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Proposta di risoluzione - B8-0142/2019Proposta di risoluzione
B8-0142/2019

PROPOSTADIRISOLUZIONEsul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

21.2.2019-((060244/03))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Deputati responsabili: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

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B8-0142/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

((D060244/03))

Il Parlamento europeo,

–visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060244/03),

–visto il regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 14 gennaio 2019 senza esprimere parere,

–visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 31 maggio 2018 e pubblicato l'11 luglio 2018[3],

–viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati[4],

–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.considerando che il 10 agosto 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato, per conto della consociata Syngenta Crop Protection NV/SA, all'autorità nazionale competente della Germania, una domanda relativa all'immissione in commercio di prodotti alimentari, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (in appresso "la domanda"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n.1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.considerando che l'ambito di applicazione della domanda, che al momento della presentazione comprendeva tutte le sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, è stato successivamente limitato per includere le tre sottocombinazioni Bt11 x MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione;

C.considerando che il granturco contenente quattro eventi combinati Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 è stato prodotto mediante incroci convenzionali per combinare quattro singoli eventi di granturco che portano all'espressione, tra l'altro, di due diverse proteine Cry (note anche come "proteine Bt") per la protezione da determinati lepidotteri, e a espressioni di proteine per la tolleranza contro il glifosato e il glufosinato;

D.considerando che l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente alla domanda; che, tuttavia, un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM) ha espresso un parere di minoranza;

Mancanza di dati sulle tre sottocombinazioni

E.considerando che il richiedente non ha fornito dati relativi a nessuna delle tre sottocombinazioni e non ha giustificato il motivo per cui non lo ritiene necessario ai fini della valutazione del rischio; che l'EFSA non ha richiesto dati sulle tre sottocombinazioni; che non è noto se tali sottocombinazioni siano già state prodotte;

Parere di minoranza dell'EFSA

F.considerando che, secondo il parere di minoranza di un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, è inaccettabile che le "valutazioni" delle colture geneticamente modificate (ossia le tre sottocombinazioni) per le quali non sono stati forniti dati abbiano lo stesso peso e la stessa affidabilità delle valutazioni delle colture geneticamente modificate per le quali i dati sono stati forniti e valutati;

G.considerando che, come indicato nel parere di minoranza, gli studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che possono incidere sul sistema immunitario a seguito di determinate condizioni di esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt possono avere proprietà adiuvanti, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

H.considerando che il parere di minoranza ritiene che, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo[5]";

I.considerando che il parere di minoranza afferma inoltre che, a causa della mancanza di dati sulle tre sottocombinazioni, "non può essere escluso il rischio di una maggiore espressione delle nuove proteine Bt espresse e di un possibile effetto cumulativo della loro combinazione sul sistema immunitario (ad esempio, un'attività adiuvante)" e che non è possibile chiarire il ruolo degli OGM nell'aumento del rischio allergenico e quindi proteggere pienamente i consumatori potenzialmente a rischio;

Mancanza di valutazione e di controlli sugli erbicidi complementari e sui loro residui

J.considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso glufosinato e glifosato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi maggiori e ripetute, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

K.considerando che l'uso di glufosinato non è permesso nell'Unione in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[6];

L.considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, invece, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";

M.considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato[7]; che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo[8];

N.considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla sua tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato questo granturco geneticamente modificato (attualmente Argentina, Canada e Giappone);

O.considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM; che i residui dell'irrorazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 o delle tre sottocombinazioni con erbicidi non sono stati valutati;

P.considerando che, inoltre, i metaboliti di erbicidi complementari presenti nelle piante che risultano da eventi combinati possono differire da quelli presenti nella pianta parentale, che l'EFSA non ha considerato nella sua valutazione;

Q.considerando che, secondo uno studio indipendente[9], l'EFSA avrebbe dovuto chiedere al richiedente di fornire dati provenienti da studi sul campo con il dosaggio massimo di erbicidi tollerabile dalle piante; che i materiali provenienti da tali piante avrebbero dovuto essere valutati per quanto riguarda la tossicità organica, le reazioni del sistema immunitario e la tossicità riproduttiva, tenendo conto anche degli effetti combinatori con altri composti vegetali e tossine Bt;

R.considerando che, nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato o i residui di glifosato sulle importazioni di granturco per verificare la conformità ai livelli massimi di residui (LMR)[10]; che non si può garantire che i residui di glifosato e di glufosinato nel granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 o nelle tre sottocombinazioni siano conformi agli LMR dell'Unione;

Mancanza di legittimità democratica

S.considerando che, il 14 gennaio 2019, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n.1829/2003, ha votato senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

T.considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal presidente Juncker in quanto non democratica[11];

U.considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura[12] la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n.1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n.1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

5.invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari e i loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

6.invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

7.invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

8.invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati che sono noti e previsti, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

9.ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n.182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

10.chiede alla Commissione di sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

11.invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;

12.incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2019
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