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Martedì 12 dicembre 2023-Strasburgo
Ulteriore riforma delle norme in materia di tassazione delle imprese
P9_TA(2023)0460A9-0359/2023

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 su un'ulteriore riforma delle norme in materia di tassazione delle imprese ()

Il Parlamento europeo,

–vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3giugno2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi(1) ("direttiva sugli interessi e i canoni"),

–vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30novembre2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi(2) ("direttiva sulle società madri e figlie"),

–viste la direttiva (UE)2016/1164 del Consiglio, del 12luglio2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno(3) ("direttiva antielusione" o "ATAD I") e la direttiva (UE)2017/952 del Consiglio, del 29maggio2017, recante modifica della direttiva (UE)2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi(4) ("ATAD II"),

–viste la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15febbraio2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE(5) ("direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale" o "DAC 1"), la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9dicembre2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(6) ("DAC 2"), la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8dicembre2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(7) ("DAC 3"), la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25maggio2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(8) ("DAC 4"), la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6dicembre2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio(9) ("DAC 5"), la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25maggio2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica(10) ("DAC 6") e la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22marzo2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale(11) ("DAC 7"),

–vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10ottobre2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea(12) ("direttiva UE sulla risoluzione delle controversie"),

–vista la direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali(13) ("direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese"),

–vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14dicembre2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione(14) ("direttiva sul secondo pilastro"),

–viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare quella relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (), quella relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società () e quelle relative a un pacchetto sulla tassazione del digitale ( e ), nonché le posizioni del Parlamento su tali proposte,

–vista la comunicazione della Commissione del 15gennaio2019 dal titolo "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE"(15),

–vista la comunicazione della Commissione del 15luglio2020 dal titolo "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (),

–vista la comunicazione della Commissione del 18maggio2021 dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (),

– vista la comunicazione della Commissione del 22dicembre2021 dal titolo "La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE"(16),

–vista la proposta presentata dalla Commissione il 22dicembre2021 relativa a una direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (), nonché la posizione del Parlamento su tale proposta(17),

–vista la comunicazione della Commissione del 20giugno2023 dal titolo "Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie"(18),

–viste le conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" del 6dicembre2022,

–visto lo studio della Commissione del gennaio2022 dal titolo "Tax compliance costs for SMEs – An update and a complement: final report" (I costi di conformità fiscale delle PMI – aggiornamento e integrazione: relazione finale),

–viste la relazione sull'esito finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e la risoluzione del Parlamento europeo del 4maggio2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa(19),

–vista la proposta della Commissione dell'11maggio2022 relativa a una direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (),

–visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6ottobre2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia,

–visto l'invito della Commissione del 13ottobre2022 a presentare contributi per una valutazione d'impatto sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT);

–visto il discorso pronunciato in occasione della tornata del Parlamento europeo del 19ottobre2022 dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 20 e 21ottobre2022,

–visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria nel settembre2022,

–viste le relazioni per paese della Commissione del 2023 nell'ambito del suo semestre europeo,

–vista la comunicazione della Commissione del 16marzo2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" (),

–vista la relazione annuale della Commissione in materia di fiscalità 2023(20),

–viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23marzo2023,

–vista la sua risoluzione del 7ottobre2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose(21) (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta"),

–vista la sua risoluzione del 15febbraio2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE(22),

–vista la sua risoluzione del 10marzo2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale)(23),

–vista la sua risoluzione del 10marzo2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte(24),

–vista la sua risoluzione del 4ottobre2022 dal titolo "Impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain”(25),

–visto il piano d'azione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), del 19luglio2013, sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS),

–visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva(26),

–viste le relazioni finali dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili dell'ottobre 2015,

–vista la dichiarazione nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 in materia di BEPS, dell'8ottobre2021, dal titolo "Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising the Digitalisation of the Economy" (Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia), che ha ricevuto l'adesione e l'approvazione di 138 dei 141 membri al 16dicembre2022,

–visti le relazioni sui programmi del primo e del secondo pilastro, adottate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 il 14ottobre2020, nonché i risultati dell'analisi economica e della valutazione d'impatto dell'OCSE del 12ottobre2020 dal titolo "Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – valutazione dell'impatto economico),

–viste le norme tipo del secondo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 in materia di BEPS, del 20dicembre2021, per l'attuazione a livello nazionale di un'imposta minima globale del 15%,

–vista la dichiarazione del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), dal titolo "Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia", che ha ricevuto l'adesione e l'approvazione di 137 dei 141 membri al 4novembre2021,

–vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, presentata dalla Commissione il 19giugno2023 (),

–vista la legge statunitense 117-169 del 16agosto2022, nota come "normativa sulla riduzione dell'inflazione",

–visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–vista la lettera della commissione per i bilanci,

–vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0359/2023),

A.considerando che gli Stati membri sono liberi di decidere in merito alle proprie politiche economiche e in particolare alle proprie politiche fiscali, come garantito dai trattati dell'UE e segnatamente dalla norma dell'unanimità ivi sancita; che un sistema fiscale ben funzionante è nell'interesse degli Stati membri al fine di garantire una corretta riscossione delle imposte; che, sebbene la politica fiscale rimanga in larga misura di competenza degli Stati membri, il mercato unico richiede il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri e a livello dell'UE nella definizione di tale politica al fine di promuovere l'ulteriore integrazione del mercato unico ed evitare distorsioni economiche e una concorrenza fiscale dannosa;

