TITOLO I:DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 4:GRUPPI POLITICI
Articolo 35 bis:Raggruppamenti non ufficiali
1.I singoli deputati possono costituire raggruppamenti non ufficiali di deputati al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e di promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
2.I raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente. Essi non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. In particolare, non devono utilizzare il nome o il logo del Parlamento. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale. I deputati che aderiscono a raggruppamenti non ufficiali comunicano proattivamente agli interlocutori esterni di star agendo in veste di deputati a titolo individuale.
3.Un gruppo politico può agevolare le attività dei raggruppamenti non ufficiali fornendo loro supporto logistico, ad eccezione dei raggruppamenti non ufficiali relativi a paesi terzi per i quali esiste una delegazione interparlamentare permanente di cui all'articolo 223.
I raggruppamenti non ufficiali relativi a paesi terzi per i quali esiste una delegazione interparlamentare permanente di cui all'articolo 223 non beneficiano delle infrastrutture del Parlamento per le proprie attività.
La relazione con il paese terzo può risultare dal nome o dalle attività del raggruppamento non ufficiale.
4.I raggruppamenti non ufficiali sono tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura. In assenza di detta dichiarazione, il presidente del raggruppamento, ovvero un qualunque deputato partecipante qualora il raggruppamento non abbia un presidente, dichiara il sostegno entro dieci giorni lavorativi dopo la scadenza del termine.
5.I rappresentanti di interessi possono partecipare ad attività di raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un raggruppamento non ufficiale, offrendo il proprio sostegno o co-organizzando tali eventi, soltanto se sono iscritti nel registro per la trasparenza.
6.I questori tengono un registro pubblico delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4 e dei raggruppamenti non ufficiali che le hanno presentate. L'Ufficio di presidenza stabilisce le modalità relative a detto registro e a dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento.
7.I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.
8.In caso di violazione del presente articolo, i questori possono vietare al raggruppamento non ufficiale di utilizzare le infrastrutture del Parlamento per un periodo non superiore alla durata restante della legislatura.