Valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e situazione del PNRR ungherese
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese ()
Il Parlamento europeo,
–vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
–visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1,
–visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
–vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
–visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani,
–visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) ("regolamento relativo alla condizionalità"),
–visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(2),
–visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(3),
–vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3 giugno 2021 nella causa C-650/18 che respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2018 che avvia la procedura volta a determinare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l'Unione europea(4),
–visti i capitoli per paese sull'Ungheria contenuti nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto, in particolare quella del 2021 e del 2022,
–vista la giurisprudenza della CGUE,
–viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare: la risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(5), la risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco(6), la risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo7, paragrafo1, TUE riguardanti la Polonia e l'Ungheria(7), la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia(8), la risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(9), la risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità(10),
–vista la notifica scritta inviata dalla Commissione al governo ungherese il 27 aprile 2022, in linea con l'articolo6, paragrafo1, del regolamento sulla condizionalità,
–viste le misure correttive presentate dal governo ungherese alla Commissione con lettera del 22 agosto 2022,
–vista la proposta della Commissione, del 18 settembre 2022, di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (),
–vista la posizione dell'Ungheria nell'indice sullo Stato di diritto 2022 del World Justice Project (73a su 140 paesi e ultima nell'UE, nell'Associazione europea di libero scambio e nella regione nordamericana),
–visto l'articolo 132, paragrafo2, del suo regolamento,
A.considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell'Unione;
B.considerando che le misure previste dal regolamento sulla condizionalità possono essere attuate dalla Commissione quando le violazioni dei principi dello Stato di diritto incidono direttamente o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria dell'Unione;
C.considerando che il 18 settembre 2022 la Commissione ha presentato misure di protezione del bilancio ai sensi del regolamento sulla condizionalità attraverso una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'UE contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria, e prevede la sospensione del 65% degli impegni per tre programmi nell'ambito della politica di coesione o, se del caso, l'approvazione dei tre programmi, nonché il divieto di assumere impegni giuridici con i trust di interesse pubblico per i programmi attuati in gestione diretta e indiretta;
D.considerando che le misure correttive adottate dal governo ungherese non sono sufficienti a dimostrare che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria non compromettono più o non rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione né la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e tanto meno sono adeguate a porre rimedio alla serie limitata di carenze che la Commissione ha scelto di affrontare nel progetto di decisione di esecuzione del Consiglio; considerando anche che la loro piena attuazione non pare essere adeguata per porre rimedio a violazioni dello Stato di diritto che incidono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE in Ungheria; che tali misure correttive non porrebbero rimedio ad altre violazioni del principio dello Stato di diritto in Ungheria, che vanno oltre l'ambito di applicazione del regolamento;
E.considerando che l'Ungheria ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea;
1.accoglie con favore la decisione di attivare il regolamento sulla condizionalità nel caso dell'Ungheria, anche se con un lungo ritardo e con un ambito di applicazione troppo limitato;
2.ritiene che le 17 misure negoziate dalla Commissione e dal governo ungherese non siano sufficienti ad affrontare l'attuale rischio sistemico per gli interessi finanziari dell'UE;
3.invita la Commissione a sottolineare nella sua valutazione il rischio persistente e a mantenere la necessità di misure correttive al fine di motivare l'approvazione, da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, della proposta della Commissione del 18 settembre 2022 per una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure per la protezione del bilancio dell'Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria;
4.invita il Consiglio ad adottare le misure previste dal regolamento sulla condizionalità, come proposto dalla Commissione il 18 settembre 2022, e a revocare le misure adottate solo dopo aver constatato che le condizioni per l'adozione di queste ultime non sono più soddisfatte, vale a dire che le misure correttive adottate dal governo ungherese hanno avuto nella pratica un effetto sostenibile e, in particolare, che non è stato registrato alcun arretramento sulle misure già adottate; sottolinea che, in caso di ribaltamento di tali misure in futuro, l'Unione dovrebbe procedere a una rettifica finanziaria;
5.invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, relative in particolare all'indipendenza del sistema giudiziario e ad altri motivi trattati nella lettera inviata dalla Commissione all'Ungheria il 19 novembre 2021;
6.deplora il fatto che autorità ungheresi continuano ad abusare della regola dell'unanimità dell'UE per bloccare decisioni cruciali con l'obiettivo di esercitare pressioni sulla Commissione e il Consiglio affinché sblocchino i fondi dell'UE, ritardando in tal modo il pacchetto di aiuti ucraino da 18 miliardi di EUR e l'aliquota minima globale dell'imposta sulle società; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che ciò non abbia alcun impatto sulle loro decisioni in relazione al dispositivo per la ripresa e la resilienza e alla condizionalità dello Stato di diritto;
7.ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi in caso di applicazione di misure nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo5, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso le amministrazioni locali e le ONG qualora il governo interessato non cooperi sulle carenze dello Stato di diritto;
8.rammenta che l'obiettivo del dispositivo è promuovere la ripresa e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri, compresa l'Ungheria; deplora il fatto che, a causa delle azioni del governo ungherese, i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non abbiano ancora raggiunto i cittadini e le regioni dell'Ungheria, né i governi locali o le organizzazioni della società civile, mentre gli altri 26 piani del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati approvati; osserva che vi è il rischio di un uso improprio dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ribadisce il suo invito alla Commissione ad astenersi dal fornire una valutazione positiva del piano dell'Ungheria fino a quando quest'ultima non avrà pienamente rispettato tutte le raccomandazioni in materia di Stato di diritto e finché non avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda qualsiasi rischio che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o a violazioni dello Stato di diritto;
9.deplora la mancanza di informazioni disponibili nei confronti del Parlamento, in merito ai negoziati tra la Commissione e le autorità ungheresi; si attende che la Commissione informi rapidamente e regolarmente il Parlamento di eventuali sviluppi pertinenti; rileva l'importanza della trasparenza anche per i cittadini europei, compresi i cittadini ungheresi per i quali sono in gioco interessi estremamente importanti;
10.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.