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Relazione - A10-0019/2025Relazione
A10-0019/2025

RELAZIONEsulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche

25.2.2025-( – C9‑0448/2023 – )-***

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Dimitris Tsiodras


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A10-0019/2025
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A10-0019/2025
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche

( – C10‑0448/2023 – )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0448/2023),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2024[1],

visto l'articolo 60 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (A10-0019/2025),

1.adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)Nella comunicazione "Il Green Deal europeo" 2 la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in "una sostanza - una valutazione", invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili" 3 la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente.

(1)Nella comunicazione "Il Green Deal europeo"2 la Commissione ha stabilito l'obiettivo di trasformare la valutazione della sicurezza chimica in un processo riassumibile in "una sostanza - una valutazione", invitando a una maggiore trasparenza e semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per tutti i portatori di interessi, accelerare il processo decisionale e aumentare la coerenza e la prevedibilità delle decisioni e dei pareri scientifici. Nella comunicazione "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili" 3 la Commissione è giunta alla conclusione che, per conseguire il suddetto obiettivo, una parte del lavoro scientifico e tecnico svolto a livello di Unione sulle sostanze chimiche a supporto della legislazione deve essere riattribuito alle agenzie unionali più adatte. L'assetto attuale ne risulterebbe semplificato, le valutazioni della sicurezza migliorerebbero in qualità e coerenza tra le diverse normative dell'Unione e le risorse esistenti sarebbero usate in modo più efficiente. Si prevede inoltre che tale approccio favorisca l'efficacia dei costi e la competitività poiché semplifica le procedure normative e riduce gli oneri amministrativi, garantendo che le imprese possano adattarsi efficacemente all'evoluzione del quadro normativo.

__________________

__________________

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, final dell'11dicembre 2019.

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, final dell'11dicembre 2019.

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, final del 14 ottobre 2020.

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, final del 14 ottobre 2020.

Emendamento2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio "una sostanza - una valutazione" che s'intende applicare.

(2)La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche è necessaria per allineare alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso nell'Agenzia i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione. È necessaria anche per garantire un livello coerente di qualità scientifica, trasparenza, ricercabilità e interoperabilità dei dati, in linea con l'approccio "una sostanza - una valutazione" che s'intende applicare. La digitalizzazione e la razionalizzazione dei processi ridurranno inoltre la duplicazione del lavoro e i ritardi amministrativi, consentendo notevoli risparmi sui costi e un incremento dell'efficienza sia per gli Stati membri che per gli operatori economici.

Emendamento3

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis)L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui alla direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere riesaminato periodicamente per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza dei consumatori. È opportuno fissare un periodo di riesame di almeno 36 mesi tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici, nonché del fatto che gli Stati membri possono presentare i fascicoli di restrizione in qualsiasi momento e che le misure restrittive orizzontali possono essere avviate e adottate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (UE) 2019/1021 o altri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi.

Emendamento4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di 12 mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.

(8)La modifica delle disposizioni procedurali della direttiva 2011/65/UE richiede un periodo transitorio di 18 mesi per poter assegnare adeguatamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche le risorse e i compiti. La durata di questo periodo è considerata sufficiente a permettere ai richiedenti potenziali o agli Stati membri di adeguarsi all'iter procedurale modificato a norma della direttiva.

Emendamento5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia può respingere la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegatoV. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.

L'Agenzia respinge la domanda se entro il termine di cui al primo comma, lettera c), il richiedente non completa la domanda con gli elementi mancanti da essa indicati in conformità dell'allegatoV. L'Agenzia stabilisce e comunica al richiedente senza indebito ritardo la data in cui la domanda è considerata completa.

Emendamento6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 bis – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso.

L'Agenzia individua le parti dei pareri e degli eventuali allegati che devono essere messe a disposizione del pubblico sul proprio sito web e procede in tal senso, comprese eventuali richieste fatte in conformità alla lettera c) del secondo comma.