B.considerando che la politica fiscale è di competenza nazionale ai sensi dei trattati e che la sovranità fiscale è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione; che l'unanimità quale prevista dai trattati deve essere controbilanciata da un livello molto elevato di responsabilità da parte degli Stati membri ed essere in linea con il principio di leale cooperazione basato sull'articolo4, paragrafo3 del trattato sull’Unione europea; che tale quadro di diritto primario consente un elevato livello di coordinamento legislativo e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE; che tale coordinamento e tale cooperazione sono necessari per preservare l'integrità del mercato unico e una concorrenza fiscale equa e trasparente;

C.considerando che il concetto di sistema fiscale equo ed efficiente non comporta necessariamente un livello generale di imposizione fiscale più elevato;

D.considerando che i cittadini europei faticano ad arrivare a fine mese e che, oltre alle famiglie a basso reddito, la classe media è sempre più colpita e che numerose imprese si trovano a far fronte a varie sfide; che altre imprese, in particolare nel settore dell'energia, hanno realizzato proventi straordinari;

E.considerando che, al 4novembre2021, 137 dei 141 membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 in materia di BEPS, compresi tutti gli Stati membri dell'UE, hanno concordato una riforma del sistema fiscale internazionale mediante una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, comprensiva dell'imposizione di limitazioni al trasferimento degli utili concordata a livello multilaterale;

F.considerando che le PMI rappresentano attualmente quasi la totalità (99,8%) delle imprese del settore non finanziario dell'Unione europea (UE-27+1), i due terzi dell'occupazione totale nell'UE-28 (66,6%) e poco meno dei tre quinti (56,8%) del valore aggiunto generato dal settore imprenditoriale non finanziario, in base alla relazione della Commissione dal titolo "I costi di conformità fiscale delle PMI: aggiornamento e integrazione del gennaio2022";

G.considerando che il piano d'azione BEPS è riuscito a raggiungere un consenso in seno al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 in materia di BEPS, riunendo oltre 139 paesi e giurisdizioni su molte questioni relative alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva;

H.considerando che la pianificazione fiscale aggressiva può avere un impatto sul rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, sulla competitività delle imprese e sulla stabilità del gettito fiscale; che la pianificazione fiscale aggressiva e la concorrenza fiscale dannosa possono incidere negativamente sul funzionamento del mercato unico;

I.considerando che l'UE ha dato l'esempio nel recepire gli accordi internazionali in una serie di direttive che rafforzano il coordinamento e la lotta dell'UE contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; che gli Stati membri hanno mostrato un certo grado di diversità nella gestione del piano d'azione BEPS dell'OCSE;

J.considerando che il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha proseguito nel suo compito di individuare e limitare le misure fiscali dannose degli Stati membri; che l'8novembre2022 i ministri delle Finanze hanno convenuto di rafforzare il "Codice di condotta"; che alcune imprese sembrano adattarsi alle nuove norme fiscali e possono applicare regimi di pianificazione fiscale aggressiva; che il pacchetto BEPS definitivo per la riforma del sistema fiscale internazionale nell'ottica di contrastare l'elusione fiscale è stato approvato dai paesi partecipanti all'OCSE/G20 nel 2015;

K.considerando che l'aliquota nominale media dell'imposta sul reddito delle società nei paesi dell'UE è passata dal 35% nel 1995 al 21,2% nel 2023;

L.considerando che, nel giugno2023, 143 giurisdizioni, compresi tutti gli Stati membri dell'UE, avevano concordato la riforma del sistema fiscale internazionale mediante una soluzione a due pilastri;

M.considerando che l'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16dicembre2020 prevede l'attuazione di una tabella di marcia per nuove risorse; che le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione nel dicembre2021 sono destinate a coprire parte del rimborso di Next Generation EU; che nel giugno2023 la Commissione ha proposto una risorsa propria connessa al settore delle imprese;

N.considerando che la frammentazione, la complessità e l'inadeguata digitalizzazione della politica fiscale contribuiscono a creare vari ostacoli per le imprese, tra cui i lavoratori delle PMI, i lavoratori autonomi e i cittadini, nell'incertezza giuridica, nella burocrazia, nel rischio di doppia imposizione e nelle difficoltà di chiedere rimborsi fiscali nell'ambito del mercato unico; che tali ostacoli scoraggiano l'attività economica transfrontaliera nel mercato unico; che il superamento di tali ostacoli richiede una cooperazione multilaterale tra Stati membri e l'urgente attuazione da parte di questi ultimi di soluzioni digitali che semplifichino e riducano il costo degli obblighi fiscali per le imprese; che la frammentazione delle politiche costituisce altresì una fonte di rischio per le autorità fiscali, quali la doppia non imposizione e le possibilità di arbitraggio (pianificazione fiscale); che alcuni Stati membri hanno messo a punto regimi che comporterebbero una tassazione inferiore all'aliquota nominale nazionale e potrebbero porre le PMI in una posizione di svantaggio competitivo;

O.considerando che gli Stati membri continuano a perdere gettito fiscale a causa di pratiche fiscali dannose e che si stima che il gettito perso a causa delle stesse vari da 36-37 miliardi di EUR a 160-190 miliardi di EUR all'anno; che la frammentazione delle politiche può determinare un aumento dei costi di esecuzione che incombono alle autorità fiscali;

