; rileva altresì che nel 2017 l'Agenzia ha raggiunto una tappa fondamentale con l'adozione di tutti i codici di rete e gli orientamenti in materia di energia elettrica e gas e ha spostato l'attenzione verso l'accompagnamento e il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti già adottati;
6.accoglie con favore il fatto che l'Agenzia abbia esternalizzato i servizi contabili alla Commissione condividendo le risorse con altre agenzie nei settori della gestione delle risorse umane, della gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, del bilancio e delle finanze, degli appalti e della gestione degli impianti;
Politica del personale
7.rileva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 92,65%, con la nomina di 63 agenti temporanei (AT) sui 68 AT autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 69 posti autorizzati nel 2016); che nel 2017 hanno lavorato inoltre per l'Agenzia 21 agenti contrattuali e 4 esperti nazionali distaccati;
8.osserva con preoccupazione che le risorse umane e i vincoli di bilancio in seno all'Agenzia nel 2017 hanno comportato rischi di ritardi, ԴDzԳé la necessità di ridefinire le priorità degli obiettivi e di ridurre la portata di una parte delle relazioni e dei pareri; ritiene che qualsiasi rafforzamento dei compiti e del ruolo dell'Agenzia richieda un corrispondente aumento delle risorse e del personale dell'Agenzia;
9.si rammarica dello squilibrio di genere all'interno dell'alta dirigenza dell'Agenzia, in cui su 6 membri sono presenti 5 uomini e 1 donna; chiede all'Agenzia di adottare misure atte a garantire un migliore equilibrio di genere all'interno della sua alta dirigenza;
10.rileva che l'Agenzia ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie; constata che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
11.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per aumentare la pubblicità; prende atto della risposta dell'Agenzia secondo cui 4 dei 9 avvisi di posto vacante sono già stati pubblicati sul sito dell'EPSO; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione;
Appalti
12.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non stava ancora utilizzando gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
13.prende atto delle misure esistenti dell'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, e la protezione degli informatori; prende atto delle dimissioni, nell'ottobre 2017, di un membro del consiglio di amministrazione, per il quale è stato individuato un potenziale conflitto di interessi;
14.accoglie con favore le ulteriori misure prese per rafforzare la trasparenza delle attività dell'Agenzia attraverso la segnalazione delle riunioni del personale dell'Autorità con i portatori di interessi esterni, ovvero della riunione del direttore con i lobbisti, e il fatto che siano disponibili sul sito web dell'Agenzia dal gennaio 2018;
Controlli interni
15.osserva che nel 2017 è stata effettuata una valutazione dell'efficacia delle 16 norme di controllo interno dell'Agenzia; osserva con soddisfazione che nel 2017 non sono state riscontrate carenze significative o rilevanti nelle norme di controllo interno dell'Agenzia;
16.osserva con preoccupazione nell'ambito della relazione della Corte che i dati di backup relativi al REMIT sono conservati nello stesso luogo dei dati originali, il che comporta un rischio considerevole per la continuità operativa in caso di gravi disastri; prende atto della risposta dell'Agenzia secondo cui la ricostituzione del sito di ripristino in caso di disastro richiederebbe risorse finanziarie supplementari;
17.rileva che nel 2016 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha condotto una completa valutazione dei rischi, anche per quanto concerne i sistemi informatici, che ha dato luogo a un nuovo piano strategico di audit per l'Agenzia per il periodo dal 2017 al 2019, formulando i temi degli audit per il prossimo periodo di programmazione; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico ogni sviluppo in materia;
18.osserva che il SAI ha condotto un audit sulla funzione relativa alla gestione delle risorse dell'Agenzia; rileva con preoccupazione che una raccomandazione critica ha evidenziato la mancanza di orientamenti prestabiliti per la segnalazione e il trattamento dei potenziali casi di frode e per quanto concerne il loro esito in materia di assunzione del personale; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare tale rischio;
Altre osservazioni
19.esprime preoccupazione per il fatto che nel 2017 l'Agenzia non abbia svolto un'analisi esauriente del possibile impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea per quanto concerne l'organizzazione, le operazioni e i conti dell'Agenzia; prende atto, tuttavia, della risposta dell'Agenzia secondo cui quest'ultima ha condotto tale analisi nel 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e alle azioni necessarie;
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20.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Ufficio(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio(5), in particolare l'articolo 13,
–visto il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009(6), in particolare l'articolo 28,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0114/2019),
1.concede il discarico al direttore dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Ufficio(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio(12), in particolare l'articolo 13,
–visto il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009(13), in particolare l'articolo 28,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0114/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0114/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("l'Ufficio") per l'esercizio 2017 ammontava a 4246000 EUR, un importo identico a quello del 2016; che l'intera dotazione di bilancio dell'Ufficio proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Ufficio relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio ԴDzԳé della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,94%, con un incremento del 3,74% rispetto all'esercizio 2016; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,92%, il che rappresenta un significativo aumento del 9,73% rispetto al 2016;
2.apprende dalla relazione della Corte che l'Ufficio ha richiesto al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) la traduzione di quattro inviti a manifestare interesse per la costituzione di elenchi di personale di riserva; osserva che, tenendo conto del fatto che la tabella dell'organico era già completa, la Corte ha osservato che tale richiesta di traduzioni non era giustificata; osserva che, stando alla risposta dell'Ufficio, la richiesta è stata effettuata in quanto il comitato di gestione dell'Ufficio ha chiesto la costituzione di elenchi di riserva per il 75% dei profili professionali al fine di mantenere il tasso di posti vacanti al di sotto del 15%, attenuando così i rischi associati a un elevato tasso di avvicendamento del personale;
Annullamento di riporti
3.riconosce che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 20412EUR, il che corrisponde al 2,53% dell'importo totale riportato, una riduzione del 4,76% rispetto al 2016;
Performance
4.osserva con soddisfazione che l'Ufficio si avvale di misure di vario tipo quali indicatori chiave di prestazione per esaminare il valore aggiunto apportato dalle proprie attività e migliorare la gestione del bilancio;
5.riconosce che l'Ufficio ha riesaminato la propria strategia tenendo conto degli sviluppi tecnologici e del mercato, al fine di adeguarsi al nuovo contesto per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, la salvaguardia di un'Internet aperta e la connettività;
6.osserva con preoccupazione che l'Ufficio non condivide risorse con altre agenzie; invita l'Ufficio a considerare ulteriori possibilità di condivisione dei servizi e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in tal senso;
7.osserva che l'Ufficio ha esternalizzato i propri servizi contabili alla Commissione; apprende tuttavia con preoccupazione dalla relazione della Corte che, benché tali eventi abbiano comportato modifiche significative alle procedure dell'Ufficio e al sistema contabile, quest'ultimo non è stato sottoposto a una nuova convalida dal 2013; rileva dalla risposta dell'Ufficio che l'approccio di convalida è attualmente in corso; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico in merito agli sviluppi in merito;
8.accoglie con favore la proposta della Commissione di integrare nel regolamento istitutivo dell'Ufficio l'obbligo di una valutazione esterna periodica ogni cinque anni;
Politica del personale
9.osserva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 100%, con la nomina di 14 agenti temporanei su 14 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 15 posti autorizzati nel 2016); rileva che nel 2017 hanno lavorato per l'Ufficio anche nove agenti contrattuali e quattro esperti nazionali distaccati;
10.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte sull'attuazione della riduzione del 5% degli effettivi, pubblicata il 21 dicembre 2017, l'Ufficio ha risentito del tasso di riduzione più elevato possibile, ovvero una riduzione del 12,5 %, nonostante il fatto che il regolamento (UE) n. 2015/2120 gli abbia attribuito compiti aggiuntivi;
11.si rammarica dello squilibrio di genere tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Ufficio, in cui su 29 membri 24 sono uomini e 5 sono donne; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere quando presentano i rispettivi candidati per il consiglio di amministrazione;
12.rileva che l'Ufficio ha adottato una decisione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie e ha altresì previsto la formazione di consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza;
13.osserva con preoccupazione che nel 2017 la durata media dell'occupazione nell'Ufficio era pari soltanto a 2,7 anni, il che si traduce in un livello elevato di avvicendamento del personale; constata che l'Ufficio ha difficoltà ad attrarre professionisti, anche a causa del basso coefficiente correttore applicato alle retribuzioni per lo Stato ospitante (74,9%); esprime preoccupazione per il fatto che la riduzione dei posti autorizzata negli ultimi anni nel quadro del bilancio dell'Unione, sommata all'acquisizione di compiti supplementari, ha incrementato il carico di lavoro per il personale dell'Ufficio; segnala che tale situazione può comportare rischi per l'attuazione dei programmi di lavoro; riconosce che la dirigenza si adopera costantemente per l'introduzione di misure di attenuazione e invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tal senso;
Appalti
14.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Ufficio non aveva ancora posto in atto tutti gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che, stando alla risposta dell'Ufficio, tali strumenti dovrebbero essere posti in atto entro la fine del 2018; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
15.rileva le misure esistenti in seno all'Ufficio e gli sforzi in corso per garantire la trasparenza ԴDzԳé la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; osserva con preoccupazione, tuttavia, che l'Ufficio non pubblica sul proprio sito internet i curricula dei membri del consiglio di amministrazione; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
16.si rammarica che, al 31 dicembre 2017, l'Ufficio non disponesse di norme interne in materia di denunce di irregolarità; osserva, tuttavia, che l'Ufficio prevede di adottare tali norme entro la fine del 2018; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Controlli interni
17.osserva con soddisfazione che nel 2017 l'Ufficio ha intrapreso un esercizio interno di valutazione dei propri sistemi di controllo interni, concludendo che essi sono stati attuati efficacemente;
Altre osservazioni
18.osserva che, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, l'Ufficio non ha svolto una analisi esauriente del possibile impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea per quanto concerne la propria organizzazione ԴDzԳé le operazioni e i conti; invita l'Ufficio a considerare la realizzazione di tale analisi e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in tal senso;
o oo
19.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(5), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0122/2019),
1.concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(11), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0122/2019),
1.approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0122/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (di seguito "il Centro") per l'esercizio 2017 ammonta a 49429100EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 2,27% rispetto al 2016; che l'88,93% del bilancio del Centro deriva dai contributi diretti delle istituzioni, di altre agenzie e organismi;
B.considerando che la Corte dei conti (di seguito "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 93,12%, pari a un incremento del 3,75% rispetto all'esercizio precedente; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'85,40%, con un aumento del 3,21% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.rileva con preoccupazione il livello relativamente elevato di riporti annullati dal 2016 al 2017, pari a 317986,20EUR e corrispondente ancora all'8,76% dell'importo totale riportato, nonostante una diminuzione dell'1,34% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva che il Centro utilizza indicatori di input e output come indicatori chiave di performance per valutare i risultati delle sue attività e diversi indicatori per migliorare la sua gestione del bilancio; invita il Centro a sviluppare ulteriormente gli indicatori chiave di performance per valutare i risultati e l'impatto delle sue attività al fine di ottenere una consulenza qualitativa in merito alle modalità per fornire un maggiore valore aggiunto ai risultati del Centro e a migliorare il modello operativo del Centro;
4.osserva che il Centro ha avviato la revisione della valutazione ex ante dei programmi e delle attività in linea con gli orientamenti forniti dalla Commissione e che nell'ambito dei programmi di lavoro del Centro sono attualmente presenti indicatori in entrata e in uscita;
5.osserva che il tasso di esecuzione del programma di lavoro modificato del Centro per il 2017 è stato dell'87,7 %;
6.prende atto con soddisfazione dell'impatto della nuova struttura tariffaria per la traduzione dei documenti, che ha comportato nel 2017 un risparmio pari a 3,2 milioni di EUR per i clienti del Centro; nel contempo, nonostante l'impatto della nuova struttura tariffaria, nel corso del 2017 le entrate del Centro sono rimaste stabili;
7.accoglie con favore l'accordo di cooperazione firmato con la scuola europea di Lussemburgo II (EEL2) che ha portato il portafoglio clienti del Centro a un totale di 65 clienti alla fine del 2017;
8.osserva con soddisfazione che il Centro ha attuato due azioni per condividere risorse con altre agenzie in caso di sovrapposizione dei compiti tramite la rete delle agenzie dell'UE: un catalogo dei servizi condivisi, che elenca tutti i servizi che potrebbero essere condivisi dalle agenzie, e un portale comune per gli appalti, su cui condividere i piani di appalto delle agenzie;
9.accoglie con favore gli sforzi profusi dal Centro per integrare il multilinguismo nei suoi prodotti, sforzi che nel 2017 hanno ricevuto il riconoscimento del Mediatore europeo, che ha assegnato al Centro, unitamente all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA,) il premio per la buona amministrazione nella categoria "Eccellenza nei servizi rivolti ai cittadini e ai clienti" per il loro progetto innovativo, frutto di un lavoro congiunto, volto a facilitare la gestione della traduzione dei siti web multilingue;
10.accoglie con favore il fatto che il Centro ha reso disponibile alle istituzioni dell'Unione la nuova versione di IATE (InterActive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa), garantendo che la banca dati terminologica interistituzionale tenga il passo con l'innovazione;
11.accoglie con favore la valutazione esterna del modello operativo del Centro, effettuata nel 2017; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale valutazione finale;
Politica del personale
12.riconosce che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 96,9%, con 189 funzionari o agenti temporanei nominati su 195 agenti temporanei e funzionari autorizzati nel bilancio dell'Unione (rispetto a 197 posti autorizzati nel 2016); osserva, inoltre, che nel 2017 hanno lavorato per il Centro anche 26 agenti contrattuali;
13.insiste sull'adeguata distribuzione geografica del suo personale e dei suoi quadri intermedi ed elevati;
14.constata che il Centro ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie;
Appalti
15.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, il Centro non aveva ancora utilizzato tutti gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); invita il Centro a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
16.osserva che il Centro ha deciso di pubblicare soltanto le dichiarazioni di interesse senza curriculum vitae a causa di problemi di gestione legati alle dimensioni del suo consiglio di amministrazione (circa 130 membri titolari e supplenti); rileva che il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi del direttore sono pubblicati sul sito web del Centro; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
17.rileva che, secondo la relazione della Corte, vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore del Centro e al consiglio di amministrazione; accoglie con favore le iniziative già adottate per garantire l'indipendenza del contabile;
18.osserva che, sebbene non sia finanziato mediante la riscossione di diritti, il Centro dipende dalle entrate provenienti dai suoi clienti, che sono rappresentati nel consiglio di amministrazione del Centro, e vi è pertanto il rischio di conflitto di interessi in relazione alla definizione dei prezzi dei prodotti del Centro che potrebbe essere risolto se la Commissione riscuotesse i diritti per conto dei clienti del Centro, il che indurrebbe il Centro ad essere principalmente finanziato tramite il bilancio dell'Unione; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare tale rischio;
Controlli interni
19.osserva che il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) nel 2017 ha svolto una valutazione del rischio in loco coprendo tutte le attività operative e di sostegno del Centro; osserva che il risultato della valutazione dei rischi è stato il piano di audit interno strategico del SAI per il periodo 2018-2020, approvato dal consiglio di amministrazione;
20.riconosce che il seguito dato alle raccomandazioni in sospeso dall'audit sulla gestione della continuità operativa e dall'audit sulla gestione del flusso di lavoro per la traduzione di documenti ha concluso che tutte le raccomandazioni sono state attuate in modo adeguato ed efficace;
Altre osservazioni
21.riafferma il proprio forte impegno a favore del multilinguismo nell'Unione europea come uno dei prerequisiti fondamentali per l'adeguato funzionamento del sistema democratico dell'Unione; sottolinea il ruolo che il Centro di traduzione svolge fornendo servizi di traduzione e linguistici di elevata qualità;
22.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, diverse agenzie e organismi ricorrono sempre più ad altre soluzioni anziché ai servizi di traduzione del Centro, il che significa che la capacità del Centro è sottoutilizzata, che vi è una duplicazione dei sistemi e che il modello operativo e la continuità del Centro potrebbero essere a rischio; invita il Centro e la Commissione a considerare in modo proattivo soluzioni a tale questione e miglioramenti del modello operativo del Centro al fine di poter mitigare tali rischi;
23.si rammarica del fatto che l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) abbia deciso, il 26 aprile 2018, di porre fine all'accordo di traduzione concluso con il Centro, nonostante l'obbligo giuridico di avvalersi dei servizi del Centro, come stabilito all'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), che istituisce l'EUIPO; prende atto dell'azione legale promossa dinanzi al Tribunale dal Centro il 6 luglio 2018; invita il Centro a informare l'autorità di discarico in merito agli sviluppi relativi al procedimento giudiziario;
o oo
24.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CEE) n.337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(5), in particolare l'articolo 12 bis,
–visto il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio(6),
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0119/2019),
1.concede il discarico alla direttrice esecutiva del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante alla direttrice esecutiva del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CEE) n.337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(12), in particolare l'articolo 12 bis,
–visto il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio(13),
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0119/2019),
1.approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla direttrice esecutiva del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0119/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (il "Centro") per l'esercizio 2017 ammontava a 17869389EUR, importo che corrisponde a una leggera flessione dello 0,84% rispetto al 2016; che la dotazione di bilancio del Centro proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali del Centro per l'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,95%, con un leggero decremento dello 0,04% rispetto all'esercizio 2016; prende atto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'89,66%, il che rappresenta una diminuzione del 4,89% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 52767EUR, ovvero il 5,06% dell'importo totale riportato, con un aumento del 2,31% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che il Centro si avvale di un sistema esemplare di misurazione della performance che comprende una serie di indicatori chiave di performance per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività a livello di progetto e di attività, ԴDzԳé in termini organizzativi, e altre misure volte a migliorare la sua gestione del bilancio;
4.apprezza il costante lavoro di elevata qualità svolto dal Centro nel fornire ricerche, analisi e consulenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle politiche europee in materia di apprendimento permanente e di istruzione e formazione professionale (IFP) e sottolinea, a tal fine, l'importanza di garantire personale e risorse finanziarie adeguati per permettere al Centro di svolgere i suoi compiti;
5.si compiace dell'accento posto dal Centro sullo sviluppo di competenze e abilità, in particolare tra le persone poco qualificate, per sostenere l'obiettivo dell'inclusione nel mercato del lavoro attraverso l'istruzione e la formazione professionale, l'apprendimento basato sul lavoro e gli apprendistati, ԴDzԳé i suoi contributi al programma Erasmus +, alla nuova agenda per le competenze per l'Europa, al programma Europass e alla panoramica europea delle competenze, che è riuscita a raggiungere i suoi destinatari primari, ovvero i responsabili politici e gli esperti;
6.accoglie con favore l'iniziativa del Centro relativa a un nuovo filone di attività sulla digitalizzazione e il futuro del lavoro e plaude altresì all'avvio, da parte del Centro, di CareersNet, la sua nuova rete per la ricerca e l'orientamento permanente e lo sviluppo delle carriere;
7.valuta positivamente l'iniziativa del Centro di rafforzare il suo lavoro sull'orientamento permanente e lo sviluppo delle carriere creando una rete per la ricerca e la cooperazione in questo settore e sviluppando strumenti per integrare le informazioni sul mercato del lavoro nell'orientamento;
8.prende atto della stretta cooperazione del Centro con la Fondazione europea per la formazione e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, formalizzata attraverso accordi di collaborazione; prende atto con soddisfazione che il Centro e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione hanno firmato un accordo sul livello dei servizi che consente loro di condividere, tra le altre sinergie, le strutture congressuali e lo spazio di archiviazione; sottolinea, in tale contesto, che il Centro è una delle quattro agenzie per le politiche sociali; esprime delusione per i risultati conseguiti finora al riguardo dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate, non essendo state formulate proposte specifiche per accorpare le agenzie che operano in settori analoghi o per unificarne le sedi; chiede al Centro di cooperare con le altre tre agenzie in materia di politiche sociali per esaminare possibili accorpamenti;
9.riconosce che il Centro ha adottato misure a seguito delle osservazioni e dei commenti formulati dall'autorità di discarico in merito all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016, al fine di migliorare ulteriormente le sue attività;
10.prende atto che il Centro è stato sottoposto a una valutazione esterna, come richiesto dal regolamento finanziario, per il periodo 2013-2016; osserva che la relazione finale della valutazione dovrebbe essere pervenuta nel 2018; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale valutazione;
Politica del personale
11.rileva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 93,48%, con la nomina di 86 funzionari o agenti temporanei sui 92agenti temporanei e funzionari autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 94posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per il Centro anche 26agenti contrattuali e quattro esperti nazionali distaccati;
12.prende atto che il capo servizio delle risorse umane ha lasciato il Centro nell'aprile 2017, al pari del consulente giuridico del Centro, e constata il conseguente carico di lavoro supplementare per il resto del personale; invita il Centro a comunicare all'autorità di discarico gli eventuali sviluppi al riguardo;
13.rileva che il Centro ha adottato una politica in materia di dignità sul lavoro e che nel 2017 è stata organizzata una sessione obbligatoria sulla dignità sul lavoro e sulla prevenzione delle molestie, e sono stati inoltre offerti seminari e sessioni di consulenza;
14.prende atto con rammarico dalla relazione della Corte che due procedure di assunzione per posti dirigenziali sono state considerate irregolari; prende atto della risposta del Centro al riguardo e si attende che tale problema venga affrontato in modo adeguato; esorta il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in risposta a tale osservazione;
15.constata con rammarico che le procedure di assunzione non sono sempre caratterizzate da totale trasparenza; accoglie con favore, pertanto, il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in modo da aumentare la pubblicità; prende atto della risposta del Centro, secondo cui il Centro pubblica già alcuni avvisi sul sito EPSO e la traduzione di tutti gli avvisi di posto vacante nelle lingue ufficiali dell'Unione comporterebbe un notevole aumento dei costi;
Appalti
16.osserva che, in base alla relazione della Corte, alla fine del 2017, il Centro non stava ancora utilizzando gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); apprende che, stando alla relazione del Centro, quest'ultimo ha pianificato di attuare le necessarie misure elettroniche alla fine del 2018; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
17.prende atto delle misure esistenti in seno al Centro e degli sforzi in atto per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; sottolinea con preoccupazione, tuttavia, che il Centro non pubblica sul suo sito web i CV dei suoi dirigenti di alto livello e che l'alta dirigenza, gli esperti interni e gli assistenti del Centro dichiarano i potenziali conflitti di interesse solo nel momento in cui si verificano, conformemente alla politica del Centro in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi a partire dal 2014; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
18.reitera il suo appello affinché il Centro pubblichi i processi verbali delle riunioni del suo consiglio di direzione;
19.ribadisce la necessità di istituire d'urgenza meccanismi indipendenti per la diffusione, la consulenza e le segnalazioni, dotati di sufficienti risorse di bilancio, al fine di aiutare le persone segnalanti a utilizzare i canali appropriati per divulgare le loro informazioni su possibili irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, preservando nel contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari, ai sensi della proposta di direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione () che è tuttora oggetto di negoziati interistituzionali;
Audit interno
20.prende atto che il servizio di audit interno (SAI) ha condotto un audit sui servizi web del Centro, esaminando in particolare le pagine web di Europass, della panoramica europea delle competenze, del quadro di controllo della mobilità e del quadro europeo delle qualifiche, sulla base del piano di audit strategico del SAI per il periodo 2017-2019; si compiace del fatto che la concezione e il funzionamento del sistema di controllo interno del Centro siano stati dichiarati efficaci ed efficienti in relazione a tali strumenti;
o oo
21.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(16) sulla performance, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI(5) del Consiglio, in particolare l'articolo 20,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0121/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI(11) del Consiglio, in particolare l'articolo 20,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0121/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0121/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in appresso, "l'Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 10524359EUR, con un aumento del 2,26% rispetto al 2016; che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (in appresso, "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (in appresso, "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 97,09%, il che rappresenta un incremento dell'1,14% rispetto al 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'84,02%, con un aumento del 5,17% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.si rammarica dell'elevato livello di annullamenti di riporti dal 2016 al 2017, pari a 189154EUR, che rappresentano il 12,81% dell'importo totale riportato, con un leggero calo dell'1,44% rispetto al 2016;
Prestazione
3.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza indicatori chiave di prestazione per misurare le sue attività di formazione e il loro impatto, in particolare il grado di soddisfazione dei partecipanti, per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e indicatori di prestazione per migliorare la sua gestione di bilancio;
4.osserva che il piano di gestione delle modifiche dell'Agenzia concernente i preparativi necessari per operare nell'ambito del suo nuovo mandato ampliato è stato attuato a un tasso dell'83%; osserva che il 93% dei partecipanti alle attività di formazione dell'Agenzia ha dichiarato di essere perlomeno soddisfatto dei corsi di formazione e che l'Agenzia ha finalizzato l'attuazione del programma di partenariato UE/MENA per la formazione sull'antiterrorismo;
5.osserva con soddisfazione che l'Agenzia coopera strettamente con la rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni e con le nove agenzie che la compongono; osserva che esse condividono la formazione e organizzano corsi insieme;
6.si compiace dell'impegno dell'Agenzia a dare seguito alla relazione del servizio di audit interno della Commissione sulla valutazione dei bisogni, la pianificazione e l'imputazione in bilancio delle attività di formazione; sottolinea che è importante che l'Agenzia tenga fede al suo impegno;
7.osserva che la valutazione periodica esterna quinquennale, conclusa nel gennaio 2016, ha pubblicato 17 raccomandazioni, per le quali l'Agenzia prevede di attuare tutte le azioni correttive entro la fine del 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle azioni adottate in risposta a tali raccomandazioni;
8.deplora che l’Agenzia sia geograficamente distante da Europol, il che compromette la possibilità di trovare sinergie con quest’altra agenzia specializzata in materia di polizia; invita l’Agenzia a fornire all’autorità di discarico una relazione che illustri i possibili ostacoli nelle sue interazioni con Europol e le misure adottate e da adottare per superare tali problemi;
Politica del personale
9.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 96,77%, con la nomina di 30 su 31 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 28 posti autorizzati nel 2016); osserva, inoltre, che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 16 agenti contrattuali e 6 esperti nazionali distaccati;
10.si compiace del fatto che l'Agenzia abbia continuato a organizzare seminari online (webinar) per agenti delle forze dell'ordine con informazioni e migliori pratiche per individuare i reati generati dall'odio e le diverse forme di violenza di genere e per indagare sugli stessi, e abbia offerto altresì una formazione intesa a sensibilizzare maggiormente alle sfide che interessano la comunità rom e le persone LGBTI (quali, ad esempio, l'eccessiva o la scarsa presenza della polizia e la mancanza di fiducia nei confronti degli agenti di polizia) e al modo in cui affrontarle a livello di autorità di contrasto; chiede che prosegua l'organizzazione di corsi di formazione nel settore dei diritti fondamentali e della relativa sensibilizzazione delle forze di polizia.
11.invita l'Agenzia a integrare maggiormente nel suo programma di studi e nelle sue attività di formazione un elemento significativo di formazione contro la radicalizzazione, il razzismo e la discriminazione, nella misura del possibile; chiede inoltre all'Agenzia di sviluppare una formazione specifica sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali;
12.constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; osserva che ciò consente lo scambio di informazioni e la formazione ԴDzԳé la consulenza riservata;
13.osserva che, a seguito del trasferimento dal Regno Unito all'Ungheria e del conseguente coefficiente correttore più basso applicato alle retribuzioni del personale, si è registrato un elevato avvicendamento del personale e l'equilibrio geografico non è sempre garantito poiché sono diminuite le domande provenienti da altri Stati membri rispetto al paese ospitante; osserva con preoccupazione che alcuni membri del personale hanno una controversia legale in corso in merito alla ricollocazione; rileva che è stata attuata una serie di azioni di mitigazione; constata con preoccupazione che l'elevato avvicendamento del personale potrebbe incidere sulla continuità operativa e sulla capacità dell'Agenzia di attuare le sue attività; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico eventuali sviluppi al riguardo;
14.concorda con la Corte che sarebbe utile e pertinente pubblicare gli avvisi di posto vacante sul sito dell'dell'Ufficio europeo di selezione del personale sarebbe pertinente e utile, in quanto le pubblicazioni dell'EPSO accrescono la trasparenza e la pubblicità e consentono ai cittadini di individuare i posti vacanti pubblicati collettivamente dalle varie istituzioni e agenzie dell'UE; chiede, pertanto, che l'Agenzia pubblichi tutti i propri avvisi di posto vacante anche nel sito web dell'EPSO; invita la Commissione europea a prendere in considerazione misure volte a ridurre in capo alle agenzie l'onere finanziario per la traduzione degli avvisi di posto vacante, anche istituendo un accordo quadro ad hoc con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT);
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti sul sito web dell'EPSO per incrementare la pubblicità; comprende la risposta dell’Agenzia in merito agli elevati costi di traduzione derivanti da tale pubblicazione; osserva, inoltre, che l'Agenzia intende pubblicare tutti i suoi posti vacanti nella bacheca interagenzie messa a punto dalla rete delle agenzie dell'UE;
Appalti
16.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non aveva ancora posto in essere tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che, secondo la risposta dell'Agenzia, sono in corso azioni preparatorie per attuare la presentazione elettronica delle offerte (e-submission); invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
17.osserva con preoccupazione che nel dicembre 2016 l'Agenzia ha firmato un contratto quadro di quattro anni per un valore di 1,6 milioni di EUR per la messa a disposizione di personale temporaneo con un solo operatore economico unicamente per motivi di prezzo, senza tener conto dei criteri di qualità; prende atto della risposta dell'Agenzia secondo cui la qualità era integrata nelle specifiche tecniche e la scelta di aggiudicare un appalto unico è stata effettuata sulla base dell'esperienza precedente e delle specificità nazionali;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
18.accoglie con favore il fatto che nel 2017 l'Agenzia abbia adottato una strategia antifrode rivista; deplora che l'Agenzia non abbia definito né attuato norme interne in materia di denunce di irregolarità entro il 31 dicembre 2017; osserva tuttavia che norme interne specifiche dovrebbero essere adottate entro la fine del 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Altre osservazioni
19.sottolinea che il trasferimento dell'Agenzia a Budapest nel 2014 e la revisione del suo mandato nel 2016 hanno comportato modifiche delle procedure contabili dell'Agenzia, le quali non vengono sottoposte a nuova convalida dal 2013; prende atto della risposta dell'Agenzia, secondo la quale la nuova convalida è attualmente oggetto di discussione e pianificazione in seno alla Direzione generale del bilancio (DG BUDG);
20.osserva che nel febbraio 2017 l'Agenzia ha completato con successo la certificazione ISO 9001:2015 del sistema di gestione dell'Agenzia al fine di migliorare e dimostrare meglio il suo impegno a favore della qualità;
21.osserva che, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, l'Agenzia non ha svolto un'analisi esauriente del possibile impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea per quanto concerne la propria organizzazione ԴDzԳé le operazioni e i conti; apprende dalla risposta dell'Agenzia che i rischi corrispondenti sono stati giudicati informalmente bassi; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al fine di concludere un'analisi più formale in preparazione della mitigazione degli eventuali rischi potenziali;
22.prende atto degli sforzi compiuti dall'Agenzia per garantire l'efficienza in termini di costi e la compatibilità ambientale del luogo di lavoro; sottolinea che l'Agenzia non dispone di un sistema di compensazione del carbonio, ma riconosce che sta valutando l'opportunità di introdurre un sistema del genere e che l'Agenzia incoraggia il suo personale a utilizzare i trasporti pubblici per ridurre le emissioni;
o oo
23.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (ora Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) (AESA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE(5), in particolare l'articolo 60,
–visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio(6), in particolare l'articolo 121,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0120/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (ora Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE(12), in particolare l'articolo 60,
–visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio(13), in particolare l'articolo 121,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0120/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (ora Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0120/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 191611843EUR, importo che corrisponde a un decremento dello 0,92 % rispetto al 2016; che 34870000EUR del bilancio dell'Agenzia provengono dal bilancio dell'Unione, mentre 101397000EUR costituiscono entrate derivanti da diritti e onorari;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99%, pari a quello del 2016; rileva altresì che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 93,75%, il che costituisce un aumento del 2,55 % rispetto al 2016;
2.osserva con preoccupazione che, stando alle osservazioni ricorrenti già riportate nelle relazioni della Corte degli anni precedenti, benché nel2016 le attività finanziate dal settore dell'aviazione abbiano dato luogo a un deficit di 7600000EUR, i risultati di bilancio fluttuano da un anno all'altro e l'Agenzia ha accumulato un avanzo di 52000000 EUR da questa categoria di attività; rammenta che il regolamento istitutivo dell'Agenzia dispone che i diritti versati dal settore dell'aviazione debbano essere sufficienti a coprire i costi dell'Agenzia relativi alle attività di certificazione correlate e, pertanto, non prevede l'accumulo di avanzi; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle azioni correttive in atto e al modo in cui intende ridurre tali avanzi in futuro;
3.apprende dall'Agenzia che quest'ultima intende modificare sia il proprio regolamento finanziario sia il regolamento(16) relativo ai diritti e agli onorari, per formalizzare in modo più preciso il trattamento dell'avanzo accumulato; apprende dall'Agenzia che essa ha avviato il processo di revisione nel 2018 e che l'entrata in vigore del regolamento rivisto della Commissione relativo ai diritti e agli onorari è prevista per il 1° gennaio 2020; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tale revisione, ԴDzԳé alle disposizioni che chiariscono le modalità di trattamento previste per un eventuale avanzo;
Annullamento di riporti
4.osserva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 239829EUR, il che corrisponde al 2,6% dell'importo totale riportato, con una riduzione dell'1,07 % rispetto al 2016;
Performance
5.prende atto del fatto che l'Agenzia si avvale di diversi indicatori chiave di performance per misurare il valore aggiunto delle sue attività e per migliorare la sua gestione del bilancio ed esegue una valutazione periodica delle sue norme e delle sue procedure;
6.osserva che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha sottoposto ad audit l'Agenzia nel 2017; constata con soddisfazione che, sebbene i risultati ufficiali debbano ancora essere pubblicati, i primi contributi indicano che l'Agenzia si colloca tra le principali autorità al mondo nel settore dell'aviazione;
7.prende atto del fatto che l'Agenzia ha lanciato la piattaforma europea di coordinamento strategico e il Centro europeo per la cibersicurezza nell'aviazione, ԴDzԳé la prima fase dell'iniziativa Data4Safety, che mira a sostenere le tecnologie europee e la leadership di mercato nell'aviazione civile per migliorare le competenze tecniche europee in materia di tecnologie Big Data; osserva altresì che l'Agenzia ha sottoscritto accordi con la Francia, la Germania e l'Italia per la cooperazione in materia di sicurezza tra l'aviazione civile e quella militare;
8.rileva che l'11 settembre 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2018/1139 che comprende una nuova sezione relativa ai droni e un nuovo mandato per l'Agenzia, che ne ridefinisce le competenze; rileva inoltre che tale regolamento conferisce all'Agenzia il potere di proporre alla Commissione le competenze tecniche per regolamentare i droni di ogni dimensione, compresi quelli di piccole dimensioni;
9.rileva che nel 2017 l'Agenzia ha registrato un incremento significativo della gestione di progetti specifici, per un valore complessivo di 11300000EUR (7300000EUR nel 2016); si compiace del fatto che tali progetti intendano migliorare le capacità di regolamentazione e di controllo delle autorità aeronautiche nazionali e regionali a livello mondiale ԴDzԳé contribuire a progetti di ricerca volti a migliorare la sicurezza aerea globale e promuovere gli standard UE;
10.sollecita la Commissione e gli Stati membri a predisporre le risorse necessarie per le nuove e rafforzate competenze concernenti, tra l'altro, i rischi per l'aviazione civile derivanti dalle zone di conflitto, le relative problematiche ambientali ԴDzԳé la certificazione e la registrazione dei velivoli senza pilota;
11.si compiace del ruolo attivo svolto dall'Agenzia nell'invito a presentare proposte nell'ambito del programma Orizzonte 2020; esorta l'Agenzia a rimanere attiva nel campo della ricerca e dello sviluppo;
12.osserva che l'Agenzia ha effettuato il suo esercizio annuale di valutazione del rischio in linea con la metodologia elaborata per le organizzazioni dell'UE; osserva che, a seguito dell'individuazione dei rischi potenziali, nel 2017 non si è verificato alcun rischio rilevante;
13.rileva con soddisfazione che l'Agenzia, per espletare compiti che si sovrappongono, condivide le risorse con altre agenzie, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, la Fondazione europea per la formazione professionale e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nei settori delle indagini, dell'apprendimento online e dei servizi di cloud;
Politica del personale
14.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 100 %, con la nomina di 673 agenti temporanei su 678 agenti temporanei autorizzati (inclusi 5 posti sovvenzionati) a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 676 posti autorizzati nel 2016); osserva che, in ragione della mancata adozione del regolamento di base riveduto, nel 2017 non sono stati coperti i cinque posti sovvenzionati; osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 80 agenti contrattuali e 18 esperti nazionali distaccati;
15.si rammarica dello squilibrio di genere al livello dell'alta dirigenza dell'Agenzia, con 5 membri su 5 di sesso maschile e all'interno del consiglio di amministrazione, in cui 25 membri su 29 sono uomini e 4 sono donne; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere al momento di presentare i rispettivi candidati per il consiglio di amministrazione; chiede altresì all'Agenzia di adottare misure volte a garantire un migliore equilibrio di genere al livello della sua alta dirigenza;
16.constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; rileva che essa ha organizzato sessioni di informazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
17.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale ai fini di una maggiore pubblicità; prende atto che l'Agenzia ha adottato l'inglese come lingua di lavoro e si avvale della bacheca inter-agenzie messa a punto dalla rete delle agenzie dell'UE per pubblicare gli avvisi di posti vacanti che la concernono;
Appalti
18.apprende dalla relazione della Corte che l'Agenzia ha deciso di ricorrere a contratti quadro con tre contraenti a cascata per la fornitura di servizi informatici per un volume pari a 22000000EUR; osserva che la Corte ritiene che, in tali circostanze, debba essere indetta tra i contraenti selezionati una procedura competitiva per gli acquisti specifici; si compiace della risposta fornita dall'Agenzia, che afferma il proprio impegno a tenere maggiormente in considerazione la possibilità di riaprire le gare d'appalto al fine di garantire il rafforzamento della concorrenza; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle azioni adottate in risposta a tali raccomandazioni;
19.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia utilizzava alcuni degli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement), ma non impiegava ancora la fatturazione elettronica; invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
20.apprende dall'Agenzia che nel 2017 essa ha riesaminato il processo in atto relativo alla sua "Politica in materia di imparzialità e indipendenza: prevenzione e attenuazione dei conflitti di interesse" per estendere il completamento, la revisione e l'aggiornamento delle dichiarazioni di interesse a tutti i membri del personale; rileva che, stando a quanto riportato dall'Agenzia, nell'aprile 2019 è prevista la pubblicazione di una relazione di audit del SAI in materia di prevenzione e attenuazione dei conflitti di interessi; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alla revisione globale del suo attuale sistema di prevenzione e attenuazione dei conflitti di interessi nel 2018/2019 e all'attuazione delle raccomandazioni della Commissione; accoglie con favore i nuovi orientamenti dell’Agenzia in materia di denunce delle irregolarità;
21.rileva che il 70% delle entrate dell'Agenzia deriva dai diritti riscossi; prende atto del punto di vista dell'Agenzia, secondo cui il fatto che i richiedenti paghino dette tariffe non implica necessariamente un conflitto di interessi; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per garantire l'assenza di conflitti di interessi per i finanziamenti attraverso i diritti riscossi;
22.accoglie con favore le ulteriori misure adottate per rafforzare la trasparenza delle attività dell'Agenzia attraverso la segnalazione delle riunioni del personale dell'Agenzia con i portatori di interessi esterni e il fatto che siano disponibili sul sito web dell'Agenzia;
23.incoraggia l'Agenzia a garantire l'indipendenza del contabile; rileva che, a seguito della relazione della Corte, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha soddisfatto la richiesta della Corte di rendere il contabile direttamente responsabile dinanzi al direttore esecutivo (da un punto di vista amministrativo) e al consiglio di amministrazione (da un punto di vista funzionale) dell'Agenzia a decorrere da gennaio 2019; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tale riguardo;
Controlli interni
24.rileva che nel 2017 i servizi di audit interno hanno eseguito un esercizio di valutazione del rischio al fine di sostenere lo sviluppo del prossimo ciclo di audit per il periodo 2018-2020;
