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Proposta di risoluzione - B9-0071/2020Proposta di risoluzione
B9-0071/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONEsul regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento

22.1.2020-(C(2019)07227 – )

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

B9-0071/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento

(C(2019)07227 – )

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (C(2019)07227),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006[1], in particolare l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 53 bis, paragrafo 6,

visto il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.considerando che il biossido di titanio (TiO2) è un ossido di titanio largamente esistente in natura in una serie di forme cristalline, tra cui rutilo, brookite e anatasio;

B.considerando che il TiO2 è un composto inerte, termicamente stabile, non combustibile, insolubile, che non è classificato come pericoloso nell'ambito del sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite;

C.considerando che il TiO2, a causa della sua capacità di dispersione e di assorbimento della luce ultravioletta, è stato ampiamente utilizzato come colorante per oltre un secolo, creando un mercato globale il cui valore dovrebbe superare i 25 miliardi di EUR nel 2025;

D.considerando che il TiO2 è comunemente applicato in un'ampia gamma di settori, quali cosmetici, medicinali, ceramica, imballaggio, edilizia, componenti automobilistiche e apparecchiature elettriche ed elettroniche;

E.considerando che nel 14º adeguamento al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008 (il "regolamento CLP"), la Commissione ha proposto una classificazione armonizzata del TiO2 come sostanza cancerogena di categoria 2 per le miscele sotto forma di polvere, nonostante le prove a sostegno che indicano un punteggio Klimisch insufficiente di attendibilità dei dati, la ferma opposizione di molti Stati membri a causa di preoccupazioni quanto al fondamento scientifico e le potenziali conseguenze negative derivanti da tale precedente nella classificazione di altri composti in polvere;

F.considerando che l'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP stabilisce che la Commissione presenta, senza ingiustificato ritardo, atti delegati relativi all'inclusione della sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 della parte 3 dell'allegato VI, se ritiene "appropriata" l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di tale sostanza; il regolamento CLP non stabilisce pertanto l'obbligo per la Commissione di procedere con la classificazione armonizzata, ma stabilisce invece che la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione soluzioni alternative;

G.considerando che l'articolo 5 del protocollo n. 2 stabilisce, tra l'altro, che "I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire";

H.considerando che il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] (il "regolamento REACH") ha respinto le classificazioni di cancerogenicità 1A e 1B sulla base del fatto che gli effetti avversi del TiO2 sui polmoni dei ratti, in caso di sovraccarico, non sono la sua caratteristica intrinseca ma sono collegati alla polvere che presenta un rischio dopo un lungo periodo di inalazione di concentrazioni estreme (250mg/m³) per oltre 18 mesi, a causa della scarsa solubilità nei polmoni;

I.considerando che tale conclusione si basa in larga misura su uno studio condotto sui ratti[3]; considerando che gli autori di tale studio e il RAC, ai sensi del regolamento REACH, hanno dichiarato che non vi sono prove scientifiche convincenti che mettano in dubbio la rilevanza umana degli adenocarcinomi del polmone osservati nei ratti; considerando che al processo di consultazione pubblica in relazione all'adeguamento al progresso tecnico hanno contribuito soggetti affidabili, come l'associazione tedesca per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, che hanno dichiarato di non avere nessuna prova di casi di cancro al polmone nei luoghi di lavoro con presenza di biossido di titanio[4]; considerando che gli standard di esposizione sul luogo di lavoro per il TiO22 potrebbero essere introdotti mediante limiti di esposizione professionale armonizzati (OEL) nel quadro della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come hanno proposto molti Stati membri e altre parti interessate;

J.considerando che vi sono potenziali effetti a valle di questa classificazione di cancerogenicità per i prodotti contenenti TiO2 in forma solida e liquida che, pur essendo rigorosamente testati ai fini della loro sicurezza, possono essere stigmatizzati come potenzialmente pericolosi; che ciò potrebbe indurre in errore i consumatori e creare incertezza commerciale;

K.considerando che la classificazione di cancerogenicità non è coerente con il prevalente contesto di innovazione che esiste in molte discipline scientifiche e potrebbe potenzialmente porre fine all'uso di TiO2 in applicazioni ambientali per la purificazione dell'aria e dell'acqua, soluzioni di raffreddamento atmosferico e riduzione della concentrazione di sostanze tossiche e nocive[5][6][7];

L.considerando che il riciclaggio e il riutilizzo in un'economia circolare potrebbero anche essere negativamente influenzati in quanto la classificazione stabilirebbe nuovi obblighi per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti contenenti percentuali pari o superiori ad 1 di TiO2 (ad esempio, nella plastica, nella carta da parati, nei residui di vernice, nella porcellana e negli arredi), poiché tali articoli verrebbero classificati come rifiuti pericolosi, anche nei casi in cui non vi siano rischi potenziali per la salute umana; che attualmente non esistono alternative valide dal punto di vista commerciale che garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, mantenendo altresì l'efficacia e la funzionalità del TiO2;

M.considerando che il TiO2 è in fase di valutazione ai sensi del regolamento REACH e che tale processo fornirà una valutazione più completa e dettagliata;

1.solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.ritiene che il regolamento delegato della Commissione non avrebbe dovuto essere adottato in conformità del regolamento CLP, dal momento che si applica a sostanze pericolose a causa delle loro proprietà individuali e una valutazione più completa e dettagliata del TiO2 è ancora in corso ai sensi del regolamento REACH;

3.ritiene che il regolamento delegato della Commissione vada al di là di quanto necessario e proporzionato per far fronte a possibili rischi per la salute dovuti all'esposizione sul luogo di lavoro alla polvere di TiO2 e rischi di stigmatizzare la sostanza in altre forme come non sicura;

4.invita la Commissione a ritirare il regolamento delegato e a prendere in considerazione ulteriori opzioni, quali un limite armonizzato di esposizione professionale (OEL) per il TiO2 nel quadro della legislazione in materia di salute sul lavoro.

5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2020
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