P.considerando che il contributo di solidarietà è stato applicato ai proventi straordinari di alcune imprese del settore energetico;

Q.considerando che nell'ambito dell'economia sociale di mercato dell'UE, livelli di tassazione adeguati e leggi fiscali semplici e chiare non dovrebbero distorcere il processo decisionale degli attori economici; che politiche fiscali sane dovrebbero sostenere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica e migliorare la competitività dell'UE e dei suoi Stati membri;

R.considerando che tale frammentazione della politica fiscale deve essere attenuata da maggiore coordinamento e collaborazione e da un chiaro impegno degli Stati membri nel recepire in modo rapido e competente le direttive in materia fiscale;

S.considerando che la maggior parte dei sistemi di tassazione delle imprese nell'UE consente significative deduzioni fiscali sui pagamenti di interessi(27); che i costi di finanziamento tramite capitale, che comprendono il pagamento dei dividendi, non possono essere dedotti in modo analogo; che esiste uno svantaggio strutturale per le imprese che si basano sul finanziamento azionario, in particolare se sono imprese giovani e di piccole dimensioni con scarso accesso al credito; che tale distorsione crea incentivi problematici al sovraindebitamento; che gli incentivi al capitale delle imprese possono avere un impatto sul gettito fiscale degli Stati membri e devono essere concepiti con attenzione;

T.considerando che le imprese private, comprese le PMI, svolgono un ruolo fondamentale nella società in quanto sono i principali creatori di occupazione; che attraverso la loro attività commerciale, infatti, esse creano opportunità di lavoro per milioni di persone, il che a sua volta favorisce lo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui operano; che, promuovendo la concorrenza e l'innovazione, le imprese private favoriscono l'efficienza nell'allocazione delle risorse, con conseguente aumento della produttività e della crescita economica; che le attività imprenditoriali private generano altresì entrate fiscali per lo Stato, che possono essere utilizzate per finanziare servizi pubblici essenziali; che le imprese private, in quanto principali generatrici di occupazione, svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale delle società, promuovendo il progresso e migliorando la qualità della vita delle persone;

U.considerando che la Commissione ha avanzato una proposta per un insieme unico di norme fiscali per le attività commerciali in Europa, "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT);

V.considerando che l'impulso legislativo della Commissione in materia di fiscalità dovrebbe perseguire priorità chiare legate alla lotta contro la frode e l'elusione fiscali, promuovendo la semplificazione amministrativa, la riduzione della burocrazia e l'attenuazione dei costi di conformità, in particolare per quanto riguarda le PMI;

1.ricorda che, sebbene la politica fiscale rimanga di competenza degli Stati membri, per completare, migliorare e sviluppare ulteriormente il mercato unico occorre un certo livello di cooperazione e armonizzazione fiscali; osserva inoltre che un approccio comune in materia di politiche fiscali è fondamentale per affrontare la concorrenza fiscale dannosa e il trasferimento degli utili, lottando contro l'elusione e l'evasione fiscali; sottolinea che tale cooperazione richiede fiducia reciproca e buona fede da parte di tutti gli Stati membri;

2.invita la Commissione e il Consiglio ad aiutare le nostre imprese a migliorare il contesto degli investimenti e a rendere la tassazione delle imprese più semplice in materia di conformità, più sostenibile e orientata al miglioramento della competitività dell'Europa;

3. sottolinea che gli Stati membri dell'UE hanno la piena responsabilità di una corretta riscossione delle imposte e hanno il diritto di definire i propri sistemi fiscali, pur nel rispetto del mercato unico e dei diritti degli altri Stati membri in materia di fiscalità; sottolinea che sistemi fiscali e amministrazioni fiscali nazionali ben funzionanti svolgono un ruolo fondamentale nella riscossione delle imposte e che un gettito fiscale sostenibile nei bilanci pubblici degli Stati membri è importante;

4.prende atto del pacchetto presentato dalla Commissione sulla semplificazione fiscale per le PMI e il BEFIT; apprezza le conclusioni del Consiglio europeo del 23marzo2023, in cui si chiede di semplificare il contesto normativo generale e ridurre gli oneri amministrativi, e la comunicazione della Commissione del 16marzo2023, in cui si sottolinea che il quadro fiscale dell'UE è fondamentale per sostenere la crescita e gli investimenti privati, in particolare eliminando gli ostacoli di natura fiscale agli investimenti transfrontalieri, e che il ruolo dell'UE in materia di politiche fiscali mira ad affrontare le distorsioni, garantire il funzionamento corretto del mercato unico e prevenirne la frammentazione; sottolinea la necessità di adottare soluzioni a livello europeo che siano ben progettate, tengano conto dei sistemi esistenti negli Stati membri e non impongano oneri aggiuntivi, sproporzionati e inutili alle imprese, in particolare alle PMI;

5.sottolinea che è fondamentale combattere la pianificazione fiscale aggressiva(28) e l'evasione fiscale, promuovendo nel contempo l'equità, la trasparenza e la certezza in ambito fiscale; evidenzia che la lotta all'evasione, all'elusione e alla pianificazione fiscale aggressiva fornirà un gettito fiscale aggiuntivo che aiuterà i governi nazionali a mantenere le imposte a livelli che favoriscano una crescita economica sostenibile e l'attrattiva in materia fiscale e la competitività dell'UE;