25.osserva che la struttura di audit interno ha condotto nel 2017 quattro incarichi finalizzati a verificare che i regolamenti pertinenti sono rispettati, gli obiettivi del processo sono stati raggiunti e i rischi chiave sono stati adeguatamente attenuati; rileva con soddisfazione che tale livello di garanzia è stato fornito in ciascuna delle revisioni e che sono state formulate raccomandazioni per migliorare ulteriormente l'ambiente di controllo e l'efficienza complessiva dei processi; riconosce altresì che nel seguito dato agli audit effettuati nel 2016 i rischi residui sono stati notevolmente ridotti a un livello accettabile, che tutte le azioni aperte sono state dichiarate come in corso di attuazione e che l'azione finale dovrebbe concludersi entro la metà del 2018;
26.osserva che la valutazione annuale delle norme di gestione dell'Agenzia, basata sull'ultima versione delle norme ISO e sul nuovo quadro di controllo interno, ha concluso che il sistema di gestione dell'Agenzia è conforme alle norme di gestione grazie a un solido sistema di monitoraggio stabilito a livello sia di gestione che di processo;
o oo
27.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(17) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Ufficio(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo(5), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0123/2019),
1.rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Ufficio(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo(11), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0123/2019),
1.rinvia la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017 (
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0123/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("l'Ufficio"), il bilancio definitivo di quest'ultimo per l'esercizio 2017 ammontava a 86795482EUR, il che rappresenta un incremento del 32,78% rispetto al 2016; che tale incremento è legato ai nuovi compiti aggiuntivi che ampliano il mandato dell'Ufficio; che 75376000EUR del bilancio dell'Ufficio provengono dal bilancio dell'Unione, mentre la parte restante è costituita da contributi dei paesi associati e da altre entrate;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio e sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle entrate che sono alla base dei conti; che, tuttavia, la Corte ha rilevato elementi tali da giustificare la formulazione di un giudizio negativo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che significa che i pagamenti sottostanti i conti per l'esercizio chiuso al 31dicembre2017 sono inficiati da errori in misura rilevante;
Seguito dato al discarico del 2016
1.ricorda la sua decisione del 24 ottobre 2018(14), con la quale ha rifiutato di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Ufficio per l'esercizio 2016; si compiace, a tale riguardo, delle misure correttive che sono state successivamente adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio e dal nuovo direttore esecutivo ad interim; sottolinea tuttavia che l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2017 è avvenuta sotto la supervisione della precedente dirigenza;
2.ricorda che il 20 novembre 2018 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha presentato alla commissione per il controllo dei bilanci, a porte chiuse, l'esito della propria indagine;
3.si rammarica per le irregolarità rilevate dall'OLAF per quanto concerne la violazione delle procedure di appalto, l'appropriazione indebita di fondi dell'UE, la cattiva gestione, gli abusi di potere nelle questioni relative alle risorse umane, il mancato rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, le molestie e i comportamenti inappropriati nei confronti del personale; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico in merito al seguito dato alle misure proposte dall'OLAF;
4.riconosce i rischi importanti insiti nella natura delle attività dell'Ufficio e nelle sfide operative eccezionali determinate dall'afflusso migratorio del 2015, 2016 e 2017; si rammarica, tuttavia, del fatto che tali rischi non siano stati attenuati da una solida struttura di governance e da controlli efficaci;
Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti per l'esercizio 2017
5.constata con rammarico che, stando alla relazione della Corte, sono stati messi in luce casi rilevanti e sistematici di pagamenti non conformi al regolamento finanziario dell'Ufficio e ad altre norme e disposizioni applicabili, principalmente in relazione agli appalti pubblici e alle procedure di assunzione, su cui sono basati i pagamenti; si rammarica inoltre per il fatto che la natura sistematica di tali inosservanze dimostra che il sistema di controllo interno è inadeguato; deplora con forza che l'errore combinato derivante da pagamenti non conformi ammonti ad almeno 7,7milioni di EUR, ossia il 10,3% del totale dei pagamenti effettuati dall'Ufficio nel 2017;
Gestione finanziaria e di bilancio
6.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 96,88 %, il che rappresenta una diminuzione del 2,25 % rispetto al 2016; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 92,03 %, il che rappresenta un aumento del 5,79 % rispetto al 2016; constata che l'Ufficio ha attuato il 29% dei contributi dei paesi associati e il 96% delle sovvenzioni per le spese operative; invita l'Ufficio ad attuare interamente tale importo;
7.constata con preoccupazione che l'Ufficio dipende fortemente dalla disponibilità di sufficienti risorse, in particolare di esperti, fornite dagli Stati membri, segnatamente la Grecia e l'Italia, come rilevato anche nella relazione speciale n.6/2017 della Corte, intitolata "La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati: il "sistema basato sui punti di crisi" (hotspot approach)";
Annullamento di riporti
8.osserva con rammarico che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 341190EUR, il che corrisponde all'11,68% dell'importo totale riportato e rappresenta un aumento dello 0,82% rispetto al 2016;
Performance
9.osserva che l'Ufficio svolge un ruolo attivo nella rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni promuovendo una più stretta collaborazione e maggiori sinergie tra le agenzie che operano in tale settore; prende altresì atto della rinnovata strategia di cooperazione del consiglio di amministrazione congiunto EASO-Frontex per il periodo 2017-2018 come pure della consolidata enfasi posta sulle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e sulla condivisione dei dati;
10.rileva che l'Ufficio utilizza indicatori qualitativi come indicatori chiave di performance (KPI) per dimostrare l'incidenza del sostegno da esso fornito nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS), come pure altri KPI per migliorare la gestione del bilancio;
Politica del personale
11.osserva con preoccupazione che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo solo all'80,65% e che erano stati nominati 125 agenti temporanei sui 155 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 91 posti autorizzati nel 2016); rileva che nel 2017 lavoravano inoltre per l'Ufficio 68 agenti contrattuali e 5 esperti nazionali distaccati; constata che nell'organico non è previsto personale permanente e che l'Ufficio si avvale di agenti temporanei e agenti contrattuali, ed esorta l'autorità di bilancio a prevedere la possibilità di assumere personale permanente;
12.si rammarica per il fatto che, secondo la relazione della Corte, a partire dalla fine del 2017 la situazione delle risorse umane nell'Ufficio è peggiorata in maniera esponenziale: per quanto concerne la direzione dell'Ufficio, erano vacanti 4posti di capounità su 10 e 18posti di caposettore su 27; esorta l'Ufficio a pubblicare tutti i posti vacanti; rileva inoltre che, nel dipartimento amministrativo, erano vacanti 3posti di capounità su 4 e 5posti di caposettore su 10; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale situazione pone notevoli sfide per la gestione dell'Ufficio e rappresenta un rischio significativo per il prosieguo delle operazioni dell'Ufficio nella misura attuale; deplora che, nonostante i ripetuti tentativi, l'Ufficio non sia riuscito ad assumere o a trattenere sufficiente personale nel 2017; prende atto della risposta dell'Ufficio, secondo cui esso sta investendo nella soddisfazione del personale e prendendo provvedimenti per ridurne la rotazione, ad esempio mediante l'introduzione di modalità di lavoro flessibili, tra l'altro per compensare il basso coefficiente correttore applicato per Malta; invita l'Ufficio a tenere informata l'autorità di discarico in merito alle misure correttive adottate per mitigare tali rischi; esorta l'Ufficio a provvedere in via prioritaria alla copertura dei posti vacanti per le posizioni direttive di livello intermedio con personale permanente altamente qualificato, in modo che sia possibile formare gli altri nuovi membri del personale;
13.rileva che, secondo la relazione della Corte, nel 2017 i pagamenti relativi alle spese per il personale sono ammontati a 13,5milionidi EUR; si rammarica che la Corte abbia riscontrato gravi debolezze in quattro delle 14procedure di assunzione sottoposte ad audit; sottolinea, ad esempio, che alcune procedure di assunzione per funzionari amministrativi non erano adatte al grado indicato nei bandi e che, per una procedura, l'Ufficio non ha documentato adeguatamente le verifiche di ammissibilità dei candidati;
14.rileva che nel 2017 è stata registrata una maggiore presenza dell'Ufficio in Italia a causa della necessità di fornire ulteriore sostegno sotto forma di squadre mobili e di un helpdesk a Roma; prende atto dell'apertura di un ufficio operativo a Nicosia nei locali del Servizio per l'asilo come pure del collocamento permanente a Nicosia di un coordinatore delle attività sul campo, in linea con la modifica del Piano di sostegno speciale per Cipro;
15.rileva che l'Ufficio ha avviato una procedura interna finalizzata all'adozione della decisione della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e prevenzione delle molestie e che istituirà una rete di consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tale politica;
Appalti
16.rileva che, secondo la relazione della Corte, il numero di procedure di appalto è aumentato in modo significativo, passando da 87 nel 2015 a 140 nel 2017, e che il numero di pagamenti è aumentato del 225% passando da 2578 nel 2015 a 8381 nel 2017; si compiace dei notevoli progressi registrati dall'Ufficio nel 2017 per quanto concerne la riduzione della percentuale di pagamenti tardivi; osserva che la percentuale complessiva dei pagamenti tardivi è diminuita in misura significativa passando dal65% del gennaio2017 al9,5% del dicembre2017 e che tale tendenza positiva continua nel 2018 con una percentuale dei pagamenti tardivi inferiore al 10%, in linea con l'obiettivo stabilito;
17.rileva che, secondo la relazione della Corte, nel 2017 i pagamenti per servizi interinali sono ammontati a 7,7milionidi EUR; ricorda che tale contratto è stato considerato irregolare dalla Corte nell'audit da questa espletato nel 2016; si rammarica profondamente per il fatto che nel 2017 l'Ufficio abbia comunque pagato 4,8milioni di EUR nell'ambito di questo contratto irregolare; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive previste al riguardo;
18.osserva, sulla base della relazione della Corte, che l'audit da essa effettuato nel 2016 ha constatato l'irregolarità di un contratto per un importo di 4milioni di EUR per servizi di viaggio; si rammarica che nel 2017 l'Ufficio abbia comunque pagato 1,5milioni di EUR nell'ambito di questo contratto irregolare; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive previste al riguardo;
19.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Ufficio non ha svolto una valutazione adeguata dei bisogni e delle soluzioni alternative prima di sottoscrivere contratti per servizi interinali per svariati milioni di euro; si rammarica inoltre per l'inadeguatezza del monitoraggio dei contratti, che ha esposto l'Ufficio a notevoli rischi finanziari e reputazionali; rileva che l'Ufficio sta effettuando un'indagine interna in merito; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito all'esito di tale indagine e alle misure adottate per mitigare questi rischi;
20.osserva con soddisfazione che l'Ufficio ha preso provvedimenti per rafforzare il proprio settore degli appalti aumentando il personale direttivo e di sostegno in tale settore e ha adottato misure per rafforzare le procedure di appalto, tra l'altro introducendo controlli sistematici per tutti i preventivi superiori a 135000 EUR a partire dal 1° gennaio 2018;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
21.apprende dall'Ufficio che dal 2018 esso applica la decisione della Commissione in materia di denunce di irregolarità e che ha elaborato una guida pratica per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse come pure norme per la protezione degli informatori; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali misure;
22.osserva con preoccupazione che, sebbene pubblichi sul proprio sito web le dichiarazioni di interessi e i CV dei membri del consiglio di amministrazione, l'Ufficio non pubblica le dichiarazioni di interessi degli alti dirigenti; invita l'Ufficio a pubblicare i documenti mancanti e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo;
23.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Ufficio non esegue un'adeguata verifica dei servizi giuridici per controllare che i servizi vengano utilizzati al fine esclusivo di tutelare l'Ufficio e non gli interessi dei singoli individui; si rammarica che le relative procedure di protezione da conflitti di interesse non siano sempre efficaci; prende atto della risposta dell'Ufficio secondo cui sta continuando a svolgere indagini interne al riguardo; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito all'esito di tali indagini e alle misure adottate per mitigare i rischi associati;
Controlli interni
24.si rammarica per il fatto che nel 2017 la sfida operativa posta dalla crisi migratoria non sia stata mitigata da una solida struttura organizzativa e da controlli interni efficaci; rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, il consiglio di amministrazione non ha istituito una funzione di audit interno in seno all'Ufficio e che gli interventi in Grecia e in Italia non erano coperti da alcuna attività di audit interno; deplora che, fino alla fine del 2017, la supervisione della gestione finanziaria da parte del consiglio di amministrazione sia stata limitata;
25.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, la mancanza di controlli interni ha condotto a numerosi casi di rilevante non conformità per quanto concerne i pagamenti per servizi interinali, i pagamenti relativi a spese per il personale, i pagamenti per canoni di locazione e lavori correlati, i pagamenti delle spese di viaggio e altri pagamenti;
26.si rammarica per il fatto che nel 2017 otto norme di controllo interno su quindici fossero caratterizzate da lacune critiche in termini di controllo interno e che le restanti fossero caratterizzate da lacune moderate; esprime preoccupazione per il fatto che nel 2017 l'Ufficio non abbia monitorato regolarmente l'attuazione dei sistemi di controllo interno;
27.osserva che nel 2017 la Commissione ha pubblicato una serie rivista di norme di controllo interno, che sono state adottate dal consiglio di amministrazione nella sua riunione del novembre 2017; rileva che tali nuove norme si applicano a decorrere dal 2018 e che l'Ufficio ha istituito indicatori per monitorarne l'attuazione rispetto al calendario stabilito; invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione delle nuove norme di controllo interno;
Altre osservazioni
28.riconosce in ogni caso gli sforzi profusi dall'Ufficio per affrontare in modo efficiente e rapido le carenze individuate dalla Corte; invita l'Ufficio a riferire periodicamente al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti in termini di efficienza e attuazione di tali misure per affrontare le questioni chiave individuate dalla Corte; invita l'Ufficio a giustificare in modo esauriente al Parlamento europeo i divari tra le risorse attualmente disponibili, quelle programmate ma non ancora disponibili e quelle non ancora programmate ma realmente necessarie all'Ufficio per svolgere la sua missione;
29.si rammarica che l'Ufficio non abbia pubblicato la propria relazione annuale di attività per il 2017 entro il termine del 1° luglio 2018, come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(15); osserva che la relazione è stata adottata dal consiglio di amministrazione il 10 gennaio 2019;
30.osserva che il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di nuovo regolamento che convertirebbe l'Ufficio in un'agenzia a pieno titolo e che, a seguito delle discussioni sulla riforma del sistema europeo comune di asilo, il 12 settembre 2018 la Commissione ha proposto un regolamento modificato;
31.ricorda che l'Ufficio è una delle poche agenzie dell'Unione ubicata su più siti; osserva con preoccupazione che l'Ufficio ha sottoscritto contratti di locazione in vari siti senza aver effettuato un'adeguata analisi del mercato locale; rileva ad esempio che a Lesbo l'Ufficio ha adattato alle proprie esigenze i locali ad uso ufficio e ha accettato contratti di lavori del valore di 0,7 milioni di EUR, il che è più volte superiore al valore annuale del contratto di locazione, con conseguenti rischi finanziari derivanti dell'investimento di una somma di denaro considerevole in locali in affitto; invita l'Ufficio a rivedere i propri contratti di locazione e di lavori e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare i rischi finanziari e operativi;
32.osserva che l'Ufficio ha modificato il contratto di locazione della sede di Malta e, nella seconda metà del 2016, ha esteso i propri locali ad uso ufficio occupando un'ulteriore sezione dell'edificio nel quale è insediato; sottolinea che, a seguito dell'aumento delle responsabilità e dei compiti dell'Ufficio, il numero dei membri del personale dovrebbe aumentare a 500 entro la fine del 2020, il che creerà una domanda considerevole di maggiore spazio ad uso ufficio; invita nuovamente l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito alle conseguenze previste di tale aumento in termini di bilancio e alle misure in programma per rispondere a tali necessità; si rammarica che nel 2017 l'Ufficio non sia riuscito a raggiungere un accordo con il proprietario della sede, Transport Malta, in merito alla locazione di spazi aggiuntivi all'interno del complesso, il che ha avuto ripercussioni dirette sui costi di locazione e altri costi correlati, quali la manutenzione e la sicurezza dell'edificio; rileva che l'accordo di locazione è stato firmato il 9 ottobre 2018;
33.valuta positivamente la nomina del nuovo direttore esecutivo ad interim, che è entrato in carica il 6 giugno 2018; prende atto dell'impegno della nuova direzione a intraprendere riforme ambiziose e a tale riguardo accoglie con molto favore il piano d'azione in materia di governance, approvato dal consiglio di amministrazione, che prevede una serie di obiettivi e risultati misurabili nell'ottica di rafforzare la governance interna dell'Ufficio, ricostruire la capacità interna e ripristinare la fiducia; invita la nuova direzione a continuare ad adoperarsi con determinazione e in modo trasparente per mettere a punto una struttura di governance più responsabile, affidabile ed efficiente, definendo altresì le relative procedure; ricorda all'Ufficio la necessità di garantire la piena trasparenza delle procedure e dei processi a tutti i livelli al suo interno al fine di ripristinare la fiducia e la certezza tra i membri del personale;invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi nell'attuazione del nuovo piano d'azione in materia di governance;
34.rileva con preoccupazione che per vari anni nessuno ha riconosciuto i deplorevoli comportamenti del precedente direttore esecutivo; si rammarica che tali comportamenti inaccettabili non siano stati resi noti prima; deplora che gli organi di monitoraggio competenti non abbiano individuato le numerose irregolarità; invita la Commissione a proporre un meccanismo di reazione tempestiva per questo tipo di comportamenti scorretti;
o oo
35.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 ()
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0124/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 ()
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(11), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0124/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0124/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) dell'Autorità bancaria europea ("l'Autorità"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 38419554EUR, il che rappresenta un incremento del 5,28 % rispetto al 2016; che l'Autorità è finanziata mediante un contributo dell'Unione (14543000 EUR, ossia il 38 %) e mediante contributi versati dalle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri e dagli osservatori (23876555 EUR, ossia il 62 %);
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio finanziario 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 95,90 %, pari a un calo dello 0,85 % rispetto al 2016; prende atto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'87,27 %, il che rappresenta un calo dell'1,41 % rispetto all'esercizio precedente;
2.rileva che, in considerazione della crescente transizione del lavoro dell'Autorità da compiti regolamentari all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, le risorse umane e di bilancio dell'Autorità dovrebbero essere oggetto di riassegnazioni interne; sottolinea, a tal proposito, la necessità di assicurare un'adeguata attribuzione delle priorità per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse;
Annullamento di riporti
3.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 76566EUR, il che corrisponde al 2,6 % dell'importo totale riportato, registrando un calo sensibile del 7,13 % rispetto al 2016;
Performance
4.rileva con soddisfazione che l'Autorità utilizza 14 indicatori chiave di prestazione per valutare i risultati delle sue attività, nella misura consentita dai limiti dell'Autorità di controllare tali risultati, e per migliorare la sua gestione di bilancio;
5.osserva con soddisfazione che l'Autorità ha fornito i prodotti normativi in linea con il suo programma di lavoro e ha conseguito tutti gli obiettivi indicati nelle attuazioni degli accordi sul livello dei servizi dell'Autorità;
6.pone l'accento sul fatto che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni derivanti dal quadro normativo stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio siano espletate pienamente entro i termini stabiliti, l'Autorità dovrebbe assolvere i compiti e il mandato assegnatile dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rispettare il mandato di tali funzioni, al fine di pervenire a un utilizzo ottimale delle risorse e al conseguimento degli obiettivi; invita l'Autorità a garantire che siano attribuiti un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni della Corte;
7.sottolinea che l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità nello svolgimento del suo mandato; sottolinea che, in particolare nella formulazione di misure di livello 2 e livello 3, dovrebbe essere prestata attenzione alle caratteristiche specifiche dei mercati finanziari nazionali;
8.osserva che i risultati delle recenti prove di stress dell'Autorità sono altamente discutibili; invita l'Autorità, il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale europea e la Commissione a utilizzare metodologie, scenari e ipotesi coerenti nella definizione delle prove di stress al fine di evitare, nei limiti del possibile, potenziali distorsioni dei risultati;
9.rileva che nel 2017 è stata effettuata una valutazione esterna delle tre autorità europee di vigilanza; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate (dall'Autorità) per affrontare le carenze individuate nell'ambito della valutazione esterna;
10.sottolinea la necessità di destinare maggiori risorse ai compiti in materia di lotta al riciclaggio di denaro per adempiere alle funzioni di vigilanza dell'Autorità e alle indagini presso le istituzioni nazionali; esorta l'Autorità a garantire che le autorità competenti e gli istituti finanziari e creditizi applichino la legislazione europea antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) in modo efficace e coerente; chiede all'Autorità di sviluppare orientamenti comuni in cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) su come integrare i rischi di AML/CFT nella vigilanza prudenziale; plaude alla proposta della Commissione di ampliare i poteri di vigilanza dell'Autorità in materia di AML/CFT dal settore bancario al settore finanziario nel suo complesso, affidandole un ruolo guida in merito ai compiti pertinenti e competenze di vigilanza; accoglie inoltre con favore, a tale proposito, l'adozione della politica in materia di denunce di irregolarità e sottolinea la necessità che le autorità di vigilanza nazionali adottino politiche simili;
11.chiede all'Autorità di condurre un'indagine sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, come le operazioni cum-ex, al fine di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e ai bilanci nazionali; di determinare la natura e la dimensione dei soggetti coinvolti in tali meccanismi; di valutare se vi sono state violazioni del diritto nazionale o dell'Unione; di valutare le azioni intraprese dalle autorità di vigilanza finanziaria negli Stati membri; e di formulare raccomandazioni appropriate di riforme e interventi alle autorità competenti interessate;
12.si compiace del fatto che l'Autorità condivida prassi e modelli dell'ESMA e dell'EIOPA, con cui l'Autorità tiene riunioni periodiche e forma un comitato misto;
Politica del personale
13.rileva che, al 31 dicembre 2017, è stata data esecuzione al 100 % della tabella dell'organico, con 134 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 127 posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato inoltre per l'Autorità 41 agenti contrattuali e 15 esperti nazionali distaccati;
14.rileva che nel mese di aprile 2017 l'Autorità ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie;
15.ricorda che a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione, l'Autorità si trasferirà da Londra a Parigi; osserva con preoccupazione che tale trasferimento ha avuto ripercussioni sull'assunzione di personale a causa di un numero crescente di dimissioni nel 2017; riconosce che l'Autorità ha pubblicato dieci avvisi di posto vacante per stabilire un elenco di riserva che sarà utilizzato per coprire i posti vacanti in seguito alle dimissioni;
16.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale e sul sito web dell'Autorità al fine di rafforzare la pubblicità;
Appalti
17.osserva con soddisfazione che l'Autorità partecipa a diverse procedure di appalto interistituzionali con le direzioni generali della Commissione e con altre agenzie;
18.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, in quattro delle cinque procedure di appalto aperte sottoposte ad audit, la procedura per individuare la soluzione economicamente più vantaggiosa non è stata soddisfacente; prende atto della risposta dell'Autorità e del suo ragionamento; invita l'Autorità a individuare un approccio più equilibrato in merito ai criteri di qualità e di prezzo al fine di migliorare l'aspetto economico dei suoi appalti;
19.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Autorità non stava ancora utilizzando tutti gli strumenti per ogni sua procedura avviati dalla Commissione e volti a introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); apprende dall'Autorità che essa ha attuato la presentazione elettronica nell'agosto 2018; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione degli altri strumenti;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
20.prende atto delle misure che l'Autorità ha già messo in atto e dei suoi sforzi in corso per garantire la trasparenza, prevenire e gestire i conflitti di interessi e proteggere gli informatori; accoglie con favore le ulteriori misure prese per rafforzare la trasparenza delle attività dell'Autorità attraverso la segnalazione delle riunioni del personale dell'Autorità con i portatori di interessi esterni e il fatto che siano disponibili sul sito web dell'Autorità;
21.osserva con soddisfazione che l'Autorità ha sviluppato una strategia antifrode per il periodo 2015-2017; che, secondo la valutazione del rischio di frode effettuata dall'Autorità, il rischio è medio-basso e che per tredici scenari il rischio è stato considerato rilevante o persino significativo; osserva che i controlli interni, le norme in materia di sicurezza informatica e le altre misure proposte dopo tale valutazione mirano a mitigare i rischi; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito agli sviluppi in tale ambito;
22.ritiene che, nello svolgimento dei suoi compiti e in particolare nella stesura delle misure normative di attuazione, l'Autorità debba informare periodicamente e in modo esauriente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle proprie attività; sottolinea che è essenziale che l'Autorità, in considerazione della natura delle sue funzioni, dimostri la propria trasparenza non solo dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche nei confronti dei cittadini dell'Unione;
Altre osservazioni
23.sottolinea che le entrate dell'Autorità diminuiranno a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione e sottolinea la necessità di trovare soluzioni adeguate per il suo finanziamento, il che consentirebbe all'Autorità di adempiere al suo mandato in modo coerente, indipendente ed efficiente;
24.osserva che, a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione, la sede dell'Autorità sarà trasferita a Parigi, in Francia, all'inizio del 2019; che i conti dell'Autorità comprendono accantonamenti per la spesa corrispondente, che ammonta a 6,7milioni di EUR, e indicano, per gli uffici di Londra, futuri pagamenti rimanenti per 11,2 milioni di EUR in ottemperanza agli obblighi contrattuali, secondo quanto previsto; osserva che i costi immobiliari comprendono, tra l'altro, il pagamento continuo degli affitti e degli oneri immobiliari per gli uffici di Londra fino all'interruzione del contratto di locazione alla fine del 2020, mentre l'Autorità intende compensare tali costi mediante la capitalizzazione del periodo di locazione gratuita ottenuto dal proprietario e utilizzando il contributo del governo francese per garantire che l'Autorità versi il canone e gli oneri per un unico ufficio nel 2019 e nel 2020;
o oo
25.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8 0081/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (5), in particolare l'articolo 23,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0134/2019),
1.concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta del Centro(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare al Centro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8 0081/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (11), in particolare l'articolo 23,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0134/2019),
1.approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0134/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (il "Centro"), il bilancio definitivo di quest'ultimo per l'esercizio 2017 ammontava a 58042653EUR, il che rappresenta una leggera flessione, pari allo 0,35 %, rispetto al 2016; che il 97,80 % del bilancio del Centro proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (di seguito la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017 (di seguito "la relazione della Corte"), dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,78 %, con un incremento dell'1,76 % rispetto all'esercizio 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'81,71 %, con un aumento del 2,45 % rispetto all'esercizio precedente;
2.ricorda che, in quanto agenzia dell'UE, il Centro possiede un bilancio denominato in euro; ricorda tuttavia che, poiché esso ha sede al di fuori della zona euro (in Svezia), molte delle sue spese sono sostenute in corone svedesi (SEK); osserva inoltre che il Centro è esposto a fluttuazioni del tasso di cambio, in quanto non solo esso dispone di conti bancari in corone svedesi, ma effettua anche determinate operazioni in altre valute straniere;
Annullamento di riporti
3.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 953754EUR, il che rappresenta l'8,73 % dell'importo totale riportato ed evidenzia, tuttavia, una leggera riduzione del 3,11 % rispetto al 2016;
Prestazione
4.rileva con soddisfazione che il Centro utilizza diversi indicatori chiave di performance (KPI) per valutare il valore aggiunto fornito dalle sue attività e l'elenco dei KPI compresi nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 marzo 2015(14), tra le altre cose, al fine di migliorare la sua gestione di bilancio;
5.riconosce che il Centro ha completato la tabella di marcia per la reingegnerizzazione dei suoi sistemi di sorveglianza delle malattie, ha pubblicato valutazioni riguardanti nuove minacce sanitarie nell'Unione e ha continuato a sostenere il monitoraggio delle capacità dei laboratori microbiologici nell'Unione;
6.rammenta che la missione del Centro è individuare, valutare e comunicare le minacce attuali ed emergenti per la salute umana, derivanti dalle malattie infettive; sottolinea che nel 2017 il Centro ha risposto a 59 richieste scientifiche formali, di cui 35 provenienti dal Parlamento, e ha pubblicato un totale di 210 relazioni (rispetto alle 158 del 2016), comprese 38 valutazioni rapide dei rischi concernenti le nuove minacce di malattia in Europa e 78 relazioni di sorveglianza;
7.osserva che il Centro ha inoltre avviato il progetto Ephesus, volto a valutare tutti i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive nel settore della sanità pubblica nell'Unione/nel SEE, e ha iniziato a valutare i suoi programmi sulle malattie;
8.si compiace del fatto che il Centro abbia attribuito la priorità ad attività volte ad affrontare le minacce rappresentate dalla resistenza antimicrobica e dall'aumento della riluttanza nei confronti dei vaccini nell'Unione;
9.osserva con soddisfazione che il Centro condivide le migliori pratiche e collabora regolarmente con altre agenzie, in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze; riconosce inoltre che il Centro partecipa agli appalti interistituzionali organizzati da altre agenzie; sottolinea che il Centro dovrebbe continuare a promuovere la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali e intensificare il dialogo con le parti interessate e i cittadini;
10.prende atto che una valutazione esterna per il periodo 2013-2017 sarà effettuata nel 2018-2019; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati;
Politica del personale
11.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 91,21 %, con la nomina di 166 su 182 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 186 posti autorizzati nel 2016); rileva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per il Centro 97 agenti contrattuali e tre esperti nazionali distaccati;
12.constata che il Centro ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; rileva che offre consulenza riservata e sessioni di formazione; osserva che nel 2017 sono stati segnalati ed esaminati due casi di molestie;
Appalti
13.riconosce che l'uso dei flussi di lavoro elettronici per gli appalti, sulla base della domanda e-PRIOR della DG DIGIT della Commissione, in aggiunta ai miglioramenti nel monitoraggio degli appalti, ha migliorato le procedure di appalto del Centro; prende atto, inoltre, del fatto che nel 2017 il Centro ha completato 316 procedure di appalto;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
14.osserva che la dichiarazione di interessi e il curriculum vitae del direttore del Centro sono pubblicati sul sito web del Centro; constata con preoccupazione che alcune dichiarazioni di interesse e alcuni curriculum vitae del consiglio di amministrazione e del forum consultivo non sono pubblicati; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
15.prende atto delle misure esistenti in seno al Centro e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza e la prevenzione, la gestione dei conflitti di interesse e la protezione degli informatori; osserva che, secondo il Centro, nel 2017l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha chiuso un caso di denuncia di irregolarità senza ulteriori interventi; osserva che nel 2017 sono stati individuati e sottoposti a ulteriori indagini sei potenziali casi di conflitto di interesse, tra cui è stato riscontrato un effettivo conflitto di interesse e di conseguenza una persona è stata invitata ad astenersi dal discutere un punto all'ordine del giorno specifico;
Controlli interni
16.osserva con preoccupazione che nel 2017 si sono verificati 26 casi di deroghe ai controlli e deviazioni dai processi e dalle procedure stabiliti, che ammontano tuttavia a 14 in meno rispetto al 2016; prende atto dell'adozione di un piano d'azione per ridurre il numero di tali deroghe; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati delle misure correttive adottate a tal proposito;
17.osserva che, oltre alla procedura interna applicabile alle riunioni con il settore farmaceutico, è in fase di sviluppo una procedura interna relativa alla conclusione di protocolli d'intesa e di accordi di collaborazione con terzi; invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi registrati in proposito;
Altre osservazioni
18.osserva che nel luglio 2016 il Centro ha firmato un nuovo contratto di locazione per la nuova sede, che è entrato in vigore alla fine di febbraio 2018, e che la durata del nuovo contratto di locazione è di 15 anni; osserva che il Centro si è trasferito nella nuova sede nell'aprile 2018;
o oo
19.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Documento di lavoro della Commissione del 13 marzo 2015 dal titolo "Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies" (Orientamenti sugli indicatori chiave di performance per i direttori delle agenzie decentrate dell'UE", SWD(2015)0062.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, ԴDzԳé la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5), in particolare l'articolo 97,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, ԴDzԳé la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (11), in particolare l'articolo 97,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia")(13), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 110530554EUR, il che rappresenta un lieve decremento dello 0,28 % rispetto al2016; che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 69340298 (62,7% del bilancio totale); che il resto del bilancio dell'Agenzia proviene da entrate derivanti dalla riscossione di tariffe e onorari;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98%, con un aumento dell'1% rispetto al 2016; osserva altresì che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'87%, il che rappresenta un aumento dell'1% rispetto al 2016;
2.sottolinea che l'Agenzia si autofinanzia in parte e percepisce una tariffa da ciascuna azienda che richiede la registrazione di sostanze chimiche come previsto dal regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); osserva che le tariffe applicabili dipendono dalle dimensioni dell'azienda e dal volume delle sostanze chimiche registrate; rileva che, stando alla relazione della Corte, sin dalle prime registrazioni nel 2009, circa il 30% delle aziende ha dichiarato di essere di micro, piccole o medie dimensioni; osserva tuttavia con preoccupazione che, grazie all'efficace sistema di verifiche ex post, l'Agenzia ha rilevato che circa il 55% delle microimprese e delle PMI aveva classificato in maniera erronea la propria categoria di appartenenza, pagando così tariffe più basse; appoggia le misure adottate dall'Agenzia che hanno condotto all'emissione di fatture particolarmente elevate per la rettifica delle tariffe, per un totale di 16,4milioni di EUR; esorta inoltre le autorità nazionali di esecuzione a rafforzare i sistemi di verifica dei volumi dichiarati dalle aziende e ad attuare pienamente ed efficacemente il quadro "Strategie e criteri minimi per l'applicazione dei regolamenti sulle sostanze chimiche"; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito agli sforzi intrapresi e ai risultati ottenuti, a ridurre il notevole arretrato di verifiche e ad attuare le correzioni delle tariffe;
3.riconosce le difficoltà che l'Agenzia deve affrontare nel verificare la correttezza dell'importo delle tariffe percepite, in particolare in considerazione delle sostanziali riduzioni previste dalla legislazione in materia di PMI; accoglie con favore, a tale riguardo, l'approccio proattivo dell'Agenzia, ma ricorda che la legislazione non prevede una verifica finanziaria ex post delle dimensioni di ciascuna impresa registrata tra i compiti fondamentali dell'Agenzia e che quest'ultima non dispone del personale necessario per svolgere questo tipo di lavoro; invita la Commissione ad adoperarsi in maniera tempestiva per far sì che l'Agenzia disponga di risorse adeguate per garantire la verifica efficace e proporzionata delle entrate derivanti dalle tariffe;
4.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, si prevede che le entrate derivanti dal pagamento di tariffe e oneri diminuiranno a partire dal 2019 in quanto il terzo termine per la registrazione di sostanze chimiche nell'ambito del regolamento REACH è fissato nel 2018 e che, per finanziare la propria attività, l'Agenzia dipenderà maggiormente dal bilancio UE; rileva che l'Agenzia, stando alla risposta da essa fornita, ha formulato proposte alternative alla Commissione e che la Commissione si è impegnata a valutare le alternative per finanziare le sue attività; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito agli sviluppi in tale ambito;
5.osserva che le tariffe versate dalle imprese variano notevolmente da un anno all'altro, il che complica la pianificazione del bilancio, e che le tariffe pagate in relazione a un regolamento possono essere utilizzate solo nella sezione corrispondente del bilancio dell'Agenzia, il che può comportare un'eccedenza in una sezione e un deficit in altre sezioni del suo bilancio; chiede alla Commissione di proporre misure volte a garantire un finanziamento più equilibrato delle attività relative a tutti i regolamenti che l'Agenzia applica;;
Annullamento di riporti
6.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 364031EUR, il che corrisponde al 2,64 % dell'importo totale riportato, registrando una riduzione del 5,23 % rispetto al 2016;
Performance
7.riconosce che l'Agenzia si avvale di indicatori chiave di performance e, inoltre, ha introdotto nuovi indicatori di efficienza delle prestazioni e ha migliorato gli indicatori chiave di performance relativi al carico di lavoro, al fine di potenziare il controllo dal punto di vista dei risultati conseguiti, della performance e dell'efficienza; rileva che l'agenzia impiega taluni tassi di bilancio come indicatori chiave di performance onde migliorare la sua gestione di bilancio; invita l'Agenzia a sviluppare, nel quadro della revisione del suo sistema complessivo di gestione della performance, indicatori chiave di performance maggiormente incentrati sui risultati e sull'impatto al fine di valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti a tal proposito;
8.riconosce che, nonostante i rischi e i vincoli in alcuni settori, l'Agenzia ha raggiunto 70 dei 79 obiettivi relativi ai suoi indicatori chiave di performance e ha continuato ad attuare sia le azioni di miglioramento per le richieste di autorizzazione sia la sua strategia regolamentare integrata;
9.ricorda che l'Agenzia è ܲ'Գپà consolidata ai sensi dell'articolo185 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) ("il regolamento finanziario") e costituisce una forza motrice, tra le autorità regolamentari, per l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e dell'ambiente, oltre che dell'innovazione e della competitività; osserva che l'Agenzia aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, promuove un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni su tali sostanze e si occupa delle sostanze chimiche che destano preoccupazione;
10.constata che nel 2017 sono stati ricevuti circa 15900 fascicoli di registrazione (8500 dei quali hanno generato una tariffa di registrazione), il che rappresenta un incremento del 48,6% rispetto al 2016; pone l'accento sul fatto che tale incremento nell'attività di registrazione è direttamente collegato al termine ultimo di registrazione ai sensi del regolamento REACH, fissato al 1° giugno 2018;
11.osserva con soddisfazione che l'Agenzia condivide la struttura di audit interno con l'Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo e collabora a stretto contatto con altre agenzie, in particolare per la condivisione dei servizi, nel quadro di una rete inter-agenzie e mediante protocolli d'intesa con diverse agenzie;
12.osserva che, stando alla relazione della Corte, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, il regolamento istitutivo dell'Agenzia non richiede esplicitamente valutazioni esterne periodiche delle sue attività, che costituiscono elementi fondamentali per valutare le prestazioni; incoraggia l'Agenzia a sottoporsi a una valutazione esterna almeno ogni cinque anni;
Politica del personale
13.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 96,52 %, con la nomina di 444 su 460 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 455 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 119 agenti contrattuali e 8 esperti nazionali distaccati;
14.constata che l'Agenzia ha adottato una politica anti-molestie e orientamenti in materia; rileva che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in modo da aumentarne la pubblicità; prende atto del suggerimento fornito dall'Agenzia secondo cui l'EPSO dovrebbe promuovere anche la bacheca degli annunci di lavoro inter-agenzie messa a punto dalla rete delle agenzie dell'UE;
16.osserva che, sebbene il termine di registrazione per il 2018 fosse il termine regolamentare definitivo della registrazione REACH per le sostanze soggette a un regime transitorio, l’attività di registrazione dell’Agenzia dovrebbe rimanere a un livello elevato durante il restante periodo di tale strategia; rileva altresì che, in seguito all'analisi strategica sul suo futuro orientamento, l'Agenzia ha individuato alcuni settori di attività esistenti che dovrebbero crescere ԴDzԳé una serie di potenziali nuovi compiti che potrebbe svolgere; sottolinea che è opportuno evitare una carenza di personale;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
17.osserva che, stando a quanto riferito dall'Agenzia, le entrate tariffarie iscritte in bilancio per il 2017 rappresentano il 35% delle entrate complessive; prende atto dell'esemplare sistema di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interesse dell'Agenzia e del suo punto di vista, secondo cui grazie alle misure adottate non vi è alcun rischio di tali conflitti in quanto le tariffe sono finalizzate a coprire i costi e il personale dell'Agenzia coinvolto nel processo di elaborazione dei pareri per garantire l'indipendenza è regolarmente sottoposto a valutazioni; rileva che l'Agenzia accoglierebbe con favore una soluzione che affidi alla Commissione il compito di riscuotere le tariffe per suo conto, il che semplificherebbe la gestione finanziaria dell'Agenzia e contribuirebbe ad attenuare i rischi di carenze;
18.prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza e la protezione degli informatori; osserva che, stando a quanto riportato dall'Agenzia, tutte le riunioni tra i suoi alti dirigenti e i gruppi d'interesse sono registrate e pubblicate sul suo sito web onde garantire la piena trasparenza;
Audit interno
19.rileva che il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha effettuato una valutazione dei rischi, ha predisposto il suo piano di audit strategico per il periodo 2018-2020 e, nell'ottobre 2017, ha svolto colloqui preliminari per un audit sui conflitti di interesse e sull'etica; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit e a qualsivoglia azione corrispondente adottata in risposta alle raccomandazioni formulate;
Altre osservazioni
20.osserva che, dopo aver selezionato il nuovo edificio e aver firmato un contratto di locazione nel 2017, l'Agenzia prevede di trasferirsi in una nuova sede a Helsinki nel gennaio 2020; rileva che tale trasferimento è dovuto al parziale malfunzionamento dell'edificio attuale, in particolare per quanto riguarda le problematiche legate alla qualità dell'aria nei locali attualmente in uso;
o oo
21.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 (GUL298 del26.10.2012, pag.1).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) per l'esercizio 2017 ()
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(5), in particolare l'articolo 13,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0127/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) per l'esercizio 2017 ()
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(11), in particolare l'articolo 13,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0127/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0127/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) dell'Agenzia europea dell'ambiente ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 70430306EUR, il che rappresenta un incremento significativo del 39,44 % rispetto al 2016; considerando che l'aumento è legato al ruolo futuro dell'Agenzia e ai nuovi compiti ad essa attribuiti; considerando che il bilancio dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione (59,19%) e dai contributi nell'ambito di accordi specifici, vale a dire i programmi Copernicus e i programmi europei di biomonitoraggio umano (40,80%);
B.considerando che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,97 %, pari al tasso di esecuzione nel 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'89,04 % e ha dunque registrato una leggera diminuzione dello 0,78 %, rispetto all'esercizio precedente;
