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A8-0125/2019

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Martedì 26 marzo 2019-Strasburgo
Discarico 2017: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Decisione
Decisione
Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'esercizio 2017 ()

Il Parlamento europeo,

–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017,

–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),

–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,

–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,

–visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5), in particolare l'articolo 97,

–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,

–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),

1.concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;

2.esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 56.
(2) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 56.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 ()

Il Parlamento europeo,

–visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017,

–vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia(1),

–vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,

–visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(4), in particolare l'articolo 70,

–visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5), in particolare l'articolo 97,

–visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,

–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),

1.approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche relativi all'esercizio 2017;

2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 56.
(2) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 56.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 ()

Il Parlamento europeo,

–vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017,

–visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0125/2019),

A.considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia")(1), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2017 ammontava a 110530554EUR, il che rappresenta un lieve decremento dello 0,28 % rispetto al2016; che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 69340298 (62,7% del bilancio totale); che il resto del bilancio dell'Agenzia proviene da entrate derivanti dalla riscossione di tariffe e onorari;

B.considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2017 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98%, con un aumento dell'1% rispetto al 2016; osserva altresì che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'87%, il che rappresenta un aumento dell'1% rispetto al 2016;

2.sottolinea che l'Agenzia si autofinanzia in parte e percepisce una tariffa da ciascuna azienda che richiede la registrazione di sostanze chimiche come previsto dal regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); osserva che le tariffe applicabili dipendono dalle dimensioni dell'azienda e dal volume delle sostanze chimiche registrate; rileva che, stando alla relazione della Corte, sin dalle prime registrazioni nel 2009, circa il 30% delle aziende ha dichiarato di essere di micro, piccole o medie dimensioni; osserva tuttavia con preoccupazione che, grazie all'efficace sistema di verifiche ex post, l'Agenzia ha rilevato che circa il 55% delle microimprese e delle PMI aveva classificato in maniera erronea la propria categoria di appartenenza, pagando così tariffe più basse; appoggia le misure adottate dall'Agenzia che hanno condotto all'emissione di fatture particolarmente elevate per la rettifica delle tariffe, per un totale di 16,4milioni di EUR; esorta inoltre le autorità nazionali di esecuzione a rafforzare i sistemi di verifica dei volumi dichiarati dalle aziende e ad attuare pienamente ed efficacemente il quadro "Strategie e criteri minimi per l'applicazione dei regolamenti sulle sostanze chimiche"; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito agli sforzi intrapresi e ai risultati ottenuti, a ridurre il notevole arretrato di verifiche e ad attuare le correzioni delle tariffe;

3.riconosce le difficoltà che l'Agenzia deve affrontare nel verificare la correttezza dell'importo delle tariffe percepite, in particolare in considerazione delle sostanziali riduzioni previste dalla legislazione in materia di PMI; accoglie con favore, a tale riguardo, l'approccio proattivo dell'Agenzia, ma ricorda che la legislazione non prevede una verifica finanziaria ex post delle dimensioni di ciascuna impresa registrata tra i compiti fondamentali dell'Agenzia e che quest'ultima non dispone del personale necessario per svolgere questo tipo di lavoro; invita la Commissione ad adoperarsi in maniera tempestiva per far sì che l'Agenzia disponga di risorse adeguate per garantire la verifica efficace e proporzionata delle entrate derivanti dalle tariffe;

4.rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, si prevede che le entrate derivanti dal pagamento di tariffe e oneri diminuiranno a partire dal 2019 in quanto il terzo termine per la registrazione di sostanze chimiche nell'ambito del regolamento REACH è fissato nel 2018 e che, per finanziare la propria attività, l'Agenzia dipenderà maggiormente dal bilancio UE; rileva che l'Agenzia, stando alla risposta da essa fornita, ha formulato proposte alternative alla Commissione e che la Commissione si è impegnata a valutare le alternative per finanziare le sue attività; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito agli sviluppi in tale ambito;

5.osserva che le tariffe versate dalle imprese variano notevolmente da un anno all'altro, il che complica la pianificazione del bilancio, e che le tariffe pagate in relazione a un regolamento possono essere utilizzate solo nella sezione corrispondente del bilancio dell'Agenzia, il che può comportare un'eccedenza in una sezione e un deficit in altre sezioni del suo bilancio; chiede alla Commissione di proporre misure volte a garantire un finanziamento più equilibrato delle attività relative a tutti i regolamenti che l'Agenzia applica;;

Annullamento di riporti

6.constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 364031EUR, il che corrisponde al 2,64 % dell'importo totale riportato, registrando una riduzione del 5,23 % rispetto al 2016;

Performance

7.riconosce che l'Agenzia si avvale di indicatori chiave di performance e, inoltre, ha introdotto nuovi indicatori di efficienza delle prestazioni e ha migliorato gli indicatori chiave di performance relativi al carico di lavoro, al fine di potenziare il controllo dal punto di vista dei risultati conseguiti, della performance e dell'efficienza; rileva che l'agenzia impiega taluni tassi di bilancio come indicatori chiave di performance onde migliorare la sua gestione di bilancio; invita l'Agenzia a sviluppare, nel quadro della revisione del suo sistema complessivo di gestione della performance, indicatori chiave di performance maggiormente incentrati sui risultati e sull'impatto al fine di valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti a tal proposito;