6.invita la Commissione a ricordare agli Stati membri l'attuazione delle raccomandazioni nel contesto del semestre europeo e sulla valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza in materia di pianificazione fiscale aggressiva;

7.riconosce le azioni passate dell'UE la contro pianificazione fiscale aggressiva, in linea con gli sviluppi internazionali a livello dell'OCSE/G20; prende atto delle numerose direttive in materia fiscale dal 2011 che hanno portato a una tassazione delle imprese più equa, semplice ed efficace nell'UE e a un maggiore numero di obblighi fiscali per le imprese all'interno dell'UE(29); osserva che i vantaggi di tali direttive dovrebbero essere superiori ai costi e che gli obblighi fiscali per le imprese all'interno dell'UE21, in particolare per le PMI, e i relativi costi non dovrebbero essere sproporzionati; tuttavia, rileva altresì che le direttive sono state bloccate dal Consiglio, come l'imposta sulle operazioni finanziarie o le proposte sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società e sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; sottolinea, a tale proposito, che il Parlamento ha adottato una posizione comune sulla direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nel 2018(30);

8.si rammarica che, in alcuni casi, gli Stati membri abbiano attuato e applicato le direttive fiscali in modo divergente, il che può compromettere il corretto funzionamento del mercato unico e comportare un disallineamento delle basi imponibili, maggiore burocrazia e costi di conformità più elevati; invita gli Stati membri a garantire il pieno recepimento delle direttive fiscali e a rispettare le intenzioni da esse stabilite; deplora, a tale proposito, che i sistemi fiscali nazionali, le amministrazioni fiscali e, nel complesso, le differenze nell'amministrazione pubblica in generale dei paesi hanno un impatto sull'onere della conformità, in particolare per le PMI, in quanto devono fare i conti con 27 sistemi fiscali diversi, come osservato dalla Commissione nel gennaio 2022; invita la Commissione a formulare raccomandazioni coerenti, eque e chiare sul recepimento delle direttive ai singoli Stati membri e sulla loro effettiva applicazione; esorta gli Stati membri e la Commissione europea a fare il miglior uso possibile dei consessi esistenti nell'UE per garantire un'attuazione coerente della legislazione fiscale dell'UE in tutti gli Stati membri;

9.sottolinea che il contesto fiscale, in particolare per quanto riguarda la tassazione delle imprese, influenza le decisioni di investimento e, pertanto, è uno dei fattori che influenzano la creazione di posti di lavoro, la crescita economica sostenibile e la competitività;

Ridurre gli oneri di conformità per le imprese dell'UE, in particolare per le PMI

10.osserva che, secondo la Commissione, i costi di conformità fiscale stimati per le grandi imprese multinazionali rappresentano circa il 2% delle imposte versate, mentre per le PMI la stima è di circa il 30% delle imposte versate; deplora che alcuni Stati membri abbiano sviluppato regimi fiscali che consentono disparità tra le imprese multinazionali e le PMI, mettendo in tal modo le PMI in una posizione di svantaggio competitivo; ricorda che le PMI sono i principali promotori della crescita economica e della creazione di posti di lavoro; invita la Commissione europea a elaborare politiche fiscali in modo da renderle di facile attuazione per le imprese più piccole, riducendo i costi sostenuti e i loro obblighi amministrativi a norma della normativa fiscale;

11.invita la Commissione a condurre uno studio in tutta l'UE sui livelli dei costi di conformità fiscale, paese per paese, e una valutazione complessiva dello scenario individuato; invita inoltre la Commissione a far seguire a tale valutazione un'iniziativa volta ad affrontare gli elevati costi di conformità e rafforzare la cooperazione per ridurre gli oneri amministrativi;

12.osserva che nel mercato unico le attività transfrontaliere per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi rimangono complesse a livello amministrativo sotto il profilo fiscale e della sicurezza sociale; osserva inoltre che la maggiore prevalenza del telelavoro ha aggravato tale problema;

13.invita la Commissione a presentare una valutazione globale delle precedenti azioni intraprese in materia di tassazione delle imprese dal 2011 e a pubblicare una valutazione d'impatto approfondita sulle opzioni migliori per alleviare gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI, per mappare tutte le differenze nel recepimento nell'UE, individuare i settori di semplificazione e garantire che le imprese già sotto pressione dispongano di un lasso di tempo ragionevole per attuare le politiche; sottolinea la richiesta del Consiglio europeo del 22 marzo 2023 affinché la Commissione effettui controlli della competitività per le nuove proposte legislative, anche in materia fiscale, e sottolinea che la presentazione di qualsiasi nuova proposta, se necessario, dovrebbe contribuire al buon funzionamento, all'integrità e alla parità di condizioni del mercato unico e non creare un onere sproporzionato per le imprese; invita la Commissione a tenere conto, nelle nuove proposte legislative in materia fiscale, anche della compatibilità con le soluzioni (comprese le soluzioni digitali) già introdotte nei singoli Stati membri che contribuiscono a ridurre gli oneri per le imprese;

14.prende atto dell'esito della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022 e delle proposte sul rafforzamento della competitività dell'UE e sull'ulteriore approfondimento del mercato unico con l'obiettivo di conseguire un certo livello di armonizzazione e coordinamento delle politiche fiscali all'interno degli Stati membri al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, sostenendo nel contempo il successo economico delle imprese; attende la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen il 19ottobre2022, per introdurre una verifica standard della competitività nella regolamentazione dell'UE; sottolinea che occorre tener conto del mantenimento della competitività dell'economia dell'UE nell'elaborazione della nuova normativa fiscale; si attende che la competitività rispetti pienamente le vigenti norme sociali e sul lavoro dell'UE;