Emendamento7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 5 – comma 5

Testo in vigore

Emendamento

(b bis)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

"5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione. La Commissione adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dal ricevimento dei pareri dell'Agenzia. L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo."

(32011L0065)

Emendamento8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;

Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo1 e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II su base regolare, almeno ogni 36 mesi, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di un fascicolo di restrizione preparato da uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2;

Emendamento9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.

Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze o di un gruppo di sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II si basano sui fascicoli di restrizione preparati dall'Agenzia, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro.

Emendamento10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione dei rischi pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.

L'Agenzia o lo Stato membro tiene conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione pertinente che sia stata presentata ai fini di altra legislazione dell'Unione per quanto riguarda qualsiasi parte del ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tale scopo gli altri organismi istituiti in virtù della normativa unionale che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro.

Emendamento11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a)l'identità della sostanza;

Emendamento12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis)una formulazione chiara e precisa della voce relativa alla proposta di restrizione d’uso nell'allegato II;

Emendamento13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a ter)i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;

Emendamento14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis)le informazioni sulle eventuali alternative, sulla loro disponibilità e idoneità;

Emendamento15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter)il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta.

Emendamento16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater)una valutazione socioeconomica.

Emendamento17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis)All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis.Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".

Emendamento18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2011/65/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter)All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis.La Commissione monitora la situazione delle risorse dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e presenta, se necessario, una proposta legislativa che tenga conto di eventuali esigenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche derivanti dai compiti introdotti dal presente regolamento e che migliori la governance dei suoi comitati scientifici. "

Emendamento19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 12 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a decorrere dal [OP: 18 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva].


MOTIVAZIONE

In generale, il relatore ritiene che l'ECHA abbia bisogno di un regolamento di base per essere pronta per il futuro e per raggiungere gli obiettivi e i traguardi dell'UE in materia di sicurezza chimica, protezione della salute e dell'ambiente, sostegno alla competitività. Per garantire semplificazione e flessibilità, il regolamento di base dovrebbe dare all'ECHA la possibilità di disporre di un'unica linea di bilancio per il proprio contributo unionale e di costituire un fondo di riserva utilizzando gli oneri di registrazione.

Il relatore ritiene che la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici avrà notevole impatto sull'ECHA. Per garantire che i comitati dell'Agenzia possano far fronte al maggiore carico di lavoro senza comprometterne qualità, puntualità e tempestività, sarà necessaria una ristrutturazione dei processi lavorativi.

In tale contesto, saranno probabilmente prese in considerazione nuove strutture (comitati o gruppi di lavoro) per permettere all'Agenzia di svolgere efficacemente le nuove funzioni. Sarà inoltre necessario rafforzare le strutture esistenti (il comitato per la valutazione dei rischi e quello per l'analisi socioeconomica).

Oltre alla necessità di un bilancio più ampio e di personale supplementare, occorrerà prendere in considerazione anche l'impostazione e l'organizzazione del lavoro. Senza chiarezza sulla futura struttura dei comitati scientifici dell'Agenzia, è impossibile stabilire se le risorse proposte saranno sufficienti a gestire il maggiore carico di lavoro.

Adottare una proposta per un regolamento di base dell'ECHA è molto importante, in quanto consentirà all'Agenzia di incorporare in modo efficace ed efficiente le nuove funzioni.

Al riguardo, il relatore propone un periodo di transizione superiore agli attuali 12 mesi previsti nella proposta legislativa. Ciò è particolarmente importante poiché, fino all'adozione e all'entrata in vigore del testo giuridico, non sono previste risorse umane e finanziarie per l'ECHA.


ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

CEFIC

COSMETICS EUROPE

EFPIA

SFEE (Hellenic Association of Pharmaceutical Companies)

BASF

EFEO

ECHA

L'Oréal group in Europe

AnimalhealthEurope

ClientEarth

European Environmental Bureau (EEB)

FuelsEurope

EFSA

EEA

EMA

Croplife Europe

DOW

AESPG

AISE

SMEunited

DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination group)

SEVAS (Association of the Greek Industry of Detergents and Soaps)

Eurometaux

Eurocolour

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche

Riferimenti

– C9-0448/2023 –

Presentazione della proposta al PE

7.12.2023

Commissione(i) competente(i) per il merito

ENVI

Relatori

Nomina

Dimitris Tsiodras

7.8.2024

Esame in commissione

25.11.2024

Approvazione

18.2.2025

BUDG

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

71

3

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Grégory Allione, Vytenis Povilas Andriukaitis, Pascal Arimont, Bartosz Arłukowicz, Sakis Arnaoutoglou, Anja Arndt, Thomas Bajada, Barbara Bonte, Stine Bosse, Lynn Boylan, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Ondřej Dostál, Pietro Fiocchi, Emma Fourreau, Anne-Sophie Frigout, Heléne Fritzon, Gerben-Jan Gerbrandy, Andreas Glück, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Romana Jerković, Radan Kanev, Stefan Köhler, Ewa Kopacz, András Tivadar Kulja, Katri Kulmuni, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Jana Nagyová, Rasmus Nordqvist, Jacek Ozdoba, Jutta Paulus, Carola Rackete, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Majdouline Sbai, Lena Schilling, Jonas Sjöstedt, Sander Smit, Claudiu-Richard Târziu, Ingeborg Ter Laak, Beatrice Timgren, Dimitris Tsiodras, Filip Turek, Ana Vasconcelos, Aurelijus Veryga, Kristian Vigenin, Alexandr Vondra, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stefano Cavedagna, Per Clausen, Valérie Deloge, Gabriella Gerzsenyi, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Michalis Hadjipantela, Matteo Ricci, Chloé Ridel, André Rodrigues, Bruno Tobback, Raffaele Topo, Laurence Trochu

Deputati di cui all’art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale

Salvatore De Meo, Nora Junco García, Alexander Jungbluth, Julien Leonardelli

Deposito

25.2.2025


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEDA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

71

+

ECR

Stefano Cavedagna, Pietro Fiocchi, Nora Junco García, Jacek Ozdoba, Claudiu-Richard Târziu, Beatrice Timgren, Laurence Trochu, Aurelijus Veryga, Alexandr Vondra

PPE

Pascal Arimont, Bartosz Arłukowicz, Salvatore De Meo, Gabriella Gerzsenyi, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Michalis Hadjipantela, Esther Herranz García, Radan Kanev, Stefan Köhler, Ewa Kopacz, András Tivadar Kulja, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Massimiliano Salini, Sander Smit, Ingeborg Ter Laak, Dimitris Tsiodras, Milan Zver

Renew

Grégory Allione, Stine Bosse, Pascal Canfin, Gerben-Jan Gerbrandy, Andreas Glück, Martin Hojsík, Katri Kulmuni, Ana Vasconcelos, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Vytenis Povilas Andriukaitis, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Delara Burkhardt, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Heléne Fritzon, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Javi López, César Luena, Matteo Ricci, Chloé Ridel, André Rodrigues, Bruno Tobback, Raffaele Topo, Kristian Vigenin

The Left

Lynn Boylan, Per Clausen, Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Carola Rackete, Jonas Sjöstedt

Verts/ALE

Pär Holmgren, Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz, Rasmus Nordqvist, Jutta Paulus, Majdouline Sbai, Lena Schilling

3

-

ESN

Anja Arndt, Alexander Jungbluth

PfE

Filip Turek

7

0

NI

Ondřej Dostál

PfE

Barbara Bonte, Valérie Deloge, Anne-Sophie Frigout, Julien Leonardelli, Jana Nagyová, Silvia Sardone

Significato dei simboli utilizzati:

+:favorevoli

-:contrari

0:astenuti

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025
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