Annullamenti di stanziamenti riportati
2.si rammarica dell'elevato livello di annullamenti di riporti dal 2016 al 2017, pari a 443566EUR, che rappresentano il 10,55% dell'importo totale riportato, con un considerevole aumento del 5,16% rispetto al 2016;
Prestazione
3.osserva che l'Agenzia utilizza determinati indicatori chiave di prestazione per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e che nel 2017essa ha migliorato la propria gestione della qualità sviluppando una struttura globale per la gestione delle prestazioni che fissa indicatori chiave di prestazione per il periodo 2019-2021; osserva inoltre che l'Agenzia si avvale di un quadro di valutazione equilibrato per misurare i miglioramenti nella gestione del bilancio;
4.riconosce che, stando al proprio consiglio di amministrazione, l'Agenzia ha conseguito risultati soddisfacenti per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro annuale per il 2017; osserva, tuttavia, che alcune attività non hanno potuto essere pienamente attuate a causa di una serie di circostanze, quali le risorse limitate del personale o la consegna tardiva dei dati; riconosce che l'Agenzia ha continuato a collaborare in modo efficace con la sua rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet) e ha inoltre continuato a partecipare, tra l'altro, alla comunità delle conoscenze ambientali, ai seminari congiunti del comitato scientifico del SEE nei settori prioritari del SEE e all'Accademia del SEE; insiste sul fatto che la capacità dell'Agenzia di reagire agli sviluppi politici dipenderà dal livello futuro delle risorse assegnate o dalla sospensione dei compiti attuali;
5.osserva con preoccupazione che l'Agenzia non condivide risorse in caso di sovrapposizione dei compiti con altre agenzie con attività analoghe; apprende tuttavia dall'Agenzia che essa è costantemente in contatto con la Commissione al fine di individuare e concordare una divisione dei compiti con i servizi competenti della Commissione (ad esempio, la DG Ambiente, la DG CLIMA, il Centro comune di ricerca e Eurostat); invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati di tale evoluzione;
6.prende atto del fatto che nel 2016 la Commissione ha avviato una valutazione esterna dell'Agenzia e dell'Eionet; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati di tale valutazione;
7.elogia la qualità dei risultati presentati dall'Agenzia nel 2017, quali la relazione "Climate change, impacts and vulnerability in Europe" (cambiamenti climatici, impatti e vulnerabilità in Europa), l'indice europeo di qualità dell'aria e la relazione sugli indicatori ambientali 2017;
Politica del personale
8.riconosce che, il 31 dicembre 2017, l'organico era pari al 99,21% della tabella, con 126 funzionari o agenti temporanei nominati, su 127 posti autorizzati nel bilancio dell'Unione (130 posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia in aggiunta 66 agenti contrattuali e 20 esperti nazionali distaccati;
9.si rammarica dello squilibrio di genere all'interno dell'alta dirigenza dell'Agenzia, in cui su 8 membri sono presenti 7 uomini e 1 donna; chiede all'Agenzia di adottare misure atte a garantire un migliore equilibrio di genere all'interno della sua alta dirigenza;
10.prende atto del fatto che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; riconosce che essa propone corsi di e-learning e invita a manifestare interesse tra i membri del personale per quanto riguarda l'acquisizione di consulenti di fiducia;
11.rileva con preoccupazione, dalla relazione della Corte, che varie carenze sono state evidenziate nelle procedure di assunzione organizzate dall'Agenzia, cosa che ha portato a una mancanza di trasparenza e a una potenziale disparità di trattamento dei candidati; apprende dalla risposta dell'Agenzia che essa intende sviluppare le proprie procedure di assunzione alla luce delle carenze individuate; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati di tale evoluzione;
12.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per aumentare la pubblicità; comprende la risposta dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione; apprende inoltre dall'Agenzia che essa intende pubblicare tutti i suoi posti vacanti nella bacheca interagenzie messa a punto dalla rete delle agenzie;
Appalti
13.apprende con preoccupazione dalla relazione della Corte che alcune carenze sono state individuate in diverse procedure di appalto pubblico, tra cui il fatto che le specifiche d'appalto utilizzate dall'Agenzia per i vari bandi di gara non specificavano requisiti minimi per i criteri di selezione riguardo alla capacità economica e finanziaria; dalla risposta dell'Agenzia apprende che tali requisiti sono stati modificati nel 2017;
14.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non stava ancora utilizzando tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico di informazioni con terzi partecipanti alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); apprende dalla risposta dell'Agenzia che essa ha introdotto la fatturazione elettronica e la procedura di gara elettronica per talune procedure ed è in procinto di estenderle a tutte le sue procedure; invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
15.prende atto delle misure esistenti dell'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione, la gestione dei conflitti di interessi e la protezione degli informatori;
16.apprende dalla relazione della Corte la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile rendendolo direttamente responsabile dinanzi al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia; apprende dalla risposta dell'Agenzia che essa ritiene che l'indipendenza funzionale del contabile sia già garantita;
Controlli interni
17.prende atto del fatto che, secondo la revisione del servizio di audit interno della Commissione nel 2015, di cui alcune raccomandazioni restano ancora in sospeso, l'Agenzia dovrebbe attuare un quadro di gestione dei dati e delle informazioni nella propria attività quotidiana, ԴDzԳé aggiornare e attuare la strategia informatica, che dovrebbe essere in linea con le nuove tecnologie informatiche e il nuovo programma di lavoro pluriennale; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per far fronte a tale sfida;
18.osserva che il consiglio di amministrazione ha avviato una revisione dei due organismi di governance dell'Agenzia, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2018;
Altre osservazioni
19.osserva che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia concorda con il futuro ruolo dell'Agenzia e dell'Eionet in relazione ai temi "Governance dell'Unione dell'energia", "Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti" e "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente" della Commissione, e ne accoglie con favore la proposta di concedere risorse supplementari sotto forma di agenti contrattuali e di fondi all'Agenzia per i nuovi compiti proposti;
o oo
20.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0133/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione(8) attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(11), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0133/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0133/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca ("l'Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 17113000EUR, importo che corrisponde a un incremento del 71,70% rispetto al 2016; che l'incremento è riferito principalmente al titolo III (bilancio operativo), con un aumento del 295% finalizzato al noleggio di ulteriori mezzi per l'Agenzia (nuove funzioni di guardia costiera europea); che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (di seguito la "Corte") ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2017, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 98,9%, con una diminuzione dello 0,7% rispetto all'esercizio 2016; osserva con rammarico che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 73,8%, il che rappresenta una diminuzione del 14,7% rispetto al 2016;
Annullamento di riporti
2.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 53595EUR, ovvero il 5,22% dell'importo totale riportato, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che l'Agenzia si avvale di una serie di indicatori chiave di performance per sostenere i suoi obiettivi strategici pluriennali, esaminare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e migliorare la sua gestione del bilancio;
4.rileva che l'Agenzia ha attuato il 93% delle sue attività nei tempi previsti e ha attuato il 90% del suo piano strategico annuale di comunicazione;
5.rileva con soddisfazione che l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno adottato un accordo di lavoro tripartito che definisce la cooperazione tra tali agenzie e la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai piani e agli sviluppi futuri con riferimento a tale cooperazione;
6.concorda sul fatto che aver mantenuto lo stesso livello elevato di ispezioni raggiunto nel 2016 è un risultato impegnativo, nel contesto della cooperazione sulle funzioni della guardia costiera europea;
7.sottolinea che la politica di migrazione dell'Unione e, in particolare, la creazione della guardia di frontiera e costiera europea, nel quadro del miglioramento complessivo delle funzioni di guardia costiera, comportano per l'Agenzia nuovi compiti di ispezione e una migliore cooperazione, cose che richiedono maggiori finanziamenti e maggiori risorse tecniche e umane;
8.evidenzia il fatto che all'Agenzia dovrebbero essere assegnate risorse adeguate per condurre nuovi tipi di operazioni volte a smantellare le rotte della tratta di esseri umani ԴDzԳé per utilizzare i dati forniti dai sistemi di notifica delle navi per individuare le imbarcazioni che trasportano migranti;
9.sottolinea tuttavia l'importanza fondamentale delle attività di ispezione essenziali nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco;
10.prende atto che i risultati della seconda valutazione esterna indipendente quinquennale dell'Agenzia per il periodo 2012-2016 sono stati presentati il 20giugno 2017; rileva con soddisfazione che la relazione conferma una performance positiva dell'Agenzia in base a tutti i criteri di valutazione;
Politica del personale
11.rileva che, al 31dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 96,72%, con la nomina di 59 agenti temporanei (AT) sui61AT autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 51posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia anche otto agenti contrattuali e cinque esperti nazionali distaccati; rileva, che, in ragione della modifica del regolamento istitutivo, all'Agenzia sono stati assegnati 13posti per le nuove funzioni associate, tre dei quali sono stati utilizzati per la riserva di riassegnazione per le agenzie;
12.rileva che l'Agenzia ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie, che nel 2017 è stato pubblicato un bando per consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza e che nel 2018 è stata completata la formazione;
13.invita l'Agenzia a rafforzare ulteriormente la sua politica di genere al fine di andare oltre l'ambito tradizionalmente maschile da cui provengono i suoi esperti: rileva che, nonostante una maggioranza di personale di sesso femminile facente capo al direttore esecutivo e nell'unità Risorse e informatica, solo il 22 % del personale di grado AD8 e dei gradi superiori è costituito da donne;
Appalti
14.sottolinea che la principale attività di appalto nel 2017 è stata incentrata sul lancio della gara di appalto a procedura aperta per il noleggio di una nave pattuglia per la sorveglianza della pesca in alto mare (20 milioni di EUR), che si è conclusa con successo ed è sfociata nella firma di un contratto quadro;
15.rileva con soddisfazione che, a seguito dell'obiettivo delle agenzie dell'Unione di condividere gli sforzi in materia di appalti, nel 2017 l'Agenzia ha indetto la sua prima gara d'appalto interistituzionale aperta e che altre due agenzie hanno aderito a tale procedura di appalto; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai futuri sviluppi relativi alle sue procedure di appalto congiunte;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
16.prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in atto per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione delle persone che segnalano irregolarità; rileva con soddisfazione che gli esperti che non firmano una dichiarazione di interessi non sono autorizzati a lavorare nell'ambito di un contratto specifico e che l'Agenzia controlla regolarmente la presentazione delle dichiarazioni;
Controlli interni
17.si compiace del fatto che l'Agenzia abbia sviluppato e attuato un monitoraggio centralizzato di tutte le raccomandazioni di audit emesse dalla Corte e dal SAI al fine di consolidarle e monitorarle, ԴDzԳé di migliorare il follow-up dei corrispondenti piani d'azione;
Altre osservazioni
18.prende atto degli sforzi compiuti dall'Agenzia per garantire l'efficienza in termini di costi e la compatibilità ambientale del luogo di lavoro; sottolinea, tuttavia, che l'Agenzia non dispone di misure supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO2;
o oo
19.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulla performance, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo70,
–visto il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(5), in particolare l'articolo 44,
–visto il regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0128/2019),
1.non concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo70,
–visto il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(11), in particolare l'articolo 44,
–visto il regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0128/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017,
–vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione(13),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0128/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(14), il bilancio definitivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") per l'esercizio 2017 ammontava a 79558730,31EUR, con un aumento dello 0,08% rispetto al 2016; che la dotazione dell'Autorità proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio finanziario 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,98%, con un leggero decremento dello 0,02% rispetto all'esercizio 2016; constata inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 92,31%, con un aumento del 2,65% rispetto al 2016;
2.riafferma la propria preoccupazione per il livello costantemente basso degli stanziamenti finanziari destinati all'Autorità a titolo del bilancio dell'Unione;
3.deplora il crescente divario fra l'aumento dei compiti e la riduzione delle risorse, che ha comportato notevoli ritardi nella realizzazione di taluni progetti;
Annullamento di riporti
4.rileva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 291011,86EUR, il che corrisponde al 3,55% dell'importo totale riportato, registrando una riduzione del 2,31% rispetto al 2016;
Performance
5.osserva con soddisfazione che l'Autorità ha introdotto diversi indicatori chiave di performance per quanto concerne l'impatto e i risultati nel suo approccio globale di gestione basato sulla performance per misurare il valore aggiunto delle sue attività; constata inoltre che l'Autorità utilizza altri indicatori chiave di performance per migliorare la sua gestione di bilancio;
6.rileva che il 2017 è stato il primo anno di attuazione della strategia 2020 dell'Autorità e della nuova politica finalizzata a garantire l'indipendenza dei professionisti che collaborano con l'Autorità; accoglie con favore il fatto che la performance sia stata soddisfacente, con soli nove indicatori che hanno presentato uno scostamento moderato e due che hanno presentato uno scostamento significativo su un totale di 65 indicatori;
7.si compiace del contributo apportato dall'Autorità alla sicurezza della catena alimentare umana e animale dell'Unione e plaude al notevole impegno profuso nel fornire ai responsabili della gestione dei rischi dell'Unione pareri scientifici completi, indipendenti e aggiornati su questioni legate alla catena alimentare, comunicando chiaramente al pubblico i risultati e le informazioni su cui si basano, ԴDzԳé collaborando con le parti interessate e i partner istituzionali al fine di promuovere la coerenza e la fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione;
8.ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione pubblica e impegnarsi a favore dell'apertura e della trasparenza;
9.pone in evidenza che l'Autorità ha dato risposta a 779 interrogazioni mediante pareri scientifici, relazioni tecniche e pubblicazioni di supporto;
10.segnala che i risultati della valutazione esterna dell'Autorità, che ha avuto inizio nel 2017, sono stati resi disponibili nel 2018; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle conclusioni di tale valutazione e alle misure corrispondenti adottate in risposta alle raccomandazioni formulate;
11.esprime apprezzamento per il fatto che l'Autorità condivida risorse e attività con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in ambiti quali la raccolta e l'analisi di dati, le banche dati e le valutazioni scientifiche;
Politica del personale
12.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 96,28%, con la nomina di 311 funzionari e agenti temporanei sui 323 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (a fronte di 330 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Autorità 120 agenti contrattuali e 12 esperti nazionali distaccati;
13.constata che l'Autorità ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie; rileva che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
14.osserva con preoccupazione che nel 2017 sono state ricevute due denunce formali a mezzo delle quali si chiedeva l'avvio di una procedura formale per molestie; prende atto che, secondo le conclusioni dell'Autorità, non sussisteva alcun principio di prova, elemento necessario per l'avvio di un'indagine amministrativa;
Appalti
15.rileva che, stando alla relazione della Corte, l'Autorità ha aggiudicato, per conto di nove agenzie partecipanti a una gara aperta, tre contratti quadro a cascata; osserva che, secondo quanto osservato dalla Corte, i contratti quadro con la riapertura del confronto competitivo per ciascun contratto specifico risultano più appropriati, rispetto a quelli a cascata, per conseguire un buon rapporto costi/benefici nel caso di appalti in cui, nel momento in cui è bandita la gara, non si conoscono ancora i servizi effettivi da prestare; prende atto delle motivazioni dell'Autorità e apprende inoltre dalla risposta di quest'ultima che l'Autorità reputa il meccanismo a cascata più adatto al carattere a lungo termine del contratto quadro specifico;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
16.riconosce le misure esistenti in seno all'Autorità e gli sforzi in corso per garantire la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la trasparenza; plaude alla recente decisione dell'Autorità concernente l'attuazione di norme che definiscono orientamenti volti a garantire la protezione degli informatori e la riservatezza della loro identità; accoglie con favore la politica aggiornata dell'Autorità in materia di indipendenza, adottata nel 2017 a seguito di consultazioni con i portatori di interesse e con il pubblico e che intende basarsi sulla politica che sostituisce in modo da garantire che l'Autorità possa trovare un giusto equilibrio tra attrarre le competenze pertinenti dalla comunità scientifica e tutelare le proprie attività da indebite influenze; si compiace inoltre della nuova definizione di "conflitto di interessi" adottata nella nuova politica dell'Autorità in materia di indipendenza; accoglie inoltre con favore la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione sul sito web dell'Autorità; si rammarica che i loro curriculum vitae non siano ancora pubblicati; osserva con soddisfazione che l'Autorità ha attuato norme in materia di gestione degli interessi concorrenti che dal luglio 2018 sostituiscono le norme del 2014 sulle dichiarazioni di interessi;
17.rileva che il Parlamento ha ripetutamente invitato l'Autorità, attraverso le sue relazioni annuali di discarico, a istituire un periodo di transizione di due anni che impedirebbe agli esperti con interessi finanziari legati alle società le cui sostanze vengono valutate dall'Autorità di far parte dei gruppi di esperti scientifici o dei gruppi di lavoro dell'Autorità;
18.è convinto che l'Autorità debba disporre di un bilancio e di risorse sufficienti a garantire l'assunzione di esperti indipendenti esenti da conflitti di interesse;
19.esprime apprezzamento per l'impegno assunto dall'Autorità ad adottare una relazione annuale sulle attività in materia di indipendenza, che sarà allegata alla relazione annuale consolidata e includerà i risultati dei controlli di audit, di conformità e di veridicità;
20.si compiace del fatto che gli esperti degli Stati membri dovranno ora presentare una dichiarazione pubblica di interessi all'Autorità; insiste affinché tali dichiarazioni siano verificate dall'Autorità e rese pubbliche;
21.rileva che, secondo la relazione della Corte, vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione dell'Autorità; apprende dalla risposta dell'Autorità che quest'ultima ha già predisposto requisiti formali per garantire l'indipendenza del contabile;
22.ricorda le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione, in particolare il suo invito all'Autorità a: migliorare la sua comunicazione dei rischi al fine di informare il pubblico in modo adeguato, comprensibile e facilmente accessibile; aggiornare regolarmente i propri documenti di orientamento in linea con gli sviluppi più recenti in tutti i settori interessati, al fine di valutare gli effetti a breve e a lungo termine dei livelli di residui di sostanze attive, formulazioni e miscele presenti nelle acque superficiali, nel suolo, nel vento e nella polvere; migliorare la facilità di consultazione delle informazioni fornite sul suo sito web e favorire l'estrazione di dati; pubblicare i propri pareri in riviste specializzate al fine di intensificare i dibattiti costruttivi e di incentivare e incoraggiare un maggior numero di esperti nazionali e di altri scienziati a partecipare ai suoi lavori;
23.prende atto che un gruppo di deputati al Parlamento europeo ha avviato una causa legale nei confronti dell'Autorità per avere limitato l'accesso ai documenti nel caso relativo al glifosato; invita l'Autorità a dare, senza ulteriori indugi, piena esecuzione alla sentenza del 7 marzo 2019 della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Controlli interni
24.osserva con soddisfazione che l'Autorità ha rivisto la sua procedura di gestione del rischio onde assicurare che sia presa in considerazione la totalità dei rischi e rileva inoltre che l'Autorità ha sviluppato una strategia antifrode a seguito di una valutazione del rischio interna condotta in ottemperanza alla metodologia e agli orientamenti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode;
25. constata che l'Autorità ha attuato una strategia di controllo finanziario ex post sotto forma di un approccio di controllo proporzionato, in linea con gli obblighi giuridici, e osserva inoltre che ha definito la governance in materia di garanzie e ha rivisto il suo quadro di controllo interno al fine di pervenire a un approccio basato su principi;
26.prende atto che il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha esaminato l'attuazione del piano d'azione risultante da una raccomandazione del SAI che incoraggiava ad aggiornare la governance informatica dell'Autorità e ha concluso che tutte le raccomandazioni di audit sono state attuate in maniera adeguata ed efficace;
27.rileva che, secondo la relazione della Corte, il SAI ha stilato una relazione di audit, dal titolo "The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation" (Il processo di valutazione dei prodotti disciplinati: fase di valutazione nell'autorizzazione dei pesticidi), contenente due osservazioni molto importanti; osserva che l'Autorità sta preparando un piano d'azione al riguardo; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione del piano d'azione;
o oo
28.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Istituto(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere(5), in particolare l'articolo 15,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0150/2019),
1.concede il discarico al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Istituto(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere(11), in particolare l'articolo 15,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0150/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0150/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ("l'Istituto") per l'esercizio 2017 ammontava a 7722898EUR, importo che corrisponde a un aumento dell'1,24% rispetto al 2016; che l'intera dotazione di bilancio dell'Istituto proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.riconosce che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,92%, il che rappresenta un leggero incremento dello 0,5% rispetto al 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'80,95% e ha dunque registrato un notevole incremento, pari all'8,12%, rispetto all'esercizio precedente; osserva che, dopo aver analizzato i vantaggi e gli svantaggi degli stanziamenti dissociati, l'Istituto ha deciso di non adottarli come misura per far fronte al carattere pluriennale delle sue operazioni; invita l'Istituto a rimanere al corrente della situazione e a riferire all'autorità di discarico in merito a qualsiasi sviluppo al riguardo;
Annullamento di riporti
2.si compiace del fatto che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 34865EUR, pari all'1,79% dell'importo totale riportato, con una diminuzione dello 0,07% rispetto al 2016;
Prestazione
3.ricorda che l'Istituto è stato fondato per sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere nell'Unione, inclusa l'integrazione della dimensione di genere in tutte le pertinenti politiche dell'UE e nelle politiche nazionali che ne derivano, ԴDzԳé la lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, e per sensibilizzare i cittadini dell'Unione all'uguaglianza di genere; si compiace che sia stata attribuita la priorità al lavoro in vari ambiti, con risultati di elevata qualità e ad alta visibilità, senza perdere di vista la dimensione dell'integrazione di genere;
4.si compiace del fatto che l'Istituto si avvalga di taluni indicatori chiave di performance in relazione agli obiettivi operativi e alla gestione delle risorse finanziarie e umane per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e migliorare la sua gestione del bilancio;
5.rileva con soddisfazione che l'Istituto ha attuato il suo programma di lavoro in modo efficace e ha realizzato il 98,75% delle attività del documento unico di programmazione nel 2017; rileva inoltre che l'Istituto ha pubblicato la terza edizione dell'indice sull'uguaglianza di genere per monitorare i progressi compiuti nel campo dell'uguaglianza di genere nell'Unione;
6.si compiace del fatto che la portata delle attività di comunicazione dell'Istituto sia cresciuta significativamente nel 2017 e che le sue pubblicazioni abbiano ricevuto un feedback positivo dagli utenti, il che ha contribuito a diffondere i messaggi relativi all'uguaglianza di genere e a sensibilizzare i cittadini nell'Unione;
7.apprezza il lavoro dell'Istituto sul tema della digitalizzazione e plaude al suo progetto incentrato sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, sul divario retributivo e pensionistico di genere e sullo sviluppo di uno strumento parlamentare sensibile al genere;
8.si compiace della cooperazione in corso tra l'Istituto e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, e apprezza il contributo dell'Istituto agli sforzi incessanti della suddetta commissione, anche per quanto concerne lo studio e la promozione del bilancio di genere e gli aspetti di genere della tratta degli esseri umani; saluta con particolare favore, a tal riguardo, il contributo dell'Istituto all'integrazione della prospettiva di genere nella direttiva antitratta e nella direttiva sui diritti delle vittime;
9.sostiene l'operato dell'Istituto che, mediante studi e ricerche, permette alla commissione FEMM di ottenere dati indispensabili al corretto svolgimento del suo lavoro, fornendo dati ufficiali e di elevata qualità, scevri da qualsiasi influenza ideologica;
10.si compiace della partecipazione e del prezioso contributo dell'Istituto, per quanto riguarda gli aspetti di genere, alla Rete delle agenzie europee per la giustizia e gli affari interni;
11.rileva con soddisfazione che nel 2017 l'Istituto ha avviato proattivamente un'attività congiunta con altre agenzie che consiste in seminari di formazione e di scambio di esperienze sulla prevenzione delle molestie; rileva inoltre che l'Istituto ha sostenuto l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia nell'integrazione della prospettiva di genere nelle sue attività e ha contribuito a una pubblicazione congiunta con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
12.constata che l'Istituto ha compiuto progressi per quanto riguarda alcune delle raccomandazioni figuranti nella valutazione esterna (2015); si compiace dell'impegno dell'Istituto per trasformarsi in un'organizzazione incentrata su progetti, il che aumenterà le sinergie interne e promuoverà la condivisione delle conoscenze tra le unità; apprezza il fatto che l'Istituto abbia iniziato ad attuare un piano d'azione per dare seguito alle raccomandazioni e invita l'Istituto a proseguire ulteriormente tale processo per migliorare la governance e l'efficienza;
Politica del personale
13.rileva che, al 31dicembre 2017, l'organico era completo al 96,30%, con la nomina di 26su 27agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 28posti autorizzati nel 2016); rileva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Istituto 15 agenti contrattuali e quattro esperti nazionali distaccati;
14.si rammarica dello squilibrio di genere tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in cui 26 membri su 32 sono donne, mentre 6 sono uomini; invita a tale riguardo la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere al momento di presentare i rispettivi candidati per il consiglio di amministrazione;
15.prende atto che il 21febbraio 2019 il tribunale distrettuale della città di Vilnius ha emesso la sua sentenza nella causa intentata da cinque ex agenti interinali dell'Istituto contro l'agenzia di lavoro interinale dell'Istituto per disparità retributiva; deplora che il personale interinale abbia percepito retribuzioni inferiori rispetto a quelle del personale statutario dell'Istituto; rileva che, secondo le norme applicabili dell'Istituto, il personale interinale non può svolgere tutti i compiti assegnati al personale statutario dell'Istituto; prende atto dei possibili danni arrecati alla reputazione dell'Istituto; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate dall'agenzia di lavoro interinale in relazione alla sentenza del tribunale distrettuale della città di Vilnius e al fine di ridurre tali rischi in futuro;
16.constata che l'Istituto ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; prende atto che l'Istituto ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile la consulenza riservata;
17.osserva che l'Istituto ha dato seguito alle relazioni concernenti le molestie sessuali nei confronti delle lavoratrici e delle tirocinanti al suo interno; sottolinea che l'Istituto deve fungere da modello nella lotta alle molestie sessuali e nel garantire la sicurezza e la dignità di tutto il suo personale; sostiene l'Istituto nell'attuazione della sua politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali;
18.Prende atto della sentenza con cui il tribunale lituano ha deciso che Manpower ha violato il principio della parità di retribuzione dei lavoratori temporanei tramite agenzia sancito dall'articolo 75 del Codice del lavoro lituano; esprime profonda preoccupazione per le condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei tramite agenzia presso l'Istituto; esorta il direttore ad assumere un ruolo molto più attivo nel garantire che l'Istituto offra una migliore retribuzione ai lavoratori temporanei tramite agenzia; chiede con urgenza all'Istituto di informare la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento in merito ai requisiti per le offerte d'appalto;
19.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale, in modo da incrementare la pubblicità; prende atto della risposta dell'Istituto in cui, oltre a evidenziare i vincoli finanziari, l'Istituto esprime l'opinione che i canali attualmente utilizzati garantiscano trasparenza e pubblicità adeguate;
Appalti
20.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Istituto è stato citato in giudizio da offerenti non aggiudicatari, che chiedono un risarcimento danni per un totale di 700 000 EUR (fino al 9 % del bilancio annuale dell'Istituto) e l'annullamento della decisione di aggiudicazione; osserva che l'Istituto si sta già preparando ad affrontare sotto il profilo finanziario le potenziali perdite; prende atto della risposta dell'Istituto, in cui l'Istituto afferma che adeguerà le procedure di appalto indipendentemente dalla decisione giudiziaria finale; invita l'Istituto a comunicare all'autorità di discarico qualsiasi sviluppo al riguardo;
21.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Istituto ha bandito e concluso una gara d'appalto per selezionare un fornitore di servizi di viaggio senza garantire il miglior rapporto qualità-prezzo; prende atto della risposta dell'Istituto, in cui l'Istituto afferma di aver predisposto controlli interni per verificare e controllare i prezzi dei servizi forniti dal fornitore selezionato; rileva inoltre che l'Istituto non intende rinnovare il contratto di cui trattasi, bensì partecipare a una procedura di appalto congiunta organizzata dalla Commissione; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico sui progressi compiuti al riguardo;
22.rileva che, secondo la relazione della Corte, alla fine del 2017 l'Istituto non aveva ancora adottato gli strumenti predisposti dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); constata che, in base alla risposta dell'Istituto, quest'ultimo sta dando attuazione alla presentazione elettronica e alla fatturazione elettronica nel rispetto dei termini fissati dalla Commissione entro la fine del 2018; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico sui progressi compiuti al riguardo;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
23.riconosce le misure esistenti in seno all'Istituto e gli sforzi in atto per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione delle persone che segnalano irregolarità; osserva tuttavia con preoccupazione che l'Istituto pubblica sul suo sito web soltanto il curriculum vitae del suo direttore, ma non quelli dei dirigenti di alto livello; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
Audit interno
24.osserva che nel 2017 il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha condotto un audit sul tema "Gestione dei portatori di interessi e comunicazione esterna", le cui conclusioni hanno evidenziato che i controlli interni dell'Istituto sono adeguati; osserva che, per tenere conto delle tre raccomandazioni del SAI classificate come "importanti", è stato elaborato un piano d'azione che dovrà essere completato entro la fine del 2018; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione delle tre raccomandazioni;
25.prende atto degli sforzi dell'Istituto per garantire un luogo di lavoro efficiente in termini di costi e rispettoso dell'ambiente; osserva che l'Istituto non ha predisposto misure specifiche per ridurre o compensare le emissioni di CO2, ma constata che incoraggia il suo personale a usare i mezzi pubblici o la bicicletta per recarsi al lavoro;
o oo
26.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(2) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0137/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(8) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(11), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0137/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0137/2019),
A.considerando che, in base al suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("l'Autorità") per l'esercizio 2017 ammontava a 23999257EUR, importo che rappresenta un incremento del 10,28 % rispetto al 2016; che l'Autorità è finanziata mediante un contributo dell'Unione (8946404EUR, ossia il 37 %) e mediante contributi versati dalle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri (15052852EUR, ossia il 63 %);
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con piacere che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,79% raggiungendo l'obiettivo previsto dall'Autorità e con un aumento dello 0,11% rispetto al 2016; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,09%, il che corrisponde a una leggera diminuzione dello 0,88% rispetto al 2016;
2.prende atto degli sforzi dell'Autorità di ridistribuire a livello interno le proprie risorse umane e di bilancio, in considerazione della crescente transizione delle attività dell'Autorità da compiti regolamentari alla convergenza e all'applicazione della vigilanza; sottolinea, a tal proposito, la necessità di assicurare un livello appropriato di definizione delle priorità per quando riguarda l'assegnazione delle risorse;
Annullamento di riporti
3.osserva con preoccupazione che l'annullamento dei riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 127694EUR, pari al 5,47% dell'importo totale riportato, un tasso simile a quello del 2016;
Performance
4.rileva con soddisfazione che l'Autorità ha fissato 13 obiettivi strategici misurati con indicatori chiave di prestazione che sono suddivisi fra i suoi tre obiettivi operativi strategici per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e migliorare la sua gestione di bilancio, oltre ad altri indicatori utilizzati a livello interno;
5.osserva che l'Autorità ha conseguito il proprio obiettivo per otto indicatori chiave di prestazione; riconosce che era vicinissima al raggiungimento dell'obiettivo per gli altri cinque indicatori chiave di prestazione, alcuni dei quali alquanto ambiziosi e mancati solo in misura marginale;
6.evidenzia il ruolo centrale dell'Autorità nel contribuire all'elaborazione di norme e pratiche comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, all'applicazione coerente degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a stimolare e facilitare la delega di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, a sorvegliare e a valutare gli sviluppi del mercato nel proprio ambito di competenza e a promuovere la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici;
7.sottolinea il ruolo dell'Autorità nel facilitare e promuovere il coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali e, ove opportuno, con gli enti responsabili in materia di vigilanza internazionale;
8.osserva, tuttavia, che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha dovuto far fronte a limitazioni in termini di architettura del sistema di vigilanza, scarsità di risorse e, in alcuni casi, sostegno e collaborazione insufficienti da parte delle autorità nazionali competenti (ANC); evidenzia che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, i legislatori e le ANC devono fare ancora molto per conseguire una convergenza in materia di vigilanza;
9.pone l'accento sul fatto che, pur assicurandosi che tutte le funzioni attribuitele siano espletate pienamente e nei termini previsti, l'Autorità dovrebbe assolvere i compiti e il mandato conferitile dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rimanere nell'ambito del mandato di tali funzioni; invita l'Autorità a garantire un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni della Corte;
10.ritiene che, nello svolgimento dei suoi compiti e in particolare nella stesura di misure normative di attuazione, l'Autorità debba informare periodicamente e in modo esauriente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle proprie attività; sottolinea che è essenziale che l'Autorità, in considerazione della natura delle sue funzioni, dia prova della propria trasparenza, non solo dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche nei confronti dei cittadini dell'Unione;
11.sottolinea che l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità nell'esercizio del suo mandato; evidenzia che, soprattutto nella formulazione delle misure di livello 2 e di livello 3, occorrerebbe prestare attenzione alle caratteristiche specifiche dei mercati finanziari nazionali;
12.sottolinea la necessità di destinare risorse sufficienti per affrontare le attuali competenze in materia di lotta al riciclaggio di denaro e garantire uno scambio rapido con l'Autorità bancaria europea ("ABE") in materia di riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo;
13.accoglie con favore, nel contesto della funzione di vigilanza dell'Autorità in relazione all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo, l'adozione di una politica in materia di denunce di irregolarità e sottolinea la necessità che le autorità di vigilanza nazionali adottino politiche simili;
14.rileva con soddisfazione che l'Autorità è proattiva nell'individuare opportunità di efficienza e sinergie con altre agenzie, in particolare con l'ABE e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"), attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e grazie ad appalti comuni; chiede all'Autorità di elaborare orientamenti comuni negli scambi con l'ABE e l'ESMA sulle modalità volte a integrare nella vigilanza prudenziale i rischi in materia di riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo;
15.accoglie con grande favore la riorganizzazione dell'Autorità volta, tra l'altro, ad ottenere risparmi sui costi e incrementi di efficienza attraverso la fusione o rafforzando il coordinamento dei suoi servizi, introducendo una procedura di previsione di bilancio modulata o applicando nuovi circuiti finanziari;
16.osserva che l'Autorità sta sostituendo il suo attuale sistema elettronico di gestione delle risorse umane con Sysper, che è fornito dalla Commissione; riconosce che l'Autorità consentirà all'organizzazione di beneficiare di una riduzione dei costi, sinergie ed efficienza; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati concreti al riguardo;
17.rileva inoltre che, secondo la Corte, il passaggio dell'Autorità dalla regolamentazione alla vigilanza è particolarmente impegnativo, a causa delle risorse limitate per i compiti di vigilanza (14% del personale dell'Autorità), in particolare per la vigilanza sulle attività transfrontaliere e i modelli interni;
18.rileva, tuttavia, che la valutazione della Corte è molto succinta e offre pochi suggerimenti per migliorare l'efficienza della gestione finanziaria dell'Autorità; invita l'Autorità a garantire che siano attribuiti un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni della Corte;
19.rileva che nel 2017 è stata effettuata una valutazione esterna delle tre autorità europee di vigilanza; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate (dall'Autorità) per affrontare le carenze individuate dalla valutazione esterna;
Politica del personale
20.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 99,01%, con la nomina di 100 agenti temporanei, su 101 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 93 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 lavoravano per l'Autorità 34 agenti contrattuali e 17 esperti nazionali distaccati;
21.rileva che l'Autorità ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie;
22.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posto vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per incrementare la pubblicità; comprende la risposta dell'Autorità in merito agli elevati costi di traduzione derivanti da tale pubblicazione;
Appalti
23.rileva con soddisfazione che l'Autorità è stata una delle prime agenzie dell'Unione ad avviare un progetto volto a fornire una soluzione per gli appalti elettronici; si compiace del fatto che la soluzione predisponga procedure di appalto più efficienti e trasparenti a vantaggio sia dell'Autorità che dei potenziali fornitori;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
24.prende atto delle misure che l'Autorità ha già messo in atto e dei suoi sforzi in corso per garantire la trasparenza, prevenire e gestire i conflitti di interessi e proteggere chi denuncia irregolarità; si compiace del fatto che l'Autorità pubblichi sul suo sito web un registro delle riunioni con i portatori d'interessi esterni;
25.rileva che, secondo la relazione della Corte, vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile rendendolo direttamente responsabile nei confronti del direttore dell'Autorità e del consiglio di amministrazione; prende atto con soddisfazione delle misure già adottate per rafforzare tale indipendenza;
26.rileva che all'inizio del 2017 è stato nominato un garante dedicato dell'etica per il personale dell'Autorità, a sostegno del rafforzamento della funzione del garante dell'etica; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi ottenuti in tale ambito;
Controlli interni
27.rileva che il servizio di audit interno della Commissione ha effettuato un audit per valutare l'efficacia dei controlli di gestione nel processo di stress test dell'Autorità; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
28.si compiace del fatto che l'Autorità abbia introdotto due nuovi servizi di vigilanza su processi e convergenza per rafforzare la sua attenzione sulla vigilanza;
Altre osservazioni
29.prende atto della possibilità di una futura diminuzione delle entrate dell'Autorità in seguito alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione; osserva che altri rischi connessi a tale fatto sono la continuità dei contratti e la coerenza degli approcci nei confronti dei gruppi bancari transfrontalieri nell'Unione; invita l'Autorità a tenere conto di tali rischi e a prepararsi ad attenuarli;
o oo
30.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Istituto(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(5), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0152/2019),
1.concede il discarico al direttore ad interim dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore ad interim dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Istituto(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n.294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(11), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0152/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore ad interim dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0152/2019),
A.considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese(13) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (l'"Istituto"), il bilancio definitivo di quest'ultimo per l'esercizio 2017 ammontava a 338465181EUR, con un aumento del 15,20% rispetto al 2016, principalmente dovuto all'aumento delle sovvenzioni assegnate all'Istituto per essere ripartite tra le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI); che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Istituto per il 2017 ammontava a 315147801,58 EUR;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto per l'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 91,23%, pari a un calo del 3,8% rispetto al 2016; osserva che tale cifra esigua è legata al basso tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno per le sovvenzioni; apprende dall'Istituto che esso cercherà di migliorare i suoi processi di bilancio per potenziare l'esecuzione; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 99,5%, il che rappresenta una leggera diminuzione pari allo 0,36% rispetto al 2016; osserva che si è registrato un basso tasso di esecuzione a causa di un imprevisto ritardo nell'introduzione di Sysper per la gestione delle risorse umane e di una sopravvalutazione di altri costi di manutenzione; invita l'Istituto, in particolare, a potenziare l'esecuzione in questo settore;
2.rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) non hanno utilizzato integralmente le sovvenzioni concesse dall'Istituto, principalmente a causa di un'attuazione incompleta dei piani aziendali; apprende dalla risposta dell'Istituto che intende affrontare la questione passando gradualmente a convenzioni pluriennali con le CCI dopo il 2020; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tal proposito;
3.rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che in diverse CCI si è verificato un aumento del tasso di rimborso unico, in contraddizione con la finalità di incoraggiare le CCI a reperire risorse di finanziamento proprie e di incentivarle a divenire progressivamente indipendenti dall'Istituto; prende atto della risposta dell'Istituto, secondo cui l'adeguamento del tasso di rimborso unico è in linea con la base giuridica applicabile e, a suo parere, alcune CCI possono ottenere una proporzione significativa di risorse con i propri mezzi;
4.si rammarica del fatto che alcune attività siano state aggiunte a due CCI, modificando i piani aziendali iniziali e le sovvenzioni loro assegnate, il che è in contrasto con le modalità di applicazione del regolamento finanziario, dal momento che pregiudica la parità di trattamento delle CCI; prende atto dalla risposta dell'Istituto che quest'ultimo non ritiene che ciò si sia verificato, dal momento che è prevista la possibilità di aggiungere nuove attività alle CCI e che le modifiche delle sovvenzioni non sono rilevanti (3,9% e 0,6%);
5.rileva con soddisfazione che il tasso di errore rilevato nel corso della verifica ex post delle sovvenzioni del 2016, eseguita da un fornitore esterno di servizi, è stato dello 0,98% e che il tasso di errore residuo è dello 0,95%, ben al di sotto del livello di rilevanza del 2%.