15.apprezza il piano REPowerEU e le sue priorità e invita gli Stati membri a valutare se integrare misure fiscali per accelerare l'esecuzione dei finanziamenti, allo scopo di raggiungere una maggiore competitività e aiutare le PMI, le imprese e il settore industriale a conseguire gli obiettivi di tale programma nei loro piani nazionali modificati di ripresa e resilienza come proposto dalla Commissione;

16.prende atto del rinnovato dibattito sugli incentivi fiscali a seguito dell'adozione delle norme modello del secondo pilastro che garantiscono un livello minimo di tassazione effettiva del reddito delle società pari al 15% in reazione alla normativa statunitense sulla riduzione dell'inflazione; invita la Commissione ad analizzare la sperimentazione dei crediti d'imposta, in particolare nel quadro riveduto degli aiuti di Stato dell'UE; osserva, tuttavia, che tutte le decisioni dovrebbero essere prese in modo coordinato per preservare il funzionamento del mercato unico, in linea con le regole di concorrenza e prevenendo una concorrenza internazionale in materia di sovvenzioni; sottolinea che gli incentivi fiscali dovrebbero mirare ad attrarre investimenti reali, tenendo conto delle preoccupazioni in merito all'invecchiamento della società, alle norme sociali e del lavoro dignitose e alle transizioni verde e digitale;

17.rileva che gli Stati membri possono valutare se impegnarsi in politiche di deduzione immediata per gli investimenti di capitali e a rendere permanenti le disposizioni in materia di detrazioni per ammortamenti, al fine di promuovere gli investimenti reali, in particolare gli investimenti nella ricerca e sviluppo e nel raggiungimento degli obiettivi climatici, e sostenere la competitività dell'Europa; ritiene che la piena spesa per gli investimenti di capitale richieda un'attuazione coordinata, un'attenta progettazione e una significativa diligenza amministrativa per evitare che si crei un veicolo per sovvenzioni fiscali ingiustificate o abusi fiscali; ritiene pertanto che tali politiche debbano andare di pari passo con un monitoraggio regolare e analisi delle ricadute;

18.invita gli Stati membri, alla luce degli elevati tassi di inflazione, ad alleviare l'onere per le imprese, in particolare le PMI, ad esempio attraverso misure fiscali temporanee volte ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia e a utilizzare le entrate supplementari basate sull'aumento dei prezzi dell'energia per fornire uno sgravio diretto e mirato per aiutare i cittadini più vulnerabili e il ceto medio e alleviare l'onere per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI che sono state gravemente colpite dalla crisi;

L'accordo sul secondo pilastro

19.si compiace del fatto che la soluzione a due pilastri sia stata concordata nell'ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla ripartizione dei diritti di imposizione e sull'applicazione di un'aliquota fiscale effettiva minima del 15% sugli utili globali delle imprese multinazionali e apprezza l'adozione della direttiva sul secondo pilastro che applica l'accordo internazionale nel diritto dell'UE; invita la Commissione a riferire al Parlamento sul successo del processo di ratifica dell'accordo sul secondo pilastro nei paesi terzi;

20.osserva che, oltre a far fronte alla volatilità del contesto imprenditoriale e a un numero crescente di direttive fiscali dell'UE, le imprese stanno concentrando le proprie risorse finanziarie e umane sull'applicazione delle norme del secondo pilastro, sul rispetto degli ulteriori orientamenti dell'OCSE e delle ulteriori interpretazioni da parte dei singoli Stati membri; prende atto del pacchetto presentato dalla Commissione il 12 settembre 2023 sulla semplificazione fiscale per le PMI, il BEFIT e i prezzi di trasferimento; attende con interesse di avviare negoziati sui diversi fascicoli e di valutare l'efficacia e l'impatto delle norme del secondo pilastro, in particolare nel contesto degli obiettivi attesi, dell'analisi costi-benefici, della lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, della concorrenza fiscale dannosa e dell'aumento del gettito;

21. osserva che le norme del primo e del secondo pilastro sono applicabili solo alle imprese multinazionali con un fatturato superiore alle soglie, rispettivamente, di 20miliardi di EUR e con una redditività superiore al 10 % e a 750milioni di EUR; osserva che la maggior parte delle imprese, in particolare le PMI, è pertanto esentata da tale accordo; prende atto degli sforzi della Commissione volti a basare il BEFIT sull'accordo internazionale del secondo pilastro e sulla direttiva dell'UE sul secondo pilastro;

22.è consapevole del fatto che l'accordo sul quadro inclusivo G20/OCSE era inteso come un pacchetto volto a far sì che entrambi i pilastri fossero in vigore simultaneamente; prende atto della dichiarazione finale dell'11 luglio 2023 del quadro inclusivo G20/OCSE sulla soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia; deplora le differenze di calendario tra il primo e il secondo pilastro; prende debitamente atto dello scenario internazionale sul recepimento delle direttive sul primo e il secondo pilastro;

