Ϸվ

Indice
Precedente
Seguente
Testo integrale
Procedura :
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0413/2020

Testi presentati :

B9-0413/2020

Discussioni :

Votazioni :

PV17/12/2020-9

Testi approvati :

P9_TA(2020)0366

Testi approvati
PDF164kWORD52k
Giovedì 17 dicembre 2020-Bruxelles
Granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411
P9_TA(2020)0366B9-0413/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069146/02 – )

Il Parlamento europeo,

–visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069146/02),

–visto il regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo7, paragrafo3, e l'articolo19, paragrafo3,

–vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n.1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 settembre 2019 e pubblicato il 7 novembre 2019(3),

–viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),

–visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.considerando che il 24 maggio 2017 la Monsanto Europe N.V. ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ("granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli"), a norma degli articoli5 e17 del regolamento (CE) n.1829/2003 (di seguito "la domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.considerando che, inoltre, la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da 10 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli;

C.considerando che sono già state autorizzate quattro sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti sei sottocombinazioni;

D.considerando che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato (MON87427, MON89034, MIR162 e NK603), conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato e dà luogo alla produzione di quattro proteine insetticide (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 e Cry3Bb1, note anche come proteine "Bt") che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri (farfalle e falene) e taluni coleotteri(5);

E.considerando che le precedenti valutazioni dei quattro singoli eventi e di quattro sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, già autorizzati, hanno funto da base per la valutazione del granturco geneticamente modificato che combina quattro eventi e delle rimanenti sei sottocombinazioni;

F.considerando che il 26 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 7 novembre 2019, riguardante tale domanda;

G.considerando che il regolamento (CE) n.1829/2003 stabilisce che gli alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Motivi di preoccupazione degli Stati membri e mancanza di dati sperimentali sulle sottocombinazioni

H.considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi(6); che tra dette osservazioni critiche figurano i timori che non sia stata effettuata alcuna analisi riguardante i residui di glifosato o i metaboliti del medesimo sul granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, che non siano stati testati gli eventuali effetti sinergici o antagonistici delle proteine Bt e dei residui di erbicidi, che le questioni relative alla sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e degli alimenti e mangimi derivati non siano ancora state risolte, che i potenziali effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo a lungo termine dell'alimento o del mangime non siano stati valutati e che, a causa della mancanza di informazioni, la sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli non possa essere valutata appieno;

I.considerando che da un'analisi scientifica indipendente è emerso che, tra l'altro, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, che la valutazione tossicologica e quella dei rischi ambientali non sono accettabili e che la valutazione dei rischi non soddisfa i criteri stabiliti per l'analisi dei rischi per il sistema immunitario(7);

J.considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali sulle sei sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli attualmente non autorizzate(8);

Mancata valutazione dei residui di erbicidi e dei prodotti di decomposizione

K.considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti a erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi "complementari", in gran parte dovuto alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi(9); che in conseguenza di ciò c'è da aspettarsi che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli sia esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e che quindi i raccolti possano presentare una quantità di residui maggiore; che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli esprime due proteine resistenti al glifosato, che lo rendono ancora più tollerante a dosaggi più elevati e a irrorazioni ripetute;

L.considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

M.considerando che, nel suo parere scientifico del 26 settembre 2019, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati afferma che la valutazione dei residui di erbicidi nelle colture di granturco resistenti agli erbicidi di cui alla domanda in oggetto è stata esaminata dall'unità Pesticidi dell'EFSA(10); che tuttavia, secondo un parere pubblicato dall'unità Pesticidi dell'EFSA, i dati sui residui di glifosato nel granturco geneticamente modificato con modifiche EPSPS(11) sono insufficienti per determinare i livelli massimi di residui e i valori della valutazione del rischio(12);

N.considerando che, sempre secondo l'unità Pesticidi dell'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato(13);

O.considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate nonché della loro potenziale interazione con le proteine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")(14);

Proteine Bt

P.considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(15), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

Q.considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati nel processo di valutazione di un'altra varietà di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, tali effetti "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo"(16);

R.considerando che non si può concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Processo decisionale non democratico

S.considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n.1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

T.considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

U.considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

V.considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(17); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

1.ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n.1829/2003;

2.reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE)n.1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE)n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(19); esprime, tuttavia, il suo forte disappunto per il fatto che la Commissione, il 28 settembre 2020, abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata(20), nonostante l'obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

7.ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.182/2011;

8.ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

9.ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

10.ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano state sottoposte a test o che finora non siano state neanche create contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n.178/2002;

11.invita nuovamente l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle proteine Bt;

12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2017-144), EFSA Journal 2019;17(11):5848, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5848
(4)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ53) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(5) Parere dell'EFSA, pag. 11.
(6) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00442
(7) Osservazioni di Testbiotech sul parere dell'EFSA relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n.1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2017-144) di Bayer/Monsanto, dicembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87427%20x%20MON89034%20x%20MIR%20162%20x%20MON87411.pdf
(8) Parere dell'EFSA, pag. 26.
(9) Cfr, ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24 e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., "Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants" (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
(10) Parere dell'EFSA, pag. 8.
(11) Il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli contiene una modifica EPSPS.
(12) Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo12 del regolamento (CE) n.396/2005 – versione riveduta per tener conto dei dati omessi, EFSA Journal 2019, 17(10):5862, pag. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862.
(13) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo12 del regolamento (CE) n.396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(15) Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5): pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(16) Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, pag. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309.
(17) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(18) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(19) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(20) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2021Note legali-Informativa sulla privacy