Annullamento di riporti
6.si rammarica che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 sia ammontato a 95721EUR, il che corrisponde al 16,26% dell'importo totale riportato, con una notevole riduzione pari al 5,33% rispetto al 2016; osserva con preoccupazione che tale importo elevato è principalmente dovuto all'impossibilità per le CCI di assorbire le sovvenzioni riportate;
Performance
7.riconosce che l'Istituto utilizza alcuni indicatori chiave di prestazione (ICP) per misurare la performance delle CCI, ԴDzԳé gli ICP di Orizzonte 2020 per valutare la propria performance nella gestione delle CCI e indicatori stabiliti nel documento unico di programmazione per misurare altre attività operative; rileva inoltre che l'Istituto utilizza ICP aggiuntivi per migliorare la sua gestione di bilancio;
8.si compiace del fatto che l'Istituto abbia condotto procedure congiunte di aggiudicazione di appalti e abbia istituito comitati di selezione comuni per il personale con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, sfruttando il fatto che entrambi hanno sede a Budapest;
9.rileva che nel 2017 è stata effettuata una valutazione esterna per esaminare l'impatto, la governance, i processi e i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria della prima serie di CCI per il periodo 2010-2016 e che nel corso del 2018 l'Istituto concluderà l'esame; invita l'Istituto a riferire all'autorità di discarico in merito alle conclusioni di tale esame;
Politica del personale
10.rileva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 92,68%, con la nomina di 38 agenti temporanei (AT) sui 41 AT autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 39 posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per l'Istituto anche 20 agenti contrattuali e due esperti nazionali distaccati; esorta l'Istituto a evitare di ricorrere eccessivamente a contratti temporanei;
11.constata che l'Istituto ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; riconosce che ha partecipato all'invito a manifestare interesse per consulenti interagenzie soggetti all'obbligo di riservatezza;
12.prende atto che l'Istituto dispone di un organico strutturalmente insufficiente, come confermato dalla Corte nella relazione speciale n.4/2016; deplora che le richieste dell'Istituto di aumentare in misura significativa il suo organico siano state respinte dalla Commissione; invita l'Istituto a comunicare all'autorità di discarico eventuali sviluppi al riguardo;
13.apprende dalla relazione della Corte che, in base al proprio Statuto, l'Istituto può proporre agli agenti temporanei solo contratti di una durata massima di cinque anni, prorogabili per altri cinque anni, e, poiché vi sono membri chiave dell'organico che raggiungeranno il limite massimo di dieci anni nel 2020, è preoccupato per il fatto che la continuità dell'attività possa risultare compromessa; rileva dalla risposta dell'Istituto che quest'ultimo è consapevole del problema e per questo motivo ha richiesto il parere legale della Commissione mediante lettera; invita l'Istituto a comunicare all'autorità di discarico gli sviluppi in materia;
14.apprende con rammarico dalla relazione della Corte che l'attuale direttore ad interim dell'Istituto è stato nominato nel 2014 e da allora occupa il posto ad interim; sottolinea che tale prassi è in contrasto con lo Statuto del personale, il quale limita la durata a un periodo massimo di un anno; si rammarica che una procedura di selezione per la nomina di un nuovo direttore indetta nel 2016 non abbia avuto esito positivo; prende atto che a giugno 2018 è stato pubblicato nuovamente un avviso di posto vacante; esorta l'Istituto a sostituire senza ulteriore indugio il direttore ad interim con un nuovo direttore; invita l'Istituto a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati del processo di selezione in corso;
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale ai fini di una maggiore pubblicità; comprende la risposta dell'Istituto in merito agli elevati costi di traduzione derivanti da tale pubblicazione;
Appalti
16.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Istituto non aveva ancora posto in atto tutti gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); prende atto, dalla risposta dell'Istituto, che esso intende adottare gli strumenti per la pubblicazione elettronica dei documenti relativi ai bandi di gara (e-tendering) e per la presentazione elettronica delle offerte (e-submission), per i quali sono in corso azioni preparatorie; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione di tutti gli strumenti necessari;
17.rileva con rammarico un problema persistente evidenziato nella relazione della Corte del 2016, in cui sono state riscontrate debolezze all'atto dell'audit delle procedure di appalto svolte dalle persone giuridiche delle CCI, considerate un settore ad alto rischio, comprese irregolarità quali l'aggiudicazione diretta di contratti e proroghe significative dei contratti iniziali o contratti di durata, volume, qualità o prezzo illimitati, quantificando le procedure di appalto irregolari nel 2016 in circa 2200000 EUR; si compiace delle misure adottate e delle raccomandazioni formulate dall'Istituto per affrontare la questione; invita l'Istituto a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione dei piani d'azione delle persone giuridiche delle CCI;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
18.prende atto delle misure esistenti in seno all'Istituto e degli sforzi in atto per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; prende atto che nel 2017 sono stati individuati e valutati diversi casi di conflitti di interesse e che sono state adottate misure adeguate; osserva che nel 2017 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha archiviato due casi di sospetta frode, lasciandone aperto uno del 2016;
Controlli interni
19.rileva che il Servizio di audit interno della Commissione ha concluso l'audit sul monitoraggio delle convenzioni di sovvenzione, concludendo che il quadro è adeguato ma l'attuazione dovrebbe essere migliorata; si rammarica che gli esami delle CCI da parte dell'Istituto non si siano basate sulle loro relazioni annuali e che l'Istituto non abbia coperto sistematicamente alcuni rischi, non abbia affrontato tutti gli obblighi di governance nel dettaglio e non abbia fornito un feedback sulla buona governance alla seconda serie di CCI; sottolinea inoltre che, nonostante ciò sia previsto dal programma di lavoro del 2016, l'Istituto non ha pubblicato una relazione sulla buona governance delle CCI;
20.si rammarica del numero di questioni in sospeso e azioni correttive in corso in risposta alle osservazioni della Corte del 2014, 2015 e 2016 connesse in particolare alla condizione di finanziamento e al finanziamento da fonti pubbliche, da sovvenzioni e da fonti private; invita l'Istituto a completare quanto prima le azioni correttive e a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
21.rileva con preoccupazione che nel 2017 si sono registrate due notifiche di eccezioni (stimate in 5318720 EUR) connesse a deroghe ai controlli o deviazioni dai processi e dalle procedure stabiliti ԴDzԳé cinque eventi di non conformità (stimati in 2250 EUR); apprende, tuttavia, dall'Istituto che tutti gli eventi sono stati valutati e che sono state adottate misure correttive;
Altre osservazioni
22.osserva che il termine iniziale stabilito dalla Commissione per l'ottenimento dell'autonomia finanziaria da parte dell'Istituto era il 2010; prende atto che nel dicembre 2017 la Commissione ha infine concesso all'Istituto la piena autonomia finanziaria, dal momento che esso ha raggiunto la conformità con le norme di controllo interno;
o oo
23.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(5), in particolare l'articolo 68,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0135/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (005825/2019 – C8-0075/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(11), in particolare l'articolo 68,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0135/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0135/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) dell'Agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 331266000EUR, il che rappresenta un incremento del 7,41 % rispetto al 2016; che l'Agenzia è finanziata mediante tariffe e che le sue entrate nel 2017 provenivano per l'86 % da tariffe corrisposte dalle compagnie farmaceutiche per i servizi forniti e per il 12 % dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 92,92 %, con una diminuzione del 3,38 % rispetto al 2016; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76,62 %, con una riduzione del 5,73 % rispetto al 2016;
Annullamento di riporti
2.osserva con rammarico che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 4350908EUR, il che corrisponde al 10,11 % dell'importo totale riportato, registrando un considerevole aumento del 5,65 % rispetto al 2016; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per garantire il completo utilizzo degli stanziamenti riportati, al fine di evitare il disimpegno di ingenti risorse;
Performance
3.rileva che l'Agenzia utilizza diversi indicatori chiave di prestazione, tra cui una combinazione di indicatori operativi, di gestione/governance e di comunicazione/parti interessate per misurare il suo carico di lavoro, l'attuazione del suo programma di lavoro e la soddisfazione delle parti interessate, al fine di stimare il valore aggiunto apportato dalle sue attività, e che essa inoltre utilizza la pianificazione e la metodologia di monitoraggio del bilancio per migliorare la sua gestione del bilancio;
4.osserva che l'Agenzia ha attuato nel novembre 2017 una nuova versione migliorata del sistema EudraVigilance, un sistema di informazione utilizzato per segnalare sospetti effetti collaterali dei medicinali;
5.ribadisce il ruolo importante che l'Agenzia svolge nella protezione e promozione della salute pubblica e animale attraverso la valutazione e la vigilanza sui medicinali per uso umano e veterinario;
6.sottolinea che diverse attività dell'Agenzia sono state ritardate o rinviate a causa della decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea o di circostanze esterne;
7.evidenzia che nel 2017 l'Agenzia ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di 110 nuovi medicinali (92 per uso umano e 18 per uso veterinario) e che questi comprendevano 42 nuove sostanze attive (35 per uso umano e 7 per uso veterinario);
8.si compiace del fatto che nel 2017l'Agenzia abbia attuato un piano di comunicazione che rafforza la collaborazione con le autorità nazionali competenti e le organizzazioni di pazienti e consumatori ԴDzԳé degli operatori sanitari;
9.rileva con soddisfazione che l'Agenzia coopera con altre agenzie in materia di risultati scientifici congiunti e procede a scambi di sostegno e dati scientifici; rileva inoltre che l'Agenzia ha accordi formali di lavoro con i suoi cinque principali partner di agenzia;
10.rileva che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato il piano di lavoro pluriennale 2018-2020, che sostiene l'attuazione della strategia comune per la rete europea di regolamentazione dei medicinali e delinea inoltre le iniziative e le attività chiave per i prossimi anni;
Politica del personale
11.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,82 %, con la nomina di 583 su 596 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 602 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 147 agenti contrattuali e 36 esperti nazionali distaccati; rileva che le spese per il personale sono aumentate di 10 milioni di EUR; chiede all'Agenzia di riferire in modo esauriente in merito a tali spese; esorta l'Agenzia a non sostituire il personale permanente con agenti contrattuali più costosi;
12.rileva che l'Agenzia ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie; osserva che l'Agenzia ha istituito un sistema di consulenti riservati a seguito di un invito a esprimersi tra agenzie e ha nominato un coordinatore per la prevenzione delle molestie;
13.rileva con preoccupazione che, secondo l'Agenzia e la relazione della Corte, sebbene all'Agenzia siano stati assegnati nuovi compiti significativi, la sua tabella dell'organico non è stata aumentata nel 2017, il che ha determinato una dipendenza critica dalle competenze esterne negli ambiti interessati; accoglie con favore il fatto che il rappresentante della DG SANTE abbia comunicato verbalmente al consiglio di amministrazione dell'Agenzia che la richiesta di quest'ultima di assumere fino a 40 agenti contrattuali a tempo determinato nel 2019 è stata accettata; accoglie con favore le misure già adottate dall'Agenzia per ridurre i rischi in questione e la invita a riferire all'autorità di discarico in merito a ulteriori decisioni adottate per migliorare la situazione;
14.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale ai fini di una maggiore pubblicità; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia relativamente ai costi di traduzione;
Appalti
15.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non aveva ancora posto in essere tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che l'Agenzia, stando alla sua risposta, ha firmato un memorandum d'intesa con la Commissione per l'accesso alla presentazione elettronica delle offerte e l'impiego della stessa; invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari e riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
16.sottolinea che i clienti dell'Agenzia – l'industria farmaceutica – pagano per la procedura e non per l'esito delle valutazioni dell'Agenzia; rileva che l'Agenzia ritiene di formulare le proprie raccomandazioni in modo indipendente, quindi senza che insorgano conflitti di interesse, rispetto ai quali eventuali rischi potenziali sono tuttavia debitamente considerati, prevenuti e attenuati;
17.si compiace del fatto che l'Agenzia chieda anche a tutti i consulenti informatici di firmare dichiarazioni individuali di interesse e di riservatezza all'inizio del loro incarico;
18.prende atto delle misure esistenti dell'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza e la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; rileva con preoccupazione che nel 2017 l'Agenzia ha ricevuto 25 relazioni su casi di segnalazioni spontanee di irregolarità provenienti da una fonte esterna, che 15 casi sono stati chiusi nel 2017 e 10 casi sono ancora in corso; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico qualsiasi sviluppo a tal riguardo;
19.sottolinea che non è stata avviata alcuna procedura per abuso di fiducia nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione, dei membri dei comitati scientifici o degli esperti e che nel 2017 non sono stati rilevati casi di conflitti di interesse nei confronti del personale;
20.rileva che l'Agenzia incontra attori esterni e dispone di norme che disciplinano le sue interazioni con le parti interessate e inoltre che pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni con i "rappresentanti di interessi"; rileva con soddisfazione che l'Agenzia ha sviluppato, in consultazione con la Commissione, un quadro per la gestione delle relazioni con le parti interessate, che comprende misure di trasparenza;
21.apprende dalla relazione della Corte che vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia; osserva che l'Agenzia, stando alla sua risposta, è soddisfatta del livello di indipendenza garantito dal sistema attuale, ma esaminerà comunque quali modifiche potrebbero essere introdotte; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sugli sviluppi a tal riguardo; rileva inoltre che l'Agenzia ha avviato la riconvalida dei suoi sistemi contabili nel marzo 2018;
22.accoglie con favore l'indagine avviata dal Mediatore europeo in merito alle modalità pratiche poste in essere dall'Agenzia relativamente ai contatti con i produttori di medicinali prima che questi richiedano l'autorizzazione a commercializzare i loro medicinali nell'Unione e si compiace del fatto che tutte le parti interessate siano invitate a presentare le loro osservazioni al riguardo, soprattutto perché le entrate dell'Agenzia in termini di diritti e oneri relativi alle autorizzazioni all'immissione in commercio sono aumentate di 14 milioni di euro;
23.apprende dall'Agenzia che le riunioni prima della presentazione delle domande contribuiscono allo sviluppo dei medicinali; osserva che, alla luce di tali riunioni, gli esperti del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) svolgono il ruolo sia di consulenti che di valutatori delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio; invita l'Agenzia a pubblicare, quanto meno, un elenco delle attività preliminari alla presentazione delle domande, una volta che sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio;
Audit interno
24.rileva con preoccupazione che il servizio di audit interno della Commissione ha effettuato un audit sull'attuazione, da parte dell'Agenzia, del regolamento sulle tariffe di farmacovigilanza(14), concludendo che, sebbene la struttura della gestione e del sistema di controllo interno sia adeguata, vi è una carenza significativa, registrata come raccomandazione "molto importante", riguardante la gestione da parte dell'Agenzia del continuo disavanzo tra le entrate derivanti dalle tariffe di farmacovigilanza e i relativi costi; osserva che l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione che comprende la valutazione in corso da parte della Commissione dell'attuale sistema tariffario e remunerativo; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle azioni correttive adottate in risposta a tali raccomandazioni;
Altre osservazioni
25.osserva che la Corte ha aggiunto un "paragrafo d'enfasi" relativamente alle due agenzie con sede a Londra, riguardante la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea; osserva che la sede dell'Agenzia si trasferirà ad Amsterdam all'inizio del 2019 e che i conti dell'Agenzia comprendono accantonamenti per i relativi costi per un importo di 18 600 000 EUR; deplora che il contratto di locazione dei locali con sede a Londra stabilisca un periodo di locazione fino al 2039 senza clausola di recesso; deplora profondamente che la nota integrativa indichi un importo di 489 000 000 EUR di canoni di locazione rimanenti fino al 2039, di cui un importo massimo di 465 000 000 EUR corrispondente al periodo di locazione dopo il previsto trasferimento dell'Agenzia ad Amsterdam è indicato come passività potenziale; esorta l'Agenzia e la Commissione europea a fare tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto finanziario, amministrativo e operativo del contratto di locazione sfavorevole e a riferire all'autorità di discarico sugli sviluppi al riguardo;
26.prende atto che, il 20 febbraio 2019, la Corte superiore di giustizia dell'Inghilterra e del Galles si è pronunciata nella causa intentata dal Canary Wharf Group contro l'Agenzia in merito alla locazione dei suoi locali di Londra; si rammarica che la Corte abbia stabilito che la Brexit e le sue conseguenze non costituiscono un motivo per la risoluzione del contratto, pur riconoscendo che la Brexit non era prevedibile per le parti al momento della firma del contratto nel 2011; osserva tuttavia che la sentenza conferma la possibilità per l'Agenzia di subaffittare o cedere i locali di Londra con il consenso del proprietario; incoraggia l'Agenzia a vagliare questa possibilità per trovare una soluzione soddisfacente prima della fine del primo semestre del 2019;
27.rileva che l'Agenzia ha istituito una task force sull'operatività e il trasferimento per garantire di adottare tutte le misure necessarie per mantenere la continuità delle sue attività in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e al trasferimento dell'Agenzia nei Paesi Bassi; rileva con soddisfazione che nel 2017 l'Agenzia ha adottato diverse misure per il trasferimento ad Amsterdam, tra cui una valutazione d'impatto, sondaggi presso il personale, una strategia specifica di assunzione e selezione a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e preparativi per il trasferimento dei centri dati dell'Agenzia;
28.evidenzia che, secondo l'Agenzia, è necessario ridistribuire risorse considerevoli verso le attività di trasferimento e che la carenza di risorse umane può comportare sfide per l'Agenzia nell'adempimento delle sue responsabilità fondamentali e legislative; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico qualsiasi sviluppo a tal riguardo;
o oo
29.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (GU L189 del 27.6.2014, pag. 112).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Osservatorio(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Osservatorio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(5), in particolare l'articolo 15,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0139/2019),
1.concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Osservatorio(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Osservatorio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(11), in particolare l'articolo 15,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0139/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0139/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (l'"Osservatorio" o "l'OEDT") per l'esercizio 2017 ammontava a 15828 389 EUR, il che rappresenta un incremento del 2,64 % rispetto al 2016; che la dotazione dell'Osservatorio proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Osservatorio e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100%, con un leggero incremento dello 0,05 % rispetto all'esercizio 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 94,70%, e ha dunque registrato una riduzione dello 0,94 % rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.osserva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 18245EUR, il che corrisponde al 3,90 % dell'importo totale riportato, registrando un aumento dello 0,15% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che l'Osservatorio misura il conseguimento dei suoi 68 obiettivi annuali avvalendosi di 50 indicatori chiave di prestazione, suddivisi tra otto obiettivi strategici, al fine di esaminare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e migliorare la gestione di bilancio;
4.riconosce che l'Osservatorio ha raggiunto il 90% degli obiettivi annuali fissati per il 2017 e ha attuato con successo il primo anno della sua strategia 2025;
5.osserva con soddisfazione le sinergie tra l'Osservatorio e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per quanto riguarda i servizi amministrativi e di sostegno ԴDzԳé la gestione dei locali comuni a Lisbona; riconosce che sono state attivate sinergie operative con altre agenzie dell'Unione nei settori della giustizia e degli affari interni ԴDzԳé della sanità;
Politica del personale
6.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 93,51 %, con la nomina di 72 funzionari e agenti temporanei su 77 funzionari e agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (a fronte di 79 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Osservatorio 29 agenti contrattuali e un esperto nazionale distaccato;
7.osserva che l'Osservatorio ha stabilito disposizioni generali sulla creazione e il mantenimento di una cultura del lavoro fondata sulla dignità e il rispetto, per prevenire e combattere le molestie; riconosce che l'Osservatorio ha reso possibile la consulenza riservata;
8.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per incrementare la pubblicità; rileva che, secondo la risposta dell'Osservatorio, quest'ultimo si è impegnato a valutare il rapporto costi/benefici di tale misura e prevede, inoltre, di pubblicare tutti i futuri posti vacanti sul portale degli annunci di lavoro interagenzie messo a punto dalla rete delle agenzie dell'UE;
Appalti
9.rileva con soddisfazione che l'Osservatorio ha introdotto un piano per l'aggiudicazione degli appalti, che è stato attuato con successo grazie a una stretta collaborazione tra tutte le unità;
10.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Osservatorio non stava ancora utilizzando nessuno degli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che, secondo la risposta dell'Osservatorio, quest'ultimo ha predisposto gli strumenti necessari per la fatturazione elettronica e ha pianificato le attività preparatorie richieste per la pubblicazione elettronica dei bandi di gara (e-tendering) e la presentazione elettronica delle offerte (e-submission) a partire dall'ottobre 2018, come previsto dal quadro giuridico; invita l'Osservatorio a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi registrati;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
11.rileva che, secondo la relazione della Corte, vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore dell'Osservatorio e al consiglio di amministrazione; prende atto che, secondo l'Osservatorio, l'attuale assetto organizzativo non ha compromesso l'indipendenza dei contabili; osserva che l'Osservatorio è tuttavia pronto a dare seguito alla raccomandazione della Corte;
Controlli interni
12.rileva che il servizio di audit interno della Commissione ha segnalato l'importanza di analizzare le esigenze in termini di processi di raccolta dei dati, convalida e garanzia della qualità, ԴDzԳé di riesaminare il quadro di riferimento nella gestione della qualità dei dati e il suo allineamento alla strategia 2025 dell'Osservatorio; osserva che nel dicembre 2017 l'Osservatorio ha adottato un piano d'azione per dare seguito a tali raccomandazioni; invita l'Osservatorio a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi registrati in proposito;
13.osserva con rammarico che una delle raccomandazioni formulate nel 2013 dal servizio di audit interno della Commissione in merito al bilancio e al monitoraggio, classificata come "importante", non è ancora stata pienamente attuata; rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, per diverse raccomandazioni formulate nel 2015 dal servizio di audit interno della Commissione sulla gestione dei progetti informatici il seguito dato è stato parziale e risulta ancora in corso; invita l'Osservatorio a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali raccomandazioni;
o oo
14.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(5), in particolare l'articolo 19,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0130/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(11), in particolare l'articolo 19,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0130/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0130/2019),
A.considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia")(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia per l'esercizio 2017 ammontava a 86276654,33EUR, importo che corrisponde a un incremento del 22,87% rispetto al 2016; che tale incremento è dovuto principalmente all'ampliamento del mandato dell'Agenzia; che il bilancio dell'Agenzia proviene interamente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio compiuti durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,04%, che rappresenta una leggera diminuzione (– 0,03%) rispetto al 2016, e un tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento del 96,25%, che rappresenta una diminuzione dell'1,55%;
Annullamento di riporti
2.esprime profondo rammarico per l'elevato livello di annullamenti di riporti dal 2016 al 2017, pari a 792182EUR, importo che corrisponde al 23,30% dell'importo totale riportato e rappresenta un considerevole aumento, dell'ordine del 12,12%, rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza una serie di indicatori chiave di performance (ICP) specifici per misurare l'attuazione del suo programma di lavoro annuale e che la valutazione dell'Agenzia rappresenta il principale strumento per misurare il valore aggiunto apportato dalle sue attività; prende atto dell'approccio costruttivo dell'Agenzia, che pone l'accento sia sugli obiettivi strategici pluriennali che annuali sia sulla corretta valutazione del conseguimento di tali obiettivi; rileva che l'Agenzia utilizza unicamente il tasso di esecuzione del bilancio come ICP principale per migliorare la propria gestione del bilancio;
4.prende atto con soddisfazione che l'Agenzia ha realizzato con successo le operazioni connesse all'ampliamento del suo mandato e che il suo sistema di qualità per le visite e le ispezioni è stato consolidato;
5.osserva che l'elevata qualità dei sistemi di informazione e delle banche dati sviluppati dall'Agenzia ha suscitato in paesi terzi un crescente interesse a esplorare la possibilità di esportare le conoscenze dell'Agenzia e, per estensione, le norme e le soluzioni dell'Unione al di là della dimensione geografica, salvaguardando al contempo le risorse dell'Agenzia e gli interessi dell'UE;
6.prende atto con soddisfazione delle sinergie tra l'Agenzia e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per quanto riguarda i servizi amministrativi e di sostegno ԴDzԳé la gestione dei locali comuni a Lisbona; rileva con soddisfazione che l'Agenzia coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda il servizio di guardia costiera europea;
7.valuta positivamente il fatto che l'Agenzia stia cercando sinergie di azione con altre agenzie dell'Unione al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia e ridurre i costi; accoglie con favore e incoraggia, in tale contesto, la collaborazione dell'Agenzia con altre agenzie dell'Unione a sostegno dell'agenda europea sulla migrazione, ad esempio mediante la fornitura, da parte dell'Agenzia, di un numero crescente di servizi a Frontex; incoraggia la cooperazione dell'Agenzia con altre agenzie dell'Unione per quanto riguarda la crisi dei rifugiati, anche in relazione ad attività di importanza critica che esulano dal suo mandato iniziale, ad esempio fornendo loro il suo contributo in termini di competenze, sostegno operativo e personale per aiutare ad affrontare la crisi dei rifugiati;
8.si rammarica che i ritardi nelle operazioni dei servizi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) abbiano dato luogo a un emendamento di bilancio che prevedeva una riduzione della sovvenzione dell'Unione corrispondente all'importo non utilizzato nel 2017 e relativo alla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera; accoglie tuttavia con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia nell'ambito di tali progetti per fornire servizi operativi, analisi, competenze e assistenza tecnica alla Commissione, agli Stati membri e agli utenti del settore marittimo; incoraggia pertanto l'Agenzia a intensificare gli sforzi per superare i problemi organizzativi, tecnici, giuridici e contrattuali legati all'avvio delle operazioni RPAS;
9.invita l'Agenzia a sfruttare al massimo gli usi potenziali dei sistemi RPAS; sottolinea che i sistemi RPAS sono di natura polivalente e possono essere utilizzati per una serie di attività che comprendono il soccorso a navi e persone in difficoltà, il monitoraggio e l'individuazione dell'inquinamento marino, tra cui le fuoriuscite di petrolio e i rifiuti, ԴDzԳé l'identificazione generale e la localizzazione di navi di tutte le dimensioni e delle loro attività, compresa l'individuazione di attività potenzialmente illegali (quali la pesca illegale, il traffico di stupefacenti, l'immigrazione clandestina, ecc.);
10.sottolinea che le competenze e le capacità interne dell'Agenzia offrono l'opportunità di espandere la sua azione e di prestare servizi su una scala più ampia, contribuendo quindi a incrementare la diffusione dei quadri regolamentari e delle norme di sicurezza e ambientali dell'Unione;
11.osserva che la valutazione esterna indipendente sull'attuazione del regolamento istitutivo dell'Agenzia ha avuto luogo nel 2017; rileva con soddisfazione che l'esito della valutazione è stato positivo, e che la conclusione è stata che l'EMSA fornisce nell'insieme un valore aggiunto in tutti i suoi settori e per tutte le parti interessate;
Politica del personale
12.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 98,58 %, con la nomina di 205 dei 212 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 202 posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia anche 44 agenti contrattuali e 19 esperti nazionali distaccati;
13.si rammarica dello squilibrio di genere tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in cui 46 membri su 56 sono uomini e 10 donne; apprende dall'Agenzia che la nomina dei membri del suo consiglio di amministrazione è di competenza della Commissione e degli Stati membri; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere quando propongono i loro canditati per il consiglio di amministrazione;
14.rileva che l'Agenzia ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica di tutela della dignità della persona e di prevenzione delle molestie e che vengono designati e formati consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza;
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per aumentare la pubblicità; comprende la risposta dell'Agenzia in merito agli elevati costi di traduzione derivanti da tale pubblicazione;
Appalti
16.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non stava ancora utilizzando tutti gli strumenti varati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); prende atto dalla risposta dell'Agenzia che quest'ultima ha introdotto i moduli per gli appalti elettronici a partire dall'inizio del 2018;
17.rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che l'Agenzia non ha verificato in modo sistematico i prezzi e le maggiorazioni applicate rispetto ai preventivi e alle fatture inviati dai fornitori al firmatario del contratto-quadro per l'acquisto di licenze di software; prende atto che, nella sua risposta, l'Agenzia si impegna a rammentare ai responsabili di progetto di verificare con regolarità tali prezzi e a domandare all'amministrazione aggiudicatrice di chiedere al contraente di fornire informazioni sui prezzi; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico di eventuali sviluppi in proposito;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
18.riconosce le misure esistenti in seno all'Agenzia e gli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; rileva con soddisfazione che l'Agenzia sta attuando la propria strategia di prevenzione e individuazione delle frodi e che continua l'applicazione di una serie di misure specifiche, tra cui corsi di formazione in materia di etica e integrità;
19.nota che nel 2017 non sono stati segnalati casi di conflitti di interesse; accoglie con favore i rigorosi controlli interni volti a sensibilizzare tutto il personale sugli obblighi connessi alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;
Controlli interni
20.osserva che il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha effettuato un audit delle azioni finanziate mediante progetti presso l'Agenzia ed è giunto alla conclusione che i relativi sistemi di gestione e di controllo sono adeguatamente concepiti e applicati in modo efficace ed efficiente; evidenzia con preoccupazione che il SAI ha formulato tre raccomandazioni, di cui l'Agenzia ne ha accolta solamente una, nonostante il fatto che le due raccomandazioni respinte fossero classificate come "molto importanti"; prende atto della giustificazione addotta dall'Agenzia per averle respinte e della richiesta rivolta alla Commissione affinché elabori linee guida orizzontali sulle azioni finanziate mediante progetti e sul calcolo dei costi delle agenzie relativi a tali azioni;
21.rileva che il SAI ha sottoposto ad audit i sistemi di gestione e di controllo delle risorse umane presso l'Agenzia, giungendo alla conclusione che essi sono adeguati e in grado di supportare l'Agenzia nel conseguimento dei suoi obiettivi strategici; osserva che il SAI ha formulato tre raccomandazioni classificate come "importanti" e due come "auspicabili", che l'Agenzia ha accettato e per le quali ha sviluppato un piano d'azione inteso ad apportare i miglioramenti necessari; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'evoluzione delle misure adottate;
22.rileva che, conformemente alla politica di gestione dei rischi, il registro dei rischi è stato aggiornato nel 2017 e che da tale aggiornamento non sono emersi rischi critici che potrebbero comportare una riserva formale riguardo alla dichiarazione annuale di affidabilità dell'ordinatore; osserva inoltre che nessuno dei rischi precedentemente individuati si è concretizzato nel 2017;
Altre osservazioni
23.prende atto degli sforzi preliminari compiuti dall'Agenzia per garantire un luogo di lavoro rispondente a criteri di efficienza in termini di costi e rispettoso dell'ambiente; sottolinea, tuttavia, che l'Agenzia non dispone di misure supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO2;
o oo
24.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004(5), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0129/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004(11), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0129/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0129/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (l'"Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 11175224,40EUR, con un aumento dell'1,28% rispetto al 2016; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,99%, con un incremento dell'1,52% rispetto all'esercizio 2016; constata che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,19%, il che rappresenta una leggera diminuzione dello 0,99% rispetto al 2016;
Annullamento di riporti
2.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 90916EUR, il che corrisponde al 9,39% dell'importo totale riportato, registrando un aumento del 3,67% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza determinati indicatori chiave di performance per valutare il valore aggiunto delle sue attività e per migliorare la sua gestione di bilancio, ponendo l'accento su indicatori maggiormente qualitativi per valutare il livello di conseguimento dei suoi obiettivi operativi e su indicatori maggiormente quantitativi per quanto concerne i suoi obiettivi amministrativi; rileva inoltre che gli indicatori di impatto dimostrano che i risultati dell'Agenzia hanno superato gli obiettivi stabiliti nel programma di lavoro per il 2017, nel quadro della strategia dell'ENISA per il periodo 2016-2020; invita l'Agenzia a sviluppare ulteriormente gli indicatori chiave di performance ai fini di una migliore valutazione dei risultati e dell'impatto delle sue attività, in modo da ottenere indicazioni su come garantire un maggiore valore aggiunto ai risultati dell'Agenzia;
4.rileva con soddisfazione che nel 2017 l'Agenzia ha avviato il processo inteso ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148(14) e, in collaborazione con le autorità di diversi Stati membri, ha messo a punto uno strumento per valutare la gravità delle violazioni dei dati, in modo da istituire una quadro coerente a livello di Unione;
5.osserva inoltre che nel 2017 l'ENISA ha vinto il premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione nella categoria "eccellenza nel settore dell'innovazione e della trasformazione";
6.prende atto con soddisfazione che l'Agenzia e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale hanno firmato un accordo sul livello dei servizi che consente loro di condividere, tra le altre sinergie, le strutture congressuali e lo spazio di archiviazione;
7.prende atto del fatto che nel 2017 è stato condotto per conto della Commissione uno studio sulla valutazione esterna della performance dell'Agenzia nel periodo 2013-2016; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale studio e alle azioni corrispondenti adottate in risposta alle raccomandazioni formulate;
Politica del personale
8.osserva con preoccupazione che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo solo all'87,5%, con la nomina di 42 agenti temporanei sui 48 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (a fronte di 48 posti autorizzati nel 2016); rileva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 29 agenti contrattuali e tre esperti nazionali distaccati;
9.constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; rileva che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
10.apprende dalla relazione della Corte che, nel 2016, l'Agenzia ha trasferito altri 8 effettivi ad Atene, riducendo così a 14 il numero degli effettivi in servizio a Heraklion; osserva che, secondo l'Agenzia, alla fine del 2017 il numero di effettivi è stato ulteriormente ridotto a 11; evidenzia che, secondo la relazione della Corte del2013, con ogni probabilità si potrebbero ridurre ulteriormente i costi se tutto il personale fosse concentrato in un'unica sede; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito a possibili misure per far fronte a tale situazione;
11.osserva con preoccupazione che l'Agenzia ha difficoltà ad assumere, attrarre e mantenere personale adeguatamente qualificato, principalmente a causa della tipologia dei posti offerti (posti per agenti contrattuali) e del basso coefficiente correttore applicato ai salari del personale dell'Agenzia in Grecia;
12.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale ai fini di una maggiore pubblicità; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione;
13.si rammarica del fatto che, come sottolineato dalla Corte, il passaggio delle consegne al nuovo contabile dell'Agenzia non sia stato effettuato correttamente e, in particolare, che non sia stata presentata alcuna relazione di passaggio delle consegne al nuovo contabile; apprende dalla risposta dell'Agenzia che si sono tenute riunioni informali finalizzate al trasferimento delle conoscenze e che l'Agenzia attuerà misure correttive onde garantire un adeguato processo di passaggio delle consegne al nuovo personale in futuro; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione delle misure correttive;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
14.prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; osserva tuttavia con preoccupazione che sul sito web dell'Agenzia sono pubblicati soltanto i curriculum vitae del direttore esecutivo e del presidente del consiglio di amministrazione e che, inoltre, l'Agenzia pubblica sul suo sito solo la dichiarazione relativa ai conflitti di interesse del direttore esecutivo, ma non quella degli altri dirigenti di alto livello; invita l'Agenzia a pubblicare i curriculum vitae di tutti i membri del consiglio di amministrazione e le dichiarazioni relative ai conflitti di interesse del suo quadro dirigenziale di alto livello, ԴDzԳé a riferire all'autorità di discarico sulle misure adottate al riguardo;
Altre osservazioni
15.osserva con preoccupazione che, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, l'Agenzia non ha svolto un'analisi esauriente del possibile impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea per quanto concerne la propria organizzazione, le operazioni e i conti; constata, sulla base della risposta dell'Agenzia, che quest'ultima ha rivisto alcune delle sue procedure interne al riguardo; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per attenuare i possibili rischi connessi;
16.prende atto degli sforzi moderati compiuti dall'Agenzia per garantire l'efficienza in termini di costi e la compatibilità ambientale del luogo di lavoro; sottolinea che l'Agenzia non dispone di misure supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO2;
o oo
17.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le ferrovie (ora Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) (ERA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C-0083/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia)(5), in particolare l'articolo 39,
–visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004(6), in particolare l'articolo 65,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0158/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le ferrovie (ora Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) (ERA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8‑0083/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia)(12), in particolare l'articolo 39,
–visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004(13), in particolare l'articolo 65,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0158/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le ferrovie (ora Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) (ERA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0158/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(15) dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 30732000EUR, il che rappresenta un incremento dell'11,57 % rispetto al 2016; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), dichiara di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,99%, con un incremento dello 0,79 % rispetto all'esercizio 2016; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'87,30 %, il che rappresenta una diminuzione del 4,27 % rispetto al 2016;
2.nota che, in linea con le disposizioni del nuovo regolamento istitutivo dell'Agenzia entrato in vigore nel giugno 2016, l'Agenzia è autorizzata ad applicare dei diritti per alcune delle sue nuove competenze; rileva l'introduzione di un regime di tariffazione per l'emissione di certificati, autorizzazioni e approvazioni, che dovrebbe essere pienamente operativo nel 2019, e prende atto dell'esigenza di istituire un nuovo sistema di risorse e procedure interne nell'Agenzia, al fine di garantire che i compiti statutari e basati su tariffe siano identificati e tracciati; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tale nuovo sistema;
Annullamento di riporti
3.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 69473EUR, il che corrisponde al 3,40 % dell'importo totale riportato, registrando una riduzione dell'1,12 % rispetto al 2016;
Performance
4.osserva con soddisfazione che l'Agenzia si avvale di un'ampia gamma di 24 indicatori ferroviari su quattro attività operative come indicatori chiave di performance per analizzare il valore aggiunto apportato dalle proprie attività, ԴDzԳé di altri indicatori finalizzati a migliorare la gestione del bilancio;
5.evidenzia il ruolo dell'Agenzia nel garantire la sicurezza e l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo e nel migliorare la competitività delle ferrovie rispetto ad altri modi di trasporto, riducendo gli ostacoli amministrativi e tecnici, favorendo l'accesso al mercato e garantendo la non discriminazione, grazie a una maggiore efficacia della spesa pubblica per i servizi di trasporto ferroviario pubblico e a una migliore governance delle infrastrutture; condivide la visione della Commissione di un sistema ferroviario europeo all'avanguardia nel mondo per i risultati nell'ambito della sicurezza;
6.plaude al ruolo dell'Agenzia nel contesto del monitoraggio dello sviluppo, della sperimentazione e dell'attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), come pure nella valutazione degli specifici progetti ERTMS; rileva inoltre che il quarto pacchetto ferroviario comprende un pilastro tecnico che rafforza il ruolo dell'Agenzia, con l'introduzione di nuovi compiti per garantire un'attuazione uniforme del quadro dell'UE; sottolinea che, con l'attribuzione di maggiori responsabilità, l'Agenzia dovrà anche essere dotata delle necessarie risorse finanziarie, materiali e umane per espletare con efficacia ed efficienza le sue nuove funzioni supplementari;
7.ricorda che l'ERTMS è fondamentale per realizzare uno spazio ferroviario unico europeo; sottolinea pertanto che un coordinamento ottimizzato dello sviluppo e della realizzazione dell'ERTMS, che garantisca un sistema ERTMS unico, trasparente, stabile, accessibile e interoperabile in tutta Europa, è un'assoluta priorità;
8.riconosce che l'Agenzia ha raggiunto il suo obiettivo di presentare in tempo utile il 95% delle relazioni, delle consulenze e dei pareri; sottolinea che l'Agenzia non ha raggiunto l'obiettivo di conseguire il 90% di tutti i risultati mediante la pianificazione delle risorse finanziarie e umane, poiché soltanto il 67 % è stato classificato come totalmente conseguito e il 18% come parzialmente conseguito;
9.si compiace della collaborazione dell'Agenzia con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con la quale condivide i servizi contabili e ha partecipato a una gara d'appalto congiunta;
10.appoggia i progressi compiuti dall'Agenzia verso una maggiore cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) al fine di sviluppare una cultura della sicurezza comune;
11.si compiace della certificazione ISO 9001 del sistema di gestione integrato dell'Agenzia, che costituisce un riconoscimento indipendente del costante miglioramento delle prestazioni dell'Agenzia;
Politica del personale
12.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 92,09 %, con la nomina di 128 su 139 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 135 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 34 agenti contrattuali e 2 esperti nazionali distaccati;
13.rileva che i risultati dell'esercizio di analisi comparativa annuale riguardante il personale sono simili a quelli del 2016, con il 18% del personale assegnato a compiti amministrativi e il 69,5% assegnato a compiti operativi, registrando un leggero aumento (0,5%) rispetto al 2016 (dal 65% al 70%), mentre la quota del personale assegnato a funzioni finanziarie e di controllo è rimasta circa al 12%;
14.rileva che l'Agenzia ha adottato una politica di tutela della dignità della persona e di prevenzione delle molestie, che offre incontri di sensibilizzazione al suo personale e ai suoi dirigenti e che promuove il ricorso a consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza; sottolinea il numero relativamente elevato di presunti casi di molestie all'interno dell'Agenzia nel 2017, con 12 casi denunciati ma nessuno sottoposto a indagine; esorta l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per affrontare tale questione;
15.invita l'Agenzia a prendere in considerazione e a intraprendere tutte le azioni necessarie in merito alle raccomandazioni del Servizio di audit interno per il 2017 in materia di gestione delle risorse umane e delle competenze; accoglie con favore l'adozione, nel gennaio 2018, del codice di buona condotta amministrativa dell'Agenzia, che contiene in particolare tutte le misure volte a prevenire i conflitti d'interesse;
Appalti
16.osserva con preoccupazione che nel 2017 sono stati registrati 29 eccezioni e 7 eventi di non conformità, il che rappresenta un aumento rispetto al 2016; riconosce che l'Agenzia ha identificato i principali ambiti problematici a tale riguardo; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per ridurre il numero di tali casi in futuro;
17.constata che, secondo la relazione della Corte, nel caso di un pagamento sottoposto ad audit l'Agenzia ha acquistato servizi informatici, tramite il contraente, senza alcuna procedura competitiva o ricerche di mercato preliminari; prende atto della risposta dell'Agenzia, secondo cui il contratto è stato utilizzato conformemente alle disposizioni contrattuali;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
18.osserva che l'Autorità ha pubblicato le dichiarazioni di conflitti di interesse e i curricula dei membri del consiglio di amministrazione sul suo sito web; deplora che l'Agenzia chieda ai dirigenti di grado elevato di completare e firmare una dichiarazione di conflitti di interesse solamente nel caso in cui siano coinvolti in una commissione di valutazione; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti per affrontare tale questione;
19.osserva che, secondo l'Agenzia, essa ha proseguito l'attuazione del piano d'azione definito nella sua strategia antifrode; rileva che l'Agenzia ha trasmesso all'Ufficio europeo per la lotta antifrode un caso di sospetta frode e che quest'ultima ha formalmente deciso di avviare un'indagine; esorta l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati di tale indagine;
20.deplora il fatto che l'Agenzia non abbia ancora stabilito norme in materia di denuncia delle irregolarità, sebbene dovessero essere adottate entro la fine del 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico una volta che le sue norme in materia di denuncia delle irregolarità siano state istituite e attuate;
Controlli interni
21.constata che, alla luce dei risultati preliminari della valutazione della conformità e dell'efficacia del controllo interno rispetto alle norme di gestione dell'Agenzia, si possa ritenere che il sistema di controllo dell'Agenzia nel suo complesso funzioni correttamente e riduca in modo adeguato i principali rischi per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia;
22.sostiene la posizione della Corte secondo cui il principio della separazione dei compiti tra l'ordinatore e il contabile implica che le due funzioni si escludano a vicenda; confida nel fatto che l'Agenzia affronti tale problematica attraverso la sua riorganizzazione, attualmente in corso; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in risposta a tale osservazione;
Altre osservazioni
23.osserva che, entro la fine del periodo transitorio (16 giugno 2019), l'Agenzia passerà da un semplice ruolo di elaborazione e diffusione delle politiche a un'autorità che lavora direttamente per il settore nell'ambito delle autorizzazioni per le certificazioni di sicurezza e il materiale rotabile; incoraggia la dirigenza dell'Agenzia a continuare a concentrarsi sulla preparazione dei nuovi compiti a titolo del quarto pilastro tecnico del pacchetto ferroviario, raccomandando di attribuire elevata priorità alla gestione delle risorse umane; prende atto dei progressi realizzati per quanto riguarda le decisioni preparatorie per l'adozione di un quadro per l'audit degli organismi notificati e lo sportello unico e la politica sul monitoraggio della performance e del processo decisionale delle autorità nazionali preposte alla sicurezza; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate affinché tale transizione abbia un esito positivo e comporti benefici in termini di riduzione dei costi;
24.deplora che i numerosi contatti con le autorità francesi non abbiano portato alla firma dell'accordo sulla sede dell'Agenzia in conformità dell'articolo 71 del regolamento che istituisce l'Agenzia; si rammarica inoltre che, nel 2017, il consiglio direttivo non sia stato in grado di adottare all'unanimità norme di attuazione relative al regime linguistico per l'Agenzia, causando costi supplementari e ritardi, ad esempio durante le procedure di assunzione; deplora il fatto che l'Agenzia continui ad operare in due sedi; chiede che l'Agenzia trasferisca tutte le attività nella sua sede centrale e operi esclusivamente a partire da tale sito;
25.apprende dall'Agenzia che, in merito alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea e alle sue potenziali conseguenze sul personale dell'Agenzia, l'intenso scambio con il settore ferroviario britannico ha confermato l'interesse di quest'ultimo a rimanere all'interno del "sistema europeo";
o oo
26.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(16) sulla performance, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0141/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Autorità(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(11), in particolare l'articolo 64,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0141/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0141/2019),
A.considerando che, in base al suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("l'Autorità") per l'esercizio 2017 ammontava a 42076719 EUR, importo che rappresenta un incremento del 6,37 % rispetto al 2016; che l'Autorità è finanziata mediante un contributo dell'Unione (11019552EUR, 26,19 %), contributi apportati dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri (18584866EUR, 44,17 %), ԴDzԳé il versamento di diritti ricevuti dalle entità sottoposti a vigilanza (11 831 781 EUR, 12,12 %);
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio finanziario 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100 %, con un incremento dello 0,03 % rispetto all'esercizio 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'89,76 %, con un aumento del 2,47 % rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.osserva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 164310EUR, il che rappresenta il 3,51 % dell'importo totale riportato, una riduzione del 3,65 % rispetto al 2016;
Prestazione
3.riconosce che l'Autorità si avvale di talune misure quali indicatori chiave di prestazione per esaminare il valore aggiunto fornito dalle proprie attività e migliorare la gestione del bilancio;
4.osserva che l'Autorità ha completato il 90% delle attività incluse nel suo programma di lavoro annuale;
5.sottolinea il ruolo dell'Autorità nel facilitare e promuovere il coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali e, ove opportuno, con le istituzioni responsabili in materia di vigilanza internazionale;
6.riconosce che il compito dell'Autorità è di migliorare il funzionamento dei mercati finanziari interni dell'UE assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, promuovere l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza al fine di preservare l'efficacia e la stabilità del sistema finanziario;
7.pone l'accento sul fatto che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuitele siano espletate pienamente e nei termini previsti, l'Autorità dovrebbe assolvere i compiti e il mandato conferitile dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rimanere nell'ambito del mandato di tali funzioni; invita l'Autorità a garantire che siano attribuiti un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni della Corte;
8.sottolinea che l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità nello svolgimento del suo mandato; sottolinea che, in particolare nella formulazione di misure di livello 2 e 3, dovrebbe essere prestata attenzione alle caratteristiche specifiche dei mercati finanziari nazionali;
9.rileva che, in considerazione della crescente transizione del lavoro dell'Autorità da compiti regolamentari all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, le risorse umane e di bilancio dell'Autorità dovrebbero essere riassegnate; sottolinea, a tal proposito, la necessità di assicurare un adeguato livello di priorità per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse;
10.ritiene che qualsiasi potenziale aumento delle risorse dell'Autorità debba essere accompagnato da adeguate misure di razionalizzazione;
11.chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea (ABE) di condurre un'indagine sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, come cum ex, allo scopo di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e ai bilanci nazionali; determinare la natura e l'entità degli attori coinvolti in tali meccanismi; valutare se siano ravvisabili violazioni del diritto nazionale o dell'Unione; valutare le azioni adottate a livello di vigilanza finanziaria negli Stati membri; e raccomandare interventi e riforme appropriati alle autorità competenti interessate;
12.sottolinea la necessità di destinare risorse sufficienti per affrontare le attuali competenze in materia di lotta al riciclaggio di denaro e garantire uno scambio rapido con l'ABE in materia di riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo; chiede all'Autorità di sviluppare orientamenti comuni in cooperazione con l'ABE e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) su come integrare i rischi di AML/CFT nella vigilanza prudenziale;
13.si compiace del fatto che l'Autorità faccia parte, insieme all'ABE e all'EIOPA, del comitato congiunto che si prefigge di garantire la coerenza intersettoriale e l'assunzione di posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari ԴDzԳé in merito ad altre questioni intersettoriali e che condivide un contabile con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;
14.rileva che nel 2017 è stata effettuata una valutazione esterna delle tre autorità europee di vigilanza; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate (dall'Autorità) per affrontare le carenze individuate dalla valutazione esterna;
Politica del personale
15.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,33 %, con la nomina di 146 agenti temporanei, su 150 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione, rispetto ai 140 posti autorizzati nel 2016; osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Autorità 55 agenti contrattuali e 23 esperti nazionali distaccati;
16.osserva che il tasso di avvicendamento del personale dell'Autorità è stato del 6,5%, il che è conforme all'obiettivo dell'Autorità fissato a meno del 10% e implica un calo del 1,5% rispetto all'anno precedente;
17.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per incrementare la pubblicità; comprende la risposta dell'Autorità in merito agli elevati costi di traduzione derivanti da tale pubblicazione;
18.rileva che l'Autorità ha già adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie;
Appalti
19.osserva con soddisfazione che l'Autorità ha condotto con successo una procedura di gara d'appalto aperta tra agenzie dell'Unione per l'apprendimento delle lingue online, mettendo a disposizione del personale una piattaforma online per le lingue europee; osserva che trenta agenzie dell'UE hanno aderito a tale procedura;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
20.prende atto delle misure che l'Autorità ha già messo in atto e dei suoi sforzi in corso per garantire la trasparenza, prevenire e gestire i conflitti di interessi e proteggere chi denuncia irregolarità; si compiace, inoltre, del fatto che l'Autorità pubblichi sul suo sito web un registro delle riunioni del personale con portatori d'interessi esterni;
21.accoglie con favore, nel contesto della funzione di vigilanza dell'Autorità in relazione all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo, l'adozione di orientamenti in materia di denunce di irregolarità e sottolinea la necessità che le autorità di vigilanza nazionali adottino politiche simili;
22.osserva che il 28% del bilancio dell'Autorità proviene dai diritti prelevati alle entità che essa sorveglia; rileva con soddisfazione che sono state attuate misure per attenuare eventuali conflitti di interesse e che tali strutture e processi sono stati sottoposti ad audit; invita l'Autorità a continuare a riferire all'autorità di discarico in merito alle sue misure atte a garantire che non si verifichi alcun conflitto di interessi; osserva, inoltre, che l'Autorità ritiene che, in caso di riscossione dei diritti da parte della Commissione, si verificheranno inefficienze in quanto l'Autorità già dispone di adeguate strutture e processi di fissazione e riscossione dei diritti e l'Autorità ritiene che la procedura richieda competenze specifiche a causa della sua natura tecnica e dinamica;
23.ritiene che, nello svolgimento dei suoi compiti e in particolare nella stesura delle misure normative di attuazione, l'Autorità debba informare periodicamente e in modo esauriente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle proprie attività; sottolinea che è essenziale che l'Autorità, in considerazione della natura delle sue funzioni, dimostri la propria trasparenza non solo dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche nei confronti dei cittadini dell'Unione;
Controlli interni
24.osserva che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un audit sulle verifiche inter pares delle autorità nazionali competenti, concludendo che i processi sono generalmente adeguati, efficienti ed efficaci; osserva che lo IAS ha formulato quattro raccomandazioni, nessuna delle quali è stata considerata critica o molto importante; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in risposta a tali raccomandazioni;
Altre osservazioni
25.apprende che, secondo la relazione della Corte, la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea potrebbe influire negativamente sulle attività dell'Autorità, poiché le entità oggetto di vigilanza più significative hanno attualmente sede in tale Stato; prende atto della possibilità di una futura diminuzione delle entrate dell'Autorità in seguito alla decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea; invita l'Autorità a seguire la situazione in corso, a prepararsi a mitigare eventuali rischi finanziari o operativi che potrebbero verificarsi e a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi in proposito;
o oo
26.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione (ETF) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta della Fondazione(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n.1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(5), in particolare l'articolo 17,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0131/2019),
1.concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta della Fondazione(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n.1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(11), in particolare l'articolo 17,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0131/2019),
1.approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0131/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13) della Fondazione europea per la formazione (la "Fondazione"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 20144089EUR, il che rappresenta una diminuzione dello 3,62% rispetto al2016; che la dotazione della Fondazione proviene quasi interamente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un elevato tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,93%, con un leggero incremento dello 0,06% rispetto all'esercizio 2016; prende atto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 97,97% e ha dunque registrato un aumento dello 0,31% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti della Fondazione dal 2016 al 2017 è ammontato a 42925EUR, il che rappresenta il 9,16% dell'importo totale riportato, nonostante una significativa riduzione dell'8,42% rispetto al 2016;
Performance
3.osserva con soddisfazione che la Fondazione si avvale di alcuni indicatori chiave di prestazione (ICP), oltre ad altri indicatori di produttività e qualità, per esaminare il valore aggiunto apportato dalle proprie attività e migliorare la gestione del bilancio;
4.accoglie con favore il sostegno e la complementarità della Fondazione alle politiche esterne, in particolare alle politiche di allargamento e di vicinato, ԴDzԳé agli strumenti di politica estera dell'Unione; accoglie con favore i contributi della Fondazione all'assistenza bilaterale esterna connessa al dialogo politico e ai processi di rendicontazione dell'Unione; riconosce la sua volontà di essere maggiormente coinvolta nelle questioni relative all'istruzione e alla formazione professionale (IFP) contenute negli aiuti dell'Unione concessi ai paesi terzi e incoraggia la disponibilità della Fondazione a sostenere gli aiuti dell'Unione per rafforzare la riforma dell'IFP a livello globale;
5.riconosce il lavoro della Fondazione a sostegno dei paesi partner dell'Unione per mettere a frutto il loro capitale umano attraverso la riforma dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del mercato del lavoro nel contesto della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne; accoglie con favore le attività svolte dalla Fondazione in materia di sviluppo di competenze e facilitazione dell'apprendimento permanente per sostenere i paesi partner nel miglioramento dell'occupabilità e delle prospettive occupazionali dei loro cittadini;
6.accoglie con favore il sostegno della Fondazione ai paesi candidati all'adesione all'Unione in settori quali l'apprendimento sul lavoro, lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti nell'IFP e l'educazione all'imprenditorialità; sostiene gli sforzi della Fondazione nei Balcani occidentali volti a modernizzare le qualifiche e i relativi sistemi; riconosce i progressi compiuti nello sviluppo e nell'attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche a diversi livelli ԴDzԳé nella convalida dell'apprendimento informale e non formale (VINFIL); accoglie con favore la relazione della Fondazione sul monitoraggio dei diplomati di formazioni professionali nei paesi candidati all'adesione all'UE; incoraggia il proseguimento del lavoro della Fondazione nei paesi del partenariato orientale sia nelle attività regionali che in quelle specifiche per paese legate al miglioramento della qualità delle scuole professionali, delle attrezzature e dei risultati;
7.accoglie con favore le attività e il sostegno in Asia centrale per quanto riguarda il monitoraggio dell'assistenza tecnica e del sostegno di bilancio dell'Unione in questi paesi e la promozione della cooperazione regionale in linea con la piattaforma per l'istruzione dell'Asia centrale (CAEP); sostiene il costante impegno dell'Asia centrale in un'analisi politica a livello di sistema e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'IFP attraverso il processo di Torino.