23.prende atto della recente riforma del gruppo "Codice di condotta" volta ad ampliarne il campo di applicazione nel 2022; invita la Commissione, gli Stati membri e il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" a presentare una valutazione delle riforme passate; ricorda la sua posizione del 7 ottobre 2021 volta a includere nella valutazione misure fiscali che comportano bassi livelli di tassazione in linea con il pilastro 2;

24.prende atto del fatto che la Commissione prende in considerazione la potenziale introduzione di una nuova risorsa propria basata sul quadro BEFIT, una volta adottato, conformemente all'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (accordo interistituzionale)(31); ricorda che, se l'attuazione del primo pilastro è ritardata al di là dell'attuale mandato, la Commissione si è impegnata a proporre un prelievo sul digitale; prende atto del fatto che la Commissione ha ribadito il proprio riconoscimento del fatto che il BEFIT è pertinente anche dal punto di vista delle risorse proprie;

25.ricorda, citando l'esempio della risoluzione recentemente approvata sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa(32), che il Parlamento si è già dichiarato favorevole in varie occasioni a nuove risorse proprie collegate alla tassazione delle imprese, segnatamente la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), l'imposta sui servizi digitali e, più di recente, la risorsa propria basata sul "primo pilastro" nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE in materia di BEPS; ricorda inoltre la sua richiesta di istituire un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello dell'UE e di valutare, come ulteriori opzioni, un'accisa sul riacquisto di azioni da parte delle grandi imprese, come proposto nella legislazione statunitense sulla riduzione dell'inflazione, e un quadro comune e standardizzato in materia di ritenuta alla fonte;

26.sottolinea che nuove risorse proprie ben concepite, basate sulle imposte sulle società, devono essere pienamente compatibili con l'obiettivo di un regime fiscale semplificato e possono promuovere l'equità fiscale; invita la Commissione a individuare sinergie tra la modernizzazione delle norme fiscali e le potenziali risorse proprie basate su imposte;

27.prende atto della proposta della Commissione relativa a una risorsa propria transitoria basata sulle statistiche, collegata al settore delle imprese, che potrebbe essere attuata fino all'eventuale istituzione di una risorsa propria legata al BEFIT; è del parere che una simile risorsa propria, concepita in modo coerente, dovrebbe incentivare gli Stati membri ad accelerare i negoziati sul BEFIT;

28.ribadisce il suo invito rivolto agli Stati membri affinché adottino quanto prima le nuove risorse proprie destinate a rimborsare gli oneri finanziari di Next Generation EU e a finanziare adeguatamente le politiche e le priorità di tale strumento;

Verso un maggiore coordinamento e una maggiore semplificazione del regime di tassazione delle imprese (BEFIT)

29.prende atto del fatto che il BEFIT e il pacchetto di aiuti per le PMI in materia di fiscalità sono complementari ed entrambi mirano a rafforzare la semplificazione per le imprese; invita la Commissione a proporre misure volte ad aiutare tutti gli Stati membri a passare ad un sistema fiscale semplificato, efficace e competitivo al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI; riconosce che la semplificazione delle procedure di rimborso, delle detrazioni e delle controversie rappresenta una soluzione per ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI; prende atto, a tale proposito, della proposta della Commissione del giugno 2023 relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER) che mira a stimolare gli investimenti transfrontalieri e a contribuire a prevenire gli abusi fiscali attraverso una riforma delle procedure di ritenuta alla fonte, e ne chiede la rapida adozione e attuazione;

30.prende atto del fatto che il codice di condotta per la tassazione delle imprese costituisce dal 1997 lo strumento principale dell'UE per prevenire la concorrenza fiscale dannosa tra imprese; sottolinea che nell'ambito di tale quadro gli Stati membri dovrebbero riesaminare, modificare o abolire le proprie misure fiscali esistenti, che danno luogo a una concorrenza fiscale dannosa, e astenersi dall'introdurre in futuro nuove misure di questo genere; accoglie con favore, a tale proposito, le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2022 sulla riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, concernente la portata delle misure fiscali sotto esame nella valutazione delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'UE; invita il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"ad avvalersi pienamente del proprio mandato rivisto;

31.invita il Consiglio a proseguire i negoziati sulla proposta UNSHELL senza ulteriori ritardi; ricorda l'intenzione iniziale della Commissione e la posizione del Parlamento del 17 gennaio 2023(33);

32.attende con interesse gli effetti previsti del BEFIT e del sistema fiscale centrale per le PMI (HOT) sulla riduzione della complessità del quadro giuridico per i sistemi di tassazione delle imprese, contribuendo ad attrarre investimenti esteri diretti, migliorando la competitività dell'UE e riducendo il rischio di delocalizzazione delle imprese verso i paesi terzi; prende atto della comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, che afferma che "la mancanza di un regime comune di tassazione delle imprese nel mercato unico frena la competitività" e "crea uno svantaggio competitivo rispetto ai mercati dei paesi terzi"; ricorda che un quadro più semplice riduce anche le possibilità di pianificazione fiscale aggressiva;

33.prende atto della proposta BEFIT della Commissione, al fine di elaborare un nuovo corpus unico di norme dell'Unione in materia di imposta sulle società e una base imponibile comune per la tassazione del reddito per le imprese; invita a tal fine la Commissione a garantire che la nuova proposta fornisca chiarezza e prevedibilità alle imprese e faciliti l'attività economica transfrontaliera; sottolinea che qualsiasi proposta di questo tipo deve tenere conto degli accordi raggiunti o delle discussioni in corso a livello globale che tutelano gli interessi dell'UE; ribadisce che gli accordi sui quadri in materia di imposta sulle società sono più efficaci se raggiunti a livello globale;