8.riconosce che, nonostante i rischi e i vincoli in alcuni settori, l'Agenzia ha raggiunto 70 dei 79 obiettivi relativi ai suoi indicatori chiave di performance e ha continuato ad attuare sia le azioni di miglioramento per le richieste di autorizzazione sia la sua strategia regolamentare integrata;

9.ricorda che l'Agenzia è un'entità consolidata ai sensi dell'articolo185 del regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) ("il regolamento finanziario") e costituisce una forza motrice, tra le autorità regolamentari, per l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e dell'ambiente, oltre che dell'innovazione e della competitività; osserva che l'Agenzia aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, promuove un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni su tali sostanze e si occupa delle sostanze chimiche che destano preoccupazione;

10.constata che nel 2017 sono stati ricevuti circa 15900 fascicoli di registrazione (8500 dei quali hanno generato una tariffa di registrazione), il che rappresenta un incremento del 48,6% rispetto al 2016; pone l'accento sul fatto che tale incremento nell'attività di registrazione è direttamente collegato al termine ultimo di registrazione ai sensi del regolamento REACH, fissato al 1° giugno 2018;

11.osserva con soddisfazione che l'Agenzia condivide la struttura di audit interno con l'Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo e collabora a stretto contatto con altre agenzie, in particolare per la condivisione dei servizi, nel quadro di una rete inter-agenzie e mediante protocolli d'intesa con diverse agenzie;

12.osserva che, stando alla relazione della Corte, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, il regolamento istitutivo dell'Agenzia non richiede esplicitamente valutazioni esterne periodiche delle sue attività, che costituiscono elementi fondamentali per valutare le prestazioni; incoraggia l'Agenzia a sottoporsi a una valutazione esterna almeno ogni cinque anni;

Politica del personale

13.rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 96,52 %, con la nomina di 444 su 460 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 455 posti autorizzati nel 2016); osserva inoltre che nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 119 agenti contrattuali e 8 esperti nazionali distaccati;

14.constata che l'Agenzia ha adottato una politica anti-molestie e orientamenti in materia; rileva che ha organizzato sessioni di formazione e ha reso possibile l'assistenza confidenziale;

15.accoglie con favore il suggerimento della Corte di pubblicare gli avvisi di posto vacante anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in modo da aumentarne la pubblicità; prende atto del suggerimento fornito dall'Agenzia secondo cui l'EPSO dovrebbe promuovere anche la bacheca degli annunci di lavoro inter-agenzie messa a punto dalla rete delle agenzie dell'UE;

16.osserva che, sebbene il termine di registrazione per il 2018 fosse il termine regolamentare definitivo della registrazione REACH per le sostanze soggette a un regime transitorio, l’attività di registrazione dell’Agenzia dovrebbe rimanere a un livello elevato durante il restante periodo di tale strategia; rileva altresì che, in seguito all'analisi strategica sul suo futuro orientamento, l'Agenzia ha individuato alcuni settori di attività esistenti che dovrebbero crescere nonché una serie di potenziali nuovi compiti che potrebbe svolgere; sottolinea che è opportuno evitare una carenza di personale;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

17.osserva che, stando a quanto riferito dall'Agenzia, le entrate tariffarie iscritte in bilancio per il 2017 rappresentano il 35% delle entrate complessive; prende atto dell'esemplare sistema di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interesse dell'Agenzia e del suo punto di vista, secondo cui grazie alle misure adottate non vi è alcun rischio di tali conflitti in quanto le tariffe sono finalizzate a coprire i costi e il personale dell'Agenzia coinvolto nel processo di elaborazione dei pareri per garantire l'indipendenza è regolarmente sottoposto a valutazioni; rileva che l'Agenzia accoglierebbe con favore una soluzione che affidi alla Commissione il compito di riscuotere le tariffe per suo conto, il che semplificherebbe la gestione finanziaria dell'Agenzia e contribuirebbe ad attenuare i rischi di carenze;

18.prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza e la protezione degli informatori; osserva che, stando a quanto riportato dall'Agenzia, tutte le riunioni tra i suoi alti dirigenti e i gruppi d'interesse sono registrate e pubblicate sul suo sito web onde garantire la piena trasparenza;

Audit interno

19.rileva che il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha effettuato una valutazione dei rischi, ha predisposto il suo piano di audit strategico per il periodo 2018-2020 e, nell'ottobre 2017, ha svolto colloqui preliminari per un audit sui conflitti di interesse e sull'etica; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai risultati di tale audit e a qualsivoglia azione corrispondente adottata in risposta alle raccomandazioni formulate;

Altre osservazioni

20.osserva che, dopo aver selezionato il nuovo edificio e aver firmato un contratto di locazione nel 2017, l'Agenzia prevede di trasferirsi in una nuova sede a Helsinki nel gennaio 2020; rileva che tale trasferimento è dovuto al parziale malfunzionamento dell'edificio attuale, in particolare per quanto riguarda le problematiche legate alla qualità dell'aria nei locali attualmente in uso;

o
oo

21.rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 2019(3) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 415 del 5.12.2017, pag. 12.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 (GUL298 del26.10.2012, pag.1).
(3) Testi approvati, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali-Informativa sulla privacy