8.osserva che la Fondazione ha conseguito un tasso di completamento delle attività del 93%, con un tasso di completamento tempestivo dell'88%, che ha lanciato il forum per la qualità nell'istruzione e formazione professionale e che ha potuto realizzare i suoi obiettivi per 13 ICP su 14;
9.si compiace degli accordi e dei piani d'azione annuali della Fondazione sulla collaborazione nei settori politici che presentano sovrapposizioni con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; apprezza che la Fondazione sia divenuta il leader del contratto interagenzie per la fornitura di indagini comparative sulla motivazione del personale;
Politica del personale
10.rileva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 96,6%, con la nomina di 85 su 88 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 90 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per la Fondazione anche 40 agenti contrattuali e un esperto nazionale distaccato;
11.sottolinea l'importanza di garantire personale e risorse finanziarie adeguati per permettere alla Fondazione di svolgere i suoi compiti;
12.osserva che la Fondazione dispone di diverse misure contro le molestie e che tutti i nuovi arrivati partecipano a una sessione informativa presentata da consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
13.prende atto delle misure esistenti e degli sforzi in corso della Fondazione per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, e la protezione degli informatori; osserva che è stato istituito un organo indipendente addetto alla comunicazione, alla consulenza e alle segnalazioni con la nomina del consulente giuridico della Fondazione come corrispondente della Fondazione per l'etica e l'integrità; rileva che il ruolo del corrispondente dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e del corrispondente del Mediatore è stato abbinato al ruolo del corrispondente per l'etica e l'integrità così da disporre di un canale centrale unico attraverso il quale il personale può segnalare irregolarità, con la garanzia di indipendenza e riservatezza;
14.si compiace del fatto che la Fondazione abbia avviato un esercizio obbligatorio di sensibilizzazione antifrode online tra il suo personale esistente ԴDzԳé, sotto forma di esercizio obbligatorio di formazione introduttiva, tra il nuovo personale;
Controlli interni
15.constata che nel 2017 la Fondazione ha riveduto il suo quadro di controllo interno e che il consiglio direttivo ha adottato i principi di controllo interno; prende atto che la valutazione si è basata sulle 16 norme di controllo interno (ICS) esistenti e, conseguentemente, per 10 ICS su 16 sono stati ritenuti necessari solo "leggeri miglioramenti", mentre per nessuna ICS è stata rilevata la necessità di "miglioramenti sostanziali" né è stato osservato che "non vi è alcun sistema in atto"; invita la Fondazione a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per migliorare la situazione;
16.osserva che il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha eseguito un audit sul monitoraggio dei progressi nell'IFP e che l'audit ha dato luogo a quattro raccomandazioni, di cui tre indicate come "importanti" e una come "auspicabile"; osserva che la Fondazione ha pertanto elaborato un piano d'azione previsto per il 2018; riconosce che la Fondazione non ha in sospeso alcuna raccomandazione di audit formulata dall'IAS prima del 2017;
Altre osservazioni
17.accoglie con favore il fatto che la Fondazione ritenga superate le preoccupazioni relative ai locali di Villa Gualino e che la sua presenza nelle strutture attuali sia garantita per il prossimo futuro;
o oo
18.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (5) ein particolare l'articolo 33,
–visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011(6) e in particolare l'articolo 47,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0145/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (12), in particolare l'articolo 33,
–visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011(13), in particolare l'articolo 47,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0145/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0145/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("l'Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 155801818EUR, il che rappresenta un aumento significativo dell'89,38% rispetto al 2016; che tale aumento è legato ai compiti aggiuntivi attribuiti all'Agenzia a norma del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), entrato in vigore l'11 dicembre 2018; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100%, con un incremento del 2,1% rispetto all'esercizio 2016; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 91,53%, il che corrisponde a un aumento dello 0,68% rispetto al 2016;
2.constata che, secondo la relazione della Corte, sebbene l'Agenzia avesse già pagato nel 2016 l'intero prezzo per i lavori di costruzione per la propria nuova sede di Strasburgo, tali lavori non sono ancora stati terminati a causa dell'incapacità del contraente di tenere fede ai propri impegni e che solo il 70% dei lavori è coperto dalle relazioni accettate sull'avanzamento dei lavori; rileva che i pagamenti anticipati al contraente sono coperti da garanzie bancarie, che vengono rilasciate progressivamente previa accettazione dei lavori; osserva che il contraente ha presentato un credito finanziario all'Agenzia e ha intentato una causa contro di essa; apprende dall'Agenzia che essa ha registrato un controricorso presso il tribunale amministrativo di Strasburgo, il quale non ha ancora adottato una decisione al riguardo; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alla decisione definitiva del tribunale amministrativo di Strasburgo;
Annullamento di riporti
3.si rammarica che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 sia ammontato a 658000EUR, il che corrisponde al 12,20% dell'importo totale riportato e a un aumento significativo del 7,11% rispetto al 2016;
Performance
4.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza diversi indicatori chiave di performance (KPI) in ambiti quali la performance dei sistemi, la sicurezza e il livello di soddisfazione dei clienti per misurare il valore aggiunto delle sue attività, come pure diversi altri KPI per migliorare la gestione del bilancio;
5.valuta positivamente la costante collaborazione dell'Agenzia con la rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni, in particolare l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, con i quali condivide le migliori prassi;
6.osserva che nel 2016 l'Agenzia è stata sottoposta a una valutazione esterna nell'ambito della quale è emerso che essa adempie in modo efficace al suo mandato, sono state proposte specifiche modalità per migliorare le sue operazioni e sono state individuate possibilità di ampliare il suo mandato; constata che nel 2017 l'Agenzia ha attuato un piano d'azione per dar seguito a queste raccomandazioni; rileva inoltre che la Commissione ha tenuto conto dei risultati della valutazione nella sua proposta di riforma dell'atto istitutivo dell'Agenzia, che ha dato luogo al regolamento (UE) 2018/1726;
7.pone l'accento sull'importanza della relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità e accoglie con favore le proposte di regolamento presentate dalla Commissione sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione per quanto concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria, l'asilo e la migrazione ԴDzԳé le frontiere e i visti;
8.osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia gestisce attualmente tre sistemi IT su larga scala distinti e non integrati, il che potrebbe impedire all'Agenzia di realizzare economie di scala e sinergie tra tali sistemi, e che nei prossimi anni è previsto un ampliamento del suo mandato affinché gestisca vari sistemi IT aggiuntivi; accoglie con favore il suggerimento della Corte secondo cui l'Agenzia dovrebbe preparare un'analisi costi/benefici dettagliata in vista del dibattito sulle future strategie di sviluppo dei sistemi IT da essa gestiti; rileva che, secondo la risposta dell'Agenzia, è stato intrapreso uno studio per ottenere un quadro chiaro della futura architettura dei sistemi IT interoperabili; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale studio e alle azioni correttive previste;
9.osserva che nel novembre 2017 il consiglio di amministrazione ha adottato una strategia a lungo termine aggiornata per il periodo 2018-2022 in cui viene delineata la direzione da seguire per lo sviluppo futuro dell'Agenzia; si aspetta che l'attuazione di tale strategia consenta di migliorare ulteriormente la performance dell'Agenzia;
Politica del personale
10.osserva con preoccupazione che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo solo all'87,02% e che erano stati nominati 114 agenti temporanei sui 131 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 118 posti autorizzati nel 2016); rileva che la differenza tra i 114 agenti temporanei nominati e i 131 autorizzati dipende dal fatto che due posti sono stati aggiunti in vista della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e che 14 posti sono stati creati nel quadro del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), entrato in vigore il 29 dicembre 2017, con la conseguenza che l'Agenzia non ha potuto avviare il processo di selezione fino a tale data; rileva con soddisfazione che l'offerta relativa al posto di capo dell'unità Operazioni e infrastrutture è stata inviata e accettata entro la fine del 2017; osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 32 agenti contrattuali e sette esperti nazionali distaccati;
11.rileva che l'Agenzia ha adottato la decisione modello della Commissione sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie; osserva che l'Agenzia mette a disposizione materiali di e-learning e ha pubblicato inviti a manifestare interesse per consulenti di fiducia;
12.si rammarica dello squilibrio di genere all'interno del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dove su 52 membri vi sono 46 uomini e 6 donne; invita a questo proposito la Commissione, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere nella presentazione delle candidature dei futuri membri del consiglio di amministrazione;
13.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, il numero ristretto di effettivi comporta notevoli rischi per la continuità delle operazioni dell'Agenzia, in particolare se si considera che il capo dell'unità addetta alla gestione e alla manutenzione delle applicazioni ha anche ricoperto ad interim i posti di capo del dipartimento Operazioni e capo dell'unità Operazioni e infrastrutture, cumulando pertanto le tre funzioni direttive più elevate nel dipartimento Operazioni; riconosce che l'Agenzia ha portato a termine con successo il proprio mandato nel corso del 2017, nonostante la carenza di risorse per le sue funzioni operative e orizzontali; sostiene i continui sforzi necessari per la fidelizzazione e lo sviluppo del personale dell'Agenzia; valuta positivamente la misura adottata dall'Agenzia a tale riguardo, vale a dire la nomina di un altro membro del personale quale capo ad interim dell'unità Operazioni e infrastrutture; esorta l'Agenzia a coprire tutti i posti con personale permanente senza ulteriori ritardi;
14.invita l'Agenzia a proseguire gli sforzi per garantire la fidelizzazione e lo sviluppo del personale all'interno dell'Agenzia; si compiace del modo in cui l'Agenzia ha gestito il considerevole aumento del carico di lavoro nel 2017 nonostante l'elevato tasso di avvicendamento del personale esperto;
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per aumentare la pubblicità; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione;
Appalti
16.constata con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia ha incontrato difficoltà nell'ottenere sufficiente concorrenza in diverse procedure di appalto di valore medio, per le quali ha ricevuto una sola offerta;
17.osserva con rammarico che l'audit realizzato dal Servizio di audit interno (SAI) della Commissione sulle procedure di appalto dell'Agenzia ha evidenziato significative debolezze, tra cui due questioni classificate come "molto importanti" relative alla stima del valore dei contratti e ai controlli chiave e tre altre questioni classificate come "importanti"; constata che molte delle debolezze sono legate alle risorse umane insufficienti dell'unità Finanze e appalti, e in particolare del settore appalti; rileva che l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione per dare seguito alle risultanze dell'audit e alle raccomandazioni del SAI; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare tali debolezze;
18.osserva che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia fa ampio ricorso ai contraenti esterni e che il 90% delle attività di sviluppo e realizzazione dei progetti informatici viene eseguito dall'Agenzia in collaborazione con i contraenti esterni; rileva con preoccupazione che, sebbene tutte le fasi dei progetti informatici siano controllate dall'Agenzia, un siffatto livello di esternalizzazione delle attività di sviluppo di sistemi informatici sensibili comporta un notevole rischio di eccessivo affidamento sui contraenti ed eccessiva dipendenza da essi; prende atto della risposta dell'Agenzia, la quale indica che per sviluppare completamente detti sistemi internamente e ridurre l'esternalizzazione necessiterebbe di un sostanziale aumento del proprio personale e sottolinea che per assicurare un'adeguata separazione delle funzioni i contraenti attivi nella garanzia della qualità non sono coinvolti nel sostegno esterno alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala; invita pertanto l'Agenzia a ridurre la dipendenza dai contraenti esterni grazie a un migliore utilizzo delle proprie risorse e a definire una politica adeguata per limitare il ricorso ai contraenti esterni;
19.chiede all'Agenzia di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i contraenti che hanno accesso a informazioni sensibili sui sistemi informatici o ai dati che trattano siano giuridicamente vincolati da norme di riservatezza rigorose e di esigere che, al momento di accedere a tali informazioni, i contraenti siano in possesso di un formale nulla osta di sicurezza nazionale; chiede all'Agenzia di garantire che i suoi contraenti non siano vincolati da alcuna legge di paesi terzi che possa porli in conflitto con le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dall'Agenzia;
20.rileva che, secondo la relazione della Corte, alla fine del 2017 l'Agenzia non aveva ancora adottato tutti gli strumenti predisposti dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); constata, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia, che essa ha già introdotto la fatturazione e la pubblicazione dei documenti elettroniche per talune procedure, ma non la presentazione elettronica delle offerte; invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari e a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
21.riconosce le misure esistenti in seno all'Agenzia e gli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; constata con preoccupazione che l'Agenzia non pubblica i CV dei membri del consiglio di amministrazione né del personale direttivo in generale, ma solo del direttore esecutivo; invita l'Agenzia a pubblicare i CV di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del personale direttivo e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo; incoraggia l'Agenzia ad avvalersi della politica di indipendenza dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in quanto migliore prassi e sistema esemplare di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interesse;
22.si rammarica per il fatto che, nonostante i precedenti appelli, l'Agenzia non pubblichi le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del personale direttivo in generale e del direttore esecutivo; chiede la pubblicazione di dichiarazioni di interessi in cui figuri l'appartenenza a qualsiasi altra organizzazione; sottolinea che non spetta ai membri del consiglio di amministrazione, al personale direttivo o al direttore esecutivo dichiararsi estranei ai conflitti di interesse, ma che la presenza o meno di un conflitto di interesse dovrebbe essere valutata da un organo neutro;
Controlli interni
23.rileva che al 31 dicembre 2017 vi erano 23 raccomandazioni di audit in sospeso riguardanti l'Agenzia valutate "molto importanti", tra cui nove formulate di recente, tre in ritardo rispetto alla scadenza prevista e quattro ancora in corso; osserva che non vi è alcuna questione "critica" in sospeso; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione di dette raccomandazioni di audit;
Altre osservazioni
24.prende atto della ricostruzione del centro operativo dell'Agenzia a Strasburgo, in Francia, come pure della costruzione del nuovo edificio della sede centrale dell'Agenzia a Tallinn, in Estonia; osserva che l'Agenzia dispone altresì di un sito di riserva (backup site) a Sankt Johann im Pongau, in Austria, e di un ufficio di collegamento a Bruxelles, in Belgio; rileva con preoccupazione che il trasferimento nella nuova sede di Strasburgo ha registrato un notevole ritardo e che sono state constatate diverse carenze da parte del contraente responsabile;
o oo
25.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(19) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n.1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n.2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute(5), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio(6),
–visto il regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0138/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n.2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute(12), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio(13),
–visto il regolamento delegato (UE) n.1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0138/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0138/2019),
A.considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese(15) dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (l'"Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 15656308 EUR, il che rappresenta un calo del 6,10% rispetto al 2016; che la dotazione dell'Agenzia proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 96,03%, il che rappresenta un leggero calo pari allo 0,28% rispetto al 2016; rileva con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 72,23%, il che corrisponde solo a un leggero aumento pari all'1,88% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.osserva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 194467,98EUR, il che corrisponde al 4,93% dell'importo totale riportato, con un aumento dell'1,17% rispetto al 2016; osserva inoltre il livello relativamente elevato di riporti non pianificati dal 2017 al 2018 per il titolo II, pari a 200000EUR, connessi principalmente alla riorganizzazione interna dello spazio degli uffici;
Performance
3.constata che l'Agenzia si avvale di determinati indicatori chiave di prestazione per misurare la sua performance e migliorare la sua gestione di bilancio; osserva inoltre con soddisfazione che nel 2018 l'Agenzia intende introdurre un quadro rivisto di gestione della performance, che mira a fornire indicatori di prestazione più significativi per valutare meglio il valore aggiunto apportato dalle attività dell'Agenzia; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tale quadro;
4.rileva che, nonostante i buoni risultati ottenuti dall'Agenzia nell'utilizzo delle risorse disponibili, le voci relative alla comunicazione web e alla realizzazione del programma di lavoro sono risultate leggermente al di sotto degli obiettivi fissati;
5.sostiene le attività e le analisi dell'Agenzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che contribuiscono alla politica dell'Unione intesa a promuovere luoghi di lavoro sani e sicuri in tutta l'Unione e a tal fine sottolinea l'importanza di assicurare personale e risorse finanziarie adeguati, che consentano all'Agenzia di svolgere i propri compiti;
6.accoglie con favore il forte impegno dell'Agenzia per garantire che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a prescindere dalle dimensioni della società, dal tipo di contratto o dal rapporto di lavoro;
7.apprezza il sostegno che l'Agenzia continua a fornire alle piccole, medie e microimprese, sotto forma di strumenti pratici e di orientamenti, affinché siano in grado di conformarsi alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; accoglie con favore il completamento del progetto "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età", che promuove condizioni di sicurezza e salute lungo tutto l'arco della vita lavorativa;
8.rileva che nel 2017 si sono concluse tre valutazioni esterne: una valutazione intermedia del programma strategico pluriennale 2014-2020, una valutazione ex post del lavoro più sicuro e più sano a qualsiasi età e una valutazione ex post dell'Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti II; riconosce che tutte hanno ottenuto un risultato positivo e che le raccomandazioni formulate sono già state attuate;
9.accoglie con favore gli sforzi profusi dall'Agenzia per integrare il multilinguismo nei suoi prodotti, che nel 2017 hanno ricevuto il riconoscimento del Mediatore europeo, il quale ha assegnato all'Agenzia, unitamente all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, il premio per la buona amministrazione nella categoria "Eccellenza nei servizi rivolti ai cittadini e ai clienti" per il loro progetto innovativo, frutto di un lavoro congiunto, volto a facilitare la gestione della traduzione dei siti web multilingue;
10.osserva con soddisfazione che l'Agenzia condivide compiti in modo proattivo con altre agenzie in ambiti quali la sicurezza, la gestione delle strutture o i servizi bancari e intende aumentare ulteriormente la collaborazione in futuro; sottolinea l'importanza di una buona cooperazione tra le agenzie che operano nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione, e in particolare la cooperazione tra l'Agenzia, Eurofound, il Cedefop e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);
Politica del personale
11.rileva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era completata al 97,5%, con la nomina di 39 agenti temporanei sui 40 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 41 posti autorizzati nel 2016); osserva che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia anche 24 agenti contrattuali;
12.constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; osserva con preoccupazione che un'indagine relativa a molestie è stata avviata nel 2016 e si è conclusa nel 2017; si rammarica che l'esito abbia evidenziato una violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto del personale; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure disciplinari adottate e ai provvedimenti previsti per attenuare tali rischi in futuro;
Appalti
13.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non stava ancora utilizzando gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); invita l'Agenzia ad attuare tutti gli strumenti necessari e a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in tale ambito;
14.si compiace del fatto che a novembre del 2018 l'Agenzia abbia lanciato con successo il suo primo bando di gara on line;
15.apprende con preoccupazione dalla relazione della Corte che l'Agenzia ha firmato un contratto-quadro per la fornitura di servizi di consulenza informatica nel periodo 2014-2017, per il quale i prezzi sono stati stabiliti in funzione del tempo richiesto dai progetti e non in relazione alla prestazione dei servizi, e sul quale l'Agenzia ha capacità limitate di monitoraggio, dal momento che, per esempio, nel 2016 metà dei servizi sono stati erogati al di fuori della sua sede; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
16.prende atto delle misure esistenti dell'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza ԴDzԳé la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; apprende inoltre dall'Agenzia che ha in programma l'adozione della decisione-tipo in materia di denunce di irregolarità riguardo alla quale la Commissione ha dato il suo accordo ex ante(16);
17.apprende dalla relazione della Corte la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile rendendolo direttamente responsabile dinanzi al direttore e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate in tal senso; riconosce che, in risposta a questa raccomandazione della Corte, l'Agenzia sta preparando una decisione affinché il consiglio di amministrazione esternalizzi la posizione del contabile alla DG BUDG;
18.invita l'Agenzia ad avvalersi del nuovo regolamento istitutivo quale opportunità per rafforzare ulteriormente l'indipendenza del contabile;
Altre osservazioni
19.osserva che l'Agenzia ha svolto un'analisi del possibile impatto della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione per quanto concerne la propria organizzazione ԴDzԳé le operazioni e i conti; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale analisi;
o oo
20.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(17) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (Agenzia Euratom) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 68,
–vista la decisione del Consiglio 2008/114/CE, Euratom, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(5), in particolare l'articolo 8,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0132/2019),
1.concede il discarico al direttore generale facente funzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore generale facente funzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(6),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(7) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(9), in particolare l'articolo 68,
–vista la decisione del Consiglio 2008/114/CE, Euratom, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(10), in particolare l'articolo 8,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0132/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore generale facente funzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0132/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(l'"Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 123000EUR, il che rappresenta una riduzione dell'1,6% rispetto al2016; che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno pari al 98,88%, il che rappresenta un aumento del 4,54% rispetto al 2016; osserva tuttavia con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 74,64%, il che rappresenta una diminuzione dell'11,48% rispetto al 2016;
Annullamento di riporti
2.accoglie con favore il fatto che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 148,09EUR, il che corrisponde all'1,44% dell'importo totale riportato e a una diminuzione del 2,07% rispetto al 2016;
Performance
3.apprende dall'Agenzia che nel 2017 essa ha trattato 320 transazioni, compresi contratti, modifiche e notifiche, e ha continuato ad assumersi la responsabilità della politica comune di approvvigionamento nucleare dell'Unione in linea con il suo mandato, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materiali nucleari; prende atto dei continui sforzi dell'Agenzia per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
Politica del personale
4.rileva che l'Agenzia disponeva di 17 dipendenti alla fine del 2017, tutti funzionari della Commissione, su 25 autorizzati dalla tabella dell'organico, come nel 2016;
Altre osservazioni
5.rileva che il Regno Unito ha presentato la sua intenzione di ritirarsi dall'Unione, ivi compreso dall'Euratom; osserva che, a partire dalla data di recesso, il Regno Unito sarà l'unico responsabile del rispetto degli obblighi internazionali che gli incombono in virtù della sua appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia atomica e dei vari trattati e convenzioni internazionali di cui è parte; osserva in particolare che il Regno Unito deve istituire un proprio regime di controllo di sicurezza nucleare e negoziare accordi bilaterali di cooperazione nucleare con i vari paesi attualmente coperti da accordi Euratom; invita l'Agenzia a rimanere al corrente e aggiornata in merito alla situazione e a riferire all'autorità di discarico relativamente a qualsiasi sviluppo al riguardo;
o oo
6.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(11) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta della Fondazione(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(5), in particolare l'articolo 16,
–visto il regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio(6),
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0143/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta della Fondazione(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(12), in particolare l'articolo 16,
–visto il regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio(13) ,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0143/2019),
1.approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0143/2019),
A.considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (la "Fondazione") per l'esercizio 2017 ammontava a 20480000 EUR, importo che corrisponde a una diminuzione dell'1,49% rispetto al 2016; che la dotazione di bilancio della Fondazione proviene principalmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100%, come nel 2016; prende atto del fatto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'80,7%, il che rappresenta una diminuzione del 4,1% rispetto al 2016;
Annullamento di riporti
2.accoglie con favore il fatto che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 37528EUR, il che corrisponde all'1,2% dell'importo totale riportato, con una diminuzione del 3,7% rispetto al 2016;
Performance
3.rileva con soddisfazione che la Fondazione si avvale di alcuni indicatori chiave di prestazione (ICP) inclusi nel suo sistema di monitoraggio delle prestazioni che, oltre agli ICP, è costituito da "parametri" (altri indicatori per i processi operativi) e da analisi e valutazioni qualitative, al fine di valutare il valore aggiunto, ivi compresi i risultati e l'impatto, fornito dalle sue attività, e al fine di migliorare la sua gestione di bilancio;
4.riconosce il fatto che la realizzazione del programma di lavoro prevista per il 2017ha raggiunto il 90% dei risultati (35 dei 39 risultati), mentre 4 realizzazioni hanno dovuto essere rinviate a causa di eventi imprevisti e sono state ripianificate per essere realizzate all'inizio del 2018, e che la Fondazione ha contribuito a 194 eventi per lo sviluppo delle politiche a livello di Unione (il 49% dei quali è costituito da eventi prioritari a livello di Unione);
5.apprezza che l'eccellente lavoro di ampliamento e divulgazione delle conoscenze svolto dalla Fondazione abbia contribuito alla concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione; riconosce il ruolo attivo ed essenziale svolto dalla Fondazione nell'elaborazione delle politiche e il suo ruolo attivo in quanto fornitore di informazioni per le iniziative dell'UE in corso, quali l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, l'accesso alla protezione sociale e il miglioramento delle condizioni di lavoro; accoglie con favore l'analisi e il contributo politico apportati dalla Fondazione per quanto riguarda le tendenze della qualità della vita, in un contesto di evoluzione del profilo sociale ed economico, nella relazione di sintesi della quarta indagine europea sulla qualità della vita;
6.riconosce i progressi compiuti dalla Fondazione verso il completamento del suo programma quadriennale, che ha individuato quattro settori d'intervento prioritari specifici per il suo futuro programma di lavoro;
7.osserva con soddisfazione che la Fondazione ha proseguito la cooperazione con le altre agenzie dell'UE e ha attuato le azioni concordate nei piani annuali con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e ha portato avanti i preparativi in collaborazione con il Cedefop per quanto concerne la quarta indagine sulle imprese europee e la condivisione dei costi di indagine; prende atto del fatto che la Fondazione ha avviato un nuovo contratto quadro tra agenzie con otto agenzie partecipanti per i servizi di valutazione e feedback;
8.osserva che la Fondazione è stata oggetto di una valutazione esterna trasversale alle agenzie, unitamente al Cedefop, all'UE-OSHA e all'ETF, relativa al periodo 2012-2016 e incentrata sulla valutazione del lavoro delle agenzie in merito alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza, alla coerenza e al valore aggiunto dell'Unione, ԴDzԳé sul futuro delle quattro agenzie; invita la Fondazione a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale relazione finale, in particolare per quanto concerne la valutazione del valore aggiunto dell'Unione offerto dalla Fondazione e i pareri sul futuro della Fondazione;
9.rileva con soddisfazione che il nuovo regolamento istitutivo proposto dalla Commissione prevede l'obbligo di eseguire una valutazione esterna ogni cinque anni;
Politica del personale
10.osserva che, al 31 dicembre 2017, la tabella dell'organico era eseguita al 95,70%, con 89 funzionari o agenti temporanei nominati su 93 funzionari e agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (95 posti autorizzati nel 2016); che nel 2017 hanno lavorato per la Fondazione anche 10 agenti contrattuali e 1 esperto nazionale distaccato;
11.accoglie con favore i risultati dell'esercizio di valutazione dei posti di lavoro, condotto nel dicembre 2017, che evidenzia di anno in anno un livello di stabilità relativamente elevato;
12.osserva che nel 2017 la Fondazione ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie, e che dispone altresì di un programma concernente la dignità e il rispetto;
13.apprende dalla relazione della Corte che la Fondazione ha rilevato mancati pagamenti e pagamenti in eccesso nei confronti di 30 membri del personale per il periodo 2005-2014 in relazione alla transizione al nuovo statuto del personale dell'UE nel 2005; osserva che la Fondazione ha corretto tutti i mancati pagamenti, ma che non procederà al recupero dei pagamenti in eccesso; rileva che è stata eseguita una valutazione completa della funzione di compilazione delle buste paga e che sono state intraprese alcune azioni, anche se la questione è ancora in corso; invita la Fondazione a proseguire i suoi sforzi per risolvere la questione e a mantenere aggiornata l'autorità di discarico in merito ai progressi in materia;
Appalti
14.osserva che nel 2017 la commissione consultiva della Fondazione per gli acquisti e i contratti (CCAC) ha esaminato 30 fascicoli; che la CCAC ha effettuato inoltre una verifica ex post annuale di tre contratti aggiudicati di valore modesto e selezionati a caso; accoglie con favore il fatto che, secondo il parere della CCAC, la Fondazione aveva rispettato le procedure di appalto nel 2017;
15.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, la Fondazione non stava ancora utilizzando tutti gli strumenti avviati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); prende atto dalla risposta della Fondazione che alcuni degli strumenti sono già in vigore; invita la Fondazione a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
16.prende atto delle misure esistenti della Fondazione e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, e la protezione degli informatori; si compiace del fatto che nel 2017 la Fondazione abbia attuato un codice etico e si sia impegnata a informare l'autorità di discarico in merito a qualsiasi caso, presunto o confermato, di conflitto di interessi;
17.apprende dalla relazione della Corte la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile rendendolo direttamente responsabile dinanzi al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione della Fondazione; accoglie con favore le iniziative già adottate per garantire l'indipendenza del contabile;
Controlli interni
18.prende atto del fatto che la Fondazione ha adeguato il quadro di controllo interno concentrandosi sul monitoraggio delle prestazioni del sistema di controllo interno, al fine di renderlo più adatto al contesto della Fondazione;
19.rileva con soddisfazione che l'attuazione del piano d'azione riguardante i risultati del servizio di audit interno della Commissione (SAI) in relazione alla gestione dei progetti è stata completata e che sono state introdotte tutte le azioni concordate;
20.osserva con soddisfazione che la Fondazione e il SAI hanno deciso di effettuare un audit delle prestazioni in materia di "Ordine di priorità delle attività e attribuzione delle risorse" nel 2018; invita la Fondazione a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
Altre osservazioni
21.prende atto degli sforzi preliminari della Fondazione volti a garantire l'efficienza in termini di costi e la compatibilità ambientale del luogo di lavoro; sottolinea, tuttavia, che la Fondazione non dispone di misure supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO²;
o oo
22.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta di Eurojust(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare a Eurojust sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(5), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI(6) del Consiglio, in particolare l'articolo 63;
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0155/2019),
1.concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta di Eurojust(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare a Eurojust sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(12), in particolare l'articolo 36,
–visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI(13) del Consiglio, in particolare l'articolo 63;
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0155/2019),
1.approva la chiusura dei conti di Eurojust relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0155/2019),
A.considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo di Eurojust per l'esercizio 2017 ammontava a 48689237EUR, il che rappresenta un incremento dell'11,83% rispetto al 2016; che l'aumento del bilancio si riferisce principalmente al trasferimento nella nuova sede di Eurojust; che il bilancio di Eurojust proviene integralmente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali di Eurojust ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,97%, il che rappresenta un leggero aumento dello 0,08% rispetto al 2016, compreso un importo di 11130000EUR riservato per il nuovo edificio; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 83,95%, il che rappresenta un aumento del 3,53% rispetto al 2016;
2.si compiace del fatto che la Corte non abbia formulato osservazioni in merito all'esecuzione del bilancio 2017 di Eurojust; si compiace, in particolare, che la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti sia stata chiusa;
Annullamento di riporti
3.osserva che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 234228EUR, il che rappresenta il 2,96% dell'importo totale riportato, mostrando una riduzione del 2,64% rispetto al 2016;
4.sottolinea, soprattutto, che a partire dal 2017 la Corte non riscontra più riporti eccessivi di stanziamenti d'impegno dall'esercizio precedente (2016) all'esercizio in corso (2017) per il titolo II (spese per attività di supporto);
Performance
5.osserva con soddisfazione che Eurojust si avvale di determinati indicatori chiave di prestazione quantitativi e qualitativi al fine di misurare il conseguimento dei suoi obiettivi per le sue attività annuali, compresi l'impatto, i risultati e gli indicatori tecnici e operativi per migliorare la sua gestione di bilancio; riconosce gli sforzi di Eurojust volti a migliorare il quadro di valutazione della performance onde fornire informazioni più significative che consentano di indicare meglio il conseguimento dei suoi obiettivi strategici e di valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività;
6.osserva che Eurojust ha effettuato una profonda riorganizzazione della propria amministrazione, destinando maggiori risorse al rafforzamento del sostegno alle attività operative, con conseguenti sinergie e incrementi di efficienza; rileva che tali incrementi sono esemplificati dall'elevato tasso di esecuzione del bilancio e dei pagamenti;
7.rileva con soddisfazione che nel 2017 Eurojust ha contribuito a progetti di lotta al terrorismo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e di altri partner in materia di giustizia e affari interni e ha inoltre partecipato a due procedure d'appalto congiunte con Europol; rileva con soddisfazione che Eurojust intende sviluppare una strategia in materia di appalti volta a sfruttare ulteriormente i vantaggi delle procedure di appalto congiunte tra agenzie e istituzioni; incoraggia vivamente Eurojust a sviluppare ulteriormente i progetti di cooperazione con le altre istituzioni, organi, uffici ed agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni;
8.ricorda l'importanza e il valore aggiunto di Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata in tutta Europa e, in particolare, il suo ruolo nel finanziamento delle squadre investigative comuni; accoglie con favore, a tale riguardo, la recente conclusione di un nuovo memorandum d'intesa tra Eurojust ed Europol(16), che definisce i criteri e le condizioni per il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni fornito da entrambe le agenzie;
Politica del personale
9.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,2%, con la nomina di 202 su 208 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 203 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per Eurojust 21 agenti contrattuali e 17 esperti nazionali distaccati;
10.osserva con soddisfazione che Eurojust ha adottato una politica in materia di prevenzione delle molestie, ha organizzato formazioni e ha messo in pratica l'assistenza confidenziale;
11.accoglie con favore il suggerimento della Corte affinché Eurojust pubblichi gli avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale onde incrementare la pubblicità; comprende le preoccupazioni di Eurojust in merito ai costi di traduzione;
12.incoraggia Eurojust a prendere in considerazione l'adozione di una strategia in materia di diritti fondamentali, che comprenda un riferimento ai diritti fondamentali, in un codice di condotta che potrebbe definire i doveri del proprio personale e la relativa formazione; l'introduzione di meccanismi per individuare e segnalare eventuali violazioni dei diritti fondamentali e portare rapidamente tali violazioni all'attenzione dei principali organi di Eurojust; l'eventuale istituzione della carica di garante dei diritti fondamentali, direttamente responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione, che assicuri un certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale, affronti immediatamente le minacce ai diritti fondamentali ed effettui un costante aggiornamento della politica dell'organizzazione in materia di diritti fondamentali; lo sviluppo di un dialogo regolare con le organizzazioni della società civile e le pertinenti organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; l'impegno che il rispetto dei diritti fondamentali diventi parte essenziale delle condizioni di collaborazione di Eurojust con gli attori esterni tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con i quali interagisce a livello operativo;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
13.prende atto delle misure esistenti di Eurojust e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza ԴDzԳé la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; deplora che la politica dell'Agenzia sia quella di pubblicare dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi anziché dichiarazioni di interessi per il direttore amministrativo e i membri del consiglio di amministrazione; chiede la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi;
14.osserva che Eurojust ha adottato nel giugno 2018 le proprie norme interne in materia di denuncia di irregolarità sulla base delle norme modello della Commissione; chiede a Eurojust di fornire informazioni dettagliate sugli eventuali casi di denunce di irregolarità registrati nel 2017 e su come sono stati gestiti; sottolinea l’importanza della sensibilizzazione e della formazione del personale, quali strumenti per promuovere un ambiente positivo e di fiducia nell'ambito del quale la segnalazione delle violazioni sia parte indiscussa della cultura d’impresa.