34.osserva che l'iniziativa BEFIT rappresenta un'occasione per affrontare i costi associati all'adempimento degli obblighi fiscali e ridurre gli oneri amministrativi, contribuendo nel contempo a ridurre al minimo la pianificazione fiscale aggressiva e a promuovere condizioni di parità per le PMI; ritiene che la correzione delle lacune che consentono l'evasione, l'elusione e la frode fiscale debba essere contemplata nelle iniziative legislative in ambito fiscale; osserva che è necessario un lavoro continuo sul quadro relativo all'imposta sulle società per apportare adeguamenti a tale riguardo;

35.ricorda che l'iniziativa BEFIT dovrebbe essere sostenuta dal processo politico volto a creare un sostegno politico per il cambiamento; prende atto della relazione riveduta sulla valutazione d'impatto che chiarisce gli insegnamenti tratti dalle precedenti iniziative in materia di imposta sulle società e aggiunge i collegamenti con l'approccio a due pilastri dell'OCSE;

36.plaude agli obiettivi BEFIT previsti, quali esposti nell'invito della Commissione a presentare contributi per una valutazione d'impatto, intesi a rafforzare la resilienza delle imprese riducendo la complessità causata da diversi insiemi di norme fiscali nazionali e i costi di conformità sostenuti dalle imprese dell'UE con operazioni transfrontaliere, a rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri e a rendere il mercato unico una piazza più attraente per gli investimenti internazionali, a creare un ambiente favorevole a una crescita equa e sostenibile aprendo la strada alla semplificazione amministrativa e a fornire un gettito fiscale sostenibile per i bilanci nazionali degli Stati membri, particolarmente importante alla luce del difficile contesto economico attuale e delle sfide sociali; ritiene che l'attuazione di un corpus unico di norme fiscali potrebbe contribuire a ridurre le possibilità di concorrenza fiscale dannosa ed elusione fiscale tra gli Stati membri, semplificando nel contempo le norme in materia di imposta sulle società;

37.evidenzia il ruolo di primo piano delle amministrazioni fiscali nel garantire l'attuazione di una riforma BEFIT; consiglia di stanziare mezzi sufficienti, compresa la formazione, da parte degli Stati membri e attraverso il futuro programma FISCALIS;

38.ricorda che i precedenti tentativi dell'Unione di definire un corpus comune di norme hanno preso in considerazione tre fattori: lavoro, attività e vendite; prende atto dell'impegno della Commissione di valutare, nell'ambito di una revisione globale della norma transitoria, un'eventuale modifica volta a introdurre una ripartizione basata su una formula per la base imponibile BEFIT;

39.osserva che le imprese che operano in tutta l'UE devono fare i conti con leggi fiscali e autorità fiscali diverse; sottolinea l'idea di uno sportello unico che consenta la presentazione di una dichiarazione dei redditi consolidata, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e minimizzare gli ostacoli fiscali al mercato unico; invita, a tale proposito, gli Stati membri a intensificare gli sforzi per introdurre un sistema di archiviazione elettronica a vantaggio dei contribuenti; invita la Commissione a valutare se l'introduzione di uno sportello unico richiede un'ulteriore armonizzazione della base imponibile per le imprese e la definizione di una formula per un'equa ed efficace ripartizione dei diritti di imposizione tra gli Stati membri; invita la Commissione a valutare se lo sportello unico possa essere potenzialmente testato per i gruppi di imprese che operano nel mercato unico e che applicano le norme del secondo pilastro, con le nuove norme BEFIT integrate in seguito come follow-up; accoglie con favore, a tale proposito, la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 () che sottolinea l'utilità degli sportelli unici nell'eliminazione degli ostacoli;

40.ritiene che tutte le imprese molto grandi che operano nell'UE debbano rientrare nel campo di applicazione della futura proposta BEFIT; invita la Commissione a garantire che siano soddisfatte le esigenze specifiche delle PMI, mantenendo il quadro BEFIT facoltativo per le PMI, in particolare quelle che non svolgono attività economiche transfrontaliere; accoglie tuttavia con favore qualsiasi proposta che consenta alle imprese più piccole di affidarsi a un quadro volontario, semplificato e armonizzato di tassazione delle imprese;

41.sottolinea che la distorsione a favore del debito rispetto al capitale nell'ambito della tassazione delle imprese, che consente significative deduzioni fiscali sui pagamenti di interessi, mentre i costi di finanziamento tramite capitale non possono essere dedotti in modo analogo, evidenzia gli svantaggi strutturali cui devono far fronte le imprese che dipendono dal finanziamento con capitale di rischio, che sono spesso imprese più giovani e più piccole con un accesso peggiore al credito; prende atto del fatto che, in passato, gli incentivi al ricorso al capitale proprio sono stati utilizzati impropriamente per attività illegali; prende atto della proposta della Commissione dell'11 maggio 2022 che affronta la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, quale mezzo per promuovere i finanziamenti attraverso i mercati dei capitali anziché disincentivare il finanziamento tramite debito, riconoscendo nel contempo la titolarità degli Stati membri nelle questioni fiscali, e della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2022 di sospendere l'esame della proposta; invita il Consiglio a riesaminare ed eventualmente a riavviare i negoziati su tale proposta con l'aiuto della Commissione; sostiene l'integrazione di severe disposizioni antielusione, incluse quelle di cui all'articolo5 della proposta della Commissione, e invita, a tale proposito, gli Stati membri a garantire un elevato livello di protezione contro l'erosione della base imponibile;