15.deplora che la raccomandazione formulata dalla Corte dei conti nel 2010 di riconsiderare la definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità del direttore amministrativo e del collegio di Eurojust, risultante dalla decisione istitutiva(17), per evitare una sovrapposizione di competenze fosse ancora aperta alla fine del 2017; riconosce che la soluzione della questione esula dal controllo di Eurojust ma è oggetto di esame da parte dei colegislatori nell'ambito della revisione del mandato di Eurojust; accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e si attende che tali questioni siano risolte con la nuova struttura e il chiarimento dei ruoli e delle responsabilità ivi contenuti, compreso il nuovo comitato esecutivo.
Controlli interni
16.osserva che nel 2017, a seguito della raccomandazione del Servizio di audit interno, Eurojust ha spostato il personale contabile dall'unità Bilancio, finanze e appalti per rafforzarne l'indipendenza; rileva inoltre che il contabile, in quanto capo dell'Ufficio contabilità, è nominato dal collegio di Eurojust;
Altre osservazioni
17.riconosce che Eurojust ha completato con successo il trasloco nella sua nuova sede nel giugno 2017 senza perdere capacità operativa e che tutte le necessarie disposizioni pratiche di ordine finanziario, giuridico e di altro tipo sono state adottate in tempo utile; osserva che, per quanto riguarda gli investimenti nei nuovi locali previsti per il 2017, sono stati impegnati 11130000EUR e che, al 31 dicembre 2017, erano stati erogati 8790000EUR (79%) ; invita Eurojust a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati al riguardo;
o oo
18.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(19) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Memorandum d'intesa sull'istituzione congiunta di norme e condizioni per il sostegno finanziario alle attività della squadra investigativa comune tra Europol e Eurojust, firmato il 1º giugno 2018.
Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GUL295 del 21.11.2018, pag.138).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (prima del 1° maggio 2017: Ufficio europeo di polizia) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare a Europol per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(5), in particolare l'articolo 43,
–visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI(6), in particolare l'articolo 60,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0154/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (prima del 1° maggio 2017: Ufficio europeo di polizia) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(8),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare a Europol per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(11), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(12), in particolare l'articolo 43,
–visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI(13), in particolare l'articolo 60,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0154/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (prima del 1° maggio 2017: Ufficio europeo di polizia) per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0154/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(15), il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") per l'esercizio 2017 ammontava a 119234720EUR, con un aumento del 14,35% rispetto al 2016; che l'incremento è dovuto a compiti aggiuntivi che ne ampliano il mandato; che il bilancio di Europol proviene prevalentemente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) relativi all'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali di Europol, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un elevato tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,72%, con una leggera riduzione dello 0,03% rispetto all'esercizio 2016; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari all'89,01%, indicando una diminuzione dell'1,97% rispetto al 2016;
2.osserva che, alla luce delle previsioni di crescita per Europol, dal 2023 sarà necessario un edificio permanente supplementare; chiede a Europol di monitorare con particolare attenzione i costi aggiuntivi;
Annullamento di riporti
3.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 ammontava a 834972EUR, il che rappresenta il 9,08% dell'importo totale riportato, evidenziando una notevole diminuzione, pari al 6,35%, rispetto al 2016;
Performance
4.osserva con soddisfazione che Europol ha monitorato la propria performance mediante 33 indicatori chiave di performance, altri 36 indicatori di performance e l'attuazione di circa 140 azioni specifiche previste nel suo programma di lavoro, con un quadro di riferimento relativo alla rendicontazione della performance generalmente orientato alla valutazione del valore aggiunto delle attività di Europol e al miglioramento della sua gestione di bilancio;
5.constata che Europol ha conseguito il 78% degli obiettivi stabiliti per gli indicatori di performance (86% nel 2016) e che ha compiuto progressi nell'attuazione dell'80% delle azioni contenute nel programma di lavoro per il 2017 (76% nel 2016);
6.rileva con soddisfazione che a maggio 2017 il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) è divenuto applicabile, rafforzando il mandato di Europol finalizzato a contrastare efficacemente le minacce in continua evoluzione poste dai reati e dal terrorismo transfrontalieri in tutta l'Unione e al suo esterno;
7.chiede a Europol di fornire maggiori informazioni sui compiti e le implicazioni di bilancio dell'unità addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU), che non è elencata esplicitamente nel bilancio ma fa parte del suo Centro europeo antiterrorismo (ECTC); ricorda che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 fa riferimento alle segnalazioni di contenuti Internet ai fornitori di servizi online in relazione al terrorismo, mentre Europol, in stretta cooperazione con l'industria, sostiene di fatto le indagini correlate condotte dalle autorità competenti; chiede, in particolare, informazioni sul seguito dato ai casi identificati e denunciati di contenuti terroristici su Internet, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri;
8.ricorda l'importanza e il valore aggiunto di Europol nella lotta alla criminalità organizzata in tutta Europa e, in particolare, il suo ruolo nel finanziamento delle squadre investigative comuni; accoglie con favore, a tale riguardo, la recente conclusione di un nuovo memorandum d'intesa tra Europol ed Eurojust(17), che definisce i criteri e le condizioni per il sostegno finanziario fornito da entrambe le agenzie alle attività delle squadre investigative comuni;
9.nota con soddisfazione che Europol svolge compiti di sicurezza fianco a fianco con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le autorità nazionali; constata altresì che Europol ha condiviso consulenze legali con altre agenzie dell'Unione aventi sede nei Paesi Bassi e ha partecipato a diverse procedure di appalto interistituzionali e interagenzie; incoraggia Europol a sviluppare ulteriormente la cooperazione con gli altri organi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni;
10.sottolinea che Europol è una delle nove agenzie dell'Unione deputate alla giustizia e agli affari interni; esprime delusione per i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, non essendo state formulate proposte specifiche per accorpare le agenzie che operano in settori analoghi o unificarne le sedi; chiede a Europol di collaborare con le altre otto agenzie dell'Unione deputate alla giustizia e agli affari interni per esaminare possibili accorpamenti;
Politica del personale
11.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,27 %, con la nomina di 535 su 550 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 505 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per Europol 159 agenti contrattuali e 71 esperti nazionali distaccati; esorta Europol ad astenersi dal fare eccessivo assegnamento sugli agenti contrattuali e a non sostituire il personale permanente con agenti contrattuali, i quali comportano spese più elevate;
12.si rammarica dello squilibrio di genere all'interno dell'alta dirigenza di Europol, poiché 133 persone su 151 sono uomini e 18 sono donne, e all'interno del consiglio di amministrazione, in cui 11 membri su 53 sono donne; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere al momento di proporre i rispettivi canditati per il consiglio di amministrazione; chiede anche a Europol di adottare misure atte a garantire un migliore equilibrio di genere all'interno della sua alta dirigenza;
13.rileva che Europol ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; rileva che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;
14.constata con preoccupazione che nel 2017 sono state avviate quattro procedure formali in forma di indagini amministrative in relazione a molestie sessuali e comportamenti inappropriati; osserva che Europol ha portato a termine tempestivamente le indagini amministrative applicando, se del caso, sanzioni disciplinari, che ha avviato azioni pertinenti volte ad affrontare la questione e che nessun caso è stato deferito a un tribunale; osserva che nel 2018 non è stata avviata alcuna indagine amministrativa relativa ad accuse di molestie sessuali all'interno di Europol; invita Europol a fare tutto il possibile per evitare carenze strutturali in relazione ai comportamenti inappropriati, allo scopo di impedire fin dal principio il verificarsi di tali casi;
15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per incrementare la pubblicità; comprende le preoccupazioni di Europol in merito ai costi di traduzione;
16.incoraggia Europol a valutare l'adozione di una strategia in materia di diritti fondamentali che preveda: l'introduzione di un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che definisca le mansioni del suo personale e la relativa formazione; l'introduzione di meccanismi per individuare e segnalare eventuali violazioni dei diritti fondamentali e portare rapidamente il rischio di tali violazioni all'attenzione dei principali organi di Europol; l'istituzione, se del caso, dell'incarico di funzionario per i diritti fondamentali che riferisca direttamente al consiglio di amministrazione per garantire un certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale, con l'obiettivo di affrontare immediatamente le minacce ai diritti fondamentali e assicurare il costante aggiornamento della politica dell'organizzazione in materia di diritti fondamentali; lo sviluppo di un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e con le pertinenti organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; l'impegno affinché il rispetto dei diritti fondamentali diventi parte essenziale delle condizioni di collaborazione di Europol con gli attori esterni tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con i quali interagisce a livello operativo;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
17.riconosce le misure esistenti in seno a Europol e gli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; osserva le misure proattive adottate per i quattro casi di potenziale conflitto di interesse identificati nel 2017; osserva che Europol ha pubblicato dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anziché dichiarazioni di interesse; prende atto, tuttavia, che nell'ottobre 2018 il consiglio di amministrazione ha adottato un nuovo modello di dichiarazione di interesse sulla base di una proposta formulata da Europol; rileva con soddisfazione che tale nuovo modello di dichiarazione viene utilizzato per tutti i membri del consiglio di amministrazione, ԴDzԳé per il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi; osserva, ciononostante, che alla data attuale non tutte le dichiarazioni sono state aggiornate al nuovo modello; invita Europol a procedere rapidamente in tal senso e a pubblicare le nuove dichiarazioni;
Controlli interni
18.nota che nel 2016 il servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha effettuato un audit sugli appalti e che nel 2017 è stata pubblicata la relazione finale di audit sugli appalti del SAI, recante tre raccomandazioni classificate come "importanti"; osserva che nel 2017 Europol ha elaborato un piano di azione e che nell'agosto 2018 ha riferito al SAI in merito all'attuazione di tali raccomandazioni; rileva altresì che il SAI ha condotto una valutazione del rischio per quanto riguarda la struttura dell'intero processo dell'organizzazione senza classificare alcuna area di processo come "migliorare l'attenuazione del rischio";
o oo
19.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(18) sulla performance, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
Memorandum d'intesa sull'istituzione congiunta di norme e condizioni per il sostegno finanziario alle attività della squadra investigativa comune tra Europol e Eurojust, firmato il 1º giugno 2018.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(5), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(11), in particolare l'articolo 21,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),
A.considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese(13), il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'"Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 22852250EUR, con un aumento del 5,78% rispetto al 2016; che il bilancio dell'Agenzia deriva quasi esclusivamente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 100%, identico a quello registrato nel 2016; rileva con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è risultato basso, ammontando al 72,11%, il che rappresenta un lieve calo dell'1,1% rispetto all'esercizio precedente;
Annullamento di riporti
2.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 117566EUR, il che corrisponde al 2,05% dell'importo totale riportato, registrando una riduzione dell'1,22% rispetto al 2016;
Performance
3.rileva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza 31 indicatori chiave di prestazione (ICP) come parte del suo quadro per la misurazione della performance per valutare i risultati e l'impatto delle sue attività, e cinque ulteriori ICP per migliorare la sua gestione del bilancio;
4.si compiace della cooperazione dell'Agenzia con altre agenzie, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di conseguire obiettivi politici comuni;
5.incoraggia l'Agenzia a intensificare la sua cooperazione con le organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite, al fine di trovare e utilizzare sinergie, ogniqualvolta sia possibile;
6.osserva che la seconda valutazione esterna dell'Agenzia si è svolta nel 2017; constata con soddisfazione che i risultati sono complessivamente positivi; prende atto delle raccomandazioni rivolte alla Commissione dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
7.rileva che la Commissione ha chiesto per la prima volta all'Agenzia di valutare l'impatto di uno strumento di diritto dell'Unione sui diritti fondamentali; rileva inoltre che l'Agenzia ha elaborato un modulo di formazione per le autorità nazionali al fine di promuovere il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”);
8.sottolinea il valore degli studi e dei pareri dell'Agenzia ai fini dell'elaborazione della legislazione dell'Unione; evidenzia che l'Agenzia dovrebbe essere in grado di offrire pareri su proposte legislative di propria iniziativa e che il suo mandato dovrebbe estendersi a tutti i settori di tutela dei diritti sanciti dalla Carta, comprese le questioni di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; si rammarica che l'attuale mandato dell'Agenzia limiti le sue possibilità di intraprendere azioni e studi in determinate aree tematiche; raccomanda l'inclusione di tali aree tematiche nel nuovo quadro finanziario pluriennale;
9.plaude al fatto che l'Agenzia abbia proseguito le sue ricerche sulla situazione delle minoranze nell'Unione nel contesto della seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea; accoglie con particolare favore, a tal proposito, la pubblicazione dell'ultima relazione tematica sulla discriminazione di cui sono oggetto le persone di discendenza africana nell'Unione; accoglie positivamente, inoltre, la pubblicazione dello studio sulla transizione dei giovani rom dall'istruzione al lavoro;
10.accoglie positivamente le continue attività di ricerca dell'Agenzia sulla situazione dei rom nell'Unione, che contribuiscono a monitorare l'efficacia e le carenze delle strategie di inclusione e delle relative politiche attuate dall'Unione e dagli Stati membri; plaude in particolare alle raccomandazioni strategiche basate sulla ricerca dell'Agenzia riguardanti l'efficace lotta all'antiziganismo e la lotta per l'inclusione sociale dei rom;
11.si compiace dell'impegno dell'Agenzia in materia di diritti dei minori, che è stato portato avanti attraverso gli studi realizzati sugli obblighi di età minima per la partecipazione a procedimenti penali e civili nell'Unione, sulla verifica dell'età e il rilevamento delle impronte digitali dei minori nel contesto delle procedure d'asilo ԴDzԳé sulla povertà infantile nell'Unione.
Politica del personale
12.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,22%, con la nomina di 70 su 72 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 74 posti autorizzati nel 2016); osserva che, inoltre, nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 30 agenti contrattuali e 8 esperti nazionali distaccati;
13.constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; rileva che offre consulenza riservata e sessioni di formazione; rileva che due denunce di comportamento inappropriato sono state oggetto di indagine nel 2017 e archiviate nel 2018;
Appalti
14.si rammarica che ciò abbia comportato ulteriori costi amministrativi per l'Agenzia e osserva che, sebbene abbia avuto ripercussioni sulla tempistica delle operazioni, non ha determinato ritardi nel periodo di attuazione dei progetti; rileva che l'Agenzia ha adottato misure per attenuare il rischio di procedure di gara infruttuose in futuro; prende atto della richiesta di finanziamenti aggiuntivi dell'Agenzia, ma sottolinea che i vincoli di bilancio non dovrebbero condurre a procedure d'appalto infruttuose; chiede pertanto all'Agenzia di condurre ricerche di mercato adeguate prima di avviare procedure di gara per la realizzazione di studi e di continuare a migliorare l'efficienza delle sue procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;
15.apprende dalla relazione della Corte che alla fine del 2017 l'Agenzia non aveva ancora applicato tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione volti a introdurre una soluzione unica per lo scambio e l'archiviazione elettronica delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che l'Agenzia afferma di avere già posto in essere alcuni degli strumenti e che è in procinto di introdurre gli strumenti rimanenti entro l'inizio del 2019; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione dei nuovi strumenti necessari;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
16.prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; apprende dall'Agenzia che nel 2017 essa ha valutato e attenuato una serie di conflitti di interesse potenziali e percepiti, evitando che sfociassero in conflitti di fatto;
17.apprende dalla relazione della Corte che vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia; si compiace del fatto che tale riorganizzazione dovrebbe essere messa in atto entro la fine del 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione della riorganizzazione;
18.rileva che negli ultimi anni sono stati avviati due procedimenti giudiziari contro l'Agenzia in relazione ad asserite accuse di decisioni di assunzione irregolari; rileva che il Tribunale dell'Unione europea ha respinto entrambi i procedimenti e ha condannato i ricorrenti a sostenere le spese; prende atto del presunto potenziale conflitto di interessi esposto dalla stampa relativo al ricorso ai servizi di consulenza di un ex giudice ad interim del Tribunale della funzione pubblica; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare eventuali rischi di conflitto di interessi;
Controlli interni
19.rileva che nel 2017 il servizio di audit interno della Commissione ha effettuato un audit sulla governance e l'etica in seno all'Agenzia e che è stata effettuata, per conto della Commissione, una valutazione esterna delle prestazioni dell'Agenzia nel periodo 2013-2017; rileva che l'Agenzia ha predisposto piani d'azione per sfruttare ogni potenziale margine di miglioramento.
20.accoglie con favore la chiusura della raccomandazione della Corte del 2016 relativa al miglioramento della procedura delle (sotto)deleghe formali degli ordinatori;
Altre osservazioni
21.prende atto degli sforzi dell'Agenzia per garantire un luogo di lavoro efficiente in termini di costi e rispettoso dell'ambiente; sottolinea tuttavia che l'Agenzia non dispone di misure specifiche supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO2;
o oo
22.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'Agenzia) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(2) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio(5), in particolare l'articolo 76,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0153/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'Agenzia) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(8) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(9) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio(11), in particolare l'articolo 76,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0153/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0153/2019),
A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(13), dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 280560000EUR, il che rappresenta un incremento del 20,54% rispetto al 2016; che l'incremento è connesso al notevole ampliamento del mandato dell'Agenzia nel 2017 in risposta alla crisi migratoria cui è esposta l'Unione; che il bilancio dell'Agenzia deriva prevalentemente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'Agenzia;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno comportato un tasso di esecuzione del bilancio del 97,63%, il che rappresenta un leggero calo dello 0,27% rispetto al 2016; rileva con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 66,42%, il che corrisponde a un leggero incremento dello 0,35% rispetto al 2016;
2.apprende dalla relazione della Corte che il bilancio iniziale dell’Agenzia includeva 8800000EUR a titolo di riserva finanziaria operativa obbligatoria al fine di finanziare la realizzazione di interventi rapidi alle frontiere e operazioni di rimpatrio; osserva che l'Agenzia ha trasferito complessivamente 3800000EUR dalla riserva al suo bilancio operativo per finanziare altre attività; rileva con preoccupazione che gli storni non sono conformi al regolamento finanziario dell'Agenzia; prende atto della risposta dell'Agenzia la quale ritiene che il legislatore dovrebbe fornire chiarimenti sull'esecuzione degli storni dalla riserva; invita l'Agenzia ad evitare in futuro tali azioni non conformi e a riferire all'autorità di discarico in merito a quali chiarimenti essa ritenga necessari;
Annullamento di riporti
3.deplora l'elevato livello di annullamento dei riporti dal 2016 al 2017, pari a 11125174EUR, il che rappresenta il 14,96% dell'importo totale riportato, un tasso simile a quello del 2016; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure da adottare per garantire la completa utilizzazione degli stanziamenti riportati, al fine di evitare che ingenti risorse siano disimpegnate come negli esercizi precedenti;
Performance
4.osserva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza vari indicatori chiave di prestazione per misurare il valore aggiunto apportato dalle sue attività; rileva che l'Agenzia intende rivedere i propri indicatori nel 2019; invita l'Agenzia a sviluppare ulteriormente gli indicatori chiave di prestazione per migliorare la sua gestione di bilancio, tenendo conto in particolare dell'ampliamento del suo mandato e del bilancio in costante aumento, e a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi al riguardo; esprime preoccupazione per la parte del bilancio che l'Agenzia non ha potuto assorbire;
5.ricorda che, in risposta alla situazione in materia di migrazione e asilo affrontata dall'Unione nel 2015, il mandato dell'Agenzia è stato considerevolmente esteso nel 2016 affinché l'Agenzia possa rispondere meglio alle esigenze e alle sfide che si presentano alle frontiere esterne dell'Unione; sottolinea che, nel 2017, i sistemi e le procedure erano ancora in corso di adeguamento per far fronte al nuovo mandato dell'Agenzia che era stato aggiornato nel 2016 con il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio(14);
6.deplora che, secondo la relazione della Corte, la maggior parte dei programmi operativi dell'Agenzia manchi di obiettivi quantitativi e valori obiettivo specifici per le operazioni congiunte; rileva con preoccupazione che questo fattore, unitamente a una documentazione insufficiente dei paesi cooperanti, potrebbe ostacolare una valutazione ex post sull'efficacia delle operazioni congiunte a lungo termine; invita l'Agenzia a definire obiettivi strategici pertinenti per le sue attività e a definire un efficace sistema di monitoraggio e comunicazione incentrato sui risultati, con indicatori chiave di prestazioni (ICP) pertinenti e misurabili;
7.prende atto dell'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, della riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia nel giugno 2017, che incide sull'assegnazione delle risorse; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di questa nuova struttura organizzativa;
8.osserva con soddisfazione che tutti gli Stati membri e i paesi associati Schengen hanno partecipato ad almeno un'operazione congiunta e che 26 Stati membri hanno partecipato come organizzatori o partecipanti alle operazioni di rimpatrio coordinate e cofinanziate dall'Agenzia, vale a dire due Stati membri in più rispetto al 2016;
9.si compiace del fatto che l'Agenzia promuova la cooperazione tra agenzie, in particolare nell'ambito della funzione di guardia costiera, ma anche nel settore della cooperazione doganale e dell'attività di contrasto, al fine di sfruttare appieno i vantaggi delle operazioni multifunzionali come importante elemento della gestione integrata delle frontiere;
10.rileva con soddisfazione che l'Agenzia coopera con altre agenzie, tra l'altro sostenendole nelle assunzioni, nei progetti immobiliari e nelle consulenze in materia di sicurezza, e condivide uffici con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nel quadro della task force regionale europea in Italia e in Grecia;
11.sollecita l'Agenzia a mettere a punto un piano di continuità operativa globale;
Politica del personale
12.deplora che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo solo al 74,43%, con la nomina di 262 agenti temporanei su 352 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 275 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 lavoravano per l'Agenzia 139 agenti contrattuali e 113 esperti nazionali distaccati;
13.osserva di nuovo con preoccupazione lo squilibrio di genere tra i membri dell'alta dirigenza dell'Agenzia; ricorda che spetta agli Stati membri nominare i membri del consiglio di amministrazione; invita gli Stati membri a garantire l'equilibrio tra i sessi in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia; invita l'Agenzia a ricordare in modo proattivo agli Stati membri l'importanza dell'equilibrio di genere; sottolinea che sarebbero auspicabili misure volte a conseguire un migliore equilibrio geografico nella composizione del personale dell'Agenzia;
14.osserva che il 2017 è stato il secondo anno del piano di crescita quinquennale a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2016/1624, che ha notevolmente incrementato le risorse di bilancio e di personale dell'Agenzia; apprende dalla relazione della Corte che, a seguito dell'ampliamento del mandato dell'Agenzia, il personale dovrebbe più che raddoppiare, passando dalle 365 unità del 2016 a 1 000 unità nel 2020; osserva inoltre che il previsto incremento del personale richiederà spazi supplementari ad uso ufficio; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per affrontare le sfide in materia di incremento del personale e a tenerlo strettamente informato in merito alle ulteriori azioni, comprese le stime finanziarie, relative alla costruzione della nuova sede;
15.rileva con preoccupazione che l'Agenzia incontra difficoltà nell'assumere personale con i profili richiesti, spesso a causa del basso coefficiente correttore applicato alle retribuzioni (66,7%); invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati delle discussioni con la Commissione in merito alle possibili misure di attenuazione e ai piani dell'Agenzia per altre eventuali misure volte ad attrarre nuovo personale, tenendo conto in particolare dell'ampliamento del mandato dell'Agenzia e dell'aumento del numero di assunzioni; invita l'Agenzia a nominare senza ulteriori indugi un nuovo garante dei diritti fondamentali, onde assicurare che le minacce alle questioni legate ai diritti fondamentali siano affrontate immediatamente e che la politica in materia di diritti fondamentali all'interno dell'organizzazione sia costantemente aggiornata;
16.deplora, tuttavia, profondamente che, malgrado i ripetuti inviti del Parlamento e un significativo aumento complessivo del personale dell'Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali non disponga ancora di risorse umane adeguate, il che è chiaramente di ostacolo al corretto svolgimento delle mansioni affidategli dal regolamento (UE) 2016/1624; esorta l'Agenzia a dotare il suo responsabile dei diritti fondamentali di risorse finanziarie e umane adeguate, in particolare per quanto riguarda la messa a punto di un meccanismo di denuncia e per sviluppare ulteriormente e attuare la strategia dell'Agenzia per monitorare e garantire la tutela dei diritti fondamentali;
17.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per incrementare la pubblicità; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione;
18.rileva che l'Agenzia utilizza il "Codice di condotta per tutte le persone che partecipano alle attività operative di Frontex" e la comunicazione riservata come misure per affrontare le questioni relative alle molestie;
19.rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che nel 2017 l'Agenzia ha continuato ad effettuare assunzioni irregolari nel quadro delle procedure di selezione esterna, nominando candidati di grado AST superiore al grado massimo previsto dallo statuto del personale; sottolinea che, a tale riguardo, due assunzioni sono state considerate irregolari nel 2017 (14 nel 2016); prende atto della giustificazione dell'Agenzia per le assunzioni e riconosce che dal marzo 2017 l'Agenzia non ha nominato candidati esterni a gradi superiori ad AST4;
Appalti
20.riconosce che nel 2017 l'Agenzia si è dedicata alla revisione completa del proprio regime finanziario con l'obiettivo di semplificare le cose, passare dalle sovvenzioni ai contratti di servizi e introdurre tassi forfettari; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione del nuovo regime;
21.apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2017, l'Agenzia non aveva ancora introdotto tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione per introdurre una soluzione unica per lo scambio e l'archiviazione elettronica delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); rileva che l'Agenzia aveva introdotto la fatturazione e la pubblicazione dei documenti elettroniche per talune procedure, ma non la presentazione elettronica delle offerte; invita l'Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e riferire all'autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
22.prende atto delle misure esistenti dell'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza e la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ԴDzԳé la protezione degli informatori; apprende dall'Agenzia che essa ha elaborato un progetto di regolamentazione interna in materia di denunce di irregolarità ma, dopo aver ricevuto consulenza in tal senso dalla Commissione, attuerà la decisione tipo della Commissione una volta notificata alle agenzie; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione della presente decisione e ad adottare la sua politica in materia di informatori senza ulteriore indugio;
23.ricorda che le disposizioni in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della responsabilità nei confronti del pubblico dell'Agenzia sono stati considerevolmente modificati dal regolamento (UE) 2016/1624 che impone all'Agenzia un maggior livello di trasparenza nelle proprie attività; si rammarica che l'Agenzia non rispetti ancora pienamente le nuove norme e invita l'Agenzia ad attuarle senza indugio;
Controllo interno
24.rileva dalla relazione della Corte che la spesa per le sovvenzioni dell'Agenzia è notevolmente aumentata, passando da 123000000000 EUR nel 2016 a 167000000000 EUR nel 2017; rileva con preoccupazione che nel 2017 l'Agenzia non ha effettuato alcuna verifica a posteriori sui rimborsi delle spese per sovvenzioni; rileva che l'Agenzia ritiene di aver migliorato le verifiche exante effettuate prima di procedere ai rimborsi e che, una volta che la copertura exante avrà raggiunto un determinato livello, potrà fornire la necessaria garanzia; sottolinea, tuttavia, che come riferito costantemente dalla Corte dal 2014, la prova delle spese dichiarate dai paesi cooperanti è spesso insufficiente, come confermato anche nel 2017; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per mitigare tali rischi;
25.rileva che l'Agenzia ha rivisto il suo quadro di controllo interno (QCI) e ha modificato il precedente approccio basato sul rispetto delle norme a favore di un sistema basato sul rischio; riconosce che il QCI rivisto è stato adottato nel novembre 2017 e, di conseguenza, è stato istituito un registro consolidato di miglioramento di Frontex;
26.apprende dalla relazione della Corte che l'Agenzia ha finanziato il sostegno alla Guardia costiera islandese per l'impiego di un aereo in Grecia e che, prima di rimborsare le spese dichiarate dall'Islanda, l'Agenzia ha chiesto fatture come prova per una categoria di spesa dichiarata; deplora che, sebbene le fatture non siano mai state fornite, l'Agenzia abbia rimborsato circa 440000EUR, il che dimostra che la verifica ex ante è stata inefficace; prende atto del fatto che l'Agenzia ritiene che la stima dei costi orari di manutenzione fornisca motivi sufficienti per approvare la spesa;
27.rileva con preoccupazione che l'Agenzia non dispone ancora di un piano di continuità operativa completo approvato dal consiglio d’amministrazione; invita l'Agenzia ad adottare tutte le misure necessarie per adottare tale piano e a riferire all'autorità di discarico in merito alla sua adozione;
28.chiede al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia di adottare accordi di livello di servizio chiari per la continuità delle sue attività in caso di problemi sul sito, ԴDzԳé obiettivi di ripristino informatico corrispondenti e un livello massimo accettabile di perdita di dati consentiti per i suoi sistemi e applicazioni più critici; chiede all'Agenzia di sviluppare i piani di sostegno, di esercitarli in modo adeguato e di far approvare responsabilmente i risultati dei test dal proprio consiglio d'amministrazione;
Altre osservazioni
29.osserva che l'accordo sulla sede tra l'Agenzia e il governo polacco è entrato in vigore il 1º novembre 2017; rileva che esso incide su vari processi dell'Agenzia, con serie conseguenze sulle condizioni di lavoro e le strutture di gestione; chiede all'Agenzia di riferire all'autorità di discarico in merito ai progetti che ne risultano, in particolare la costruzione del nuovo edificio della sede e l'istituzione di una scuola europea a Varsavia;
o oo
30.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(2) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0142/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(8) ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), in particolare l'articolo 14,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 108,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0142/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0142/2019),
A.considerando che, in base al suo stato delle entrate e delle spese(13), il contributo dell'Unione al bilancio definitivo dell'Agenzia del GNSS europeo ("l'Agenzia") per l'esercizio 2017 ammontava a 28467648EUR, il che rappresenta un decremento del 2,13% rispetto al 2016; che il bilancio dell'Agenzia deriva prevalentemente dal bilancio dell'Unione;
B.considerando che la Corte dei conti (la “Corte”), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio finanziario 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ԴDzԳé alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2017 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100%, il che rappresenta lo stesso tasso dell'esercizio 2016; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento era del 86,20%, con un aumento del 3,78% rispetto al 2016;
2.osserva che, oltre al suo bilancio di base, l'Agenzia ha continuato a gestire un notevole volume di bilancio delegato nel 2017 in esito alla firma del Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e delle modifiche dell’accordo di delega Galileo; osserva che nel 2017 è stato impegnato un totale di 416000000EUR di bilancio delegato e sono stati effettuati pagamenti per 638000000EUR;
Annullamento di riporti
3.rileva con preoccupazione che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 270961EUR, il che rappresenta il 5,30% dell'importo totale riportato ed evidenzia, tuttavia, una leggera riduzione del 1,15% rispetto al 2016;
Prestazione
4.accoglie con soddisfazione il fatto che l'Agenzia si avvalga di determinati indicatori chiave di prestazione per misurare il valore aggiunto delle proprie attività e migliorare la sua gestione di bilancio;
5.rileva che il trasferimento della fornitura di servizi all'operatore del Servizio Galileo è stato completato e che, nel 2017, si è svolta la prima assemblea di utenti Galileo a Madrid;
6.si compiace del fatto che l'Agenzia abbia esternalizzato i suoi servizi contabili alla Commissione e condivida la fornitura dei servizi relativi alla gestione della continuità operativa e della capacità di audit interno con altre agenzie;
7.rileva che, nel 2017, secondo la relazione della Corte, è stata effettuata, per conto della Commissione, una valutazione intermedia dei programmi Galileo e EGNOS e della performance dell’Agenzia per il periodo 2014-2016; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico sui risultati di tale valutazione;
Politica del personale
8.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completa al 91,38%, con la nomina di 106 su 116 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 113 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l’Agenzia 55 agenti contrattuali e 5 esperti nazionali distaccati; rileva che, al fine di sostenere l’estensione del mandato dell'Agenzia, i nuovi agenti temporanei sono stati assunti come primo passo verso l'aumento del personale al fine di fornire all'Agenzia le risorse supplementari necessarie per affrontare le sfide future;
9.rileva che l'Agenzia ha già adottato una politica intesa a proteggere la dignità della persona e a prevenire le molestie; riconosce che offre consulenza riservata e sessioni di formazione;
10.si rammarica dello squilibrio di genere tra gli alti dirigenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in cui 10 membri su 12 sono uomini e 2 sono donne; chiede all'Agenzia di adottare misure al fine di garantire un migliore equilibrio di genere all'interno della sua alta dirigenza;
11.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare avvisi di posti vacanti anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale per aumentare la pubblicità; comprende le preoccupazioni dell'Agenzia in merito ai costi di traduzione; rileva inoltre che l'Agenzia ha introdotto nuovi strumenti per la pubblicazione di posti di lavoro, pubblicizzando ampiamente sui social media e migliorando la pagina Web sulle opportunità di lavoro;
Appalti
12.osserva che, in base alla relazione della Corte, l'Agenzia ha stipulato, il 15 dicembre 2016, un contratto-quadro relativo all'esercizio del sistema satellitare Galileo per il periodo 2017-2027, per un importo pari a 1500000000EUR; rileva inoltre che il contratto è stato aggiudicato attraverso una procedura di appalto pubblico; sottolinea che uno degli offerenti ha avviato procedimenti legali, contestando l'esito della procedura di appalto; rileva che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncerà sulla legittimità e regolarità della procedura di appalto per il contratto-quadro, ԴDzԳé su tutti i relativi contratti specifici e futuri pagamenti; sottolinea che l’Agenzia ha indicato e illustrato la questione nei rendiconti finanziari del 2017, comunicando anche che, in tale esercizio, nell’ambito del contratto quadro, erano stati pagati 49000000EUR (7% del bilancio 2017 comprensivo degli importi ottenuti mediante accordi di delega); invita l'Agenzia a prepararsi a mitigare eventuali rischi finanziari o operativi che potrebbero verificarsi e a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi del processo;
13.rileva che, in base alla relazione della Corte, alla fine del 2017 l'Agenzia non stava ancora utilizzando nessuno degli strumenti lanciati dalla Commissione intesi ad introdurre una soluzione unica per lo scambio elettronico delle informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); rileva che l'Agenzia sta adottando le misure necessarie per utilizzare il modulo "e-submission"; invita l’Agenzia a introdurre tutti gli strumenti necessari per gestire le procedure di appalto e riferire all’autorità di discarico in merito alla loro attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
14.rileva che un ex funzionario della Commissione ricopre un ruolo consultivo nell'ambito dell'iniziativa per anziani attivi, senza percepire diritti retributivi dall'Agenzia;
15.rileva che, secondo l'Agenzia, sia le dichiarazioni di interesse che i CV sintetici dei suoi dirigenti sono stati pubblicati sul suo sito web; si rammarica, tuttavia, del fatto che i CV dei membri del consiglio di amministrazione non siano pubblicati; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle azioni intraprese a tale riguardo;
16.rileva che l'Agenzia ha adottato una politica interna di segnalazione di irregolarità nel giugno 2018, dopo aver ricevuto l'approvazione della Commissione;
Altre osservazioni
17.rileva che, a seguito della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione, è stata adottata un'importante decisione riguardo a Galileo di trasferire il centro di monitoraggio della sicurezza secondario Galileo (GSMC) da Swanwick a Madrid e che, allo stesso tempo, l'Agenzia ha lavorato a stretto contatto con le autorità francesi sull'aggiornamento e la futura estensione del GSMC principale a Saint-Germain-en-Laye;
18.accoglie con favore l'impegno e la cooperazione dell'Agenzia con la Commissione al fine di ridurre al minimo qualsiasi impatto operativo o finanziario negativo che potrebbe derivare dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione; osserva che, nel 2017, l'Agenzia ha istituito un inventario dei contratti e delle sovvenzioni interessati dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione con un'analisi delle potenziali conseguenze e sta attualmente negoziando misure di attenuazione con i contraenti interessati; invita l'Agenzia a tenere informata l'autorità di discarico in merito all'esito dei negoziati e all'analisi condotta;
o oo
19.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n.560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n.560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2019),
A.considerando che l'impresa comune Bioindustrie (l'"impresa comune") è stata istituita quale partenariato pubblico-privato con regolamento (UE) n.560/2014 del Consiglio per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di riunire tutti i pertinenti soggetti interessati e contribuire a fare dell'Unione un attore di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati;
B.considerando che, a norma degli articoli 38 e 43 del regolamento finanziario dell'impresa comune, adottato con decisione del suo consiglio di direzione il 14 ottobre 2014, l'impresa comune è tenuta a elaborare e adottare i propri conti annuali redatti dal contabile interno, nominato dal consiglio di direzione;
C.considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e i partner industriali, rappresentati dal consorzio Bioindustrie (il "consorzio BIC");
Aspetti generali
1.nota che il contributo finanziario dell'Unione alle attività dell'impresa comune ammonta ad un massimo di 975000000 EUR, versati a valere sugli stanziamenti assegnati a Orizzonte2020; rileva che i membri industriali dell'impresa comune sono tenuti a fornire, nel periodo di durata dell'impresa comune, un contributo complessivo di almeno 2730000 000EUR, di cui contributi innatura e indenaro per almeno 975000000EUR per le attività operative dell'impresa comune e contributi in natura pari ad almeno 1755000 000EUR per l'attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa comune;
2.osserva che, a fine 2017, delle 82 proposte selezionate dall'invito a presentare proposte del medesimo anno, 17 avevano raggiunto la fase di preparazione della convenzione di sovvenzione; rileva inoltre che all'inizio del 2017 il programma dell'impresa comune includeva un portafoglio di 82 progetti in corso, con un totale di 932 partecipanti provenienti da 30 paesi e sovvenzioni per un valore totale di 414000000 EUR;
3.constata che non è stato possibile affrontare gli obiettivi dell'impresa comune con gli strumenti tradizionali dell'Unione; osserva che l'impresa comune ha determinato un effetto strutturante, unendo i settori e gli attori nell'introduzione di nuove catene di valore, e ha mobilitato investimenti sempre maggiori a favore dello sviluppo di innovazioni per le bioindustrie;
Gestione finanziaria e di bilancio
4.osserva che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 (la "relazione della Corte") ha rilevato che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al suo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
5.rileva che i conti annuali dell'impresa comune indicano una dotazione di bilancio definitiva per il 2017 che comprende stanziamenti di impegno per 92900000EUR e stanziamenti di pagamento per 91600000EUR, e che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti di impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 97% e del 95%;
6.rileva che gli stanziamenti di pagamento sono stati usati principalmente per il prefinanziamento delle convenzioni di sovvenzione relative agli inviti a presentare proposte del 2016;
7.osserva che di 1186750000 EUR di fondi assegnati all'impresa comune a titolo di Orizzonte 2020, inclusi 975000000 EUR di spese operative e amministrative e i contributi in denaro dei membri industriali alle spese amministrative (29250000 EUR) e operative (182500000 EUR), a fine 2017 l'impresa comune aveva assunto impegni per 509800000 EUR (42,96%) ed eseguito pagamenti per 172200000 EUR (ovvero il 14,51% dei fondi assegnati) per l'esecuzione della sua prima serie di progetti;
8.esprime preoccupazione per il fatto che, dei 975000000EUR di contributi che i membri industriali sono tenuti a versare a copertura delle attività operative e delle spese amministrative dell'impresa comune, i membri industriali avessero comunicato contributi in natura pari soltanto a 26000000EUR per le attività operative e che il consiglio di direzione avesse convalidato 5800000EUR di contributi in denaro versati dai membri a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune; invita l'impresa comune a informare l'autorità di discarico in merito all'evoluzione dei contributi in natura e dei pagamenti effettuati;
9.deplora che, dell'importo minimo di contributi in denaro, pari a 182 500 000 EUR, che i membri industriali sono tenuti a versare a copertura delle spese operative dell'impresa comune, solo 800 000 EUR siano stati versati entro la fine del 2017, con una conseguente sospensione, da parte della Commissione, dell'erogazione di 50000000EUR dei suoi contributi in denaro; osserva che sussiste un elevato rischio che l'importo minimo non sia raggiunto entro il termine del programma dell'impresa comune; osserva che la Commissione ha ridotto di 140000000 EUR il contributo dell'Unione a favore dell'impresa comune, provvedimento che dovrebbe tuttavia consentire di avviare un invito coerente a presentare proposte per il 2020, al fine di conseguire gli obiettivi strategici dell'impresa comune nel 2024; plaude al fatto che a gennaio 2018 siano state approvate talune modifiche al regolamento (UE) n.560/2014, le quali consentono al settore privato di contribuire finanziariamente a livello di progetti oltre che a livello di programma; sottolinea che è stata osservata una tendenza positiva nell'ambito dei contributi in natura alle attività operative, per i quali è previsto un aumento del 61 % (72500000 EUR invece dei 45000000 EUR stimati) nell'invito a presentare proposte del 2018;
Performance
10.si compiace che l'assenza di indicatori chiave di performance stabiliti non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; osserva con soddisfazione che gli specifici indicatori chiave di performance disponibili dell'impresa comune sono risultati adeguati; plaude al fatto che nel 2017 siano stati superati i valori obiettivo per il 2020 di 7 degli 8 indicatori chiave di performance;
11.osserva che il rapporto dei costi di gestione (bilancio amministrativo e operativo) rimane al di sotto del 5%, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa comune piuttosto snella ed efficiente;
12.nota con preoccupazione che il valore dell'effetto leva alla fine del 2017 si attestava a 2,077, ovvero al di sotto delle aspettative; invita l'impresa comune ad adottare misure per raggiungere l'effetto leva obiettivo, pari a 2,80, sull'intero periodo 2014-2020;
13.osserva con soddisfazione che gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune sono aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati; accoglie con favore i significativi sforzi profusi dall'impresa comune nel comunicare i propri obiettivi e risultati, così come gli inviti a presentare proposte rivolti alle parti interessate nell'Unione, mediante i suoi eventi, i suoi incontri e il suo sito web;
14.prende atto del fatto che gli esperti hanno confermato che l'impresa comune ha raggiunto un livello soddisfacente di partecipazione da parte dei migliori operatori dell'Unione nei settori delle catene di valore considerate;
15.si compiace del fatto che tutti gli inviti a presentare proposte siano stati pubblicati e chiusi secondo i rispettivi piani di lavoro e che i risultati relativi ai "tempi di concessione delle sovvenzioni" e ai "tempi di pagamento" siano rimasti ben al di sotto degli obiettivi definiti;
Procedure di appalto e di assunzione
16.osserva che a fine 2017 il personale dell'impresa comune era quasi al completo, con 20 posti coperti su un totale di 22 posti assegnati all'impresa comune nella tabella dell'organico; prende atto del fatto che nel corso del 2017 l'impresa comune ha assunto due agenti temporanei e due agenti contrattuali; rileva altresì che, al fine di far fronte al carico di lavoro aggiuntivo, la Commissione ha autorizzato l'impresa comune a suddividere una posizione all'interno della tabella dell'organico in un agente temporaneo di grado inferiore e un ulteriore agente contrattuale; constata che tale misura è ancora in attesa di approvazione da parte del consiglio di direzione;
Audit interno
17.osserva che a novembre 2017 il servizio di audit interno ha portato a termine l'attività di audit sul campo per la procedura di audit dal titolo "Riesame limitato dell'attuazione delle norme di controllo interno dell'IC Bioindustrie"; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
18.rileva che l'ufficio di programma ha condotto un'autovalutazione delle sue norme di controllo interno al fine di analizzarne l'attuale livello di attuazione e di esaminare le condizioni necessarie a portare il quadro di controllo interno dell'organizzazione a un grado di maturità più elevato; osserva che la conclusione è che l'impresa comune gode di un livello di maturità soddisfacente per l'attuazione delle norme di controllo interno e che il piano di azione relativo a tali norme è stato aggiornato;
19.constata con preoccupazione dalla relazione della Corte che alcune norme di controllo interno non sono ancora state attuate, quali le norme 8 (processi e procedure), 10 (continuità operativa) e 11 (gestione dei documenti);
20.prende atto del fatto che nel 2017 l'impresa comune, insieme al Servizio comune di audit della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione della Commissione, ha avviato il primo audit ex-post relativo a un campione casuale di dichiarazioni di spesa intermedie di Orizzonte2020; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
21.rileva con soddisfazione che il tasso di errore residuo per i progetti di Orizzonte 2020, pari a 1,44%, è inferiore alla soglia di rilevanza;
22.osserva che è stata effettuata la valutazione intermedia della Commissione sulle attività dell'impresa comune per il periodo 2014-2016 e che è stato elaborato un piano di azione per affrontare le raccomandazioni formulate, per esempio promuovere nuove catene di valore con il coinvolgimento di nuovi attori, favorire ulteriori strategie nazionali e regionali in materia di bioeconomia negli Stati membri, migliorare il coordinamento con la Commissione onde evitare il doppio finanziamento, aumentare quanto più possibile i potenziali contributi finanziari e in natura del settore, ecc.; constata che sono già state intraprese numerose azioni;
Quadro giuridico
23.prende atto con soddisfazione che nel 2017 l'unità delle risorse umane ha continuato a rafforzare il quadro giuridico, prestando particolare attenzione all'applicazione delle norme di attuazione della Commissione all'impresa comune; accoglie con favore il fatto che, a questo proposito, nel 2017 il consiglio di direzione abbia adottato sette nuove norme di attuazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
24.si compiace che l'impresa comune, insieme ad altre sei imprese comuni, abbia pubblicato un invito congiunto a manifestare interesse allo scopo di selezionare un massimo di sette consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza, i quali istituiranno una rete di consulenti confidenziali.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky2 per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky2 relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky2 relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2018 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky2 per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky2 relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky2 relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky2 relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky2 per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky2 per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2019),
A.considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;
B.considerando che l'impresa comune Clean Sky 2 (l'"impresa comune"), istituita dal regolamento (UE) n.558/2014(13), ha sostituito a decorrere dal 27 giugno 2014 l'impresa comune Clean Sky nell'ambito di Orizzonte 2020;
C.considerando che gli obiettivi principali dell'impresa comune consistono nel migliorare significativamente l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche e nel promuovere la competitività del settore dell'aviazione europea; che la durata dell'impresa comune è stata estesa fino al 31 dicembre 2024;
D.considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, i responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI), le piattaforme innovative di sviluppo degli aeromobili (PIDA) e le attività trasversali (AT), ԴDzԳé i membri associati dei DTI;
E.considerando che il contributo massimo dell'Unione alla seconda fase di attività dell'impresa comune è pari a 1755000000EUR a valere sul bilancio di Orizzonte 2020;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che la Corte dei conti (la "Corte") ha affermato che i conti annuali 2017 dell'impresa comune relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019), le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2.rileva che la Corte, nella sua relazione sull'impresa comune Clean Sky 2 (di seguito la "relazione della Corte"), ha indicato che le operazioni alla base dei conti annuali sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
3.osserva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2017 includeva stanziamenti di impegno per 313429392EUR e stanziamenti di pagamento per 243503223EUR;
4.osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno è stato del 99,6% (a fronte del 97,5% del 2016) e quello degli stanziamenti di pagamento del 98,5% (a fronte dell'87,9% del 2016);
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito del 7°PQ
5.osserva che, a fronte di un importo totale di 817200000EUR per le attività operative e amministrative da finanziare nell'ambito del 7° programma quadro (compresi 800000000EUR di contributi in denaro versati dall'Unione, 14900000EUR di contributi in denaro versati dai membri privati a copertura delle spese amministrative e 2300000EUR di interessi ricevuti sul prefinanziamento dei fondi del 7° PQ), alla fine del 2017 l'impresa comune aveva contratto impegni per 815200000EUR (99,75%) ed eseguito pagamenti per 815100000EUR (99,74%); osserva che l'Unione aveva contribuito con 800000000EUR in contanti; si compiace che Clean Sky sia stata la prima impresa comune europea a chiudere con successo il 7° programma quadro;
6.prende atto del fatto che, alla fine del 2017, il consiglio di direzione aveva convalidato contributi in natura da parte dei membri privati per un valore di 594100000EUR e che i contributi in denaro di detti membri a copertura delle spese amministrative sono ammontati a 14900000EUR;
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito di Orizzonte2020
7.osserva che, a fronte di un importo totale di 1794000000EUR per le attività operative e amministrative da finanziare nell'ambito di Orizzonte 2020 (compresi 1755000000EUR di contributi in denaro versati dall'Unione e 39000000EUR di contributi in denaro versati dai membri privati), l'impresa comune aveva contratto impegni per 1009600000EUR ed eseguito pagamenti per493000000EUR;
8.prende atto del fatto che, alla fine del 2017, il consiglio di direzione aveva convalidato contributi in natura per un valore di 54000000EUR e che era stato notificato un ulteriore importo di 211600000EUR; osserva inoltre che i contributi in denaro dei membri privati a copertura delle spese amministrative sono ammontati a 9500000EUR;
Inviti a presentare proposte
9.osserva che nel 2017 l'impresa comune ha pubblicato due inviti a presentare proposte, ha ricevuto 263 proposte ammissibili (su un totale di 265) e ha selezionato 73 proposte da finanziare;
10.accoglie con favore la conclusione positiva del programma Clean Sky con la consegna, nel 2017, di un totale di 28 importanti dimostratori (testati a terra e in volo), ԴDzԳé la selezione di tutti i suoi partner principali e l'aggiunta di partner al programma, per un totale di 497 partecipanti;
11.rileva con soddisfazione che il bando finale per i partner principali ha portato alla costituzione di un organico completo di 245 membri privati del programma (inclusi i loro affiliati partecipanti), 192 dei quali sono stati selezionati attraverso i bandi per i partner principali;
Performance
12.si compiace che l'assenza di indicatori chiave di prestazione (ICP) stabiliti non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; si rammarica del fatto che le informazioni sulla terza serie di ICP non siano ancora disponibili a causa della natura dei progetti; prende atto del fatto che gli esperti chiedono ulteriori attività di monitoraggio e analisi, operando una chiara distinzione tra gli ICP effettivamente raggiunti alla fine di ogni anno e gli ICP che si prevede di raggiungere;
13.osserva che il rapporto dei costi di gestione (bilancio amministrativo e operativo) rimane al di sotto del 5%, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa comune piuttosto snella ed efficiente;
14.accoglie con favore il valore intermedio 2016 dell'effetto leva di 1,55, che supera l'effetto leva obiettivo per l'intero periodo 2014-2020;
15.si compiace del fatto che tutti gli inviti a presentare proposte siano stati pubblicati e chiusi secondo i rispettivi piani di lavoro e che i risultati relativi ai "tempi di concessione delle sovvenzioni" e ai "tempi di pagamento" siano rimasti ben al di sotto degli obiettivi definiti;
Controlli chiave e sistemi di supervisione
16.prende atto del fatto che l'impresa comune ha istituito procedure di controllo ex ante basate su esami documentali finanziari e operativi, e audit ex post sui beneficiari delle sovvenzioni per i pagamenti intermedi e finali del 7° PQ e sulle dichiarazioni di spesa dei progetti di Orizzonte 2020; sottolinea che è la Commissione la responsabile degli audit ex post;
17.osserva che il tasso di errore residuo per gli audit expost indicati dall'impresa comune era dell'1,40% per i progetti del 7° PQ e dell'1,6% per i progetti di Orizzonte2020, percentuali che sono considerate al di sotto della soglia di rilevanza;
Strategia antifrode
18.osserva che nel 2017 l'impresa comune ha deciso di concentrarsi su misure intese a prevenire e individuare il doppio finanziamento, a seguito dell'esito di una valutazione del rischio antifrode conseguente a un'apposita indagine tra il personale;
Audit interno
19.osserva che la valutazione finale della Commissione sull'impresa comune per il periodo 2008-2016 e la valutazione intermedia sull'impresa comune operante nell'ambito di Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2016 sono state effettuate e che il consiglio di direzione ha approvato un piano d'azione per attuare alcune raccomandazioni in relazione alle quali sono già state avviate diverse azioni;
20.rileva che nel 2017 il servizio di audit interno (SAI) ha finalizzato un audit sulla gestone della performance delle attività comuni; rileva che l'audit ha individuato due questioni "molto importanti", nel settore della misurazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e dell'impatto delle attività dell'impresa comune; rileva con rammarico che il SAI non ha pubblicato una relazione di audit interno per il 2017 sull'attuazione delle azioni concordate derivanti dagli audit e dalle valutazioni dei rischi degli anni precedenti;
Altre osservazioni
21.accoglie con favore l'istituzione, nel 2017, di un gruppo di lavoro sulle sinergie tra i programmi nazionali e regionali e l'impresa comune, volto a individuare i settori di cooperazione e a contribuire al piano d'azione dell'impresa comune e alle attività sulle sinergie con i Fondi strutturali e di investimento europei e la cooperazione con gli Stati membri e le regioni;
22.valuta positivamente il rafforzamento, nel 2017, della strategia digitale dell'impresa comune sul suo sito web e sui canali dei social media ԴDzԳé altre attività che portano a una maggiore visibilità di Clean Sky 2, e si compiace inoltre del migliore coordinamento con le relative parti interessate;
Risorse umane
23.osserva che al 31 dicembre 2017 l'impresa comune contava 39 posti coperti; rileva inoltre che nel 2017 l'impresa comune avviava la procedura di assunzione per 2 posti.
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0102/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0102/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ECSEL relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serieL).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0102/2019),
A.considerando che l'impresa comune ECSEL, Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (di seguito "l'impresa comune"), è stata istituita il 7 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica comune "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea" ("ECSEL") per il periodo fino al 31 dicembre 2024;
B.considerando che l'impresa comune è stata istituita nel giugno 2014 dal regolamento (UE) n.561/2014 del Consiglio(13) per sostituire e succedere alle imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC;
C.considerando che l'impresa comune ha un'impostazione tripartita specifica e che i suoi membri sono l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 su base volontaria ("Stati partecipanti"), ԴDzԳé, a titolo privato, associazioni ("soggetti privati aderenti") rappresentative di imprese e altre organizzazioni attive nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici nell'Unione; che l'impresa comune dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri;
D.considerando che il principale obiettivo dell'impresa comune consiste nel contribuire allo sviluppo di un'industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici nell'Unione, basandosi su una serie di strategie allineate degli Stati membri volte ad attirare gli investimenti privati;
E.considerando che i contributi all'impresa comune previsti per l'intero periodo di Orizzonte 2020 ammontano a 1184874000EUR da parte dell'Unione, a 1170000000EUR da parte degli Stati partecipanti e a 1657500000EUR da parte dei soggetti privati aderenti;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha rilevato che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al suo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2.rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2017 comprendeva stanziamenti d'impegno per 183900000EUR e stanziamenti di pagamento per 290100000EUR; rileva che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 98% e dell'83%;
3.constata che, secondo la relazione della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
4.osserva che la Corte ha espresso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti, il che è frutto dei progetti che l'impresa comune ha rilevato dalle imprese comuni Artemis ed ENIAC che l'hanno preceduta;invita la Corte a riesaminare la metodologia che conduce alla formulazione di giudizi con rilievi ripetitivi e si basa su tale problematica ricorrente che non può essere risolta prima che i progetti del settimo programma quadro siano completati;
5.prende atto della complessità del modello di bilancio e di contabilità dell'impresa comune in ragione della sua natura tripartita; rileva che l'impresa comune valuterebbe positivamente un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione delle procedure di contabilità e audit;
6.osserva che su un importo di 1204700000EUR di fondi a titolo di Orizzonte 2020 assegnati all'impresa comune, tra cui 19700000EUR di contributi in denaro dei membri del settore ai costi amministrativi delle imprese comuni alla fine del 2017, l'impresa comune aveva assunto impegni per 455000000EUR ed eseguito pagamenti per 314000000EUR (31,81% dei fondi assegnati), principalmente pagamenti di prefinanziamento per la prima serie di progetti di Orizzonte 2020;
7.constata che, su 1657500000EUR di contributi a carico dei membri del settore alle attività dell'impresa comune, a fine 2017 quest'ultima stimava che i membri avessero corrisposto contributi in natura pari a 421000000EUR rispetto a un contributo in denaro dell'Unione di 377000000EUR;
Performance
8.si compiace che l'assenza di indicatori chiave di prestazione (ICP) consolidati non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; osserva che la maggior parte degli obiettivi della terza serie di ICP è già stata raggiunta;
9.osserva che il rapporto dei costi di gestione (bilancio amministrativo/operativo) rimane al di sotto del 5%, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa comune piuttosto snella ed efficiente;
10.accoglie con favore il valore 2017 dell'effetto leva di 3,0 che supera l'effetto leva obiettivo per l'intero periodo 2014-2020;
11.constata con soddisfazione il fatto che l'impresa comune ha compiuto notevoli sforzi per essere trasparente, in quanto tutti gli inviti a presentare proposte sono stati resi pubblici;
12.si compiace che l'impresa comune detenga una forte posizione all'interno del proprio settore di competenza in tutta Europa e valuta positivamente la sua capacità di creare un ecosistema interconnesso di soggetti interessati; rileva che, in base a quanto sottolineato dagli esperti, l'impresa comune attira i migliori attori europei nel settore dei semiconduttori e dei sistemi; invita l'impresa comune ECSEL a coinvolgere un maggior numero di PMI;
13.si compiace del fatto che tutti gli inviti a presentare proposte siano stati pubblicati e chiusi secondo i rispettivi piani di lavoro e che i risultati relativi ai "tempi di concessione delle sovvenzioni" e ai "tempi di pagamento" siano rimasti ben al di sotto degli obiettivi definiti;
Appalti
14.osserva con rammarico che la Corte ha rilevato significative carenze nella gestione delle procedure d'appalto per servizi amministrativi; apprende dalle risposte dell'impresa comune che è stato nominato un assistente per il bilancio, gli appalti e i contratti per gestire tale problema;
Controlli interni
15.plaude al fatto che l'impresa comune abbia adottato misure intese a valutare l'attuazione degli audit expost da parte delle autorità di finanziamento nazionali (AFN) ed abbia ottenuto dalle AFN dichiarazioni scritte attestanti che l'applicazione delle loro procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia circa la legittimità e regolarità delle operazioni;
16.nota con soddisfazione che la questione della diversità delle metodologie e delle procedure utilizzate dalle AFN non è più pertinente per quanto concerne l'attuazione dei progetti di Orizzonte 2020, dato che gli audit expost sono eseguiti dall'impresa comune o dalla Commissione; osserva che, in conformità delle procedure del piano comune di audit ex post di Orizzonte 2020, attualmente sono già stati avviati 17 audit ex post su operazioni concernenti le attività dell'impresa comune;
17.constata con rammarico che nel 2017 l'impresa comune non ha documentato adeguatamente nel registro delle eccezioni le deroghe ai controlli autorizzate dalla direzione né le deviazioni dai processi e dalle procedure stabiliti; apprende dalle risposte che l'impresa comune ha adottato azioni per affrontare tale questione, come la revisione della norma di controllo interno n.8, che essa dispone di un registro delle eccezioni e che nel 2018 si è svolta una sessione di formazione destinata al personale;
18.osserva che la valutazione finale della Commissione sulle imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC per il periodo 2008-2013 e la valutazione intermedia sull'impresa comune operante nell'ambito di Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2016 sono state effettuate; rileva che l'impresa comune ha elaborato e adottato un piano d'azione per dare seguito alle raccomandazioni di tali valutazioni e che sono state avviate alcune attività;
Audit interno
19.osserva che nel 2017 i servizi di audit interno della Commissione hanno eseguito un audit sulla gestione delle prestazioni e hanno chiesto all'impresa comune di formulare un piano d'azione per dare seguito alle raccomandazioni contenute in tale relazione(14); rileva che nell'aprile 2018 il consiglio di direzione dell'impresa comune ha adottato un piano d'azione;
Gestione delle risorse umane
20.osserva che, al 31 dicembre 2017, l'impresa comune contava 29 dipendenti, vale a dire lo stesso numero dell'anno precedente; osserva che l'impresa comune ha coperto una posizione nel campo della comunicazione e ha pubblicizzato due posti, uno nell'ambito del controllo interno e della gestione degli audit e l'altro nell'ambito dell'amministrazione e delle finanze, oltre a un posto per esperto nazionale distaccato;
21.accoglie con favore il fatto che, in vista dell'adeguamento della struttura dell'organizzazione alle priorità e alle esigenze in termini di competenze, l'organigramma dell'impresa comune è stato aggiornato il 1° giugno 2017.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0105/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 relativi all'esercizio 2017()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0105/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0105/2019),
A.considerando che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" ("FCH") è stata costituita nel maggio 2008 quale partenariato pubblico-privato mediante il regolamento (CE) n.521/2008 del Consiglio(13) per il periodo fino al 31 dicembre 2017, con l'obiettivo di concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e agevolare ulteriori sforzi industriali per una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; che il regolamento(CE) n.521/2008 è stato abrogato dal regolamento(UE) n.559/2014 del Consiglio(14);
B.considerando che il regolamento (UE) n.559/2014 ha istituito l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" ("FCH2") nel maggio 2014, la quale sostituisce e subentra all'impresa FCH per il periodo fino al 31 dicembre 2024;
C.considerando che i membri dell'impresa FCH sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale per l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" e il gruppo di ricerca N.ERGHY;
D.considerando che i membri dell'impresa FCH 2 sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale "New Energy World Industry Grouping" AISBL (in appresso "gruppo industriale"), rinominato Hydrogen Europe nel 2016, e il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" (New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL) (in appresso "gruppo di ricerca");
E.considerando che il contributo massimo dell'Unione alla prima fase delle attività dell'impresa FCH 2 è pari a 470000000EUR, a carico del Settimo programma quadro; che i contributi provenienti dagli altri membri devono essere almeno pari al contributo dell'Unione;
F.considerando che, nell'impresa FCH 2, il contributo massimo dell'Unione è di 665 000 000 EUR a carico di Orizzonte 2020 e che i membri del gruppo industriale e del gruppo di ricerca dovrebbero apportare risorse pari ad almeno 380 000 000 EUR, compresi contributi in natura per i progetti nell'ambito di Orizzonte 2020, finanziati dall'impresa FCH 2, contributi in natura destinati alle attività aggiuntive (pari ad almeno 285 000 000 EUR) e contributi in denaro per i costi amministrativi;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.prende atto del fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti (in appresso "la Corte") sui conti annuali dell'impresa FCH 2, i conti annuali relativi al 2017 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione; rileva, altresì, che le norme contabili dell'impresa FCH 2 sono basate su norme contabili accettate a livello internazionale per il settore pubblico;
2.osserva che il bilancio finale dell'impresa FCH 2 per l'esercizio 2017 comprende stanziamenti d'impegno per 127800000 EUR e stanziamenti di pagamento per 198600000 EUR; che gli stanziamenti di pagamento sono aumentati del 71,95 % e sono stati utilizzati principalmente ai fini del prefinanziamento degli inviti a presentare proposte relativi al 2016 e al 2017;
3.rileva che complessivamente nel 2017 l'esecuzione del bilancio riguardo agli stanziamenti d'impegno e di pagamento ha raggiunto rispettivamente il 96% e l'89%;
Esecuzione del bilancio pluriennale a titolo del Settimo programma quadro
4.osserva che in merito ai 490000000EUR relativi ai fondi per le attività dell'impresa FCH (compresi 470000000EUR in contributi in denaro da parte dell'Unione e 20000000EUR di costi amministrativi da parte di altri membri), entro la fine del 2017, l'impresa FCH 2 aveva assunto impegni per 481700000EUR ed effettuato pagamenti per 418500000EUR; rileva che, secondo il piano di pagamento dell'impresa FCH per i progetti in corso del Settimo programma quadro, ulteriori 25700000EUR saranno versati nel 2018 e 17400000EUR negli anni successivi, raggiungendo complessivamente una previsione del 94,3% del bilancio totale dell'impresa FCH;
5.rileva che, dei 470 000 000 EUR di contributi in natura e in denaro a carico dei membri del gruppo industriale e del gruppo di ricerca a favore delle attività operative dell'impresa FCH, a fine 2017 il consiglio di direzione aveva convalidato contributi per 396 200 000 EUR; evidenzia che alla fine del 2017 sono stati notificati all'impresa FCH 2 contributi in natura aggiuntivi per le attività operative per un ammontare di 55800000 EUR, e sottolinea il fatto che, di conseguenza, alla fine del 2017 i contributi totali dei membri del gruppo industriale e del gruppo di ricerca all'impresa comune erano pari a 452000000EUR rispetto al contributo dell'Unione di 405800 000EUR;
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito di Orizzonte2020
6.osserva che di 684000000EUR di fondi di Orizzonte 2020 assegnati (compresi 665000000EUR da contributi in denaro dell'Unione e 19000000EUR di contributi in denaro per costi amministrativi da parte dei membri del settore industriale e della ricerca), l'impresa FCH 2ha assunto impegni per 407200000EUR (59,53%) ed effettuato pagamenti per 223300000EUR;
Altre questioni
7.rileva che alla fine del 2017 i membri del gruppo industriale e del gruppo di ricerca avevano registrato contributi in natura pari a 25100000EUR per le attività operative di 1 300 000EUR, di cui 600000EUR erano stati convalidati dal consiglio di direzione dell'impresa FCH 2;
8.prende atto del fatto che il contributo in denaro dell'Unione ammontava a 234300000EUR alla fine del 2017;
9.rileva che, relativamente al Settimo programma quadro, alla fine del 2017 erano stati effettuati 46 pagamenti per le relazioni periodiche intermedie e soprattutto finali, per un totale di 27100000 EUR; rileva che l'esecuzione del bilancio (in termini di stanziamenti di pagamento) è stata del 73,8% (rispetto al 73,7% del 2016);
10.rileva che, per quanto riguarda Orizzonte 2020 e in termini di stanziamenti di pagamento, sono stati effettuati 40 pagamenti di prefinanziamento per i progetti relativi agli inviti a presentare proposte del 2016 e 2017, 8 pagamenti per studi e 2 a favore del centro comune di ricerca; rileva, inoltre, che l'esecuzione del bilancio (in termini di pagamenti) ha raggiunto il 93,3% (rispetto al 98% del 2016); prende atto con soddisfazione del fatto che, in termini di stanziamenti d'impegno, l'esecuzione del bilancio ha raggiunto il 99,8% rispetto al 78,6% nell'anno precedente, in seguito alla decisione di adottare due ulteriori progetti dall'elenco di riserva degli inviti a presentare proposte del 2017;
11.osserva che il quarto piano delle attività aggiuntive, relativo al 2018, comprendente ulteriori attività certificabili per 250 160 000 EUR, è stato adottato dall'impresa FCH 2 nel dicembre 2017; che l'impresa comune FCH 2 ha sviluppato una metodologia che prevede validi controlli per la raccolta, la rendicontazione e la certificazione delle attività aggiuntive e include un modello di programma di audit e un certificato di audit ai fini della certificazione da parte di revisori esterni indipendenti;
Performance
12.accoglie con favore la revisione degli indicatori chiave di prestazione di tipo tecnico-economici inclusi nell'addendum al programma di lavoro pluriennale approvato dal consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2; osserva che la maggior parte degli indicatori chiave di prestazione 2017 sono stati soddisfatti mentre i progetti ancora in corso sono sulla buona strada per conseguire gli obiettivi per il 2017 e oltre;
13.osserva il fatto che il rapporto dei costi di gestione (bilancio amministrativo e operativo) rimane al di sotto del 5%, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa FCH 2 piuttosto snella ed efficiente;
14.accoglie con favore il valore 2017 relativo all'effetto leva di 1,95 che supera l'effetto leva obiettivo per l'intero periodo dal 2014 al 2020;
15.prende atto del fatto che gli esperti hanno riscontrato tra i partecipanti degli inviti a presentare proposte dell'impresa FCH 2 numerose case automobilistiche di prim'ordine, ԴDzԳé le più importanti società energetiche e di pubblica utilità e che gli innovatori di primo piano sono ben rappresentati; prende atto altresì dell'impegno dell'industria nella pianificazione e nell'esecuzione del programma; osserva che gli esperti raccomandano di rafforzare l'approccio della catena del valore mediante una maggiore partecipazione degli utenti finali e dei clienti;
16.si compiace del fatto che tutti gli inviti a presentare proposte sono stati pubblicati e chiusi secondo i rispettivi piani di lavoro e che i risultati relativi ai "tempi di concessione delle sovvenzioni" e ai "tempi di pagamento" sono rimasti ben al di sotto degli obiettivi definiti;
Audit interno
17.rileva che nel 2017 l'impresa FCH 2 ha concluso l'attuazione di tutti i piani d'azione intesi ad affrontare le raccomandazioni relative agli audit del servizio di audit interno (SAI) sulla gestione dei risultati effettuati dal SAI nel 2016, ad eccezione di una azione; che nel 2017 il SAI ha effettuato un nuovo audit sul coordinamento con il centro comune di sostegno della Commissione e sull'attuazione dei suoi strumenti e servizi nell'impresa FCH 2; rileva inoltre che il 7 dicembre 2017 l'impresa FCH 2 ha ricevuto una relazione finale di audit da parte del SAI in merito a tale audit, che ha determinato tre raccomandazioni; accoglie con favore il fatto che l'impresa FCH 2 abbia accettato tutte le raccomandazioni e abbia inviato al SAI, in data 15 gennaio 2018, un piano d'azione che è stato successivamente accolto dal SAI nel gennaio 2018;
18.rileva che lo sforzo di audit ex post è stato effettuato con l'avvio di 16 nuovi audit per il Settimo programma quadro, utilizzando il contratto quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione con una società di revisione esterna; rileva che il tasso di errore residuo era inferiore al 2%; osserva che nel 2017 sono stati avviati 11 nuovi audit per Orizzonte 2020; invita l'impresa FCH2 a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tali audit;
19.osserva che sono state effettuate la valutazione finale della Commissione sull'impresa FCH per il periodo 2008-2016 e la valutazione intermedia sull'impresa FCH 2 nel quadro di Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2016, e che il consiglio di direzione ha approvato un piano d'azione del quale sono già state avviate diverse azioni, con la previsione di completare la maggior parte del programma tra il 2018 e il 2019, ma tenendo conto del fatto che un numero esiguo di azioni dovrebbe essere attuato entro il successivo periodo di programmazione;
Controlli interni
20.accoglie con favore il fatto che l'impresa FCH 2 abbia istituito procedure di controllo ex ante basate su esami documentali finanziari e operativi, e audit ex post sui beneficiari delle sovvenzioni per i pagamenti intermedi e finali del Settimo programma quadro e sulle dichiarazioni di spesa dei progetti di Orizzonte 2020, mentre la Commissione è responsabile degli audit ex post; si compiace del fatto che il tasso di errore residuo relativo agli audit ex post alla fine del 2017 sia stato pari all'1,13%, che secondo la Corte è inferiore alla soglia di rilevanza;
21.rileva con soddisfazione che l'impresa FCH 2 ha adottato, nel novembre 2017, norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse riguardanti il personale e gli organismi della stessa;
22.prende atto del fatto che, nel 2017, l'impresa FCH 2, insieme al Servizio comune di audit della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, ha avviato il primo audit ex-post relativo a un campione casuale di dichiarazioni di spesa intermedie di Orizzonte2020; invita l'impresa FCH 2 a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
23.osserva che al 31 dicembre 2017 il numero totale di posti occupati nell'impresa FCH 2 ammontava a 26, in rappresentanza di 11 diversi Stati membri;
24.accoglie con favore le numerose attività di comunicazione organizzate nel 2017 che hanno contribuito ulteriormente ad accrescere la visibilità dell'impresa FCH2.
Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).
Discarico 2017: impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI)
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (impresa comune IMI 2) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune IMI 2 relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune IMI 2(1),
–vista la dichiarazione(2) attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune IMI 2 per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune IMI 2(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune IMI 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI 2 per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune IMI 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (impresa comune IMI 2) relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune IMI 2 relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune IMI 2(7),
–vista la dichiarazione(8) attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune IMI 2 per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune IMI 2(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2019),
A.considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ("impresa comune IMI") è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico, a lungo termine, produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;
B.considerando che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n.557/2014(13) del Consiglio nel maggio 2014, l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 ("impresa comune IMI 2") ha sostituito l'impresa comune IMI nel giugno 2014 allo scopo di completare le attività di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro e ha prorogato la durata dell'impresa comune fino al 31 dicembre 2024;
C.considerando che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche sono membri fondatori dell'impresa comune;
D.considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI per il decennio in questione è pari a 1000000000 EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro e che i membri fondatori contribuiscono in egual misura ai costi di funzionamento, ciascuno per un importo non superiore al 4% del contributo totale dell'UE;
E.considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI 2 per il decennio in questione è di 1638000000 EUR, a carico del bilancio di Orizzonte 2020, e che i membri, ad eccezione della Commissione, devono contribuire ai costi di funzionamento in misura del 50% e dovrebbero contribuire ai costi operativi tramite contributi in denaro e/o in natura equivalenti al contributo finanziario dell'Unione;
Gestione finanziaria e di bilancio
1.osserva che, a giudizio della Corte dei conti europea ("la Corte"), i conti dell'impresa comune IMI 2 relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, e poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale;
2.prende atto del giudizio senza riserve della Corte sulla legittimità e la regolarità, sotto tutti gli aspetti rilevanti, delle operazioni alla base dei conti annuali dell'impresa comune IMI 2 per l'esercizio 2017;
3.osserva che la dotazione finanziaria 2017 definitiva disponibile per l'esecuzione del Settimo programma quadro e del programma Orizzonte2020 comprendeva stanziamenti di impegno per 322396498EUR e stanziamenti di pagamento per 206372367EUR; osserva che il tasso di utilizzo degli stanziamenti d'impegno è stato del 97,07% (un aumento del 2,99% rispetto al 2016);
4.si rammarica per il fatto che gli stanziamenti di pagamento sono stati per il quarto anno consecutivo al di sotto del 75 %: nel 2017 sono stati pari al 71,96%; osserva che tale basso tasso di esecuzione è principalmente imputabile a una riduzione o un rinvio della sperimentazione clinica nell'ambito di alcuni grandi e complessi progetti per i programmi Resistenza Antimicrobica e Ebola+ e a ritardi nella stipulazione di convenzioni di sovvenzione riguardanti inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte 2020; invita l'impresa comune IMI 2 a presentare informazioni aggiornate all'autorità di discarico e a migliorare gli stanziamenti di pagamento per la procedura del prossimo anno;
5.accoglie con favore il fatto che il numero dei pagamenti sia aumentato del 9,33 % (da 75% a 82%); sottolinea che l'importo pagato è diminuito a causa dell'importo superiore dei costi ammissibili rispetto al prefinanziamento già corrisposto ai progetti dell'impresa comune IMI e dell'impresa comune IMI 2 (gli importi liquidati sono aumentati del 189% da 20347000EUR a 58846383EUR);
6.prende atto dei limiti intrinseci delle previsioni relative al processo degli stanziamenti di pagamento; osserva con rammarico che tali limiti comportano carenze al momento della pianificazione e del monitoraggio degli stanziamenti di pagamento, che hanno riscontrato, verso la fine del 2017, 78 700 000 EUR di stanziamenti di pagamento inutilizzati da esercizi precedenti; accoglie con favore le misure correttive messe in atto dall'impresa comune IMI 2 al fine di interrompere il ciclo delle dotazioni di bilancio eccessive; osserva che il consiglio di direzione dell'impresa comune IMI 2 ha deciso una riduzione di 56 000 000 EUR degli stanziamenti di pagamento operativi relativi all'esercizio in questione e di 25 800 000 EUR degli stanziamenti inutilizzati accumulati da esercizi precedenti;
7.osserva che su 1000000000 EUR di fondi a titolo del Settimo programma quadro assegnati all'impresa comuneIMI, a fine 2017 l'impresa comune IMI 2 aveva assunto impegni per 966060000EUR ed effettuato pagamenti per 719978000 EUR; fa notare che l'elevato livello dei pagamenti non ancora eseguiti, pari a 246082000 EUR (25,47%), va ricondotto soprattutto all'avvio tardivo delle attività nell'ambito del Settimo programma quadro durante i primi anni di vita dell'impresa comuneIMI;
8.osserva che su 1000000000 EUR di contributi a carico dei membri del settore alle attività dell'impresa comuneIMI, a fine 2017 l'impresa comune IMI 2 aveva convalidato contributi in natura e in denaro per 551800000 EUR (contributi in natura per 529900000 EUR e contributi in denaro per 21900000EUR); fa notare che i membri dell'impresa comuneIMI 2 avevano comunicato altri 153000000 EUR di contributi in natura non convalidati; sottolinea il fatto che, di conseguenza, a fine 2017 i contributi in natura e in denaro dei membri del settore ammontavano in tutto a 705100000EUR, mentre i contributi finanziari dell'Unione alle attività del Settimo programma quadro dell'impresa comuneIMI erano pari a 827200000EUR;
9.nota che, dei 1 680 000 000 EUR di fondi di Orizzonte 2020 assegnati all'impresa comune IMI, a fine 2017 l'impresa comune IMI 2 aveva assunto impegni per 819010000EUR (50 %) ed eseguito pagamenti per 179 650 000 EUR (10,97 % dei fondi assegnati e 21,93 % dei fondi impegnati) per l'attuazione di 13 inviti a presentare proposte; prende atto del fatto che il basso livello dei pagamenti è dovuto al tempo necessario ai consorzi di progetto per concludere convenzioni di sovvenzione con i partner del settore nell'ambito di Orizzonte 2020, il che causa ritardi nel prefinanziamento programmato dell'impresa comune IMI per l'anno in questione, ed è dovuto alla durata dei progetti che spesso si estendono su più di 5 anni, portando un'elevata percentuale di pagamenti oltre il 2020;
10.fa notare che, dei 1638000000 EUR di contributi in natura e in denaro a carico dei membri del settore e dei partner associati alle attività dell'impresa comune IMI 2, solo 82500000 EUR erano stati convalidati dal direttore esecutivo e un ulteriore importo di 50300000 EUR era stato riportato entro la fine del 2017; osserva inoltre che il direttore esecutivo aveva convalidato 7600000 EUR di contributi in denaro versati dai membri del settore; osserva altresì che, di conseguenza, a fine 2017 i contributi complessivi dei membri del settore alle attività dell'impresa comune IMI 2 nel quadro di Orizzonte 2020 ammontavano a 140400000 EUR, mentre il contributo finanziario dell'Unione ammontava a 157300000 EUR; sottolinea che, in questa fase dell'attuazione del programma, impegni per 391000000 EUR di fondi dell'Unione e 381000000 EUR di contributi settoriali in natura sono conferiti a 40 progetti nel quadro di Orizzonte 2020 (37 dei quali erano ancora in corso a fine 2017);
11.osserva che, al 31 dicembre 2017, gli effettivi totali dell'impresa comune IMI 2 ammontavano a 49, ossia 8 in più rispetto all'esercizio precedente;
Performance
12.si compiace che l'assenza di indicatori chiave di performance (ICP) stabiliti non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; si rammarica della lenta progressione per ciò che riguarda il rispetto di alcuni ICP specifici dell'impresa comune IMI definiti per la durata dell'intero programma (è stato raggiunto meno del 60 % della terza serie di ICP di obiettivo del 2017); accoglie con favore la decisione del consiglio di direzione dell'impresa comune IMI 2 di approvare una nuova serie di ICP specifici dell'impresa comune IMI che siano meglio allineati con gli obiettivi del programma;
13.osserva che il rapporto di costo di gestione (bilancio amministrativo/operativo) rimane inferiore al 5%, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa comune IMI 2 piuttosto snella ed efficiente;
14.accoglie con favore il valore intermedio 2016 dell'effetto leva di 0,96 che ha quasi raggiunto l'effetto leva obiettivo per l'intero periodo 2014-2020;
15.osserva che gli inviti dell'impresa comune IMI 2 a presentare proposte sono aperti ai nuovi interessati attraverso varie modalità; rileva tuttavia che la partecipazione dei partner associati è ancora bassa, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dal regolamento relativo all'impresa comune IMI 2, e dovrà essere aumentata per gli anni rimanenti;
16.si compiace del fatto che tutti gli inviti a presentare proposte siano stati pubblicati e chiusi secondo i rispettivi piani di lavoro e che i risultati relativi ai "tempi di concessione delle sovvenzioni" e ai "tempi di pagamento" siano rimasti ben al di sotto degli obiettivi definiti;
17.si compiace della strategia intesa a coinvolgere le PMI in quanto beneficiari dell'impresa comune IMI e, in tal modo, contribuire alla creazione di una catena del valore; plaude inoltre al coinvolgimento delle organizzazioni dei pazienti; prende atto che, alla fine del 2017, circa il 50 % dei progetti dell'impresa comune IMI avevano coinvolto, sulla base di una qualche forma di impegno, le organizzazioni dei pazienti;
Strategia antifrode
18.osserva che l'impresa comune IMI 2ha una strategia antifrode in linea con la strategia antifrode comune della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione; si compiace del fatto che, nel 2017, non è stato segnalato alcun nuovo caso all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); osserva, tuttavia, che sono pervenute due richieste di informazioni dall'OLAF, una per cui non erano necessarie misure e l'altra per cui l'impresa comune IMI 2 ha avviato una procedura di recupero;
Audit interno
19.osserva che il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha pubblicato la relazione finale di audit sul processo di sovvenzione di Orizzonte 2020 dell'impresa comune IMI 2 nel febbraio 2017; sottolinea il fatto che il SAI ha raccomandato che l'impresa comune IMI 2 illustri le attività svolte dai suoi organi consultivi e la loro interazione con, tra l'altro, la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), fornisca informazioni sul ruolo e sulle attività intraprese dai rappresentanti dell'EFPIA o garantisca che tutti i valutatori sottoscrivano le rispettive dichiarazioni di interesse prima dell'avvio della valutazione a distanza;
20.si compiace del fatto che l'impresa comune IMI 2 abbia predisposto un piano d'azione e che tutte le quattro raccomandazioni siano state attuate entro la fine del 2017;
21.accoglie con favore il fatto che, a novembre 2017, l'impresa comune abbia elaborato un piano d'azione che comprende un'ampia gamma di azioni da intraprendere, alcune delle quali erano già state avviate, quali lo sviluppo di webinar, la partecipazione delle PMI, ecc.;
Sistemi di controllo interno
22.riconosce che l'impresa comune IMI 2 ha istituito procedure di controllo ex ante attendibili basate su esami documentali finanziari e operativi; osserva che per i pagamenti intermedi e finali nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune espleta audit expost a livello dei beneficiari, mentre per le dichiarazioni di spesa relative a progetti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 gli audit expost ricadono sotto la responsabilità del Servizio comune di audit della Commissione; rileva che i tassi di errore per gli audit ex post indicati dall'impresa comune alla fine del 2017 erano dell'1,29% per il Settimo programma quadro e dell'0,81% per Orizzonte 2020;
23.accoglie con favore il fatto che l'impresa comune IMI 2 abbia potuto diminuire, nel 2017, i ritardi nei pagamenti amministrativi ai contraenti dal 34 % all'11,1 % e il termine di pagamento per i pagamenti intermedi ai beneficiari dei progetti da 94 a 65 giorni; riconosce, a tale proposito, che il termine medio di pagamento per i pagamenti finali delle spese dichiarate dai beneficiari era di 52 giorni;
24.osserva che la Commissione ha completato la valutazione finale delle attività dell'impresa comune IMI 2 (2008-2016) e la valutazione intermedia delle sue attività nel quadro di Orizzonte 2020 (2014-2016) nel 2017 con una valutazione favorevole e quattro raccomandazioni per cui sono stati istituiti piani d'azione;
25.rileva che alla fine del 2017, il Centro comune di supporto della Commissione non aveva ultimato gli specifici sviluppi degli strumenti di gestione e monitoraggio delle sovvenzioni di Orizzonte2020 per far fronte ai bisogni dell'impresa comune IMI 2 in termini di rendicontazione ed elaborazione per i contributi in natura; invita l'impresa comune IMI 2 a riferire all'autorità di discarico in merito a tali risultati;
26.si compiace del nuovo sito web lanciato nel 2017, che riflette i suggerimenti delle principali parti interessate dell'impresa comune IMI e i suoi obiettivi di comunicazione, e contribuisce a una maggiore visibilità dell'impresa comune.