42.ritiene che se gli Stati membri raggiungessero un'intesa in merito a quali siano gli incentivi fiscali non distorsivi, si otterrebbe un rafforzamento della certezza fiscale; invita la Commissione a valutare l'efficacia dei regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e di altri regimi di proprietà intellettuale previsti dal nuovo "nexus approach" definito dall'azione 5 del piano d'azione sul BEPS relativo alle pratiche fiscali dannose;

43.invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare significativamente i bilanci per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per conseguire l'obiettivo del 3% del PIL dell'UE in modo coordinato; sottolinea che incentivi fiscali mirati per la ricerca e lo sviluppo a livello privato, se applicati in modo responsabile dal punto di vista fiscale (ad esempio crediti d'imposta, maggiori indennità o piani di ammortamento adattati) possono contribuire ad aumentare la spesa privata a favore di tali ambiti, il che spesso può comportare esternalità positive; sottolinea che un'analisi periodica di tali esternalità positive dovrebbe essere condotta, adeguata o abrogata, qualora gli incentivi non producano il risultato auspicato, e prende atto della valutazione secondo cui tali incentivi sono più efficaci per le PMI se basati sulla spesa(34); sottolinea che tali incentivi fiscali devono essere rigorosamente in linea con la legislazione vigente e con le priorità politiche generali dell'UE; ricorda che, secondo la relazione sugli investimenti della Banca europea per gli investimenti per il periodo 2022-2023, la spesa delle imprese per la ricerca e lo sviluppo nel 2020 è stata pari solo all'1,5% del PIL dell'UE, rispetto al 2,6% negli Stati Uniti e in Giappone; osserva che tale carenza potrebbe ridurre la competitività a lungo termine dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 che incoraggia gli Stati membri a fornire sostegno per le attività di ricerca e innovazione; invita la Commissione a presentare una valutazione sugli incentivi fiscali più efficaci ed efficienti a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore privato;

44.invita la Commissione a condurre una valutazione d'impatto sull'uso delle nuove tecnologie per migliorare la velocità, l'efficienza, l'affidabilità, la trasparenza e la resilienza delle procedure amministrative in materia fiscale; è consapevole che la Commissione può dare seguito a tale valutazione d'impatto con una proposta volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali, sfruttando le buone pratiche individuate, per creare un contesto favorevole alle imprese, con livelli inferiori di burocrazia, costi di conformità e oneri amministrativi;

o
oo

45.incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GUL157 del 26.6.2003, pag.49.
(2) GUL345 del 29.12.2011, pag.8.
(3) GUL193 del 19.7.2016, pag.1.
(4) GUL144 del 7.6.2017, pag.1.
(5) GUL64 dell'11.3.2011, pag.1.
(6) GUL359 del 16.12.2014, pag.1.
(7) GUL332 del 18.12.2015, pag.1.
(8) GUL146 del 3.6.2016, pag.8.
(9) GUL342 del 16.12.2016, pag.1.
(10) GUL139 del 5.6.2018, pag.1.
(11) GUL104 del 25.3.2021, pag.1.
(12) GUL265 del 14.10.2017, pag.1.
(13) GUL429 dell'1.12.2021, pag.1.
(14) GUL328 del 22.12.2022, pag.1.
(15) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_225.
(16) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7025.
(17) GUC479 del 16.12.2022, pag.89.
(18) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_3328.
(19) GUC465 del 6.12.2022, pag.109.
(20) https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/annual-report-taxation_en.
(21) GUC132 del 24.3.2022, pag.167.
(22) GUC342 del 6.9.2022, pag.14.
(23) GUC347 del 9.9.2022, pag.211.
(24) Parlamento europeo, Relazione su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte, febbraio2022.
(25) GUC132 del 14.4.2023, pag.15.
(26) "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report" (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e relativi indicatori - relazione finale) (Taxation paper n.61, 27 gennaio 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d'imposta effettive prospettiche) (Taxation paper n.64, 25 ottobre 2016) e "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva - relazione finale) (Taxation paper n.71, 7 marzo 2018).
(27) Commissione europea, Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sulla riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, (SWD(2022)0145).
(28) OCSE, Aggressive Tax Planning (Pianificazione fiscale aggressiva).
(29) Cfr. in particolare le direttive antielusione (ATAD I e ATAD II), le modifiche della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 1 – DAC 7), la revisione della direttiva sulle società madri e figlie, la direttiva UE sulla risoluzione delle controversie, la direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese o la direttiva sul secondo pilastro.
(30) Testi approvati, P8_TA(2018)0087.
(31) GU L433 I del 22.12.2020, pag.28.
(32) Testi approvati, P9_TA(2023)0195.
(33) Testi approvati, P9_TA(2023)0004.
(34) Sottocommissione per gli affari fiscali, audizione sul tema "The role of tax incentives and exemptions in the framework of the reform of corporate taxation and in the promotion of European economies' competitiveness" (Il ruolo degli incentivi e delle esenzioni fiscali nel quadro della riforma della tassazione delle imprese e nella promozione della competitività delle economie europee), 11 luglio 2022.

Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2024Note legali-Informativa sulla privacy