Regolamento (UE) n.557/2014 del Consiglio, del 6maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi2 (GUL169 del 7.6.2014, pag.54).
Discarico 2017: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) per l'esercizio finanziario 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0126/2019),
1.concede il discarico al direttore dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(11), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0126/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2017,
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0126/2019),
A.considerando che l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (in appresso "l'impresa comune") è stata istituita nel marzo 2007 con decisione 2007/198/Euratom del Consiglio(13), per un periodo di 35 anni;
B.considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell'Euratom ԴDzԳé i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom un accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata;
C.considerando che gli obiettivi dell'impresa comune sono di apportare il contributo dell'Unione al progetto internazionale dell'energia da fusione ITER, attuare l'accordo sull'approccio allargato tra l'Euratom e il Giappone e preparare la costruzione di un reattore a fusione dimostrativo;
D.considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare autonomamente nel marzo 2008;
Aspetti generali
1.osserva che secondo la relazione della Corte dei conti (la "Corte") sui conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, e i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data sono conformi al suo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2.riconosce che le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
3.sottolinea che l'impresa comune è responsabile della gestione del contributo dell'Unione al progetto ITER e che il massimale di bilancio pari a 6600000000EUR fino al 2020 deve essere mantenuto; osserva che tale cifra non include i 663000000 EUR proposti dalla Commissione nel 2010 per coprire eventuali spese per eventi imprevisti;
4.osserva che nel novembre 2016 il consiglio dell'Organizzazione ITER (il "consiglio ITER") ha approvato un nuovo "scenario di riferimento" per la portata, il calendario e i costi del progetto; rileva inoltre che è stato approvato il calendario generale del progetto per le operazioni "First Plasma" e "Deuterio-Trizio"; osserva che, a seguito dell'approvazione del nuovo scenario di riferimento del progetto ITER, l'impresa comune ha definito il nuovo calendario e ha ricalcolato i costi connessi al completamento del contributo dell'impresa comune alla fase di costruzione del progetto;
5.esprime costante preoccupazione per il fatto che la data stimata per il completamento dell'intera fase di costruzione sia attualmente prevista con un ritardo di 15 anni rispetto allo scenario di riferimento originario; riconosce che alla fine del 2017 il progetto ITER ha dichiarato il completamento del 50% della portata totale del lavoro di costruzione attraverso "First Plasma"; rileva che il nuovo calendario approvato dal consiglio ITER ha delineato un approccio in quattro fasi, fissando a dicembre 2025 il termine ultimo per completare la prima tappa strategica ("First Plasma") della fase di costruzione del progetto e a dicembre 2035 la data stimata di completamento dell'intera fase di costruzione; riconosce che la finalità del nuovo approccio per fasi consiste nell'allineare meglio l'attuazione del progetto con le priorità e i vincoli di tutti i membri dell'organizzazione ITER;
6.prende atto che, secondo la relazione della Corte, i risultati che sono stati presentati al consiglio di direzione dell'impresa comune nel dicembre 2016 hanno indicato un fabbisogno di finanziamento supplementare previsto pari a 5400000000 EUR (valore 2008) oltre a quello già impegnato per la fase di costruzione dopo il 2020, il che corrisponde a un aumento dell'82 % rispetto al bilancio approvato di 6600000000 EUR (valore 2008); ribadisce che l'importo di 6600000000 EUR approvato dal Consiglio nel 2010 funge da massimale per la spesa dell'impresa comune fino al 2020; riconosce che i finanziamenti aggiuntivi necessari per portare a termine il progetto ITER devono comportare futuri impegni nel quadro finanziario pluriennale;
7.sottolinea che, oltre alla fase di costruzione, l'impresa comune dovrà contribuire alla fase operativa di ITER e alle successive fasi di disattivazione e smantellamento di ITER; prende atto che i contributi alle fasi di disattivazione e smantellamento sono stati stimati a 95540000 EUR (valore 2001) e a 180200000 EUR (valore 2001); esprime preoccupazione circa il fatto che il contributo alla fase operativa dopo il 2035 non è ancora stato stimato in termini finanziari; invita l'impresa comune a stimare quanto prima il costo della fase operativa dopo il 2035;
8.sottolinea che il 14 giugno 2017, la Commissione ha stilato una comunicazione sul contributo dell'UE al progetto ITER riformato, in cui indica che sarebbe appropriato prevedere imprevisti di durata massima pari a 24 mesi in termini di calendario e al 10-20 % in termini di dotazione di bilancio; rileva inoltre che le misure adottate per rispettare il massimale di bilancio di 6600000000 EUR comprendevano la proroga degli appalti e dell'installazione di tutti i componenti non essenziali per la fase "FirstPlasma"; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, sebbene siano stati presi provvedimenti positivi per migliorare la gestione e il controllo della fase di costruzione del progetto ITER, permane il rischio che si verifichino ulteriori aumenti dei costi e ritardi nell'attuazione del progetto rispetto al nuovo scenario di riferimento proposto; invita l'impresa comune e, di fatto, tutte le parti del progetto ad adottare gli opportuni provvedimenti per individuare e analizzare tutti i potenziali rischi e definire un piano di azione che includa anche un ulteriore esame dell'impatto della Brexit;
Gestione finanziaria e di bilancio
9.osserva che la dotazione finanziaria definitiva 2017 disponibile per l'esecuzione comprendeva stanziamenti di impegno per 588916058 EUR e stanziamenti di pagamento per 864914 263 EUR; rileva che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,9% e del 96,3% (99,8% e 98,1% nel 2016);
10.constata con rammarico che, a causa di gravi carenze nel processo di pianificazione del bilancio, ԴDzԳé dell'accelerazione di alcuni contratti, gli stanziamenti di pagamento definitivi necessari per l'impresa comune nel 2017 sono ammontati a 832600000 EUR mentre l'importo inizialmente approvato nel febbraio 2017 era pari a 548600000 EUR; osserva altresì con rammarico che l'impresa comune ha stimato gli stanziamenti di pagamento mancanti a 150000000 EUR per il bilancio 2018; apprende dalla risposta dell'impresa comune che l'Euratom ha fornito stanziamenti di pagamento supplementari e che il sistema di previsione dei pagamenti è stato totalmente riprogettato e integrato;
11.osserva che, dei 588916058 EUR disponibili per gli stanziamenti d'impegno, il 96,5 % è stato eseguito mediante impegni singoli diretti (99,7 % nel 2016);
12.riconosce la quasi completa esecuzione del bilancio 2017 e dei riporti automatici;
13.constata che nel 2017 il risultato dell'esecuzione del bilancio ammontava a 17236192 EUR (5880000EUR nel 2016);
Performance
14.osserva che l'impresa comune utilizza serie di obiettivi tecnici e non tecnici e indicatori chiave di performance per misurare la performance; accoglie con favore il fatto che l'impresa comune abbia completato sette delle nove tappe previste dal consiglio ITER nel 2017; osserva con soddisfazione che, per quanto riguarda complessivamente il progetto ITER, sono state completate 30 delle 32 tappe del consiglio ITER;
15.rileva che negli ultimi anni sono stati migliorati il contenuto e la struttura dei calendari e, pertanto, anche la loro affidabilità e la loro efficacia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
16.osserva che nel 2017 il consiglio di direzione dell'impresa comune ha continuato ad attuare la componente della strategia antifrode relativa agli appalti pubblici; osserva che l'impresa comune ha adottato una lista di controllo sulla base dei propri indicatori di rischio per le frodi negli appalti (ossia segnalazioni), sviluppati internamente e considerati un prerequisito per lo sviluppo dello strumento informatico antifrode; prende atto che la lista di controllo viene ora introdotta nelle procedure interne dell'impresa comune, insieme ad altri cambiamenti concernenti gli appalti; osserva che ai nuovi assunti sono state offerte sessioni formative in materia di deontologia e integrità;
Selezione e assunzione del personale
17.osserva con rammarico che la Corte ha riscontrato significative carenze relative all'assunzione di personale dirigenziale con responsabilità strategiche; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi registrati in proposito;
Controllo interno
18.osserva che l'impresa comune non ha operato un costante monitoraggio delle dichiarazioni di interessi degli alti dirigenti; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti in merito;
19.rileva che, nel 2018, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato due decisioni del 2015 in materia di personale a seguito di irregolarità nella procedura di assunzione; apprende dalla risposta dell'impresa comune che quest'ultima ha presentato ricorso contro tali annullamenti e che il Mediatore europeo si è pronunciato a favore dell'impresa comune in tali casi;
20.osserva con rammarico che, a motivo di importanti carenze nelle strategie di comunicazione interna, non è stata garantita la diffusione di informazioni adeguate sui costi stimati della fase di smantellamento all'interno dell'organizzazione e, pertanto, l'impresa comune non ha indicato alcun accantonamento per questa passività nei conti dell'esercizio precedente; rileva che l'importo dell'accantonamento contabile fino al 31 dicembre 2017 è stato stimato a 85200000 EUR;
Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative
21.osserva che nel corso del 2017 sono state avviate 83 procedure di appalto relative ad attività operative e sono stati firmati 69 contratti di appalto relativi ad attività operative.
Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(4), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(5), in particolare l'articolo 4 ter,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0118/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017;
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 208,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012(10), in particolare l'articolo 70,
–visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(11), in particolare l'articolo 4 ter,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0118/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2017;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0118/2019),
A.considerando che l'impresa comune SESAR ("l'impresa comune") è stata istituita nel febbraio 2007 con il compito di gestire il programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), che mira a modernizzare la gestione del traffico aereo nell'Unione;
B.considerando che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n.721/2014 del Consiglio(13), il programma SESAR 2 ha esteso la durata dell'impresa comune fino al 31 dicembre 2024;
C.considerando che l'impresa comune è stata concepita come un partenariato pubblico-privato di cui l'Unione ed Eurocontrol sono membri fondatori;
D.considerando che il contributo dell'Unione per la fase di realizzazione del programma SESAR 2 per il periodo 2014-2024 finanziato da Orizzonte 2020 è pari a 585 000 000 EUR; che nel quadro dei nuovi accordi di adesione per Orizzonte 2020, il contributo di Eurocontrol dovrebbe ammontare a circa 500000000EUR, mentre gli altri partner del settore dell'aviazione apporteranno un contributo di almeno 720700000EUR, che costituisce circa il 90 % dei contributi in natura provenienti da Eurocontrol e altri partner;
E.osserva che l'impresa comune ha presentato il suo bilancio in due sezioni separate: (1) SESAR1 e (2) SESAR2020; rileva inoltre che SESAR 1 è stato cofinanziato a titolo del programma TEN-T e del settimo Programma quadro per la ricerca, mentre SESAR 2020 è cofinanziato a titolo di Orizzonte 2020;
Aspetti generali
1.osserva che, secondo la relazione della Corte dei conti (in appresso "la Corte") sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio terminato il 31 dicembre 2017 (la "relazione della Corte") tali conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2.constata che, secondo la relazione della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
3.osserva che alla fine del 2017 l'impresa comune operava con quattro diverse fonti di finanziamento; prende atto dell'eterogeneità dei quadri giuridici applicabili con modelli e obblighi propri in virtù dei quali opera l'impresa comune e riconosce l'elevato grado di complessità di tale modello;
Gestione finanziaria e di bilancio
4.rileva che nel 2017 gli stanziamenti di pagamento dell'impresa comune ammontavano complessivamente a 191813383EUR (157152638EUR nel 2016), e a 213022000EUR (162851972EUR nel 2016) includendo le entrate con destinazione specifica e i riporti; che gli stanziamenti d'impegno ammontavano a 113 346 265 EUR (99 073 761 EUR nel 2016), e a 130 944 000 EUR (101 407 854 EUR nel 2016) includendo le entrate con destinazione specifica e i riporti;
5.osserva che, secondo la relazione della Corte, i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente dell'80,24% e del 67,97% (95,7 % e 63,2 % nel 2016);
6.osserva che i tassi di esecuzione per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento riguardanti SESAR 1 sono stati, rispettivamente, dell'11% e del 68%, con tassi così bassi giustificati da entrate con destinazione specifica impreviste pari a circa 17 milioni di EUR, e che nel dicembre 2016 il programma SESAR 1 è stato formalmente chiuso e l'ultimo pagamento è stato effettuato nel dicembre 2017, dovendo l'impresa comune garantire, entro la fine del 2017, sufficienti fondi nell'ambito del settimo programma quadro per il rimborso dei contributi in denaro ricevuti in eccesso dagli aderenti del settore a SESAR 1 e per il pagamento delle dichiarazioni di spesa tardive ma ancora giustificate per i progetti del settimo programma quadro in corso;
7.osserva che per SESAR 2020 gli impegni e i pagamenti sono stati eseguiti rispettivamente al 92 % e al 68 %, e che la percentuale di questi ultimi è bassa a causa dei ritardi nell'attuazione dei progetti di Orizzonte 2020 condotti dai membri del settore e di una pianificazione di bilancio piuttosto prudente dato il rischio di ritardi nel ricevere gli accordi di delega annuali per l'esecuzione finanziaria;
8.osserva che, nel quadro dell'audit 2016, sono state controllate 476 dichiarazioni di spesa, riguardanti tutti i 15 membri, per un totale di 120000000 EUR, pari al 14 % del totale dei costi dichiarati pari a 884000000 EUR, con un tasso di errore residuo dell'1,09%;
Esecuzione del bilancio pluriennale a titolo del settimo programma quadro e della TEN-T
9.rileva che, su un bilancio operativo e amministrativo totale di 892800000EUR per le attività di SESAR I, alla fine del 2017 l'impresa comune aveva contratto impegni per 853000000 EUR ed eseguito pagamenti per 801000000 EUR (l'89,7% della dotazione di bilancio disponibile);
10.rileva che dei 1254500000 EUR di contributi in natura e in denaro a carico degli altri membri per le attività operative e amministrative dell'impresa comune (670200000 EUR da parte di Eurocontrol e 584300000 EUR da parte dei membri del settore del traffico aereo), alla fine del 2017 l'impresa comune aveva convalidato contributi pari a 1 099900000 EUR (560700000 EUR da parte di Eurocontrol e 539200000 EUR da parte del settore del traffico aereo);
11.rileva che, alla fine del 2017, i contributi cumulati in denaro corrisposti dall'Unione ammontavano a 633900000 EUR, a fronte di contributi totali in natura e in denaro per 560700000 EUR da parte di Eurocontrol e 539200000 EUR da parte dei membri operanti nel settore del traffico aereo;
12.osserva che nel 2017 l'impresa comune ha proceduto alla chiusura amministrativa e finanziaria di SESAR 1; rileva che nel 2017 SESAR 1ha ricevuto 37 milioni di EUR dall'Unione per coprire gli obblighi in essere nei confronti dei membri dell'impresa comune, risultanti dalla valutazione dei rendiconti finanziari definitivi ricevuti e riesaminati nel 2017, e per coprire la realizzazione di possibili audit supplementari, le potenziali azioni legali nei confronti dell'impresa comune e il rimborso dei contributi in denaro in eccesso dei suoi membri; rileva altresì che 25,9 milioni di EUR sono stati convalidati come contributi in denaro da parte di Eurocontrol, dei quali 13,4 milioni di EUR riguardano il 2016, ma rientrano nel bilancio 2017 a causa di problemi tecnici, e 12,5 milioni di EUR riguardano il 2017; osserva che l'impresa comune ha ricevuto 16,8 milioni di EUR a titolo di entrate straordinarie, costituite principalmente da recuperi relativi ai suoi membri; valuta positivamente il fatto che l'eccedenza di liquidità rimanente, dell'ordine di 23,1 milioni di EUR, e gli stanziamenti di pagamento, pari a 38,6 milioni di EUR, sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi e per chiudere SESAR 1;
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito di Orizzonte2020
13.rileva che, dei 639800000 EUR del bilancio operativo e amministrativo di Orizzonte2020 assegnati all'impresa comuneper l'attuazione di SESAR 2020, alla fine del 2017 l'impresa comune aveva assunto impegni per 236700000 EUR ed effettuato pagamenti per 112300000 EUR; rileva inoltre che tali pagamenti riguardavano principalmente prefinanziamenti per la prima e la seconda serie di progetti SESAR 2020;
14.osserva che gli altri membri si sono impegnati a versare contributi in natura e in denaro per almeno 825900 000 EUR alle attività operative dell'impresa comune relative a SESAR 2020 (circa 500000 000 EUR a carico di Eurocontrol e un importo stimato di 325900 000 EUR a carico del settore del traffico aereo); rileva inoltre che, alla fine del 2017, gli altri membri avevano comunicato contributi in natura pari a 97 300 000 EUR che tuttavia non erano stati ancora convalidati;
15.si compiace del fatto che, per la prima volta, la sezione 2 del bilancio 2017 include le spese di gestione e i contributi in natura relativi a SESAR 2020; prende atto del fatto che SESAR 2020ha ricevuto 75,5 milioni di EUR dall'Unione per coprire gli obblighi da liquidare relativi al 2017 e ai primi mesi del 2018, ԴDzԳé 6,7 milioni di EUR da Eurocontrol a titolo di contributi in denaro per le spese di gestione;
16.constata che, alla fine del 2017, gli strumenti comuni della Commissione per la gestione e il monitoraggio delle sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte2020 non avevano terminato gli specifici sviluppi necessari per il trattamento dei contributi in natura dell'impresa comune;
17.osserva che, alla fine del 2017, i contributi cumulativi in denaro dell'Unione alle attività operative dell'impresa comune ammontavano a 132 900 000 EUR e i contributi del settore del traffico aereo e di Eurocontrol erano pari a 104 000 000 EUR;
18.osserva che i primi audit di SESAR 2020 evidenziano un numero e un livello di errori inferiore, grazie alle semplificazioni introdotte in Orizzonte 2020 e alla maggiore esperienza dei principali beneficiari;
Performance
19.si compiace che l'assenza di indicatori chiave di prestazione (ICP) stabiliti non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; si rammarica del fatto che le informazioni sulla terza serie di ICP non siano ancora disponibili a causa della maturità insufficiente dei progetti; osserva tuttavia che in base agli ICP gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti; prende atto del fatto che gli esperti chiedono ulteriori attività di monitoraggio e analisi, operando una chiara distinzione tra gli ICP effettivamente raggiunti alla fine di ogni anno e gli ICP che si prevede di raggiungere;
20.osserva che l'impresa comune ha conseguito i suoi principali obiettivi strategici e operativi, come indicato nel documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
21.si compiace della pubblicazione, da parte di SESAR, della tabella di marcia volta a garantire un utilizzo sicuro dei droni in tutta Europa; ritiene che per integrare in modo sicuro i droni nello spazio aereo europeo siano necessarie varie innovazioni, tra cui le tecnologie relative alla gestione del traffico aereo (ATM); prende atto con interesse della panoramica offerta sull'evoluzione del mercato europeo dei droni di qui al 2050 e dell'enorme potenziale per l'Europa e per la sua competitività a livello mondiale, ԴDzԳé delle azioni da intraprendere nei prossimi 5-10 anni per sfruttare tale potenziale, compreso il sostegno alla ricerca e allo sviluppo, da conseguire attraverso la creazione, a livello di Unione, di un ecosistema che includa un quadro sia normativo che tecnologico e riunisca tutti i principali soggetti interessati del settore pubblico e privato, con conseguente incremento dei livelli di finanziamento dell'Unione, in particolare per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore;
22.osserva che il rapporto relativo al costo di gestione (bilancio amministrativo/operativo) rimane inferiore al 5%, evidenziando in tal modo una struttura organizzativa dell'impresa comune piuttosto snella ed efficiente;
23.prende atto con preoccupazione del valore intermedio dell'effetto leva di 0,56 alla fine del 2017; invita l'impresa comune ad adottare misure per conseguire l'effetto leva obiettivo stimato di 0,85 sull'intero periodo 2014-2020;
24.rileva con soddisfazione che secondo gli esperti, rispetto al funzionamento dell'impresa comune nell'ambito del settimo programma quadro, l'accento è già posto maggiormente sul raggiungimento di un più ampio coinvolgimento di tutte le parti interessate ai fini dell'attuazione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa (il "piano generale ATM");
Procedure di appalto e di assunzione
25.rileva che, secondo la relazione della Corte, al 31 dicembre 2017 l'impresa comune contava 40 dipendenti (44 nel 2016);
26.prende atto dei risultati dell'esercizio di analisi comparativa delle risorse umane nel 2017: 60% di posti operativi, 30% di posti amministrativi e 10% di posti neutri;
27.rileva che l'impresa comune ha avviato otto procedure di appalto, le quali hanno condotto a 14 contratti quadro e contratti diretti per servizi; osserva che l'impresa comune ha realizzato 29 contratti specifici e 13 con modifiche, registrando per le attività di appalto concluse nel 2017 un valore totale superiore a 5540000EUR;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
28.osserva che nel corso del 2017 dieci audit sono stati effettuati da una diversa società di revisione contabile esterna e che per un audit è stato necessario utilizzare il contratto quadro della direzione generale del bilancio a causa dell'individuazione di un conflitto di interesse delle tre imprese nell'ambito del contratto quadro dell'impresa comune; constata che il revisore legale ha effettuato nove audit; osserva che l'impresa comune dispone di un contratto quadro rivisto in vigore per i servizi di audit con tre società di revisione esterne e che l'attività di audit è effettuata esclusivamente da tali società; evidenzia che non è stato individuato alcun problema rilevante negli audit effettuati fino ad oggi che richieda l'attenzione del consiglio di amministrazione;
Controllo interno
29.accoglie con soddisfazione il fatto che l'impresa comune abbia istituito procedure di controllo exante basate su esami documentali finanziari e operativi ed esegua audit expost relativi ai beneficiari;
30.accoglie con favore il fatto che l'impresa comune abbia continuato ad applicare un approccio articolato al fine di esaminare, gestire e attenuare efficacemente i rischi, e si attende che l'impresa comune presti attenzione ai rischi critici d'impresa individuati riguardo al piano generale ATM e a SESAR2020;
31.deplora il fatto che il revisore esterno abbia riscontrato carenze nei processi del controllo finanziario dell'impresa comune dovute principalmente al complesso quadro di regolamentazione finanziaria, alla recente cessazione dal servizio di personale chiave in ambito finanziario e al sovraccarico di lavoro nel dipartimento finanziario;
Audit interni
32.osserva che, per quanto riguarda SESAR 1, l'attività di audit è quasi completata, dopo che sono stati pianificati 20 esercizi di audit presso sette membri selezionati, 18 dei quali sono stati completati nel 2017 nel quadro del quarto ciclo di audit come descritto nella strategia di audit ex post dell'impresa comune; accoglie con favore il tasso di errore residuo dello 0,36% registrato nel 2017;
33.osserva che la valutazione intermedia della Commissione sulle attività operative dell'impresa comune nel quadro di Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2016 è stata effettuata; osserva che il consiglio di amministrazione dell'impresa comune ha adottato nel maggio 2018 un piano d'azione che comprende una serie di attività già avviate;
34.rileva che nell'ottobre 2015 il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha effettuato un audit sulle procedure di sovvenzione di Orizzonte 2020; osserva che il SAI ha formulato cinque raccomandazioni, una delle quali valutata come "molto importante"; osserva inoltre che è stato predisposto un piano d'azione dettagliato e che alla fine del 2017 sono state attuate 4 raccomandazioni su 5 del piano d'azione; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione dell'altra raccomandazione in sospeso;
35.osserva che nell'ottobre 2017 il SAI ha effettuato un audit sulla governance, la gestione dei rischi e i processi di controllo interno dell'impresa comune ai fini del coordinamento con il Centro comune di supporto (CSC) e dell'attuazione degli strumenti e dei servizi del CSC; rileva che il SAI ha formulato tre raccomandazioni; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali raccomandazioni;
Altre questioni
36.prende atto del fatto che la valutazione finale della Commissione per quanto concerne il programma SESAR 1 (2007-2016) è stata effettuata nel corso del 2017, il che evidenzia che l'impresa comune sta realizzando i suoi obiettivi, contribuendo a superare la frammentazione e a creare continuità riguardo agli obiettivi di ricerca; osserva che è stata effettuata la valutazione finale intermedia della Commissione su SESAR 2020 (2014-2016) e che secondo le conclusioni i partenariati di ricerca tra l'Unione, il settore privato e gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire i loro obiettivi; si compiace del fatto che sia stato approvato un piano d'azione per affrontare le raccomandazioni formulate in tali valutazioni;
37.osserva che la gestione dello spazio aereo europeo resta frammentata e che il cielo unico europeo, in quanto concetto, non è stato ancora realizzato; ribadisce l'importanza fondamentale del ruolo dell'impresa comune nel coordinare e realizzare le attività di ricerca a titolo del progetto SESAR e nel conseguire gli obiettivi del progetto stesso;
38.invita SESAR e la Commissione a valutare i risultati della realizzazione della soluzione SESAR, specialmente per quanto riguarda la garanzia dell'interoperabilità e i progressi conseguiti nel completamento del cielo unico europeo;
39.osserva che nel 2017 la Corte ha pubblicato una relazione speciale sull'iniziativa Cielo unico europeo; deplora il fatto che tale relazione e le valutazioni finali della Commissione indicano ritardi nell'esecuzione del piano generale ATM e l'asimmetria tra la durata delle attività dell'impresa comune, stabilita dalla normativa, e la durata pianificata dei lavori previsti; prende inoltre atto dell'accento posto dalla Corte sull'esigenza dell'impresa comune di rafforzare la sua responsabilità in merito all'esecuzione del piano generale;
40.osserva che i revisori dei conti hanno campionato sedici progetti SESAR, che sono stati sottoposti ad audit in cinque paesi diversi e che coinvolgevano vari portatori di interessi SESAR; invita l'impresa comune a tenere pienamente conto delle raccomandazioni contenute nella relazione speciale e ad adottare opportuni provvedimenti.
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Shift2Rail per l'esercizio 2017 ()
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(1),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail(5), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0163/2019),
1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Shift2Rail per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2017,
2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Shift2Rail, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017,
–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'impresa comune(7),
–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti ԴDzԳé la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(8) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),
–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(9), in particolare l'articolo 209,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(10), in particolare l'articolo 71,
–visto il regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail(11), in particolare l'articolo 12,
–visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(12),
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0163/2019),
1.approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Shift2Rail relativi all'esercizio 2017,
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Shift2Rail, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Shift2Rail per l'esercizio 2017 ()
Il Parlamento europeo,
–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Shift2Rail per l'esercizio 2017,
–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0163/2019),
A.considerando che l'impresa comune Shift2Rail (l'"impresa comune") è stata istituita nel giugno 2014 per un periodo di 10 anni dal regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio(13);
B.considerando che i membri fondatori sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e i partner del settore ferroviario (principali parti interessate, tra cui produttori di attrezzature ferroviarie, società ferroviarie, gestori di infrastrutture e centri di ricerca), con la possibilità che altri soggetti possano partecipare all'impresa comune come membri associati;
C.considerando che l'impresa comune persegue i seguenti obiettivi: a) contribuire alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo unico; b) rendere il sistema ferroviario europeo più attraente e più competitivo e promuoverne le tecnologie e soluzioni innovative; c) garantire il trasferimento modale dal trasporto stradale; e d) mantenere il settore ferroviario europeo in una posizione di punta sul mercato mondiale;
D.sottolinea che l'impresa comune deve ricevere le necessarie risorse finanziarie, materiali e umane utili a raggiungere tali obiettivi chiave in modo efficiente ed efficace;
E.considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare autonomamente nel maggio 2016;
Informazioni generali
1.constata che la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2017 (in appresso "la relazione della Corte") presenta fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'impresa comune al 31 dicembre 2016, ԴDzԳé i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2.constata che, secondo la relazione della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
3.osserva che il contributo finanziario dell'Unione alle attività dell'impresa comune ammonta ad un massimo di 450000000 EUR, versati a valere sugli stanziamenti assegnati a Orizzonte 2020; rileva che i membri industriali dell'impresa comune sono tenuti a fornire un contributo complessivo di almeno 470000000 EUR, di cui contributi in natura e in denaro per almeno 350000000 EUR alle attività operative e ai costi amministrativi dell'impresa comune e contributi in natura pari ad almeno 120000000 EUR ad attività supplementari dell'impresa comune;
4.ricorda che la ricerca e l'innovazione non sono processi isolati che utilizzano una regola semplice per la gestione dei processi; sottolinea pertanto l'importanza cruciale di identificare, tra quelli relativi alla ricerca e all'innovazione, i progetti in grado di tradursi in soluzioni innovative per il mercato; sottolinea che le modifiche al regolamento che istituisce l'impresa comune e il suo statuto rivestiranno un ruolo cruciale nel futuro prossimo dell'impresa comune al fine di migliorarne l'efficienza; evidenzia in particolare che è necessario adottare il principio del finanziamento pluriennale e stabilire scadenze flessibili per la pubblicazione delle proposte di progetto;
Gestione finanziaria e di bilancio
5.osserva che la dotazione finanziaria definitiva 2017 disponibile per l'esecuzione comprendeva stanziamenti di impegno per 68600000 EUR e stanziamenti di pagamento per 44100000 EUR; sottolinea che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 94% e dell'79 %, percentuali che rappresentano un livello basso, in particolare per gli stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che la maggior parte dei pagamenti eseguiti dall'impresa comune nel 2017 erano prefinanziamenti a progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 selezionati mediante gli inviti a presentare proposte del 2017; rileva che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati dell’impresa comune relativi ad esercizi precedenti ammontavano a circa 7,6 milioni EUR; rileva che, secondo la risposta dell'impresa comune, l'intero importo è stato considerato destinato a coprire il primo trimestre del 2018 a causa del calendario del pagamento della Commissione;
6.osserva che su un importo di 411500000 EUR (compresi 398000000 EUR quale importo massimo del contributo in denaro dell'Unione e il contributo in denaro dei membri dell'industria ai costi amministrativi delle imprese comuni di 13500000 EUR) entro la fine del 2017, l’impresa comune aveva assunto impegni per 158800000 EUR ed eseguito pagamenti per 78600000 EUR (19,1% dei fondi assegnati) per l'esecuzione della sua prima serie di progetti; ciò dimostra che l’impresa comune ha firmato attualmente convenzioni di sovvenzione pluriennali interdipendenti e contratti d’appalto per attuare il 39% del programma di ricerca e innovazione dell’impresa comune, in linea con il proprio programma di lavoro pluriennale.
7.riconosce che di 350000000 EUR complessivi con cui i membri industriali dovevano contribuire alle attività operative e alle spese amministrative dell'impresa comune, alla fine del 2017, ossia quattro mesi dopo che l'impresa comune aveva avviato i suoi primi progetti di Orizzonte 2020, tali membri dell’industria avevano notificato contributi in natura pari a 34900000 EUR per le attività operative, di cui 3000000 EUR erano stati certificati; osserva che il consiglio di direzione aveva convalidato 4900000 EUR di contributi in denaro versati a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune;
8.si rammarica che, entro il termine del 31 gennaio 2018, nessuno degli altri membri abbia potuto far certificare i suoi costi riguardanti i contributi operativi in natura relativi al 2017 e i contributi in natura all'attuazione di attività aggiuntive; rileva che la stima dei contributi operativi in natura relativi al 2017 ammontava a 21,3 milioni di EUR, importo che rappresenta un andamento positivo in linea con l'usuale curva S della gestione del programma; è soddisfatto che i contributi in natura all'attuazione di attività aggiuntive cumulativi dichiarati dagli altri membri entro la fine del 2017 ammontavano a 130,0 milioni di EUR, importo superiore all'importo minimo di 120,0 milioni di EUR fissato in conformità del regolamento che istituisce l'impresa comune;
9.osserva che, a fine 2017, i contributi complessivi versati dai membri industriali ammontavano a 169800000 EUR, rispetto al contributo in denaro dell'Unione pari a 83200000 EUR;
10.rileva che, nel 2017, l'impresa comune ha firmato 17 convenzioni di sovvenzione a seguito di inviti a presentare proposte del 2017, e che il valore delle attività di ricerca e innovazione legate a tali inviti a presentare proposte ammontava a 110900000 EUR, da cofinanziare dall'impresa comune a concorrenza di 60100000 EUR;
11.rileva altresì che i membri fondatori diversi dall'Unione e i membri associati hanno concordato di limitare la loro richiesta di cofinanziamento al 44,44% dei costi totali del progetto, che è la percentuale complessiva più bassa per il programma Orizzonte 2020; si compiace che 120 PMI abbiano partecipato all'invito a presentare proposte per il 2017 e che 50 piccole e medie imprese (PMI) siano state ammesse al finanziamento (25%);
Prestazione
12.si compiace del fatto che l'assenza di indicatori chiave di prestazione (ICP) stabiliti non sia più un problema nel quadro di Orizzonte 2020; si rammarica del fatto che le informazioni sulla terza serie di ICP non siano ancora disponibili a causa della natura dei progetti; rileva che gli esperti chiedono ulteriori attività di monitoraggio e analisi, operando una chiara distinzione tra gli ICP effettivamente raggiunti alla fine di ogni anno e gli ICP che si prevede di raggiungere;
13.osserva che il rapporto di costo di gestione (bilancio amministrativo/operativo) rimane inferiore al 5%, evidenziando in tal modo una struttura organizzativa dell'impresa comune piuttosto snella ed efficiente;
14.rileva con preoccupazione il valore intermedio dell'effetto leva di 0,9 alla fine del 2016; invita l'impresa comune ad adottare misure per conseguire l'effetto leva obiettivo sull'intero periodo 2014-2020 di 1,18;
15.rileva che gli esperti indicano che l'impresa comune ha già contribuito a creare continuità e una visione comune condivisa per la ricerca ferroviaria all'interno della comunità ferroviaria; si compiace, inoltre, del fatto che l'impresa comune abbia contribuito a creare fiducia tra i soggetti che altrimenti non avrebbero avuto l'opportunità di condividere idee e interessi comuni al di fuori di una situazione commerciale; osserva che la presenza di operatori ferroviari nell'impresa comune dovrebbe essere rafforzata nel tempo;
16.osserva che gli esperti ritengono che vi sia un certo pericolo che l'impresa comune sia considerata un "negozio chiuso", in parte a causa di ragioni storiche che rimangono nella mente delle persone; invita l'impresa comune a risolvere la questione, a progredire e a costruire fiducia, in particolare attraverso i processi aperti per la selezione dei futuri temi dell'innovazione e dei nuovi partner.
Selezione e assunzione del personale
17.osserva che, nel 2017, l'impresa comune ha assunto sette membri del personale conformemente al suo organigramma: un giurista, un assistente amministrativo e finanziario, un funzionario operativo e di sostegno finanziario e quattro gestori di programma;
18.osserva che, alla fine del 2017, il personale dell'impresa comune era composto da 20 persone su 23 previste nell’organigramma;
Controllo interno
19.rileva che l'impresa comune ha istituito procedure di controllo ex ante attendibili basate su esami documentali finanziari e operativi e che il Servizio comune di audit della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione della Commissione (il "Servizio comune di audit") è responsabile per l’audit ex post delle dichiarazioni di spesa relative a progetti nell'ambito del programma Orizzonte 2020; rileva, inoltre, che la situazione alla fine del 2017 ha evidenziato che i più importanti standard di controllo interno sono stati in gran parte attuati con alcune azioni rimanenti; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito a tali esecuzioni;
20.accoglie con favore la volontà dell'impresa comune di sperimentare nel 2018 una semplificazione delle procedure amministrative attraverso l'attuazione della sovvenzione forfettaria pilota nell'ambito di un quadro di controllo del programma delimitato;
21.prende atto del fatto che il tasso di errore residuo per il programma Orizzonte 2020 era inferiore alla rilevanza secondo la Corte dei conti ("la Corte"), essendo pari ad 1,44%, anche se si prevede che aumenterà a circa il 2,24% tenendo conto dei progetti di relazione di audit;
22.rileva che per i controlli ex post nel 2017 il campione rappresentativo dell'impresa comune è stato individuato in 15 partecipazioni che rappresentano 1,3 milioni di EUR in termini di cofinanziamenti dell'impresa comune convalidati; si rammarica che non sia indicato un tasso di errore specifico in relazione agli audit effettuati per il campione rappresentativo dell'impresa comune;
23.riconosce che il Servizio di audit interno svolge il ruolo di revisore interno dell'impresa comune e, in tale contesto, riferisce indirettamente al consiglio di direzione e al direttore esecutivo; osserva che la prima missione di audit consisteva nel delineare un profilo di rischio dell'impresa comune allo scopo di istituire un programma di lavoro triennale per l'audit interno; osserva che il piano strategico di audit interno del Servizio di audit interno per il 2017-2019 è stato presentato nel giugno 2017 e sarà riesaminato annualmente;
24.prende atto del fatto che, nel 2017, l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (FCH 2), insieme al Servizio comune di audit, ha avviato il primo audit ex-post di un campione casuale di dichiarazioni intermedie di spesa del programma Orizzonte2020; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit;
25.rileva con rammarico che, alla fine del 2017, gli strumenti comuni della Commissione per la gestione e il monitoraggio delle sovvenzioni nell’ambito di Orizzonte2020 non avevano terminato gli specifici moduli necessari per il trattamento dei contributi in natura all’impresa comune; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito a tali sviluppi;
26.osserva che la valutazione intermedia della Commissione sulle attività operative dell’impresa comune per nell'ambito di Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2016 sono state effettuate; rileva che il consiglio di direzione ha elaborato e approvato un piano d'azione nel giugno 2018; rileva che alcune azioni sono già state avviate e tiene conto del fatto che non tutte le raccomandazioni saranno affrontate nell’attuale programma quadro finanziario;
Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative
27.constata che alcune carenze sul piano della qualità sono state rilevate nella procedura di gara aperta dell’impresa comune per l’appalto di servizi di comunicazione e di organizzazione di eventi, per un importo stimato in 1200000 EUR su 4anni; rileva che, secondo la risposta dell’impresa comune, l’impresa comune ha deciso di non prevedere una capacità finanziaria minima al fine di non scoraggiare la partecipazione delle PMI al bando di gara;
Altre questioni
28.si compiace che l'impresa comune abbia definito una propria strategia e un piano d'azione antifrode, quale azione correttiva a seguito delle principali osservazioni formulate dalla Corte nel quadro della procedura di discarico 2016;
29.constata che l'impresa comune ha adottato norme che disciplinano i conflitti di interesse nei confronti dei propri membri, dei propri organi, del proprio personale e del personale distaccato, come pure dei membri del proprio consiglio direttivo, e ha messo in atto una strategia antifrode ad hoc che integra la strategia Orizzonte 2020, inclusa una valutazione dei suoi rischi e delle sue opportunità;
30.insiste sull'importanza della cooperazione tra l'impresa comune e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA); accoglie con favore la partecipazione di ERA alle riunioni del consiglio di direzione dell’impresa comune e ai gruppi che hanno redatto il piano d'azione pluriennale; rileva inoltre che l'impresa comune ha valutato la richiesta di ricerca e innovazione proveniente da ERA per evitare la sovrapposizione di attività.
31.si compiace delle sinergie dell'impresa comune con altri programmi e fondi dell'Unione, ad esempio il progetto pilota "la scala di eccellenza" del Parlamento europeo, e accoglie con favore la cooperazione con altri progetti pertinenti, come SESAR o il progetto Rail Baltica;
32.si compiace delle attività intraprese per aumentare la visibilità online dell'impresa comune; prende atto della ristrutturazione del sito web, dell'introduzione della newsletter bimestrale, dell'aumento del numero di visitatori, dei follower sui social media e della copertura della stampa;
33.si compiace del fatto che l'impresa comune abbia messo in atto una strategia antifrode personalizzata che completa la strategia di Orizzonte 2020, compresa una valutazione dei suoi rischi e opportunità.